01.05.2018 - * / In Kraft
01.01.2018 - 30.04.2018
04.04.2017 - 31.12.2017
01.04.2017 - 03.04.2017
21.02.2017 - 31.03.2017
01.01.2017 - 20.02.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.10.2015 - 31.12.2015
15.05.2012 - 30.09.2015
01.07.2010 - 14.05.2012
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01.06.2001 - 30.04.2002
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1

Ordinanza

sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI) del 19 dicembre 1983 (Stato 1° luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 81-88 della legge federale del 20 marzo 19812 sull'assicurazione contro gli infortuni (legge/LAINF); visto l'articolo 40 della legge del 13 marzo 19643 sul lavoro (LL),4 ordina: Titolo primo:

Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro) Capitolo 1: Campo d'applicazione

Art. 1

Principio 1 Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono applicabili a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera.5 2

La presente ordinanza intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, indipendentemente dall'esistenza di installazioni o di impianti fissi.6

Art. 2

Eccezioni 1 Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro non sono applicabili: a. alle economie domestiche private; b. agli impianti e agli equipaggiamenti dell'esercito.

RU 1983 1968 1 RS

830.1

2 RS

832.20

3 RS

822.11

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3138).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

832.30

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 2

832.30

2

Le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali non sono applicabili: a. ...7 b.8 alle imprese di navigazione aerea, per quanto concerne la sicurezza degli aeromobili e le attività di tali imprese e parti d'impresa riguardanti l'esercizio degli aeromobili sull'area di movimento degli aerodromi, compresi l'atterraggio e il decollo; c. agli impianti nucleari per quanto concerne la sicurezza nucleare la sicurezza e la protezione tecnica contro le radiazioni, come anche per la protezione tecnica contro le radiazioni alle aziende sottoposte al controllo dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale) in virtù dell'ordinanza del 30 giugno 19769 sulla radioprotezione; d. alle imprese che costruiscono o utilizzano impianti giusta la legge del 4 ottobre 196310 sugli impianti di trasporto in condotta, per quanto concerne la sicurezza di tali impianti.

3

Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono invece applicabili: a. alle aziende militari in regia e alle attrezzature e agli strumenti tecnici dell'esercito alla cui manutenzione, in tempo di pace, provvedono lavoratori delle aziende in regìa; b. ...11 c.12 alle aviorimesse, alle officine, agli impianti tecnici, alle attrezzature e agli strumenti per la manutenzione e la prova di aeromobili e veicoli a motore appartenenti alle imprese di navigazione aerea, come anche ai depositi di carburanti e di lubrificanti, comprese le installazioni di travaso per vagonicisterna e le altre installazioni per il rifornimento di aeromobili con carburante; d. agli impianti di sicurezza aerea situati all'interno e all'esterno degli aerodromi come anche alla preparazione, all'impiego e alla manutenzione del materiale ausiliario, delle attrezzature e degli strumenti necessari alle imprese di navigazione aerea.

7

Abrogata dal n. II dell'O del 6 nov. 2002 (RU 2002 4228).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

9

[RU 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 n. 4, 1988 1561, RU 1991 1459 art. 22 n. 2. RU 1994 1947 art. 140 cpv. 1 n. 1] 10

RS 746.1

11 Abrogata dal n. II dell'O del 6 nov. 2002 (RU 2002 4228).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

O

3

832.30

Capitolo 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in generale Sezione 1: Obblighi del datore di lavoro

Art. 3

Misure e installazioni di protezione13 1

Il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione, che soddisfino le prescrizioni della presente ordinanza e quelle concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.

2

Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l'efficacia delle misure e delle installazioni di protezione.14 3 Se vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (macchina, apparecchio, utensile o impianto usato durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure se nell'azienda vengono utilizzate nuove sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le misure e le installazioni di protezione. È fatto salvo il procedimento d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio secondo gli articoli 7 e 8 della legge sul lavoro.15

Art. 4


16

Sospensione temporanea del lavoro Qualora la sicurezza del lavoratore non sia più altrimenti garantita, il datore di lavoro deve far sospendere il lavoro negli edifici o nei locali nelle parti di lavoro o nelle installazioni corrispondenti finché sia stato rimediato al difetto o all'anomalia, a meno che l'interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo.


Art. 5


17

Dispositivi di protezione individuale Se i rischi d'infortunio o di menomazione della salute non possono o possono essere eliminati soltanto parzialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come elmetti, retine per i capelli, occhiali, schermi, respiratori, auricolari, calzature, guanti, indumenti, dispositivi di protezione contro le cadute e l'affogamento, mezzi protettivi cutanei, come anche, se necessario, capi di biancheria particolari. Deve provvedere affinché essi siano sempre in perfetto stato e pronti all'uso.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 4

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Art. 6


18

Informazione e istruzione dei lavoratori 1

Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi quelli provenienti da un'altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.

2

I lavoratori devono essere informati sui compiti e la funzione degli specialisti della sicurezza sul lavoro occupati nell'azienda.

3

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro.

4

L'informazione e l'istruzione devono svolgersi durante il tempo di lavoro e non possono essere a carico del lavoratore.

Art. 6a19 Diritto di essere consultati 1

I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda hanno il diritto di essere consultati in merito a tutte le questioni relative alla sicurezza sul lavoro.

2

Il diritto di essere consultati comprende anche il diritto di essere sentiti sufficientemente presto e in maniera completa riguardo a tali questioni e il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda.


Art. 7

Trasferimento di compiti al lavoratore 1

Il datore di lavoro, se affida a un lavoratore determinati compiti di sicurezza sul lavoro, deve formarlo adeguatamente, perfezionare la sua formazione e trasmettergli chiare competenze ed istruzioni. Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato tempo di lavoro.

2

Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non svincola il datore di lavoro dai suoi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.


Art. 8

Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari 1

Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

O

5

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2

Nel caso di lavori con pericoli particolari, il numero dei lavoratori, come anche il numero o la quantità delle installazioni, delle attrezzature di lavoro e delle materie presentanti pericoli devono essere limitati allo stretto necessario.20

Art. 9


21

Cooperazione di più aziende 1

Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli.

2

Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze della sicurezza sul lavoro nella sua azienda qualora gli conferisca il mandato, per tale azienda, di: a.22 pianificare, costruire, modificare o riassestare attrezzature di lavoro nonché edifici e altre costruzioni; b.23 fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute; c. pianificare o realizzare procedimenti di lavoro.


Art. 10

Lavoro temporaneo

Il datore di lavoro, che occupa nella sua azienda manodopera ottenuta in prestito da un altro datore di lavoro, ha, verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i propri lavoratori.

Sezione 2: Obblighi del lavoratore

Art. 11

1 Il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare i DPI e non deve compromettere l'efficacia delle installazioni di protezione.24 2 Il lavoratore, se constata anomalie compromettenti la sicurezza sul lavoro, deve immediatamente eliminarle. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi, deve annunciare senza indugio le anomalie al datore di lavoro.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

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3

Il lavoratore non deve mettersi in uno stato che possa esporre lui stesso od altri lavoratori a pericolo. Questo divieto vale in particolare per il consumo di bevande alcoliche o di altri prodotti inebrianti.

Sezione 2a:25 Appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro
a Obbligo del datore di lavoro 1

Ai sensi del capoverso 2, il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono.

2

L'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro dipende in particolare:

a. dal rischio d'infortunio e di malattie professionali, come risulta dai dati statistici a disposizione e dalle analisi di rischio,

b. dal numero delle persone occupate e c. dalle conoscenze specifiche necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda.

3

L'appello a specialisti della sicurezza sul lavoro non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

b26 Direttive sull'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro 1

La commissione di coordinamento prevista nell'articolo 85 capoverso 2 della legge (commissione di coordinamento) emana direttive riguardo all'articolo 11a capoversi 1 e 2.27 2 Se il datore di lavoro agisce in base alle direttive menzionate al capoverso 1, si presume che ha soddisfatto il suo obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro.

3

Il datore di lavoro può soddisfare l'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro in un modo diverso da quello previsto dalle direttive, se prova che la protezione della salute del lavoratore e della sua sicurezza sono garantite.

25

Introdotta dal n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895).

26

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 1° giu. 1993 alla fine del presente testo.

27

Nuovo testo giusta l'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116).

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7

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c Decisione sull'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro 1

Se un datore di lavoro non soddisfa l'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro, il competente organo d'esecuzione, previsto agli articoli 47-51, può, per ciò che concerne quest'obbligo, prendere una decisione conformemente all'articolo 64.

2

Se l'organo d'esecuzione competente in materia di prevenzione degli infortuni professionali non è lo stesso che è competente per la prevenzione delle malattie professionali, i due organi si mettono d'accordo sulla decisione che deve essere presa.

d28 Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 1

Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell'ambito della sicurezza che adempiono le esigenze dell'ordinanza del 25 novembre 199629 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

2

Si considera che sia fornita la prova di una formazione sufficiente se il datore di lavoro o la persona interessata può esibire dei certificati che attestano l'acquisizione di una formazione di base e di un perfezionamento professionale conformi all'ordinanza di cui al capoverso 1.

3

Se non è possibile esibire tali certificati, il datore di lavoro o la persona interessata deve dimostrare che la formazione acquisita è equivalente. Formazioni di base e perfezionamenti professionali acquisiti in Svizzera e all'estero sono considerati equivalenti se il loro livello raggiunge almeno le esigenze dell'ordinanza di cui al capoverso 1.

4

Gli organi di esecuzione esaminano la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

dbis 30 Decisione relativa alla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro

1

Prima di emanare una decisione, gli organi di esecuzione sentono l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio fedearle) 31 e il Segretariato di Stato dell'economia (SECO)32.

28

Nuovo testo giusta l'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116).

29

RS 822.116

30

Introdotto dall'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116).

31 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

32 Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 1 n. 15 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

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2

Le decisioni sono notificate al datore di lavoro e alla persona interessata e sono comunicate all'Ufficio federale. La persona interessata dispone degli stessi rimedi giuridici del datore di lavoro.

e Compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro 1

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro hanno, in particolare, le seguenti funzioni: a.33 procedono, in collaborazione con il datore di lavoro e dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda nonché i superiori competenti, alla valutazione dei pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori; b. consigliano il datore di lavoro sulle questioni relative alla sicurezza sul lavoro e lo informano in particolare su: 1. i provvedimenti riguardanti l'eliminazione dei difetti e la diminuzione

dei rischi,

2.34 l'acquisto di nuove installazioni e nuove attrezzature di lavoro nonché l'introduzione di nuovi metodi di lavoro, di nuovi mezzi d'esercizio, materiali e sostanze chimiche, 3.35 la scelta di installazioni di protezione e di DPI, 4.36 l'istruzione del lavoratore riguardo ai pericoli professionali ai quali è esposto e all'utilizzazione delle installazioni di protezione e dei DPI nonché ad altri provvedimenti da prendere, 5. l'organizzazione in materia di primo soccorso, dell'assistenza medica in caso d'emergenza, di salvataggio e di lotta contro gli incendi; c.37 sono a disposizione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda per le questioni relative alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro e li consigliano.

2

I medici del lavoro procedono agli esami medici necessari per adempiere ai loro compiti. Possono inoltre, su incarico dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), effettuare le visite profilattiche nell'ambito della medicina del lavoro, conformemente agli articoli 71-77.

3

Il datore di lavoro delimita le competenze dei diversi specialisti della sicurezza sul lavoro nella sua azienda e fissa per scritto i compiti e le competenze dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda in virtù dell'articolo 6a.38 33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

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f Statuto degli specialisti della sicurezza sul lavoro nell'azienda 1

Il datore di lavoro deve assicurare agli specialisti della sicurezza sul lavoro le condizioni necessarie per adempiere ai loro compiti. Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono informare il datore di lavoro sulle loro attività e tenerlo al corrente dei loro contatti con gli organi d'esecuzione.

2

Si deve accordare agli specialisti della sicurezza sul lavoro l'autonomia necessaria per adempiere ai loro compiti. L'adempimento dei loro compiti non deve comportare loro alcun pregiudizio.

3

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono poter entrare direttamente in contatto con i lavoratori e avere libero accesso ai posti di lavoro; devono inoltre poter consultare i documenti del datore di lavoro che possono essere utili per esercitare la loro attività. Il datore di lavoro deve chiamare a consulto gli specialisti prima di prendere qualsiasi decisione concernente la sicurezza sul lavoro, in particolare prima di prendere decisioni riguardanti la pianificazione.

g Statuto degli specialisti della sicurezza sul lavoro nei confronti degli organi d'esecuzione 1

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono, su richiesta, informare gli organi d'esecuzione competenti della loro attività e tenere a disposizione i loro documenti.

Il datore di lavoro deve esserne informato.

2

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro possono chiedere consiglio e sostegno agli organi d'esecuzione competenti.

3

Se esiste un pericolo grave e immediato per la vita e la salute dei lavoratori e se il datore di lavoro rifiuta di prendere i provvedimenti necessari, gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono informare senza indugio l'organo d'esecuzione competente.

Capitolo 3: Esigenze di sicurezza Sezione 1: Edifici ed altre opere

Art. 12

Portata Gli edifici e le altre opere devono essere concepiti in modo che possano sopportare i carichi e le sollecitazioni cui sono esposti nell'uso conforme alla loro destinazione.

Il carico ammissibile dev'essere, se necessario, indicato in modo ben visibile.


Art. 13

Costruzione e pulizia 1

Gli edifici e le altre opere devono essere concepiti in modo che su di essi non possano fissarsi o depositarsi sostanze nocive, infiammabili o esplodibili, in quantità pregiudizievole per la vita e la salute dei lavoratori.

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832.30

2

Nella misura in cui tali pericoli non possano essere evitati, gli edifici e le altre opere devono essere concepiti in modo da poter essere facilmente puliti. La pulizia dev'essere eseguita ad intervalli regolari.


Art. 14

Pavimenti 1 Per quanto possibile, i pavimenti devono essere antisdrucciolevoli e privi di ostacoli che potrebbero causare incespicamenti.

2

Gli ostacoli che non possono essere evitati devono essere marcati in modo ben visibile.39


Art. 15

Pareti e porte vetrate Le pareti, le porte e i parapetti in vetro o in materiali analoghi devono essere concepiti in modo che i lavoratori non possano ferirsi o cadere in caso di rottura del materiale. I pannelli trasparenti di grandi dimensioni devono essere concepiti o marcati in modo che siano ben riconoscibili in ogni momento.


Art. 16

Scale 1 La larghezza utile delle scale, come anche l'alzata e la pedata degli scalini devono essere calcolati in modo da consentire un'andatura sicura. Le scale circondate da pareti devono almeno essere munite di un corrimano.

2

Le scale esterne degli edifici a diversi piani devono essere praticabili in tutta sicurezza.


Art. 17

Tetti 1 I tetti sui quali i lavoratori devono salire frequentemente per esigenze di servizio devono essere concepiti in modo che siano praticabili in tutta sicurezza.

2

Prima di accedere ad altri tetti, devono essere presi provvedimenti che impediscano la caduta di lavoratori.


Art. 18


40

Scale a pioli fisse

Le scale a pioli fisse devono essere concepite e disposte in modo che possano essere praticabili con sicurezza. Se l'altezza di caduta è elevata, devono essere munite di una protezione dorsale e, se necessario, di pianerottoli di sosta o di una guida di sicurezza.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

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Art. 19

Passaggi 1 I passaggi come strade, rampe, binari, corridoi, entrate, uscite e scale, sia all'interno degli edifici, sia nel recinto aziendale, devono essere concepiti e, se necessario, marcati, per quanto concerne il numero, la situazione, le dimensioni e la configurazione, in modo che siano percorribili con sicurezza.41 2

Le parti di edifici o di impianti non situate a livello del suolo devono essere accessibili attraverso scale o rampe. Le scale fisse sono autorizzate se trattasi di parti di edifici o d'impianti poco frequentate oppure se le differenze di livello sono deboli.

3

Se le prescrizioni sulle vie di passaggio non possono essere integralmente attuate in determinati posti di lavoro, devono essere presi provvedimenti di sicurezza equivalenti.42

Art. 20

43 Vie d'evacuazione

1

In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali, gli edifici e il sedime dell'azienda devono poter essere abbandonati in qualsiasi momento in modo rapido e sicuro. I passaggi che in caso d'emergenza servono da vie d'evacuazione devono essere segnalati in modo adeguato e vanno sempre mantenuti liberi da ostacoli.

2

La via d'evacuazione è il tragitto piú breve che una persona può percorrere da un qualsiasi posto nell'edificio o nell'impianto per recarsi all'aperto, in un luogo sicuro.

3

Le porte d'accesso a vie d'evacuazione devono sempre essere segnalate come tali; devono poter essere aperte rapidamente, nella direzione d'uscita, senza ricorrere a strumenti ausiliari e in modo sicuro.

4

Numero, larghezza, forma e disposizione di uscite, rampe di scale e corridoi devono essere adeguati all'estensione e all'uso previsto dell'edificio o di parti del medesimo, al numero dei piani, ai pericoli che presenta l'azienda e al numero delle persone.


Art. 21

Parapetti e ringhiere 1

Per prevenire la caduta di persone, d'oggetti, di veicoli e di materiale, le finestre con davanzale basso, le aperture nelle pareti o nei pavimenti, le scale ed i pianerottoli non circondati da pareti, le gallerie di servizio, i ponti, le passerelle, le piattaforme, i posti di lavoro sovraelevati, i canali aperti, i serbatoi e gli impianti analoghi devono essere muniti di parapetti o di ringhiere.

2

Ai parapetti e alle ringhiere può essere rinunciato oppure la loro altezza può essere ridotta qualora tale provvedimento si riveli indispensabile per l'esecuzione di trasporti o di provvedimenti di produzione e sia adottata una soluzione equivalente.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

42 Nuovo testo giusta l'art. 55 dell'O del 29 mar. 2000 sui lavori di costruzione, in vigore dal 1° lug. 2000 [RU 2000 1403].

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 4185).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 12

832.30


Art. 22

Rampe di carico e rampe d'accesso 1

Le rampe di carico devono disporre di almeno un'uscita sicura.

2

Le rampe di carico e le rampe d'accesso devono essere sistemate in modo che i lavoratori possano evitare i veicoli.


Art. 23

Binari 1 I binari, gli scambi e le piattaforme girevoli devono essere sistemati in modo da garantire un esercizio sicuro.

2

I binari situati all'interno degli edifici o in luoghi in cui abitualmente è svolto traffico, salvo i binari di cantieri, vanno infossati. Devono essere sistemati in modo che i lavoratori possano evitare i veicoli.

Sezione 2: Attrezzature di lavoro44

Art. 24

45 Principio 1 Nelle aziende ai sensi nella presente ordinanza è consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori.

2

Per soddisfare l'esigenza di cui al capoverso 1 occorre segnatamente che il datore di lavoro impieghi attrezzature di lavoro conformi alle relative disposizioni per la messa in circolazione.

3

Le attrezzature di lavoro per le quali non esistono disposizioni per la messa in circolazione devono per lo meno soddisfare alle esigenze degli articoli 25-32 e 34 capoverso 2. Lo stesso vale per le attrezzature di lavoro che sono state impiegate per la prima volta prima del 31 dicembre 1996 (art. 18 cpv. 1 dell'O del 12 giu. 199546 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici).


Art. 25

47 Portata Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che possano sopportare i carichi e le sollecitazioni cui sono sottoposte impiegandole secondo il loro scopo. Se necessario, la portata deve essere indicata in modo ben visibile.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

46 RS

819.11

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

O

13

832.30


Art. 26

Costruzione e pulizia 1

Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che su di esse non possano fissarsi o depositarsi sostanze nocive, infiammabili o esplodibili, in quantità pregiudizievole per la vita e la salute dei lavoratori.48 2

Nella misura in cui tali pericoli non possano essere evitati, le attrezzature e gli strumenti tecnici devono essere concepiti in modo da poter essere facilmente puliti.

La pulizia dev'essere eseguita ad intervalli regolari.


Art. 27

49 Accessibilità Le attrezzature di lavoro devono essere accessibili senza pericolo per l'esercizio normale, l'esercizio particolare (art. 43) e la manutenzione; altrimenti, devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza. In merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all'ordinanza 3 del 18 agosto 199350 concernente la legge sul lavoro (OLL3), e segnatamente per quanto concerne l'ergonomia.


Art. 28


51

Dispositivi e misure di protezione 1

Le attrezzature di lavoro i cui elementi mobili presentano rischi per i lavoratori devono essere munite di dispositivi di protezione che impediscano di accedere o intervenire nelle zone pericolose degli elementi mobili.

2

Se nel tipo di attività lavorativa prevista è necessario entrare con le mani nella zona di utensili mobili, le attrezzature di lavoro devono essere munite di dispositivi di protezione appropriati e devono essere prese le misure di protezione necessarie affinché non si possa penetrare nella zona di pericolo involontariamente.

3

Le attrezzature di lavoro che presentano rischi per i lavoratori in caso di contatto accidentale con loro elementi a temperatura elevata o molto bassa, di proiezione o caduta di oggetti oppure di emissione di sostanze o gas devono essere munite di dispositivi di protezione oppure si devono prendere misure di protezione appropriate.

4

Le attrezzature di lavoro munite di dispositivi di protezione possono essere utilizzate soltanto se tali dispositivi sono in posizione di sicurezza oppure se nell'esercizio particolare la sicurezza è garantita in altro modo.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

50 RS

822.113

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 14

832.30


Art. 29

Fonti d'accensione

1

Le attrezzature di lavoro situate in zone esposte a pericolo d'incendio o d'esplosione devono essere concepite ed utilizzate in modo che non rappresentino fonti d'accensione e che nessuna sostanza possa infiammarsi o decomporsi.52 2

Per prevenire cariche elettrostatiche devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza.


Art. 30


53

Dispositivi di comando 1

Le attrezzature di lavoro e, se necessario, anche le loro unità funzionali devono essere munite di dispositivi che consentono di isolarle o disinserirle da ciascuna delle loro fonti di alimentazione di energia. L'eventuale energia residua pericolosa deve poter essere dissipata. I dispositivi devono poter essere assicurati contro un loro reinserimento qualora ne risulti un pericolo per i lavoratori.

2

I dispositivi di comando per il funzionamento delle attrezzature di lavoro, quando esercitano un influsso sulla sicurezza, devono svolgere la loro funzione con affidabilità, essere chiaramente visibili, individuabili e contrassegnati da una marcatura adatta.

3

Nelle attrezzature di lavoro le manovre di avviamento devono essere possibili soltanto con un'azione volontaria su un sistema di azionamento previsto a tal fine.

4

Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita dei dispositivi richiesti per avviare le necessarie manovre di arresto.


Art. 31

Serbatoi e condotte

1

I serbatoi, i recipienti, i sili e le tubature devono essere muniti dei dispositivi di blocco e di protezione necessari. Tali dispositivi devono essere collocati in modo ben visibile. Durante i lavori di riempimento, vuotatura, manutenzione o pulizia devono essere prese le necessarie misure di protezione.54 2 I serbatoi, i recipienti e le tubature devono essere marcati in modo intelligibile e indelebile se il contenuto, la temperatura, la pressione o rischi di confusione costituiscono un pericolo per i lavoratori. La direzione del flusso, se non è chiaramente riconoscibile, dev'essere indicata sulle condotte.

3

I canali delle condotte devono essere concepiti in modo da garantire una buona disposizione delle medesime. I canali percorribili devono inoltre essere concepiti in modo che possano essere percorsi senza pericolo.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

O

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Art. 32

Bruciatori per scopi tecnici 1

I bruciatori per scopi tecnici devono essere sistemati ed esercitati in modo da evitare, segnatamente, qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione. Nel locale in cui sono ubicati dev'essere assicurata una sufficiente immissione d'aria.

2

Ove s'impieghino combustibili che possono cagionare esplosioni, vanno sistemati, fuori delle zone di lavoro o di passaggio, dispositivi di compensazione della pressione, in particolare valvole apposite. La loro funzionalità non deve venir compromessa. Se tali dispositivi non possono essere collocati per motivi tecnici, devono essere adottati altri provvedimenti di sicurezza.

a55 Utilizzazione delle attrezzature di lavoro 1

Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d'uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso.

2

Le attrezzature di lavoro devono essere collocate e integrate nell'ambiente di lavoro in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. In merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all'OLL 356, segnatamente per quanto concerne l'ergonomia.

3

Dopo ogni montaggio occorre controllare che le attrezzature di lavoro impiegabili in luoghi diversi siano state montate correttamente, funzionino perfettamente e possano essere utilizzate nelle condizioni d'uso previste. Il controllo deve essere documentato.

4

Se le attrezzature di lavoro subiscono modifiche essenziali o vengono usate in condizioni non previste dal fabbricante o in modo non conforme alla loro destinazione, i possibili rischi che ne derivano devono essere ridotti in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

b57 Manutenzione delle attrezzature di lavoro 1

Le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante. La manutenzione va eseguita tenendo conto dello scopo d'uso e del luogo d'utilizzazione. Essa deve essere documentata.

2

Le attrezzature di lavoro, quando sono esposte a influssi dannosi quali il caldo e il freddo, i gas e le sostanze corrosive, devono essere controllate periodicamente secondo un piano prestabilito. Vanno controllate anche a seguito di eventi straordinari che potrebbero pregiudicarne la sicurezza. Il controllo deve essere documentato.

55 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

56 RS

822.113

57 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

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832.30

Sezione 3: Ambiente di lavoro

Art. 33

Aerazione La composizione dell'aria nei posti di lavoro non deve pregiudicare la salute dei lavoratori. Se tale pericolo non può essere evitato, dev'essere assicurata nei posti di lavoro una ventilazione naturale o artificiale; se necessario, devono essere adottati altri provvedimenti tecnici.


Art. 34

Rumore e vibrazioni

1

Gli edifici e le parti di edificio devono essere sistemati in modo che il rumore o le vibrazioni non pregiudichino la salute o la sicurezza.

2

Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che il rumore o le vibrazioni non pregiudichino la salute o la sicurezza.58 3

I procedimenti di lavoro e di produzione devono essere concepiti e svolti in modo che il rumore o le vibrazioni non pregiudichino la salute o la sicurezza.


Art. 35

Illuminazione 1 I posti di lavoro, i locali e i passaggi all'interno e all'esterno degli edifici devono essere illuminati in modo che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano garantite.

2

Se la sicurezza lo esige, dev'essere disponibile un impianto d'illuminazione d'emergenza, indipendente dalla rete.


Art. 36

Pericoli d'esplosione e d'incendio59 1

Nelle aziende o nelle parti di aziende, in cui sussiste un pericolo d'esplosione o di incendio, devono essere adottati i provvedimenti necessari per proteggere i lavoratori.

2

Nelle zone esposte a un pericolo particolare d'incendio o d'esplosione, è vietata la manipolazione di fonti d'accensione. In tutti gli accessi, devono essere apposti cartelli ben visibili segnalanti il pericolo e indicanti il divieto di fumare. Se la manipolazione di fonti d'accensione non può essere momentaneamente evitata, dev'essere preso ogni provvedimento per prevenire le esplosioni o gli incendi.

3

Devono essere adottati provvedimenti adeguati per impedire che le fonti d'accensione possano inserirsi in zone esposte a un pericolo particolare d'esplosione o d'incendio e produrvi i loro effetti.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

O

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Art. 37

Pulizia ed eliminazione dei rifiuti 1

I posti di lavoro, i passaggi ed i locali accessori devono essere mantenuti in uno stato di pulizia tale da non pregiudicare la vita e la salute dei lavoratori.

2

Durante i lavori di manutenzione e di pulizia devono essere prese le misure di protezione necessarie. Le attrezzature, gli apparecchi, gli strumenti e gli altri mezzi necessari per la manutenzione e la pulizia devono essere tenuti a disposizione.60 3 I rifiuti devono essere evacuati adeguatamente e depositati o eliminati in modo da non costituire alcun pericolo per i lavoratori.

4

I lavoratori possono circolare nelle canalizzazioni e in impianti analoghi soltanto se sono stati presi i necessari provvedimenti di protezione.

Sezione 4: Organizzazione del lavoro

Art. 38


61

Abiti di lavoro e DPI 1

I lavoratori devono indossare abiti di lavoro adeguati all'attività esercitata. Gli abiti di lavoro sudici o danneggiati devono essere puliti o raccomodati se costituiscono un pericolo per chi li indossa o per altri lavoratori.

2

Gli abiti di lavoro e i DPI a cui aderiscono materie nocive non devono essere riposti insieme con altri capi di vestiario o DPI.


Art. 39

Divieto d'accesso

L'accesso ai posti di lavoro dev'essere vietato alle persone non autorizzate oppure sottoposto a condizioni speciali se costituisce un pericolo per i lavoratori ivi occupati o che vi accedono. Se il pericolo è permanente, il divieto o le condizioni d'accesso devono essere affissi presso le entrate.


Art. 40

Lotta contro l'incendio 1

I dispositivi d'allarme e le attrezzature d'estinzione devono essere facilmente accessibili, visibilmente segnalati come tali e pronti all'uso.

2

I lavoratori devono essere istruiti ad intervalli adeguati, di regola durante il tempo di lavoro, sul comportamento in caso d'incendio.


Art. 41

Trasporto e deposito

1

Gli oggetti e i materiali devono essere trasportati e depositati in modo che non possano rovesciarsi, cadere o scivolare e costituire pertanto un pericolo.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

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832.30

2

Per sollevare, portare, spostare pesi considerevoli o poco maneggevoli, devono essere messe a disposizione attrezzature di lavoro adeguate.62 3 Per accatastare colli o per depositare merci alla rinfusa devono essere presi i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza dei lavoratori.


Art. 42


63

Trasporto di persone

Le attrezzature di lavoro destinate esclusivamente al trasporto di merci non possono essere utilizzate per il trasporto di persone. Se necessario, devono essere contrassegnate in modo corrispondente.


Art. 43


64

Lavori su attrezzature di lavoro I lavori da eseguire in esercizio particolare, quali le operazioni di configurazione/riconfigurazione, messa a punto/regolazione, apprendimento, ricerca ed eliminazione dei guasti e pulizia, nonché i lavori di manutenzione possono essere effettuati soltanto su attrezzature precedentemente poste in stato tale da non creare situazioni pericolose.


Art. 44

Impiego di sostanze nocive 1

Le sostanze nocive possono essere prodotte, trasformate, utilizzate, conservate, manipolate o depositate soltanto se sono stati presi i provvedimenti protettivi richiesti dalle loro caratteristiche. I provvedimenti di sicurezza necessari devono parimente essere presi qualora siffatte sostanze si formano durante un processo lavorativo.

2

Se la sicurezza lo esige, i lavoratori sono tenuti a lavarsi o a pulirsi in altro modo, in particolare prima delle pause e dopo la fine del lavoro. In questi casi, il tempo utilizzato al riguardo è considerato tempo di lavoro.

3

I beni di consumo, come gli alimenti, le bevande e il tabacco, non devono entrare in contatto con sostanze nocive.


Art. 45


65

Protezione dalle radiazioni nocive Nella manipolazione di sostanze radioattive o di attrezzature di lavoro che emettono radiazioni ionizzanti, come anche in caso d'emissione di radiazioni non ionizzanti che presentano un pericolo per la salute, devono essere prese le necessarie misure di protezione.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

O

19

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Art. 46

Liquidi infiammabili

Durante la produzione, la lavorazione, la manipolazione o il deposito di liquidi costituenti un pericolo di incendio dev'essere provvisto affinché tali liquidi o loro vapori non si accumulino o non si diffondano in modo da costituire un pericolo.

Titolo secondo: Organizzazione Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro Sezione 1: Organi esecutivi

Art. 47

Organi cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro Gli organi cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l'applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro nelle aziende e per le attrezzature di lavoro, nella misura in cui nessun altro organo esecutivo sia competente al riguardo.66 La loro competenza in materia d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio risulta dagli articoli 7 e 8 della legge sul lavoro.


Art. 48

Organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro 1

Nelle aziende che ispezionano in applicazione della legge sul lavoro, gli organi federali d'esecuzione di quest'ultima collaborano alla sorveglianza sull'esecuzione delle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni nei settori di competenza affidati all'INSAI67 secondo l'articolo 49. La commissione di coordinamento stabilisce, su proposta comune dell'INSAI e del SECO, le modalità della collaborazione, in particolare per quanto concerne la competenza decisionale68.

2

Gli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro provvedono affinché gli organi cantonali applichino uniformemente le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e tale attività sia coordinata con l'esecuzione delle disposizioni della legge sul lavoro riguardanti l'igiene e l'approvazione dei piani. Se un organo cantonale disattende le prescrizioni, il SECO lo rende attento della situazione giuridica e lo invita all'osservanza. Il SECO può, se necessario, dare istruzioni all'organo cantonale. In caso d'inosservanza persistente o reiterata delle prescrizioni, la commissione di coordinamento dev'esserne informata.69 3 Gli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle amministrazioni, nelle aziende e negli stabilimenti della Confederazione, nella misura in cui l'INSAI non sia competente.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

67

Termini sostituiti dal n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895).

68

Nuovo testo del per. giusta l'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116).

69 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 20

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Art. 49

Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni.

a. Prevenzione degli infortuni professionali 1

L'INSAI sorveglia l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle aziende seguenti:

1.70 aziende che fabbricano o lavorano sostanze esplosive; 2. aziende che utilizzano solventi in grandi quantità; 3. aziende di revisione di cisterne; 4. aziende dell'industria

chimica;

5. aziende che fabbricano prodotti in materie sintetiche; 6. aziende dell'industria delle macchine, della metallurgia e dell'orologeria, eccettuate le autorimesse, le officine meccaniche e le aziende di meccanica di precisione; 7. cartiere; 8. concerie, pelletterie e calzaturifici; 9. tipografie; 10. aziende forestali; 11. aziende dell'industria edile e altre aziende, per i lavori che eseguono sui cantieri delle aziende edili;

12. aziende che, a cielo aperto o sotto terra, sfruttano, trattano o lavorano la pietra o altri materiali;

13. aziende laterizie e aziende dell'industria della ceramica; 14. vetrerie; 15. aziende che fabbricano la pietra artificiale, la calce, il gesso e il cemento; 16. aziende che ricuperano, neutralizzano o eliminano i rifiuti pericolosi, speciali o industriali;

17. aziende militari in regìa; 18.71 Imprese di trasporto che sottostanno alla legge dell'8 ottobre 197172 sulla durata del lavoro;

19. aziende ausiliarie accessorie delle imprese di navigazione aerea (art. 2 cpv. 3 lett. c);

20. aziende che fabbricano prodotti contenenti l'amianto; 70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

71 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).

72 RS

822.21

O

21

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21. impianti nucleari e altre aziende nelle quali sono manipolate materie radioattive o sono emesse radiazioni ionizzanti; è riservato l'articolo 2 capoverso 2 lettera c;

22. aziende dell'industria tessile; 23. aziende che producono o distribuiscono gas o elettricità; 24. aziende che trattano o distribuiscono l'acqua; 25. aziende dell'industria del legno.

2

L'INSAI sorveglia inoltre l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali per le attrezzature di lavoro seguenti:73 1. impianti di produzione automatici o a comando centrale, come gruppi di fabbricazione e catene d'imballaggio o di riempimento;

2.74 i sistemi di trasporto combinati, comprendenti in particolare trasportatori a nastro o a catena, elevatori a tazze, trasportatori sospesi o a rulli, dispositivi di rotazione, convogliamento o rovesciamento, montacarichi speciali, piattaforme di sollevamento o gru impilatrici; 3. gru a ponte, gru a portico, gru girevoli e autogru; 4.75 installazioni interne od esterne con navicelle o sedili mobili sospesi liberamente, per lavori di pulizia, intonacatura o altre operazioni;

5. ponti mobili con piattaforme o sedili di lavoro innalzabili o orientabili per determinati lavori;

6. magazzini a scansie elevate con dispositivi per il deposito di beni uniformati (fusti, merci su palette) nelle scansie; 7. impianti meccanici per il posteggio di autoveicoli; 8. teleferiche da cantiere; 9. impianti tecnici dell'esercito che, in tempo di pace, sono revisionati od esercitati da lavoratori delle aziende in regìa;

10. impianti della sicurezza aerea (art. 2 cpv. 3 lett. d); 11.76 attrezzature a pressione.

3

L'INSAI sorveglia in tutte le aziende l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione dei rischi particolari d'infortunio insiti nella persona del lavoratore.77

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

76 Introdotto dall'art. 17 cpv. 2 dell'O del 15 giu. 2007 sull'utilizzo di attrezzature a pressione (RS 832.312.12).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 22

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4

L'INSAI informa l'organo cantonale d'esecuzione della legge sul lavoro competente circa gli interventi eseguiti in virtù del capoverso 2.


Art. 50

b. Prevenzione delle malattie professionali 1

L'INSAI sorveglia l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione delle malattie professionali in tutte le aziende.

2

Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) può, previa consultazione dell'INSAI e delle organizzazioni interessate, istituire l'obbligo d'annunciare i lavori particolarmente pericolosi per la salute.

3

L'INSAI può emanare direttive sulle concentrazioni massime ammissibili e sui valori limite degli agenti fisici nei posti di lavoro.78

Art. 51

79 Organizzazioni specializzate

Il settore di competenza di un'organizzazione qualificata giusta l'articolo 85 capoverso 3 secondo periodo della legge (organizzazioni specializzate) e la sua facoltà decisionale sono determinati nel contratto concluso con l'INSAI.

Sezione 2: Commissione di coordinamento

Art. 52

Coordinamento dei settori di competenza Per coordinare i settori di competenza degli organi d'esecuzione, la commissione di coordinamento può in particolare: a. delimitare più minutamente i compiti degli organi esecutivi; b. organizzare, d'intesa con l'INSAI, la collaborazione degli organi cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro nel settore di competenza dell'INSAI; c. affidare agli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro o all'INSAI compiti che un organo cantonale non è in grado di svolgere per mancanza di personale o di mezzi materiali o tecnici, fino al momento in cui quest'ultimo può provvedervi.

a80 Direttive della commissione di coordinamento 1

Per assicurare un'applicazione uniforme e adeguata delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la commissione di coordinamento può elaborare direttive.

Essa tiene conto del diritto internazionale in materia.

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

80 Introdotto dal n. I dell'O del 5 mag. 1999 (RU 1999 1752).

O

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2

Se il datore di lavoro si attiene alle direttive, si presume che adempia alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro concretate dalle direttive medesime.

3

Il datore di lavoro può ottemperare alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro in modo diverso da quello previsto dalle direttive se dimostra che la sicurezza dei lavoratori è parimenti garantita.


Art. 53


81

Competenze della commissione di coordinamento La commissione di coordinamento può in particolare: a. determinare la procedura che devono seguire gli organi esecutivi qualora svolgano controlli, diano istruzioni o adottino provvedimenti esecutivi; b. elaborare, per prevenire determinati infortuni e malattie professionali, programmi nazionali o regionali di promozione della sicurezza sul lavoro in determinate categorie di aziende o di professioni (programmi di sicurezza);

c. promuovere l'informazione e l'istruzione dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'azienda, l'informazione degli organi esecutivi e la formazione e il perfezionamento dei loro collaboratori; d.82 incaricare gli organi esecutivi della legge sul lavoro di annunciare determinate imprese, installazioni, attrezzature di lavoro e lavori edili rientranti nel settore di competenza dell'INSAI, come anche taluni lavori pericolosi per la salute;

e. promuovere il coordinamento tra l'esecuzione della presente ordinanza e quella di altre legislazioni; f. organizzare e coordinare con altre istituzioni l'aggiornamento e il perfezionamento degli specialisti della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle prescrizioni del Consiglio federale.


Art. 54

Ordinamento delle indennità La commissione di coordinamento istituisce un ordinamento delle indennità degli organi esecutivi e lo sottopone, per approvazione, al Dipartimento.


Art. 55

Organizzazione 1 La commissione di coordinamento emana un regolamento interno che sottopone all'approvazione del Dipartimento. Essa può, secondo il bisogno, incaricare commissioni specializzate dell'esame di questioni particolari e far capo a periti e rappresentanti delle organizzazioni interessate.83 2 L'INSAI dirige la segreteria della commissione di coordinamento.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mag. 1999 (RU 1999 1752).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

83 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

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Art. 56

Fornitura di dati

Gli organi esecutivi e gli assicuratori devono fornire alla commissione di coordinamento tutti i dati di cui essa ha bisogno per procurarsi le basi necessarie all'adempimento dei suoi compiti, in particolare per l'allestimento di statistiche e il calcolo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (art. 87 LAINF). Gli assicuratori devono mettere gratuitamente a disposizione della commissione di coordinamento i dati statistici raccolti per le esigenze dell'assicurazione.


Art. 57

Consultazione delle organizzazioni interessate La commissione di coordinamento deve sentire le organizzazioni interessate prima di prendere qualsiasi decisione importante. Sono considerate decisioni importanti segnatamente:84 a.85 l'emanazione di direttive; b. l'elaborazione di programmi di sicurezza; c. la proposta al Consiglio federale di emanare prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro;

d. le proposte inerenti alla determinazione del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali;

e.86 il mandato all'INSAI di concludere un contratto con un'organizzazione specializzata (art. 85 cpv. 3 per. 2 LAINF).


Art. 58

Rapporti d'attività

1

Gli organi d'esecuzione presentano annualmente alla commissione di coordinamento un rapporto sulla loro attività in materia di sicurezza sul lavoro.

2

La commissione di coordinamento sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio federale, entro la fine di luglio, un rapporto sulla sua attività dell'anno precedente. Il rapporto, appena approvato, è reso accessibile al pubblico.

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mag. 1999 (RU 1999 1752).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

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Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali

Art. 59

1 L'INSAI e gli altri assicuratori gestiscono un'istituzione di diritto privato chiamata «Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni» (upi) il cui campo d'attività si estende a tutto il territorio nazionale.87 2 L'upi promuove la prevenzione degli infortuni non professionali, in particolare degli infortuni nella circolazione stradale, nello sport e nell'economia domestica:88 a. informando il pubblico dei pericoli d'infortunio; b. consigliando altre organizzazioni che s'occupano della prevenzione degli infortuni non professionali.

3

Collabora con gli enti pubblici e le organizzazioni con scopi analoghi e coordina gli sforzi compiuti in questo settore.

4

L'upi presenta annualmente al Consiglio federale, entro la fine di luglio, un rapporto sull'attività svolta durante l'anno precedente a carico del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 88 cpv. 2 LAINF). Il rapporto è reso accessibile al pubblico.89

Titolo terzo: Esecuzione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro Capitolo 1: Controlli, provvedimenti ed esecuzione Sezione 1: Controlli

Art. 60

Consulenza 1 Gli organi d'esecuzione informano adeguatamente i datori di lavoro e i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda sui loro obblighi e sulle loro possibilità in materia di sicurezza sul lavoro.90 2 Il datore di lavoro ha il diritto di chiedere consigli all'organo d'esecuzione competente riguardo ai provvedimenti di sicurezza che deve adottare.

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

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Art. 61

Ispezione d'aziende e informazioni 1

Le ispezioni di aziende possono aver luogo con o senza preavviso. Il datore di lavoro deve consentire agli organi esecutivi competenti, durante le ore di lavoro e, in caso d'urgenza, anche fuori di queste, di accedere a tutti i locali e posti di lavoro, di procedere ad accertamenti e di prelevare campioni.

1bis

I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere consultati in maniera appropriata, su loro richiesta, in merito alle ispezioni d'aziende e alle indagini effettuate dagli organi di esecuzione. Gli organi esecutivi sono autorizzati ad interrogare il datore di lavoro e, anche in esclusione di terzi, i lavoratori occupati nell'azienda riguardo all'applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro.91 3 I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire agli organi esecutivi ogni informazione di cui essi abbisognano per sorvegliare l'applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro. Se sono necessarie indagini particolari, l'organo d'esecuzione può esigere dal datore di lavoro una perizia tecnica.

4

L'organo d'esecuzione competente deve annotare gli accertamenti fatti durante l'ispezione e il risultato dell'indagine.


Art. 62

Avvertimento al datore di lavoro 1

L'organo d'esecuzione competente, se, durante un'ispezione, accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere confermato per scritto al datore di lavoro.

2

In caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione rinuncia all'avvertimento e prende una decisione secondo l'articolo 64. Se sono necessari provvedimenti provvisionali, dev'esserne informata l'autorità cantonale incaricata dell'assistenza giudiziaria (art. 86 cpv. 2 LAINF).


Art. 63

Denunce L'organo d'esecuzione competente deve esaminare le denunce per inosservanza di prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e, qualora siano fondate, procedere secondo gli articoli 62, 64 a 69.

91 Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

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Sezione 2: Provvedimenti

Art. 64

92 Decisione 1 Se non è dato seguito a un avvertimento, l'organo d'esecuzione competente, dopo aver consultato il datore di lavoro e i lavoratori direttamente interessati, ordina i provvedimenti necessari mediante decisione e fissa al datore di lavoro un congruo termine per eseguirli.

2

Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda sulle disposizioni degli organi d'esecuzione.


Art. 65

Conferma d'esecuzione da parte del datore di lavoro93 1

Il datore di lavoro deve annunciare all'organo d'esecuzione che ha preso la decisione, il più tardi alla scadenza del termine impartitogli, l'attuazione dei provvedimenti ordinati.

2

Se non può osservare il termine impartitogli deve, prima della scadenza, presentare una domanda motivata di proroga e informarne i lavoratori interessati.

Sezione 3: Esecuzione

Art. 66

Aumenti di premio

1

Se il datore di lavoro non dà seguito a una decisione esecutiva o se viola in altro modo le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la sua azienda può venir attribuita a un grado superiore della tariffa dei premi (aumento di premio). In caso d'urgenza, verranno adottati i necessari provvedimenti coattivi (art. 67).94 2 L'aumento di premio è stabilito giusta l'articolo 113 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 198295 sull'assicurazione contro gli infortuni e ordinato dall'organo d'esecuzione competente, che indicherà la data d'inizio e la durata della validità dell'aumento. L'assicuratore deve prendere immediatamente la decisione d'aumento. Ne trasmette un esemplare all'organo d'esecuzione.

3

Se ha luogo un cambiamento di assicuratore durante il periodo di validità dell'aumento di premio, il nuovo assicuratore deve riscuotere il sovrappremio. Prima di stabilire il premio, deve accertarsi dell'esistenza di un eventuale aumento.96

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

94 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

95

RS 832.202

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

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Art. 67

Provvedimenti coattivi

1

Se un datore di lavoro non dà seguito ad una decisione esecutiva, l'organo d'esecuzione competente può, se necessario con l'aiuto dell'autorità cantonale (art. 68), prendere i provvedimenti necessari per il ripristino della consonanza con la legge (art. 41 della LF del 20 dic. 196897 sulla procedura amministrativa; questi provvedimenti possono essere cumulati con un aumento di premio.

2

Se la vita o la salute dei lavoratori è direttamente e seriamente minacciata, l'organo d'esecuzione competente chiede all'autorità cantonale (art. 68) di adottare le misure provvisionali previste nell'articolo 86 capoverso 2 della legge. L'autorità cantonale informa l'organo d'esecuzione competente sulle misure adottate.


Art. 68

Autorità cantonale

I Cantoni designano l'autorità competente per la coazione amministrativa di cui all'articolo 86 della legge ed avvertono la commissione di coordinamento.

Capitolo 2: Autorizzazione di deroga

Art. 69

1 Gli organi d'esecuzione possono, a domanda scritta del datore di lavoro, autorizzare eccezionalmente e nel singolo caso deroghe alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro qualora:

a. il datore di lavoro prenda un altro provvedimento di pari efficacia oppure b. l'applicazione della prescrizione cagioni un rigore eccessivo e la deroga non comprometta la protezione dei lavoratori.

2

Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve consultare i lavoratori interessati o i loro rappresentanti nell'azienda in virtù dell'articolo 6a. Nella domanda deve menzionare il risultato di tale consultazione.98 3 La pronuncia sulla domanda è notificata al datore di lavoro mediante decisione formale. Il datore di lavoro deve debitamente comunicare ai lavoratori interessati l'autorizzazione accordatagli.

4

Un organo cantonale d'esecuzione della legge sul lavoro, se è competente per accordare un'autorizzazione, chiede dapprima il rapporto dell'organo d'esecuzione federale e, per il tramite di quest'ultimo, il rapporto dell'INSAI.99 97

RS 172.021

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

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Capitolo 3:100 Banca dati della Commissione di coordinamento
a 1 La banca dati inerente all'esecuzione in materia di sicurezza sul lavoro della Commissione di coordinamento è gestita dall'INSAI.

2

Gli organi seguenti possono accedere mediante procedura di richiamo a questa banca dati per sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione delle prescrizioni concernenti la sicurezza del lavoro e la sicurezza delle attrezzature e degli strumenti tecnici: a. l'INSAI; b. gli organi federali e cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro; c. le organizzazioni qualificate se il contratto concluso con l'INSAI in virtù dell'articolo 51 accorda loro il diritto d'accesso.

Titolo quarto: Prevenzione nel settore della medicina del lavoro Capitolo 1: Assoggettamento

Art. 70

1 Per prevenire malattie professionali, proprie di determinate categorie d'aziende o generi di lavoro, come anche per prevenire certi rischi d'infortuni inerenti alla persona del lavoratore, l'INSAI può, mediante decisione, assoggettare un'azienda, una parte di essa o un lavoratore alle prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro.

2

All'atto dell'assoggettamento, l'INSAI deve tener conto della natura dei lavori eseguiti, dell'esperienza acquisita e dei ritrovati scientifici. Se le condizioni d'esercizio non sono state stabilite con sufficiente chiarezza o se l'importanza del rischio non può essere prevista, l'assoggettamento può essere deciso a titolo provvisorio per una durata di quattro anni al massimo.

3

Il Dipartimento, udita la commissione di coordinamento e le organizzazioni interessate, può emanare prescrizioni sulla prevenzione delle malattie professionali in determinate categorie d'aziende o per certi generi di lavoro, come anche sulla prevenzione di rischi particolari d'infortunio inerenti alla persona del lavoratore.

100 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2917).

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Capitolo 2: Visite profilattiche

Art. 71

In generale

1

Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro vengano sottoposti a visite mediche profilattiche. La visita profilattica deve inoltre essere proposta all'INSAI nel caso di sospetto di un pericolo accresciuto per il lavoratore.

2

L'INSAI determina il genere delle visite e ne sorveglia lo svolgimento.

3

Il datore di lavoro deve affidare l'esecuzione di tali visite al medico più vicino che possa provvedervi. L'INSAI può anche eseguirle direttamente o farle eseguire.

4

Dopo ogni visita, il medico trasmette all'INSAI il rapporto chiestogli, nel quale comunica il suo parere riguardo all'idoneità del lavoratore (art. 78). Il medico informa senza indugio l'INSAI se sussistono motivi per ritenere che il lavoratore debba cessare immediatamente l'esercizio dell'attività pericolosa.


Art. 72

Visita d'entrata

1

Il datore di lavoro deve annunciare all'INSAI, il più tardi 30 giorni dopo l'entrata in servizio, ogni nuovo lavoratore cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro. L'INSAI riscontra se il lavoratore già stato oggetto di una decisione riguardo alla sua idoneità ad eseguire i lavori pertinenti (art. 78) e comunica al datore di lavoro se occorre procedere a una visita d'entrata.

L'INSAI può autorizzare deroghe all'obbligo d'annunciare i nuovi lavoratori.

2

I lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulle visite profilattiche e che non sono stati oggetto di una decisione sulla loro idoneità devono essere visitati il più tardi 30 giorni dopo il ricevimento della comunicazione dell'INSAI.

3

I lavoratori chiamati a svolgere compiti in aria compressa, ad esempio i lavori eseguiti mediante scafandri o cassoni, devono immediatamente essere annunciati. La visita d'entrata deve aver luogo prima dell'entrata in servizio. Il lavoratore non deve essere occupato in tali lavori prima che l'INSAI si sia pronunciato sulla sua idoneità.

4

L'INSAI può anche fare effettuare visite d'entrata prima dell'inizio dei lavori per altre attività e esposizioni o effettuarle esso stesso, se lavori di corta durata possono già mettere in pericolo il lavoratore o se la decisione sulla sua idoneità è rilevante per continuare la formazione del lavoratore.101

Art. 73

Visita di controllo

1

Secondo il risultato della visita medica e le condizioni di lavoro, l'lNSAI prescrive visite di controllo periodiche.102 101 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

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2

I lavoratori che, alla data fissata per una visita di controllo, non esercitano un lavoro sottoposto al controllo obbligatorio, devono essere esaminati soltanto qualora vengano riassegnati a tali lavori. In questo caso la visita di controllo deve aver luogo entro 30 giorni dopo la ripresa dell'attività in causa.


Art. 74

Controlli a esposizione cessata103 Se lo esigono motivi di natura medica, l'INSAI può ordinare che il lavoratore venga sottoposto a controlli medici dopo la cessazione dell'attività nociva alla salute.


Art. 75

Indennità L'INSAI rimborsa al lavoratore le spese necessarie di viaggio, di vitto e di alloggio cagionate dalle visite profilattiche e compensa la sua perdita di salario nei limiti del guadagno massimo assicurato (art. 15 LAINF).


Art. 76

Libretti di

controllo

1

Per i lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulle visite profilattiche e che sono esposti a rischi particolari, l'INSAI può introdurre libretti personali di controllo.104 2 Il datore di lavoro deve iscrivere nel libretto la natura del pericolo e il periodo durante il quale il lavoratore vi è stato esposto. L'INSAI vi registra le decisioni riguardanti l'idoneità del lavoratore (art. 78) e la data della prossima visita di controllo o del prossimo controllo a esposizione cessata.105 3 Il datore di lavoro conserva il libretto di controllo. Allo scioglimento dei rapporti di lavoro, lo consegna al lavoratore, per il nuovo datore di lavoro.


Art. 77

Inosservanza delle norme concernenti le visite mediche 1

Se la visita d'entrata o di controllo non ha luogo entro il termine stabilito il lavoratore non può essere assegnato a un lavoro pericoloso, né continuare ad esserlo, fintanto che non ha subito la visita e che l'INSAI non si sia pronunciato riguardo alla sua idoneità (art. 78).

2

Se il lavoratore si sottrae a una visita profilattica e contrae successivamente una corrispondente malattia professionale oppure se questa si aggrava o se il lavoratore subisce un infortunio professionale a causa di un rischio inerente alla sua persona, le prestazioni pecuniarie gli sono ridotte o rifiutate giusta l'articolo 21 capoverso 1 LPGA.106 103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

105 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).

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Capitolo 3: Esclusione di lavoratori in pericolo

Art. 78

Decisione concernente l'idoneità di un lavoratore 1

L'INSAI può decidere di escludere da un lavoro pericoloso un lavoratore cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro (inidoneità) o autorizzarlo ad eseguire tale lavoro a determinate condizioni (idoneità condizionale). Una copia della decisione è trasmessa al datore di lavoro. Se il lavoratore è in grado d'eseguire senza condizione alcuna il lavoro considerato (idoneità), l'INSAI ne informa il lavoratore e il datore di lavoro.

2

L'inidoneità può essere pronunciata soltanto se la salute del lavoratore è seriamente minacciata dalla prosecuzione dell'attività esercitata fino a quel momento.

Essa può essere temporanea o permanente. La decisione deve richiamare l'attenzione del lavoratore sulle possibilità di essere consigliato e indennizzato (art. 82, 83 e 86).107 3 ...108


Art. 79

109 Obbligo d'annunciare

Gli altri organi d'esecuzione, gli assicuratori e i datori di lavoro annunciano all'INSAI i lavoratori ai quali sembrano applicabili le prescrizioni concernenti l'esclusione anche se si tratta di lavoratori di un'azienda non assoggettata alle norme sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro.


Art. 80

Effetti delle decisioni 1

La decisione, se accerta l'idoneità, è valida sino alla data o sino alla scadenza del termine stabiliti per una nuova visita di controllo (art. 73). La validità cessa però in anticipo se nel frattempo l'idoneità è messa in dubbio in seguito a sintomi di malattia o ad infortunio.110 In questo caso, il datore di lavoro deve informare l'INSAI.

2

Se la decisione accerta un'idoneità condizionale, il lavoratore deve rispettare le condizioni impostegli per proteggere la salute.

3

Se la decisione accerta un'inidoneità temporanea o permanente, il lavoratore non deve iniziare il lavoro pericoloso o deve attendere la scadenza del termine stabilito.111 Se è già assegnato a un lavoro di siffatto genere, deve abbandonarlo nel termine stabilito dall'INSAI.

4

Il datore di lavoro è solidalmente responsabile dell'esecuzione della decisione.

107 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

108 Abrogato dall'art. 140 cpv. 2 dell'O del 22 giu. 1994 sulla radioprotezione (RS 814.510).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

110 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

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Art. 81


112

Inosservanza di una decisione Se il lavoratore disattende una decisione concernente la sua idoneità e contrae o aggrava pertanto la corrispondente malattia professionale oppure se subisce un infortunio professionale a causa di un rischio inerente alla sua persona, le prestazioni pecuniarie gli sono ridotte o rifiutate giusta l'articolo 21 capoverso 1 LPGA.

Capitolo 4: Diritti del lavoratore Sezione 1: Consulenza personale

Art. 82

Il lavoratore, che è durevolmente o temporaneamente escluso da un lavoro, può
chiedere consiglio all'INSAI. Quest'ultimo deve informarlo esaustivamente sulla portata pratica dell'esclusione e indicargli gli organismi cui può rivolgersi per cercarsi un impiego adeguato.

a113 Emolumenti La regolamentazione conformemente all'articolo 72a dell'ordinanza del 20 dicembre 1982114 sull'assicurazione contro gli infortuni si applica per analogia.

Sezione 2: Indennità giornaliera di transizione

Art. 83

Diritto Il lavoratore, che è escluso durevolmente o temporaneamente da un lavoro, riceve un'indennità giornaliera se l'esclusione gli cagiona, a breve termine, gravi difficoltà economiche, segnatamente dovendo abbandonare l'impiego e non avendo più diritto al salario.


Art. 84

Importo e durata

1

L'indennità giornaliera di transizione corrisponde all'intera indennità giornaliera prevista all'articolo 17 capoverso 1 della legge.

2

Essa è versata durante quattro mesi al massimo.

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).

113 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).

114 RS

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Art. 85

Pagamento 1 L'indennità giornaliera di transizione è pagata mensilmente e posticipatamente.

2

...115

Sezione 3: Indennità per cambiamento d'occupazione116

Art. 86

Diritto 1 Il lavoratore che è definitivamente o temporaneamente escluso da un lavoro o che è stato dichiarato soltanto condizionalmente idoneo a svolgerlo riceve dall'assicuratore un'indennità per cambiamento d'occupazione qualora:117 a. a cagione della decisione, nonostante la consulenza individuale, l'erogazione di una indennità giornaliera di transizione e l'impegno che da lui può essere ragionevolmente preteso affinché compensi lo svantaggio economico sul mercato del lavoro, le sue possibilità di guadagno rimangano considerevolmente ridotte; b.118 abbia esercitato, presso un datore di lavoro assoggettato all'assicurazione, l'attività pericolosa durante almeno 300 giorni nel corso dei due anni immediatamente precedenti l'emanazione della decisione o il cambiamento d'occupazione effettivamente avvenuto per motivi medici; c. presenti all'assicuratore del datore di lavoro che l'occupava al momento in cui è stata presa la decisione una domanda corrispondente entro un periodo di due anni a contare dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato oppure dal momento in cui si è estinto il diritto a un'indennità giornaliera di transizione.

2

Se durante il termine biennale previsto nel capoverso 1 lettera b il lavoratore è stato impedito di esercitare l'attività pericolosa durante più di un mese a cagione di malattia, di maternità, di infortunio, di servizio militare o di disoccupazione, il termine è prolungato di un periodo equivalente a quello dell'impedimento.119 3 Il lavoratore, se non ha esercitato l'attività pericolosa durante il periodo di 300 giorni previsto nel capoverso 1 lettera b unicamente poiché il genere di tale lavoro lo escludeva praticamente, ha nondimeno diritto all'indennità per cambiamento d'occupazione se ha esercitato regolarmente questa attività.120 115 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3921).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

O

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832.30


Art. 87


121

Importo e durata

1

L'indennità per cambiamento d'occupazione ammonta all'80 per cento della perdita di salario subita dal lavoratore sul mercato del lavoro a cagione dell'esclusione temporanea o permanente dal lavoro pericoloso o della decisione di idoneità condizionale. È considerato salario il guadagno assicurato giusta l'articolo 15 della legge.

2

Se il beneficiario di un'indennità per cambiamento d'occupazione riceve successivamente indennità giornaliere oppure una rendita per i postumi di un infortunio o di una malattia professionali connessi con l'attività costituente oggetto della decisione, l'indennità per cambiamento d'occupazione può essere computata, integralmente o parzialmente, in tali prestazioni.

3

L'indennità per cambiamento d'occupazione è pagata durante quattro anni al massimo.


Art. 88

122 Versamento L'indennità per cambiamento d'occupazione è versata ogni mese in anticipo.

Sezione 4:

Riduzione dell'indennità giornaliera di transizione o dell'indennità per cambiamento d'occupazione123

Art. 89

1 L'indennità giornaliera di transizione o l'indennità per cambiamento d'occupazione, se concorrente con altre prestazioni di assicurazioni sociali, è ridotta giusta l'articolo 69 LPGA.124 2

L'indennità per cambiamento d'occupazione è ridotta o rifiutata giusta l'articolo 21 capoversi 1 e 4 LPGA se l'avente diritto ha aggravato la sua situazione sul mercato del lavoro:125 a. non osservando le prescrizioni sulle visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro;

b. non abbandonando l'attività vietata, o c. disattendendo una decisione d'idoneità condizionale.

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 36

832.30

Titolo quinto: Finanziamento Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro

Art. 90


126

Spese a carico del datore di lavoro Il datore di lavoro sopporta le spese dei provvedimenti che deve adottare per garantire la sicurezza sul lavoro come anche le spese degli eventuali provvedimenti coattivi.


Art. 91

Spese coperte dal premio supplementare Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 87 LAINF) copre le spese seguenti: a. le spese degli organi esecutivi della legge sul lavoro, per la sorveglianza esercitata, in virtù della presente ordinanza, sull'applicazione delle prescrizioni di sicurezza sul lavoro nelle aziende, eccettuate le spese causate dalla procedura d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio (art. 7 e 8 LL); b. le spese dell'INSAI per: 1. l'attività che svolge, in virtù della presente ordinanza e di altre prescrizioni di diritto federale, nel campo della sicurezza sul lavoro;

2. la segreteria della commissione di coordinamento; 3. la gestione del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; c.127 le spese delle organizzazioni specializzate (art. 51) per l'attività svolta nel campo della sicurezza sul lavoro, in virtù del contratto con l'lNSAI; d. le spese della commissione di coordinamento; e. le spese degli assicuratori per l'esecuzione di mandati speciali della commissione di coordinamento;

f.128 le spese degli organi d'esecuzione per l'applicazione della legge del 19 marzo 1976129 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici nell'ambito della sicurezza sul lavoro.


Art. 92

Destinazione del premio supplementare Per la destinazione del premio supplementare, l'INSAI tiene una contabilità separata che trasmette, ogni anno entro la fine luglio dell'anno successivo, corredata di rapporto, per approvazione al Consiglio federale e per informazione alla commissione di coordinamento. Una volta approvato, il rapporto è accessibile al pubblico.

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

128 Introdotta dal n. II1 dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 853).

129 RS

819.1

O

37

832.30


Art. 93

Preventivo 1 Gli organi esecutivi presentano ogni anno alla commissione di coordinamento, entro una data stabilita da quest'ultima, il proprio preventivo per l'anno successivo.

2

Gli assicuratori notificano annualmente alla commissione di coordinamento, entro una data stabilita da quest'ultima, i premi netti probabili per l'anno successivo.

3

Sul fondamento dei dati ottenuti conformemente ai capoversi 1 e 2, la commissione di coordinamento allestisce il proprio preventivo.

4

Il preventivo della commissione di coordinamento serve a determinare la somma e il pagamento delle indennità agli organi esecutivi e a preparare la proposta al Consiglio federale per un'eventuale modificazione del premio supplementare.


Art. 94


130

Fissazione del premio supplementare Il Consiglio federale fissa il premio supplementare in un'ordinanza speciale. In generale, il premio supplementare è adeguato alle circostanze ogni quinquennio.


Art. 95

Versamento del premio supplementare 1

Gli assicuratori versano all'INSAI i premi supplementari alla fine del trimestre successivo al loro incasso.

2

Gli assicuratori devono fare esaminare annualmente, da un organo di controllo esterno, la riscossione e il versamento del premio supplementare. Il rapporto di quest'organo deve almeno recare informazioni circa l'ammontare del premio supplementare riscosso e dei corrispondenti premi netti. Esso deve essere consegnato alla commissione di coordinamento entro la fine di giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio contabile.131

Art. 96

Indennizzo degli organi esecutivi 1

Gli organi esecutivi presentano trimestralmente alla commissione di coordinamento un conteggio sulle loro spese corredato dei giustificativi.

2

Se i conteggi non sollevano obiezione alcuna, gli organi esecutivi interessati sono indennizzati conformemente all'ordinamento delle indennità (art. 54).

3

La commissione di coordinamento può procedere da sé alla revisione dei conteggi degli organi esecutivi oppure farli esaminare da un organo di revisione.


Art. 97

Esenzione dal premio supplementare Le economie domestiche private sono esentate dall'obbligo di pagare il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

131 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

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832.30

Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali

Art. 98

Calcolo del premio supplementare 1

Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali (art. 88 cpv. 2 LAINF) deve essere calcolato in modo da consentire agli assicuratori partecipanti alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni il pagamento almeno della loro quota parte annua all'upi (art. 59).132 2 L'INSAI e gli altri assicuratori presentano al Consiglio federale proposte concernenti l'entità del premio supplementare. Il Consiglio federale consulta le organizzazioni interessate.


Art. 99


133

Fissazione del premio supplementare Il Consiglio federale stabilisce il premio supplementare in un'ordinanza speciale. In generale, il supplemento è adeguato alle circostanze ogni quinquennio.


Art. 100

Destinazione del premio supplementare 1

Gli assicuratori possono utilizzare il premio supplementare unicamente per: a.134 pagare la propria aliquota all'upi; b. finanziare provvedimenti propri o di terzi per la prevenzione degli infortuni non professionali;

c.135 riunire i dati statistici speciali destinati all'upi alfine di prevenire gli infortuni non professionali.

2

Gli assicuratori tengono un conteggio separato concernente la destinazione del premio supplementare.

...136


Art. 101


137

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

136 Tit. abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2913).

137 Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2913).

O

39

832.30

...


Art. 102

a 103138 Titolo settimo: Disposizioni finali

Art. 104

Riserva di prescrizioni di polizia Le prescrizioni federali, cantonali e comunali di polizia, segnatamente quelle della polizia edilizia, del fuoco, dell'igiene e delle acque, più esigenti o più particolareggiate di quelle della presente ordinanza, sono fatte salve.


Art. 105

Diritto previgente:

abrogazioni

Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 23 dicembre 1960139 concernente la prevenzione delle malattie professionali;

b. l'ordinanza dell'8 maggio 1968140 sul coordinamento dell'esecuzione della legge sull'assicurazione in caso di malattia e di infortunio e della legge sul lavoro nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; c. l'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 9 febbraio 1970141 concernente l'esecuzione di misure preventive contro gli infortuni nell'agricoltura; d. l'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 14 gennaio 1965142 concernente composizione e diarie della Commissione tecnica prevista all'articolo 22 dell'O II sull'assicurazione contro gli infortuni e le indennità da versare ai suoi membri.


Art. 106

Diritto previgente: modifiche 1. L'ordinanza del 14 novembre 1979143 che disciplina la trasmissione di decisioni penali prese dalle autorità cantonali è modificata come segue: Art. 4 numero 19bis ...

138 Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3921).

139 [RU 1960 1720] 140 [RU 1968 641] 141 [RU 1970 287] 142 [RU 1965 85] 143 [RU 1979 1953, 1980 1031, 1981 572 art. 72 n. 1. RU 1984 1350 art. 6 cpv. 1]

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 40

832.30

2. L'ordinanza d'esecuzione della legge sul lavoro (OLDL), del 26 gennaio 1972144, è modificata come segue: Art. 24 cpv. 1 lett. a e b ...


Art. 107

Disposizioni mantenute in vigore Permangono provvisoriamente in vigore: a.145 l'ordinanza III del 26 marzo 1969146 per l'esecuzione della legge sul lavoro (Igiene e prevenzione degli infortuni nelle aziende industriali), per quanto concerne la procedura d'approvazione dei piani, la procedura d'autorizzazione d'esercizio e l'igiene; b. le ordinanze concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali147 che sono state emanate in applicazione della legge federale del 13 giugno 1911148 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni;

c. l'ordinanza del 12 maggio 1971149 concernente le misure di prevenzione degli infortuni relative alla costruzione e trasformazione di edifici rurali; d. l'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 26 dicembre 1960150 sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali, cagionate da sostanze chimiche; e. l'ordinanza I del Dipartimento federale dell'economia pubblica dell'8 settembre 1948151 concernente le misure intese a prevenire e a combattere la silicosi;

f. l'ordinanza II del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 10 ottobre 1951152 intese a prevenire e a combattere la silicosi (misure da prendere nelle fonderie di ferro, di acciaio e di metalli non ferruginosi).


Art. 108

Disposizioni transitorie

1

Serbano validità le direttive tecniche e amministrative emanate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza come anche le decisioni cresciute in giudicato relative all'assoggettamento di imprese alle prescrizioni su misure d'ordine medico dell'ordinanza del 23 dicembre 1960153 concernente la prevenzione delle malattie professionali. Ciò vale anche per le decisioni d'idoneità.

144 RS 822.211. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

145 RU 1984 514 146 [RU 1969 569, 1970 556. RU 1993 2553 art. 41 cpv. 1] 147 RS 832.311.12, 832.311.16, 832.312.13, 832.312.17/.314.12 148 [CS 8 273;1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 n. II art. 6 n. 2, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n. 1].

149 [RU 1971 749. RU 2005 4289 art. 84 lett. g] 150 RS 832.321.11 151 [RU 1948 967. RU 2005 4289 art. 85 lett. e] 152 RS 832.323.112 153 [RU 1960 1720]

O

41

832.30

2

Gli edifici e le altre costruzioni esistenti come anche le istallazioni e gli apparecchi tecnici esistenti non rispondenti alle esigenze della presente ordinanza devono essere adeguati alle nuove prescrizioni entro il 31 dicembre 1987. Essi non possono tuttavia essere utilizzati se costituiscono un pericolo imminente per la sicurezza dei lavoratori.

3

Il termine biennale previsto all'articolo 86 capoverso 1 lettera b (diritto a un assegno di transizione per cambiamento d'occupazione) vale parimente quando il lavoratore ha esercitato l'attività che ha cagionato una decisione di idoneità o di idoneità condizionale prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.


Art. 109

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Disposizione finale della modifica del 1° giugno 1993154 La commissione di coordinamento informa il Dipartimento federale dell'Interno, entro un anno a partire dall'entrata in vigore di questa modificazione, dell'elaborazione delle direttive ai sensi dell'articolo 11b. 154 RU 1993 1895

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832.30