1
Ordinanza
sulla
consegna di mezzi ausiliari da
parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV)
del
28 agosto 1978 (Stato 14 marzo 2000) Il
Dipartimento federale dell'interno, visto
l'articolo 66ter dell'ordinanza del 31 ottobre 19471 sull'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti (OAVS), ordina:
Art.
1
Campo
d'applicazione
La
presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari
conformemente all'articolo 43ter della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti (LAVS)2.
Art.
2
Diritto
ai mezzi ausiliari3 1
I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di
mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti
con l'ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni
citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata
delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.
2
Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione paga un contributo
alle spese del 75 per cento del prezzo netto.4 Art.
3
Inizio
e fine del diritto
Il
diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese successivo a quello
in cui gli uomini hanno compito i 65 anni e le donne i 62 anni. Esso si estingue
allorché le condizioni non sono più adempite.
1
RS
831.101
2
RS
831.10
3
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992
2402).
4
Introdotto
dal n. I dell'O del DFI del 9 ott, 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).
831.135.1
Assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti 2
831.135.1
Art.
45
Diritto
ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l'AI
I
beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari
o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21bis della legge sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI)6 nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS
continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti
sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza.
Per
il resto, le corrispondenti disposizioni dell'assicurazione per l'invalidità sono applicabili
per analogia.
Art.
5
Convenzioni
con i fornitori di mezzi ausiliari L'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali può conchiudere convenzioni con gli istituti
per l'aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna o la
locazione di mezzi ausiliari.
Art.
67
Procedura
1
Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 19618 sull'assicurazione
per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata
alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia.
2
Il diritto all'assunzione delle spese di noleggio di una carrozzella deve essere annunciato
all'ufficio AI competente (art. 40 OAI). L'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali può emanare speciali disposizioni di procedura per la consegna di carrozzelle
a persone collocate in case di riposo.9 3
L'ufficio AI si pronuncia sul diritto alle prestazioni. Se approva questo diritto, esso consegna
all'assicurato una comunicazione adeguata o un buono. Se la domanda è totalmente
o parzialmente respinta, la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede
l'ufficio AI emana una decisione.10 4
...11
5
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1981
1930).
6
RS
831.20
7
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985
2007).
8
RS
831.201
9
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
1249).
10
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
1249).
11
Abrogato
dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992 (RU 1992 1249).
Consegna
di mezzi ausiliari
3
831.135.1
Art.
712
Art.
8
Modificazione
di un'altra ordinanza L'ordinanza
del 29 novembre 197613 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione
per l'invalidità (OMAI) è modificata come segue: Abbreviatura
del titolo:
...
Art.
9
Disposizioni
finali
1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.
2
a
4 14
Disposizioni finali del 25 maggio 199215 La
modificazione del 25 maggio 1992 si applica a ogni ufficio AI e alle casse di compensazione
a decorrere dall'entrata in vigore della legge cantonale d'introduzione
(disposizione transitoria della modificazione della LAI del 22 marzo 199116, in
vigore dal 1° gen. 1992).
12
Abrogato
dal n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985 (RU 1985 2007).
13
RS
831.232.51. Testo inserito nell'O menzionata.
14
Abrogati
dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992 (RU 1992 1249).
15
RU
1992 1249
16
RS
831.20 in fine.
Assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti 4
831.135.1
Allegato17
Lista
dei mezzi ausiliari 1
...
2
...
4
Calzature
4.51
Scarpe
ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi
i costi di produzione, allorché
sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica
del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico.
La
prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni,
a meno che ragioni mediche giustifichiano un nuovo acquisto di scarpe
ortopediche su misura prima della scadenza di questo termine.
5
Mezzi
ausiliari per il cranio e la faccia 5.51
...
5.52
Epitesi
della faccia La
prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni.
5.56
Parrucche,
se
la mancanza di capigliatura nuoce all'aspetto esteriore dell'assicurato/a.
La
partecipazione alle spese dell'assicurazione ammonta al massimo a 1000 franchi
per anno civile.
5.57
Apparecchi
acustici per un orecchio, allorché
l'assicurato/a soffre di una grave ipoacusia, in quanto la posa di un apparecchio
permetta di migliorare notevolmente l'acutezza uditiva e di facilitare
considerevolmente i contatti con il proprio ambiente.
La
prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque
anni. È possibile domandare la sostituzione degli apparecchi acustici prima
della scadenza di questo termine, se una modificazione notevole dell'acutezza
uditiva l'esige.
Se
esisteva già un diritto nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità, esso
è mantenuto almeno in ugual misura nei riguardi dell'AVS.
17
Nuovo
testo giusta il n. II dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992
2403). Aggiornato giusta il n. I dell'O del DFI del 6 nov. 1998 (RU 1998 3023) e giusta
il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 615).
Consegna
di mezzi ausiliari
5
831.135.1
5.58
Apparecchi
ortofonici dopo un'operazione alla laringe La
prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque
anni.
9
Carrozzelle
9.51
Carrozzelle
senza motore, quando
saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo. L'assicurazione
si assume il totale delle spese di locazione per una carrozzella.
11
Mezzi
ausiliari per andicappati alla vista 11.57
Occhiali-lente, allorché
solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono
a leggere.
La
prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque
anni.
Assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti 6
831.135.1