01.03.2024 - * / En Vigur
01.09.2023 - 29.02.2024
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 31.07.2021
18.02.2020 - 30.06.2021
01.01.2020 - 17.02.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

01.01.2015 - 31.12.2015
01.11.2013 - 31.12.2014
01.03.2013 - 31.10.2013
01.10.2012 - 28.02.2013
01.01.2010 - 30.09.2012
01.02.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.04.2000 - 31.12.2005
Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

1

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)1 del 10 ottobre 1997 (Stato 1° gennaio 2016) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 19964, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

5 Oggetto La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale (CP)6, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica: a. agli intermediari finanziari; b. alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 2

Sono intermediari finanziari: a. le banche conformemente alla legge federale dell'8 novembre 19348 sulle banche e le casse di risparmio; RU 1998 892

1

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

2 RS

101

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

4 FF

1996 III 993 5

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

6 RS

311.0

7

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

955.0

Riciclaggio di denaro 2

955.0

b.9 le direzioni dei fondi, sempreché gestiscano conti di quote o distribuiscano esse stesse quote di investimenti collettivi di capitale; bbis.10 le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale fisso e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200611 sugli investimenti collettivi, sempreché distribuiscano essi stessi quote di investimenti collettivi di capitale; c.12 gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200413 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; d. i commercianti di valori mobiliari conformemente alla legge del 24 marzo 199514 sulle borse;

dbis.15 le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201516 sull'infrastruttura finanziaria; dter.17 i sistemi di pagamento, in quanto necessitino di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge sull'infrastruttura finanziaria; e.18 le case da gioco giusta la legge del 18 dicembre 199819 sulle case da gioco.

3

Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: a. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);

8 RS

952.0

9

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

10 Introdotta dal n. II 9 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (RU 2006 5379; FF 2005 5701). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

11 RS

951.31

12 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

13 RS

961.01

14 RS

954.1

15 Introdotta dal n. 12 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

16 RS

958.1

17 Introdotta dal n. 12 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

18 Introdotta dal n. 4 dell'all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 677; FF 1997 III 129).

19 RS

935.52

L sul riciclaggio di denaro 3

955.0

b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; c. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; d.20 … e. gestiscono patrimoni;

f.

effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; g. custodiscono o gestiscono valori mobiliari.

4

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: a. la Banca nazionale svizzera; b. le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; c. le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;

d. gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente.

a21 Definizioni 1 Per persone politicamente esposte a tenore della presente legge s'intendono le seguenti persone:

a. persone alle quali all'estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte all'estero);

b. persone alle quali in Svizzera sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell'amministrazione, nell'esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d'amministrazione o della direzione di imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte in Svizzera); 20 Abrogata dal n. II 8 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

21 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 1389; FF 2014 563).

Riciclaggio di denaro 4

955.0

c. persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri degli organi d'amministrazione, nonché persone con funzioni equivalenti (persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali).

2

Sono considerate persone legate a persone politicamente esposte le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone di cui al capoverso 1.

3

Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d'intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.

4

Le persone politicamente esposte in Svizzera non sono più considerate tali ai sensi della presente legge 18 mesi dopo aver cessato l'esercizio della funzione. Sono fatti salvi gli obblighi generali di diligenza degli intermediari finanziari.

5

Sono considerate federazioni sportive internazionali ai sensi del capoverso 1 lettera c il Comitato internazionale olimpico e le organizzazioni non governative da questi riconosciute che dirigono una o più discipline sportive sul piano mondiale.

Capitolo 2: Obblighi22 Sezione 1: Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari23

Art. 3

Identificazione della controparte 1

Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.24 2

Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.

22 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

23 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

24 Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

L sul riciclaggio di denaro 5

955.0

3

Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.

4

Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.25 5

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), la Commissione federale delle case da gioco e gli organismi di autodisciplina stabiliscono gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.26

Art. 4


27

Accertamento dell'avente economicamente diritto 1

L'intermediario finanziario deve accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'avente economicamente diritto. Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto.

2

L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: a. non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; b. la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o c. viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.

3

L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso.


Art. 5

Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto 1

Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.

2

Nel caso di un'assicurazione riscattabile, l'istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto se, in caso di evento 25 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

26 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

27 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Riciclaggio di denaro 6

955.0

assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.


Art. 6


28

Obblighi di diligenza particolari 1

L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

2

L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

a. la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;

b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP29, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP); c. la transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato; d. i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario dalla FINMA conformemente all'articolo 22a capoverso 2, da un organismo di autodisciplina conformemente all'articolo 22a capoverso 2 lettera c o dalla Commissione federale delle case da gioco conformemente all'articolo 22a capoverso 3, oppure sono molto simili a tali dati.

3

Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

4

Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.


Art. 7

Obbligo di allestire e conservare documenti 1

L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

28 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

29 RS

311.0

L sul riciclaggio di denaro 7

955.0

2

Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

3

L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

a30 Valori patrimoniali di poca entità L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.


Art. 8

Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.31 Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Sezione 1a:32 Obblighi di diligenza dei commercianti
a 1 Se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti, i commercianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b devono: a. identificare la controparte (art. 3 cpv. 1); b. accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b); c. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).

2

I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:

a. essa appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta; 30 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

31 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

32 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 1389; FF 2014 563).

Riciclaggio di denaro 8

955.0

b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP33 oppure sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP).

3

I commercianti sottostanno agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore a 100 000 franchi che complessivamente superano tuttavia tale importo.

4

I commercianti non sottostanno a tali obblighi se il pagamento di importo superiore a 100 000 franchi è effettuato per il tramite di un intermediario finanziario.

5

Il Consiglio federale concretizza gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 e ne stabilisce le modalità di adempimento.

Sezione 2: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Art. 9

Obbligo di comunicazione 1

L'intermediario finanziario che: a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari: 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP34,

2.35 provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP, 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP); b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a; c.36 alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione, 33 RS 311.0

34 RS

311.0

35 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

36 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 1389; FF 2014 563).

L sul riciclaggio di denaro 9

955.0

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).37 1bis Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale: a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP; b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP; o

c. sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.38 1ter Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.39 2

Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

a40 Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati Durante l'analisi svolta dall'Ufficio di comunicazione secondo l'articolo 23 capoverso 2, l'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge oppure secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP41.


Art. 10

42 Blocco dei

beni

1

L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o 37 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

38 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (RU 2009 361; FF 2007 5687). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

39 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 1389; FF 2014 563).

40 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 1389; FF 2014 563).

41 RS

311.0

42 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Riciclaggio di denaro 10

955.0

all'articolo 305ter capoverso 2 CP43 non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica di aver inoltrato la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

1bis

L'intermediario finanziario blocca senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera c.

2

L'intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver inoltrato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1bis.

a44 Divieto d'informazione

1

L'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305ter capoverso 2 CP45. Non è considerato un terzo l'organismo di autodisciplina cui l'intermediario finanziario è affiliato. Lo stesso vale per la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, per quanto attiene agli intermediari finanziari loro assoggettati.46 2 Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l'intermediario finanziario sottoposto alla presente legge in grado di procedervi.

3

Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione di cui all'articolo 9, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari: a. forniscono a un cliente servizi comuni nell'ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure b. appartengono al medesimo gruppo di società.

4

L'intermediario finanziario che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sottostà al divieto d'informazione di cui al capoverso 1.

5

Il commerciante non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9.47 43 RS

311.0

44 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

45 RS

311.0

46 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

47 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 1389; FF 2014 563).

L sul riciclaggio di denaro 11

955.0

6

Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica agli intermediari finanziari quando tutelino interessi propri nell'ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.48

Art. 11


49

Esclusione della responsabilità penale e civile 1

Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all'articolo 9 o procede a un blocco dei beni di cui all'articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

2

Il capoverso 1 si applica anche agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 CP50 e agli organismi di autodisciplina che effettuano denunce ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4.

Sezione 3:51 Consegna di informazioni
a 1 Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP52, l'intermediario finanziario autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

2

Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

3

L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1 e 2 un termine per la consegna delle informazioni.

4

Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1.

5

L'esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell'articolo 11 si applica per analogia.

48 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 1389; FF 2014 563).

49 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

50 RS

311.0

51 Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

52 RS

311.0

Riciclaggio di denaro 12

955.0

Capitolo 3: Vigilanza Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12

53 Competenza La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete: a.54 alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a-dter;

b. alla Commissione federale della case da gioco, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e; c. per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3: 1. agli organismi riconosciuti di autodisciplina (art. 24), 2. alla FINMA, sempreché gli intermediari finanziari non siano affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina.


Art. 13


55



Art. 14

Obbligo di autorizzazione e di affiliazione 1

Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che non sono affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina devono chiedere alla FINMA un'autorizzazione per l'esercizio della loro attività.56 2 L'autorizzazione viene rilasciata soltanto se l'intermediario finanziario: a. è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio o esercita la sua attività in virtù di un'autorizzazione ufficiale; b. dispone di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; e c. lui stesso e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione godono di buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge.

3

Gli avvocati e i notai che esercitano l'attività d'intermediari finanziari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

53 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

54 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

55 Abrogato dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

56 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207;

FF 2006 2625).

L sul riciclaggio di denaro 13

955.0


Art. 15


57

Obbligo di verifica per i commercianti 1

I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8a incaricano un ufficio di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capitolo 2.

2

Può essere incaricato quale ufficio di revisione chiunque è abilitato come revisore ai sensi dell'articolo 5 o come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 200558 sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie.

3

I commercianti sono tenuti a fornire all'ufficio di revisione tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica.

4

L'ufficio di revisione verifica l'osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e ne allestisce un rapporto all'attenzione dell'organo responsabile del commerciante sottoposto a verifica.

5

Se un commerciante viene meno all'obbligo di comunicazione, l'ufficio di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:

a. è stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 260ter numero 1 o 305bis CP59;

b. i valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP; o

c. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale.

Sezione 2:60 Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza

Art. 16

61 1 La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, se hanno il sospetto fondato che:

a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter capoverso 1 CP62; 57 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

58 RS

221.302

59 RS

311.0

60 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006

2625).

61 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

62 RS

311.0

Riciclaggio di denaro 14

955.0

b.63 valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;

c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o

d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

2

Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l'intermediario finanziario o l'organismo di autodisciplina non vi abbiano già adempiuto.

Sezione 3:64 Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2


Art. 17

La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 ad esse sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e ne stabiliscono le modalità di adempimento, sempreché un organismo di autodisciplina non regoli tali obblighi di diligenza e il loro adempimento.

Sezione 3a: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 365


Art. 18

Compiti della FINMA66 1

La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3:67 63 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

64 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

65 Introdotta dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

66 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006

2625).

67 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006

2625).

L sul riciclaggio di denaro 15

955.0

a. riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento; b. vigila sugli organismi di autodisciplina e sugli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti; c. approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 25, come pure le relative modifiche; d. provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti;

e. concretizza, per gli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti; f. tiene un registro degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti come pure delle persone cui ha rifiutato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario.

2

…68

3

Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai previsti dalla presente legge (controlli LRD). Il Consiglio federale disciplina le condizioni particolari di abilitazione di cui all'articolo 9a capoverso 5 della legge del 16 dicembre 200569 sui revisori.70 4

Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono: a. essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio; b. garantire un'attività di controllo ineccepibile; c. dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito;

d. dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo.71 68 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

69 RS

221.302

70 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

71 Introdotto dal n. 7 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Riciclaggio di denaro 16

955.0

a72 Elenco pubblico

1

La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 affiliati a un organizzazione di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

2

La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.


Art. 19


73


a74 Verifica Gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 direttamente sottoposti
alla FINMA devono incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a della legge del 16 dicembre 200575 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 200776 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

b77

Art. 20


78

Conseguenze della revoca dell'autorizzazione La revoca, fondata sull'articolo 37 della legge del 22 giugno 200779 sulla vigilanza dei mercati finanziari, da parte della FINMA, dell'autorizzazione a un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 ad essa direttamente sottoposto, determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.

72 Introdotto dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

73 Abrogato dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

74 Introdotto dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

75 RS

221.302

76 RS

956.1

77 Introdotto dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Abrogato dal n. 7 dell'all.

alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

78 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

79 RS

956.1

L sul riciclaggio di denaro 17

955.0


Art. 21

e 2280 Sezione 3b:81 Trasmissione di dati su attività terroristiche

Art. 22

a 1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001)82 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.

2

La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF: a. agli intermediari di cui all'articolo 2 capoverso 2 a essa sottoposti; b. agli intermediari di cui all'articolo 2 capoverso 3 a essa sottoposti; c. agli organismi di autodisciplina, all'attenzione degli intermediari finanziari a loro affiliati.

3

L'obbligo di trasmissione di cui al capoverso 2 lettera a si applica anche alla Commissione federale delle case da gioco.

4

Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.

Sezione 4:

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 23

1 L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio federale di polizia83.

80 Abrogati dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

81 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 1389; FF 2014 563).

82 www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373

83 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Riciclaggio di denaro 18

955.0

2

L'Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all'articolo 11a.84 3

L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema di elaborazione dei dati in materia di riciclaggio di denaro.

4

L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che: a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter capoverso 1 CP85; b.86 valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;

c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o

d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.87 5 L'Ufficio di comunicazione informa entro 20 giorni feriali l'intermediario finanziario circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a a un'autorità di perseguimento penale.88 6

L'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario interessato circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 305ter capoverso 2 CP a un'autorità di perseguimento penale.89 Sezione 5: Organismi di autodisciplina

Art. 24

Riconoscimento 1 Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che: a. dispongono di un regolamento conformemente all'articolo 25; b. vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2; e 84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

85 RS

311.0

86 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

87 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

88 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 1389; FF 2014 563).

89 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 1389; FF 2014 563).

L sul riciclaggio di denaro 19

955.0

c. assicurano che le persone e gli organi ai quali hanno affidato il controllo:90 1. dispongano delle conoscenze professionali necessarie, 2. offrano la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile, e 3. siano indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione degli intermediari finanziari da controllare;

d.91 assicurano che le società di audit che hanno incaricato del controllo siano abilitate secondo le stesse condizioni imposte alle società di audit incaricate dagli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA ai sensi dell'articolo 19a.

2

Gli organismi di autodisciplina delle imprese di trasporto titolari di una concessione secondo la legge del 20 marzo 200992 sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.93


Art. 25

Regolamento 1 Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento.

2

Il regolamento concreta gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti.

3

Il regolamento determina inoltre: a. le condizioni di affiliazione e di esclusione degli intermediari finanziari; b. le modalità di controllo dell'osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2;

c. sanzioni

adeguate.


Art. 26

Elenchi 1 Gli organismi di autodisciplina tengono gli elenchi degli intermediari finanziari affiliati e delle persone alle quali è negata l'affiliazione.

2

Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, alla FINMA.94 90 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

91 Introdotta dal n. 7 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

92 RS

745.1

93 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. alla LF del 17 dic. 2010 sull'organizzazione della Posta, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5043; FF 2009 4573).

94 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Riciclaggio di denaro 20

955.0


Art. 27


95

Scambio di informazioni e obbligo di denuncia 1

Gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti.

2

Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio alla FINMA: a. le disdette di affiliazioni; b. le decisioni di diniego dell'affiliazione; c. le decisioni di esclusione e la relativa motivazione; d. l'avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l'esclusione.

3

Fanno rapporto almeno una volta all'anno alla FINMA sulla loro attività nell'ambito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione emanate durante il periodo oggetto del rapporto.

4

Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che: a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP96;

b.97 valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;

c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o

d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

denunciano senza indugio il fatto all'Ufficio di comunicazione.98 5 L'obbligo di cui al capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.99 95 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

96 RS

311.0

97 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

98 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

99 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

L sul riciclaggio di denaro 21

955.0


Art. 28

100 Revoca del

riconoscimento

1

La FINMA non revoca il riconoscimento a un organismo di autodisciplina, fondandosi sull'articolo 37 della legge del 22 giugno 2007101 sulla vigilanza dei mercati finanziari, senza previa comminatoria.

2

In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati sono sottoposti alla vigilanza diretta della FINMA.

3

Tali intermediari finanziari sottostanno all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 se non si affiliano entro il termine di due mesi a un altro organismo di autodisciplina.

4

Gli avvocati e i notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari devono affiliarsi entro due mesi a un altro organismo di autodisciplina se al loro attuale organismo di autodisciplina è stato revocato il riconoscimento.

Capitolo 4: Assistenza amministrativa Sezione 1: Collaborazione tra autorità svizzere

Art. 29

Scambio di informazioni tra autorità102 1

La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.103 2

Se l'Ufficio di comunicazione e gli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione ne fanno richiesta, le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono loro tutti i dati di cui necessitano per svolgere le analisi riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. Tali dati includono segnatamente informazioni finanziarie, nonché altri dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, penali amministrativi e amministrativi, ivi compresi i procedimenti pendenti.104 2bis

L'Ufficio di comunicazione può, in casi specifici, fornire informazioni alle autorità di cui al capoverso 2, sempre che queste utilizzino tali informazioni esclusi100 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità

federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

101 RS

956.1

102 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

103 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

104 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Riciclaggio di denaro 22

955.0

vamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. L'articolo 30 capoversi 2-5 si applica per analogia.105 2ter L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui al capoverso 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi e per gli scopi menzionati al capoverso 2bis.106 3 L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.107
a108 Autorità penali

1

Le autorità penali comunicano quanto prima all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260ter numero 1, 260quinquies capoverso 1, 305bis e 305ter capoverso 1 CP109. Gli inviano quanto prima le loro sentenze e decisioni di non luogo a procedere, con le relative motivazioni.

2

Le autorità penali comunicano inoltre senza indugio all'Ufficio di comunicazione le decisioni che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dallo stesso.

3

Le autorità penali possono fornire alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.

4

La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un'eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

105 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 1389; FF 2014 563).

106 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 1389; FF 2014 563).

107 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

108 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

109 RS

311.0

L sul riciclaggio di denaro 23

955.0

Sezione 2: Collaborazione con autorità straniere

Art. 30


110

Collaborazione con uffici di comunicazione esteri 1

L'Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero i dati personali e le altre informazioni di cui è in possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l'ufficio di comunicazione estero: a. garantisce che utilizzerà le informazioni esclusivamente a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo; b. garantisce che accoglierà richieste analoghe della Svizzera; c. garantisce che rispetterà il segreto d'ufficio o il segreto professionale; d. garantisce che trasmetterà a terzi le informazioni ricevute soltanto con l'esplicito consenso dell'Ufficio di comunicazione; e e. rispetta le condizioni e le restrizioni d'uso dell'Ufficio di comunicazione.

2

L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

a.111 il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare sancito dalla presente legge; b. il nome del titolare del conto, il numero del conto e il saldo del conto; c. l'avente economicamente diritto; d. indicazioni sulle transazioni.

3

L'Ufficio di comunicazione trasmette le informazioni sotto forma di rapporto.

4

L'Ufficio di comunicazione può autorizzare l'ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un'altra autorità, se quest'ultima garantisce che: a. utilizzerà le informazioni esclusivamente: 1. a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, o 2. per aprire un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per suffragare una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale; b. non utilizzerà le informazioni per perseguire reati che secondo il diritto svizzero non costituiscono reati preliminari del riciclaggio di denaro;

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

111 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Riciclaggio di denaro 24

955.0

c. non utilizzerà le informazioni come mezzi di prova; e d. rispetterà il segreto d'ufficio o il segreto professionale.

5

Se la richiesta di trasmissione a un'altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l'Ufficio di comunicazione chiede dapprima l'autorizzazione del pubblico ministero responsabile del procedimento.

6

L'Ufficio di comunicazione può disciplinare in modo più particolareggiato con gli uffici di comunicazione esteri le modalità di collaborazione.


Art. 31


112

Rifiuto di fornire informazioni L'Ufficio di comunicazione non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunicazione estero se: a. la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera; b. per rispondervi è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero prevede si faccia capo all'assistenza giudiziaria o a un'altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale; c. la richiesta compromette gli interessi nazionali o la sicurezza e l'ordine pubblici.

a113 Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Per quanto la presente legge non contenga disposizioni sul trattamento dei dati e l'assistenza amministrativa da parte dell'Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 1994114 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.


Art. 32

Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale115 1

Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994116 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

2

…117

3

L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione 112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

113 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

114 RS

360

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

116 RS

360

117 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

L sul riciclaggio di denaro 25

955.0

dell'intermediario finanziario o del commerciante oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.118 Capitolo 5: Trattamento di dati personali

Art. 33

Principio Il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 19 giugno 1992119 sulla protezione dei dati.


Art. 34

Collezioni di dati in rapporto con l'obbligo di comunicazione 1

Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione.

2

Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e all'autorità di perseguimento penale.120 3 Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992121 sulla protezione dei dati è escluso dal momento in cui è stata effettuata una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 della presente legge o l'articolo 305ter capoverso 2 CP122 fino al momento in cui l'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario secondo l'articolo 23 capoverso 5 o 6, nonché durante un blocco dei beni secondo l'articolo 10.123 4 I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l'avvenuta comunicazione.


Art. 35

Trattamento dei dati da parte dell'Ufficio di comunicazione 1

Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 1994124 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Il diritto d'accesso dei privati è disciplinato dall'articolo

118 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (RU 2009 361; FF 2007 5687). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen.

2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

119 RS

235.1

120 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

121 RS

235.1

122 RS

311.0

123 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

124 RS

360

Riciclaggio di denaro 26

955.0

8 della legge federale del 13 giugno 2008125 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.126 2 Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e la FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento in linea).127

a128 Verifica 1 Per svolgere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d'informazione seguenti: a. registro nazionale di polizia; b. sistema d'informazione centrale sulla migrazione; c. casellario giudiziale informatizzato; d. sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato; e. sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

2

L'accesso a ulteriori informazioni è disciplinato dalle disposizioni applicabili a ciascun sistema d'informazione.

Capitolo 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici

Art. 36


129



Art. 37


130
Violazione dell'obbligo di comunicazione 1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

125 RS

361

126 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

127 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

128 Introdotto dal n. 9 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

129 Abrogato dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

130 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

L sul riciclaggio di denaro 27

955.0

3

…131


Art. 38


132

Violazione dell'obbligo di verifica 1

Il commerciante che viola intenzionalmente l'obbligo di incaricare un ufficio di revisione di cui all'articolo 15 è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

2

Il commerciante che ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.


Art. 39

e 40133 Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 41

134 Attuazione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.

2

Esso può autorizzare la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.


Art. 42

Disposizioni transitorie

1

La presente legge si applica, a contare dalla sua entrata in vigore, agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2. L'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 si applica a partire da tale data a tutti gli intermediari finanziari.

2

Entro il termine di un anno, gli organismi di autodisciplina devono presentare una domanda di riconoscimento all'autorità di controllo e sottoporle il loro regolamento per approvazione.

3

Sempreché non siano affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto, dopo due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 sottostanno alla sorveglianza diretta dell'autorità di controllo e devono presentare una domanda di autorizzazione secondo l'articolo 14.

131 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

132 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

133 Abrogati dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

134 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 361 6401; FF 2007 5687).

Riciclaggio di denaro 28

955.0

4

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.


Art. 43

Modifica del diritto vigente Concerne solo il testo francese

Art. 44

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 1998135 135 DCF del 16 mar. 1998