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1

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)1 del 10 ottobre 1997 (Stato 1° novembre 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 19964, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

5 Oggetto La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale (CP)6, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica agli intermediari finanziari.

2

Sono intermediari finanziari: a. le banche conformemente alla legge federale dell'8 novembre 19347 sulle banche e le casse di risparmio; b.8 le direzioni dei fondi, sempreché gestiscano conti di quote o distribuiscano esse stesse quote di investimenti collettivi di capitale; RU 1998 892

1

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

2 RS

101

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

4 FF

1996 III 993 5

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

6 RS

311.0

7 RS

952.0

8

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

955.0

Riciclaggio di denaro 2

955.0

bbis.9 le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale fisso e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200610 sugli investimenti collettivi, sempreché distribuiscano essi stessi quote di investimenti collettivi di capitale; c.11 gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200412 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; d. i commercianti di valori mobiliari conformemente alla legge del 24 marzo 199513 sulle borse;

e.14 le case da gioco giusta la legge del 18 dicembre 199815 sulle case da gioco.

3

Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: a. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);

b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; c. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; d.16 … e. gestiscono patrimoni;

f.

effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; g. custodiscono o gestiscono valori mobiliari.

9

Introdotta dal n. II 9 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (RU 2006 5379; FF 2005 5701). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

10 RS

951.31

11 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

12 RS

961.01

13 RS

954.1

14 Introdotta dal n. 4 dell'all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 677; FF 1997 III 129).

15 RS

935.52

16 Abrogata dal n. II 8 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

Legge

3

955.0

4

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: a. la Banca nazionale svizzera; b. le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; c. le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;

d. gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente.

Capitolo 2: Obblighi degli intermediari finanziari Sezione 1: Obblighi di diligenza

Art. 3

Identificazione della controparte 1

Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.17 2

Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.

3

Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.

4

Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.18 5

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), la Commissione federale delle case da gioco e gli organismi di autodisciplina stabiliscono gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.19 17 Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

18 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

19 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Riciclaggio di denaro 4

955.0


Art. 4

Accertamento relativo all'avente economicamente diritto 1

L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto, se: a. non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico o se sussistono dubbi in merito;

b. la controparte è una società di domicilio; c. viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.

2

Nel caso di conti o depositi collettivi, l'intermediario deve esigere che la controparte gli fornisca un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichi senza indugio ogni mutazione.


Art. 5

Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto 1

Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.

2

Nel caso di un'assicurazione riscattabile, l'istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.


Art. 6


20

Obblighi di chiarimento 1

L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte.

2

L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se: a. la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;

b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP21) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

20 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

21 RS

311.0

Legge

5

955.0


Art. 7

Obbligo di allestire e conservare documenti 1

L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

2

Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

3

L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

a22 Valori patrimoniali di poca entità L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.


Art. 8

Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.23 Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Sezione 2: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Art. 9

Obbligo di comunicazione 1

L'intermediario finanziario che: a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari: 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP24,

2. provengono da un crimine, 22 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

23 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

24 RS

311.0

Riciclaggio di denaro 6

955.0

3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP); b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).25 1bis Nelle comunicazioni di cui al capoverso 1 deve figurare il nome dell'intermediario finanziario. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.26 2

Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.


Art. 10

Blocco dei

beni

1

L'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9.27 2

Deve protrarre il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

3

…28

a29 Divieto d'informazione

1

Durante il blocco dei beni da lui deciso, l'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione di cui all'articolo 9.

2

Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l'intermediario finanziario sottoposto alla presente legge in grado di procedervi.

25 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

26 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

27 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

28 Abrogato dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

29 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

Legge

7

955.0

3

Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione di cui all'articolo 9, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari: a. forniscono a un cliente servizi comuni nell'ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure b. appartengono al medesimo gruppo di società.

4

L'intermediario finanziario che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sottostà al divieto d'informazione di cui al capoverso 1.


Art. 11


30

Esclusione della responsabilità penale e civile 1

Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all'articolo 9 o procede a un blocco dei beni di cui all'articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

2

Il capoverso 1 si applica anche agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 CP31 e agli organismi di autodisciplina che effettuano denunce ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4.

Sezione 3:32 Consegna di informazioni
a 1 Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP33, l'intermediario finanziario autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

2

Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

3

L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1 e 2 un termine per la consegna delle informazioni.

4

Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1.

30 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

31 RS

311.0

32 Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

33 RS

311.0

Riciclaggio di denaro 8

955.0

5

L'esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell'articolo 11 si applica per analogia.

Capitolo 3: Vigilanza Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12

34 Competenza La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete: a. alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a-d;

b. alla Commissione federale della case da gioco, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e; c. per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3: 1. agli organismi riconosciuti di autodisciplina (art. 24), 2. alla FINMA, sempreché gli intermediari finanziari non siano affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina.


Art. 13


35



Art. 14

Obbligo di autorizzazione e di affiliazione 1

Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che non sono affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina devono chiedere alla FINMA un'autorizzazione per l'esercizio della loro attività.36 2 L'autorizzazione viene rilasciata soltanto se l'intermediario finanziario: a. è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio o esercita la sua attività in virtù di un'autorizzazione ufficiale; b. dispone di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; e c. lui stesso e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione godono di buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge.

34 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

35 Abrogato dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

36 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006

2625).

Legge

9

955.0

3

Gli avvocati e i notai che esercitano l'attività d'intermediari finanziari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.


Art. 15


37

Sezione 2:38 Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza

Art. 16

39 1 La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, se hanno il sospetto fondato che:

a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter capoverso 1 CP40; b. valori patrimoniali provengano da un crimine; c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o

d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

2

Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l'intermediario finanziario o l'organismo di autodisciplina non vi abbiano già adempiuto.

Sezione 3:41 Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2


Art. 17

La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 ad esse sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e ne stabiliscono le modalità di 37 Abrogato dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

38 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006

2625).

39 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

40 RS

311.0

41 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Riciclaggio di denaro 10

955.0

adempimento, sempreché un organismo di autodisciplina non regoli tali obblighi di diligenza e il loro adempimento.

Sezione 3a: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 342


Art. 18

Compiti della FINMA43 1

La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3:44 a. riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento; b. vigila sugli organismi di autodisciplina e sugli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti; c. approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 25, come pure le relative modifiche; d. provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti;

e. concretizza, per gli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti; f. tiene un registro degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti come pure delle persone cui ha rifiutato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario.

2

Può effettuare controlli sul posto. Può delegare i controlli a una società di audit ai sensi dell'articolo 19b.45 3 Deve delegare i controlli sugli organismi di autodisciplina di avvocati e notai a una società di audit ai sensi dell'articolo 19b. Quest'ultima sottostà al segreto professionale come gli avvocati e i notai.46 42 Introdotta dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

43 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006

2625).

44 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006

2625).

45 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

46 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Legge

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955.0

a47 Elenco pubblico

1

La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 affiliati a un organizzazione di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

2

La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.


Art. 19


48


a49 Verifica 1 Gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 direttamente sottoposti alla FINMA devono sottoporsi periodicamente alla verifica da parte di una società di audit abilitata.

2

La società di audit verifica l'osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e ne allestisce un rapporto all'attenzione dell'intermediario finanziario sottoposto a verifica e della FINMA.

3

Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di audit ne dà atto nel suo rapporto.

4

La FINMA può effettuare essa stessa la verifica al posto della società di audit.

b50 Abilitazione delle società di audit È abilitato come società di audit chiunque: a. è abilitato come revisore ai sensi dell'articolo 5 o come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 200551 sui revisori; e b. dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie per effettuare la verifica conformemente alla presente legge.

47 Introdotto dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

48 Abrogato dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

49 Introdotto dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

50 Introdotto dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

51 RS

221.302

Riciclaggio di denaro 12

955.0


Art. 20


52

Conseguenze della revoca dell'autorizzazione La revoca, fondata sull'articolo 37 della legge del 22 giugno 200753 sulla vigilanza dei mercati finanziari, da parte della FINMA, dell'autorizzazione a un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 ad essa direttamente sottoposto, determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.


Art. 21

e 2254 Sezione 4:

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 23

1 L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio federale di polizia55.

2

L'Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all'articolo 11a.56 3

L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema di elaborazione dei dati in materia di riciclaggio di denaro.

4

L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che: a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter capoverso 1 CP57; b. valori patrimoniali provengano da un crimine; c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o

d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.58 52 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

53 RS

956.1

54 Abrogati dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

55 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

57 RS

311.0

58 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

Legge

13

955.0

Sezione 5: Organismi di autodisciplina

Art. 24

Riconoscimento 1 Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che: a. dispongono di un regolamento conformemente all'articolo 25; b. vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2; e c. assicurano che le persone e gli organi di revisione ai quali hanno affidato il controllo: 1. dispongano delle conoscenze professionali necessarie, 2. offrano la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile, e 3. siano indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione degli intermediari finanziari da controllare.

2

Gli organismi di autodisciplina delle imprese di trasporto titolari di una concessione secondo la legge del 20 marzo 200959 sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.60


Art. 25

Regolamento 1 Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento.

2

Il regolamento concreta gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti.

3

Il regolamento determina inoltre: a. le condizioni di affiliazione e di esclusione degli intermediari finanziari; b. le modalità di controllo dell'osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2;

c. sanzioni

adeguate.


Art. 26

Elenchi 1 Gli organismi di autodisciplina tengono gli elenchi degli intermediari finanziari affiliati e delle persone alle quali è negata l'affiliazione.

2

Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, alla FINMA.61 59 RS

745.1

60 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. alla LF del 17 dic. 2010 sull'organizzazione della Posta, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5043; FF 2009 4573).

61 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Riciclaggio di denaro 14

955.0


Art. 27


62

Scambio di informazioni e obbligo di denuncia 1

Gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti.

2

Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio alla FINMA: a. le disdette di affiliazioni; b. le decisioni di diniego dell'affiliazione; c. le decisioni di esclusione e la relativa motivazione; d. l'avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l'esclusione.

3

Fanno rapporto almeno una volta all'anno alla FINMA sulla loro attività nell'ambito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione emanate durante il periodo oggetto del rapporto.

4

Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che: a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP63;

b. valori patrimoniali provengano da un crimine; c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o

d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

denunciano senza indugio il fatto all'Ufficio di comunicazione.64 5 L'obbligo di cui al capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.65

Art. 28

66 Revoca del

riconoscimento

1

La FINMA non revoca il riconoscimento a un organismo di autodisciplina, fondandosi sull'articolo 37 della legge del 22 giugno 200767 sulla vigilanza dei mercati finanziari, senza previa comminatoria.

62 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

63 RS

311.0

64 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

65 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

66 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

67 RS

956.1

Legge

15

955.0

2

In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati sono sottoposti alla vigilanza diretta della FINMA.

3

Tali intermediari finanziari sottostanno all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 se non si affiliano entro il termine di due mesi a un altro organismo di autodisciplina.

4

Gli avvocati e i notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari devono affiliarsi entro due mesi a un altro organismo di autodisciplina se al loro attuale organismo di autodisciplina è stato revocato il riconoscimento.

Capitolo 4: Assistenza amministrativa Sezione 1: Collaborazione tra autorità svizzere

Art. 29

Scambio di informazioni tra autorità68 1

La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.69 2

…70

3

L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.71
a72 Autorità penali

1

Le autorità penali comunicano quanto prima all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260ter numero 1, 260quinquies capoverso 1, 305bis e 305ter capoverso 1 CP73. Gli inviano quanto prima le loro sentenze e decisioni di non luogo a procedere, con le relative motivazioni.

2

Le autorità penali comunicano inoltre senza indugio all'Ufficio di comunicazione le decisioni che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dallo stesso.

68 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

69 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

70 Abrogato dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

71 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

72 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

73 RS

311.0

Riciclaggio di denaro 16

955.0

3

Le autorità penali possono fornire alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.

4

La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un'eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

Sezione 2: Collaborazione con autorità straniere

Art. 30


74

Collaborazione con uffici di comunicazione esteri 1

L'Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero i dati personali e le altre informazioni di cui è in possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l'ufficio di comunicazione estero: a. garantisce che utilizzerà le informazioni esclusivamente a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo; b. garantisce che accoglierà richieste analoghe della Svizzera; c. garantisce che rispetterà il segreto d'ufficio o il segreto professionale; d. garantisce che trasmetterà a terzi le informazioni ricevute soltanto con l'esplicito consenso dell'Ufficio di comunicazione; e e. rispetta le condizioni e le restrizioni d'uso dell'Ufficio di comunicazione.

2

L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

a. il nome dell'intermediario finanziario, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare sancito dalla presente legge;

b. il nome del titolare del conto, il numero del conto e il saldo del conto; c. l'avente economicamente diritto; d. indicazioni sulle transazioni.

3

L'Ufficio di comunicazione trasmette le informazioni sotto forma di rapporto.

4

L'Ufficio di comunicazione può autorizzare l'ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un'altra autorità, se quest'ultima garantisce che: a. utilizzerà le informazioni esclusivamente: 74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

Legge

17

955.0

1. a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, o 2. per aprire un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per suffragare una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale; b. non utilizzerà le informazioni per perseguire reati che secondo il diritto svizzero non costituiscono reati preliminari del riciclaggio di denaro;

c. non utilizzerà le informazioni come mezzi di prova; e d. rispetterà il segreto d'ufficio o il segreto professionale.

5

Se la richiesta di trasmissione a un'altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l'Ufficio di comunicazione chiede dapprima l'autorizzazione del pubblico ministero responsabile del procedimento.

6

L'Ufficio di comunicazione può disciplinare in modo più particolareggiato con gli uffici di comunicazione esteri le modalità di collaborazione.


Art. 31


75

Rifiuto di fornire informazioni L'Ufficio di comunicazione non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunicazione estero se: a. la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera; b. per rispondervi è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero prevede si faccia capo all'assistenza giudiziaria o a un'altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale; c. la richiesta compromette gli interessi nazionali o la sicurezza e l'ordine pubblici.

a76 Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Per quanto la presente legge non contenga disposizioni sul trattamento dei dati e l'assistenza amministrativa da parte dell'Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 199477 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

76 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

77 RS

360

Riciclaggio di denaro 18

955.0


Art. 32

Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale78 1

Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 199479 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

2

…80

3

L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.81 Capitolo 5: Trattamento di dati personali

Art. 33

Principio Il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 19 giugno 199282 sulla protezione dei dati.


Art. 34

Collezioni di dati in rapporto con l'obbligo di comunicazione 1

Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione.

2

Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e all'autorità di perseguimento penale.83 3 Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199284 sulla protezione dei dati è escluso durante il blocco dei beni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2.

4

I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l'avvenuta comunicazione.

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

79 RS

360

80 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

81 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (RU 2009 361; FF 2007 5687). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

82 RS

235.1

83 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

84 RS

235.1

Legge

19

955.0


Art. 35

Trattamento dei dati da parte dell'Ufficio di comunicazione 1

Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 199485 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Il diritto d'accesso dei privati è disciplinato dall'articolo 8 della legge federale del 13 giugno 200886 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.87 2

Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e la FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento in linea).88

a89 Verifica 1 Per svolgere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d'informazione seguenti: a. registro nazionale di polizia; b. sistema d'informazione centrale sulla migrazione; c. casellario giudiziale informatizzato; d. sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato; e. sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

2

L'accesso a ulteriori informazioni è disciplinato dalle disposizioni applicabili a ciascun sistema d'informazione.

85 RS

360

86 RS

361

87 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

88 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

89 Introdotto dal n. 9 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

Riciclaggio di denaro 20

955.0

Capitolo 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici

Art. 36


90



Art. 37


91
Violazione dell'obbligo di comunicazione 1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.


Art. 38

a 4092 Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 41

93 Attuazione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.

2

Esso può autorizzare la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.


Art. 42

Disposizioni transitorie

1

La presente legge si applica, a contare dalla sua entrata in vigore, agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2. L'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 si applica a partire da tale data a tutti gli intermediari finanziari.

2

Entro il termine di un anno, gli organismi di autodisciplina devono presentare una domanda di riconoscimento all'autorità di controllo e sottoporle il loro regolamento per approvazione.

90 Abrogato dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

91 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

92 Abrogati dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

93 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 361 6401; FF 2007 5687).

Legge

21

955.0

3

Sempreché non siano affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto, dopo due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 sottostanno alla sorveglianza diretta dell'autorità di controllo e devono presentare una domanda di autorizzazione secondo l'articolo 14.

4

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.


Art. 43

Modifica del diritto vigente Concerne solo il testo francese

Art. 44

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 199894 94 DCF del 16 mar. 1998

Riciclaggio di denaro 22

955.0