01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / En Vigur
01.01.2022 - 31.12.2023
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01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.11.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.10.2018
01.10.2016 - 31.12.2017
01.01.2016 - 30.09.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.10.2014 - 28.02.2015
01.01.2012 - 30.09.2014
01.11.2011 - 31.12.2011
01.09.2011 - 31.10.2011
01.07.2010 - 31.08.2011
01.03.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 28.02.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.10.2003 - 31.12.2006
01.07.2003 - 30.09.2003
01.02.2001 - 30.06.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

172.215.1

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale
delle finanze

(Org-DFF)

del 17 febbraio 2010 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale
del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Obiettivi

1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell'economicità, dell'efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.

2 Esso si impegna affinché l'aliquota d'imposizione, l'aliquota fiscale e la quota d'incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

3 In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti:

a.
finanze della Confederazione:
1.
equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all'indebitamento sull'arco di un ciclo congiunturale,
2.
verificare periodicamente la necessità dei sussidi;
b.
imposte:
1.
conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell'universalità, dell'uguaglianza, della semplicità e dell'imposizione secondo la capacità economica,
2.
migliorare i fattori di localizzazione fiscali tenendo conto del consenso internazionale;
c.
politica della piazza finanziaria: contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera;
d.
dogane: all'atto della riscossione dei tributi e dell'adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire una circolazione delle persone e delle merci per quanto possibile efficiente;
e.
alcol: conformare il controllo del mercato dell'alcol in modo tale che gli obiettivi fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica;
f.
gestione dell'Amministrazione:
1.
rafforzare l'orientamento ai risultati nella gestione dell'Amministrazione,
2.
coordinare la gestione dei rischi dell'Amministrazione federale,
3.
garantire la gestione degli enti esterni incaricati di compiti amministrativi secondo i principi del governo d'impresa;
g.
personale federale:
1.
condurre una politica del personale che sia all'avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi,
2.
garantire una previdenza personale adeguata;
h.
prestazioni trasversali: soddisfare, all'insegna dell'economicità, della sostenibilità e della qualità, le esigenze comprovate dell'Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica;
i.
prestazioni relative al supporto: garantire la fornitura economica di attività ripetitive e standardizzate tramite centri di servizi.

4 Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende - in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3 (economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) - nei confronti dell'estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.

3 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2 Principi delle attività dipartimentali

Il DFF osserva i principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), rispetta il principio della sussidiarietà dell'attività dello Stato e si basa sui i seguenti principi:

a.
collabora con l'economia, i partner sociali e i Cantoni;
b.
tiene conto delle esigenze dei cittadini;
c.
promuove soluzioni sostenibili e semplici dal punto di vista amministrativo;
d.
adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti;
e.
persegue una politica in materia di informazione e di comunicazione chiara e aperta.
Art. 3 Competenza speciale

1 Il DFF persegue e giudica le infrazioni alle disposizioni penali della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e delle leggi sui mercati finanziari giusta l'articolo 1 LFINMA (art. 50 cpv. 1 LFINMA).

2 Esso applica nel suo settore di competenze la legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità.

3 Il DFF istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa).

Art. 4 Disposizioni comuni all'insieme delle unità amministrative

1 Le unità amministrative del DFF menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale.

2 Gli obiettivi di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 25 servono alle unità amministrative del DFF quali linee direttive per l'esercizio delle competenze e l'adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.

Capitolo 2:
Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale

Sezione 1:
Segreteria generale, delegato federale al plurilinguismo, delegato federale alla cibersicurezza e incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'amministrazione digitale Svizzera
7

7 Nuovo testo giusta l'all n. 3 dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).

Art. 5 Segreteria generale8

La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l'articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali:

a.
sostiene il capo del Dipartimento quale membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;
b.
pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento;
c.
è responsabile della ricerca e della pianificazione delle informazioni, nonché della comunicazione a livello di Dipartimento;
d.9
mette a disposizione servizi logistici e coordina, d'intesa con gli uffici, le esigenze in materia di risorse all'interno del Dipartimento;
dbis.10
decide in merito alla consegna degli averi non rivendicati che sono offerti alla Confederazione conformemente all'articolo 54 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 aprile 201411 sulle banche;
e.12
è competente per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3 e in generale per la consulenza giuridica a livello dipartimentale;
f.
fornisce alle unità amministrative del DFF prestazioni di sostegno in ambito di traduzione;
g.13
...
h.14
esegue i compiti relativi al riconoscimento degli organi di mediazione assegnati al DFF negli articoli 84 e 85 della legge del 15 giugno 201815 sui servizi finanziari.

8 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

10 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011 (RU 2011 3787). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 4149).

11 RS 952.02

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

13 Abrogata dall'all n. 3 dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).

14 Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

15 RS 950.1

Art. 6a18 Delegato federale alla cibersicurezza

1 Il delegato federale alla cibersicurezza dirige il Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC). Il NCSC è aggregato a livello amministrativo alla SG.19

2 Il delegato è direttamente subordinato alle istruzioni del capo del Dipartimento.

18 Introdotto dal n. I dell'O del 18 feb. 2015 (RU 2015 615). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

19 Nuovo testo giusta l'all n. 3 dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).

Sezione 2:
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

Art. 7 Obiettivi e funzioni

1 La SFI persegue i seguenti obiettivi:

a.
essa difende in particolare in collaborazione con il DFAE, il DEFR (economia esterna), la BNS e la FINMA nei confronti dell'estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
b.21
promuove la competitività internazionale e l'integrità della piazza finanziaria svizzera, l'accesso a mercati finanziari esteri e la stabilità del settore finanziario svizzero;
c.22
tenendo conto del consenso internazionale, contribuisce a migliorare i fattori di localizzazione fiscali della Svizzera.

2 Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni:

a.23
sostiene il DFF e il Consiglio federale nel coordinamento e nella gestione strategica in questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, nonché in questioni doganali internazionali, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative;
b.24
elabora le basi delle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione dei mercati finanziari;
c.25
elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali, regolamentazione dei mercati finanziari e di assistenza amministrativa in materia fiscale;
d.
è responsabile per le questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali e conduce i relativi negoziati a livello internazionale;
e.26
elabora, per l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e per l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e d'intesa con essi, le direttive concernenti le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
f.
rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali;
g.27
cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché con la FINMA;
h.28
cura i contatti con le associazioni di categoria e con le autorità estere nel suo settore di competenza;
i.29
informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e sulla regolamentazione dei mercati finanziari.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

22 Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 4149).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 4149).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2741).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 4149).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

29 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011 (RU 2011 3787). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 4149).

Sezione 3: Amministrazione federale delle finanze

Art. 8 Obiettivi e funzioni

1 L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi:

a.
garantisce una visione d'insieme sulle finanze della Confederazione;
b.
prepara il consuntivo e - tenuto conto delle esigenze della politica economica - il preventivo nonché il piano finanziario all'attenzione del Consiglio federale;
c.
si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull'allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;
d.
si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l'Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi;
e.
provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali;

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:

a.
prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio;
b.
mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria;
c.
rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance;
d.
elabora atti normativi in ambito di:
1.
diritto in materia di finanze pubbliche,
2.30
diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non attengano alla stabilità dei mercati finanziari.
e.
rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate;
f.31
coordina la gestione dei rischi ed è competente per la gestione assicurativa centralizzata nella Confederazione;
g.
cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2241).

Art. 9 Disposizioni particolari

1 L'AFF adempie i seguenti compiti particolari:

a.
provvede alla raccolta di fondi e all'investimento di denaro della Confederazione;
b.
elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale;
c.
allestisce la statistica finanziaria delle amministrazioni pubbliche;
d.32
gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze»;
e.33
autorizza a nome del DFF la conclusione di contratti assicurativi.

2 L'AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell'Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie.

2bis Gestisce il sistema di gestione dei dati di base (sistema GDB) e svolge gli altri compiti che le sono assegnati dal capitolo 6 dall'ordinanza del 25 novembre 202034 sulla trasformazione digitale e l'informatica.35

3 Sono sottoposte all'AFF le seguenti unità:

a.
l'Ufficio centrale di compensazione comprese le seguenti unità:
1.
Finanze e registri centrali,
2.
Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli assegni familiari,
3.
Cassa svizzera di compensazione,
4.
Ufficio AI per assicurati all'estero;
b.
la Zecca svizzera (Swissmint).36

4 ...37

32 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807).

33 Introdotta dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2241).

34 RS 172.010.58

35 Introdotto dall'all n. 3 dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 4149).

37 Abrogato dall'all. n. 2 dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Sezione 4: Ufficio federale del personale

Art. 10 Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale del personale (UFPER) persegue i seguenti obiettivi:

a.
pone le basi per una lungimirante politica della Confederazione in materia di personale e di previdenza;
b.
garantisce un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie e del personale;
c.38
promuove, all'interno dell'Amministrazione federale, la parità dei sessi;
d.39
...
e.40
garantisce una formazione e un perfezionamento del personale conformi alle esigenze e alla prassi; fa eccezione la formazione specializzata.

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni:

a.
elabora, sviluppa e applica la politica del personale e di previdenza della Confederazione;
b.
sviluppa le basi e gli strumenti per la gestione e l'attuazione della politica del personale e di previdenza in tutti i processi riguardanti il personale di tutta l'Amministrazione federale;
c.
mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle uscite del personale ed è competente per il controllo in materia di politica del personale;
d.
mette a disposizione un'offerta di formazione e perfezionamento per tutte le categorie di personale di tutta l'Amministrazione federale;
e.
è responsabile del Sistema informatizzato di gestione del personale per tutta l'Amministrazione federale;
f.
informa gli impiegati dell'Amministrazione federale nelle questioni relative al personale;
g.
coordina e valuta le disposizioni in ambito di personale e di diritto previdenziale delle unità amministrative autonome.

38 Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 dell'O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).

39 Abrogata dal n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

40 Introdotta dall'all. n. II 3 dell'O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).

Art. 11 Disposizioni particolari

1 L'UFPER adempie i seguenti compiti particolari:

a.
gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale;
b.
gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Personale» del DFF;
c.
gestisce il centro di formazione dell'Amministrazione federale;
d.41
esegue per i Dipartimenti la valutazione delle funzioni delle classi 1-31 delegatagli in virtù dell'articolo 53 capoverso 2 dell'ordinanza del 3 luglio 200142 sul personale federale.

2 Sono aggregati amministrativamente all'UFPER:

a.
il segretariato dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione;
b.
l'Organo di mediazione per il personale federale.

41 Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

42 RS 172.220.111.3

Sezione 5: Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 12 Obiettivi e funzioni

1 L'AFC persegue i seguenti obiettivi:

a.43
procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
b.
provvede alla riscossione, rispettosa dell'uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte e dei tributi federali di sua competenza;

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFC svolge in particolare le seguenti funzioni:

a.
elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria;
b.
attua, insieme ai Cantoni, l'armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
c.44
informa sulle questioni fiscali nazionali e, d'intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale.
d.
fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l'evoluzione della fiscalità.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

Art. 1345 Compiti particolari

L'AFC adempie i seguenti compiti particolari:

a.
sostiene la SFI nella negoziazione di accordi internazionali in questioni fiscali e li applica. Coordina con la SFI i contatti necessari;
b.46
nei limiti delle sue competenze e d'intesa con la SFI, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano dell'attuazione del diritto fiscale;
c.47
attua lo scambio di informazioni a livello internazionale conformemente all'articolo 15 della legge federale del 18 dicembre 201548 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;
d.
allestisce la statistica fiscale svizzera e gestisce la documentazione sui regimi fiscali svizzeri e, in collaborazione con la SFI, su su quelli esteri;
e.49
riscuote il canone per le imprese secondo gli articoli 70-70d della legge federale del 24 marzo 200650 sulla radiotelevisione.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

48 RS 653.1

49 Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

50 RS 784.40

Sezione 6: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini51

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2741).

Art. 14 Obiettivi e funzioni

1 L'UDSC52 persegue i seguenti obiettivi:

a.53
procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
b.
gestisce il traffico merci al confine mediante procedure semplici ed economiche tenendo conto delle norme internazionali riconosciute dalla Svizzera concernenti i flussi delle merci;
c.
previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo in tal modo alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione;

2 Per raggiungere i suoi obiettivi, l'UDSC svolge in particolare le seguenti funzioni:

a.
sorveglia e controlla il traffico viaggiatori e il traffico merci attraverso il confine doganale;
b.
garantisce la sicurezza nella zona di confine;
c.
riscuote i tributi doganali e i tributi dovuti in virtù di leggi federali di natura non doganale, per quanto lo prevedano i relativi atti normativi;
d.
partecipa all'applicazione di atti normativi della Confederazione di natura non doganale, per quanto questi lo prevedano;
e.
collabora con l'economia, in particolare per semplificare e accelerare le procedure d'imposizione doganale;
f.
collabora con le amministrazioni doganali estere, in particolare per quanto concerne la coordinazione delle procedure d'imposizione doganale.

52 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2741). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

Art. 1554 Compiti particolari

L'UDSC adempie i seguenti compiti particolari:

a.
nei limiti delle sue competenze e d'intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, negozia trattati internazionali in materia doganale e li applica, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative;
b.
nei limiti delle sue competenze e d'intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni doganali;
c.
nei limiti delle sue competenze e d'intesa con altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni di sicurezza dei confini e, per l'adempimento dei suoi compiti, collabora con le autorità e gli organi di altri Stati nonché con organizzazioni internazionali e l'Unione Europea.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

Sezione 7: Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

Art. 16 Obiettivi

1 L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue, quale fornitore di prestazioni nel settore dell'informatica e della telecomunicazione, i seguenti obiettivi:

a.
fornisce prestazioni nel settore dell'informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi dei beneficiari delle prestazioni e garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; rispetta le direttive del Consiglio informatico della Confederazione (CIC);
b.
adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni;
c.
impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace.
Art. 17 Compiti

L'UFIT adempie i seguenti compiti:

a.
sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per processi lavorativi specifici alla clientela;
b.
sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per i processi di e-government, in particolare anche per la pubblicazione di informazioni in Internet;
c.
gestisce sistemi e applicazioni nonché i relativi centri di competenza;
d.
garantisce la gestione dei centri di calcolo per la prevenzione di catastrofi;
e.
mette la burotica a disposizione dei suoi clienti, la gestisce e sostiene gli utenti nella sua utilizzazione;
f.
garantisce l'interoperabilità della burotica in tutta l'Amministrazione federale;
g.
garantisce le prestazioni di servizi relative alla comunicazione di dati e vocale all'interno dell'Amministrazione federale nonché il loro allacciamento a Internet;
h.
offre ai clienti formazioni generiche e specifiche nel settore dell'informatica;
i.
collabora con organizzazioni che si occupano della fornitura di prestazioni informatiche e rappresenta la Confederazione in queste organizzazioni.
Art. 18 Disposizioni particolari

1 ...55

2 L'UFIT fattura le prestazioni ai suoi clienti e provvede alla trasparenza dei costi nei confronti del DFF.56

3 L'UFIT fornisce prestazioni interdipartimentali conformemente all'ordinanza del 25 novembre 202057 sulla trasformazione digitale e l'informatica.58

4 Esso può offrire le sue prestazioni ad altri servizi della Confederazione e, secondo le direttive della legislazione sulle finanze, anche a terzi.

55 Abrogato dall'all. n. 2 dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

56 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

57 RS 172.010.58

58 Nuovo testo giusta l'all n. 3 dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).

Sezione 8: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Art. 19 Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi:

a.
provvede, secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 5 dicembre 200859 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, in particolare per gli spazi:
1.
dell'Amministrazione federale,
2.
dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento,
3.
dei Tribunali federali,
4.
delle rappresentanze svizzere all'estero;
b.
soddisfa, quale fornitore di prestazioni esclusivo, le esigenze in tutte le fasi del processo logistico:
1.
dell'Amministrazione federale centrale,
2.
delle commissioni decisionali,
3.
delle unità aggregate a livello amministrativo all'Amministrazione federale.

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni:

a.
provvede a una gestione immobiliare integrale;
b.
quale servizio centrale d'acquisto nel settore civile, garantisce nel settore della logistica l'approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d'assortimento;
c.
quale servizio centralizzato, diffonde pubblicazioni federali e stampati all'attenzione del pubblico e dell'Amministrazione federale;
d.
è competente dell'allestimento e della pubblicazione di dati federali.
Art. 20 Disposizioni particolari

1 L'UFCL adempie i seguenti compiti particolari:

a.
dirige la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e ne gestisce la segreteria;
b.
dirige la Commissione degli acquisti della Confederazione (CA) e ne gestisce la segreteria;
c.60
dirige il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP);
d.
è l'autorità esecutiva della Confederazione secondo l'ordinanza del 27 novembre 200061 sui prodotti da costruzione e gestisce la segreteria della Commissione dei prodotti da costruzione.

2 Secondo le direttive della legislazione sulle finanze della Confederazione, esso può offrire prestazioni anche a terzi.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

61 [RU 2001 100, 2006 4291 IV, 2010 2631 all. n. 4. RU 2014 2887 art. 46]. Vedi ora l'O del 9 dic. 2014 (RS 933.01).

Sezione 9: ...

Capitolo 3:
Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata

Sezione 1: ...

Sezione 2: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Art. 23

1 La FINMA è l'autorità che vigila sui mercati finanziari.

2 Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella LFINMA64.

Sezione 3: Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Art. 24

1 La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua la previdenza professionale per i datori di lavoro di cui all'articolo 4 della legge del 20 dicembre 200665 su PUBLICA.

2 Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella legge su PUBLICA.

Sezione 4: Controllo federale delle finanze

Art. 25 Obiettivi e funzioni

1 Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione.

2 Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva:

a.
il Consiglio federale nella sua vigilanza sull'Amministrazione federale;
b.
il Parlamento nella sua alta vigilanza sull'Amministrazione e la giustizia.

3 Il CDF verifica che la gestione finanziaria sia regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge con l'esame delle finanze a tutti i livelli dell'esecuzione del preventivo.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 29a67 Disposizioni transitorie della modifica del 15 settembre 2017

Fino all'entrata in vigore degli articoli 27, 38, 52, 71 e 76b della modifica del 30 settembre 201668 della legge del 2 giugno 193269 sull'alcool (LAlc), l'UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull'alcol, con le seguenti eccezioni:

a.
le autorizzazioni secondo l'articolo 27 capoverso 2 LAlc sono rilasciate dalla Regìa federale degli alcool (RFA);
b.
la RFA sorveglia l'impiego delle bevande distillate che essa vende ai titolari di licenze;
c.
la RFA gestisce l'azienda di Schachen, nel Cantone di Lucerna, e conclude tutti i negozi giuridici ad essa connessi.

67 Introdotto dall'all. 2 n. II 4 dell'O del 15 set. 2017 sull'acol, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5161).

68 RU 2017 777

69 RS 680

Art. 29b70 Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018

Fino all'entrata in vigore degli articoli 71 e 76b della modifica del 30 settembre 201671 della LAlc72:

a.
l'UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull'alcol;
b.
la RFA conclude tutti i negozi giuridici pendenti al 1° novembre 2018 e relativi alla sua attività commerciale precedente.

70 Introdotto dall'art. 4 dell'O del 28 set. 2018 concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3503).

71 RU 2017 777

72 RS 680

Allegato

(art. 29)

Modifica del diritto vigente

...73

73 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 635.