01.03.2021 - * / In Kraft
01.01.2019 - 28.02.2021
01.01.2016 - 31.12.2018
01.09.2014 - 31.12.2015
01.01.2011 - 31.08.2014
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1

Ordinanza

sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OTA) del 25 settembre 1989 (Stato 12 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19481
sulla navigazione aerea; visto l'articolo 19 della legge federale del 7 ottobre 19592 sul registro aeronautico; visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse per i servizi e le decisioni dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio), previste dalla legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea e sulla legge federale del 7 ottobre 19595 sul registro aeronautico, come pure dalle loro disposizioni d'esecuzione.


Art. 2

Assoggettamento 1 Chiunque sollecita un servizio giusta l'articolo 1 è tenuto a pagare una tassa. Le spese sono fatturate separatamente.

2

Se una tassa è a carico di parecchie persone, esse ne rispondono solidalmente.

3

Una tassa d'esame è riscossa quando un esame deve essere interamente o parzialmente ripetuto.

4

Il richiedente, se un esame stabilito non può svolgersi per sua colpa, deve accollarsi le spese che ne risultano, ma soltanto sino a concorrenza dell'importo della tassa d'esame.

RU 1989 2216 1

RS 748.0

2

RS 748.217.1 3

RS 611.010

4

RS 748.0

5

RS 748.217.1 748.112.11

Aviazione

2

748.112.11


Art. 3

Delega a terzi

Per le funzioni di sorveglianza delegate a terzi sono parimenti riscosse tasse secondo la presente ordinanza.


Art. 4

Esenzione dalle

tasse

Le autorità della Confederazione sono esentate da qualsiasi tassa se beneficiano esse stesse del servizio fornito.


Art. 5

Calcolo delle

tasse

1

Le tasse sono calcolate secondo l'aliquota della presente ordinanza o secondo il tempo impiegato.

2

La tassa calcolata in funzione del tempo impiegato è di 110 franchi l'ora.6

Art. 6

Supplementi Per i servizi eseguiti con estrema urgenza o fuori delle normali ore di lavoro è riscosso un supplemento equivalente al 50 per cento della tassa di base.


Art. 7

Riduzione e condono della tassa 1

Per gli esami parziali o completivi, la tassa è ridotta della metà.

2

Se, in un unico procedimento, sono svolti diversi esami, è fatturato solo la tassa più elevata di un singolo esame.

3

In casi eccezionali l'Ufficio può, consultata l'Amministrazione federale delle finanze, accordare il condono parziale o totale della tassa.


Art. 8

Spese Sono considerati spese i costi supplementari per una determinata prestazione, segnatamente: a. onorari giusta l'ordinanza del 1° ottobre 19737 sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati; b. spese occasionate dall'assunzione della prova, perizie scientifiche, esami speciali o per la raccolta di documentazione; c. spese straordinarie per la formazione d'ispettori dell'Ufficio, per esempio in vista dell'iscrizione nel registro aeronautico di nuovi tipi di aeromobili; d. spese di porto, spese telefoniche, telegrafiche, e quelle di telescrivente e di telefax ecc.;

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

7

[RU 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 n. 2. RU 1996 1651 art. 21 lett. b]. Vedi ora l'O del del 12 dic. 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni, extraparlamentari (RS 172.311).

Tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 3

748.112.11

e.8 le spese di viaggio in Svizzera, fatturate se la tassa è calcolata secondo il tempo impiegato. In tal caso, si fattura una somma forfettaria di 100 franchi.

f.

spese di viaggio e di trasporto all'estero; g. spese per lavori che l'Ufficio affida a terzi.


Art. 9

Preventivo Nel caso di prestazioni che comportano complicazioni straordinarie, l'Ufficio informa precedentemente l'assoggettamento delle tasse e spese probabili.


Art. 10

Anticipi In casi motivati (p. es. domicilio all'estero, arretrati), l'Ufficio può esigere dall'assoggettato un anticipo adeguato.


Art. 11

Decisione e rimedi giuridici 1

In linea di massima l'Ufficio decide la tassa appena ha fornito la prestazione.

2

Entro 30 giorni può essere inoltrato ricorso contro la decisione al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni9. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.


Art. 12

Esigibilità 1 La tassa diventa esigibile: a. con la notifica all'assoggettato; b. in caso di impugnazione, quando la decisione di ricorso è cresciuta in giudicato.

2

Il termine di pagamento è di 30 giorni a contare dalla data di allestimento della fattura.


Art. 13

Prescrizione 1 Le tasse non pagate si prescrivono in cinque anni.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo che faccia valere il credito presso l'assoggettato.

Sezione 2: Informazioni, stampati

Art. 14

Informazioni Per informazioni scritte dettagliate è riscossa una tassa secondo il tempo impiegato.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

9

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Aviazione

4

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Art. 15

Stampati 1 L'Ufficio consegna, contro pagamento di un prezzo determinato dall'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, la Pubblicazione d'informazioni aeronautiche (AIP Svizzera) emendamenti e carte inclusi, agli avvisi al personale interessato alle operazioni di volo (NOTAM), le circolari d'informazione aeronautica (AIC) e le comunicazioni tecniche. I manuali e le altre pubblicazioni dell'Ufficio possono essere ottenuti presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale.

2

Le carte aeronautiche 1:500 000, 1:300 000 come pure l'edizione civile della carta nazionale 1 : 100 000 con sovrastampa degli ostacoli alla navigazione aerea possono essere ottenute presso i punti di vendita ufficiali di carte dell'Ufficio federale di topografia, che ne fissa il prezzo.

3

Sono distribuiti gratuitamente: a. a titolo di prestito, la Pubblicazione d'informazioni aeronautiche (AIP), i suoi emendamenti, le carte e gli avvisi al personale interessato alle operazioni di volo (NOTAM) e le circolari d'informazione aeronautiche (AIC): 1. agli uffici federali e cantonali; 2. agli esercenti d'aerodromi svizzeri; 3. alle scuole svizzere autorizzate a istruire il personale aeronautico; 4. alle imprese di volo al beneficio di concessione o autorizzazione accordata in Svizzera;

5. agli organi incaricati dalla Confederazione per la sicurezza aerea; 6. all'Aero-Club Svizzero e ai gruppi d'aerostieri; 7. alla Guardia aerea svizzera di soccorso; 8. alla stampa specializzata; 9. agli uffici stranieri, con riserva di reciprocità; 10. alla Federazione svizzera dei piloti di alianti da pendio.

b. le comunicazioni tecniche agli interessati, alle aziende svizzere di manutenzione e di costruzione, agli esperti, come pure alle imprese di trasporti aerei e alle scuole di volo.

c. i libri di testo, le carte e le altre pubblicazioni dell'Ufficio utilizzati nei corsi che esso organizza per la formazione del personale insegnante e degli esperti.

d. i nuovi atti di diritto aereo o gli emendamenti per gli esperti designati dall'Ufficio.

Tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 5

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Sezione 3: Apparecchi aeronautici

Art. 16

Esame di prototipo ed esame parziale di prototipo 1

Per gli esami di prototipo e gli esami parziali di prototipo è riscossa, oltre alla tassa di base, una tassa supplementare secondo il tempo impiegato, fino a concorrenza del massimo prescritto. Sono calcolate in funzione del tempo impiegato le ore d'esame della documentazione, l'esecuzione di collaudi e l'esame per le prese in consegna.

2

Per gli esami di prototipo degli aeromobili della categoria standard vengono riscosse le tasse seguenti:

Tassa di base

Fr.

Tassa supplementare secondo il

tempo impiegato

(ammontare

massimo)

Fr.

a.10 Grandi aeromobili (esigenze di navigabilità per aeromobili da trasporto) 27 500.700 000.-

b.11 Piccoli aeromobili (esigenze di navigabilità per gli aeromobili della categoria normale, utilitaria e per l'acrobazia) 13 750.
700 000.c. Aeromobili delle categorie menzionate sotto

la lettera b, ma di una massa massima ammissibile al decollo di 2000 kg 13 750.
62 500.d. Aerei molto leggeri

13 750.25 000.-

e. Motoveleggiatori 13 750.25 000.-

f.

Alianti

6 875.12 500.-

g. Aerostati

6 875.12 500.-.12

3

Per gli esami di prototipo degli aeromobili della categoria speciale vengono riscosse le tasse seguenti:

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU 2003 1195).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU 2003 1195).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

Aviazione

6

748.112.11

Tassa di base

Fr.

Tassa supplementare secondo il

tempo impiegato

(ammontare

massimo)

Fr.

a. Per gli aeromobili a motore costruiti da dilettanti

1375.5 000.-

Per l'esame dei documenti di costruzione, la sorveglianza dell'esecuzione e la prepa- razione dei documenti per l'esame finale, eseguiti da un'organizzazione designata dall'ufficio, la tassa è dimezzata.

b. Per gli alianti costruiti da dilettanti 690.2 500.-

Per l'esame di documenti di costruzione, la sorveglianza dell'esecuzione e la preparazione dei documenti dell'esame finale, eseguito da un'organizzazione designata dall'ufficio, la tassa è dimezzata.

c. Per gli esami di prototipo di altri aeromobili della categoria speciale (Restricted, Antique, Limited) 1375.
12 500.-.13

4

Per gli esami parziali di prototipo di aeromobili è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato che non superi però la tassa supplementare stabilita nel capoverso 2: 5 Per gli esami di prototipo e gli esami parziali di prototipo di altri apparecchi aeronautici e parti d'aeromobili vengono riscosse le tasse seguenti:

Tassa di base

Fr.

Tassa supplementare secondo il

tempo impiegato

(ammontare

massimo)

Fr.

690.12 500.-.14

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

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Art. 17


15

Esami di riproduzione ed esami parziali di riproduzione 1

Per gli esami di riproduzione d'aeromobili è riscossa una tassa di 2065 franchi.

2

Per gli esami parziali di riproduzione d'aeromobili e per gli esami di riproduzione e gli esami parziali di riproduzione di altri apparecchi aeronautici è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato, ma al massimo di 2065 franchi.

3

Per gli esami di riproduzione semplificati è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato, ma al massimo di 2065 franchi.


Art. 18

Esami d'entrata

1

Per gli esami d'entrata d'aeromobili sono riscosse le tasse seguenti: Fr.

a. Per gli aeromobili, esclusi gli aerostati per kg di massa massima al decollo

1.55

ma al massimo

11 000.b. Per gli aerostati per kg di massa massima ammissibile al

decollo

1.55

ma al massimo

1 375.-16

2

Per gli esami d'entrata di altri apparecchi aeronautici è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato.

3

La tassa di sorveglianza secondo l'articolo 20 non è riscossa per l'anno in cui si è svolto l'esame d'entrata.


Art. 19

Misurazioni del

rumore

L'Ufficio, se procede esso stesso a misurazioni del rumore, fattura al richiedente le tasse seguenti: Fr.

a.17 Per gli aerei a elica il cui peso massimo ammissibile al decollo non supera 9000 kg 1240.-.

b. Per gli altri aeromobili, una tassa secondo il tempo impiegato.


Art. 20

Tassa di sorveglianza 1

Per la sorveglianza tecnica, compresi gli esami ulteriori, sono riscosse dall'esercente il 1° gennaio di ogni anno le tasse seguenti:

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

Aviazione

8

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Fr.

a. Per gli aeromobili a motore equipaggiati per il volo strumentale, per kg di massa massima ammissibile al decollo -.85

ma per ogni aeromobile al massimo 8250.b. Per gli aeromobili a motore equipaggiati per il volo a vista,

compresi i motoveleggiatori, per kg di massa massima ammissibile al decollo -.45

ma per ogni aeromobile al massimo 2065.c. Per gli alianti

per kg di massa massima ammissibile al decollo -.45

d. Per gli aerostati per kg di massa massima ammissibile al decollo -.40

ma al massimo

500.-.18

2

Per gli esami ulteriori di altri aeromobili, motori non montati, eliche e altri oggetti d'equipaggiamento, è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato, ma al massimo di 550 franchi.19 3 Se un esame stabilito nell'ambito della sorveglianza tecnica corrente può essere eseguito per motivi di cui solo l'esercente dell'apparecchio aeronautico è responsabile, per il nuovo esame è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato.

4

Se i documenti di bordo di un aeromobile sono rimasti presso l'Ufficio per almeno un mese intero, un tredicesimo della tassa riscossa giusta il capoverso 1 è bonificato per ogni mese intero, alla fine dell'anno civile. Se, nel corso dell'anno, l'iscrizione di un aeromobile è cancellata dalla matricola, un tredicesimo della tassa pagata è rimborsato per ogni mese intero restante. La tassa annua netta ammonta almeno a 30 franchi.20 5 Se nel corso dell'anno, avviene un cambiamento d'esercente in Svizzera, in assenza d'accordo tra gli esercenti e su domanda del vecchio esercente, un tredicesimo della tassa sarà rimborsato a quest'ultimo per ogni mese intero restante, rispettivamente addebitato al nuovo esercente.

6

Quando riprende i documenti di bordo che erano rimasti presso l'Ufficio, l'esercente versa una tassa di 100 franchi.21


Art. 21

Pesature e prova dei materiali 1

Per la pesatura di aeromobili sono riscosse, per quanto siano utilizzate bilance dell'Ufficio, le tasse seguenti: 18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

21

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

Tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 9

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Fr.

a. pesatura di alianti, compresa la valutazione 210.b. pesatura di aeroplani e d'elicotteri, compresa la valutazione 415.-.22 2

Per la prova dei materiali è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato.

3

Se sono utilizzati le bilance del richiedente per la valutazione della pesatura è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato.


Art. 22

Iscrizioni nella matricola e altre prestazioni 1

Per l'allestimento di documenti e per altre prestazioni sono riscosse le tasse seguenti:

Fr.

a.23 prenotazione di un contrassegno d'immatricolazione nella matricola

85.b.24 iscrizione nella matricola del cambiamento di proprietario o

d'esercente

1. aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo inferiore a 5700 kg 85.2. aeromobili di una massa massima ammissibile al

decollo compresa tra 5700 e 20 000 kg 100.3. aeromobili di una massa massima ammissibile al

decollo superiore a 20 000 kg 120.c.25 dichiarazione di cancellazione dalla matricola

85.d. allestimento o modificazione di un manuale di volo

dell'aeromobile (AFM): tassa corrispondente al tempo impiegato e.26 autorizzazione speciale per l'utilizzazione dello spazio aereo svizzero

85.2

Se un aeromobile è cancellato d'ufficio dalla matricola, il proprietario è tenuto a versare la tassa.

3

Se l'aeromobile distrutto non è più ricostruito, nessuna tassa è riscossa per la dichiarazione di cancellazione.

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

Aviazione

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4

Un'autorizzazione speciale per l'uso dello spazio aereo svizzero è accordata gratuitamente agli Stati terzi e alle Nazioni Unite; le imprese estere di trasporti aerei beneficiano parimenti di quest'esenzione, se è data la reciprocità.


Art. 23


27

Licenze delle imprese di manutenzione d'aeromobili 1

Per l'esame in vista della concessione della licenza d'impresa di manutenzione di aeromobili è riscossa, oltre alla tassa di base, una tassa supplementare in funzione del tempo impiegato, fino a concorrenza dell'ammontare massimo. Sono calcolate in funzione del tempo impiegato le ore d'esame dei documenti e le ore d'esame dell'impresa.

2

Per la concessione della licenza sono riscosse le tasse seguenti: Tassa

di

base

Fr.

Tassa supplementare in funzione del

tempo impiegato

(ammontare

massimo)

Fr.

di 5 persone al massimo 800.2 200.-

di 6 a

20 persone

1200.2 900.-

di 21 a 48 persone

2200.10 400.-

di 49 a 102 persone 4200.19 800.-

di 103 a 210 persone 8000.32 150.-

di più di 211 persone 9600.38 600.-

3

Per l'estensione della licenza d'impresa di manutenzione di aeromobili, la tassa è riscossa in funzione del tempo impiegato; essa non deve tuttavia superare l'ammontare massimo della tassa supplementare di cui al capoverso 2.

4

Per la sorveglianza corrente, compresi gli esami d'impresa, il titolare della licenza d'impresa di manutenzione versa il 1° gennaio, per la prima volta durante l'anno civile nel corso del quale la licenza è stata rinnovata, una tassa di base secondo il capoverso 2. Se la licenza si estingue nel corso dell'anno, un tredicesimo della tassa versata è rimborsato per ogni mese restante.

5

Per il rilascio di un'autorizzazione speciale è riscossa una tassa in funzione del tempo impiegato; essa non deve tuttavia superare l'ammontare massimo della tassa supplementare secondo il capoverso 2.

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

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Art. 24


28

Licenze e autorizzazioni delle aziende di costruzione 1

Per l'esame in vista della concessione di una licenza o d'un autorizzazione di azienda di costruzione di aeromobili è riscossa, oltre alla tassa di base, una tassa in funzione del tempo impiegato, fino a concorrenza di un ammontare massimo. Sono calcolate in funzione del tempo impiegato, le ore d'esame dei documenti e le ore d'esame dell'azienda.

2

Le tasse seguenti sono riscosse per la concessione d'una licenza d'azienda di costruzione d'aeromobili o di parti d'aeromobili: Tassa di base

Fr.

Tassa supplementare in funzione del

tempo impiegato

(ammontare

massimo)

Fr.

di 5 persone al massimo 800.3 000.-

di 6 a 20 persone

1200.4 100.-

di 21 a 48 persone

2200.12 600.-

di 49 a 102 persone 4200.24 000.-

di 103 a 210 persone 8000.40 150.-

di più di 211 persone 9600.48 200.-

3

Per il rilascio di un'autorizzazione di costruzione d'aeromobili o di parti d'aeromobili senza rilascio di una licenza d'azienda di costruzione, la tassa di base e l'ammontare massimo della tassa supplementare in funzione del tempo impiegato ammontano all'80 per cento degli importi indicati nel capoverso 2.

4

Per l'estensione di una licenza d'azienda di costruzione o di un'autorizzazione per la costruzione d'aeromobili o di parti d'aeromobili, la tassa è riscossa in funzione del tempo impiegato; non deve tuttavia superare l'ammontare massimo della tassa supplementare secondo il capoverso 2.

5

Per la sorveglianza corrente, compresi gli esami d'azienda, sono riscosse le tasse seguenti il 1° gennaio dell'anno in corso: a. una tassa di base secondo il capoverso 2, dovuta dal titolare della licenza d'azienda di costruzione; b. una tassa ammontante all'80 per cento della tassa di base secondo il capoverso 2, dovuta dal titolare d'un' autorizzazione di costruzione d'aeromobili e di parti d'aeromobili.

6

Nessuna tassa di sorveglianza è riscossa durante l'anno civile nel corso del quale la licenza o l'autorizzazione sono state rilasciate.

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

Aviazione

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7

Se la licenza o l'autorizzazione si estingue nel corso dell'anno, un tredicesimo della tassa versata è rimborsato per ogni mese intiero restante.

8

Per il rilascio di un'autorizzazione speciale, è riscossa una tassa in funzione del tempo impiegato; essa non deve tuttavia superare l'ammontare massimo della tassa supplementare secondo il capoverso 2.

Sezione 4: Registro aeronautico

Art. 25


29

Iscrizione

La tassa riscossa per l'iscrizione nel registro aeronautico dipende dalla massa massima ammissibile al decollo dell'aeromobile: è di 7 franchi per 100 kg, ma non inferiori a 155 franchi e non superiore a 8250 franchi.


Art. 26

Trasferimento di proprietà La tassa riscossa per iscrivere un trasferimento di proprietà è pari alla metà della tassa d'iscrizione.


Art. 27

Radiazione La tassa riscossa per radiare un aeromobile è pari al 20 per cento della tassa d'iscrizione.


Art. 28


30

Costituzione e aumento dei diritti di pegno La tassa riscossa per iscrivere un diritto di pegno o aumentarne l'importo dipende dal suo valore. Essa è del 2 per mille fino a 2 milioni di franchi e dell'1 per mille per l'importo eccedente, ma di 305 franchi al minimo e di 13 750 franchi al massimo.


Art. 29

Estensione dei diritti di pegno Per l'estensione di un diritto di pegno ad altri aeromobili o a un deposito di pezzi di ricambio, la tassa è pari al 20 per cento di quella riscossa per la costituzione del pegno.


Art. 30

Radiazione o diminuzione dei diritti di pegno La tassa riscossa per la radiazione di un diritto di pegno o la diminuzione dell'importo del pegno è pari al 10 per cento di quella riscossa per costituire il pegno o aumentarne l'importo.

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

Tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 13

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Art. 31


31

Altre iscrizioni

Una tassa di 35 a 305 franchi è riscossa corrispondentemente al tempo impiegato per ogni altra iscrizione nel registro aeronautico.


Art. 32


32

Estratto, attestato

1

Per il rilascio di un estratto completo e legalizzato di una pagina del mastro è riscossa una tassa di 65 franchi.

2

Per il rilascio di un attestato di un fatto di competenza del registro aeronautico è riscossa una tassa di 35 franchi.

Sezione 5: Personale aeronavigante

Art. 33

Esame del personale aeronavigante 1

Per gli esami del personale aeronavigante vengono riscosse le tasse seguenti: Fr.

a. licenza di pilota privato 1. esame

teorico

115.2. esame di volo

175.b. licenza ristretta di pilota professionale

1. esame

teorico

130.2. esame di volo,

su

aeroplano

monomotore

240.su

aeroplano

bimotore

385.c. licenza di pilota professionale

1. esame

teorico

385.2. esame di volo,

su

aeroplano

monomotore

305.su

aeroplano

bimotore

385.d. licenza di pilota di linea

1. esame

teorico

605.2. esame di volo

605.e. esami di transizione

1. su aeroplano plurimotore con un pilota 385.- esame

teorico

155.- esame

di

volo

385.31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

Aviazione

14

748.112.11

Fr.

2. su aeroplano plurimotore con più piloti 385.- esame

teorico

235.- esame

di

volo

455.f.

estensione della licenza del pilota d'aeroplano 1. al volo acrobatico (esame di volo) 125.2. atterraggi in montagna (esame di volo)

430.3. autorizzazione di dirigere transizioni o introduzioni:

esame di volo su aeroplani monomotori, compresi i corsi organizzati dall'Ufficio

305.-

esame di volo su aeroplani bimotori 385.g. permesso speciale di volo strumentale (aeroplano)

1. esame

teorico

385.2. esame di volo

605.3. volo di controllo con aeroplani e rinnovo di permesso

speciale

su aeroplano con un pilota

385.-

su aeroplano con più piloti 455.4. esame su simulatore o su adeguati dispositivi di

addestramento, sotto la vigilanza di un perito dell'Ufficio 305.h. licenza

di

volovelista

1. esame

teorico

125.2. esame di volo

125.i.

estensione della licenza di volovelista 1. al volo acrobatico (esame di volo) 125.2. al volo strumentale (volo nelle nubi)

esame teorico

70.- esame

di

volo

155.k. licenza temporanea di navigatore

esame teorico

605.l. licenza

di

navigatore

1. esame

pratico

605.2. volo

di

controllo

605.m.33 licenza di radiotelefonista di volo esame al suolo

(compresa la tassa d'esame) 125.n. licenza temporanea di meccanico di volo esame teorico

605.33 Nuovo testo giusta il n. II 53 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998

(RU 1997 2779).

Tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 15

748.112.11

Fr.

o. licenza di meccanico di volo 1. esame pratico o volo di controllo 605.2. iscrizione di un altro tipo d'aereo

- esame

teorico

305.- esame

pratico

605.p. licenza di pilota d'aerostato

1. esame

teorico

125.2. esame

pratico

430.q. licenza di pilota privato d'elicottero

1. esame

teorico

125.2. esame di volo

235.3. esame di volo per estensione agli atterraggi in montagna 430.-

r.

licenza di pilota professionale d'elicottero 1. esame

teorico

385.2. esame di volo

385.3. estensione per decolli con nebbia bassa o nebbia alta

- esame

teorico

155.- esame

di

volo

305.s. permesso speciale di volo strumentale (elicottero)

1. esame

teorico

385.2. esame di volo

605.3. volo di controllo e rinnovo del permesso speciale

su elicottero con un solo pilota

385.-

su elicottero con più piloti 455.t.

licenza di pilota di aliante da pendio (cat. delta e parapendio) 1. esame

teorico

125.2. esame di volo

125.-.34

2

Il capoverso 1 si applica parimenti a qualsiasi esame di controllo.


Art. 34


35

Esami del personale di manutenzione e licenze del personale della sicurezza aerea Per gli esami e gli esami d'estensione del personale di manutenzione e per il rilascio delle licenze del personale della sicurezza aerea sono riscosse le tasse seguenti: 34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

Aviazione

16

748.112.11

Fr.

a. personale di manutenzione: meccanici d'aeromobili, controllori d'aeromobili e specialisti 1. esame

teorico

235.2. esame di volo

235.b. personale della sicurezza aerea:

controllori della circolazione aerea 100.assistenti controllori della circolazione aerea

100.controllori dell'area di traffico


100.Art. 35
Casi

particolari

1

Le tasse d'esame non sono riscosse se, per ordine dell'Ufficio, è stato designato un perito impiegato nell'impresa in cui lavora il candidato e il perito non riceve alcuna indennità dalla Confederazione. Questa disposizione non si applica agli esami teorici in vista dell'ottenimento di una licenza.

2

Per gli esami non indicati negli articoli 33 e 34, è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato.

3

Per i corsi organizzati dall'Ufficio o eseguiti per suo ordine, è riscossa, oltre a una partecipazione adeguata alle spese, una tassa d'iscrizione di 155 franchi.36

Art. 36

Rilascio delle licenze 1

Per il rilascio, l'estensione, il rinnovo e la richiesta di rinnovo delle licenze, come pure per la sostituzione di una licenza perduta, sono riscosse le tasse seguenti: Fr.

a. rilascio di una tessera d'allievo 75.b. rilascio di qualsiasi licenza non commerciale

75.c. rilascio di qualsiasi licenza commerciale o di un permesso

speciale

100.d. iscrizione di una o più estensioni contemporaneamente in una

licenza non commerciale 30.e. iscrizione di una o più estensioni contemporaneamente in una

licenza commerciale 35.f.

esame di una richiesta di rinnovo 25.g. rinnovo di una licenza non commerciale o di un permesso

speciale stabilito mediante ordinatore o rilascio di un duplicato 25.h. rinnovo di una licenza commerciale o di un permesso speciale

stabilito mediante ordinatore o rilascio di un duplicato 35.36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

Tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 17

748.112.11

Fr.

i.

rilascio di una licenza di membro d'equipaggio 12.k. sostituzione di una licenza persa di membro d'equipaggio:

tassa secondo il tempo impiegato ma almeno 36.l.

esame di una domanda e rilascio o rinnovo di un riconoscimento globale di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera la cui massa massima ammissibile al decollo: 1. è inferiore a 5700 kg 200.2. è inferiore a 20 000 kg

400.3. è superiore a 20 000 kg

600.-.37

2

...38

3

Se determinate licenze devono essere sostituite in seguito a modifiche della legislazione aerea, l'Ufficio fissa un periodo durante il quale il rilascio è gratuito.

Sezione 6: Autorizzazioni di polizia aerea

Art. 37

1 Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscosse le tasse seguenti: Fr.

a. autorizzazione d'una manifestazione aeronautica pubblica 1. per la prima giornata 605.2. per ogni successiva giornata iniziata

275.b. autorizzazione di una manifestazione aeronautica pubblica con

con la partecipazione di aeromobili militari esteri 1. per la prima giornata 1240.2. per ogni successiva giornata iniziata

455.c. autorizzazione per alianti da pendio, delta, paracaduti

ascendenti, palloni frenati e aeromobili senza occupante una tassa minima di

30.-

e massima di

605.d. autorizzazione per l'utilizzazione o il lancio di proiettili

305.e. autorizzazione per l'aerotrasporto di materie ammesse sotto

condizione (una tassa per un numero determinato di voli o una
durata determinata)

155.37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

38

Abrogato dal n. I dell'O dell'8 set. 1993 (RU 1993 2749).

Aviazione

18

748.112.11

Fr.

f.

autorizzazione per il lancio di oggetti da aeromobili (una tassa
per un numero determinato di voli o per una durata determinata) 155.g. ...39

h. autorizzazione di voli al di sotto delle quote minime regolamentari a scopo commerciale 180.i.

autorizzazione di voli al di sotto delle quote minime regolamentari a scopo non commerciale 140.k. autorizzazione di atterraggi esterni, a scopo commerciale

1. in generale, per un anno (art. 50 cpv. 1 dell'O del 23 nov. 199440 sull'infrastruttura aeronautica, OSIA) 180.2. a un'altitudine superiore a 1100 m e fuori delle zone

d'atterraggio designate, in ogni caso particolare (art. 8 cpv. 5 LNA) 305.l.

autorizzazione di atterraggi esterni a scopo non commerciale 140.m. autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 3 dell'ordinanza

del 23 febbraio 199441 sulle restrizioni d'esercizio degli aerei a reazione al fine di limitare l'inquinamento fonico 140.-.42

2

Se l'autorizzazione di cui al capoverso 1, lettere a e b non è utilizzata, la tassa è rimborsata, su domanda scritta, al massimo sino alla metà.

Sezione 7: Voli commerciali e scuole per il personale aeronautico

Art. 38

1 Per il rilascio di una concessione di eseguire trasporti professionali di persone e di cose su linee aeree esercitate regolarmente, per il rilascio di un'autorizzazione ad eseguire altri voli commerciali e per l'esercizio di una scuola d'istruzione del personale aeronautico, sono riscosse le tasse seguenti: 39 Abrogata dal n. II 5 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, con effetto dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

40

RS 748.131.1 41

RS 748.121.12 42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

Tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 19

748.112.11

Fr.

a. concessione generale d'esercizio: 1. per il rilascio

7565.2. per un rinnovo o una modificazione

2340.3. per una modificazione della tavola delle linee

760.b. concessione

individuale

1. per il conferimento di una rotta 3850.2. per il conferimento di più rotte

per la prima rotta

3500.-

per ogni rotta supplementare 1000.3. per un rinnovo o una modificazione

2340.Qualora il rilascio, il rinnovo o la modificazione richiedano un importante sovrappiù di lavoro, la tassa supplementare è riscossa in funzione del tempo impiegato.

c. autorizzazione generale d'esercizio per voli commerciali: 1. rilascio

per aeromobili di una massa massima ammissibile al
decollo non superiore ai 15 000 kg 1240.-

per aeromobili di una massa massima ammissibile al
decollo superiore a 15 000 kg 3850.2. proroga

per aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo non superiore ai 15 000 kg

605.-

per aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo superiore ai 15 000 kg 2340.3. modificazione

305.Qualora il rilascio, la proroga o la modificazione esigano un importante sovrappiù di lavoro, è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato.

d. rilascio di un'autorizzazione individuale per voli commerciali 305.- e. autorizzazione di effettuare voli commerciali in aerostato 1. rilascio

320.2. rinnovo

160.f.

rilascio di una concessione commerciale per aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo 1. non superiore ai 2500 kg 85.2. non superiore ai 5700 kg

125.3. non superiore ai 20 000 kg

180.4. superiore a 20 000 kg

305.

Aviazione

20

748.112.11

Fr.

g. rilascio di un'autorizzazione per decolli e atterraggi notturni (art. 39 cpv. 2 lett. b n. 1 OSIA43) 1. con aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo non superiore ai 15 000 kg 85.2. con aeromobili di una massa massima ammissibile al

decollo superiore ai 15 000 kg 305.h. rilascio di un'autorizzazione di impiegare personale estero

(art. 102 cpv. 1 lett. g dell'ordinanza del 14 nov. 1973 sulla navigazione aerea, ONA) 320.i.

rilascio di un'autorizzazione di registrare un aeromobile nella matricola (art. 3 cpv. 2 ONA) 500.k. rilascio di un'autorizzazione per l'utilizzazione di aeromobili

esteri (art. 102 cpv. 5 o 116 ONA) 305.l.

rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 102 capoverso 4 o 115 capoverso 4 ONA 500.m. autorizzazione d'esercizio di una scuola (compresa

l'approvazione del regolamento della scuola) 1. per il rilascio a: scuola di volo a motore (aeroplani ed elicotteri)

3025.-

scuola di volo a vela 1515.-

scuola di pilota d'aerostato 760.2. proroga dell'autorizzazione

385.3. per una modifica dell'autorizzazione, in quanto questa non

sia ordinata dall'Ufficio 385.4. per un'approvazione di una modificazione del

regolamento della scuola, in quanto questa non sia ordinata dall'Ufficio 385.-.44

1bis

Per il rilascio d'autorizzazioni ai sensi dell'ordinanza dell'8 settembre 199745 concernente l'esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale (OJAROPS 1) sono riscosse le tasse seguenti: 43

RS 748.131.1 44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

45 RS

748.127.8

Tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 21

748.112.11

Tassa

minima

Fr.

Tassa massima

Fr.

a. certificato di operatore aereo (Air operator certificate) ai sensi dell'OJAR-OPS 1, secondo il tempo impiegato 1. per il rilascio

600.100 000.-

2. per un rinnovo o una modifica 300.10 000.-

b. sorveglianza operativa e autorizzazioni speciali ed eccezionali, secondo il tempo impiegato 300.
10 000.c. autorizzazione supplementare ai sensi

dell'OJAR-OPS 1 per ogni tipo di aeromobile, secondo il tempo impiegato 1. per il rilascio

300.1 000.-

2. per un rinnovo o una modifica 200.1 000.-

d. altre autorizzazioni commerciali ed esami ai sensi dell'OJAR-OPS 1, secondo il tempo impiegato 150.
5 000.-.46

2

Queste somme non comprendono le tasse per autorizzazioni di polizia aerea secondo l'articolo 37.

3

Non è riscossa tassa per il rilascio di concessioni o autorizzazioni a imprese straniere di trasporti aerei, se è data la reciprocità.

Sezione 8: Aerodromi, impianti di sicurezza aerea e aree d'atterraggio in montagna47


Art. 39


48

Aeroporti e impianti di sicurezza aerea 1

Nell'ambito della procedura ordinaria prevista nell'OSIA49 per le concessioni di aeroporti e d'impianti di sicurezza aerea, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato; essa tuttavia non è né inferiore né superiore agli ammontari minimi e massimi seguenti: 46 Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU 2003 1195).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

49

RS 748.131.1

Aviazione

22

748.112.11

Tassa

minima

Fr.

Tassa massima

Fr.

a. esame di una domanda di concessione 3000.10 000.-

b. concessione di costruzione 1. rilascio

1000.4 000.-

2. modificazione o proroga 400.1 000.-

c. concessione

d'esercizio

1. rilascio

1000.4 000.-

2. modificazione

400.1 000.-

d. concessione

quadro

1. rilascio

1000.4 000.-

2. modificazione o proroga 400.1 000.-

e. approvazione del regolamento d'esercizio nell'ambito di una procedura di concessione 400.1000.-

f.

approvazione di una modificazione del regolamento d'esercizio nell'ambito di una procedura di concessione 200.
500.2

Nell'ambito della procedura semplificata prevista nell'OSIA50 per le concessioni di aeroporti e d'impianti di sicurezza aerea, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato; essa tuttavia non è né inferiore né superiore agli ammontari minimi e massimi seguenti: Tassa

minima

Fr.

Tassa massima

Fr.

a. rilascio di una concessione di costruire 500.800.-

b. modificazione di una concessione d'esercizio 500.800.-

3

Per la modificazione di un regolamento d'esercizio d'aeroporto, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato; essa tuttavia non è né inferiore agli ammontari minimi né superiore agli ammontari massimi seguenti: Tassa

minima

Fr.

Tassa massima

Fr.

a. nell'ambito della procedura ordinaria 1500.6000.-

b. nell'ambito della procedura semplificata 500.2000.-

4

Non è riscossa ove trattisi di emendamenti dell'AIP- Svizzera o di modificazioni richieste dall'Ufficio.

50

RS 748.131.1

Tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 23

748.112.11


Art. 40


51

Campi d'aviazione

1

Nell'ambito della procedura ordinaria prevista nell'OSIA52 per i campi d'aviazione, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato; essa tuttavia non è inferiore né superiore agli ammontari minimi e massimi seguenti: Tassa

minima

Fr.

Tassa massima

Fr.

a. esame della domanda d'autorizzazione 1500.4000.-

b. rilascio di un'autorizzazione di costruzione: 1. rilascio

300.1000.-

2. modificazione o proroga 150.500.-

c. rilascio di una concessione d'esercizio 1. rilascio

300.2000.-

2. modificazione

150.600.-

d. approvazione di un regolamento d'esercizio nel quadro della procedura d'autorizzazione 300.500.-

e. approvazione di una modificazione del regolamento d'esercizio nel quadro della procedura d'autorizzazione 150.
300.2

Nell'ambito della procedura semplificata prevista nell'OSIA per i campi d'aviazione, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato; essa tuttavia non è né inferiore né superiore agli ammontari minimi e massimi seguenti: Tassa

minima

Fr.

Tassa massima

Fr.

a. rilascio di un'autorizzazione di costruire 300.500.-

b. modificazione di un'autorizzazione d'esercizio

300.500.-

3

Per la modificazione di un regolamento d'esercizio di campo d'aviazione, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato; essa tuttavia non è né inferiore né superiore agli ammontari minimi e massimi seguenti: Tassa

minima

Fr.

Tassa massima

Fr.

a. nell'ambito della procedura ordinaria 800.3000.-

b. nell'ambito della procedura semplificata 300.1500.-

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

52

RS 748.131.1

Aviazione

24

748.112.11

4

Non è riscossa alcuna tassa ove trattisi di emendamenti dell'AIP-Svizzera o di modificazioni ordinate dall'Ufficio.


Art. 41


53

Aree d'atterraggio in montagna Per la designazione di una nuova area d'atterraggio in montagna o per lo spostamento di un'area esistente è riscossa una tassa di 700 franchi. La tassa è di 1400 franchi qualora la domanda verta su parecchie nuove designazioni o sullo spostamento di più aree esistenti. La tassa è riscossa dal Cantone.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 42

1 L'ordinanza del 19 ottobre 198354 sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile è abrogata.

2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1990.

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

54

[RU 1983 1526, 1984 798, 1985 1709, 1988 534 n. III cpv. 2]