01.09.2023 - * / En Vigur
01.01.2021 - 31.08.2023
01.12.2015 - 31.12.2020
01.07.2015 - 30.11.2015
13.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2015 - 12.01.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
01.04.2007 - 31.12.2009
01.08.2005 - 31.03.2007
01.02.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.01.2005
01.04.2003 - 31.12.2003
01.03.2003 - 31.03.2003
01.04.2002 - 28.02.2003
15.11.2001 - 30.03.2002
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.05.2000 - 14.11.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

1

Ordinanza
concernente gli elementi d'indirizzo
nel settore delle telecomunicazioni
(ORAT)

del 6 ottobre 1997 (Stato 20 novembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 2, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19971
sulle telecomunicazioni, ordina:

Capitolo 1:

Disposizioni generali Sezione 1: Termini e abbreviazioni

Art. 1

I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono spiegati nell'allegato.

Sezione 2: Gestione e attribuzione degli elementi d'indirizzo

Art. 2

Piani di numerazione e prescrizioni sulla gestione dei parametri di
comunicazione

1 L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) elabora i piani di numerazione ed emana le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione. Esso
tiene conto degli interessi degli utenti e dei fornitori di servizi.

2 Per garantire un numero sufficiente di elementi d'indirizzo o per uniformarsi a
norme e raccomandazioni internazionali, l'Ufficio federale può modificare i piani di
numerazione e le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione. A tal
fine, tiene conto delle conseguenze che la modifica avrà per i titolari degli elementi
d'indirizzo. Sottopone la modifica dei piani nazionali di numerazione all'approvazione della Commissione federale delle comunicazioni (Commissione).

3 L'Ufficio federale informa i titolari degli elementi d'indirizzo almeno 24 mesi prima di una modifica importante dei piani di numerazione e almeno sei mesi prima di
una modifica importante delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione. In casi urgenti o per modifiche d'importanza minore, sono ammessi termini più brevi.

RU 1997 2879 1

RS 784.10

784.104

Telecomunicazioni

2

784.104

4 Prima di fissare o di modificare sostanzialmente i piani di numerazione, l'Ufficio
federale consulta le cerchie interessate.

5 L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative per l'attuazione
delle modifiche dei piani di numerazione.2 6 I titolari di serie di numeri devono informare in modo adeguato di importanti modifiche dei piani di numerazione i clienti ai quali hanno attribuito uno o più numeri.
Essi iniziano a rilasciare queste informazioni almeno 6 mesi prima.3

Art. 3

Accessibilità pubblica I piani di numerazione e le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione sono accessibili al pubblico.


Art. 4

Attribuzione

1 L'Ufficio federale attribuisce gli elementi d'indirizzo su richiesta.

2 Può attribuirli provvisoriamente.

3 Può rifiutare l'attribuzione di un elemento d'indirizzo: a.

se ha buone ragioni per supporre che il richiedente lo utilizzi per fini illeciti; b.

se lo esigono ragioni tecniche o il rispetto di norme internazionali; c.

che non è destinato a essere utilizzato prevalentemente in Svizzera; d.

fintantoché le tasse amministrative non sono pagate.

4 Nessuno ha diritto all'attribuzione di un determinato elemento di indirizzo.


Art. 5

Uso in comune

L'Ufficio federale può attribuire a diversi titolari elementi d'indirizzo da utilizzare
in comune.


Art. 6

Elementi d'indirizzo subordinati Se un elemento d'indirizzo può essere seguito da elementi subordinati quali ad
esempio il nome o il sottoindirizzo, l'Ufficio federale può autorizzare il titolare a
fissare e attribuire questi elementi subordinati tenendo conto delle norme internazionali.


Art. 7

Durata d'impiego e riattribuzione 1 Gli elementi d'indirizzo sono generalmente attribuiti per un periodo illimitato.

2 Gli elementi d'indirizzo per i quali il diritto d'uso è scaduto sono riattribuiti al più
presto sei mesi dopo la scadenza del diritto d'uso. In via eccezionale, possono essere
riattribuiti immediatamente.

2

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

3

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

Elementi d'indirizzo 3

784.104


Art. 8

Destinazione

1 Il titolare può utilizzare unicamente per gli scopi definiti nella decisione
d'attribuzione gli elementi d'indirizzo che gli sono attribuiti.

2 Può richiedere all'Ufficio federale l'autorizzazione di cambiare la destinazione degli elementi che gli sono attribuiti. L'autorizzazione è concessa unicamente se la
nuova destinazione adempie le condizioni per l'attribuzione dei relativi elementi
d'indirizzo.


Art. 9

Informazioni sugli elementi d'indirizzo 1 L'Ufficio federale rende pubblicamente accessibili le informazioni sugli elementi
d'indirizzo attribuiti, sulla loro destinazione e sul nome e l'indirizzo del loro titolare. Esso può rendere accessibili queste informazioni mediante una procedura di richiamo.4 2 Nomi e indirizzi dei titolari di numeri individuali vengono resi accessibili previo
accordo degli stessi.5

Art. 10

Decisioni dell'Ufficio federale Se non esistono prescrizioni sull'uso di determinati elementi d'indirizzo, l'Ufficio
federale fissa le prescrizioni e le tasse amministrative in ogni singolo caso.


Art. 11

Revoca

1 L'Ufficio federale può revocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo se: a.

una modifica dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione dei
parametri di comunicazione lo richiede; b.6 il titolare degli elementi d'indirizzo viola le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell'Ufficio federale o le disposizioni della decisione
d'attribuzione;

c.

egli non utilizza più del tutto o utilizza solo in parte gli elementi d'indirizzo; d.

egli non paga le tasse amministrative; e.

lo esigono altri motivi importanti quali ad esempio raccomandazioni, norme
o altre misure d'armonizzazione internazionali.

2 Come misura preliminare, l'Ufficio federale può esigere la messa fuori servizio degli elementi d'indirizzo in questione.


Art. 12

Conseguenze della revoca 1 La revoca dell'attribuzione di elementi di numerazione passa in giudicato 18 mesi
dopo la notifica della relativa decisione; la revoca dell'attribuzione di parametri di 4

Per. introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

5

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

Telecomunicazioni

4

784.104

comunicazione, sei mesi dopo la notifica. Se nessun utente è interessato da tale revoca e se quest'ultima è stata decisa conformemente all'articolo 11 capoverso 1 lettere b-d o all'articolo 24b capoverso 8, il termine può essere ridotto.7 2 La revoca degli elementi d'indirizzo comporta automaticamente la revoca degli
elementi d'indirizzo subordinati.

Sezione 3:
Delega della gestione degli elementi d'indirizzo a terzi


Art. 13

Forma di delega

L'Ufficio federale può delegare la gestione e l'attribuzione di elementi di indirizzo a
terzi mediante contratto.


Art. 14

Gestione

1 Nel caso in cui la gestione e l'attribuzione di elementi d'indirizzo siano state delegate a un terzo, quest'ultimo deve attribuire gli elementi conformemente agli articoli
4-7, 11 e 12.

2 Una volta all'anno il terzo deve fornire all'Ufficio federale un elenco degli elementi attribuiti.

3 Il terzo sottopone all'Ufficio federale i piani di numerazione e le prescrizioni sulla
gestione dei parametri di comunicazione. L'Ufficio federale fissa i piani ed emana le
prescrizioni, rendendoli pubblici.


Art. 15

Vigilanza

1 L'Ufficio federale controlla una volta all'anno la gestione degli elementi d'indirizzo delegata a un terzo.

2 Se è lecito supporre che il terzo non rispetti più gli obblighi derivanti dalla presente ordinanza o dal contratto, l'Ufficio federale procede a una verifica. Il terzo deve garantire l'accesso ai locali e agli impianti e fornire tutte le informazioni utili.

3 Se il terzo non soddisfa più le condizioni per la delega, l'Ufficio federale può sospenderla o revocarla con effetto immediato.

4 Il terzo sopporta le spese provocate dal controllo, dalla sospensione e dalla revoca.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

Elementi d'indirizzo 5

784.104

Capitolo 2:
Elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164
8 Sezione 1: Indicativi

Art. 16

Formato

Gli indicativi constano di norma di due cifre precedute dal prefisso 0 (formato=0xx).
L'Ufficio federale può aggiungere cifre supplementari.


Art. 17

Attribuzione

1 L'Ufficio federale può attribuire indicativi ai fornitori di servizi di telecomunicazione per: a.

consentire il passaggio da una rete di telecomunicazione a un'altra; b.

consentire l'accesso a servizi speciali, come ad esempio il traffico frontaliero, o a servizi forniti ad almeno 400 000 clienti, come ad esempio la messaggeria vocale; c.

assicurare l'esercizio interno della rete da parte del fornitore di servizi; d.9 indirizzi di istradamento (routing numbers).

2 Gli indicativi sono attribuiti unicamente se non esistono altre soluzioni per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 o se queste soluzioni comportano conseguenze inaccettabili per il fornitore di servizi di telecomunicazione o per i suoi
utenti.


Art. 18

Impiego di indicativi senza attribuzione formale 1 L'Ufficio federale stabilisce gli indicativi che i fornitori di servizi di telecomunicazione possono o devono utilizzare senza attribuzione formale.10 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono annunciare ogni anno all'Ufficio
federale i servizi che forniscono tramite indicativi utilizzati senza attribuzione formale.

Sezione 2: Numeri di chiamata

Art. 19

Serie di numeri

1 I numeri di chiamata degli utenti finali sono attribuiti in serie di 10 000 numeri individuali consecutivi.

2 I numeri di chiamata che servono a identificare i servizi sono attribuiti in serie di
1000 numeri individuali consecutivi.

8

Raccomandazione dell'UIT-T, che può essere ottenuta presso l'Unione internazionale
delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

9

Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

Telecomunicazioni

6

784.104


Art. 20

Attribuzione primaria 1 L'Ufficio federale attribuisce una serie di numeri a ogni fornitore che intende offrire in Svizzera un servizio di telecomunicazione basato su elementi d'indirizzo del
piano di numerazione E.164.

2 L'Ufficio federale può attribuire una o più serie supplementari della stessa categoria se: a.

il fornitore di servizi di telecomunicazione dimostra di avere attribuito ai
suoi utenti, in media, almeno il 50 per cento dei numeri gestiti, oppure b.

lo giustificano importanti motivi tecnici o economici.

3 L'Ufficio federale stabilisce le condizioni per l'attribuzione.


Art. 21

Contenuto della domanda La domanda deve specificare: a.

il genere di servizio di telecomunicazione che il richiedente intende fornire; b.

il nome con il quale il servizio sarà commercializzato e la descrizione
dell'offerta;

c.

la data in cui il servizio verrà messo in funzione; d.

l'estensione geografica della relativa rete o del relativo servizio; e.

la pianificazione dell'impiego dei numeri sull'arco di almeno tre anni.


Art. 22

Obbligo d'informare

1 Il titolare di serie di numeri deve fornire all'Ufficio federale, per la fine di ogni anno civile, le seguenti informazioni su ogni serie di numeri: a.

la quantità di numeri attribuiti ai propri utenti; b.

la quantità di numeri utilizzati per fini propri; c. la

quantità di numeri portati; d. la

quantità di numeri liberi.

1bis L'Ufficio federale può richiedere ulteriori informazioni oltre a quelle menzionate
nel capoverso 1.11

2 Queste informazioni devono essere rilevate il 20 novembre di ogni anno o l'ultimo
giorno lavorativo che precede questa data.


Art. 23

Attribuzioni subordinate 1 Ogni titolare di una serie di numeri può attribuire a sua volta numeri della serie.

2 Deve controllare che coloro ai quali vengono attribuiti: 11

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

Elementi d'indirizzo 7

784.104

a.

rispettino le condizioni che egli stesso deve adempiere quando li attribuiscono a loro volta; b.

non possano attribuire numeri senza il suo controllo; c.

gli forniscano le informazioni di cui all'articolo 22.


Art. 24

Revoca

L'Ufficio federale può revocare l'attribuzione di una serie di numeri se, per un periodo di due anni civili consecutivi, gli utenti del fornitore di servizi di telecomunicazione hanno utilizzato meno del 5 per cento dei numeri attribuiti.

a12 Impiego di numeri di chiamata senza attribuzione formale 1 L'Ufficio federale stabilisce i numeri di chiamata che possono o devono essere
utilizzati senza attribuzione formale ed emana le relative prescrizioni tecniche e
amministrative.

2 Non viene riscossa alcuna tassa per la gestione dei numeri di chiamata senza attribuzione formale.

b13 Attribuzione di numeri individuali 1 I numeri di chiamata che servono a identificare i servizi e i numeri personali possono essere attribuiti in modo individuale.

2 L'Ufficio federale stabilisce i gruppi di numeri i cui numeri vengono attribuiti in
modo individuale e ne determina l'uso. Esso emana le prescrizioni tecniche e amministrative per la fase introduttiva e il trasferimento dei numeri già in servizio.

3 L'Ufficio federale attribuisce uno o più numeri a persone giuridiche e fisiche che
intendono utilizzarli per il servizio corrispondente. Le domande di attribuzione sono
trattate nell'ordine cronologico d'inoltro all'Ufficio.

4 La domanda di attribuzione deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a.

nome e indirizzo;

b.

tipo di servizio;

c.

il numero desiderato.

5 Per le ultime sei cifre di un numero richiesto, i richiedenti possono annunciare
un'indicazione alfanumerica conformemente alla raccomandazione ITU-T E.16114.
Essi devono assicurarsi personalmente di avere il diritto d'utilizzare l'indicazione
alfanumerica di un numero. L'Ufficio federale non verifica se essi hanno il diritto di
utilizzare l'indicazione alfanumerica di un numero. Le violazioni dei diritti privati di 12

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

13

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2000 1093).
L'Ufficio federale può modificare la data d'entrata in vigore in caso di ritardi giustificati
nell'adattamento dell'infrastruttura della rete.

14

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Telecomunicazioni

8

784.104

terzi inerenti all'utilizzo d'indicazioni alfanumeriche di un numero vengono trattate
conformemente alle disposizioni del diritto civile.

6 I titolari del numero possono utilizzare unicamente l'indicazione alfanumerica annunciata al momento dell'attribuzione.

7 L'Ufficio federale stabilisce le condizioni d'utilizzazione dei numeri attribuiti. Il
fornitore di servizi di telecomunicazione che intende mettere in servizio un numero
attribuito individualmente, deve annunciare all'Ufficio federale la data in cui avverrà
la messa in servizio. Qualora 180 giorni dopo la sua attribuzione un numero non
fosse ancora in servizio, viene considerato revocato e può essere immediatamente riattribuito dall'Ufficio federale.

8 I numeri attribuiti individualmente sono revocati se un'autorità competente accerta
che vi è stata una violazione del diritto federale.

9 I numeri attribuiti individualmente possono essere riattribuiti immediatamente ad
altri titolari con l'accordo dei titolari attuali.

10 L'Ufficio federale compila una lista dei numeri attribuiti individualmente. Inoltre,
i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre delle informazioni
che indichino presso quale fornitore di servizi di telecomunicazione è in servizio un
numero attribuito e quali sono le modalità da rispettare per i relativi collegamenti.
L'Ufficio federale emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.

c15 Numeri gratuiti

1 Le chiamate verso i numeri nazionali del tipo 0800 e i numeri internazionali del tipo 00800 devono essere gratuite per chi chiama.

2 Sono fatte salve le eventuali tasse riscosse per l'utilizzo di un collegamento senza
contratto d'abbonamento, per esempio un telefono pubblico o un collegamento mobile con costi della comunicazione prepagati.

Sezione 3: Numeri brevi

Art. 25

Condizioni per l'attribuzione 1 L'Ufficio federale può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati
negli articoli 28-31a, a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi
momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali.16 2 Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo.

3 L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo.

15

Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

Elementi d'indirizzo 9

784.104


Art. 26

Formato ed esigenze tecniche I numeri brevi constano di norma di tre cifre, di cui la prima è la cifra 1 (formato=1xx). L'Ufficio federale può aggiungere una o due cifre supplementari.


Art. 27

Messa a disposizione dei clienti I fornitori di servizi di telecomunicazione soggetti alla concessione o all'obbligo di
notifica devono mettere i numeri brevi a disposizione dei loro clienti al più tardi 180
giorni dopo la pubblicazione dei numeri da parte dell'Ufficio federale.


Art. 28

Servizi d'emergenza

1 I seguenti numeri brevi sono a disposizione dei servizi d'emergenza; devono essere
gestiti da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti17: a.

112: servizio d'emergenza europeo; b

117: polizia, chiamata di soccorso; c.

118: pompieri;

d.

143: telefono amico; e.

144: pronto soccorso autoambulanze; f.18 147: assistenza telefonica per bambini e giovani.

2 Per l'attribuzione e la gestione di questi numeri brevi non viene riscossa alcuna
tassa amministrativa.


Art. 29


19

Servizi di salvataggio e di soccorso stradale L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi
di pubblica utilità nell'ambito del salvataggio e del soccorso stradale.


Art. 30

Servizi d'informazione in materia di sicurezza 1 L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi d'informazione per garantire la sicurezza pubblica.

2 Inoltrando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la quantità di chiamate nell'ambito del servizio che intende fornire ammonta almeno a un
milione all'anno.

3 Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero
breve è revocato.

4 In via eccezionale e a condizione che il servizio previsto sia di utilità particolare
per la sicurezza pubblica, l'Ufficio federale può accettare una quantità inferiore di
chiamate.

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

18

Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

19

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

Telecomunicazioni

10

784.104


Art. 31

Servizi d'informazione di massa 1 L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire
esclusivamente servizi di informazione.

2 Inoltrando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la quantità di chiamate nell'ambito del servizio che intende fornire ammonta almeno a cinque milioni l'anno.

3 Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero
breve è revocato.

a20 Servizi d'informazione sugli elenchi 1 L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi d'informazione sugli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio telefonico pubblico.

2 Presentando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la
quantità di chiamate nell'ambito del servizio che intende fornire ammonterà almeno
a tre milioni l'anno.

3 Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero
breve è revocato.

4 L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.


Art. 32

Impiego di numeri brevi senza attribuzione formale 1 L'Ufficio federale stabilisce i numeri brevi che tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico possono utilizzare senza attribuzione formale per l'assistenza alla
propria clientela.

2 Stabilisce i numeri brevi che tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico possono utilizzare senza attribuzione formale per le esigenze interne dei loro servizi
aziendali. Questi numeri non devono essere resi noti al pubblico.

3 Stabilisce i numeri brevi che i fornitori di prestazioni del servizio universale devono utilizzare per accedere agli elenchi degli abbonati.

4 Per la gestione dei numeri brevi utilizzati senza attribuzione formale non vengono
riscosse tasse.

5 L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti i
servizi menzionati nei capoversi 1 - 3.


Art. 33

Libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali
e internazionali

L'Ufficio federale può attribuire, secondo le modalità previste dalla Commissione, i
numeri brevi per permettere la libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali e internazionali.

20

Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

Elementi d'indirizzo 11

784.104


Art. 34

Obbligo d'informare

1 I titolari di numeri brevi devono comunicare all'Ufficio federale, per la fine di ogni
anno civile, la quantità annua di chiamate ricevute.

2 L'Ufficio federale può esigere dal fornitore di servizi di telecomunicazione, grazie
al cui supporto il titolare di un numero breve offre il proprio servizio, di certificare
la quantità annua di chiamate ricevute.

Capitolo 3:
Elementi d'indirizzo del piano di numerazione X.121
21 (DNIC)

Art. 35

Attribuzione

1 Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce un decimo di DNIC a chiunque offre un
servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, nazionale o regionale,
collegato con i corrispondenti servizi internazionali corrispondenti secondo la raccomandazione X.75 dell'UIT-T2.

2 La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni: a.

il piano di numerazione della rete di dati; b.

la destinazione dei numeri; c.

la quantità di abbonati effettivi e pianificati; d.

i diversi servizi offerti.

3 I rimanenti nove decimi di DNIC sono riservati per le esigenze future, in linea di
massima per quelle del titolare del primo decimo.

4 L'Ufficio federale può ripartire effettivamente un DNIC fra più titolari a partire dal
momento in cui il 75 per cento dei DNIC attribuiti alla Svizzera è occupato.

5 L'Ufficio federale esamina le domande di attribuzione di un decimo di DNIC nell'ordine cronologico di inoltro all'Ufficio e fintanto che vi sono DNIC attribuiti alla
Svizzera.22


Art. 36

Riattribuzione

Ogni DNIC o decimo di DNIC attribuito può essere riattribuito immediatamente
dall'Ufficio federale a un altro titolare con l'accordo del titolare attuale.

21

Raccomandazione dell'UIT-T, che può essere ottenuta presso l'Unione internazionale
delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

Telecomunicazioni

12

784.104

Capitolo 4: Parametri di comunicazione

Art. 37

Attribuzione di un nome ADMD 1 L'Ufficio federale attribuisce al richiedente il nome ADMD richiesto, a condizione
che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro fornitore di servizi di telecomunicazione in Svizzera.

2 Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.

3 Il titolare di un nome ADMD deve verificare, prima di collegare un PRMD, se
quest'ultimo è stato attribuito dall'Ufficio federale.

4 Egli deve fornire all'Ufficio federale, al più tardi per la fine di ogni anno civile, la
lista dei nomi PRMD collegati con il proprio sistema.


Art. 38

Attribuzione di un nome PRMD 1 L'Ufficio federale attribuisce al richiedente il nome PRMD richiesto, a condizione
che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro utente in Svizzera.

2 Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.


Art. 39

Attribuzione di un nome RDN 1 L'Ufficio federale attribuisce al richiedente il nome RDN richiesto, a condizione
che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro utente in Svizzera.

2 Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.

3 Il titolare di un nome RDN definisce la struttura della parte a lui subordinata del
DIT svizzero.

4 Se intende esercitare un first level DSA, è tenuto a: a.

garantire la comunicazione con i first level DSA della Svizzera e di altri
Paesi;

b.

trasmettere inalterati i messaggi di interrogazione e di risposta affidatigli a
questo scopo dai gestori di first level DSA o di second level DSA; c.

esercitare il sistema 24 ore su 24; d.

fare in modo che si possa accedere in ogni momento in modo online ai dati
relativi agli indirizzi aggiornati dei gestori di second level DSA.


Art. 40

Attribuzione di indirizzi NSAP 1 L'Ufficio federale può attribuire al richiedente un indirizzo NSAP nel formato
ISO-DCC o nel formato ISP-ICD così come definiti nella raccomandazione UIT-T
X.21323 ¦ norma ISO/IEC 834824.

23

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

24

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

Elementi d'indirizzo 13

784.104

2 L'attribuzione degli indirizzi NSAP nel formato ISO-DCC si basa sulla norma
svizzera SN 074 02025.

3 L'attribuzione degli indirizzi NSAP nel formato ISO-ICD si basa sulle prescrizioni
tecniche e amministrative dell'Ufficio federale.


Art. 41

Impiego e cessione di settori di indirizzi NSAP 1 Il titolare di un indirizzo NSAP può definire personalmente il formato della parte
libera del suo settore di indirizzi conformemente alle norme internazionali in vigore;
può cedere a terzi l'uso e la gestione di questa parte.

2 Il titolare è responsabile dell'unicità degli indirizzi NSAP attribuiti nel suo settore
di indirizzi.

3 Può comunicare unicamente con sistemi i cui indirizzi NSAP sono stati attribuiti
secondo le prescrizioni all'interno della gerarchia di indirizzi NSAP descritta nella
raccomandazione X.21326 dell'UIT-T norma ISO/IEC 834827, allegato A.28

Art. 42

Attribuzione di un ICD 1 Chiunque intende utilizzare un codice ICD secondo la norma ISO/IEC 652329 deve
inoltrare una domanda all'Ufficio federale.30 2 Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'Ufficio federale la trasmette
all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.


Art. 43

Attribuzione di un object identifier 1 L'Ufficio federale attribuisce al richiedente un object identifier, che dipende dai
nodi attribuiti alla Svizzera, se: a.

esso è utilizzato conformemente alle norme internazionali; b.

al richiedente non è già stato attribuito un altro object identifier svizzero
delle stesso tipo.31

25

Questa norma può essere ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione,
Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

26

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

27

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione
internazionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999
(RU 1999 378).

29

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione
internazionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999
(RU 1999 378).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

Telecomunicazioni

14

784.104

2 Definisce la struttura degli object identifier che dipendono dai nodi attribuiti alla
Svizzera.32

3 L'attribuzione degli object identifier si basa sulla raccomandazione UIT-T X.20833
¦ norma ISO/IEC 882434 nonché sulle prescrizioni dell'Ufficio federale.


Art. 44

Attribuzione di un IIN 1 Chiunque intende utilizzare un codice IIN secondo la raccomandazione E.11835
dell'UIT-T deve inoltrare una domanda all'Ufficio federale.36 2 Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'Ufficio federale la trasmette
all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.


Art. 45


37

Attribuzione di un ISPC 1 Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce un ISPC a chiunque offre un servizio di
telecomunicazione internazionale pubblico collegato a sua volta con altri servizi internazionali equivalenti.

2 L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di ISPC in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono ISPC attribuiti alla Svizzera.

3 L'attribuzione avviene conformemente alla raccomandazione Q.70838 dell'UIT-T.


Art. 46

Attribuzione di un NSPC 1 L'Ufficio federale gestisce e attribuisce i codici dei punti di segnalazione nazionali
della rete intermedia (NI=11).

2 Il gestore di un impianto di telecomunicazione gestisce i punti di segnalazione
della propria rete (NI=10) conformemente alla raccomandazione Q.705 dell'UITT39.

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

33

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

34

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

35

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999
(RU 1999 378).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999
(RU 1999 378).

38

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

39

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Elementi d'indirizzo 15

784.104


Art. 47


40

Attribuzione di un MNC 1 Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Mobile Network Code conformemente alla raccomandazione E.21241
dell'UIT-T.

2 L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di un MNC in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono MNC attribuiti alla Svizzera.

a42 Attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG 1 Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un sedicesimo del codice Interlock CUG conformemente alla raccomandazione Q.76343 dell'UIT-T.

2 L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di un sedicesimo del codice
Interlock CUG in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi
sono codici Interlock CUG attribuiti alla Svizzera.

b44 Attribuzione di un T-MNC per le reti di radiocomunicazione
PMR/PAMR

1 Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Tetra Mobile Network Code conformemente alla norma ETS 300 392-1
dell'ETSI45.

2 L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di un T-MNC in base all'ordine cronologico in cui sono pervenute e fintanto che vi sono T-MNC attribuiti alla
Svizzera.


Art. 48

Attribuzione di un codice del fabbricante Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce un codice del fabbricante conformemente
alla raccomandazione T.35 dell'UIT-T46.

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999
(RU 1999 378).

41

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

42

Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

43

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

44

Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

45

Questa norma è ottenibile presso l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione,
650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francia.

46

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Telecomunicazioni

16

784.104


Art. 49


47

Attribuzione di un codice di esercente 1 Chiunque intende utilizzare un codice di esercente secondo la raccomandazione
UIT-T M.140048, deve inoltrare una domanda all'Ufficio federale.

2 Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'Ufficio federale la trasmette all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.


Art. 50

Riattribuzione

Ogni parametro di comunicazione attribuito può essere riattribuito immediatamente
dall'Ufficio federale a un altro titolare con l'accordo del titolare attuale.


Art. 51

Obbligo di notifica

1 Il titolare che non utilizza più un parametro di comunicazione è tenuto a informare
immediatamente l'Ufficio federale.

2 Comunica inoltre all'Ufficio federale qualsiasi cambiamento delle indicazioni determinanti per l'attribuzione.

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 52

1 L'Ufficio federale emana le prescrizioni amministrative e tecniche necessarie e decide quale versione delle norme e delle raccomandazioni internazionali menzionate
nella presente ordinanza si applica in Svizzera.

2 Può concludere accordi internazionali di natura tecnica o amministrativa che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

3 Per tenere conto dell'impiego di nuovi elementi di indirizzo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni propone al Consiglio federale una modifica della presente ordinanza.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 53

Indicativi e serie di numeri 1 Entro il 31 dicembre 1998, l'Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione mette fuori servizio gli indicativi interurbani 040, 047, 085 e 048, ad eccezione dei numeri 048 50x xxxx.49 47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

48

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 378).

Elementi d'indirizzo 17

784.104

2 ...50

3 Entro il 31 dicembre 2000, l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
mette fuori servizio gli indicativi interurbani 020, 046, 049, 050, 059 e 077.51 4bis Entro il 30 settembre 1999, l'Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione mette fuori servizio il numero 0790 per l'accesso al COMBOX.52 4 Entro il 31 dicembre 2000, l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
mette fuori servizio i numeri 077 5555, 079 5555 e 089 5555.

5 Dopo che gli indicativi menzionati nei capoversi 1 e 3 sono messi fuori servizio,
l'Ufficio federale può riattribuirli immediatamente insieme alle corrispondenti serie
di numeri.53


Art. 54

Numeri brevi

1 Entro il 31 dicembre 1999, l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
mette fuori servizio il numero 110.

2 Entro il 31 dicembre 2000, l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
mette fuori servizio il numero 150.

3 L'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione può continuare a utilizzare i numeri 151, 155, 156 e 157 per TeleVote, il numero verde e le prestazioni del
Telechiosco fino al 31 dicembre 2000.

4 I fornitori di servizi di radiochiamata possono ancora utilizzare il numero 152 fino
al 31 dicembre 1999.

5 Entro il 31 dicembre 1998 l'esercizio del numero 144 deve essere adattato alle
condizioni di attribuzione dei numeri valide per i servizi d'emergenza, in particolare
per quanto riguarda la disponibilità nazionale delle prestazioni; in caso contrario
questo numero è messo fuori servizio.

6 Entro il 31 dicembre 2006, i fornitori di servizi di telecomunicazione mettono fuori
servizio il numero 111 e i numeri 115x.54 7 Appena che i numeri brevi menzionati nei capoversi 1-6 sono stati messi fuori servizio, l'Ufficio federale può riattribuirli immediatamente.55
a56 Numeri individuali

1 Le serie di numeri attribuite ai fornitori di servizi di telecomunicazione nei settori
di numeri determinati conformemente all'articolo 24b capoverso 2, sono considerati 50

Abrogato dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

52

Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

55

Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

56

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2000 1093).
L'Ufficio federale può modificare la data d'entrata in vigore in caso di ritardi giustificati
nell'adattamento dell'infrastruttura della rete.

Telecomunicazioni

18

784.104

revocati al momento dell'entrata in vigore dell'attribuzione di numeri individuali e
ritornano, senza alcun indennizzo, all'Ufficio federale.

2 I numeri utilizzati al momento dell'entrata in vigore dell'attribuzione di numeri individuali giusta l'articolo 24b sono considerati attribuiti agli utenti finali che li utilizzano al momento dell'entrata in vigore.

3 I gruppi di numeri particolari definiti per l'attribuzione di numeri individuali non
possono essere attribuiti conformemente all'articolo 19.


Art. 55


57

Parametri di comunicazione I parametri di comunicazione attribuiti prima dell'entrata in vigore della presente
ordinanza possono essere utilizzati dagli attuali titolari fino alla scadenza prevista
alle condizioni valevoli al momento dell'attribuzione. Se non sono state fissate né
scadenze né condizioni, tali parametri possono ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2002. Su richiesta, possono in seguito nuovamente essere attribuiti per una
durata indeterminata.


Art. 56

DNIC

I DNIC interi attribuiti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono
essere utilizzati ancora per cinque anni.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 57

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999
(RU 1999 378).

Elementi d'indirizzo 19

784.104

Allegato58

(art. 1)

Termini e abbreviazioni ADMD (Administration Management Domain). Nomi ADMD: nomi di fornitori di
servizi di messaggeria X.40059/ISO 1002160; codice del fabbricante (code du prestataire, Herstellercode): codice utilizzato dalle
procedure di controllo degli apparecchi telefax del gruppo 3 (mezzi non normalizzati) e la cui struttura è specificata nella raccomandazione UIT-T61 T.35; codice Interlock CUG (Closed User Group Interlock Code): parametro del sistema di
segnalazione n. 7 secondo le raccomandazioni dell'UIT-T della serie Q.70062; DCC (Data Country Code): il formato di un indirizzo NSAP per reti OSI nazionali; DIT (Directory Information Tree): la struttura integrale dell'elenco globale UIT-T
X.50063/ISO 959464;

DNIC (Data Network Identification Code): il codice per l'identificazione di una rete
di trasmissione dati secondo la raccomandazione UIT-Z X.12165; DSA (Directory System Agent) first level DSA: il sistema di elenchi che permette l'accesso all'elenco globale conformemente alla raccomandazione UIT-T X.500 e alla norma
ISO/IEC 959466;

second level DSA: il sistema di elenchi subordinato gerarchicamente al first
level DSA;

ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Istituto europeo delle
norme di telecomunicazione; ICD (International Code Designator): il formato dell'indirizzo NSAP per reti OSI
internazionali;

58

Aggiornato giusta il n. II dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999
378) e il n. II dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

59

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

60

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

61

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

62

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

63

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

64

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

65

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

66

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

Telecomunicazioni

20

784.104

object identifier (identificateur d'objet, Objektbezeichner): il valore numerico che
permette di identificare chiaramente un elemento informativo in un processo comunicativo; IEC (International Electrotechnical Commission): Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI); IIN (Issuer Identifier Number): il numero di identificazione dell'emittente di carte di
credito internazionali per le telecomunicazioni conformemente alla raccomandazione UIT-T E.11867 e alla norma ISO 7812-268; ISO (International Organisation for Standardization): l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione; ISPC (International Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione internazionale conformemente alla raccomandazione UIT-T Q.70869; MNC (Mobile Network Code): codice che identifica una rete mobile terrestre pubblica conformemente alla raccomandazione UIT-T E.21270; NI (Network Indicator); indicatore di rete che serve a distinguere le differenti reti di
segnalazione;

NSAP (Network Service Access Point). Indirizzo NSAP: l'informazione che serve a
identificare un punto di accesso a una rete OSI; NSPC (National Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione nazionale; OSI (Open System Interconnection): complesso di norme e modello per l'interconnessione di sistemi aperti; PAMR (Public Access Mobile Radio): sistema radiomobile ad uso collettivo, come
TETRA (Terrestrial Trunked Radio), che corrisponde a una norma stabilita dall'ETSI; PMR (Private Mobile Radio): radiotelefonia mobile privata; PRMD (Private Management Domain). Nomi PRMD: i nomi dei gestori di servizi
privati di messaggeria X.4071/ISO 1002172; RDN (Relative Distinguished Name). Nomi RDN: i nomi delle iscrizioni negli elenchi la cui univocità si riferisce a una determinata iscrizione e che sono parte di un
nome di elenco (Directory name); 67

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

68

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

69

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

70

Questa norma può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni,
Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

71

Questa norma può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni,
Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

72

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

Elementi d'indirizzo 21

784.104

rete intermedia (réseau intermédiaire, Zwischennetz): rete utilizzata per il disaccoppiamento delle reti di segnalazione SS7 (Signalling System Number 7) conformemente alle raccomandazioni della serie UIT-T Q.70073; T-MNC (Tetra Mobile Network Code): codice d'identificazione di una rete di radiocomunicazione PMR/PAMR conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell'ETSI; UIT-T: settore della standardizzazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

73

Questa norma può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni,
Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Telecomunicazioni

22

784.104