Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina il servizio d'appoggio dell'esercito per proteggere, all'estero, persone e beni particolarmente degni di protezione.
513.76
del 3 maggio 2006 (Stato 1° giugno 2006)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951,
ordina:
La presente ordinanza disciplina il servizio d'appoggio dell'esercito per proteggere, all'estero, persone e beni particolarmente degni di protezione.
1 La truppa può essere impiegata nell'interesse della Svizzera per i compiti seguenti:
2 Per tali compiti è impiegato personale militare, segnatamente delle formazioni di esploratori e di granatieri dell'esercito nonché della Sicurezza militare, appositamente istruito, equipaggiato e preparato per eseguire simili impieghi immediatamente o dopo una breve preparazione.
3 Gli organi competenti provvedono affinché durante la preparazione e lo svolgimento dell'impiego sia rispettato il diritto internazionale.
I dipartimenti federali, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), indirizzano al Consiglio federale le domande d'impiego dell'esercito di cui all'articolo 1. Sempre che l'urgenza lo consenta, le domande sono esaminate preliminarmente in seno alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.
1 Il Consiglio federale decide sulla domanda e impartisce il mandato per l'impiego.
2 Il mandato disciplina segnatamente:
1 Il Consiglio federale designa il dipartimento competente. Di regola, designa:
2 Il dipartimento competente per l'impiego approva l'ordine operativo del capo dell'esercito e decide in merito all'avvio e alla conclusione dell'impiego.
1 Il dipartimento competente per l'impiego informa immediatamente i presidenti delle commissioni della politica estera e della politica di sicurezza dell'Assemblea federale in merito all'avvio, agli obiettivi, allo svolgimento e alla conclusione di un impiego.
2 È fatto salvo l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2006.