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1

Ordinanza
concernente la procedura di approvazione dei piani
per costruzioni e impianti militari
(Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni
militari, OAPCM)

del 13 dicembre 1999 (Stato 18 gennaio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 126-130 e 151 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 1995 1
(LM),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione 1 La presente ordinanza regola la procedura di approvazione dei piani in materia di
costruzioni e di impianti edificati, modificati o destinati a un'altra utilizzazione per
ragioni prevalentemente militari.

2 Si tratta segnatamente di costruzioni e di impianti che: a.

servono direttamente all'impiego o alla condotta del combattimento dell'esercito; b.

consentono di preparare, realizzare e sostenere l'impiego o la condotta del
combattimento dell'esercito, ossia tutte le costruzioni e tutti gli impianti gestiti segnatamente ai fini del sostegno, del servizio sanitario, delle trasmissioni, del servizio dei trasporti e del servizio territoriale dell'esercito; c.

servono all'istruzione militare; d.

sono direttamente necessari all'esercizio normale e conforme alla legge delle
costruzioni e degli impianti secondo le lettere a-c.


Art. 2

Autorità competente per l'approvazione dei piani Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
(DDPS) è l'autorità competente per l'approvazione dei piani.


Art. 3

Generi di procedura e diritto applicabile 1 Di regola è applicabile la procedura ordinaria di approvazione dei piani. Essa può
contemplare anche parti della procedura d'espropriazione (procedura combinata).

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Organizzazione e amministrazione 2

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2 La procedura semplificata di approvazione dei piani si applica ai casi previsti
dall'articolo 128 capoversi 1 e 2 LM.

3 Le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa2 sono applicabili sussidiariamente.

4 Nella misura in cui l'utilizzazione civile sottostà alla procedura di approvazione
dei piani militare, sono applicabili le disposizioni materiali del diritto di pianificazione del territorio, segnatamente gli articoli 22 e 24 della legge del 22 giugno 19793
sulla pianificazione del territorio.


Art. 4

Protezione di impianti militari 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 128a LM) è applicabile
per analogia, fatte salve le prescrizioni concernenti la tutela del segreto. I Cantoni, i
Comuni e i terzi sono consultati soltanto se necessario.

2 L'autorità di approvazione dei piani può stabilire oneri e co ndizioni.


Art. 5

Progetti non soggetti ad approvazione 1 Sempre che non sia toccato alcun interesse degno di protezione dell'assetto del
territorio, dell'ambiente o di terzi, non necessitano dell'approvazione: a.

i normali lavori di manutenzione di costruzioni e impianti; b.

se di poca entità, le modifiche o i cambiamenti di destinazione; c.

i piccoli impianti accessori; d.

le costruzioni mobiliari fino a una durata di 18 mesi.

2 In casi dubbi, la decisione spetta all'autorità di approvazione dei piani.


Art. 6

Piano settoriale Militare 1 Il DDPS assicura la pianificazione e la coordinazione di massima di progetti militari che incidono considerevolmente sull'assetto del territorio e sull'ambiente mediante il piano settoriale Militare. Sono eccettuati i progetti cui è applicabile la legge
federale del 23 giugno 19504 concernente la protezione delle opere militari.

2 L'inserimento di un progetto nella categoria "dati acquisiti" del piano settoriale
Militare deve avere luogo, di principio, prima di presentare la domanda di approvazione dei piani.

3 L'approvazione dei piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale presuppone il suo inserimento nella categoria "dati acquisiti" del piano settoriale Militare.

4 Per i progetti di piano settoriale, per i quali contemporaneamente viene eseguito un
esame dell'impatto sull'ambiente, la procedura concernente il piano settoriale deve 2

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RS 700

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Approvazione dei piani di costruzioni militari 3

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essere avviata, di principio, soltanto dopo la presentazione dei risultati dell'indagine
preliminare nel senso dell'articolo 8 dell'ordinanza del 19 ottobre 19885 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.

5 L'autorità competente per l'approvazione dei piani provvede alla coordinazione
della procedura concernente il piano settoriale e della procedura d'approvazione dei
piani.

Capitolo 2: Procedura ordinaria di approvazione dei piani Sezione 1: Esame preliminare

Art. 7

1 La domanda debitamente formulata dev'essere presentata tempestivamente all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Essa contiene segnatamente: a.

una descrizione approssimativa del progetto con la giustificazione delle necessità e dell'ubicazione vincolata; b.

un settore della carta in scala 1:25 000 con l'ubicazione del progetto; c.

i piani di situazione allo stato attuale; d.

studi preliminari e basi di progetto; e.

indicazioni circa gli interessi che la costruzione e l'esercizio potrebbero
eventualmente toccare; f.

indicazioni circa le misure che s'imporrebbero per la protezione dei lavoratori.

2 In base ai documenti presentati l'autorità competente per l'approvazione dei piani
decide segnatamente su: a.

la procedura applicabile; b.

la necessità di un esame dell'impatto sull'ambiente; c.

la rilevanza per il piano settoriale; d.

altri esami necessari.

3 L'autorità competente per l'approvazione dei piani può consultare altre autorità
federali o ordinare il coinvolgimento tempestivo della popolazione interessata o di
altre cerchie interessate.

4 Detta autorità può esigere che i documenti siano completati o rielaborati.

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Organizzazione e amministrazione 4

510.51

Sezione 2: Domanda

Art. 8

Presentazione della domanda 1 La domanda con tutta la documentazione necessaria dev'essere presentata tempestivamente all'autorità competente per l'approvazione dei piani, di regola, in otto
esemplari.

2 Detta autorità può esigere che i documenti siano completati o rielaborati.


Art. 9

Contenuto della domanda La domanda deve contenere segnatamente le indicazioni e i documenti seguenti: a.

nome e indirizzo del proprietario del fondo, degli organi della costruzione e
degli organi degli immobili, del gruppo utenti, nonché dell'autore del progetto; b.

la descrizione dettagliata del progetto con la giustificazione delle necessità e
dell'ubicazione vincolata nonché con indicazioni sul genere di costruzione e
sui principali materiali di costruzione; c.

il settore della carta 1:25 000 con l'ubicazione e le coordinate del progetto; d.

il piano di situazione (stato attuale e stato previsto) con l'indicazione delle
parcelle adiacenti;

e.

l'indicazione dei Comuni interessati e dei fondi con il numero del foglio del
mastro;

f.

i piani del progetto, numerati, firmati e datati, di regola in scala 1:100; g.

il rapporto dell'esame dell'impatto nel senso dell'ordinanza del 19 ottobre
19886 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, oppure il rapporto
concernente l'impatto della costruzione e dell'esercizio sull'assetto territoriale e sull'ambiente nonché le misure previste in merito, inclusi eventuali
risultati dell'esame concernenti i siti contaminati, l'inquinamento fonico, del
suolo, atmosferico e delle acque, nonché l'analisi dei rischi secondo l'ordinanza del 27 febbraio 19917 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti; h.

un rapporto sulle conseguenze della costruzione e dell'esercizio per i terzi
nonché le pertinenti misure previste; i.

le misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; j.

la situazione circa l'urbanizzazione nonché le canalizzazioni e gli allacciamenti necessari; k.

le caratteristiche dell'area circostante; l.

le concezioni riguardo all'energia, alle acque di scarico e all'eliminazione
dei rifiuti;

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m.

le domande di dissodamento con le indicazioni secondo le direttive giusta
l'articolo 5 dell'ordinanza del 30 novembre 1992 8 sulle foreste; n.

l'inserimento nel piano settoriale Militare; o.

il rapporto sui risultati, nonché le proposte scritte di un'eventuale procedura
di consultazione già eseguita (art. 13); p.

i regolamenti di utilizzazione necessari nell'ambito di progetti rilevanti in
materia di piano settoriale.


Art. 10

Picchettamento e profili 1 I contorni esterni delle costruzioni del genio civile previste, le modifiche del terreno e i dissodamenti devono essere picchettati.

2 I profili di edifici devono indicare, segnatamente agli angoli, l'altezza delle facciate (punti d'intersezione con gli spigoli superiori dei puntoni) e l'inclinazione del
tetto; nel caso di tetti piani, l'altezza del parapetto. L'altezza dello spigolo superiore
del pavimento al pianterreno va segnalata con una traversa.

3 Le domande intese a facilitare il picchettamento o l'indicazione dei profili devono
essere presentate il più tardi in occasione del deposito della pertinente documentazione.

4 Il picchettamento e i profili devono essere lasciati sul posto sino al termine
dell'esposizione della domanda.

Sezione 3: Deposito dei piani e procedura di partecipazione

Art. 11

Avvio della consultazione L'autorità competente per l'approvazione dei piani invia la documentazione relativa
alla domanda contemporaneamente alle autorità specializzate della Confederazione
interessate, ai Cantoni e ai Comuni.


Art. 12

Deposito ufficiale dei piani 1 Il Comune deposita ufficialmente la documentazione relativa alla domanda.

2 Il deposito è annunciato dall'autorità competente per l'approvazione dei piani negli organi ufficiali del Cantone e dei Comuni, nonché nel Foglio federale. Occorre
indicare esplicitamente la possibilità di partecipare durante il termine di esposizione.

3 I costi della pubblicazione sono a carico del DDPS.


Art. 13

Partecipazione della popolazione interessata 1 Durante il termine di esposizione la popolazione interessata ha la possibilità di
sottoporre proposte per scritto al Comune designato.

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Organizzazione e amministrazione 6

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2 L'autorità competente per l'approvazione dei piani può rinunciare all'esecuzione
di una procedura di partecipazione, se il richiedente prova che la popolazione interessata ha potuto partecipare già prima in modo adeguato e che nel frattempo le condizioni non si sono modificate considerevolmente.

3 Nell'ambito della procedura semplificata di approvazione dei piani non ha luogo
alcuna procedura di partecipazione.


Art. 14

Opposizioni

1 Entro 30 giorni dalla pubblicazione del deposito ufficiale dei piani nel Foglio federale può essere fatta opposizione al Comune ivi designato.

2 Le opposizioni devono essere presentate per scritto e devono contenere le conclusioni e la motivazione.


Art. 15

Parere dei Comuni interessati 1 Il Comune trasmette il proprio parere unitamente alle opposizioni e alle proposte
ricevute al Cantone entro il termine stabilito.

2 Nel suo parere, il Comune si pronuncia sulla domanda, sulle opposizioni ricevute,
nonché sulle proposte della popolazione.

3 Alla scadenza del termine d'opposizione, il Comune informa l'autorità competente
per l'approvazione dei piani se sono state presentate opposizioni.


Art. 16

Parere dei Cantoni interessati 1 Nel suo parere, il Cantone si pronuncia sulla domanda, sul parere del Comune,
nonché sulle opposizioni e sulle proposte ricevute dalla popolazione.

2 Esso trasmette all'autorità competente per l'approvazione dei piani, entro tre mesi
dal ricevimento della documentazione relativa alla domanda, il suo parere unitamente ai documenti ricevuti dal Comune.


Art. 17

Consultazione del richiedente L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone al richiedente i pareri
e le opposizioni, nonché le proposte della popolazione e lo consulta.


Art. 18

Consultazione delle autorità specializzate della Confederazione 1 La procedura di consultazione e la procedura di eliminazione delle divergenze si
fondano sugli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19979 sull'organizzazione
del Governo e dell'Amministrazione.

2 L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone alle autorità specializzate della Confederazione i pareri dei Cantoni e dei Comuni, nonché le opposi9

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Approvazione dei piani di costruzioni militari 7

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zioni e le proposte della popolazione. Le autorità specializzate si esprimono in modo
definitivo entro un mese.


Art. 19

Termini

1 Per motivi importanti l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare i termini di consultazione.

2 Sono fatti salvi i termini derogatori secondo l'ordinanza del 19 ottobre 198810
concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.

Sezione 4: Procedura d'istruzione e di conciliazione

Art. 20

1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani accerta i fatti. Essa può segnatamente ordinare ispezioni oculari.

2 Essa può convocare le parti a udienze di conciliazione. Funge da mediatore fra le
stesse.

Sezione 5: Adattamento del progetto

Art. 21

1 Gli adattamenti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani devono
essere annunciati immediatamente all'autorità competente per l'approvazione dei
piani.

2 In caso di adattamenti importanti, detta autorità ordina un deposito ufficiale. Per la
consultazione dei Comuni, dei Cantoni e delle autorità specializzate della Confederazione interessati, possono essere stabiliti termini più brevi.

3 Gli adattamenti di poca entità devono essere comunicati alle parti in causa, sempreché ne siano interessate, il più tardi in occasione della notificazione della decisione di approvazione dei piani.

Capitolo 3: Procedura semplificata di approvazione dei piani

Art. 22

1 La procedura semplificata di approvazione dei piani si fonda sull'articolo 128 LM.

2 Gli adattamenti importanti del progetto durante la procedura di approvazione dei
piani devono essere annunciati agli interessati prima della decisione di approvazione
dei piani.

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Capitolo 4: Procedura combinata

Art. 23

Avvio della procedura 1 Se per la realizzazione di un progetto è necessaria un'espropriazione, l'autorità
competente per l'approvazione dei piani esegue la procedura legale d'espropriazione
nell'ambito della procedura di approvazione dei piani sino alla decisione sull'opposizione compresa secondo l'articolo 55 della legge federale del 20 giugno 193011
sull'espropriazione (LEspr).

2 Il richiedente trasmette all'autorità competente per l'approvazione dei piani la documentazione necessaria secondo l'articolo 27 LEspr. Dopo averla esaminata, se del
caso, l'autorità citata chiede di completare la documentazione.


Art. 24

Picchettamento

Il picchettamento è effettuato da parte del richiedente e si fonda sull'articolo 126c
LM. Per la costruzione di edifici o quando non sia altrimenti facile rendersi conto
delle conseguenze che derivano dall'opera alle particelle non espropriate e a fondi
vicini, nonché alle strade e ad altre opere pubbliche, il richiedente deve indicare i
profili.


Art. 25

Opposizioni, richieste e pretese Entro il termine di opposizione si devono presentare al Comune, per scritto e motivate: a.

le opposizioni all'espropriazione; b.

le richieste che mirano a una modifica dei piani; c.

le richieste secondo gli articoli 7-10 LEspr12; d.

le pretese per i diritti di cui si chiede l'espropriazione.


Art. 26

Procedura abbreviata

L'autorità competente per l'approvazione dei piani può autorizzare una procedura
abbreviata conformemente agli articoli 33-34 LEspr13.


Art. 27

Procedura di conciliazione La procedura di conciliazione secondo l'articolo 45 LEspr14 è eseguita dall'autorità
competente per l'approvazione dei piani.

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Art. 28

Pretese

Dopo un'approvazione dei piani legalmente valida che comporta una procedura
d'espropriazione, l'autorità competente per l'approvazione trasmette la documentazione secondo l'articolo 129 capoverso 2 LM alla Commissione federale di stima, la
quale decide sulle conseguenze di diritto patrimoniale.

Capitolo 5: Approvazione dei piani

Art. 29

Decisione di approvazione dei piani 1 La domanda è valutata secondo il diritto vigente al momento della decisione.

2 Se il progetto è conforme alla legislazione applicabile, l'approvazione dei piani è
rilasciata sotto forma di decisione.

3 La decisione contiene segnatamente: a.

le decisioni sulle richieste risultanti da consultazioni e opposizioni nonché
eventualmente la decisione sull'impatto ambientale; b.

le decisioni sulle opposizioni contro espropriazioni rimaste contestate nella
procedura di conciliazione, nonché sulle richieste di modifica di piani e richieste secondo gli articoli 7-10 LEspr15; c.

le condizioni e gli oneri che risultano da consultazioni o udienze di conciliazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tecnici, le misure per la
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'esecuzione dei lavori, le misure di protezione durante i lavori e il ripristino dei luoghi nello
stato originale;

d.

le condizioni concernenti il controllo dei lavori di costruzione e l'esercizio; e.

le indicazioni di come sono state considerate le proposte della popolazi one.

4 La decisione di approvazione dei piani avviene, di regola, entro tre mesi dalla
chiusura della procedura di eliminazione delle divergenze. Se questo termine non
può essere rispettato, l'autorità competente per l'approvazione comunica al richiedente, con l'indicazione dei motivi, quando prenderà detta decisione.


Art. 30

Notificazione

1 La decisione è notificata con invio raccomandato: a.

al richiedente;

b.

ai Cantoni e ai Comuni interessati; c.

agli opponenti.

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2 L'autorità competente per l'approvazione dei piani comunica le sue decisioni per
scritto alle autorità specializzate della Confederazione interessate.

3 Le decisioni di approvazione dei piani sono segnalate nel Foglio federale.


Art. 31

Inizio dei lavori

1 La realizzazione di un progetto soggetto all'approvazione può iniziare soltanto
quando la decisione di approvazione dei piani è esecutiva.

2 L'autorità competente per l'approvazione dei piani può consentire eccezioni
quando:

a.

gli interessati hanno acconsentito ad anticipare l'inizio dei lavori; b.

le opposizioni sembrano non avere alcuna possibilità di successo e il richiedente può assicurare il ripristino nello stato originale; c.

è dimostrata la particolare urgenza.


Art. 32

Adattamenti ulteriori al progetto Gli adattamenti ulteriori del progetto devono essere sottoposti all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Essa ordina una nuova procedura di approvazione
dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 33

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 25 settembre 199516 concernente la procedura d'autorizzazione per
costruzioni e impianti militari è abrogata.


Art. 34

Disposizione transitoria Alle fasi delle procedure in sospeso al momento dell'entrata in vigore della presente
ordinanza è applicabile il nuovo diritto, se esse sono necessarie secondo il vecchio
diritto, ma non hanno ancora avuto inizio.


Art. 35

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

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[RU 1995 4784]