1 Se, entro dieci anni, il proprietario o il suo discendente cui l'azienda è stata trasferita cessa definitivamente la coltivazione diretta, il venditore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di prelazione ha un diritto di ricupera.
2 Il diritto di ricupera è trasmissibile per successione, ma non cedibile. Un erede che intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo può fare valere individualmente il diritto di ricupera.
3 In caso d'esercizio del diritto di ricupera, il proprietario ha diritto al prezzo al quale ha ripreso l'azienda agricola. Inoltre, ha il diritto di essere indennizzato per le spese che ne hanno aumentato il valore; queste devono essere calcolate al valore attuale.
4 Il diritto di ricupera si estingue tre mesi dopo che il titolare è venuto a conoscenza della cessazione della coltivazione diretta, ma in ogni caso due anni dopo la cessazione medesima.
5 Il diritto di ricupera non può essere esercitato se:
- a.
- un discendente del proprietario dell'azienda agricola intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- b.
- il proprietario muore e uno dei suoi eredi intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- c.
- il proprietario aliena l'azienda agricola all'ente pubblico per l'adempimento di un compito pubblico conformemente all'articolo 65 od è costretto a separarsene in via forzata;
- d.
- il proprietario aliena fondi o parti di fondi con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione (art. 60).
6 Se il proprietario ha discendenti minorenni, il diritto di ricupera non può essere esercitato sino a quando non sia stabilito se un discendente può riprendere la coltivazione diretta.