01.09.2023 - * / In Kraft
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01.07.2007 - 31.12.2021
01.05.2007 - 30.06.2007
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1

Decreto del Consiglio federale concernente un'imposta federale sulle bevande1 del 4 agosto 1934 (Stato 1° maggio 2007) Approvato dall'Assemblea federale il 29 settembre 19342 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 27 del decreto federale del 13 ottobre 19333
concernente i provvedimenti straordinari e temporanei destinati a ristabilire l'equilibrio delle finanze federali, decreta:

Art. 1

1 L'imposta federale sulle bevande è riscossa, nelle condizioni fissate nell'articolo 3, sulle operazioni di smercio di carattere commerciale delle bevande o delle materie prime necessarie alla loro produzione (ingredienti).

2

Salva disposizione contraria, l'imposta è dovuta sulla prima operazione di smercio. Per le bevande e gl'ingredienti che sono introdotti dall'estero, l'importazione attraverso la linea doganale è reputata prima operazione di smercio.

3

Se l'imposta è stata pagata su di un'operazione di smercio, essa non viene riscossa una seconda volta allorché la stessa merce è l'oggetto d'una nuova operazione di smercio.

4

Se la prima operazione di smercio non è soggetta in virtù dell'articolo 2 all'imposta, questa è dovuta per l'operazione di smercio di carattere commerciale successiva.

5

Allorché l'oggetto dell'operazione di smercio è un miscuglio, le imposte già pagate per i singoli elementi costitutivi di questo miscuglio, sono dedotte.

6

Un'operazione di smercio è soggetta all'imposta, anche se il contribuente ha acquistato prima dell'entrata in vigore del presente decreto le bevande e gl'ingredienti che formano l'oggetto dell'operazione stessa.

RU 50 753 e CS 6 283 1

Quest'imposta è riscossa soltanto sulla birra (v. nota 3).

2

CS 6 288

3

[RU 49 769, 52 17 art. 40]. Con DCF del 27 set. 1937 (RS 641.412) la Confederazione ha ristretto alla birra l'imposta sulle bevande. Decaduto il DF menzionato nell'ingresso, l'imposta è stata confermata per ultimo dall'art. 196 n. 15 della Cost. (RS 101).

641.411

I. Oggetto

dell'imposta 1. Definizione

Imposte

2

641.411


Art. 2

1 È reputata operazione di smercio di carattere commerciale qualsiasi cessione a una terza persona a scopo lucrativo (vendita commerciale da parte del fabbricante, in forma di mescita, ecc.). Rientrano in questa accezione non soltanto la vendita propriamente detta, ma anche la fornitura gratuita a titolo di reclame, di campione o di regalo, nonché la fornitura ad impiegati od operai del fabbricante.

2

L'operazione di smercio è pure reputata di carattere commerciale nel senso della disposizione che precede allorché le bevande o gl'ingredienti sono ceduti da cooperative, società o altre associazioni a loro membri o a terze persone, anche se il cedente non ha l'intenzione di ricavarne una somma superiore al prezzo di costo, o se quest'ultimo è coperto in parte da altre risorse che non sia la somma richiesta.

3

Non sono considerate come operazioni di smercio di carattere commerciale:

a. ...4 b. il consumo delle bevande da parte del produttore nella propria economia domestica o nella propria azienda agricola; c. la cessione a persone occupate nella fabbricazione della bevanda in causa, in quanto le quantità consegnate siano consumate dalle dette persone nei locali della fabbricazione;

d. la cessione fatta in caso di vendita forzata ai pubblici incanti, la cessione in caso di divisione ereditaria, di liquidazione di beni fra coniugi o di scioglimento di un'indivisione.

4

...5


Art. 3

1 Le operazioni di smercio di carattere commerciale soggette all'imposta sono quelle che hanno per oggetto bevande che non ne sono esplicitamente esentate secondo il capoverso 3 seguente.

Queste bevande sono segnatamente: a. e b. ...6 c. la

birra;

d. a h. ...7

4

Abrogata (o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 - RS 641.412).

5

Abrogata (o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 - RS 641.412).

6

Abrogate(o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 - RS 641.412).

7

Abrogate(o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 - RS 641.412).

2. Operazioni

di smercio

di carattere

commerciale

3. Oggetto della

operazione di

smercio soggetta

all'imposta

Imposta sulla birra - DCF 3

641.411

2

...8

3

e 4 ...9


Art. 4

1 Per le operazioni di smercio che hanno per oggetto bevande o ingredienti prodotti nel Paese, l'imposta è dovuta da chi eseguisce la prima operazione. È reputato tale quegli che, in base alla prima operazione di smercio di carattere commerciale, mette una terza persona in possesso della merce (fabbricante, negoziante di bibite, oste, negoziante al minuto). Quando la merce è acquistata direttamente presso il produttore indigeno, l'imposta è dovuta dal primo acquirente, anche se questo non rivende professionalmente la merce.10 2

Per le bevande e gli ingredienti importati, l'imposta è dovuta dal debitore doganale in conformità dell'articolo 70 della legge del 18 marzo 200511 sulle dogane. L'imposta dovuta, compreso l'importo degli interessi, delle multe e delle spese, è garantita dal diritto di pegno che la Confederazione ha sulle merci importate in conformità degli articoli 82-84 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (diritto di pegno doganale).12 3 Se il contribuente designato nel capoverso 1 non ha pagato l'imposta, ciascun nuovo acquirente della merce ne risponde solidalmente con lui.

4

Nel caso di morte di un contribuente o d'una persona corresponsabile secondo il capoverso 3, l'obbligo fiscale passa solidalmente agli eredi anche se esso non fosse ancora stato accertato al momento della morte.

8

Abrogate(o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 - RS 641.412).

9

Privi d'oggetto non concernendo la birra.

10

Nuovo testo giusta l'art. 1 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737).

11 RS

631.0

12 Nuovo testo giusta il n. 26 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

II. Contribuenti

Imposte

4

641.411


Art. 5

1 L'imposta sulle bevande è fissata come segue: Designazione della merce Aliquota d'imposta

per bottiglia,brocca, boccale ecc. d'una capacità

di 5 dal al più

per litro, bottiglia, brocca, boccale ecc. d'una capacità di più di 5 dl

Centesimi

Centesimi

...13

Birra 414

415

resta riservata l'imposizione speciale mediante sopraddazi su l'orzo da birra, il malto da birra e la birra secondo i decreti federali in vigore16 ...17

2

Non sono reputati bottiglie e brocche nel senso del capoverso 1 che i recipienti d'una capacità minore di 1 litro.

3

a 5 ...18


Art. 6

1 e 2 ...19

3

...20


Art. 7

1 Per le bevande e gl'ingredienti prodotti nel Paese, l'obbligo fiscale comincia al momento in cui, in base ad un'operazione di smercio imponibile, la merce è fornita al cliente, vale a dire messa a sua disposizione (consegna all'acquirente, mescita, ecc.).

13

Abrogati(o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 - RS 641.412).

14

Ora: «24,75 ct. il litro» (O del 28 nov. 1998 - RS 641.413).

15

Ora: «24,75 ct. il litro» (O del 28 nov. 1998 - RS 641.413).

16

Ora: secondo il DF del 21 dic. 1967 concernente l'adeguamento dell'imposta sulla birra (RS 632.112.21).

17

Abrogati(o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 - RS 641.412).

18

Abrogati(o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 - RS 641.412).

19

Privi d'oggetto non concernendo la birra.

20

Abrogati(o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 - RS 641.412).

III. Modo

d'imposizione 1. Aliquota 2. Pagamento

dell'imposta in

blocco da parte

degli osti e

dei venditori al

minuto

IV. Inizio

dell'obbligo

fiscale

Imposta sulla birra - DCF 5

641.411

2

Per le bevande e gli ingredienti importati, l'obbligo fiscale comincia contemporaneamente all'inizio dell'obbligazione doganale in conformità dell'articolo 69 della legge del 18 marzo 200521 sulle dogane.22 3 e 4 ...23


Art. 8

1 Le bevande o gl'ingredienti indigeni esportati in seguito ad una prima operazione di smercio di carattere commerciale non pagano l'imposta.

2

Se bevande o ingredienti indigeni per i quali l'imposta è stata pagata sono esportati in seguito ad una nuova operazione di carattere commerciale, la metà dell'imposta è rimborsata o, dato il caso, viene condonata la metà dell'imposta dovuta in virtù della prima operazione di smercio.

3

Allorché bevande od ingredienti importati, per i quali l'imposta è stata pagata all'entrata, sono stati trasformati nel Paese in un modo qualsiasi e riesportati in seguito ad un'operazione di smercio di carattere commerciale soggetta all'imposta, la metà dell'imposta pagata all'entrata viene rimborsata.

4

L'imposta pagata all'entrata per bevande o ingredienti di origine straniera importati in base ad un contratto di vendita, di commissione o di consegna, è restituita se la merce, in seguito a rifiuto d'accettazione, a inadempimento o a rescissione dell'affare, ovvero a mancata vendita, viene ritornata intatta allo speditore all'estero o rimandata per suo conto ad un'altra destinazione all'estero.

5

Se il contribuente deve riprendere bevande o ingredienti indigeni per i quali l'imposta è stata pagata al momento d'una operazione di smercio di carattere commerciale, egli può chiedere che l'imposta gli sia rimborsata.


Art. 9

24 1 Per la tassazione, si prende come base la dichiarazione da farsi dal contribuente. Nel consegnare la dichiarazione, il contribuente versa l'imposta alla Direzione generale delle dogane.

2

La Direzione generale delle dogane verifica la dichiarazione e, se ne contesta l'esattezza, stabilisce essa medesima la tassazione.

3

Entro il termine di trenta giorni il contribuente può far opposizione contro la tassazione della Direzione generale delle dogane. Questa, in 21 RS

631.0

22 Nuovo testo giusta il n. 26 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

23

Abrogati(o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 - RS 641.412).

24

Nuovo testo giusta l'art. 1 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737).

V. Soppressione

del debito fiscale

VI. Procedura

Imposte

6

641.411

caso di opposizione, prende una decisione la quale può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, in conformità dell'articolo 4 lettera a, e al numero IX dell'allegato della legge federale dell'11 giugno 192825 sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare.

4

Le bevande e gli ingredienti importati sono tassati nell'ambito dell'imposizione doganale secondo la procedura prevista per quest'ultima (art. 21 e segg. della L del 18 mar. 200526 sulle dogane).27

Art. 10

Il Consiglio federale è autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per la garanzia del pagamento dell'imposta e la sua riscossione nonché le disposizioni penali a ciò relative.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 193528 25

[RU 44 821. CS 3 499 art. 169]. Vedi ora la LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

26 RS

631.0

27 Nuovo testo giusta il n. 26 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

28

Art. 85 cpv. 1 del RE del 27 set. 1934 (RS 641.411.1).

VII. Disposizioni

per l'esecuzione