Art. 1 Scopo
1 La presente legge ha lo scopo di:
- a.
- proteggere l'uomo, la fauna e l'ambiente dagli abusi dell'ingegneria genetica;
- b.
- servire al bene dell'uomo, della fauna e dell'ambiente nell'applicazione dell'ingegneria genetica.
2 In tale contesto, essa ha in particolare lo scopo di:
- a.
- proteggere la salute e la sicurezza dell'uomo, della fauna e dell'ambiente;
- b.
- assicurare durevolmente la diversità biologica e la fertilità del suolo;
- c.
- far rispettare la dignità della creatura;
- d.
- permettere la libertà di scelta dei consumatori;
- e.
- impedire inganni in relazione ai prodotti;
- f.
- promuovere l'informazione del pubblico;
- g.
- tenere conto dell'importanza che la ricerca scientifica nel settore dell'ingegneria genetica riveste per l'uomo, la fauna e l'ambiente.