01.05.2018 - * / In Kraft
01.01.2018 - 30.04.2018
04.04.2017 - 31.12.2017
01.04.2017 - 03.04.2017
21.02.2017 - 31.03.2017
01.01.2017 - 20.02.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.10.2015 - 31.12.2015
15.05.2012 - 30.09.2015
01.07.2010 - 14.05.2012
01.01.2009 - 30.06.2010
01.12.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.11.2008
01.11.2006 - 30.06.2007
01.01.2003 - 31.10.2006
01.06.2002 - 31.12.2002
01.05.2002 - 31.05.2002
01.06.2001 - 30.04.2002
01.01.2001 - 31.05.2001
01.07.2000 - 31.12.2000
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
sulla prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali
(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni [OPI])
del 19 dicembre 1983 (Stato 6 giugno 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto gli articoli 81 a 88 della legge federale del 20 marzo 19811 sull'assicurazione
contro gli infortuni (legge [LAINF]);
visto l'articolo 40 della legge federale del 13 marzo 19642 sul lavoro nell'industria,
nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro), ordina:

Titolo primo:
Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali
e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 1: Campo d'applicazione

Art. 1

Principio

1

Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono applicabili a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera.3

2

La presente ordinanza intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati.


Art. 2

Eccezioni

1

Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro non sono applicabili: a.

alle economie domestiche private; b.

agli impianti e agli equipaggiamenti dell'esercito.

RU 1983 1968 1

RS 832.20

2

RS 822.11

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993
3138).

832.30

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 2

832.30

2

Le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali non sono applicabili:

a.4

ai servizi di circolazione delle ferrovie federali svizzere (FFS) e delle ferrovie concessionarie, delle funicolari e funivie in concessione federale, delle
imprese automobilistiche e delle imprese filoviarie in concessione e delle
imprese di navigazione in concessione federale; b.

alle imprese di navigazione aerea, per quanto concerne la sicurezza degli aeromobili e le attività di tali imprese e parti d'impresa riguardanti l'esercizio
degli aeromobili sull'area di movimento, compresi l'atterraggio e il decollo; c.

agli impianti nucleari per quanto concerne la sicurezza nucleare la sicurezza
e la protezione tecnica contro le radiazioni, come anche per la protezione
tecnica contro le radiazioni alle aziende sottoposte al controllo dell'Ufficio
federale della sanità pubblica in virtù dell'ordinanza del 30 giugno 19765
sulla radioprotezione; d.

alle imprese che costruiscono o utilizzano impianti giusta la legge del 4 ottobre 19636 sugli impianti di trasporto in condotta, per quanto concerne la sicurezza di tali impianti.

3

Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono invece applicabili: a.

alle aziende militari in regia e alle attrezzature e agli strumenti tecnici dell'esercito alla cui manutenzione, in tempo di pace, provvedono lavoratori
delle aziende in regìa; b.

alle officine, ai depositi, alle stazioni motrici, ai cantieri e ad altri impianti
delle imprese indicate nel capoverso 2 lettera b, come anche alle attività che
non sono direttamente connesse con i servizi di circolazione; c.

alle aviorimesse, alle officine, agli impianti tecnici, alle attrezzature e agli
strumenti per la manutenzione e la prova di aeromobili e veicoli a motore,
appartenenti alle imprese di navigazione aerea, come anche ai depositi di
carburanti e di lubrificanti, comprese le attrezzature di erogazione per l'approvvigionamento di aeromobili con carburante; d.

agli impianti di sicurezza aerea situati all'interno e all'esterno degli aerodromi come anche alla preparazione, all'impiego e alla manutenzione del
materiale ausiliario, delle attrezzature e degli strumenti necessari alle imprese di navigazione aerea.

4

Nuovo testo giusta il n. II 29 dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1999 704).

5

[RU 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 n. 4,
1988 1561, RU 1991 1459 art. 22 n. 2. RU 1994 1947 art. 140 cpv. 1 n. 1] 6

RS 746.1

O

3

832.30

Capitolo 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in generale Sezione 1: Obblighi del datore di lavoro

Art. 3

Provvedimenti e attrezzature di protezione 1

Il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione, che soddisfino le prescrizioni della presente
ordinanza e quelle concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda,
come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.

2

Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l'efficacia dei provvedimenti e delle attrezzature di protezione.

3

Il datore di lavoro, se vengono modificate costruzioni, parti di edificio, attrezzature e strumenti tecnici o procedimenti di lavoro, oppure se nell'azienda vengono utilizzate nuove materie, deve adeguare alle nuove circostanze i provvedimenti e le attrezzature di protezione. È riservato il procedimento d'approvazione dei piani e di
permesso d'esercizio, secondo gli articoli 7 e 8 della legge sul lavoro.


Art. 4

Sospensione temporanea del lavoro Qualora la sicurezza del lavoratore non sia più altrimenti garantita, il datore di lavoro deve far sospendere il lavoro negli edifici o nei locali ovvero nei posti di lavoro o
nelle attrezzature d'esercizio corrispondenti finché sia stato rimediato al danno o all'anomalia, a meno che l'interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo.


Art. 5

Equipaggiamenti individuali di protezione Se i rischi d'infortunio o di menomazione della salute non possono o possono essere
eliminati soltanto parzialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il
datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore equipaggiamenti individuali di protezione, il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come indumenti,
protettivi visivi, respiratori, auricolari e cutanei, come anche schermi e, se necessario, capi di biancheria particolari. Deve provvedere affinché le attrezzature siano
sempre in perfetto stato e pronte all'uso.


Art. 6


7

Informazione e istruzione dei lavoratori 1 Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda,
compresi quelli provenienti da un'altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono
esposti nell'esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per
prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento
dell'entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2374).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 4

832.30

2 I lavoratori devono essere informati sui compiti e la funzione degli specialisti della
sicurezza sul lavoro occupati nell'azienda.

3 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi
alla sicurezza sul lavoro.

4 L'informazione e l'istruzione devono svolgersi durante il tempo di lavoro e non
possono essere a carico del lavoratore.

Art. 6a8 Diritto di essere consultati 1 I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda hanno il diritto di essere consultati
in merito a tutte le questioni relative alla sicurezza sul lavoro.

2 Il diritto di essere consultati comprende anche il diritto di essere sentiti sufficientemente presto e in maniera completa riguardo a tali questioni e il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro
deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente,
delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda.


Art. 7

Trasferimento di compiti al lavoratore 1

Il datore di lavoro, se affida a un lavoratore determinati compiti di sicurezza sul lavoro, deve formarlo adeguatamente, perfezionare la sua formazione e trasmettergli
chiare competenze ed istruzioni. Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato tempo di lavoro.

2

Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non svincola il datore di lavoro dai suoi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.


Art. 8

Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari 1

Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che
esegue da solo un lavoro pericoloso.

2

Nel caso di lavori con pericoli particolari, il numero dei lavoratori, come anche il numero o la quantità delle attrezzature, degli strumenti e delle materie presentanti
pericoli devono essere limitati allo stretto necessario.


Art. 9


9

Cooperazione di più aziende 1 Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della
sicurezza sul lavoro. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli.

8

Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2374).

O

5

832.30

2 Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze
della sicurezza sul lavoro nella sua azienda qualora gli conferisca il mandato, per
tale azienda, di:

a.

pianificare, costruire, modificare o riassestare attrezzature; b.

fornire attrezzature e strumenti tecnici oppure materie nocive alla salute; c.

pianificare o realizzare procedimenti di lavoro.


Art. 10

Lavoro temporaneo

Il datore di lavoro, che occupa nella sua azienda manodopera ottenuta in prestito da
un altro datore di lavoro, ha, verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza
sul lavoro che ha assunto verso i propri lavoratori.

Sezione 2: Obblighi del lavoratore

Art. 11

1

Il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute. Deve
segnatamente utilizzare gli equipaggiamenti individuali di protezione e non deve
compromettere l'efficacia dei provvedimenti di sicurezza.

2

Il lavoratore, se constata anomalie compromettenti la sicurezza sul lavoro, deve immediatamente eliminarle. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi, deve
annunciare senza indugio le anomalie al datore di lavoro.

3

Il lavoratore non deve mettersi in uno stato che possa esporre lui stesso od altri lavoratori a pericolo. Questo divieto vale in particolare per il consumo di bevande alcoliche o di altri prodotti inebrianti.

Sezione 2a:10
Appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti
della sicurezza sul lavoro

a Obbligo del datore di lavoro 1

Ai sensi del capoverso 2, il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la
loro sicurezza lo esigono.

2

L'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro dipende in particolare:

a.

dal rischio d'infortunio e di malattie professionali, come risulta dai dati statistici a disposizione e dalle analisi di rischio, 10

Introdotta dal n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 6

832.30

b.

dal numero delle persone occupate e c.

dalle conoscenze specifiche necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro
all'interno dell'azienda.

3

L'appello a specialisti della sicurezza sul lavoro non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

b11 Direttive sull'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza
sul lavoro

1

La commissione di coordinamento prevista nell'articolo 85 capoverso 2 della legge (commissione di coordinamento) emana direttive riguardo all'articolo 11a capoversi
1 e 2.12

2

Se il datore di lavoro agisce in base alle direttive menzionate al capoverso 1, si presume che ha soddisfatto il suo obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza
sul lavoro.

3

Il datore di lavoro può soddisfare l'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro in un modo diverso da quello previsto dalle direttive, se prova che
la protezione della salute del lavoratore e della sua sicurezza sono garantite.

c Decisione sull'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza
sul lavoro

1

Se un datore di lavoro non soddisfa l'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro, il competente organo d'esecuzione, previsto agli articoli 47-51,
può, per ciò che concerne quest'obbligo, prendere una decisione conformemente all'articolo 64.

2

Se l'organo d'esecuzione competente in materia di prevenzione degli infortuni professionali non è lo stesso che è competente per la prevenzione delle malattie professionali, i due organi si mettono d'accordo sulla decisione che deve essere presa.

d13 Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 1

Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell'ambito della sicurezza che
adempiono le esigenze dell'ordinanza del 25 novembre 199614 sulla qualifica degli
specialisti della sicurezza sul lavoro.

2

Si considera che sia fornita la prova di una formazione sufficiente se il datore di lavoro o la persona interessata può esibire dei certificati che attestano l'acquisizione
di una formazione di base e di un perfezionamento professionale conformi all'ordinanza di cui al capoverso 1.

11

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 1° giu. 1993 alla fine del presente testo.

12

Nuovo testo giusta l'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della
sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116).

13

Nuovo testo giusta l'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della
sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116).

14

RS 822.116

O

7

832.30

3

Se non è possibile esibire tali certificati, il datore di lavoro o la persona interessata deve dimostrare che la formazione acquisita è equivalente. Formazioni di base e
perfezionamenti professionali acquisiti in Svizzera e all'estero sono considerati
equivalenti se il loro livello raggiunge almeno le esigenze dell'ordinanza di cui al
capoverso 1.

4

Gli organi di esecuzione esaminano la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

dbis15 Decisione relativa alla qualifica degli specialisti della sicurezza sul
lavoro

1

Prima di emanare una decisione, gli organi di esecuzione sentono l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) e il Segretariato di Stato dell'economia
(Seco)16.

2

Le decisioni sono notificate al datore di lavoro e alla persona interessata e sono comunicate all'Ufficio federale. La persona interessata dispone degli stessi rimedi
giuridici del datore di lavoro.

e Compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro 1

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro hanno, in particolare, le seguenti funzioni: a.17 procedono, in collaborazione con il datore di lavoro e dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda nonché i superiori competenti,
alla valutazione dei pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori; b.

consigliano il datore di lavoro sulle questioni relative alla sicurezza sul lavoro e lo informano in particolare su:
1.

i provvedimenti riguardanti l'eliminazione dei difetti e la diminuzione
dei rischi,

2.

l'acquisto di nuove installazioni e nuovi apparecchi nonché l'introduzione di nuovi metodi di lavoro, di nuove attrezzature di lavoro, materiali e altre sostanze chimiche, 3.

la scelta di installazioni di sicurezza e di equipaggiamenti di protezione
personali,

4.

la formazione e l'informazione del lavoratore riguardo ai pericoli professionali ai quali è esposto e all'utilizzazione degli impianti di sicurezza e degli equipaggiamenti di protezione nonché ad altri provvedimenti da prendere, 5.

l'organizzazione in materia di primo soccorso, dell'assistenza medica in
caso d'emergenza, di salvataggio e di lotta contro gli incendi; 15

Introdotto dall'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza
del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116).

16

Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 1 n. 15 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal
1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il
presente testo.

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2374).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 8

832.30

c.18 sono a disposizione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda per le questioni relative alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro e li consigliano.

2

I medici del lavoro procedono agli esami medici necessari per adempiere ai loro compiti. Possono inoltre, su incarico dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI), effettuare le visite profilattiche nell'ambito della medicina del lavoro, conformemente agli articoli 71-77.

3

Il datore di lavoro delimita le competenze dei diversi specialisti della sicurezza sul lavoro nella sua azienda e fissa per scritto i compiti e le competenze dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda in virtù dell'articolo 6a.19
f Statuto degli specialisti della sicurezza sul lavoro nell'azienda 1

Il datore di lavoro deve assicurare agli specialisti della sicurezza sul lavoro le condizioni necessarie per adempiere ai loro compiti. Gli specialisti della sicurezza sul
lavoro devono informare il datore di lavoro sulle loro attività e tenerlo al corrente
dei loro contatti con gli organi d'esecuzione.

2

Si deve accordare agli specialisti della sicurezza sul lavoro l'autonomia necessaria per adempiere ai loro compiti. L'adempimento dei loro compiti non deve comportare
loro alcun pregiudizio.

3

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono poter entrare direttamente in contatto con i lavoratori e avere libero accesso ai posti di lavoro; devono inoltre poter
consultare i documenti del datore di lavoro che possono essere utili per esercitare la
loro attività. Il datore di lavoro deve chiamare a consulto gli specialisti prima di
prendere qualsiasi decisione concernente la sicurezza sul lavoro, in particolare prima
di prendere decisioni riguardanti la pianificazione.

g Statuto degli specialisti della sicurezza sul lavoro nei confronti
degli organi d'esecuzione 1

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono, su richiesta, informare gli organi d'esecuzione competenti della loro attività e tenere a disposizione i loro documenti.
Il datore di lavoro deve esserne informato.

2

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro possono chiedere consiglio e sostegno agli organi d'esecuzione competenti.

3

Se esiste un pericolo grave e immediato per la vita e la salute dei lavoratori e se il datore di lavoro rifiuta di prendere i provvedimenti necessari, gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono informare senza indugio l'organo d'esecuzione competente.

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2374).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2374).

O

9

832.30

Capitolo 3: Esigenze di sicurezza Sezione 1: Edifici ed altre opere

Art. 12

Portata

Gli edifici e le altre opere devono essere concepiti in modo che possano sopportare i
carichi e le sollecitazioni cui sono esposti nell'uso conforme alla loro destinazione. Il
carico ammissibile dev'essere, se necessario, indicato in modo ben visibile.


Art. 13

Costruzione e pulizia 1

Gli edifici e le altre opere devono essere concepiti in modo che su di essi non possano fissarsi o depositarsi sostanze nocive, infiammabili o esplodibili, in quantità
pregiudizievole per la vita e la salute dei lavoratori.

2

Nella misura in cui tali pericoli non possano essere evitati, gli edifici e le altre opere devono essere concepiti in modo da poter essere facilmente puliti. La pulizia
dev'essere eseguita ad intervalli regolari.


Art. 14

Pavimenti

1

Per quanto possibile, i pavimenti devono essere antisdrucciolevoli e privi di ostacoli che potrebbero causare incespicamenti.

2

Gli ostacoli indispensabili devono essere marcati in modo ben visibile.


Art. 15

Pareti e porte vetrate Le pareti, le porte e i parapetti in vetro o in materiali analoghi devono essere concepiti in modo che i lavoratori non possano ferirsi o cadere in caso di rottura del
materiale. I pannelli trasparenti di grandi dimensioni devono essere concepiti o marcati in modo che siano ben riconoscibili in ogni momento.


Art. 16

Scale 1

La larghezza utile delle scale, come anche l'alzata e la pedata degli scalini devono essere calcolati in modo da consentire un'andatura sicura. Le scale circondate da pareti devono almeno essere munite di un corrimano.

2

Le scale esterne degli edifici a diversi piani devono essere praticabili in tutta sicurezza.


Art. 17

Tetti 1

I tetti sui quali i lavoratori devono salire frequentemente per esigenze di servizio devono essere concepiti in modo che siano praticabili in tutta sicurezza.

2

Prima di accedere ad altri tetti, devono essere presi provvedimenti che impediscano la caduta di lavoratori.

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 10

832.30


Art. 18

Scale a pioli fisse

Le scale a pioli fisse devono essere concepite e disposte in modo che possano essere
percorse con sicurezza. Se l'altezza di caduta è elevata, devono essere munite di una
protezione dorsale e, se necessario, di pianerottoli di sosta o di una guida di sicurezza.


Art. 19

Passaggi

1

I passaggi come strade, rampe, binari, corridoi, entrate, uscite e scale, sia all'interno degli edifici, sia sui piazzali d'esercizio, devono essere concepiti e, se necessario, marcati, per quanto concerne il numero, la situazione, le dimensioni e la configurazione, in modo che siano percorribili con sicurezza.

2

Le parti di edifici o di impianti non situate a livello del suolo devono essere accessibili attraverso scale o rampe. Le scale fisse sono autorizzate se trattasi di parti di
edifici o d'impianti poco frequentate oppure se le differenze di livello sono deboli.

3

Se le prescrizioni sulle vie di passaggio non possono essere integralmente attuate in determinati posti di lavoro, devono essere presi provvedimenti di sicurezza equivalenti.20

Art. 20

Vie d'evacuazione e uscite d'emergenza 1

I posti di lavoro, i locali e gli edifici, come anche i piazzali d'esercizio devono poter essere evacuati rapidamente e sicuramente in ogni momento. I passaggi che in
caso di pericolo servono come vie d'evacuazione devono essere tenuti liberi. Le vie
d'evacuazione devono essere marcate adeguatamente.

2

Di regola, le porte a battenti, se sboccano su una via d'evacuazione, devono aprirsi in direzione dell'uscita. Altre porte sono di principio autorizzate soltanto se esiste
almeno ancora una porta a battenti opportunamente disposta.

3

Il numero, la concezione e la disposizione delle uscite e delle gabbie delle scale devono essere adeguate alla grandezza e al genere d'utilizzazione degli edifici o di
parti di edificio, al numero dei piani, ai pericoli inerenti all'azienda e all'effettivo dei
lavoratori.

4

Le gabbie delle scale devono di regola essere costruite in modo da resistere al fuoco. Le porte che sboccano sulle gabbie delle scale dell'azienda devono, se necessario, essere di costruzione tagliafuoco.


Art. 21

Parapetti e ringhiere 1

Per prevenire la caduta di persone, d'oggetti, di veicoli e di materiale, le finestre con davanzale basso, le aperture nelle pareti o nei pavimenti, le scale ed i pianerottoli non circondati da pareti, le gallerie di servizio, i ponti, le passerelle, le piattaforme, i posti di lavoro sovraelevati, i canali aperti, i serbatoi e gli impianti analoghi
devono essere muniti di parapetti o di ringhiere.

20

Nuovo testo giusta l'art. 55 dell'O del 29 mar. 2000 sui lavori di costruzione, in vigore dal
1° lug. 2000 (RS 832.311.141).

O

11

832.30

2

Ai parapetti e alle ringhiere può essere rinunciato oppure la loro altezza può essere ridotta qualora tale provvedimento si riveli indispensabile per l'esecuzione di trasporti o di provvedimenti di produzione e sia adottata una soluzione equivalente.


Art. 22

Rampe di carico e rampe d'accesso 1

Le rampe di carico devono disporre di almeno un'uscita sicura.

2

Le rampe di carico e le rampe d'accesso devono essere sistemate in modo che i lavoratori possano evitare i veicoli.


Art. 23

Binari 1

I binari, gli scambi e le piattaforme girevoli devono essere sistemati in modo da garantire un esercizio sicuro.

2

I binari situati all'interno degli edifici o in luoghi in cui abitualmente è svolto traffico, salvo i binari di cantieri, vanno infossati. Devono essere sistemati in modo che
i lavoratori possano evitare i veicoli.

Sezione 2: Attrezzature e strumenti tecnici

Art. 24

Principio

Le attrezzature e gli strumenti tecnici devono essere concepiti, montati, disposti, revisionati e assicurati in modo che, quando siano utilizzati conformemente alla loro
destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori.


Art. 25

Portata

Le attrezzature e gli strumenti tecnici devono essere concepiti in modo che possano
sopportare i carichi e le sollecitazioni cui sono esposti nell'uso conforme alla loro
destinazione. La portata dev'essere, se necessario, indicata in modo ben visibile.


Art. 26

Costruzione e pulizia 1

Le attrezzature e gli strumenti tecnici devono essere concepiti in modo che su di essi non possano fissarsi o depositarsi sostanze nocive, infiammabili o esplodibili in
quantità pregiudizievole per la vita e la salute dei lavoratori.

2

Nella misura in cui tali pericoli non possano essere evitati, le attrezzature e gli strumenti tecnici devono essere concepiti in modo da poter essere facilmente puliti.
La pulizia dev'essere eseguita ad intervalli regolari.

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 12

832.30


Art. 27

Accessibilità

Le attrezzature e gli strumenti tecnici, per l'esercizio e la manutenzione, devono essere accessibili senza pericolo; altrimenti, devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza.


Art. 28

Dispositivi di protezione Le attrezzature e gli strumenti tecnici muniti di dispositivi di protezione possono essere utilizzati soltanto se tali dispositivi sono in posizione di sicurezza.


Art. 29

Fonti d'accensione

1

Le attrezzature e gli strumenti tecnici situati in zone esposte a pericolo d'incendio o d'esplosione devono essere concepiti ed utilizzati in modo che non rappresentino
fonti d'accensione e che nessuna sostanza possa infiammarsi o comporsi.

2

Per prevenire cariche elettrostatiche devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza.


Art. 30

Dispositivi di comando 1

I dispositivi di comando delle attrezzature e degli strumenti tecnici devono essere sistemati, concepiti o protetti in modo da impedire qualsiasi manipolazione che
possa compromettere la sicurezza.

2

Devono essere facilmente riconoscibili ed accessibili dal posto di sorveglianza e di manipolazione delle attrezzature tecniche.

3

Se la sicurezza lo esige, le unità funzionali di un'attrezzatura tecnica devono poter essere disinserite separatamente.

4

Se la sicurezza lo esige, le attrezzature tecniche e, se necessario, le loro unità funzionali, devono essere munite, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, di interruttori di sicurezza opportunamente collocati. Tali interruttori devono poter essere
bloccati in posizione di disinserimento qualora non possa essere assicurato un controllo ottico dell'unità funzionale.

5

Le attrezzature tecniche e, se necessario, le loro unità funzionali, devono essere munite di interruttori d'allarme se, per motivi di sicurezza, devono essere rapidamente disinserite o arrestate.


Art. 31

Serbatoi e condotte

1

I serbatoi, i recipienti, i sili e le tubature devono essere muniti dei dispositivi di blocco e di sicurezza necessari. Tali dispositivi devono essere collocati in modo ben
visibile. Durante i lavori di riempimento, vuotatura o manutenzione devono essere
presi i necessari provvedimenti di sicurezza.

2

I serbatoi, i recipienti e le tubature devono essere marcati in modo intelligibile e indelebile se il contenuto, la temperatura, la pressione o rischi di confusione costituiscono un pericolo per i lavoratori. La direzione del flusso, se non è chiaramente
riconoscibile, dev'essere indicata sulle condotte.

O

13

832.30

3

I canali delle condotte devono essere concepiti in modo da garantire una buona disposizione delle medesime. I canali percorribili devono inoltre essere concepiti in
modo che possano essere percorsi senza pericolo.


Art. 32

Bruciatori per scopi tecnici 1

I bruciatori per scopi tecnici devono essere sistemati ed esercitati in modo da evitare, segnatamente, qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione. Nel locale in cui sono ubicati dev'essere assicurata una sufficiente immissione
d'aria.

2

Ove s'impieghino combustibili che possono cagionare esplosioni, vanno sistemati, fuori delle zone di lavoro o di passaggio, dispositivi di compensazione della pressione, in particolare valvole apposite. La loro funzionalità non deve venir compromessa. Se tali dispositivi non possono essere collocati per motivi tecnici, devono essere adottati altri provvedimenti di sicurezza.

Sezione 3: Ambiente di lavoro

Art. 33

Aerazione

La composizione dell'aria nei posti di lavoro non deve pregiudicare la salute dei lavoratori. Se tale pericolo non può essere evitato, dev'essere assicurata nei posti di
lavoro una ventilazione naturale o artificiale; se necessario, devono essere adottati
altri provvedimenti tecnici.


Art. 34

Rumore e vibrazioni

1

Gli edifici e le parti di edificio devono essere sistemati in modo che il rumore o le vibrazioni non pregiudichino la salute o la sicurezza.

2

Le attrezzature e gli strumenti tecnici devono essere concepiti, montati, disposti, revisionati ed utilizzati in modo che il rumore o le vibrazioni non pregiudichino la
salute o la sicurezza.

3

I procedimenti di lavoro e di produzione devono essere concepiti e svolti in modo che il rumore o le vibrazioni non pregiudichino la salute o la sicurezza.


Art. 35

Illuminazione

1

I posti di lavoro, i locali e i passaggi all'interno e all'esterno degli edifici devono essere illuminati in modo che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano garantite.

2

Se la sicurezza lo esige, dev'essere disponibile un impianto d'illuminazione d'emergenza, indipendente dalla rete.

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 14

832.30


Art. 36

Pericoli d'esplosione o d'incendio 1

Nelle aziende o nelle parti di aziende, in cui sussiste un pericolo d'esplosione o di incendio, devono essere adottati i provvedimenti necessari per proteggere i lavoratori.

2

Nelle zone esposte a un pericolo particolare d'incendio o d'esplosione, è vietata la manipolazione di fonti d'accensione. In tutti gli accessi, devono essere apposti cartelli ben visibili segnalanti il pericolo e indicanti il divieto di fumare. Se la manipolazione di fonti d'accensione non può essere momentaneamente evitata, dev'essere
preso ogni provvedimento per prevenire le esplosioni o gli incendi.

3

Devono essere adottati provvedimenti adeguati per impedire che le fonti d'accensione possano inserirsi in zone esposte a un pericolo particolare d'esplosione o d'incendio e produrvi i loro effetti.


Art. 37

Pulizia ed eliminazione dei rifiuti 1

I posti di lavoro, i passaggi ed i locali accessori devono essere mantenuti in uno stato di pulizia tale da non pregiudicare la vita e la salute dei lavoratori.

2

Durante i lavori di manutenzione o di pulizia dev'essere preso ogni necessario provvedimento di protezione. Le attrezzature, le apparecchiature, gli strumenti e gli
altri mezzi necessari per la manutenzione e la pulizia devono essere tenuti a disposizione.

3

I rifiuti devono essere evacuati adeguatamente e depositati o eliminati in modo da non costituire alcun pericolo per i lavoratori.

4

I lavoratori possono circolare nelle canalizzazioni e in impianti analoghi soltanto se sono stati presi i necessari provvedimenti di protezione.

Sezione 4: Organizzazione del lavoro

Art. 38

Abiti di lavoro ed equipaggiamenti individuali di protezione 1

I lavoratori devono indossare abiti di lavoro adeguati all'attività esercitata. Gli abiti di lavoro sudici o danneggiati devono essere puliti o raccomandati se costituiscono
un pericolo per chi li indossa o per altri lavoratori.

2

Gli abiti di lavoro e gli equipaggiamenti individuali di protezione impregnati di sostanze nocive non devono essere deposti insieme con altri capi di vestiario o equipaggiamenti individuali di protezione.


Art. 39

Divieto d'accesso

L'accesso ai posti di lavoro dev'essere vietato alle persone non autorizzate oppure
sottoposto a condizioni speciali se costituisce un pericolo per i lavoratori ivi occupati o che vi accedono. Se il pericolo è permanente, il divieto o le condizioni d'accesso devono essere affissi presso le entrate.

O

15

832.30


Art. 40

Lotta contro l'incendio 1

I dispositivi d'allarme e le attrezzature d'estinzione devono essere facilmente accessibili, visibilmente segnalati come tali e pronti all'uso.

2

I lavoratori devono essere istruiti ad intervalli adeguati, di regola durante il tempo di lavoro, sul comportamento in caso d'incendio.


Art. 41

Trasporto e deposito

1

Gli oggetti e i materiali devono essere trasportati e depositati in modo che non possano rovesciarsi, cadere o scivolare e costituire pertanto un pericolo.

2

Per sollevare, portare, spostare pesi considerevoli o poco maneggevoli, devono essere messi a disposizione attrezzature e strumenti tecnici adeguati.

3

Per accatastare colli o per depositare merci alla rinfusa devono essere presi i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza dei lavoratori.


Art. 42

Trasporto di persone

Le attrezzature e gli strumenti tecnici, destinati esclusivamente al trasporto di merci,
non possono essere utilizzati per il trasporto di persone. Se necessario, devono essere contrassegnati in modo corrispondente.


Art. 43

Lavori su attrezzature e strumenti tecnici L'aggiustamento o la regolazione di utensili, il montaggio di attrezzature, l'introduzione o il prelevamento di materiale lavorabile, come anche operazioni analoghe
devono essere eseguiti, se costituiscono un rischio particolare di infortunio, soltanto
su attrezzature e strumenti tecnici precedentemente posti in stato da non cagionare
pericoli.


Art. 44

Impiego di sostanze nocive 1

Le sostanze nocive possono essere prodotte, trasformate, utilizzate, conservate, manipolate o depositate soltanto se sono stati presi i provvedimenti protettivi richiesti dalle loro caratteristiche. I provvedimenti di sicurezza necessari devono parimente essere presi qualora siffatte sostanze si formano durante un processo lavorativo.

2

Se la sicurezza lo esige, i lavoratori sono tenuti a lavarsi o a pulirsi in altro modo, in particolare prima delle pause e dopo la fine del lavoro. In questi casi, il tempo
utilizzato al riguardo è considerato tempo di lavoro.

3

I beni di consumo, come gli alimenti, le bevande e il tabacco, non devono entrare in contatto con sostanze nocive.


Art. 45

Protezione dalle radiazioni nocive Nella manipolazione di sostanze radioattive o di impianti che emettono radiazioni
ionizzanti, come anche in caso d'emissione di radiazioni non ionizzanti che presen

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 16

832.30

tano un pericolo per la salute, dev'essere preso ogni provvedimento di protezione
necessario.


Art. 46

Liquidi infiammabili

Durante la produzione, la lavorazione, la manipolazione o il deposito di liquidi costituenti un pericolo di incendio dev'essere provvisto affinché tali liquidi o loro vapori non si accumulino o non si diffondano in modo da costituire un pericolo.

Titolo secondo: Organizzazione Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro Sezione 1: Organi esecutivi

Art. 47

Organi cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro Gli organi cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l'applicazione
delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro nelle aziende e per le attrezzature e gli strumenti tecnici, nella misura in cui nessun altro organo esecutivo sia
competente al riguardo. La loro competenza in materia d'approvazione dei piani e di
permesso d'esercizio risulta dagli articoli 7 e 8 della legge sul lavoro.


Art. 48

Organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro 1

Nelle aziende che ispezionano in applicazione della legge sul lavoro, gli organi federali d'esecuzione di quest'ultima collaborano alla sorveglianza sull'esecuzione
delle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni nei settori di competenza affidati all'INSAI21 secondo l'articolo 49. La commissione di coordinamento
stabilisce, su proposta comune dell'INSAI e del Seco, le modalità della collaborazione, in particolare per quanto concerne la competenza decisionale22.

2

Gli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro provvedono affinché gli organi cantonali applichino uniformemente le prescrizioni concernenti la sicurezza sul
lavoro e tale attività sia coordinata con l'esecuzione delle disposizioni della legge sul
lavoro riguardanti l'igiene e l'approvazione dei piani. Se un organo cantonale disattende le prescrizioni, l'ispettorato federale del lavoro competente lo rende attento
della situazione giuridica e lo invita all'osservanza. Il Seco può, se necessario, dare
istruzioni all'organo cantonale. In caso d'inosservanza persistente o reiterata delle
prescrizioni, la commissione di coordinamento dev'esserne informata.

3

Gli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle amministrazioni, nelle aziende e negli stabilimenti della Confederazione, nella misura in cui
l'INSAI non sia competente.

21

Termini sostituiti dal n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895).

22

Nuovo testo del per. giusta l'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti
della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116).

O

17

832.30


Art. 49

Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni.
a. Prevenzione degli infortuni professionali 1

L'INSAI sorveglia l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle aziende seguenti:

1.

aziende che fabbricano o lavorano sostanze esplodibili; 2.

aziende che utilizzano solventi in grandi quantità; 3.

aziende di revisione di cisterne; 4.

aziende dell'industria chimica; 5.

aziende che fabbricano prodotti in materie sintetiche; 6.

aziende dell'industria delle macchine, della metallurgia e dell'orologeria, eccettuate le autorimesse, le officine meccaniche e le aziende di meccanica di
precisione;

7.

cartiere;

8.

concerie, pelletterie e calzaturifici; 9.

tipografie;

10. aziende forestali; 11. aziende dell'industria edile e altre aziende, per i lavori che eseguono sui cantieri delle aziende edili;

12. aziende che, a cielo aperto o sotto terra, sfruttano, trattano o lavorano la pietra o altri materiali;

13. aziende laterizie e aziende dell'industria della ceramica; 14. vetrerie;

15. aziende che fabbricano la pietra artificiale, la calce, il gesso e il cemento; 16. aziende che ricuperano, neutralizzano o eliminano i rifiuti pericolosi, speciali o industriali;

17. aziende militari in regìa; 18. aziende ausiliarie o accessorie delle imprese di trasporti pubblici (art. 2 cpv. 3 lett. b);

19. aziende ausiliarie accessorie delle imprese di navigazione aerea (art. 2 cpv. 3 lett. c);

20. aziende che fabbricano prodotti contenenti l'amianto; 21. impianti nucleari e altre aziende nelle quali sono manipolate materie radioattive o sono emesse radiazioni ionizzanti; è riservato l'articolo 2 capoverso
2 lettera c;

22. aziende dell'industria tessile; 23. aziende che producono o distribuiscono gas o elettricità;

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 18

832.30

24. aziende che trattano o distribuiscono l'acqua; 25. aziende dell'industria del legno.

2

L'INSAI sorveglia inoltre l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali per le attrezzature e gli strumenti tecnici seguenti: 1.

impianti di produzione automatici o a comando centrale, come gruppi di fabbricazione e catene d'imballaggio o di riempimento; 2.

i sistemi di trasporto combinati, comprendenti in particolare trasportatori a
nastro o a catena, catene trasportatrici a tazze, trasportatori sospesi o a rulli,
dispositivi di rotazione, convogliamento o rovesciamento, montacarichi speciali, piattaforme di sollevamento o carrelli elevatori a forca 3.

gru a ponte, gru a portico, gru girevoli e autogru; 4.

attrezzature interne od esterne con navicelle o sedili mobili sospesi liberamente, per lavori di pulizia, intonacatura o altri compiti; 5.

ponti mobili con piattaforme o sedili di lavoro innalzabili o orientabili per
determinati lavori;

6.

magazzini a scansie elevate con dispositivi per il deposito di beni uniformati
(fusti, merci su palette) nelle scansie; 7.

impianti meccanici per il posteggio di autoveicoli; 8.

teleferiche da cantiere; 9.

impianti tecnici dell'esercito che, in tempo di pace, sono revisionati od esercitati da lavoratori delle aziende in regìa; 10. impianti della sicurezza aerea (art. 2 cpv. 3 lett. d).

3

L'INSAI sorveglia in tutte le aziende l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione dei rischi particolari d'infortuni concernenti la persona del lavoratore.

4

L'INSAI informa l'organo cantonale d'esecuzione della legge sul lavoro competente circa gli interventi eseguiti in virtù del capoverso 2.


Art. 50

b. Prevenzione delle malattie professionali 1

L'INSAI sorveglia l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione delle malattie professionali in tutte le aziende.

2

Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) può, previa consultazione dell'INSAI e delle organizzazioni interessate, istituire l'obbligo d'annunciare i lavori
particolarmente pericolosi per la salute.

3

L'INSAI può emanare direttive sui valori limite di concentrazione delle sostanze tossiche e sui valori ammissibili degli agenti fisici nei posti di lavoro.


Art. 51

Organizzazioni qualificate Il settore di competenza di un'organizzazione qualificata giusta l'articolo 85 capoverso 3 secondo periodo della legge e la sua facoltà decisionale sono determinati nel
contratto concluso con l'INSAI.

O

19

832.30

Sezione 2: Commissione di coordinamento

Art. 52

Coordinamento dei settori di competenza Per coordinare i settori di competenza degli organi d'esecuzione, la commissione di
coordinamento può in particolare: a.

delimitare più minutamente i compiti degli organi esecutivi; b.

organizzare, d'intesa con l'INSAI, la collaborazione degli organi cantonali
d'esecuzione della legge sul lavoro nel settore di competenza dell'INSAI; c.

affidare agli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro o all'INSAI
compiti che un organo cantonale non è in grado di svolgere per mancanza di
personale o di mezzi materiali o tecnici, fino al momento in cui quest'ultimo
può provvedervi.

a23 Direttive della commissione di coordinamento 1 Per assicurare un'applicazione uniforme e adeguata delle prescrizioni concernenti
la sicurezza sul lavoro, la commissione di coordinamento può elaborare direttive.
Essa tiene conto del diritto internazionale in materia.

2 Se il datore di lavoro si attiene alle direttive, si presume che adempia alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro concretate dalle direttive medesime.

3 Il datore di lavoro può ottemperare alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul
lavoro in modo diverso da quello previsto dalle direttive se dimostra che la sicurezza
dei lavoratori è parimenti garantita.


Art. 53


24

Competenze della commissione di coordinamento La commissione di coordinamento può in particolare: a.

determinare la procedura che devono seguire gli organi esecutivi qualora
svolgano controlli, diano istruzioni o adottino provvedimenti esecutivi; b.

elaborare, per prevenire determinati infortuni e malattie professionali, programmi nazionali o regionali di promozione della sicurezza sul lavoro in determinate categorie di aziende o di professioni (programmi di sicurezza); c.

promuovere l'informazione e l'istruzione dei datori di lavoro e dei lavoratori
nell'azienda, l'informazione degli organi esecutivi e la formazione e il perfezionamento dei loro collaboratori; d.

incaricare gli organi esecutivi della legge sul lavoro di annunciare determinate imprese, installazioni, apparecchi e lavori edili rientranti nel settore di
competenza dell'INSAI, come anche taluni lavori pericolosi per la salute; e.

promuovere il coordinamento tra l'esecuzione della presente ordinanza e
quella di altre legislazioni; 23

Introdotto dal n. I dell'O del 5 mag. 1999 (RU 1999 1752).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mag. 1999 (RU 1999 1752).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 20

832.30

f.

organizzare e coordinare con altre istituzioni l'aggiornamento e il perfezionamento degli specialisti della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle prescrizioni del Consiglio federale.


Art. 54

Ordinamento delle indennità La commissione di coordinamento istituisce un ordinamento delle indennità degli
organi esecutivi e lo sottopone, per approvazione, al Dipartimento.


Art. 55

Organizzazione

1

La commissione di coordinamento emana un regolamento interno che sottopone all'approvazione del Dipartimento. Essa può, secondo il bisogno, incaricare sottocommissioni dell'esame di questioni particolari e far capo a periti e rappresentanti
delle organizzazioni interessate.

2

L'INSAI dirige la segreteria della commissione di coordinamento.


Art. 56

Fornitura di dati

Gli organi esecutivi e gli assicuratori devono fornire alla commissione di coordinamento tutti i dati di cui essa ha bisogno per procurarsi le basi necessarie all'adempimento dei suoi compiti, in particolare per l'allestimento di statistiche e il calcolo del
premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (art. 87 LAINF). Gli assicuratori devono mettere gratuitamente a
disposizione della commissione di coordinamento i dati statistici raccolti per le esigenze dell'assicurazione.


Art. 57

Consultazione delle organizzazioni interessate La commissione di coordinamento deve udire le organizzazioni interessate prima di
qualsiasi decisione importante. Sono considerate decisioni importanti segnatamente: a.25 l'emanazione di direttive; b.

l'elaborazione di programmi di sicurezza; c.

la proposta al Consiglio federale di emanare prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro; d.

le proposte inerenti alla determinazione del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali; e.

il mandato all'INSAI di concludere un contratto con un'organizzazione qualificata (art. 85 cpv. 3 per. 2 LAINF).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mag. 1999 (RU 1999 1752).

O

21

832.30


Art. 58

Rapporti d'attività

1

Gli organi d'esecuzione presentano annualmente alla commissione di coordinamento un rapporto sulla loro attività in materia di sicurezza sul lavoro.

2

La commissione di coordinamento sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio federale, entro la fine di luglio, un rapporto sulla sua attività dell'anno
precedente. Il rapporto, appena approvato, è reso accessibile al pubblico.

Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali

Art. 59

1

L'INSAI e gli altri assicuratori gestiscono un'istituzione di diritto privato chiamata «Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni» (UPI) il cui campo d'attività si
estende a tutto il territorio nazionale.

2

L'UPI promuove la prevenzione degli infortuni non professionali, in particolare degli infortuni nella circolazione stradale, nello sport e nell'economia domestica: a.

informando il pubblico dei pericoli d'infortunio; b.

consigliando altre organizzazioni che s'occupano della prevenzione degli
infortuni non professionali.

3

Collabora con gli enti pubblici e le organizzazioni con scopi analoghi e coordina gli sforzi compiuti in questo settore.

4

L'UPI presenta annualmente al Consiglio federale, entro la fine di luglio, un rapporto sull'attività svolta durante l'anno precedente grazie al premio supplementare
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 88 cpv. 2
LAINF). Il rapporto è reso accessibile al pubblico.

Titolo terzo:
Esecuzione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro
Capitolo 1: Controlli, provvedimenti ed esecuzione Sezione 1: Controlli

Art. 60

Consulenza

1 Gli organi d'esecuzione informano adeguatamente i datori di lavoro e i lavoratori o
i loro rappresentanti nell'azienda sui loro obblighi e sulle loro possibilità in materia
di sicurezza sul lavoro.26 2

Il datore di lavoro ha il diritto di chiedere consigli all'organo d'esecuzione competente riguardo ai provvedimenti di sicurezza che deve adottare.

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2374).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 22

832.30


Art. 61

Ispezione d'aziende e informazioni 1

Le ispezioni di aziende possono aver luogo con o senza preavviso. Il datore di lavoro deve consentire agli organi esecutivi competenti, durante le ore di lavoro e, in
caso d'urgenza, anche fuori di queste, di accedere a tutti i locali e posti di lavoro, di
procedere ad accertamenti e di prelevare campioni.

1bis I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere consultati in maniera appropriata, su loro richiesta, in merito alle ispezioni d'aziende e alle indagini
effettuate dagli organi di esecuzione. Gli organi esecutivi sono autorizzati ad interrogare il datore di lavoro e, anche in esclusione di terzi, i lavoratori occupati nell'azienda riguardo all'applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul
lavoro.27

3

I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire agli organi esecutivi ogni informazione di cui essi abbisognano per sorvegliare l'applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro. Se sono necessarie indagini particolari, l'organo
d'esecuzione può esigere dal datore di lavoro una perizia tecnica.

4

L'organo d'esecuzione competente deve annotare gli accertamenti fatti durante l'ispezione e il risultato dell'indagine.


Art. 62

Avvertimento al datore di lavoro 1

L'organo d'esecuzione competente, se, durante un'ispezione, accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e
gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere confermato per
scritto al datore di lavoro.

2

In caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione rinuncia all'avvertimento e prende una decisione secondo l'articolo 64. Se sono necessari provvedimenti provvisionali, dev'esserne informata l'autorità cantonale incaricata dell'assistenza giudiziaria (art. 86 cpv.
2 LAINF).


Art. 63

Denunce

L'organo d'esecuzione competente deve esaminare le denunce per inosservanza di
prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e, qualora siano fondate, procedere
secondo gli articoli 62, 64 a 69.

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 64


28

Decisione

1 Se non è dato seguito a un avvertimento, l'organo d'esecuzione competente, dopo
aver consultato il datore di lavoro e i lavoratori direttamente interessati, ordina i 27

Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2374).

O

23

832.30

provvedimenti necessari mediante decisione e fissa al datore di lavoro un congruo
termine per eseguirli.

2 Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda
sulle disposizioni degli organi d'esecuzione.


Art. 65

Annuncio dell'attuazione da parte del datore di lavoro 1

Il datore di lavoro deve annunciare all'organo d'esecuzione che ha preso la decisione, il più tardi alla scadenza del termine impartitogli, l'attuazione dei provvedimenti ordinati.

2

Se non può osservare il termine impartitogli deve, prima della scadenza, presentare una domanda motivata di proroga e informarne i lavoratori interessati.

Sezione 3: Esecuzione

Art. 66

Aumenti di premio

1

Se il datore di lavoro non dà seguito a una decisione esecutiva o se viola in altro modo le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la sua azienda può venir
attribuita a un grado superiore della tariffa dei premi (aumento di premio). In caso
d'urgenza, verranno adottati i necessari provvedimenti coattivi.

2

L'aumento di premio è stabilito giusta l'articolo 113 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 198229 sull'assicurazione contro gli infortuni e ordinato dall'organo
d'esecuzione competente, che indicherà la data d'inizio e la durata della validità dell'aumento. L'assicuratore deve prendere immediatamente la decisione d'aumento. Ne
trasmette un esemplare all'organo d'esecuzione.

3

Se ha luogo un mutamento dell'assicuratore durante il periodo di validità dell'aumento di premio, il nuovo assicuratore deve riscuotere il premio supplementare.
Prima di stabilire il premio, deve accertarsi dell'esistenza di un eventuale aumento.


Art. 67

Provvedimenti coattivi 1

Se un datore di lavoro non dà seguito ad una decisione esecutiva, l'organo d'esecuzione competente può, se necessario con l'aiuto dell'autorità cantonale (art. 68),
prendere i provvedimenti necessari per il ripristino della consonanza con la legge
(art. 41 della LF sulla procedura amministrativa30; questi provvedimenti possono essere cumulati con un aumento di premio.

2

Se la vita o la salute dei lavoratori è direttamente e seriamente minacciata, l'organo d'esecuzione competente chiede all'autorità cantonale (art. 68) di adottare le misure
provvisionali previste nell'articolo 86 capoverso 2 della legge. L'autorità cantonale
informa l'organo d'esecuzione competente sulle misure adottate.

29

RS 832.202

30

RS 172.021

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 24

832.30


Art. 68

Autorità cantonale

I Cantoni designano l'autorità competente per la coazione amministrativa di cui all'articolo 86 della legge ed avvertono la commissione di coordinamento.

Capitolo 2: Autorizzazione di deroga

Art. 69

1

Gli organi d'esecuzione possono, a domanda scritta del datore di lavoro, autorizzare eccezionalmente e nel singolo caso deroghe alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro qualora:

a.

il datore di lavoro prenda un altro provvedimento di pari efficacia oppure b.

l'applicazione della prescrizione cagioni un rigore eccessivo e la deroga non
comprometta la protezione dei lavoratori.

2 Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve consultare i lavoratori interessati o i loro rappresentanti nell'azienda in virtù dell'articolo 6a. Nella domanda
deve menzionare il risultato di tale consultazione.31 3

La pronuncia sulla domanda è notificata al datore di lavoro mediante decisione formale. Il datore di lavoro deve debitamente comunicare ai lavoratori interessati
l'autorizzazione accordatagli.

4

Un organo cantonale d'esecuzione della legge sul lavoro, se è competente per accordare un'autorizzazione, chiede dapprima il rapporto dell'organo d'esecuzione federale e, per il tramite di quest'ultimo, il corrapporto dell'INSAI.

Titolo quarto: Prevenzione nel settore della medicina del lavoro Capitolo 1: Assoggettamento

Art. 70

1

Per prevenire malattie professionali, proprie di determinate categorie d'aziende o generi di lavoro, come anche per prevenire certi rischi d'infortuni inerenti alla persona del lavoratore, l'INSAI può, mediante decisione, assoggettare un'azienda, una
parte di essa o un lavoratore alle prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro.

2

All'atto dell'assoggettamento, l'INSAI deve tener conto della natura dei lavori eseguiti, dell'esperienza acquisita e dei ritrovati scientifici. Se le condizioni d'esercizio
non sono state stabilite con sufficiente chiarezza o se l'importanza del rischio non
può essere prevista, l'assoggettamento può essere deciso a titolo provvisorio per una
durata di quattro anni al massimo.

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2374).

O

25

832.30

3

Il Dipartimento, udita la commissione di coordinamento e le organizzazioni interessate, può emanare prescrizioni sulla prevenzione delle malattie professionali in
determinate categorie d'aziende o per certi generi di lavoro, come anche sulla prevenzione di rischi particolari d'infortunio inerenti alla persona del lavoratore.

Capitolo 2: Visite profilattiche

Art. 71

In generale

1

Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro vengano sottoposti a
visite mediche profilattiche. La visita profilattica deve inoltre essere proposta all'INSAI nel caso di sospetto di un pericolo accresciuto per il lavoratore.

2

L'INSAI determina il genere delle visite e ne sorveglia lo svolgimento.

3

Il datore di lavoro deve affidare l'esecuzione di tali visite al medico più vicino che possa provvedervi. L'INSAI può anche eseguirle direttamente o farle eseguire.

4

Dopo ogni visita, il medico trasmette all'INSAI il rapporto chiestogli, nel quale comunica il suo parere riguardo all'idoneità del lavoratore (art. 78). Il medico informa senza indugio l'INSAI se sussistono motivi per ritenere che il lavoratore
debba cessare immediatamente l'esercizio dell'attività pericolosa.


Art. 72

Visita d'entrata

1

Il datore di lavoro deve annunciare all'INSAI, il più tardi 30 giorni dopo l'entrata in servizio, ogni nuovo lavoratore cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel
settore della medicina del lavoro. L'INSAI riscontra se il lavoratore già stato oggetto
di una decisione riguardo alla sua idoneità ad eseguire i lavori pertinenti (art. 78) e
comunica al datore di lavoro se occorre procedere a una visita d'entrata. L'INSAI
può autorizzare deroghe all'obbligo d'annunciare i nuovi lavoratori.

2

I lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulle visite profilattiche e che non sono stati oggetto di una decisione sulla loro idoneità devono essere visitati il più tardi 30
giorni dopo il ricevimento della comunicazione dell'INSAI.

3

I lavoratori chiamati a svolgere compiti in aria compressa, ad esempio i lavori eseguiti mediante scafandri o cassoni, devono immediatamente essere annunciati. La
visita d'entrata deve aver luogo prima dell'entrata in servizio. Il lavoratore non deve
essere occupato in tali lavori prima che l'INSAI si sia pronunciato sulla sua idoneità.

4

L'INSAI può anche fare effettuare visite d'entrata prima dell'inizio dei lavori per altre attività e esposizioni o effettuarle esso stesso, se lavori di corta durata possono
già mettere in pericolo il lavoratore o se la decisione sulla sua idoneità è rilevante
per continuare la formazione del lavoratore.32 32

Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 26

832.30


Art. 73

Visita di controllo

1

Secondo il risultato della visita medica e le condizioni nelle quali i lavoratori devono lavorare, l'lNSAI prescrive visite di controllo a determinati intervalli.

2

I lavoratori che, alla data fissata per una visita di controllo, non esercitano un lavoro sottoposto al controllo obbligatorio, devono essere esaminati soltanto qualora
vengano riassegnati a tali lavori. In questo caso la visita di controllo deve aver luogo
entro 30 giorni dopo la ripresa dell'attività in causa.


Art. 74

Controlli successivi

Se lo esigono motivi di natura medica, l'INSAI può ordinare che il lavoratore venga
sottoposto a controlli medici dopo la cessazione dell'attività nociva alla salute.


Art. 75

Indennità

L'INSAI rimborsa al lavoratore le spese necessarie di viaggio, di vitto e di alloggio
cagionate dalle visite profilattiche e compensa la sua perdita di salario nei limiti del
guadagno massimo assicurato (art. 15 LAINF).


Art. 76

Libretti di controllo 1

Per i lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulle visite profilattiche e che non sono esposti a rischi particolari, l'INSAI può introdurre libretti personali di controllo.

2

Il datore di lavoro deve iscrivere nel libretto la natura del pericolo e il periodo durante il quale il lavoratore vi è stato esposto. L'INSAI vi registra le decisioni riguardanti l'idoneità del lavoratore (art. 78) e la data della prossima visita di controllo o
del controllo successivo.

3

Il datore di lavoro conserva il libretto di controllo. Allo scioglimento dei rapporti di lavoro, lo consegna al lavoratore, per il nuovo datore di lavoro.


Art. 77

Inosservanza delle norme concernenti le visite mediche 1

Se la visita d'entrata o di controllo non ha luogo entro il termine stabilito il lavoratore non può essere assegnato a un lavoro pericoloso, né continuare ad esserlo, fintanto che non ha subito la visita e che l'INSAI non si sia pronunciato riguardo alla
sua idoneità (art. 78).

2

Se il lavoratore si sottrae ad una visita profilattica e se contrae successivamente la corrispondente malattia professionale oppure se questa si aggrava o se il lavoratore
subisce un infortunio a cagione di un rischio inerente alla sua persona, le prestazioni
dell'assicurazione sono ridotte o negate giusta l'articolo 37 capoversi 1 e 2 della
legge.

O

27

832.30

Capitolo 3: Esclusione di lavoratori in pericolo

Art. 78

Decisione concernente l'idoneità di un lavoratore 1

L'INSAI può decidere di escludere da un lavoro pericoloso un lavoratore cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro (inidoneità) o autorizzarlo ad eseguire tale lavoro a determinate condizioni (idoneità
condizionale). Una copia della decisione è trasmessa al datore di lavoro. Se il lavoratore è in grado d'eseguire senza condizione alcuna il lavoro considerato (idoneità),
l'INSAI ne informa il lavoratore e il datore di lavoro.

2

L'inidoneità può essere pronunciata soltanto se la salute del lavoratore è seriamente minacciata dalla prosecuzione dell'attività esercitata fino a quel momento. Essa può
essere temporanea o permanente. Nella decisione il lavoratore dev'essere avvertito
riguardo alle possibilità d'essere consigliato e risarcito (art. 82, 83 e 86).

3

...33


Art. 79

Obbligo d'annunciare

Gli altri organi d'esecuzione, gli assicuratori e i datori di lavoro annunciano all'INSAI i lavoratori ai quali, secondo il loro parere, devono essere applicate individualmente le prescrizioni concernenti l'esclusione, anche qualora trattisi di lavoratori di
un'azienda non assoggettata alle norme sulla prevenzione nel settore della medicina
del lavoro.


Art. 80

Effetti delle decisioni 1

La decisione, se accerta l'idoneità, è valida sino alla data o sino alla scadenza del termine stabiliti per una nuova visita di controllo (art. 73). La validità scade anticipatamente se nel frattempo l'idoneità è messa in dubbio in seguito a sintomi di malattia o ad infortunio. In questo caso, il datore di lavoro deve informare l'INSAI.

2

Se la decisione accerta un'idoneità condizionale, il lavoratore deve rispettare le condizioni impostegli per proteggere la salute.

3

Se la decisione accerta una inidoneità durevole o temporanea, il lavoratore non deve iniziare il lavoro pericoloso o deve attendere la scadenza del termine stabilito. Se
è già assegnato a un lavoro di siffatto genere, deve abbandonarlo nel termine stabilito dall'INSAI.

4

Il datore di lavoro è solidalmente responsabile dell'esecuzione della decisione.


Art. 81

Inosservanza di una decisione Se il lavoratore disattende una decisione concernente la sua idoneità e se contrae o
aggrava pertanto la corrispondente malattia professionale oppure se subisce un infortunio a cagione di un rischio inerente alla sua persona, le prestazioni assicurative
sono ridotte o negate giusta l'articolo 37 capoversi 1 e 2 della legge.

33

Abrogato dall'art. 140 cpv. 2 dell'O del 22 giu. 1994 sulla radioprotezione (RS 814.510).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 28

832.30

Capitolo 4: Diritti del lavoratore Sezione 1: Consulenza personale

Art. 82

Il lavoratore, che è durevolmente o temporaneamente escluso da un lavoro, può
chiedere consiglio all'INSAI. Quest'ultimo deve informarlo esaustivamente sulla
portata pratica dell'esclusione e indicargli gli organismi cui può rivolgersi per cercarsi un impiego adeguato.

Sezione 2: Indennità giornaliera di transizione

Art. 83

Diritto

Il lavoratore, che è escluso durevolmente o temporaneamente da un lavoro, riceve
un'indennità giornaliera se l'esclusione gli cagiona, a breve termine, gravi difficoltà
economiche, segnatamente dovendo abbandonare l'impiego e non avendo più diritto
al salario.


Art. 84

Importo e durata

1

L'indennità giornaliera di transizione corrisponde all'intera indennità giornaliera prevista all'articolo 17 capoverso 1 della legge.

2

Essa è versata durante quattro mesi al massimo.


Art. 85

Pagamento

1

L'indennità giornaliera di transizione è pagata mensilmente e posticipatamente.

2

È concessa al datore di lavoro se paga il salario al lavoratore nonostante che quest'ultimo abbia diritto a tale prestazione.

Sezione 3: Assegno di transizione

Art. 86

Diritto

1

Il lavoratore che è durevolmente o temporaneamente escluso da un lavoro o che è stato dichiarato soltanto condizionalmente idoneo a svolgerlo riceve dall'assicuratore
un assegno di transizione qualora: a.

a cagione della decisione, nonostante la consulenza individuale, l'erogazione
di una indennità giornaliera di transizione e l'impegno che da lui può essere
ragionevolmente preteso affinché compensi lo svantaggio economico sul
mercato del lavoro, le sue possibilità di guadagno rimangano considerevolmente ridotte;

O

29

832.30

b.

abbia esercitato, presso un datore di lavoro assoggettato all'assicurazione,
l'attività pericolosa durante almeno 300 giorni nel corso dei due anni immediatamente precedenti l'emanazione della decisione o il cambiamento d'occupazione effettivamente avvenuto per motivi medicali; c.

presenti all'assicuratore del datore di lavoro che l'occupava al momento in
cui è stata presa la decisione una domanda corrispondente entro un periodo
di due anni a contare dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato oppure dal momento in cui si è estinto il diritto a un'indennità giornaliera di transizione.

2

Se durante il termine biennale previsto nel capoverso 1 lettera b, il lavoratore è stato impedito di esercitare l'attività pericolosa durante più di un mese a cagione di
malattia, di maternità, di infortunio, di servizio militare o di disoccupazione, il termine è prorogato di un periodo equivalente a quello dell'impedimento.

3

Il lavoratore, se non ha esercitato l'attività pericolosa durante il periodo di 300 giorni previsto nel capoverso 1 lettera b unicamente poiché il genere di tale lavoro lo
escludeva praticamente, ha nondimeno diritto all'assegno di transizione, se ha esercitato regolarmente questa attività.


Art. 87

Importo e durata

1

L'assegno di transizione ammonta all'80 per cento della perdita di salario subita dal lavoratore sul mercato del lavoro a cagione dell'esclusione temporanea o durevole
dal lavoro pericoloso o della decisione di idoneità condizionale. È considerato salario il guadagno assicurato giusta l'articolo 15 della legge.

2

Se il beneficiario di un assegno di transizione riceve successivamente indennità giornaliere oppure una rendita per i postumi di un infortunio o di una malattia professionali connessi con l'attività costituente oggetto della decisione, l'assegno di
transizione può essere computato, integralmente o parzialmente, in tali prestazioni.

3

L'assegno di transizione è pagato durante quattro anni al massimo.


Art. 88

Pagamento

L'assegno di transizione è pagato anticipatamente una volta l'anno.

Sezione 4:
Riduzione dell'indennità giornaliera o dell'assegno di transizione


Art. 89

1

L'indennità giornaliera di transizione o l'assegno di transizione, se sono concorrenti con le prestazioni di altre assicurazioni sociali, è ridotto giusta l'articolo 40 della
legge.

2

L'assegno di transizione è negato o ridotto giusta l'articolo 37 capoversi 1 e 2 della legge se l'avente diritto ha aggravato la sua situazione sul mercato del lavoro:

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 30

832.30

a.

non osservando le prescrizioni sulle visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro; b.

non abbandonando l'attività vietata, o c.

disattendendo una decisione d'idoneità condizionale.

Titolo quinto: Finanziamento Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro

Art. 90

Spese a carico del datore di lavoro Il datore di lavoro sopporta le spese dei provvedimenti che deve adottare per garantire la sicurezza sul lavoro come anche le eventuali spese di provvedimenti coattivi.


Art. 91

Spese coperte dal premio supplementare Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 87 LAINF) copre le spese seguenti: a.

le spese degli organi esecutivi della legge sul lavoro, per la sorveglianza
esercitata, in virtù della presente ordinanza, sull'applicazione delle prescrizioni di sicurezza sul lavoro nelle aziende, eccettuate le spese causate dalla
procedura d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio (art. 7 e 8 LL); b.

le spese dell'INSAI per:
1.

l'attività che svolge, in virtù della presente ordinanza e di altre prescrizioni di diritto federale, nel campo della sicurezza sul lavoro; 2.

la segreteria della commissione di coordinamento; 3.

la gestione del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali; c.

le spese delle organizzazioni qualificate (art. 51) per l'attività svolta nel
campo della sicurezza sul lavoro, in virtù del contratto con l'lNSAI; d.

le spese della commissione di coordinamento; e.

le spese degli assicuratori per l'esecuzione di mandati speciali della commissione di coordinamento.


Art. 92

Destinazione del premio supplementare Per la destinazione del premio supplementare, l'INSAI tiene una contabilità separata
che trasmette, ogni anno entro la fine luglio dell'anno successivo, corredata di rapporto, per approvazione al Consiglio federale e per informazione alla commissione
di coordinamento. Una volta approvato, il rapporto è accessibile al pubblico.

O

31

832.30


Art. 93

Preventivo

1

Gli organi esecutivi presentano ogni anno alla commissione di coordinamento, entro una data stabilita da quest'ultima, il proprio preventivo per l'anno successivo.

2

Gli assicuratori notificano annualmente alla commissione di coordinamento, entro una data stabilita da quest'ultima, i premi netti probabili per l'anno successivo.

3

Sul fondamento dei dati ottenuti conformemente ai capoversi 1 e 2, la commissione di coordinamento allestisce il proprio preventivo.

4

Il preventivo della commissione di coordinamento serve a determinare la somma e il pagamento delle indennità agli organi esecutivi e a preparare la proposta al Consiglio federale per un'eventuale modificazione del premio supplementare.


Art. 94

Premio supplementare

Il Consiglio federale stabilisce il premio supplementare in un'ordinanza speciale. In
generale, il premio supplementare è adeguato alle circostanze ogni quinquennio.


Art. 95

Versamento del premio supplementare 1

Gli assicuratori versano all'INSAI i premi supplementari alla fine del trimestre successivo al loro incasso.

2

Gli assicuratori devono fare esaminare annualmente, da un organo di controllo esterno, la riscossione e il versamento del premio supplementare. Il rapporto di quest'organo deve almeno recare informazioni circa l'ammontare del premio supplementare riscosso e dei corrispondenti premi netti. Esso dev'essere consegnato alla
commissione di coordinamento entro la fine dell'anno successivo a quello dell'esercizio contabile.


Art. 96

Indennizzo degli organi esecutivi 1

Gli organi esecutivi presentano trimestralmente alla commissione di coordinamento un conteggio sulle loro spese corredato dei giustificativi.

2

Se i conteggi non sollevano obiezione alcuna, gli organi esecutivi interessati sono indennizzati conformemente all'ordinamento delle indennità (art. 54).

3

La commissione di coordinamento può procedere da sé alla revisione dei conteggi degli organi esecutivi oppure farli esaminare da un organo di revisione.


Art. 97

Esenzione dal premio supplementare Le economie domestiche private sono esentate dall'obbligo di pagare il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 32

832.30

Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali

Art. 98

Calcolo del premio supplementare 1

Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali (art.

88 cpv. 2 LAINF) dev'essere calcolato in modo da consentire agli assicuratori partecipanti alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni il pagamento almeno
della loro quota parte annua all'UPI (art. 59).

2

L'INSAI e gli altri assicuratori presentano al Consiglio federale proposte concernenti l'entità del premio supplementare. Il Consiglio federale consulta le organizzazioni interessate.


Art. 99

Determinazione del premio supplementare Il Consiglio federale stabilisce il premio supplementare in un'ordinanza speciale. In
generale, il supplemento è adeguato alle circostanze ogni quinquennio.


Art. 100

Destinazione del premio supplementare 1

Gli assicuratori possono utilizzare il premio supplementare unicamente per: a.

pagare la propria aliquota all'UPI; b.

finanziare provvedimenti propri o di terzi per la prevenzione degli infortuni
non professionali;

c.

riunire i dati statistici speciali destinati all'UPI alfine di prevenire gli infortuni non professionali.

2

Gli assicuratori tengono un conteggio separato concernente la destinazione del premio supplementare.

Titolo sesto: Procedura e rimedi giuridici Capitolo 1: Obbligo del segreto

Art. 101

1

Le persone incaricate della vigilanza dell'applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro o che vi partecipano e gli specialisti della sicurezza sul
lavoro sono tenuti al segreto verso terzi in merito ai fatti da loro accertati o appresi.
Se un lavoratore rivela confidenzialmente agli organi esecutivi o agli specialisti della
sicurezza sul lavoro fatti concernenti l'azienda o persone, l'identità del lavoratore
dev'essere tenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.34 2

In quanto gli interessi privati importanti del lavoratore, dei suoi congiunti e del datore di lavoro sono tutelati, l'obbligo di serbare il segreto è tolto nei confronti: 34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895).

O

33

832.30

a.35 della commissione di coordinamento e delle sue commissioni specializzate, rispettivamente degli organi d'esecuzione competenti, nella misura in cui
l'adempimento dei loro compiti l'esige, per ciò che riguarda l'applicazione
delle disposizioni della sicurezza sul lavoro; b.

degli assicuratori, nella misura richiesta dall'accertamento di un infortunio o
di una malattia professionale; c.36 della commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni, se è adita giusta l'articolo 109 della legge; d.

dei tribunali e degli organi d'istruzione penale, nella misura richiesta dall'accertamento dei fatti; e.37 degli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 197638 sulla sicurezza delle istallazioni e degli apparecchi tecnici, della legge sui veleni del
21 marzo 196939, della legge federale del 7 ottobre 198340 sulla protezione
dell'ambiente e dell'ordinanza del 30 giugno 197641 sulla radioprotezione,
per quanto concerne le informazioni necessarie al fine di vigilare sull'applicazione delle prescrizioni di sicurezza recate nei testi surriferiti.

3

L'obbligo del segreto è tolto eccezionalmente se necessario per interessi superiori, segnatamente quando si tratta di evitare un pericolo per la vita, la salute o il patrimonio oppure di prevenire un delitto.

4

I medici occupati come specialisti della sicurezza sul lavoro sono tenuti al segreto professionale. L'obbligo di tenere il segreto decade nei confronti del datore di lavoro
e degli organi d'esecuzione competenti solo nel caso di conclusioni in materia di
medicina del lavoro (idoneità per determinati lavori), se la protezione della salute e
la sicurezza del lavoratore interessato o degli altri lavoratori costituiscono un interesse preponderante e se il consenso di tale lavoratore non può essere ottenuto. Quest'ultimo deve essere in ogni caso informato.42 Capitolo 2: Rimedi giuridici

Art. 102

Opposizione

1

Le opposizioni (art. 105 cpv. 1 LAINF) contro decisioni degli organi esecutivi devono essere formulate per scritto. Esse devono essere motivate.

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895).

36

Nuovo testo giusta l'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della
sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116).

37

Nuovo testo giusta l'art. 24 n. 1 dell'O del 27 feb. 1991 sulla protezione contro gli
incidenti rilevanti, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 814.012).

38

RS 819.1

39

RS 813.0

40

RS 814.01

41

[RU 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 n. 4,
1988 1561, RU 1991 1459 art. 22 n. 2. RU 1994 1947 art. 140 cpv. 1 n. 1] 42

Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895).

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 34

832.30

2

Il procedimento d'opposizione è gratuito. Non è concesso nessun risarcimento di parte.

3

La decisione su opposizione è notificata per scritto all'opponente. Essa deve essere motivata e deve indicare i rimedi giuridici.


Art. 103


43

Ricorso

La procedura di ricorso alla commissione federale di ricorso per l'assicurazione
contro gli infortuni (art. 109 LAINF) è retta dalla legge federale sulla procedura
amministrativa44.

Titolo settimo: Disposizioni finali

Art. 104

Riserva di prescrizioni di polizia Le prescrizioni federali, cantonali e comunali di polizia, segnatamente quelle della
polizia edilizia, del fuoco, dell'igiene e delle acque, più esigenti o più particolareggiate di quelle della presente ordinanza, sono fatte salve.


Art. 105

Diritto previgente: abrogazioni Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 23 dicembre 196045 concernente la prevenzione delle malattie professionali; b.

l'ordinanza dell'8 maggio 196846 sul coordinamento dell'esecuzione della
legge sull'assicurazione in caso di malattia e di infortunio e della legge sul
lavoro nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; c.

l'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 9 febbraio 197047 concernente l'esecuzione di misure preventive contro gli infortuni nell'agricoltura; d.

l'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 14 gennaio 196548
concernente composizione e diarie della Commissione tecnica prevista all'articolo 22 dell'O II sull'assicurazione contro gli infortuni e le indennità da
versare ai suoi membri.

43

Nuovo testo giusta l'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della
sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116).

44

RS 172.021

45

[RU 1960 1720] 46

[RU 1968 641] 47

[RU 1970 287] 48

[RU 1965 85]

O

35

832.30


Art. 106

Diritto previgente: modificazioni 1

L'ordinanza del 14 novembre 197949 che disciplina la trasmissione di decisioni penali prese dalle autorità cantonali è modificata come segue:

...

2

...


Art. 107

Disposizioni mantenute in vigore Permangono provvisoriamente in vigore: a.51 l'ordinanza III del 26 marzo 196952 per l'esecuzione della legge sul lavoro (Igiene e prevenzione degli infortuni nelle aziende industriali), per quanto
concerne la procedura d'approvazione dei piani, la procedura d'autorizzazione d'esercizio e l'igiene; b.

le ordinanze concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali53 che sono state emanate in applicazione della legge federale del
13 giugno 191154 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni; c.

l'ordinanza del 12 maggio 197155 concernente le misure di prevenzione degli
infortuni relative alla costruzione e trasformazione di edifici rurali; d.

l'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 26 dicembre 196056
sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali, cagionate da sostanze chimiche; e.

l'ordinanza I del Dipartimento federale dell'economia pubblica dell'8 settembre 194857 concernente le misure intese a prevenire e a combattere la silicosi; 49

[RU 1979 1953, 1980 1031; RS 455.1 art. 72 n. 1. RU 1984 1350 art. 6 cpv. 1] 50

RS 822.211. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

51

RU 1984 514

52

[RU 1969 569, 1970 556. RS 822.113 art. 41 cpv. 1] 53

RS 832.311.11/.16, 832.311.19/.314.12 54

[CS 8 273;1959 876, 1964 981, 1968 65, 1977 2249 n. I 611 1982 196, 1990 1091, 1991
362 n.. II 412, 1992 288 allegato n.. 37, 1995 511; RS 220 in fine n.. II art. 6 n.. 2 disp.
fin. e trans. tit. X, 832.20 allegato n. 1, 837.0 art. 114, 961.01 allegato n. 4. RS 832.10
allegato n. 1]. Vedi ora la LF del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10).

55

RS 832.311.142 56

RS 832.321.11 57

RS 832.323.111

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 36

832.30

f.

l'ordinanza II del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 10 ottobre 195158 intese a prevenire e a combattere la silicosi (misure da prendere
nelle fonderie di ferro, di acciaio e di metalli non ferruginosi).


Art. 108

Disposizioni transitorie 1

Serbano validità le direttive tecniche e amministrative emanate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza come anche le decisioni cresciute in giudicato relative all'assoggettamento di imprese alle prescrizioni su misure d'ordine medico dell'ordinanza del 23 dicembre 196059 concernente la prevenzione delle malattie professionali. Ciò vale anche per le decisioni d'idoneità.

2

Gli edifici e le altre costruzioni esistenti come anche le istallazioni e gli apparecchi tecnici esistenti non rispondenti alle esigenze della presente ordinanza devono essere
adeguati alle nuove prescrizioni entro il 31 dicembre 1987. Essi non possono tuttavia essere utilizzati se costituiscono un pericolo imminente per la sicurezza dei lavoratori.

3

Il termine biennale previsto all'articolo 86 capoverso 1 lettera b (diritto a un assegno di transizione per cambiamento d'occupazione) vale parimente quando il lavoratore ha esercitato l'attività che ha cagionato una decisione di idoneità o di idoneità
condizionale prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.


Art. 109

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Disposizione finale della modificazione del 1° giugno 199360 La commissione di coordinamento informa il Dipartimento federale dell'Interno, entro un anno a partire dall'entrata in vigore di questa modificazione, dell'elaborazione
delle direttive ai sensi dell'articolo 11b. 58

RS 832.323.112 59

[RU 1960 1720] 60

RU 1993 1895