01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.08.2023
01.12.2015 - 31.12.2020
01.07.2015 - 30.11.2015
13.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2015 - 12.01.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
01.04.2007 - 31.12.2009
01.08.2005 - 31.03.2007
01.02.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.01.2005
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01.04.2003 - 31.12.2003
01.03.2003 - 31.03.2003
01.04.2002 - 28.02.2003
15.11.2001 - 30.03.2002
01.05.2000 - 14.11.2001
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1

Ordinanza

concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) del 6 ottobre 1997 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 2, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19971

sulle telecomunicazioni (LTC),2 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Termini e abbreviazioni Art. 1
I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono spiegati nell'allegato.

Sezione 2: Gestione e attribuzione degli elementi d'indirizzo

Art. 2

Piani di numerazione e prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione 1

L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) elabora i piani di numerazione ed emana le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione. Esso tiene conto degli interessi degli utenti e dei fornitori di servizi.

2

Per garantire un numero sufficiente di elementi d'indirizzo o per uniformarsi a norme e raccomandazioni internazionali, l'Ufficio federale può modificare i piani di numerazione e le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione. A tal fine, tiene conto delle conseguenze che la modifica avrà per i titolari degli elementi d'indirizzo. Sottopone la modifica dei piani nazionali di numerazione all'approvazione della Commissione federale delle comunicazioni (Commissione).

3

L'Ufficio federale informa i titolari degli elementi d'indirizzo almeno 24 mesi prima di una modifica importante dei piani di numerazione e almeno sei mesi prima di una modifica importante delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comuRU 1997 2879

1 RS

784.10

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 273).

784.104

Telecomunicazioni

2

784.104

nicazione. In casi urgenti o per modifiche d'importanza minore, sono ammessi termini più brevi. 4 Prima di fissare o di modificare sostanzialmente i piani di numerazione, l'Ufficio federale consulta le cerchie interessate.

5

L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative per l'attuazione delle modifiche dei piani di numerazione.3 6 I titolari di serie di numeri devono informare in modo adeguato di importanti modifiche dei piani di numerazione i clienti ai quali hanno attribuito uno o più numeri. Essi iniziano a rilasciare queste informazioni almeno 6 mesi prima.4

Art. 3

Accessibilità pubblica

I piani di numerazione e le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione sono accessibili al pubblico.


Art. 4

Attribuzione 1 L'Ufficio federale attribuisce gli elementi d'indirizzo su richiesta.

2

Può attribuirli provvisoriamente.

3

Può rifiutare l'attribuzione di un elemento d'indirizzo: a. se ha buone ragioni per supporre che il richiedente lo utilizzi per fini illeciti; abis.5 se ha motivi per credere che il richiedente ha chiesto l'attribuzione di questo elemento d'indirizzo per impedirne l'attribuzione ad altri interessati; b. se lo esigono ragioni tecniche o il rispetto di norme internazionali; c. che non è destinato a essere utilizzato prevalentemente in Svizzera; d. fintantoché le tasse amministrative non sono pagate.

4

Nessuno ha diritto all'attribuzione di un determinato elemento di indirizzo.


Art. 5

Uso in comune

L'Ufficio federale può attribuire a diversi titolari elementi d'indirizzo da utilizzare in comune.


Art. 6

Elementi d'indirizzo subordinati Se un elemento d'indirizzo può essere seguito da elementi subordinati quali ad esempio il nome o il sottoindirizzo, l'Ufficio federale può autorizzare il titolare a fissare e attribuire questi elementi subordinati tenendo conto delle norme internazionali.

3

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

4

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

5

Introdotta dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

Elementi d'indirizzo 3

784.104


Art. 7

Durata d'impiego e riattribuzione 1

Gli elementi d'indirizzo sono generalmente attribuiti per un periodo illimitato.

2

Gli elementi d'indirizzo per i quali il diritto d'uso è scaduto sono riattribuiti al più presto sei mesi dopo la scadenza del diritto d'uso. In via eccezionale, possono essere riattribuiti immediatamente.


Art. 8

Destinazione 1 Il titolare può utilizzare unicamente per gli scopi definiti nella decisione d'attribuzione gli elementi d'indirizzo che gli sono attribuiti.

2

Può richiedere all'Ufficio federale l'autorizzazione di cambiare la destinazione degli elementi che gli sono attribuiti. L'autorizzazione è concessa unicamente se la nuova destinazione adempie le condizioni per l'attribuzione dei relativi elementi d'indirizzo.


Art. 9

Informazioni sugli elementi d'indirizzo 1

L'Ufficio federale rende pubblicamente accessibili le informazioni sugli elementi d'indirizzo attribuiti, sulla loro destinazione e sul nome e l'indirizzo del loro titolare. Esso può rendere accessibili queste informazioni mediante una procedura di richiamo.6 2 Il principio di accessibilità al pubblico non si applica ai numeri attribuiti individualmente della categoria 0878.7


Art. 10

Decisioni dell'Ufficio federale Se non esistono prescrizioni sull'uso di determinati elementi d'indirizzo, l'Ufficio federale fissa le prescrizioni e le tasse amministrative in ogni singolo caso.


Art. 11

Revoca 1 L'Ufficio federale può revocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo se: a. una modifica dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione lo richiede; b.8 il titolare degli elementi d'indirizzo viola il diritto applicabile, in particolare le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell'Ufficio federale o le disposizioni della decisione d'attribuzione; c. egli non utilizza più del tutto o utilizza solo in parte gli elementi d'indirizzo; d. egli non paga le tasse amministrative; 6

Per. introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 397).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 273).

Telecomunicazioni

4

784.104

e. lo esigono altri motivi importanti quali ad esempio raccomandazioni, norme o altre misure d'armonizzazione internazionali.

2

Come misura preliminare, l'Ufficio federale può esigere la messa fuori servizio degli elementi d'indirizzo in questione.


Art. 12

Conseguenze della revoca 1

La revoca dell'attribuzione di elementi di numerazione passa in giudicato 18 mesi dopo la notifica della relativa decisione; la revoca dell'attribuzione di parametri di comunicazione, tre mesi dopo la notifica. Se nessun utente è interessato da tale revoca o se quest'ultima è stata decisa conformemente agli articoli 11 capoverso 1 lettere b-e o 24b capoversi 8 e 8bis, detti termini possono essere ridotti o soppressi.9 2 La revoca degli elementi d'indirizzo comporta automaticamente la revoca degli elementi d'indirizzo subordinati.

Capitolo 1a:10 Delega della gestione e dell'attribuzione di elementi d'indirizzo a terzi Sezione 1: Regole generali

Art. 13

Procedura di delega

1

L'Ufficio federale può delegare a terzi (delegati) la gestione e l'attribuzione di determinati elementi d'indirizzo.

2

Esso designa il o i delegati. Può farlo fissando le condizioni da soddisfare per esercitare l'attività delegata oppure indicendo una pubblica gara.

3

Se necessario disciplina le modalità della procedura di delega. Esse devono essere conformi ai principi d'obiettività, di non discriminazione e di trasparenza e garantire la riservatezza dei dati forniti dai candidati.

a Forma della delega

La delega della gestione e dell'attribuzione di elementi d'indirizzo a terzi deve essere effettuata sotto forma di autorizzazione o di contratto.

b Durata della delega

1

L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione o conclude il contratto per una durata determinata. Fissa tale durata in funzione del tipo e dell'importanza dei compiti delegati di gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo.

2

Esso può rinnovare l'autorizzazione o il contratto.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 273).

Elementi d'indirizzo 5

784.104

c Trasferimento di compiti essenziali Il trasferimento di tutti o parte dei compiti essenziali previsti da un'autorizzazione o da un contratto è possibile solo con l'accordo dell'Ufficio federale.

d Modifica dell'autorizzazione e del contratto 1

L'Ufficio federale può adeguare prima dello scadere della loro validità singole disposizioni dell'autorizzazione o del contratto alle mutate condizioni di fatto o di diritto, se tale modifica è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti.

2

Il delegato riceve un indennizzo adeguato se la modifica dell'autorizzazione o del contratto gli causa un danno finanziario in relazione ai compiti a lui delegati di gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo.

e Gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo da parte dei delegati 1

I delegati gestiscono gli elementi d'indirizzo in modo razionale e adeguato. Li attribuiscono in modo trasparente e non discriminatorio.

2

Gli articoli 4-12 si applicano per analogia alla gestione e all'attribuzione di elementi d'indirizzo da parte dei delegati.

3

L'Ufficio federale può prevedere, nell'autorizzazione o nel contratto, regole particolari riguardanti la gestione e l'utilizzo di elementi d'indirizzo da parte dei delegati.

f Giornale delle attività 1

I delegati riportano in un giornale le attività che svolgono in relazione all'attribuzione di elementi d'indirizzo, alla loro revoca e alla loro messa fuori servizio.

2

Essi conservano i dati riportati nel giornale e i relativi giustificativi per un periodo di dieci anni.

g Obbligo d'informare

1

I delegati sono tenuti a fornire all'Ufficio federale tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione della presente ordinanza e delle sue disposizioni d'esecuzione. L'Ufficio federale può in particolare esigere la lista degli elementi d'indirizzo attribuiti e una copia del giornale delle attività.

2

I delegati sono tenuti a trasmettere gratuitamente all'Ufficio federale le informazioni necessarie per allestire una statistica ufficiale. Per il rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 73-80 dell'ordinanza del 31 ottobre 200111 sui servizi di telecomunicazione.

11 RS

784.101.1

Telecomunicazioni

6

784.104

h Prezzi 1 I delegati fissano liberamente il prezzo dei loro servizi di gestione e di attribuzione di elementi d'indirizzo purché esista una concorrenza efficace sul mercato interessato.

2

Il prezzo di singoli servizi può essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Ufficio federale, in particolare se per una determinata offerta di servizi non vi è alcuna concorrenza.

3

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (dipartimento) può fissare limiti superiori dei prezzi, in particolare se il livello dei prezzi su un dato mercato lascia presumere la presenza di abusi.

i Vigilanza 1 L'Ufficio federale vigila affinché i delegati rispettino il diritto applicabile, in particolare la presente ordinanza e le sue disposizioni d'esecuzione, come pure la loro autorizzazione o il loro contratto. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse.

2

Di regola esso controlla una volta l'anno il modo in cui i delegati gestiscono gli elementi d'indirizzo.

3

Se vi è motivo di supporre che un delegato non rispetti più gli obblighi derivanti dalla presente ordinanza, dalle sue disposizioni d'esecuzione oppure dall'autorizzazione o dal contratto, l'Ufficio federale effettua una verifica. Il delegato deve garantire l'accesso ai suoi locali e ai suoi impianti e fornire tutte le informazioni utili.

4

Se la verifica permette di concludere che il delegato non rispetta o non rispetta più i suoi obblighi, quest'ultimo ne assume i costi.

j Misure di vigilanza

1

Se un delegato non rispetta più i suoi obblighi, l'Ufficio federale può: a. intimargli di sanare il vizio o di adottare le misure necessarie per impedire la ripetizione della violazione; il delegato deve comunicare all'Ufficio federale quanto ha messo in atto; b. esigere da parte sua la consegna alla Confederazione degli introiti conseguiti illecitamente;

c. completare con oneri suppletivi l'autorizzazione o il contratto; d. limitare o sospendere l'autorizzazione o il contratto oppure revocare, con effetto immediato, l'autorizzazione o disdire il contratto in virtù dell'articolo 13k capoverso 1.

2

L'Ufficio federale può emanare d'ufficio misure cautelari.

k Fine dell'attività delegata 1

L'Ufficio federale revoca l'autorizzazione o disdice il contratto senza indennizzo se un delegato non soddisfa più le condizioni per lo svolgimento dell'attività

Elementi d'indirizzo 7

784.104

delegata, cessa ogni attività o va in fallimento. Può revocare l'autorizzazione o disdire il contratto versando un indennizzo appropriato al delegato se le condizioni di fatto o di diritto sono cambiate e se la revoca o la disdetta è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti.

2

L'Ufficio federale incarica un altro delegato della gestione e dell'attribuzione degli elementi d'indirizzo in questione. Assume questo compito se nessun candidato si è annunciato o soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività delegata.

3

I titolari mantengono nei confronti del nuovo delegato o dell'Ufficio federale le loro pretese sugli elementi d'indirizzo che sono stati loro attribuiti.

4

Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, è tenuto a collaborare e a fornire al nuovo delegato o all'Ufficio federale tutto l'aiuto e l'assistenza tecnica e organizzativa necessaria a garantire la continuità e la sicurezza della gestione degli elementi d'indirizzo delegati. In particolare deve mettere a disposizione il suo giornale delle attività e gli altri dati o informazioni, le banche dati e l'infrastruttura tecnica o informatica indispensabile al proseguimento del compito delegato. Il delegato ha diritto ad un indennizzo basato sull'utilità della sua assistenza.

L'indennizzo è fissato su richiesta dall'Ufficio federale.

5

Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, fa in modo che i titolari a cui ha attribuito degli elementi d'indirizzo siano messi al corrente della cessazione della sua attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.

l Dati personali

1

I delegati possono trattare i dati personali relativi ai loro clienti nella misura e per tutto il tempo in cui ciò sarà necessario alla gestione degli elementi d'indirizzo delegati, allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi che derivano dalla presente ordinanza e dalle sue disposizioni d'esecuzione, come pure all'ottenimento del pagamento dovuto per le loro prestazioni.

2

Per il rimanente il trattamento delle informazioni da parte dei delegati e la vigilanza esercitata su di essi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi federali della legge federale del 19 giugno 199212 sulla protezione dei dati.

m Prescrizioni tecniche e amministrative 1

L'Ufficio federale può obbligare i delegati a proporre piani di numerazione o prescrizioni di gestione di parametri di comunicazione oppure a collaborare alla loro elaborazione.

2

Esso stabilisce i piani di numerazione ed emana le prescrizioni di gestione dei parametri di comunicazione proposte dai delegati. Li rende pubblici.

12 RS

235.1

Telecomunicazioni

8

784.104

Sezione 2:

Nomi di dominio che dipendono dal dominio «.ch»

Art. 14

Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni sui nomi di dominio disciplinano la gestione e l'attribuzione dei domini Internet di secondo livello che dipendono dal dominio «.ch» (domini «.ch»). L'Ufficio federale può, se necessario, estendere l'applicazione di determinate regole a livelli inferiori.

a Gestore del registro

1

L'Ufficio federale designa il gestore del registro. Conclude con lui un contratto di diritto amministrativo.

2

Il gestore del registro ha segnatamente i seguenti compiti: a. garantire l'installazione, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura tecnica necessaria all'attribuzione e alla gestione dei domini «.ch»; b. garantire un esercizio affidabile e competente del sistema dei nomi di dominio per il dominio «.ch» conformemente alle norme tecniche in materia;

c. offrire agli utenti della rete Internet servizi d'attribuzione e di gestione dei domini «.ch»;

d. garantire l'installazione, la gestione e l'aggiornamento di una banca dati pubblica centralizzata che garantisca a tutte le persone interessate un accesso in tempo reale ai dati relativi ai titolari di nomi di dominio conformemente all'articolo 14h capoverso 1; e. adottare le misure necessarie a garantire l'affidabilità, l'accessibilità, la disponibilità, la sicurezza e l'esercizio dell'infrastruttura menzionata alle lettere a e d;

f.

vigilare affinché l'infrastruttura menzionata alle lettere a e d corrisponda allo stato della tecnica e sia compatibile con gli standard internazionali utilizzati per il sistema dei nomi di dominio; g. nell'ambito dei suoi compiti d'attribuzione e di gestione dei domini «.ch», contribuire a garantire la stabilità del sistema dei nomi di dominio.

b Obblighi del gestore del registro 1

Il gestore del registro deve impiegare personale che dispone delle qualifiche e delle conoscenze professionali necessarie a svolgere i compiti di cui all'articolo 14a capoverso 2. Nomina un responsabile tecnico.

2

Esso deve attestare di aver stipulato le assicurazioni che garantiscono una copertura sufficiente delle sue attività di gestione e di attribuzione di nomi di dominio.

3

Fatti salvi i casi di mancato pagamento e di solvibilità dubbia, il gestore del registro è tenuto a offrire i suoi servizi a tutti gli utenti Internet. In caso di mancato pagamento o di solvibilità dubbia, può esigere delle garanzie rimunerate al tasso d'interesse applicato ai conti di risparmio. L'importo di queste garanzie non può

Elementi d'indirizzo 9

784.104

eccedere quello necessario alla copertura del rischio presumibile del gestore del registro.

4

Il gestore del registro è tenuto a fornire ai terzi che intendono diventare agenti un'offerta di servizi di gestione e di attribuzione di elementi d'indirizzo.

5

Fatte salve le disposizioni contrarie della legge federale del 18 dicembre 198713 sul diritto internazionale privato e della convenzione del 16 settembre 198814 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il gestore del registro sottopone al diritto e alla giurisdizione svizzeri tutte le controversie relative ai compiti a lui delegati di gestione e d'attribuzione di nomi di dominio.

c Approvazione

1

Il gestore del registro stabilisce le condizioni generali della sua offerta di servizi e le sottopone all'Ufficio federale per approvazione.

2

Esso fissa i prezzi dei suoi servizi in funzione dei costi sostenuti e della necessità di realizzare utili equi. Li sottopone all'Ufficio federale per approvazione.

3

L'Ufficio federale deve dare o negare la sua approvazione entro un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione di tutte le informazioni richieste.

d Relazioni internazionali 1

Il gestore del registro conclude un contratto con l'organizzazione mantello incaricata della gestione dei nomi di dominio a livello internazionale. L'Ufficio federale approva il contratto prima della firma.

2

Partecipa assieme all'Ufficio federale ai lavori dei forum e degli organismi internazionali esperti in materia che si occupano di questioni relative ai nomi di dominio e tutela gli interessi della Svizzera in questo settore.

e Contratto

1

Il contratto è concluso in forma scritta per una durata determinata. Il gestore del registro fornisce all'Ufficio federale le indicazioni e i documenti necessari a stipulare tale contratto.

2

Ogni cambiamento delle condizioni che hanno giustificato la conclusione del contratto deve essere comunicato all'Ufficio federale.

3

Le domande di rinnovo del contratto devono essere presentate almeno tre mesi prima della sua scadenza.

4

L'Ufficio federale può disdire il contratto in ogni momento, con un termine di disdetta di almeno dodici mesi, se lo esigono bisogni di società e del mondo economico o lo stato della tecnica (art. 14i).

13 RS

291

14 RS

0.275.11

Telecomunicazioni

10

784.104

f Gestione e attribuzione di nomi di dominio 1

Il gestore del registro attribuisce i nomi di dominio su richiesta e in funzione dell'ordine delle richieste.

2

Esso non verifica se un richiedente ha il diritto di utilizzare le indicazioni alfanumeriche del nome di dominio che richiede. Le controversie relative ai diritti privati che terzi detengono sull'indicazione alfanumerica di un nome di dominio sono disciplinate dal diritto civile.

3

Gli articoli 4 capoversi 2 e 3 lettere a, abis e c, 5, 7 capoverso 2, 8, 9 e 11 capoverso 1 lettera c non si applicano alla gestione e all'attribuzione dei nomi di dominio.15 L'utilizzo da parte del titolare di elementi d'indirizzo subordinati ai sensi dell'articolo 6 non sottostà all'autorizzazione del gestore del registro.

4

L'Ufficio federale può riservare l'attribuzione di singole categorie di indicazioni se lo esige un interesse pubblico preponderante o se è necessario un adeguamento a raccomandazioni internazionali.

5

Chiunque desidera farsi attribuire un nome di dominio deve essere informato in merito all'esistenza e ai mezzi d'accesso agli elenchi sui segni distintivi protetti in virtù della legislazione svizzera o di convenzioni internazionali oppure, in mancanza di simili elenchi accessibili al pubblico, in merito alle basi legali corrispondenti.

g Servizio per la composizione delle controversie 1

Il gestore del registro istituisce un servizio per la composizione delle controversie.

2

Esso ne disciplina l'organizzazione e la procedura. Quest'ultima deve essere equa, rapida e vantaggiosa. Le regole che disciplinano la composizione delle controversie devono ispirarsi alle pratiche convalidate in materia.

3

La struttura dell'organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle controversie, le regole procedurali e la nomina dei membri chiamati a decidere devono essere approvate dall'Ufficio federale. Quest'ultimo si consulta previamente l'Istituto federale della proprietà intellettuale e l'Ufficio federale di giustizia.

4

È fatta salva un'azione legale dinanzi al giudice civile.

h Dati messi a disposizione del pubblico 1

I seguenti dati devono figurare nella banca dati pubblica centralizzata di cui all'articolo 14a capoverso 2 lettera d: a. l'indicazione del nome di dominio attribuito; b. il nome completo del titolare del nome di dominio in questione; c. l'indirizzo postale del domicilio o della sede del titolare, con l'indicazione del nome della via o del numero della casella postale, della località, del codice postale, dello Stato federale o della provincia (del Cantone per la Svizzera) e del Paese; 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775).

Elementi d'indirizzo 11

784.104

d. se il titolare è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, il nome delle persone fisiche autorizzate a rappresentarlo; e. l'indirizzo elettronico del titolare; f. il nome, l'indirizzo elettronico e l'indirizzo postale del responsabile tecnico, con l'indicazione del nome della via o del numero della casella postale, della località, del codice postale, dello Stato federale o della provincia (del Cantone per la Svizzera) e del Paese; g. le date dell'attribuzione del nome di dominio in questione e dell'ultima modifica di tale attribuzione.

2

Il gestore del registro adotta le misure adeguate per impedire l'utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico, in particolare il loro utilizzo a scopi pubblicitari o di promozione commerciale.

i Verifica L'Ufficio federale verifica periodicamente se il sistema del gestore del registro unico previsto agli articoli 14 e seguenti è adatto alle esigenze della società, del mondo economico e allo stato della tecnica.


Art. 15

Abrogato Capitolo 2:

Elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.16416 Sezione 1: Indicativi

Art. 16

Formato Gli indicativi constano di norma di due cifre precedute dal prefisso 0 (formato=0xx).

L'Ufficio federale può aggiungere cifre supplementari.


Art. 17

Attribuzione 1 L'Ufficio federale può attribuire indicativi ai fornitori di servizi di telecomunicazione per:

a. consentire il passaggio da una rete di telecomunicazione a un'altra; b. consentire l'accesso a servizi speciali, come ad esempio il traffico frontaliero, o a servizi forniti ad almeno 400 000 clienti, come ad esempio la messaggeria vocale;

c. assicurare l'esercizio interno della rete da parte del fornitore di servizi; 16 Raccomandazione

dell'UIT-T,

che può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Telecomunicazioni

12

784.104

d.17 indirizzi di istradamento (routing numbers).

2

Gli indicativi sono attribuiti unicamente se non esistono altre soluzioni per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 o se queste soluzioni comportano conseguenze inaccettabili per il fornitore di servizi di telecomunicazione o per i suoi utenti.


Art. 18

Impiego di indicativi senza attribuzione formale 1

L'Ufficio federale stabilisce gli indicativi che i fornitori di servizi di telecomunicazione possono o devono utilizzare senza attribuzione formale.18 2

I fornitori di servizi di telecomunicazione devono annunciare ogni anno all'Ufficio federale i servizi che forniscono tramite indicativi utilizzati senza attribuzione formale.

Sezione 2: Numeri di chiamata

Art. 19

Serie di

numeri

1

I numeri di chiamata degli utenti finali sono attribuiti in serie di 10 000 numeri individuali consecutivi.

2

I numeri di chiamata che servono a identificare i servizi sono attribuiti in serie di 1000 numeri individuali consecutivi.


Art. 20

Attribuzione primaria

1

L'Ufficio federale attribuisce una serie di numeri a ogni fornitore che intende offrire in Svizzera un servizio di telecomunicazione basato su elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164.

2

L'Ufficio federale può attribuire una o più serie supplementari della stessa categoria se:

a. il fornitore di servizi di telecomunicazione dimostra di avere attribuito ai suoi utenti, in media, almeno il 50 per cento dei numeri gestiti, oppure b. lo giustificano importanti motivi tecnici o economici.

3

L'Ufficio federale stabilisce le condizioni per l'attribuzione.


Art. 21

Contenuto della domanda La domanda deve specificare: a. il genere di servizio di telecomunicazione che il richiedente intende fornire; b. il nome con il quale il servizio sarà commercializzato e la descrizione dell'offerta;

17 Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

Elementi d'indirizzo 13

784.104

c. la data in cui il servizio verrà messo in funzione; d. l'estensione geografica della relativa rete o del relativo servizio; e. la pianificazione dell'impiego dei numeri sull'arco di almeno tre anni.


Art. 22

Obbligo d'informare

1

Il titolare di serie di numeri deve fornire all'Ufficio federale, per la fine di ogni anno civile, le seguenti informazioni su ogni serie di numeri: a. la quantità di numeri attribuiti ai propri utenti; b. la quantità di numeri utilizzati per fini propri; c. la quantità di numeri portati; d. la quantità di numeri liberi.

1bis

L'Ufficio federale può richiedere ulteriori informazioni oltre a quelle menzionate nel capoverso 1.19 2

Queste informazioni devono essere rilevate il 20 novembre di ogni anno o l'ultimo giorno lavorativo che precede questa data.


Art. 23

Attribuzioni subordinate

1

Ogni titolare di una serie di numeri può attribuire a sua volta numeri della serie.

2

Deve controllare che coloro ai quali vengono attribuiti: a. rispettino le condizioni che egli stesso deve adempiere quando li attribuiscono a loro volta;

b. non possano attribuire numeri senza il suo controllo; c. gli forniscano le informazioni di cui all'articolo 22.

3

Il titolare di una serie di numeri di telefonia mobile che attribuisce determinati numeri ai servizi prepagati, deve sorvegliare che tali numeri siano utilizzati. Se durante 24 mesi non vengono stabilite comunicazioni da e verso uno di questi numeri, il titolare deve mettere tale numero fuori servizio e, al più tardi 12 mesi dopo, metterlo a disposizione per l'attribuzione a un nuovo cliente.20

Art. 24

Revoca L'Ufficio federale può revocare l'attribuzione di una serie di numeri se, per un periodo di due anni civili consecutivi, gli utenti del fornitore di servizi di telecomunicazione hanno utilizzato meno del 5 per cento dei numeri attribuiti.

19 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

Telecomunicazioni

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a21 Impiego di numeri di chiamata senza attribuzione formale 1

L'Ufficio federale stabilisce i numeri di chiamata che possono o devono essere utilizzati senza attribuzione formale ed emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.

2

Non viene riscossa alcuna tassa per la gestione dei numeri di chiamata senza attribuzione formale.

b22 Attribuzione di numeri individuali 1

I numeri di chiamata che servono a identificare i servizi e i numeri personali possono essere attribuiti in modo individuale.

2

L'Ufficio federale stabilisce i gruppi di numeri i cui numeri vengono attribuiti in modo individuale e ne determina l'uso. Esso emana le prescrizioni tecniche e amministrative per la fase introduttiva e il trasferimento dei numeri già in servizio. 3 L'Ufficio federale attribuisce uno o più numeri a persone giuridiche e fisiche che intendono utilizzarli per il servizio corrispondente. Le domande di attribuzione sono trattate nell'ordine cronologico d'inoltro all'Ufficio. 4 La domanda di attribuzione deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. nome

e

indirizzo;

b. tipo di servizio; c. il numero desiderato.

5

Per le ultime sei cifre di un numero richiesto, i richiedenti possono annunciare un'indicazione alfanumerica conformemente alla raccomandazione ITU-T E.16123.

Essi devono assicurarsi personalmente di avere il diritto d'utilizzare l'indicazione alfanumerica di un numero. L'Ufficio federale non verifica se essi hanno il diritto di utilizzare l'indicazione alfanumerica di un numero. Le violazioni dei diritti privati di terzi inerenti all'utilizzo d'indicazioni alfanumeriche di un numero vengono trattate conformemente alle disposizioni del diritto civile.

6

Per le ultime sei cifre, il titolare del numero può utilizzare unicamente l'indicazione alfanumerica annunciata al momento dell'attribuzione. Per la pubblicazione del numero, il titolare può completare questa indicazione aggiungendo alla fine altri segni alfanumerici. Per lo stabilimento della comunicazione, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti ad ignorare i segni aggiunti.24 7

L'Ufficio federale stabilisce le condizioni d'utilizzazione dei numeri attribuiti e, se del caso, emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.25 21 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2000 1093).

L'Ufficio federale può modificare la data d'entrata in vigore in caso di ritardi giustificati nell'adattamento dell'infrastruttura della rete.

23 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

Elementi d'indirizzo 15

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7bis

Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo in servizio un numero attribuito individualmente, deve annunciare all'Ufficio federale la data in cui avverrà la messa in servizio. Se il numero attribuito individualmente non è messo in servizio entro 180 giorni dalla sua attribuzione, esso viene considerato revocato e può essere immediatamente riattribuito dall'Ufficio federale. Su richiesta fondata, l'Ufficio federale può accordare una proroga di tale termine.26 7ter Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale un numero attribuito individualmente è messo fuori servizio, deve annunciare all'Ufficio federale la data della messa fuori servizio. Se non è rimesso in servizio da un fornitore di servizi di telecomunicazione entro 30 giorni dalla messa fuori servizio, il numero attribuito individualmente viene considerato revocato e può essere riattribuito dall'Ufficio federale. Questa disposizione non si applica alla messa fuori servizio di cui all'articolo 11 capoverso 2.27 8 I numeri attribuiti individualmente sono revocati se un'autorità competente accerta che vi è stata una violazione del diritto federale.

8bis

L'Ufficio federale può revocare un numero attribuito individualmente se ha motivi per credere che il titolare del numero l'utilizza a scopo illecito o ne ha chiesto l'attribuzione per impedirne l'attribuzione ad altri interessati.28 9 I numeri attribuiti individualmente possono essere riattribuiti immediatamente ad altri titolari con l'accordo dei titolari attuali.

10

L'Ufficio federale compila una lista dei numeri attribuiti individualmente. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre delle informazioni che indichino presso quale fornitore di servizi di telecomunicazione è in servizio un numero attribuito e quali sono le modalità da rispettare per i relativi collegamenti.

L'Ufficio federale emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.

c29 Numeri gratuiti

1

Le chiamate verso i numeri nazionali del tipo 0800 e i numeri internazionali del tipo 00800 devono essere gratuite per chi chiama.

2

Sono fatte salve le eventuali tasse riscosse per l'utilizzo di un collegamento senza contratto d'abbonamento, per esempio un telefono pubblico o un collegamento mobile con costi della comunicazione prepagati.

26 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

29 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

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Sezione 3: Numeri brevi

Art. 25

Condizioni per l'attribuzione 1

L'Ufficio federale può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-31a, a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali.30 2 Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo.

3

L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo.

4

L'Ufficio federale può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione.31

Art. 26

Formato ed esigenze tecniche I numeri brevi constano di norma di tre cifre, di cui la prima è la cifra 1 (formato=1xx). L'Ufficio federale può aggiungere una o due cifre supplementari.


Art. 2732

Capacità di comunicazione e messa a disposizione dei clienti 1

Il fornitore di servizi di telecomunicazione per il cui tramite il titolare del numero breve offre il suo servizio notifica agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione la messa in servizio di nuovi numeri brevi con almeno 60 giorni d'anticipo.

2

Gli altri fornitori di servizi di telecomunicazione devono mettere i numeri brevi a disposizione dei loro utenti al più tardi entro la data di messa in servizio comunicata.


Art. 28

Servizi d'emergenza

1

I seguenti numeri brevi sono a disposizione dei servizi d'emergenza; devono essere gestiti da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti33: a. 112: servizio d'emergenza europeo; b 117: polizia, chiamata di soccorso; c. 118:

pompieri;

d. 143: telefono amico; e. 144: pronto soccorso autoambulanze; f.34 147: assistenza telefonica per bambini e giovani.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

34 Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

Elementi d'indirizzo 17

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2

Per l'attribuzione e la gestione di questi numeri brevi non viene riscossa alcuna tassa amministrativa.


Art. 29


35

Servizi di salvataggio e di soccorso stradale L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito del salvataggio e del soccorso stradale.


Art. 30

Servizi d'informazione in materia di sicurezza 1

L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi d'informazione per garantire la sicurezza pubblica.

2

Inoltrando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la quantità di chiamate nell'ambito del servizio che intende fornire ammonta almeno a un milione all'anno.

3

Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve è revocato.

4

In via eccezionale e a condizione che il servizio previsto sia di utilità particolare per la sicurezza pubblica, l'Ufficio federale può accettare una quantità inferiore di chiamate.


Art. 31


36


a37 Servizi d'informazione sugli elenchi 1

L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi d'informazione sugli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio telefonico pubblico.

2

Presentando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la quantità di chiamate nell'ambito del servizio che intende fornire ammonterà almeno a tre milioni l'anno.

3

Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve può essere revocato.38 4 L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.


Art. 32

Impiego di numeri brevi senza attribuzione formale 1

L'Ufficio federale stabilisce i numeri brevi che tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico possono o devono utilizzare senza attribuzione formale.39 2

e 3 ...40

35 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

36 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775).

37 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

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4

Per la gestione dei numeri brevi utilizzati senza attribuzione formale non vengono riscosse tasse.

5

L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.41

Art. 33

Libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali e internazionali L'Ufficio federale può attribuire, secondo le modalità previste dalla Commissione, i numeri brevi per permettere la libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali e internazionali.


Art. 34

Obbligo d'informare

1

I titolari di numeri brevi, eccetto i titolari di numeri brevi per l'identificazione del fornitore (codici di selezione), devono comunicare all'Ufficio federale, per la fine di ogni anno civile, il numero annuo di chiamate ricevute.42 2 L'Ufficio federale può esigere dal fornitore di servizi di telecomunicazione, grazie al cui supporto il titolare di un numero breve offre il proprio servizio, di certificare la quantità annua di chiamate ricevute.

Capitolo 3:

Elementi d'indirizzo del piano di numerazione X.12143 (DNIC)

Art. 35

Attribuzione 1 Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce un decimo di DNIC a chiunque offre un servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, nazionale o regionale, collegato con i corrispondenti servizi internazionali corrispondenti secondo la raccomandazione X.75 dell'UIT-T2.

2

La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni: a. il piano di numerazione della rete di dati; b. la destinazione dei numeri; c. la quantità di abbonati effettivi e pianificati; d. i diversi servizi offerti.

3

I rimanenti nove decimi di DNIC sono riservati per le esigenze future, in linea di massima per quelle del titolare del primo decimo. 4 L'Ufficio federale può ripartire effettivamente un DNIC fra più titolari a partire dal momento in cui il 75 per cento dei DNIC attribuiti alla Svizzera è occupato.

40 Abrogati dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

43 Raccomandazione

dell'UIT-T,

che può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Elementi d'indirizzo 19

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5

L'Ufficio federale esamina le domande di attribuzione di un decimo di DNIC nell'ordine cronologico di inoltro all'Ufficio e fintanto che vi sono DNIC attribuiti alla Svizzera.44

Art. 36

Riattribuzione

Ogni DNIC o decimo di DNIC attribuito può essere riattribuito immediatamente dall'Ufficio federale a un altro titolare con l'accordo del titolare attuale.

Capitolo 4: Parametri di comunicazione

Art. 37

Attribuzione di un nome ADMD 1

L'Ufficio federale attribuisce al richiedente il nome ADMD richiesto, a condizione che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro fornitore di servizi di telecomunicazione in Svizzera.

2

Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.

3

Il titolare di un nome ADMD deve verificare, prima di collegare un PRMD, se quest'ultimo è stato attribuito dall'Ufficio federale.

4

Egli deve fornire all'Ufficio federale, al più tardi per la fine di ogni anno civile, la lista dei nomi PRMD collegati con il proprio sistema.


Art. 38

Attribuzione di un nome PRMD 1

L'Ufficio federale attribuisce al richiedente il nome PRMD richiesto, a condizione che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro utente in Svizzera.

2

Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.


Art. 39

Attribuzione di un nome RDN 1

L'Ufficio federale attribuisce al richiedente il nome RDN richiesto, a condizione che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro utente in Svizzera.

2

Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.

3

Il titolare di un nome RDN definisce la struttura della parte a lui subordinata del DIT svizzero.

4

Se intende esercitare un first level DSA, è tenuto a: a. garantire la comunicazione con i first level DSA della Svizzera e di altri Paesi;

b. trasmettere inalterati i messaggi di interrogazione e di risposta affidatigli a questo scopo dai gestori di first level DSA o di second level DSA; c. esercitare il sistema 24 ore su 24; 44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

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d. fare in modo che si possa accedere in ogni momento in modo online ai dati relativi agli indirizzi aggiornati dei gestori di second level DSA.


Art. 40

Attribuzione di indirizzi NSAP 1

L'Ufficio federale può attribuire al richiedente un indirizzo NSAP nel formato ISO-DCC o nel formato ISP-ICD così come definiti nella raccomandazione UIT-T X.21345 ¦ norma ISO/IEC 834846.

2

L'attribuzione degli indirizzi NSAP nel formato ISO-DCC si basa sulla norma svizzera SN 074 02047.

3

L'attribuzione degli indirizzi NSAP nel formato ISO-ICD si basa sulle prescrizioni tecniche e amministrative dell'Ufficio federale.


Art. 41

Impiego e cessione di settori di indirizzi NSAP 1

Il titolare di un indirizzo NSAP può definire personalmente il formato della parte libera del suo settore di indirizzi conformemente alle norme internazionali in vigore; può cedere a terzi l'uso e la gestione di questa parte.

2

Il titolare è responsabile dell'unicità degli indirizzi NSAP attribuiti nel suo settore di indirizzi.

3

Può comunicare unicamente con sistemi i cui indirizzi NSAP sono stati attribuiti secondo le prescrizioni all'interno della gerarchia di indirizzi NSAP descritta nella raccomandazione X.21348 dell'UIT-T norma ISO/IEC 834849, allegato A.50

Art. 42

Attribuzione di un ICD 1

Chiunque intende utilizzare un codice ICD secondo la norma ISO/IEC 652351 deve inoltrare una domanda all'Ufficio federale.52 2 Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'Ufficio federale la trasmette all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.

45 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

46 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

47 Questa norma può essere ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

48 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

49 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

51 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

Elementi d'indirizzo 21

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Art. 43

Attribuzione di un object identifier 1

L'Ufficio federale attribuisce al richiedente un object identifier, che dipende dai nodi attribuiti alla Svizzera, se: a. esso è utilizzato conformemente alle norme internazionali; b. al richiedente non è già stato attribuito un altro object identifier svizzero delle stesso tipo.53

2

Definisce la struttura degli object identifier che dipendono dai nodi attribuiti alla Svizzera.54 3

L'attribuzione degli object identifier si basa sulla raccomandazione UIT-T X.20855 ¦ norma ISO/IEC 882456 nonché sulle prescrizioni dell'Ufficio federale.


Art. 44

Attribuzione di un IIN 1

Chiunque intende utilizzare un codice IIN secondo la raccomandazione E.11857 dell'UIT-T deve inoltrare una domanda all'Ufficio federale.58 2 Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'Ufficio federale la trasmette all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.


Art. 45


59

Attribuzione di un ISPC 1

Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce un ISPC a chiunque offre un servizio di telecomunicazione internazionale pubblico collegato a sua volta con altri servizi internazionali equivalenti.

2

L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di ISPC in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono ISPC attribuiti alla Svizzera. 3

L'attribuzione avviene conformemente alla raccomandazione Q.70860 dell'UIT-T.


Art. 46

Attribuzione di un NSPC 1

L'Ufficio federale gestisce e attribuisce i codici dei punti di segnalazione nazionali della rete intermedia (NI=11).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

55 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

56 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

57 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

60 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

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2

Il gestore di un impianto di telecomunicazione gestisce i punti di segnalazione della propria rete (NI=10) conformemente alla raccomandazione Q.705 dell'UIT-T61.


Art. 47


62

Attribuzione di un MNC 1

Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Mobile Network Code conformemente alla raccomandazione E.21263 dell'UIT-T.

2

Esso può attribuire un MNC a un gestore di una rete privata di radiocomunicazione GSM-R, se questi non fornisce servizi di telecomunicazione.64 3 Esso esamina le domande d'attribuzione di un MNC in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono MNC attribuiti alla Svizzera.65
a66 Attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG 1

Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un sedicesimo del codice Interlock CUG conformemente alla raccomandazione Q.76367 dell'UIT-T.

2

L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono codici Interlock CUG attribuiti alla Svizzera.

b68 Attribuzione di un T-MNC per le reti di radiocomunicazione PMR/PAMR 1

Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Tetra Mobile Network Code conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell'ETSI69.

2

L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di un T-MNC in base all'ordine cronologico in cui sono pervenute e fintanto che vi sono T-MNC attribuiti alla Svizzera.

61 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

63 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775).

65 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775).

66 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

67 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

68 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

69 Questa norma è ottenibile presso l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francia.

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Art. 48

Attribuzione di un codice del fabbricante Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce un codice del fabbricante conformemente alla raccomandazione T.35 dell'UIT-T70.


Art. 49


71

Attribuzione di un codice di esercente 1

Chiunque intende utilizzare un codice di esercente secondo la raccomandazione UIT-T M.140072, deve inoltrare una domanda all'Ufficio federale.

2

Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'Ufficio federale la trasmette all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.


Art. 50

Riattribuzione Ogni parametro di comunicazione attribuito può essere riattribuito immediatamente dall'Ufficio federale a un altro titolare con l'accordo del titolare attuale.


Art. 51

Obbligo di notifica

1

Il titolare che non utilizza più un parametro di comunicazione è tenuto a informare immediatamente l'Ufficio federale.

2

Comunica inoltre all'Ufficio federale qualsiasi cambiamento delle indicazioni determinanti per l'attribuzione.

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 52

1 L'Ufficio federale emana le prescrizioni amministrative e tecniche necessarie e decide quale versione delle norme e delle raccomandazioni internazionali menzionate nella presente ordinanza si applica in Svizzera.

2

Può concludere accordi internazionali di natura tecnica o amministrativa che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

3

Per tenere conto dell'utilizzo di nuovi elementi d'indirizzo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni propone al Consiglio federale una modifica della presente ordinanza.73 70 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

72 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 273).

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Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 53

Indicativi e serie di numeri 1

Entro il 31 dicembre 1998, l'Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione mette fuori servizio gli indicativi interurbani 040, 047, 085 e 048, ad eccezione dei numeri 048 50x xxxx.74 2

...75

3

Entro il 31 dicembre 2000, l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione mette fuori servizio gli indicativi interurbani 020, 046, 049, 050, 059 e 077.76 4bis Entro il 30 settembre 1999, l'Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione mette fuori servizio il numero 0790 per l'accesso al COMBOX.77 4

Entro il 31 dicembre 2000, l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione mette fuori servizio i numeri 077 5555, 079 5555 e 089 5555.

5

Dopo che gli indicativi menzionati nei capoversi 1 e 3 sono messi fuori servizio, l'Ufficio federale può riattribuirli immediatamente insieme alle corrispondenti serie di numeri.78

Art. 54

Numeri brevi

1

Entro il 31 dicembre 1999, l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione mette fuori servizio il numero 110.

2

Entro il 31 dicembre 2000, l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione mette fuori servizio il numero 150.

3

L'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione può continuare a utilizzare i numeri 151, 155, 156 e 157 per TeleVote, il numero verde e le prestazioni del Telechiosco fino al 31 dicembre 2000.

4

I fornitori di servizi di radiochiamata possono ancora utilizzare il numero 152 fino al 31 dicembre 1999.

5

Entro il 31 dicembre 1998 l'esercizio del numero 144 deve essere adattato alle condizioni di attribuzione dei numeri valide per i servizi d'emergenza, in particolare per quanto riguarda la disponibilità nazionale delle prestazioni; in caso contrario questo numero è messo fuori servizio.

6

Entro il 31 dicembre 2006, i fornitori di servizi di telecomunicazione mettono fuori servizio il numero 111 e i numeri 115x.79 7 I numeri 1600, 161, 162 e 164 possono rimanere in funzione fintanto che i titolari non rinunciano all'esercizio. Fino a quel momento, devono essere utilizzati confor74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 378).

75 Abrogato dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

77 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

Elementi d'indirizzo 25

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memente alla decisione di attribuzione. Se in un anno civile non è raggiunto il numero di 500 000 chiamate, il numero in questione è messo fuori servizio definitivamente entro il termine di un anno. Non è consentito rilevare i numeri né assegnarli ad altri titolari.80
a81 Numeri individuali

1

Le serie di numeri attribuite ai fornitori di servizi di telecomunicazione nei settori di numeri determinati conformemente all'articolo 24b capoverso 2, sono considerati revocati al momento dell'entrata in vigore dell'attribuzione di numeri individuali e ritornano, senza alcun indennizzo, all'Ufficio federale.

2

I numeri utilizzati al momento dell'entrata in vigore dell'attribuzione di numeri individuali giusta l'articolo 24b sono considerati attribuiti agli utenti finali che li utilizzano al momento dell'entrata in vigore.

3

I gruppi di numeri particolari definiti per l'attribuzione di numeri individuali non possono essere attribuiti conformemente all'articolo 19.


Art. 55


82

Parametri di comunicazione I parametri di comunicazione attribuiti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzati dagli attuali titolari fino alla scadenza prevista alle condizioni valevoli al momento dell'attribuzione. Se non sono state fissate né scadenze né condizioni, tali parametri possono ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2002. Su richiesta, possono in seguito nuovamente essere attribuiti per una durata indeterminata.


Art. 56

DNIC I DNIC interi attribuiti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzati ancora per cinque anni.

a83 Gestione e attribuzione di nomi di dominio 1

Il gestore del registro sottopone per approvazione all'Ufficio federale un progetto di servizio per la composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 14g entro sei mesi dalla data di entrata in vigore degli articoli 14 e seguenti. Il servizio deve essere operativo entro dodici mesi a decorrere da questa stessa data. In casi motivati, l'Ufficio federale può accordare una proroga di questi termini.

80 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775).

81 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2000 1093).

L'Ufficio federale può modificare la data d'entrata in vigore in caso di ritardi giustificati nell'adattamento dell'infrastruttura della rete.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

83 Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 273).

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2

Le condizioni generali dell'offerta di servizi del gestore del registro in vigore il 1° aprile 2002 sono valide senza approvazione preliminare conformemente all'articolo 14c capoverso 1. Vanno sottoposte all'Ufficio federale per approvazione ulteriore.

3

I prezzi dei servizi del gestore del registro che sono oggetto di un accordo concluso tra il gestore del registro e il Sorvegliante dei prezzi non devono essere approvati dall'Ufficio federale. Essi necessitano dell'approvazione dell'Ufficio federale ai sensi dell'articolo 14c capoverso 2 alla scadenza dell'accordo. Gli altri prezzi praticati dal gestore del registro dal 1° aprile 2002 sono validi senza approvazione preliminare conformemente all'articolo 14c capoverso 2. Essi vanno sottoposti all'Ufficio federale per approvazione ulteriore.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 57

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Elementi d'indirizzo 27

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Allegato84

(art. 1)

Termini e abbreviazioni ADMD (Administration Management Domain). Nomi ADMD: nomi di fornitori di servizi di messaggeria X.400a/ISO 10021b; banca dati pubblica centralizzata: banca dati che fornisce agli interessati un accesso in tempo reale ai dati sui titolari di nomi di dominio; codice del fabbricante (code du prestataire, Herstellercode): codice utilizzato dalle procedure di controllo degli apparecchi telefax del gruppo 3 (mezzi non normalizzati) e la cui struttura è specificata nella raccomandazione UIT-Ta T.35; codice Interlock CUG (Closed User Group Interlock Code): parametro del sistema di segnalazione n. 7 secondo le raccomandazioni dell'UIT-T della serie Q.700a; DCC (Data Country Code): il formato di un indirizzo NSAP per reti OSI nazionali; DIT (Directory Information Tree): la struttura integrale dell'elenco globale UIT-T X.500a/ISO 9594b; DNIC (Data Network Identification Code): il codice per l'identificazione di una rete di trasmissione dati secondo la raccomandazione UIT-Z X.121a; DSA (Directory System Agent) - first level DSA: il sistema di elenchi che permette l'accesso all'elenco globale conformemente alla raccomandazione UIT-T X.500a e alla norma ISO/IEC 9594b; second level DSA: il sistema di elenchi subordinato gerarchicamente al first level DSA;

ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Istituto europeo delle norme di telecomunicazione; fuori servizio: nell'ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest'espressione significa che il numero non è attivo nella rete svizzera di telecomunicazione; gestore del registro: organo incaricato di garantire la gestione del servizio del sistema di nomi di dominio e di allestire l'infrastruttura, l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione di domini «.ch»; a

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

b

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

84 Nuovo testo giusta il n. II delle O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397). Aggiornato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775).

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GSM-R (Global System for Mobile Communication Railway): sistema di radiocomunicazione mobile privato basato sulla norma GSM, utilizzato dalle imprese ferroviarie; ICD (International Code Designator): il formato dell'indirizzo NSAP per reti OSI internazionali; IEC (International Electrotechnical Commission): Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI); IIN (Issuer Identifier Number): il numero di identificazione dell'emittente di carte di credito internazionali per le telecomunicazioni conformemente alla raccomandazione UIT-T E.118a e alla norma ISO 7812-2b; indirizzo Internet o IP (Internetworking Protocol Addresses): parametro di comunicazione digitale che permette d'identificare un dominio Internet composto da computer o da server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano alle comunicazioni su questa rete; in servizio: nell'ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest'espressione significa che il numero è attivo costantemente o temporaneamente nella rete svizzera di telecomunicazione; ISO (International Organisation for Standardization): l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione; ISPC (International Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione internazionale conformemente alla raccomandazione UIT-T Q.708a; MNC (Mobile Network Code): codice che identifica una rete mobile terrestre pubblica conformemente alla raccomandazione UIT-T E.212a; NI (Network Indicator); indicatore di rete che serve a distinguere le differenti reti di segnalazione; nome di dominio: parametro di comunicazione alfanumerico che, associato a un indirizzo IP, permette segnatamente d'identificare un dominio Internet composto da computer o da server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano alle comunicazioni su tale rete; NSAP (Network Service Access Point). Indirizzo NSAP: l'informazione che serve a identificare un punto di accesso a una rete OSI; NSPC (National Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione nazionale; object identifier (identificateur d'objet, Objektbezeichner): il valore numerico che permette di identificare chiaramente un elemento informativo in un processo comunicativo; a

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

b

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

Elementi d'indirizzo 29

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OSI (Open System Interconnection): complesso di norme e modello per l'interconnessione di sistemi aperti; PAMR (Public Access Mobile Radio): sistema radiomobile ad uso collettivo, come TETRA (Terrestrial Trunked Radio), che corrisponde a una norma stabilita dall'ETSI; PMR (Private Mobile Radio): radiotelefonia mobile privata; PRMD (Private Management Domain). Nomi PRMD: i nomi dei gestori di servizi privati di messaggeria X.40b/ISO 10021a; RDN (Relative Distinguished Name). Nomi RDN: i nomi delle iscrizioni negli elenchi la cui univocità si riferisce a una determinata iscrizione e che sono parte di un nome di elenco (Directory name); rete intermedia (réseau intermédiaire, Zwischennetz): rete utilizzata per disaccoppiare reti di segnalazione SS7 (Signalling System Number 7) conformemente alle raccomandazioni della serie UIT-T Q.700a; T-MNC (Tetra Mobile Network Code): codice d'identificazione di una rete di radiocomunicazione PMR/PAMR conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell'ETSI; UIT-T: settore della standardizzazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

a

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

b

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

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