1
Ordinanza
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985 (Stato 1° ottobre 2020) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d'assicurazione, ordina: Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute
Art. 1
Forme di previdenza
1
Ai sensi dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute: a. il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione; b. la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.
2
Per contratti di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d'invalidità3, che a. sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP; e b. sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.
3
Per convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.
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I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.
RU 1985 1778 1
RS 831.40
2
RS 221.229.1 3
Correzione del 3 feb. 1986 (RU 1986 326).
831.461.3
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2
831.461.3
Art. 2
Beneficiari
1
Sono considerate beneficiarie le persone seguenti: a. in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza; b.4 dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente: 1.5 il coniuge superstite o il partner registrato superstite, 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; 3. i genitori; 4. i fratelli e le sorelle; 5. gli altri eredi.
2
L'intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.6 3
L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.7
a8 Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato 1
Nel proprio regolamento l'istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza.
2
La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell'ordine previsto nell'articolo 2.
Art. 3
Pagamento delle prestazioni 1
Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS. Se 4
Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
5
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
6
Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).
7
Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).
8
Introdotto dal n. I 3 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
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RS 831.10
Legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute. O 3
831.461.3
l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS.10 2 Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti: a. l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato; b. l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza; c. l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso; d.11 l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'articolo 5 della legge del 17 dicembre 199312 sul libero passaggio, al pagamento in contanti.
3
La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per: a. l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio; b. l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio; c. la restituzione di mutui ipotecari.13 4
Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.14 5
I concetti di «proprietà d'abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2-4 dell'ordinanza del 3 ottobre 199415 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.16 6 Se l'assicurato è coniugato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o 10
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).
11
Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 2 dell'O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2399).
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RS 831.42
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Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1903). Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
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Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
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RS 831.411
16
Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4
831.461.3
del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l'assicurato può adire il Tribunale.17
Art. 4
Cessione, costituzione in pegno, compensazione 1
Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.18 2 Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è applicabile per analogia l'articolo 30b LPP19 o l'articolo 331d del Codice delle obbligazioni20 e gli articoli 8-10 dell'ordinanza del 3 ottobre 199421 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.22 3 In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall'intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. Fatto salvo l'articolo 3, l'istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.23 4 Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della legge del 18 giugno 200424 sull'unione domestica registrata).25
Art. 5
26
1
I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell'8 novembre 193427 sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l'intermediazione di una siffatta banca.
17 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
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Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
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RS 831.40
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RS 220
21
RS 831.411
22
Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
23
Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3455).
24 RS 211.231 25 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
26 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
27 RS 952.0
Legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute. O 5
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2
I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche.
3
Gli articoli 49-58 dell'ordinanza del 18 aprile 198428 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità si applicano per analogia all'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli.
In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un'elevata solvibilità.
Sezione 2: Trattamento fiscale
Art. 6
Fondazioni bancarie
Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta, agli istituti di previdenza secondo l'articolo 80 LPP.
Art. 7
Deduzione dei contributi 1
I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente: a. annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP; b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP.
2
I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.29 28
RS 831.441.1 29 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6
831.461.3
3
I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS30).31 4 Nell'anno in cui termina l'attività lucrativa può essere versato l'intero contributo.32
Art. 8
Obbligo d'attestazione Gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 9
1 La presente ordinanza, eccettuato l'articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.
2
L'articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.
Disposizione finale della modifica del 21 febbraio 200133
Alle beneficiarie delle classi d'età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS34).
Disposizione finale della modifica del 19 settembre 200835 L'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata dev'essere
adeguato alla presente modifica entro il 1° gennaio 2011.
30 RS 831.10 31 Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).
32 Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).
33 RU 2001 1068 34 RS 831.10
35 RU 2008 4651