01.04.2026 - *
01.04.2024 - 31.03.2026 / En Vigur
15.07.2023 - 30.03.2024
01.04.2022 - 14.07.2023
20.05.2021 - 31.03.2022
09.02.2021 - 19.05.2021
01.01.2021 - 08.02.2021
01.02.2019 - 31.12.2020
07.05.2017 - 31.01.2019
15.01.2017 - 06.05.2017
01.01.2017 - 14.01.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.04.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.05.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.10.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.06.2012
01.04.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.03.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 28.02.2006
01.02.2005 - 30.09.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
14.12.2003 - 31.12.2004
01.04.2003 - 13.12.2003
01.12.2002 - 31.03.2003
01.08.2002 - 30.11.2002
01.06.2002 - 31.07.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

1

Ordinanza

sulle norme della circolazione stradale (ONC)1 del 13 novembre 1962 (Stato 1° gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 55 capoversi 6bis e 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge
federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr); visto l'articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),4 ordina: Introduzione


Art. 1

Definizioni5 (art. 1 LCStr6) 1

Le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni.

2

Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all'uso privato.

3

Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 O del 5 set. 19797 sulla circolazione stradale, OSStr).8 Le autostrade hanno carreggiate separate per ogni senso e non hanno crocevia a raso.

4

La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli.

5

Le corsie sono parti demarcate della carreggiata e sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli (art. 74 OSStr).9

RU 1962 1420 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 541).

2 RS

741.01

3 RS

814.01

4

Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

5

Giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002, i titoli marginali sono stati sostituiti da titoli mediani (RU 2002 1931).

6

Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

7

RS 741.21. Ora: l'O sulla segnaletica stradale 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

741.11

Circolazione stradale 2

741.11

6

Le ciclopiste sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr).10 7 Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5 OSStr).11 8

Le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l'uscita da una autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni.

9

Regolazione* del traffico è l'ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo della polizia o di segnali luminosi.

10

I mezzi simili a veicoli sono mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente, come pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o velocipedi per bambini. I velocipedi e le carrozzelle per invalidi non sono considerati mezzi simili a veicoli.12 *

Cfr. art. 6 cpv. 1 e 2, e art. 47 cpv. 2 e 6 Parte prima: Norme per i veicoli Capo primo: Norme generali

Art. 2


13

Stato del conducente (art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 1 LCStr) 1

Chiunque, per spossatezza, influsso dell'alcol, di medicamenti o di stupefacenti oppure per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un veicolo.14 2 Un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di:

a. tetraidrocannabinolo (cannabis);

b. morfina libera (eroina/morfina); c. cocaina; d. amfetamina (amfetamina);

e. metamfetamina;

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

Norme di circolazione. O 3

741.11

f. MDEA

(metilendiossietilamfetamina); o

g. MDMA

(metilendiossimetilamfetamina).15 2bis

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) emana, d'intesa con gli esperti, direttive concernenti la prova della presenza delle sostanze di cui al capoverso 2.16 2ter

La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 2 non è sufficiente per stabilire l'inabilità alla guida di una persona in grado di provare di consumare una o più di queste sostanze su prescrizione medica.17 3 Nessuno può affidare un veicolo a un conducente inabile alla guida.

4

Ai conducenti che effettuano trasporti professionali di persone è vietato il consumo di bevande alcoliche durante il lavoro e nelle 6 ore precedenti l'inizio del lavoro.18 5 I conducenti nel trasporto internazionale di viaggiatori concessionario e autorizzato sottostanno al divieto di consumare bevande alcoliche.19

Art. 3

Manovra del veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr) 1

Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo.

Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.20 2 I conducenti di torpedoni non devono, se il traffico è intenso o se la strada è difficile, dare ragguagli ai passeggeri sul paesaggio e su altro. Essi non devono servirsi di microfoni manuali.

3

I conducenti di veicoli a motore, di ciclomotori e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida; i ciclisti inoltre non devono abbandonare i pedali.21 4

Il conducente deve tenere continuamente in funzione l'odocronografo prescritto e utilizzarlo correttamente: a. se il veicolo è equipaggiato con un odocronografo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi;

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2851).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2851).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2851).

18

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

19 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Circolazione stradale 4

741.11

b. se il veicolo è equipaggiato con un odocronografo digitale, le carte del conducente e del passeggero devono rimanere inserite durante tutta l'attività lavorativa. In assenza della carta del conducente non è ammesso condurre il veicolo salvo in caso di danno, funzionamento difettoso, perdita o furto della carta. Il conducente deve portare con sé una sufficiente quantità di carta per la stampa.22

a23 Allacciatura con cintura di sicurezza (art. 57 cpv. 5 LCStr) 1

Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli al di sotto dei 12 anni siano assicurati correttamente.24 2 L'obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza di cui al capoverso 1 non è applicabile:

a. alle persone le quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di allacciarsi con la cintura di sicurezza; per le corse all'estero l'autorità cantonale rilascia a queste persone un attestato medico d'esonero giusta la direttiva 2003/20/CE; b. ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;

c. ai conducenti e passeggeri che circolano su strade rurali, strade forestali e entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; d. ai conducenti durante le manovre effettuate a passo d'uomo; e. ai conducenti e ai passeggeri di autoveicoli nel traffico di linea regionale di imprese di trasporto in concessione; f. agli accompagnatori di persone particolarmente bisognose di assistenza in veicoli dei servizi sanitario e di trasporto di persone disabili.

3

I passeggeri in autobus e in furgoncini devono essere resi attenti in modo idoneo sull'obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza.

4

Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 cm devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE n. 44 di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 19 giugno 199525 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); l'impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per i fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per 22

Introdotto dall'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della L sulla circolazione stradale (RU 1969 811).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4109).

23

Introdotto dal n. I dell'O del 10 mar. 1975 (RU 1975 541). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

25 RS

741.41

Norme di circolazione. O 5

741.11

fanciulli o su autobus né per i fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali.26
b27 Porto del casco (art. 57 cpv. 5 LCStr) 1

I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote devono, durante la corsa, portare un casco di protezione omologato conformemente alle disposizioni del regolamento ECE n. 2228. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore a 12 anni che viaggiano con loro portino un tale casco di protezione.29 2

L'obbligo di portare il casco di cui al capoverso 1 non è applicabile: a. ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;

b. ai conducenti e passeggeri che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h;

c. ai conducenti e passeggeri in cabine chiuse; d. ai conducenti e passeggeri su sedili provvisti di cinture di sicurezza; e.30 ai conducenti e passeggeri di motoveicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; ebis.31ai conducenti e passeggeri di motoveicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure la cui velocità è superiore ai 25 km/h fino a un massimo di 45 km/h in caso di pedalata assistita; devono portare un casco per ciclisti omologato secondo la norma EN 107832; f.33 ai conducenti e passeggeri di slitte a motore che portano un casco sportivo omologato conformemente alle norme EN 107734 o EN 1078.

3

I conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione omologato.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7085).

27

Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 1981 (RU 1981 507). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

28 RS

741.41, all. 2 29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

31 Introdotta dal n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

32 Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

33 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2101). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

34 Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Circolazione stradale 6

741.11

4

L'obbligo di portare il casco di cui al capoverso 3 non è applicabile: a. ai conducenti i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione;

b. ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna; c. ai conducenti che circolano entro perimetri aziendali; d. ai conducenti di una carrozzella per invalidi (art. 18 lett. c OETV35); e.36 ai conducenti di ciclomotori la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; f.37 ai conducenti di ciclomotori la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure la cui velocità è superiore ai 25 km/h fino a un massimo di 45 km/h in caso di pedalata assistita; devono portare un casco per ciclisti omologato secondo la norma EN 1078.


Art. 4

Velocità adeguata (art. 32 cpv. 1 LCStr) 1

Il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l'incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.

2

Egli deve circolare lentamente, se la strada è coperta di neve, di ghiaccio, di foglie bagnate o di ghiaietto, specialmente qualora il veicolo traini rimorchi.

3

Egli deve ridurre la velocità, e se necessario, fermarsi, qualora fanciulli vicini alla strada o su di essa non prestino attenzione al traffico*.

4

Egli deve circolare in modo da non spaventare gli animali che incontra, trainanti veicoli o no.

5

Egli non deve senza motivi impellenti, circolare così lentamente da impedire un flusso uniforme del traffico.

* Per

l'uso

degli avvisatori, cfr. art. 29 cpv. 2.38
a39 Limitazioni generali della velocità; norma fondamentale (art. 32 cpv. 2 LCStr) 1

La velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli: a.

50 km/h nelle località; 35 RS

741.41

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2012 7085).

37 Introdotta dal n. I dell'O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1821). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2012 7085).

38

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

39

Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1651).

Norme di circolazione. O 7

741.11

b.

80 km/h fuori delle località, eccettuato sulle semiautostrade; c. 100 km/h sulle semiautostrade; d. 120 km/h sulle autostrade.40 2

La limitazione generale della velocità a 50 km/h (cpv. 1 lett. a) si applica in tutta la zona molto fabbricata, all'interno della località; questa limitazione incomincia al segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) e termina al segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1). Per i conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.

3

La limitazione generale della velocità a 80 km/h (cpv. 1 lett. b) vale a partire dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1) o «Fine della velocità massima» (2.53) e, lasciando una semiautostrada o un'autostrada, a partire dal segnale «Fine della semiautostrada» (4.04) o dal segnale «Fine dell'autostrada» (4.02).41 3bis La limitazione generale della velocità a 100 km/h (cpv. 1 lett. c) vale a partire dal segnale «Semiautostrada» (4.03) e termina al segnale «Fine della semiautostrada» (4.04).42 4 La limitazione generale della velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett. d) vale a partire dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell'autostrada» (4.02).43 5 Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (cpv. 1); lo stesso vale per le velocità inferiori imposte a certi generi di veicoli dall'articolo 5 o a certi veicoli per decisione dell'autorità competente.


Art. 5


44

Velocità massima per certi generi di veicoli (art. 32 cpv. 2 LCStr) 1

La velocità massima è di: a. 80 km/h per:

1. gli autoveicoli pesanti, escluse le automobili pesanti, 2. gli autotreni,

3. gli

autoarticolati,

4. i veicoli con pneumatici spikes; 40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).

42

Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

Circolazione stradale 8

741.11

b. 60 km/h per i trattori industriali; c. 40 km/h per: 1. la rimorchiatura, anche se una parte del veicolo rimorchiato grava su un carrello di sostegno o sul veicolo trattore; in casi speciali, l'autorità competente può autorizzare una velocità di rimorchiatura più elevata, segnatamente se un dispositivo rigido di traino assicura lo sterzo del veicolo rimorchiato, 2. il traino di un carrello di sostegno non carico; in casi speciali, l'autorità competente può permettere una velocità più elevata, segnatamente per interventi sulle autostrade o sulle semiautostrade; d. 30 km/h per:

1. il traino di rimorchi agricoli non immatricolati, 2. il traino di rimorchi agricoli immatricolati, nella misura in cui nella licenza di circolazione non sia ammessa una velocità superiore, 3. veicoli con ruote metalliche o con gomme piene.45 2

Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 km/h per: a.46 autobus, esclusi gli autobus snodati nonché gli autobus del servizio di linea in concessione con posti in piedi autorizzati; b. autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione.47 2bis

...48

3

Le predette velocità massime non devono essere superate neppure dove è segnalato un limite di velocità più alto.

4

Commette un'infrazione alle norme della circolazione il conducente che supera la velocità massima prescritta per la categoria cui appartiene il suo veicolo; ciò non vale per i conducenti di ciclomotori.49

Art. 6

Comportamento verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli50 (art. 33 LCStr) 1

Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si 45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

48

Introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 1995 4425). Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

Norme di circolazione. O 9

741.11

trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo.51 Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo.52 2 Alle intersezioni con regolazione del traffico, il conducente di un veicolo che volta deve accordare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli che attraversano la strada trasversale 53 Ciò non vale qualora segnali luminosi indichino la via libera con una freccia di colore verde, senza luce gialla intermittente.

3

Sulle strade senza passaggi pedonali, il conducente d'un veicolo che circola in colonna deve, se necessario, fermarsi, qualora i pedoni o gli utenti di mezzi simili a veicoli aspettino di attraversare la carreggiata.54 4 Ai pedoni ciechi non accompagnati, che, alzando il bastone bianco, indicano di voler attraversare la carreggiata, deve sempre essere accordata la precedenza.

5

Se uno scuolabus, contrassegnato come tale, è fermo con le luci di avvertimento lampeggianti accese (art. 23 cpv. 3 lett. a), i conducenti possono sorpassarlo solamente ad andatura ridotta e con particolare prudenza; all'occorrenza devono fermarsi.55 Capo secondo: Singole manovre

Art. 7

Circolazione a destra (art. 34 cpv. 1 e 4 LCStr) 1

Il conducente deve circolare a destra. Egli non vi è tenuto sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che seguono.

2

Il conducente deve tenere una distanza sufficiente dal margine destro della carreggiata, specialmente se circola velocemente, di notte o nelle curve.

3

Il conducente deve circolare a destra delle isole spartitraffico e degli ostacoli nel mezzo della carreggiata; se volta a sinistra, egli può, tuttavia, passare a sinistra delle isole poste nel centro delle intersezioni.

4

Il passaggio tra due banchine di una fermata è permesso se nessuna tranvia né ferrovia su strada vi si trova o si avvicina; speciale attenzione deve essere prestata ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli.56

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° giu. 1994 (RU 1994 816).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

55

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

Circolazione stradale 10

741.11


Art. 8

Corsie, circolazione in colonna (art. 44 LCStr) 1

Sulle strade a più corsie per una medesima direzione deve essere adoperata la corsia più a destra. Questa norma non si applica in caso di sorpasso, preselezione, circolazione in colonne parallele nonché all'interno delle località.57 2

Nel caso di traffico intenso, è permesso circolare in colonne parallele, se la metà destra della carreggiata offre spazio sufficiente. I veicoli lenti devono circolare nella colonna più a destra.

3

Nella circolazione in colonne parallele e, all'interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli. 58 È vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro.59 4 Se veicoli a motore a ruote simmetriche e velocipedi si trovano sulla medesima corsia, i veicoli a motore devono circolare a sinistra e i velocipedi a destra. Sulle corsie che permettono di svoltare a sinistra i ciclisti possono derogare all'obbligo di circolare a destra.60 61 5 ...62


Art. 9

Incrocio (art. 34 cpv. 4, e 35 cpv. 1 LCStr) 1

Il conducente deve lasciare la precedenza al traffico inverso, se l'incrocio è reso difficile da un ostacolo situato sulla metà di carreggiata da lui adoperata.

2

Se una strada stretta non permette l'incrocio, gli autotreni hanno la precedenza sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leggeri e gli autobus sugli autocarri.63 Se si tratta di veicoli dello stesso genere deve retrocedere quello più vicino ad uno spiazzo d'incrocio;* all'incrocio sulle strade a forte pendenza e sulle strade di montagna si applica l'articolo 38 capoverso 1 primo periodo.64 * ...65

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

60

Per. introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

61

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

62

Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).

63

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

64

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

65

Nota abrogata dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Norme di circolazione. O 11

741.11


Art. 10

Sorpasso in generale (art. 34 cpv. 3 e 4, e 35 LCStr) 1

Il conducente che vuole sorpassare deve spostarsi a sinistra* con prudenza senza ostacolare i veicoli che seguono. Egli non deve sorpassare, se davanti al veicolo che lo precede si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni che attraversano la strada.

2

Eseguito il sorpasso, il conducente deve riportarsi a destra, quando non vi è più alcun pericolo per il veicolo sorpassato. ...66 3 Fuori delle località, i conducenti di autoveicoli pesanti devono agevolare in modo adeguato il sorpasso ai veicoli più veloci, circolando all'estrema destra, tenendo tra di loro una distanza di almeno 100 m e fermandosi, se necessario, nelle apposite piazzuole. La norma è parimente applicabile agli altri veicoli a motore che circolano lentamente.

*

Per le segnalazioni, cfr. art. 28.


Art. 11

Sorpasso in casi speciali (art. 35 cpv. 4 LCStr) 1

Sulle strade in cui i sensi di circolazione non sono separati, il conducente non deve servirsi, per il sorpasso, della corsia esterna sinistra sulle strade a tre corsie e della metà sinistra della carreggiata sulle strade a quattro corsie.67 2 Il conducente non deve sorpassare un veicolo che ne sorpassa un altro, salvo che: a.68 i due veicoli sorpassati non siano ciascuno più larghi di un metro e la carreggiata sia larga e con buona visibilità;

b. circoli su una strada i cui sensi di circolazione siano separati e vi siano almeno tre corsie nello stesso senso.69

3

È permesso sorpassare a destra della linea di sicurezza anche nelle curve e prima di un dosso, se la manovra non disturba chi circola sulla medesima metà della carreggiata. Sui passaggi a livello sprovvisti di barriere, il conducente può sorpassare soltanto pedoni, utenti di mezzi simili a veicoli e ciclisti, in quanto la visibilità sia buona.70 66

Per. 2 abrogato dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

70 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

Circolazione stradale 12

741.11

4

Nelle intersezioni senza visuale sugli sbocchi di altre strade, il conducente può sorpassare soltanto se si trova su una strada con diritto di precedenza oppure se la circolazione è regolata dalla polizia o con segnali luminosi.71


Art. 12

Veicoli in

colonna

(art. 34 cpv. 4, e 37 cpv. 1 LCStr) 1

Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa.72 2

Le frenate e gli arresti improvvisi sono permessi soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno.

3

Nel caso d'arresto della circolazione, il conducente non deve fermarsi su un passaggio pedonale e, alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano in senso trasversale.


Art. 13

Preselezione e cambiamento di direzione (art. 34 cpv. 3, e 36 cpv. 1 e 3 LCStr) 1

I conducenti devono mettersi per tempo in preselezione. Essi devono farlo anche quando voltano senza che vi sia una intersezione e, per quanto possibile, nelle strade strette.

2

Il conducente che si mette in preselezione per voltare a sinistra non deve occupare lo spazio destinato alla circolazione in senso inverso. Sulle strade a tre corsie, demarcate o no, egli può occupare la corsia centrale usando la necessaria prudenza.

3

Sui tratti di strada che servono alla preselezione, è vietato cambiare corsia per effettuare un sorpasso, a meno che le corsie indichino gli stessi luoghi di destinazione.73 4 Il conducente che volta a sinistra nelle intersezioni non deve tagliare la curva. Nei crocevia, i veicoli provenienti da sensi opposti, che si accingono a voltare a sinistra, incrociano a sinistra.

5

Il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.

6

Se il carico di un veicolo a motore o di un rimorchio ostacola la visibilità, il conducente che si mette in preselezione o svolta deve usare speciale prudenza. Se necessario deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.74

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

74

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Norme di circolazione. O 13

741.11


Art. 14

Esercizio del diritto di precedenza (art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr) 1

Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto.

Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione.

2

Chi gode della precedenza deve usare riguardo per gli utenti della strada che hanno raggiunto l'intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo.

3

La precedenza dei veicoli che circolano in colonne parallele deve essere rispettata anche se la colonna più vicina è ferma.

4

I conducenti di veicoli senza motore, i ciclisti, i cavallerizzi e i conducenti di cavalli e di altri animali grossi sono equiparati ai conducenti di veicoli a motore per quanto riguarda la precedenza.

5

I conducenti devono usare speciale prudenza e intendersi sull'ordine delle precedenze nei casi non regolati dalle prescrizioni, per esempio quando veicoli provenienti da tutte le direzioni giungono contemporaneamente a una intersezione.


Art. 15


75

Casi speciali di precedenza (art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr) 1

Se una strada principale cambia direzione in un punto dove sboccano strade secondarie, il conducente che dalla strada principale svolta in una strada secondaria deve dare la precedenza soltanto ai veicoli che circolano in senso inverso sulla strada principale.

2

Se due o più strade munite del segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02) sboccano nel medesimo luogo in una strada con diritto di precedenza, gli utenti delle strade confluenti senza precedenza devono, tra di loro, rispettare la precedenza da destra.

3

Chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.76

Art. 16

Veicoli con diritto di precedenza (art. 27 cpv. 2 LCStr) 1

Tutti gli utenti della strada devono dare la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale che si annunciano

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

76

Vedi anche l'art. 74 cpv. 9 OSStr (RS 741.21).

Circolazione stradale 14

741.11

con luce blu e avvisatore a suoni alternati, anche se la circolazione è regolata con segnali luminosi.77 2 Se è indispensabile per lasciare immediatamente libera la carreggiata, i conducenti devono spostarsi sul marciapiede, con la necessaria prudenza. Chi segue un veicolo con diritto di precedenza deve tenere una distanza di 100 metri circa.

3

La luce blu e l'avvisatore a suoni alternati possono essere adoperati soltanto se il servizio è urgente e se le norme della circolazione non possono essere rispettate.78

Art. 17

Manovre di partenza, di retromarcia e di inversione (art. 36 cpv. 4 LCStr) 1

Prima di partire, il conducente deve assicurarsi che non causa pericoli a bambini o ad altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con l'aiuto di un'altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi pericolo.

2

La retromarcia deve essere eseguita a passo d'uomo. È vietato attraversare in retromarcia i passaggi a livello e le intersezioni senza visuale.

3

Se la retromarcia deve essere effettuata su strade senza visuale o per un lungo tratto, si deve circolare sulla parte di strada destinata al traffico che procede nello stesso senso.

4

Il conducente deve evitare di invertire il senso di marcia del veicolo sulla carreggiata. L'inversione è vietata nei luoghi senza visuale e quando il traffico è intenso.

5

Se il conducente di un veicolo del servizio di linea nelle località annuncia mediante gli indicatori di direzione lampeggianti, a una fermata segnalata, l'intenzione di partire, i veicoli che sopraggiungono da tergo devono se necessario moderare la velocità o fermarsi per agevolargli la partenza; ciò non vale se la fermata si trova sul margine sinistro della carreggiata. Il conducente del veicolo del servizio di linea deve azionare gli indicatori di direzione lampeggianti solo quando è pronto a partire; egli deve aspettare se i veicoli che sopraggiungono da tergo non possano fermarsi per tempo.79

Art. 18

Fermata (art. 37 cpv. 2 LCStr) 1

I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: a. se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; b. se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; 77

Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 2155).

Norme di circolazione. O 15

741.11

c. sulle strade strette e a traffico debole; d. sulle strade a senso unico.80 2

È vietato fermarsi volontariamente*: a. in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; b. nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; c.81 nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; d.82 alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;

e.83 sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; f.

sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; g. davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.

3

A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. Alle fermate delle aziende pubbliche di trasporto è vietato fermarsi sul marciapiede contiguo.84 4

La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.

*

Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada, cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.


Art. 19

Parcheggio, in generale (art. 37 cpv. 2 LCStr) 1

Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci.

80

Nuovo testo del per. 3 giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

81

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

83

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

84

Per. 2 introdotto dal n. II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

Circolazione stradale 16

741.11

2

Il parcheggio è vietato: a. dove la fermata non è permessa*; b. sulle strade principali fuori delle località; c. sulle strade principali all'interno delle località se non resta spazio per l'incrocio di due autoveicoli; d. sulle corse ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata; e. a meno di 50 m dai passaggi a livello fuori delle località e a meno di 20 m all'interno delle stesse; f. sui

ponti;

g. davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.

3

Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata.

4

I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata.

*

Cfr. art. 18.


Art. 20

Parcheggio in casi speciali (art. 37 cpv. 2 LCStr) 1

I veicoli sprovvisti delle targhe prescritte non devono essere lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi pubblici; è fatta eccezione per i parcheggi accessibili al pubblico, appartenenti a privati se questi autorizzano la sosta. L'autorità competente può permettere eccezioni in casi speciali.85 2 Chi durante la notte lascia regolarmente il suo veicolo nel medesimo punto d'una strada o d'un parcheggio pubblici abbisogna di un permesso, salvo che l'autorità competente rinunci a questa esigenza.

3

...86

a87 Facilitazioni di parcheggio per persone disabili (art. 57 cpv. 1 LCStr) 1

Le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (allegato 3 n. 2 OSStr88): 85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

86 Abrogato dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

87 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

88 RS

741.21

Norme di circolazione. O 17

741.11

a.89 parcheggiare per tre ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di parcheggio di cui all'articolo 19 capoversi 2-4;

b.90 parcheggiare per un tempo illimitato nei parcheggi; c. parcheggiare per due ore al massimo nelle zone d'incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d'accesso alla zona.

2

Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto: a. se il resto del traffico non è messo in pericolo o inutilmente ostacolato; b. se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo;

c. se e fintanto che il conducente, sebbene non sia disabile, trasporta e accompagna persone disabili.

3

Le facilitazioni di parcheggio non si applicano nelle zone di parcheggio gestite da privati.

4

Il contrassegno di parcheggio per persone disabili va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.91 5 Un contrassegno di parcheggio viene rilasciato alle persone che comprovano, mediante certificato medico, una netta riduzione della capacità deambulatoria e ai detentori di veicoli che vengono utilizzati frequentemente e in modo dimostrabile per il trasporto di persone notevolmente disabili. Il contrassegno di parcheggio è rilasciato dall'autorità cantonale.


Art. 21

Salita e discesa, carico e scarico delle merci (art. 37 cpv. 2 LCStr) 1

Chi sale o scende da un veicolo non deve mettere in pericolo gli utenti della strada; prima di aprire le portiere, deve essere usata particolare attenzione a chi proviene da tergo.

2

Se i veicoli non possono essere caricati o scaricati fuori della strada o lontano dal traffico, deve essere evitato il più possibile il disturbo degli altri utenti della strada e l'operazione deve essere terminata senza indugio.

3

Se, per il carico o lo scarico, un veicolo deve fermarsi in un punto dove la circolazione potrebbe essere messa in pericolo, per esempio su una strada di montagna con molte curve, devono essere collocati segnali di veicolo fermo o incaricate persone di avvertire gli altri utenti della strada.

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

Circolazione stradale 18

741.11


Art. 22

Misure di sicurezza (art. 37 cpv. 3 LCStr) 1

Il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare ch'esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene.

2

Sulle strade in pendio, il conducente, che lascia il veicolo, deve tirare il freno e prendere un'altra efficace misura di sicurezza affinché non si muova, in particolare innestando la marcia più bassa o dirigendo le ruote verso un ostacolo al bordo della carreggiata.

3

Sulle strade in forte pendio, l'immobilità degli autoveicoli deve essere garantita, inoltre, con cunei o con altri oggetti analoghi. Cunei devono essere collocati sotto le ruote degli autoveicoli pesanti, degli autotreni e dei rimorchi staccati anche sulle strade in leggero pendio. Prima di ripartire, la strada deve essere liberata dagli oggetti adoperati come cunei.


Art. 23


92

Uso del segnale di veicolo fermo e delle luci di avvertimento lampeggianti (art. 4 cpv. 1 LCStr) 1

Il segnale di veicolo fermo prescritto (art. 90 cpv. 2 OETV93) deve trovarsi in un posto facilmente accessibile del veicolo.94 2 Il segnale di veicolo fermo deve essere collocato al margine della carreggiata appena un veicolo, per motivi impellenti, è lasciato in sosta sulla carreggiata contrariamente alle prescrizioni, e ogni qualvolta altri utenti della strada, per il mancato funzionamento delle luci del veicolo o per le condizioni atmosferiche particolari (ad es. nebbia), non potrebbero scorgerlo per tempo; inoltre, per segnalare un veicolo in sosta sulla corsia di emergenza. Il segnale di veicolo fermo deve essere collocato dietro il veicolo ad almeno 50 m da esso e, sulle strade a traffico rapido, almeno a 100 m e, se il veicolo è in sosta su una corsia di emergenza, sul margine destro di questa.95 Non è necessario collocare il segnale di veicolo fermo in caso di fermata d'emergenza in uno spiazzo con segnale di posto di fermata per i veicoli in panna (4.16).96 3 Le luci di avvertimento lampeggianti (art. 110 cpv. 1 lett. g OETV) possono essere usate solamente per segnalare un pericolo nel modo seguente:97 92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

93

RS 741.41

94

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

95

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

96

Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

97

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Norme di circolazione. O 19

741.11

a. sul veicolo fermo, a complemento del segnale di veicolo fermo nonché sugli scuolabus segnalati come tali per permettere agli scolari di salire e scendere (art. 6 cpv. 5); b. sui veicoli in marcia, in caso di rallentamento improvviso del traffico causato segnatamente da un incidente o da un ingorgo oppure in caso di rimorchiatura sulle autostrade e sulle semiautostrade.98

4

In più, può essere collocata dietro il veicolo una lampada per casi di avaria, con luce gialla, fissa o lampeggiante, e anabbagliante. È vietato accendere fuochi e utilizzare dispositivi che possono causare incidenti (per es. torce, bidoni di benzina dipinti in maniera da segnalare un pericolo).

5

Il fatto di collocare il segnale di veicolo fermo e di accendere le luci di avvertimento lampeggianti non dispensa il conducente dall'osservare nel limite del possibile le norme della circolazione, segnatamente per quanto concerne l'illuminazione, la fermata e il parcheggio.

6

Il segnale di veicolo fermo deve pure essere applicato sulla parte posteriore dei veicoli rimorchiati.


Art. 24

Comportamento ai passaggi a livello e alle barriere (art. 28 e 32 cpv. 1 LCStr) 1

I conducenti di autoveicoli pesanti che sono costretti a fermarsi davanti ai passaggi a livello fuori delle località devono lasciare una distanza di circa 100 metri dal passaggio, per facilitare il sorpasso ai veicoli che seguono. I cavalieri, i conducenti di veicoli trainati da animali e i guardiani di mandrie o greggi* o di animali isolati devono tenere gli animali sufficientemente lontani dal passaggio a livello, affinché non si spaventino.

2

I passaggi a livello devono essere attraversati senza indugiare; i veicoli con cerchioni o cingoli metallici, i veicoli a trazione animale e i cavalieri devono, però, attraversarli a passo d'uomo.

3

Gli utenti della strada non devono aprire le barriere, comprese quelle degli aeroporti e simili, passarvi intorno o sotto o scavalcarle. Le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta sono equiparate alle barriere. Le barriere con apertura a richiesta possono però essere aperte mediante l'apposito comando.99 4

...100

*

Cfr. anche art. 52 cpv. 4.

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

99 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

100 Abrogato dal n. II 2 dell'all. all'O del 12 nov. 2003, con effetto dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

Circolazione stradale 20

741.11


Art. 25

Comportamento nei confronti delle tranvie e delle ferrovie su strada (art. 38 LCStr) 1

La tranvia o la ferrovia su strada che non circola sul margine della carreggiata può essere sorpassata a sinistra soltanto dove non sboccano altre strade e quando non è intralciato il traffico in senso inverso.

2

Se la tranvia o la ferrovia su strada circola a sinistra, il conducente del veicolo che circola nel medesimo senso deve lasciare spazio sufficiente, affinché i veicoli provenienti in senso inverso possano scansare a sinistra i veicoli su rotaia.

3

Se, alle fermate sprovviste di banchine, i passeggeri d'una tranvia o ferrovia su strada devono scendere dal lato della circolazione, i veicoli che circolano nella medesima metà della strada devono fermarsi sino a che i passeggeri abbiano lasciato libera la carreggiata.

4

Se nessuna tranvia o ferrovia su strada si avvicina, i veicoli che voltano a sinistra possono portarsi sulle rotaie per mettersi in preselezione.

5

I veicoli non devono fermarsi sulle rotaie d'una tranvia o d'una ferrovia su strada né a meno di m 1.50 della rotaia più vicina. In caso di attesa dietro una tranvia o una ferrovia su strada ferme, deve essere lasciata una distanza di almeno 2 m.


Art. 26

Colonne, cortei, veicoli cingolati (art. 35 e 36 LCStr) 1

Le colonne chiuse di veicoli, di pedoni o di utenti di mezzi simili a veicoli che traversano una carreggiata non devono essere interrotte.101 Per quanto possibile, deve essere data loro la precedenza alle intersezioni.

2

Le colonne di pedoni e di utenti di mezzi simili a veicoli possono essere incrociate o sorpassate solo ad andatura lenta.102 In generale, i cortei funebri non devono essere sorpassati.

3

I conducenti che incrociano o sorpassano veicoli cingolati devono tenersi a una distanza laterale di almeno 1 m. Sulle strade strette, essi possono sorpassare soltanto quando il conducente del veicolo cingolato dà via libera. Questi deve facilitare il sorpasso, fermandosi se necessario.


Art. 27

Scuola di guida (art. 15 LCStr) 1

I veicoli a motore guidati da un allievo conducente devono essere muniti di una targa portante una «L» bianca su fondo blu, applicata posteriormente in un punto ben visibile. La targa deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo conducente.

2

Sugli autoveicoli adoperati per corse di scuole guida e per corse d'esame, l'accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, salvo sui terreni di 101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

102 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

Norme di circolazione. O 21

741.11

esercitazione chiusi come pure per eseguire la retromarcia e parcheggiare; l'accompagnatore deve potersi facilmente servire almeno del freno a mano.103 3 Il titolare di una licenza per allievo conducente non può trasportare passeggeri che non posseggono la licenza di condurre pertinente su motoveicoli come anche su o in altri veicoli a motore con i quali può effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore.104 4 Gli allievi conducenti possono circolare sulle strade a forte traffico solo se hanno una formazione sufficiente e sulle autostrade e semiautostrade soltanto quando sono pronti all'esame di guida.

5

Sulle strade a forte traffico sono vietate esercitazioni di partenza in salita, d'inversione di marcia, di marcia indietro e analoghe; nei quartieri abitati, esse devono essere evitate il più possibile.

Capo terzo: Misure di sicurezza

Art. 28

Segnalazioni (art. 39 LCStr) 1

Il conducente deve segnalare qualsiasi cambiamento di direzione, compresa la svolta a destra. Anche il ciclista, che per sorpassarne un altro si scansa, deve segnalarlo.

2

Il segnale deve cessare subito dopo il cambiamento di direzione. I ciclisti possono cessare il segnale già durante il cambiamento di direzione105.

3

Se un veicolo è sprovvisto di indicatori di direzione o se essi non sono efficaci, il conducente o un passeggero indica col braccio la direzione che sarà presa. Se ciò non è possibile, la manovra di svolta deve essere eseguita con speciale prudenza.

4

Se il carico dei carri con motore, dei carri di lavoro, dei veicoli a motore agricoli o dei loro rimorchi copre la visuale, il conducente deve adoperare una paletta indicatrice di direzione (allegato 4 OETV106), salvo se il veicolo è provvisto di un apparecchio speciale col quale il conducente può simultaneamente vedere a tergo e segnalare gli spostamenti sulla sinistra, oppure se gli indicatori di direzione lampeggianti sono applicati dietro il convoglio e quelli del veicolo trattore sono visibili.107 L'uso 103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3212).

105 Per. introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

106 RS 741.41 107 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Circolazione stradale 22

741.11

dell'apparecchio sopraindicato e della paletta non deve mettere in pericolo gli altri utenti della strada.108

Art. 29


109

Avvisatori (art. 40 LCStr) 1

Il conducente deve comportarsi in modo da non dover usare senza necessità avvisatori acustici o dispositivi di segnalazione ottica. Ha diritto di farne uso solamente se lo esige la sicurezza del traffico; questa norma si applica anche alle luci di pericolo (art. 110 cpv. 3 lett. b OETV110)111.

2

Il conducente deve usare l'avvisatore acustico se fanciulli, ai bordi della strada o su di essa, non prestano attenzione al traffico e prima delle curve strette e senza visuale fuori delle località.

3

Dall'imbrunire in poi possono essere dati soltanto segnali luminosi. Possono essere usati gli avvisatori acustici solo in caso di pericolo.


Art. 30

Luci del veicolo, in generale (art. 41 LCStr) 1

Le luci del veicolo devono essere accese non appena gli altri utenti della strada non potrebbero scorgerlo per tempo.

2

Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore; le luci posteriori devono, però, essere accese soltanto sull'ultimo rimorchio.

3

Non è necessario accendere le luci se il veicolo si trova in un posto demarcato di parcheggio.

4

I veicoli a trazione animale, i carri a mano larghi più di 1 m, i monoassi il cui peso a vuoto non supera senza attrezzi accessori 80 kg, nonché i rimorchi di lavoro del servizio antincendio e della protezione civile devono essere provvisti almeno di una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile davanti e di dietro.112 Se questi rimorchi sono trainati da veicoli a motore, una luce rossa di coda può sostituire la luce gialla.113 5 ...114

108 Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della LF sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 811).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

110 RS 741.41 111 Nuovo testo del per. giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

112 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 536).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

114 Abrogato dal n. III 1 dell'O del 22 dic. 1993, con effetto dal 1° feb. 1994 (RU 1994 214).

Norme di circolazione. O 23

741.11


Art. 31


115

Uso delle luci per i veicoli a motore (art. 41 LCStr) 1

Sui veicoli a motore in sosta devono essere accese le luci di posizione e le luci di coda. I veicoli a motore senza luci di posizione, eccetto i veicoli a due ruote montate sull'asse longitudinale, possono restare in sosta sulla carreggiata solo dove essa è sufficientemente rischiarata. Nell'interno delle località, per i veicoli a motore a ruote simmetriche (senza rimorchio), lunghi 6 m e larghi 2 m al massimo, basta la luce di posteggio sul lato rivolto al traffico.116 2 Sui veicoli in marcia devono essere accese: a. i fari a luce piena o quelli a luce anabbagliante; tuttavia, l'uso dei fari a luce piena deve essere possibilmente evitato nelle località; b. in caso di nebbia, tempesta di neve o forte pioggia, i fari fendinebbia o i fari a luce anabbagliante, anche di giorno.

3

Il conducente deve commutare dai fari a luce piena a quelli anabbaglianti: a. per tempo, ma almeno 200 m prima dell'incrocio con un altro utente della strada o con una ferrovia proveniente, accanto alla strada, in senso inverso; b. subito, se è richiesto dal conducente proveniente in senso inverso mediante accensione e spegnimento dei suoi fari a luce piena; c. nel caso di circolazione in colonna e di retromarcia.

4

In casi di fermata prolungata dovuta alle condizioni del traffico, in particolare davanti a passaggi a livello, si deve commutare sulle luci di posizione.

5

Sui veicoli a motore dovrebbero essere accesi anche di giorno i fari a luce anabbagliante o quelli per la circolazione diurna.117


Art. 32


118

Luci speciali (art. 41 LCStr) 1

...119

2

I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è inferiore a 50 m a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.120 115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

116 Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2718).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

119 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

Circolazione stradale 24

741.11

3

Le luci orientabili possono essere accese solo sui veicoli per cui sono autorizzate (art. 110 cpv. 3 lett. a OETV121).122 4 Le luci per illuminare i lavori possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per effettuare i lavori; devono essere dirette in modo da illuminare unicamente il veicolo e le immediate vicinanze senza abbagliare gli utenti della strada.


Art. 33

Divieto di rumori (art. 42 cpv. 1 LCStr) I conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte. È segnatamente vietato: a. di usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e di inutilmente riscaldare e far girare il motore di veicoli fermi;

b. di far girare a regime elevato il motore, a vuoto o nelle marce basse; c. di accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza; d. di effettuare continuamente giri inutili nell'interno delle località; e. di circolare troppo rapidamente, soprattutto con veicoli provvisti di cerchioni metallici, con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita; f. di caricare e scaricare veicoli senza precauzione e di trasportare bidoni e analoghi carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli; g. di sbattere le portiere, il cofano, il coperchio del portabagagli e simili; h. di disturbare con apparecchi radio e altri apparecchi per la riproduzione del suono, istallati o trasportati nel veicolo.


Art. 34

Divieto di altre molestie (art. 42 cpv. 1 LCStr) 1

I veicoli a motore devono essere tenuti e usati in modo che non sviluppino fumo evitabile.

2

Il motore deve essere spento anche durante brevi fermate, se ciò non ritarda la partenza.

3

Sulle strade polverose, sporche o bagnate, segnatamente quando la neve si scioglie, il conducente deve circolare in modo da non molestare gli utenti della strada e gli abitanti della zona.

121 RS 741.41 122 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Norme di circolazione. O 25

741.11

Capo quarto: Strade speciali

Art. 35

Uso delle autostrade e semiautostrade (art. 43 cpv. 3 LCStr) 1

Le autostrade e le semiautostrade sono accessibili soltanto ai veicoli a motore capaci di raggiungere una velocità di almeno 80 km/h e autorizzati a farlo. La disposizione non è applicabile ai veicoli per la manutenzione delle strade nonché ai veicoli e ai trasporti eccezionali.123 2 I trattori, i veicoli cingolati, i veicoli muniti di pneumatici chiodati come anche i motoveicoli di cilindrata fino a 50 cm3 non possono circolare sulle autostrade e sulle semiautostrade.124 3 I veicoli in panna possono essere trainati solo sino alla prossima uscita.

4

Sulle autostrade e sulle semiautostrade è vietato effettuare corse di prova e manifestazioni sportive.125


Art. 36

Norme speciali sulle autostrade e sulle semi-autostrade (art. 43 cpv. 3 LCStr) 1

Sulle autostrade e sulle semiautostrade è permesso cambiare direzione solo nei punti espressamente designati a tale scopo. È vietato voltare e fare marcia indietro.

2

Lo spartitraffico centrale nelle autostrade non può essere superato nemmeno nei punti destinati al passaggio trasversale.

3

Solo in caso di necessità, il conducente può fermarsi nelle corsie di emergenza e sugli spiazzi appositamente segnalati per veicoli in panna, altrimenti solo nei posti di parcheggio indicati con segnali. Gli occupanti del veicolo non devono accedere alla carreggiata.126 4 Gli utenti delle autostrade e delle semiautostrade hanno la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade di accesso.

5

I conducenti possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli, solamente nei casi seguenti:

a. nel caso di circolazione in colonne parallele; b. sui tratti che servono alla preselezione purché, per ogni corsia, siano indicati differenti luoghi di destinazione; c. sulle corsie d'accelerazione delle entrate, sino alla fine della linea doppia marcata sulla carreggiata (6.04); 123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3212).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).

Circolazione stradale 26

741.11

d. sulle corsie di decelerazione delle uscite.127 6

Sulle autostrade ad almeno tre corsie nello stesso senso la corsia esterna sinistra può essere utilizzata soltanto da veicoli a motore che sono autorizzati a circolare ad oltre 80 km/h.128

Art. 37

Strade a senso unico (art. 57 cpv. 1 LCStr) 1

Le strade a senso unico sono equiparate alla metà destra di una strada aperta al traffico nei due sensi.

2

Il conducente può passare a destra o a sinistra delle isole spartitraffico e degli ostacoli, come anche delle tranvie e delle ferrovie su strada in moto.

3

La retromarcia è vietata, salvo nel parcheggiare, attaccare un rimorchio, ecc.


Art. 38

Strade a forte pendenza e strade di montagna (art. 45 LCStr) 1

Se, su strade a forte pendenza e su strade di montagna, veicoli dello stesso genere* non possono incrociare, il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l'altro non si trovi vicino a uno spiazzo d'incrocio. L'incrocio di veicoli di diverso genere è disciplinato dall'articolo 9 capoverso 2 primo periodo.129 2 Se, su strade di montagna, autoveicoli pesanti si seguono a breve intervallo e l'incrocio è difficile, i loro conducenti devono indicare agli utenti della strada provenienti in senso inverso che altri veicoli del genere seguono.

3

Sulle strade postali di montagna, qualora l'incrocio o il sorpasso sia difficile, è obbligo attenersi ai cenni e alle istruzioni dei conducenti dei veicoli di linea.130 *

131


Art. 39

Gallerie (art. 57 cpv. 1 LCStr) 1

Nelle gallerie è vietato fare marcia indietro e cambiare direzione; è inoltre vietato sorpassare veicoli a motore a ruote simmetriche nella direzione per la quale esiste una sola corsia.132 127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

128 Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

129 Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).

131 Nota abrogata dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

132 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Norme di circolazione. O 27

741.11

2

I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti devono accendere i fari a luce anabbagliante anche se la galleria è illuminata.133 3

I conducenti possono fermarsi solo in caso di necessità. Il motore deve essere spento immediatamente.


Art. 40

Ciclopiste e corsie ciclabili (art. 43 cpv. 2, e 46 cpv. 1 LCStr) 1

I ciclisti devono dare la precedenza, se da una ciclopista o da una corsia ciclabile accedono alla carreggiata attigua e se, sorpassando, lasciano la corsia.

2

I velocipedi con rimorchio possono circolare sulle ciclopiste soltanto se non è ostacolato l'altro traffico ciclistico. I pedoni possono usare la ciclopista dove mancano i marciapiedi e le strade pedonali.134 3 I conducenti di altri veicoli possono circolare sulla corsia ciclabile delimitata da una linea discontinua (6.09) purché non ostacolino la circolazione dei velocipedi.135 4 Se devono attraversare una ciclopista o una corsia ciclabile all'infuori di intersezioni, per esempio per accedere a un immobile, i conducenti di altri veicoli devono dare la precedenza ai ciclisti.136 5

Se una ciclopista corre a una distanza massima di 2 m lungo una carreggiata per il traffico dei veicoli a motore, per i ciclisti alle intersezioni vigono le norme di precedenza cui sottostanno i conducenti dei veicoli che circolano sulla carreggiata contigua. Quando svoltano, i conducenti dei veicoli a motore sulla carreggiata contigua devono dare la precedenza ai ciclisti.137

Art. 41

Strade pedonali, marciapiedi (art. 43 cpv. 1 e 2 LCStr) 1

I velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio almeno di 1,50 m per i pedoni.138 1bis Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spa133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1976 2810).

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

136 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 1979 (RU 1979 1583). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

137 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Circolazione stradale 28

741.11

zio di almeno 1,50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile.139 2 Il conducente che con il suo veicolo intende utilizzare il marciapiede deve osservare una prudenza particolare verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli ai quali è tenuto a dare la precedenza.140 3

Le corsie pedonali longitudinali (6.19) demarcate sulla carreggiata possono essere usate dai veicoli solo se il traffico pedonale non ne è ostacolato.141 4 ...142

a143 Quartieri residenziali o analoghi (art. 57 cpv. 1 LCStr) Sulle strade secondarie nei quartieri residenziali oppure sulle strade secondarie a circolazione parzialmente limitata, i conducenti di veicoli devono usare speciale prudenza e avere riguardo verso gli altri.

b144 Aree con percorso rotatorio obbligato (art. 57 cpv. 1 LCStr)145 1

Prima di entrare in un'area con percorso rotatorio obbligato (segnale 2.41.1 in relazione con il segnale 3.02), il conducente deve rallentare e dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria.

2

All'entrata nell'area con percorso rotatorio obbligato e, se non segue nessun cambiamento di corsia, all'interno della rotatoria il conducente non deve segnalare la direzione. Tuttavia deve segnalare la direzione quando lascia la rotatoria.

3

Nelle aree con percorso rotatorio obbligato senza suddivisione in corsie i ciclisti possono divergere dall'obbligo di circolare a destra.

139 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

142 Abrogato dal. I dell'O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

143 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

144 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

145 Rinvio introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Norme di circolazione. O 29

741.11

Capo quinto: Categorie speciali di veicoli

Art. 42

Motoveicoli e velocipedi: in generale (art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 3 e 4, e 47 cpv. 2 LCStr) 1

I conducenti di motoveicoli e i ciclisti devono occupare il sedile a essi destinato. I fanciulli possono usare un velocipede solo se possono pedalare stando seduti.* 2 I conducenti di motoveicoli e ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo gli altri utenti della strada.

La larghezza degli oggetti trasportati non deve superare 1 m.

3

I ciclisti possono avanzare sulla destra di una colonna di veicoli a motore se vi è sufficiente spazio libero; è loro vietato di avanzare tra i veicoli della colonna. Essi non devono impedire alla colonna di proseguire né segnatamente porsi davanti a veicoli fermi.146 4 I conducenti di ciclomotori devono conformarsi alle norme per i ciclisti, come anche a quelle per i conducenti di veicoli a motore relative al divieto di rumori.

* Per

i

passeggeri, cfr. art. 63.


Art. 43


147

Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: circolazione in fila indiana (art. 46 cpv. 2, e 47 cpv. 1 LCStr) 1

I conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due: a. se circolano in formazione chiusa di oltre dieci velocipedi o ciclomotori; b. se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa; c. sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo indicate da segnali su strade secondarie;

d.148 nelle zone d'incontro.149 2

I conducenti di motoveicoli non devono circolare né affiancati, né accanto a velocipedi o a ciclomotori. I ciclisti e i conducenti di ciclomotori non devono circolare accanto a motoveicoli.

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1976 2810) 148 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

Circolazione stradale 30

741.11

a150 Carrozzelle per

invalidi

(art. 43 cpv. 2 LCStr) 1

Le carrozzelle per invalidi possono essere utilizzate sulle superfici riservate ai pedoni. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni.

La velocità e il modo di procedere vanno adeguati alle circostanze.

2

Le carrozzelle per invalidi possono essere utilizzate sulle superfici riservate ai veicoli. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni in vigore per i ciclisti. Quando circolano sulla carreggiata o su una ciclopista, le carrozzelle per invalidi devono essere provviste, di notte e in caso di cattive condizioni di visibilità, di una luce ben visibile, bianca davanti e rossa dietro.


Art. 44

Veicoli a trazione animale e veicoli a mano (art. 21 e 57 cpv. 1 LCStr) 1

Qualsiasi veicolo a trazione animale deve essere condotto da una persona idonea. Il conducente può prendere posto sul veicolo solo se la guida sicura del medesimo non ne è ostacolata; i sedili sporgenti lateralmente sono vietati.

2

Se un veicolo a trazione animale è lasciato sulla strada senza essere sorvegliato, gli animali devono essere legati in modo da non ostacolare il traffico.

3

I carri a mano devono sempre essere condotti da una persona a piedi. I carri a mano provvisti di motore sono equiparati a quelli senza motore. Tuttavia, essi soggiacciono alle norme per i veicoli a motore relative al divieto di rumori. I carri a mano provvisti di motore non devono trainare rimorchi; l'autorità cantonale, l'autorità federale per i veicoli della Confederazione, può permettere deroghe nella misura in cui sia garantita la sicurezza dell'esercizio e del traffico.151 4 ...152


Art. 45

Tranvie e ferrovie su strada (art. 48 LCStr) 1

I conducenti di tranvie e di ferrovie su strada devono circolare con speciale prudenza quando voltano al capolinea, cambiano il lato della carreggiata, incrociano su una strada stretta o circolano in senso inverso al traffico. Prima di sorpassare, essi devono assicurarsi che lo spazio è sufficiente.

2

Essi danno la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale che si annunciano con gli speciali segnalatori.

Circolando su una strada secondaria, essi devono dare la precedenza quando si immettono in una principale.153 150 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

151 Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

152 Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

153 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Norme di circolazione. O 31

741.11

3

Ogni qualvolta sia richiesto dalla sicurezza del traffico segnatamente prima della partenza, essi devono avvertire gli utenti della strada con i loro avvisatori luminosi o acustici.

Parte seconda: Norme per gli altri utenti della strada Capo primo: Pedoni

Art. 46

Uso della strada (art. 49 cpv. 1 LCStr) 1

Sulla carreggiata, i pedoni devono circolare a destra e non a sinistra, quando solamente su quel lato vi è la possibilità di scansarsi oppure quando essi conducono un veicolo che non sia una carrozzella per bambini. Essi evitano di passare frequentemente da un lato all'altro della strada.

2

I pedoni evitano di sostare inutilmente sulla carreggiata, soprattutto nei punti senza visuale e stretti, sulle intersezioni, di notte o per cattivo tempo.

2bis

Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un'area delimitata, può essere utilizzata l'area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri

d'abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.154 3 Alle fermate delle tranvie e delle ferrovie su strada, sprovviste di banchina, i pedoni possono lasciare il marciapiede solo dopo che il veicolo si sia fermato.


Art. 47

Attraversamento della carreggiata (art. 49 cpv. 2 LCStr) 1

I pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m.

2

Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada. Tuttavia non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo.155 3 Dove il passaggio pedonale, senza regolazione del traffico, è suddiviso da un'isola spartitraffico, ciascuna parte è considerata come un passaggio pedonale indipendente.156 4 Quando il traffico è intenso, i pedoni devono usare la parte destra del passaggio pedonale e possibilmente attraversare la carreggiata in gruppi.

5

Fuori dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli.

154 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

Circolazione stradale 32

741.11

6

Alle intersezioni con regolazione del traffico, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo quando la circolazione è libera nel loro senso di marcia. Sono riservati i segnali della polizia e i segnali luminosi per pedoni.


Art. 48

Casi speciali (art. 49 LCStr) 1

Le persone che spingono carri a mano, di larghezza non superiore a 1 m, carrozzelle per bambini, carrozzelle per invalidi o velocipedi devono osservare almeno le norme e i segnali per i pedoni. Sulla carreggiata, tuttavia, esse devono sempre procedere in fila indiana.

1bis

L'impiego di sci e di slitte come mezzi di circolazione è permesso dove è di uso locale.157 2

Oggetti appuntiti, angoli vivi o lame e simili devono essere trasportati con cautela e, se necessario, coperti con involucri protettivi. Al fine di non ostacolare il traffico sui marciapiedi, i pedoni che trasportano oggetti ingombranti possono usare la carreggiata.

3

Le persone che lavorano sulla carreggiata o nello spazio della stessa devono, se necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o manutenzione esse devono indossare abiti fluorescenti e catarifrangenti, secondo la norma svizzera SN 640 710158, che li rendano ben visibili sia di giorno sia di notte.159 4 ...160


Art. 49

Colonne di pedoni (art. 57 cpv. 1 LCStr) 1

I pedoni che marciano in colonne chiuse devono usare il marciapiede; se la circolazione degli altri pedoni è ostacolata, essi devono circolare sul margine destro della carreggiata.

2

Lunghe colonne di pedoni sulla carreggiata devono essere frazionate per agevolare il sorpasso ai veicoli.

3

Di notte e quando è richiesto dalle condizioni atmosferiche, le colonne di pedoni che usano la carreggiata fuori delle località devono essere provviste almeno davanti e di dietro, a sinistra, di una luce gialla, anabbagliante.

4

Alle colonne chiuse di pedoni sono applicabili per analogia le norme applicabili ai veicoli (preselezione, segnalazioni, osservanza della regolazione del traffico, ecc.).

157 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

158 Ottenibile presso: Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti, Sihlquai 255, 8005 Zurigo; www.vss.ch 159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

160 Abrogato dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

Norme di circolazione. O 33

741.11

Capo 1a: Utenti di mezzi simili a veicoli161

Art. 50


162

Uso della strada

1

I mezzi simili a veicoli possono essere impiegati come mezzi di circolazione per circolare su:

a. aree di traffico destinate ai pedoni quali marciapiedi, strade pedonali, corsie pedonali, zone pedonali; b. ciclopiste; c. carreggiate di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e zone d'incontro;

d. carreggiate di strade secondarie, se lungo la strada mancano il marciapiede, il sentiero pedonale o la ciclopista e il volume di traffico nel momento dell'utenza è esiguo.

2

Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un'area delimitata, può essere utilizzata l'area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri

d'abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.

3

I fanciulli non ancora assoggettati all'obbligo scolastico possono impiegare mezzi simili a veicoli soltanto su aree di traffico destinate ai pedoni e conformemente al capoverso 2. Sulle aree di traffico conformemente al capoverso 1 lettere b-d possono utilizzare mezzi simili a veicoli come mezzo di circolazione soltanto se accompagnati da una persona adulta.

a163 Uso come mezzo di circolazione 1

Agli utenti di mezzi simili a veicoli si applicano le norme di circolazione vigenti per i pedoni.

2

Devono sempre adeguare la velocità e il loro modo di circolare alle circostanze nonché alle peculiarità del mezzo. In particolare devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza. Nell'attraversare la carreggiata possono circolare soltanto a passo d'uomo.

3

Sulla carreggiata, gli utenti di mezzi simili a veicoli circolano a destra. Sulle ciclopiste mantengono la direzione di circolazione prescritta per i ciclisti.

4

Di notte o se le condizioni di visibilità lo esigono, sulla carreggiata e sulle ciclopiste i mezzi simili a veicoli o i loro utenti devono essere provvisti davanti di una luce bianca luminosa e dietro di una luce rossa luminosa ben visibili.

161 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

163 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

Circolazione stradale 34

741.11

Capo secondo: Cavalli montati, animali

Art. 51

Cavalli montati (art. 50 cpv. 1 e 4 LCStr) 1

Sulle strade di grande traffico, l'equitazione è permessa solo ai cavalieri esperti che montano cavalli abituati al traffico. Cavalcando, è permesso condurre per la briglia solo un altro cavallo.

2

È permesso cavalcare affiancati a due a due solamente in gruppi di almeno sei cavalieri o, durante il giorno sulle strade di poco traffico, fuori delle località.


Art. 52

Singoli animali, mandrie e greggi (art. 50 cpv. 2 a 4 LCStr) 1

Chiunque conduce un animale deve tenerlo costantemente sotto la sua padronanza.

Gli animali devono essere affidati solo a guardiani capaci.

2

Nelle regioni di montagna, un animale isolato può essere guidato sul margine sinistro della strada, se la sicurezza è maggiore per il guardiano e l'animale.

3

Gli animali fermi non devono ostacolare il traffico; se sono lasciati incustoditi, essi devono essere legati in modo sicuro.

4

I guardiani che conducono mandrie o greggi su strade principali devono vigilare affinché la parte sinistra della strada sia lasciata libera agli altri utenti. Ai passaggi a livello, se occorre, la mandria o il gregge deve essere frazionato.


Art. 53

Disposizioni comuni (art. 50 LCStr) 1

Per quanto possibile, le colonne di cavalli montati, le mandrie e i greggi devono essere frazionati per agevolare il sorpasso ai veicoli.

2

Di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, chi va a cavallo o conduce animali deve portare sulla parte rivolta al traffico almeno una luce gialla anabbagliante, visibile davanti e di dietro. Inoltre la cavalcatura dev'essere munita di gambali catarifrangenti. Le colonne di cavallerizzi e i gruppi di animali devono portare, a sinistra, almeno una luce gialla davanti e di dietro.164 Parte terza: Comportamento in caso d'infortunio

Art. 54

Misure di sicurezza sul luogo dell'infortunio (art. 51 cpv. 1 e 4 LCStr) 1

Se per causa di un infortunio, di una panna a un veicolo, di merci cadute o di olio dispersosi risultano ostacoli o altri pericoli, le persone coinvolte, compresi anche i passeggeri, devono prendere subito i provvedimenti di sicurezza appropriati.

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Norme di circolazione. O 35

741.11

2

La polizia deve essere subito avvertita, se un pericolo non può essere eliminato immediatamente, in particolare se liquidi dispersisi possono inquinare fiumi e laghi o acque sotterranee. Qualora l'esercizio ferroviario sia ostacolato, ad esempio se veicoli o il loro carico cadono sugli impianti ferroviari, l'amministrazione della ferrovia deve essere subito informata.

3

I curiosi non devono fermarsi sui luoghi dell'infortunio né parcheggiare i loro veicoli nelle vicinanze.


Art. 55

Infortuni con danni alle persone (art. 51 cpv. 1 e 2 LCStr) 1

In caso di infortunio con danni alle persone, la polizia deve essere subito avvertita, se una persona ha subito ferite esterne o presumibilmente ferite interne.

2

Non è necessario avvertire la polizia, se si tratta solo di escoriazioni o di lievi contusioni; tuttavia, l'autore del danno deve indicare al ferito il nome e l'indirizzo. La polizia non deve parimente essere avvertita, se solo il conducente, i suoi parenti o i membri della comunione domestica sono stati feriti in modo insignificante e nessun terzo è coinvolto nell'infortunio.

3

Le persone non coinvolte in un infortunio prestano assistenza, in particolare chiamano o vanno a prendere il medico e la polizia, trasportano i feriti o provvedono alla sicurezza del traffico.


Art. 56

Accertamento dei fatti (art. 51 cpv. 2 e 3 LCStr) 1

Sul luogo dell'infortunio, lo stato di fatto non può essere modificato prima dell'arrivo della polizia che per proteggere i feriti o garantire la sicurezza del traffico. Prima di spostare le vittime o le cose, è necessario segnare sulla strada la loro posizione.

1bis

La polizia procede agli accertamenti in caso di incidenti della circolazione che devono essere annunciati secondo l'articolo 51 LCStr; negli altri casi, deve compiere gli accertamenti qualora una persona implicata lo richieda. È fatta salva l'azione penale.165 2 Se una parte lesa vuole chiamare la polizia, sebbene non vi sia obbligo, le altre persone coinvolte devono collaborare all'accertamento dei fatti, sino a quando sono congedate dalla polizia.

3

I conducenti di veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale in corse urgenti e i conducenti dei veicoli delle aziende di trasporto pubbliche in corse soggette a orario possono proseguire, se l'aiuto ai feriti e l'accertamento dei fatti sono garantiti.166 165 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2101).

166 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Circolazione stradale 36

741.11

4

Il conducente che apprende di essere stato o di poter essere stato coinvolto in un infortunio deve ritornare immediatamente sul luogo dell'infortunio o annunciarsi presso il posto di polizia più vicino.

Parte quarta: Uso dei veicoli Capo primo: Disposizioni generali I. Misure di sicurezza

Art. 57

In generale (art. 29 LCStr) 1

Il conducente deve accertarsi che il veicolo e il carico siano conformi alle prescrizioni e che il veicolo sia provvisto dei necessari accessori, come il segnale di veicolo fermo. Segnatamente dopo la lavatura o una riparazione del veicolo deve controllare il funzionamento dei freni.

2

Le targhe di controllo, il disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili; i dispositivi delle luci, i catarifrangenti, i vetri e gli specchi retrovisori devono essere puliti. Il carico, i portacarichi, le attrezzature di lavoro e oggetti analoghi non devono celare né le targhe né i dispositivi d'illuminazione.167 168 3

Se, durante la circolazione, si manifestano difetti poco gravi, il conducente può proseguire con speciale prudenza; la riparazione deve essere effettuata senza indugio.

4

I veicoli a motore in costruzione, in trasformazione o in riparazione possono circolare per trasferimenti, qualora almeno il dispositivo di guida e i freni diano le necessarie garanzie di sicurezza, il veicolo sia provvisto della luce di fermata, le luci, durante la notte o per cattivo tempo, corrispondano alle prescrizioni e il rumore non sia eccessivo.169


Art. 58

Misure di protezione (art. 29 LCStr) 1

Parti integranti, attrezzi o carichi, che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi, devono essere muniti di dispositivi protettivi.170 2

Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati ben visibilmente, di giorno, con banderuole o pannelli e, di notte o se le condizioni atmosferiche lo 167 Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 1973, in vigore dal 1° gen.1973 (RU 1973 2155).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Norme di circolazione. O 37

741.11

esigono, con luci o catarifrangenti di colore bianco, davanti, e rosso, di dietro; i catarifrangenti non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. L'estremità dei carichi o singole parti che sporgono posteriormente di oltre 1 m dal veicolo devono essere contrassegnate con un segnale sferico, piramidale o simile, la cui superficie proiettata sull'asse longitudinale del veicolo è di circa 1000 cm2; l'oggetto segnalatore presenta strisce rosse e bianche larghe 10 cm circa ed è munita di catarifrangenti oppure di materiale riflettente.171 3 Durante la circolazione, le parti mobili, come bracci di gru e ganci, devono essere immobilizzate e le forche sollevatrici vanno fissate verticalmente o munite di casse protettrici ben visibili.

4

In caso di trasporti speciali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono, sul davanti del veicolo trattore, essere segnalati ai conducenti che circolano in senso inverso mediante banderuole o pannelli rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti strisce oblique rosse e bianche larghe 10 cm circa. Di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono, le banderuole e i pannelli sono illuminati o completati da luci d'ingombro.172 173 5 I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che impediscono la visibilità devono essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un retrovisore che consenta al conducente di osservare la carreggiata a lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro su una distanza di 100 m al minimo.174 Sono eccettuati i veicoli a motore agricoli che trainano rimorchi con carico di larghezza superiore a 2,55 m.175 176

Art. 59

Protezione della carreggiata (art. 29 LCStr) 1

Il conducente di un veicolo deve evitare di sporcare la carreggiata in qualsiasi modo. Prima che un veicolo lasci un cantiere, una cava o i campi, le ruote devono essere pulite. La carreggiata, che sia stata sporcata, deve essere segnalata agli altri utenti della strada e pulita il più presto possibile.

2

I veicoli a motore muniti di cerchioni metallici o cingoli non possono circolare sulle strade la cui pavimentazione sia divenuta molle.

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

172 Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

173 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

175 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

176 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

Circolazione stradale 38

741.11

I.a177 Emissioni dei gas di scarico. Manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli
a178 Obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento 1

Gli autoveicoli immatricolati in Svizzera sono sottoposti all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 35 OETV). Fanno eccezione:

a. gli autoveicoli provvisti di un sistema di diagnosi «On Board» riconosciuto (sistema OBD);

b. gli autoveicoli equipaggiati di motore ad accensione comandata, il cui genere di costruzione permette velocità massime inferiori a 50 km/h nonché gli autoveicoli pesanti equipaggiati di motore ad accensione comandata; c. i carri di lavoro agricoli; d. gli autoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1976; e. i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari.

2

Un sistema OBD è riconosciuto nel caso dei seguenti autoveicoli: a. autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione comandata che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 3; b. autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione per compressione che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4; c. autoveicoli pesanti che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4 e immatricolati per la prima volta dopo il 30 settembre 2006.

b179 Intervalli di manutenzione 1

Il detentore di un veicolo sottoposto all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i termini seguenti: a. per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre: 1. senza catalizzatore: ogni 12 mesi, 2. con catalizzatore: ogni 24 mesi;

b. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di oltre 30 km/h: ogni 24 mesi;

177 Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1841).

Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

178 Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 1985 (RU 1985 1841). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7085).

179 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7085).

Norme di circolazione. O 39

741.11

c. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 30 km/h e meno: ogni 48 mesi.

c180 Obblighi del conducente e del detentore 1

Il conducente di un veicolo sottoposto all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve portare seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo, su richiesta, agli organi incaricati del controllo.

2

Se l'indicatore di funzionamento errato del sistema OBD indica un difetto dell'equipaggiamento rilevante in materia di gas di scarico, il detentore di un veicolo provvisto di un sistema OBD riconosciuto deve far controllare e ripristinare il veicolo entro un mese dalla prima volta che si è presentato il difetto.

II. Passeggeri

Art. 60


181

In generale (art. 30 cpv. 1 LCStr) 1

...182

2

Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore e i loro rimorchi non deve superare quello dei posti autorizzati. Durante la corsa devono essere utilizzati i posti autorizzati; negli autobus è permesso lasciare per breve tempo il posto a sedere.183 3 ...184

4

È vietato trasportare persone in compartimenti di autoveicoli che non si possono aprire dall'interno; sono eccettuati i trasporti di polizia.

5

Se i veicoli a motore, tranvie e ferrovie su strada sono in moto, è vietato salirvi, scendervi e sporgersi.

6

Conducenti e passeggeri non possono far sporgere né gettare alcun oggetto dal veicolo, salvo nei cortei su percorso chiuso.

180 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7085).

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

182 Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° ott. 1994 (RU 1994 816).

183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

184 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

Circolazione stradale 40

741.11


Art. 61


185

Passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose e su veicoli agricoli (art. 30 cpv. 1 LCStr) 1

Sui posti in piedi autorizzati dei veicoli adibiti al trasporto di cose può essere trasportato solamente il personale necessario per caricare, scaricare e sorvegliare il carico.

2

Sui seguenti veicoli, i fanciulli fino a 7 anni devono essere sorvegliati da un passeggero di età superiore a 14 anni oppure viaggiare in un seggiolino per fanciulli sicuro:

a. sui veicoli a motore agricoli e i loro rimorchi; b. sui trattori industriali con una velocità massima di 40 km/h, sui carri con motore e sui carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui sono utilizzati per trasporti agricoli.186 3

Sui veicoli di cui al capoverso 2 possono essere trasportate per brevi tratti persone nel quadro dell'articolo 86 capoverso 1 lettera c anche sul ponte di carico e sul carico, quando è garantita un'adeguata protezione e i posti autorizzati non sono sufficienti.187 4 Per le corse del servizio antincendio, della protezione civile o della polizia, per esercizi fuori servizio di organizzazioni militari o per cortei e simili, l'autorità cantonale può permettere il trasporto di altre persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e relativi rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedimenti di sicurezza.

5

Più di nove persone possono essere trasportate su autoveicoli adibiti al trasporto di cose o autotreni soltanto se ciò è previsto nella licenza di circolazione; ne è presupposto una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile.


Art. 62


188



Art. 63


189
Passeggeri su motoveicoli e velocipedi (art. 30 cpv. 1 LCStr) 1

I passeggeri dei motoveicoli nonché dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei veicoli a motore a tre ruote simili a motoveicoli devono sedersi a cavalcioni e devono poter utilizzare predellini e poggiapiedi. Un fanciullo al di sotto dei sette anni può prendere posto soltanto su un apposito sedile autorizzato dall'autorità d'ammissione.

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006, il cpv. 1 entra in vigore il 1° gen. 2008 (RU 2005 4487).

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

188 Abrogato dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

Norme di circolazione. O 41

741.11

2

Nei carrozzini dei motoveicoli possono prendere posto soltanto tante persone quanti sono i sedili autorizzati. Sui rimorchi dei motoveicoli non possono essere trasportate persone.

3

I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare: a. sui velocipedi a più posti, tante persone quante sono le paia supplementari di pedali disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto se sono in grado di pedalare restando seduti; b. su un elemento rimorchiato ai sensi dell'articolo 210 capoverso 5 OETV190 collegato a un velocipede a uno o due posti: un fanciullo, se è in grado di pedalare restando seduto, o una persona disabile in una carrozzella per invalidi; c. su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede/carrozzella per invalidi: una persona disabile; oppure d. su un rimorchio per velocipedi con sedili protetti collegato a un velocipede a uno o due posti: al massimo due fanciulli.

4

Oltre alle possibilità di cui nel capoverso 3, i ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare un fanciullo su un seggiolino sicuro. Il seggiolino, in particolare, deve proteggere le gambe del fanciullo e non intralciare i movimenti del conducente.

5

...191

6

Sui velocipedi aventi due ruote sul medesimo asse l'autorità cantonale può autorizzare più posti delle paia di pedali a disposizione.

III. Dimensioni e peso

Art. 64


192

Larghezza (art. 9 cpv. 1 e 4, 20, 25 LCStr)193 1

La larghezza dei veicoli a motore e dei rimorchi non deve superare 2,55 m; quella dei veicoli climatizzati le cui carrozzerie fisse o amovibili sono equipaggiate appositamente per il trasporto di merci a uno stato di temperatura determinato e le cui pareti laterali, compreso l'isolamento termico, hanno uno spessore di almeno 45 mm, non deve superare 2,60 m.194 Per lo sbalzo laterale si applica l'articolo 73 capoverso 2.

190 RS

741.41

191 Abrogato dal n. I dell'O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

193 Introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 1995 4425). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

Circolazione stradale 42

741.11

2

I veicoli di lavoro, i veicoli adibiti al trasporto di bestiame, i veicoli aventi una velocità massima di 30 km/h, i veicoli agricoli aventi una velocità massima di 40 km/h e i veicoli a trazione animale aventi una larghezza massima di m 2,55 possono circolare anche sulle strade segnalate con una larghezza massima di m 2,30.195 3 I dispositivi sgombraneve possono essere più larghi del veicolo, con il quale sono usati; tuttavia devono essere contrassegnati in modo ben visibile.


Art. 65


196

Lunghezza (art. 9 cpv. 1 LCStr)197 1

La lunghezza dei veicoli, senza il carico, non deve superare: Metri

a. autoveicoli, esclusi gli autobus 12,00

b. rimorchi, esclusi i semirimorchi 12,00

c. autobus a due assi 13,50

d. autobus a più di due assi 15,00

e. autoarticolati

16,50

f. autotreni

18,75

g. autobus snodati

18,75 .198

2

Nel caso degli autobus snodati e degli altri autobus, compresi gli accessori amovibili quali i box porta-sci, non deve essere superata la lunghezza massima di cui al capoverso 1.199 3

In caso di veicoli specialmente equipaggiati per il trasporto di veicoli a motore con ruote disposte simmetricamente, i dispositivi d'appoggio per mantenere a posto i veicoli trasportati possono superare la lunghezza ammessa al massimo di 1,10 m posteriormente e al massimo di 0,50 m anteriormente nei limiti dello sbalzo ammesso (art. 73 cpv. 3).

a200 Percorso circolare

Gli autoveicoli e gli autotreni in moto devono poter muoversi entro i limiti di una superficie a corona circolare di diametro esterno di 25 m e di diametro interno di 195 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

196 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).

199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).

200 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

Norme di circolazione. O 43

741.11

10.60 m, senza che la proiezione di una parte del veicolo sulla carreggiata (ad eccezione dei retrovisori e degli indicatori di direzione lampeggianti anteriori) sia situata fuori della superficie a corona circolare. Questa disposizione non è applicabile ai veicoli a motore agricoli e alle combinazioni di veicoli agricoli.201

Art. 66

Altezza (art. 9 cpv. 1 e 4 LCStr)202 L'altezza dei veicoli, compreso il carico, non deve superare i 4 m. ...203

Art. 67


204

Pesi (art. 9 cpv. 1, 2 e 4 LCStr)205 1

Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:206 a.207 40,00 t per i veicoli a motore con più di 4 assi, gli autotreni e gli autoarticolati, ovvero 44,00 t per i medesimi veicoli nel trasporto combinato non accompagnato;

b.208 32,00 t per i veicoli a motore con 4 assi; c. 28 t per gli snodati a tre assi; d. 25 t per i veicoli a motore con tre assi, nel caso normale, 26,00 t per i veicoli a motore con tre assi, se l'asse motore è equipaggiato di pneumatici gemellati e di una sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente o se entrambi gli assi motori posteriori sono equipaggiati di pneumatici gemellati e il carico massimo per asse non supera le 9,50 t; e. 18 t per i veicoli a motore con due assi; f.209 32 t per i rimorchi con quattro assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale;

201 Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

203 Per. 2 abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

204 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2882).

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

Circolazione stradale 44

741.11

g.210 24 t per i rimorchi con tre assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale;

h.211 18 t per i rimorchi con due assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale.

1bis

Per trasporto combinato non accompagnato si intende il trasporto di unità di carico (container, cassa mobile) o il trasferimento di un semirimorchio da o verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo oppure da o verso un porto svizzero senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. Il DATEC può stabilire quali stazioni di trasbordo estere situate in vicinanza del confine sono equiparate a quelle svizzere. Nel trasporto combinato non accompagnato, il conducente del veicolo deve disporre di un documento giustificativo adeguato (per es. lettera ferroviaria di vettura).212 2 Il carico per asse non può superare: Tonnellate

a. per un asse semplice 10,00

b.213 per un asse semplice trainato di: 1. raccoglitrici agricole con pneumatici larghi (art. 27 cpv. 1bis OETV214) 14,00

2. altri

autoveicoli

11,50

c. per un asse doppio il cui passo è meno di 1,00 m 1. di veicoli a motore 11,50

2. di

rimorchi

11,00

d. per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,00 e meno di 1,30 m

16,00

e. per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30 e meno di 1,80 m

18,00

f.

per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30 m e meno di 1,80 m, il cui asse motore è equipaggiato da pneumatici gemellati e di una sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente secondo l'articolo 57 OETV o che ciascuno degli assi motori è equipaggiato di pneumatici gemellati e il carico massimo autorizzato per asse non supera 9,50 t


19,00

g. per un asse doppio di rimorchio il cui passo è di m 1,80 o più 20,00

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

212 Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

213 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

214 RS

741.41

Norme di circolazione. O 45

741.11

Tonnellate

h.215 per un asse triplo con passi inferiori o uguali a 1,30 m 21,00

i.216 per un asse triplo con passi superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo

24,00

k.217 per un asse triplo con uno passo superiore a 1,40 m 27,00

3

Se i valori iscritti nella licenza di circolazione sono inferiori ai valori massimi indicati nei capoversi 1, 2, 6, e 7, tali valori non devono essere superati.

4

Il carico sugli assi motori di un veicolo o di una combinazione di veicoli la cui velocità massima può superare 40 km/h non sarà inferiore al 25 per cento del peso effettivo (peso minimo d'aderenza).218 5 Il peso effettivo dei rimorchi non può superare il carico rimorchiabile iscritto nella licenza di circolazione del veicolo trattore.

6

Per i veicoli a motore ammessi alla circolazione la prima volta prima del 1° ottobre 1997, il carico massimo autorizzato per asse giusta il capoverso 2 lettere b e c numero 1, è di 12,00 t.

7

Per i veicoli a motore ammessi alla circolazione la prima volta prima del 1° ottobre 1997, il carico massimo autorizzato per asse, giusta il capoverso 2 lettera f è di 20,00 t, sempre che non sia superato il carico massimo autorizzato di 10,00 t per asse.

8

I carichi per asse autorizzati ai sensi dei capoversi 2, 3, 6 e 7 possono essere superati al massimo del 2 per cento, se è rispettato il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli ai sensi dei capoversi 1 e 3.219 9

L'USTRA può emanare istruzioni sui carichi massimi autorizzati per asse e sul peso minimo d'aderenza per i veicoli e i trasporti speciali.220 215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

218 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

Circolazione stradale 46

741.11

IV. Traino di rimorchi e rimorchiatura (art. 30 cpv. 3 LCStr)

Art. 68


221

Rimorchi trainati da autoveicoli 1

Gli autoveicoli e i monoassi, possono trainare un solo rimorchio*.

2

Sono applicabili le seguenti eccezioni: a. i carri con motore industriale possono trainare due rimorchi; b. i trattori industriali possono trainare due rimorchi industriali a un asse o due rimorchi agricoli;

c. nel traffico locale, l'autorità cantonale, per i veicoli della Confederazione l'autorità federale, può permettere due rimorchi industriali a uno o più assi.

3

I trattori agricoli e i carri con motore agricoli possono trainare due rimorchi agricoli, così anche i monoassi agricoli se l'asse del primo rimorchio è mosso dal motore. Per le corse agricole, i convogli agricoli possono trainare inoltre un rimorchio vuoto o un rimorchio di lavoro leggero.222 4

I rimorchi per il trasporto di persone possono essere utilizzati soltanto per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione. Gli autobus possono trainare soltanto un rimorchio per il bagaglio di peso totale massimo di 3,50 t.223 5 I semirimorchi possono essere abbinati a trattori a sella leggeri soltanto se il peso dell'insieme menzionato nella licenza di circolazione non è superato.

6

Nel caso di sinistri e per esercizi d'intervento in caso di sinistri, è permesso trainare con autoveicoli due rimorchi del servizio antincendio o della protezione civile oppure due attrezzi antincendio concepiti per trazione animale o manuale.224 *

Per i rimorchi trainati da autobus di linea, cfr. art. 76.


Art. 69


225

Rimorchi trainati da altri veicoli 1

I motoveicoli, le motoleggere, i quadricicli leggeri a motore, altri veicoli, i tricicli a motore nonché i velocipedi possono trainare soltanto un rimorchio a un asse.

2

I rimorchi trainati da velocipedi non possono superare, compreso il carico, 1 metro di larghezza, 1,20 m di altezza e 2,50 m di lunghezza misurata dal centro della ruota posteriore del veicolo trattore. Lo sbalzo posteriore del carico può esser di 50 cm al massimo. Il peso effettivo non può superare 80 kg.

221 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

222 Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

223 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

224 Introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

225 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Norme di circolazione. O 47

741.11


Art. 70

Misure di sicurezza per i rimorchi 1

Prima di partire, il conducente deve controllare che il rimorchio o il semirimorchio sia agganciato in modo sicuro, che i freni e le luci siano efficienti e che, nella marcia in avanti, segnatamente nelle curve, sia evitato l'urto fra i due veicoli.

2

Se è necessario, il conducente e i suoi aiuti devono prendere i provvedimenti di sicurezza richiesti, in particolare, devono azionare correttamente l'eventuale dispositivo di direzione del rimorchio quando deve essere affrontata una curva stretta con un rimorchio che non può essere sterzato facilmente.226 3 ...227


Art. 71

Rimorchiatura a traino e a spinta, in generale 1

I conducenti di veicoli a motore e dei velocipedi* come anche i passeggeri non devono tirare né rimorchiare a traino o a spinta veicoli od oggetti. È parimente vietato tirare sciatori, slitte per sport e simili e condurre animali. I ciclisti adulti possono, tuttavia, tenere, con la necessaria prudenza, un cane al guinzaglio.

2

L'autorità cantonale può permettere di rimorchiare a traino legna e simili su strade senza pavimentazione o coperte di neve, come anche di tirare sciatori nelle regioni di sport invernale.

3

I veicoli a motore possono rimorchiare a spinta un altro veicolo a motore (ad eccezione di un motoveicolo) per accendere il motore o per una breve manovra.228 Anche il conducente del veicolo spinto deve avere la licenza di condurre; il conducente del veicolo rimorchiante deve poterlo vedere.

*

Per i ciclisti, cfr. anche art. 46 cpv. 4 LCStr.


Art. 72

Rimorchiatura a traino di veicoli a motore 1

I veicoli a motore (ad eccezione dei motoveicoli), possono rimorchiare a traino al massimo un altro veicolo a motore senza rimorchio, i motoveicoli non più di un altro motoveicolo. La rimorchiatura di veicoli a pedale efficienti è vietata. L'autorità cantonale può autorizzare la rimorchiatura di due trattori o di due veicoli a motore leggeri - ad eccezione dei motoveicoli.229 2 Il veicolo rimorchiato deve essere condotto da una persona provvista di licenza di condurre, se il dispositivo di agganciamento non garantisce la sterzatura. Nessuno può prendere posto su veicoli a motore rimorchiati da una gru o da un carrello di sostegno.230 226 Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della LF sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 811).

227 Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

228 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

229 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

230 Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Circolazione stradale 48

741.11

3

I veicoli a motore che non possono essere frenati con dispositivi propri devono essere agganciati rigidamente al veicolo rimorchiante, del quale non devono, di regola, superare il peso effettivo.231 4 I motoveicoli possono essere rimorchiati, posando la loro parte anteriore su un veicolo a motore - ad eccezione di un motoveicolo con carrozzino.232 Nessuno può prendere posto sul veicolo rimorchiato; questo non deve potersi staccare né rovesciare. Con la corda, può essere rimorchiato solo un motoveicolo in panna; il suo conducente deve, se è necessario, poter lasciare immediatamente la corda.

5

La lunghezza massima di una sbarra di rimorchiatura è di 5 m e di una corda di rimorchiatura 8 m. La corda deve essere contrassegnata nel mezzo, in modo ben visibile. L'uso di catene è vietato; è parimente vietato l'uso di cavi per rimorchiare motoveicoli.

V. Carico


Art. 73

Carico, in generale (art. 30 cpv. 2 LCStr) 1

Il carico dev'essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all'asse.233 2 Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:234 a.235 attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi; b.236 balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli;

c. fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli; in questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sagoma del veicolo senza carico;

231 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

232 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

233 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

Norme di circolazione. O 49

741.11

d.237 velocipedi fissati dietro ai veicoli a motore, a condizione che la loro sporgenza non superi i 20 cm da una parte e dall'altra (art. 38 cpv. 1bis OETV) e non superino la larghezza massima di 2 m.238

3

Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.239 4 Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza.

5

Carichi e parti di carichi che possono essere facilmente spostati dal vento, devono essere trasportati in veicoli o contenitori chiusi oppure essere ricoperti adeguatamente; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, di 40 km/h.240 6 Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale.

7

Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d'acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili.


Art. 74


241

Trasporto di animali (art. 30 cpv. 4 LCStr) 1

Nel trasporto di animali, le escrezioni non devono giungere all'esterno. Se necessario, il pavimento dev'essere coperto di materiale sufficientemente assorbente.

2

I veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto regolare di ungulati soltanto se essi, conformemente a un'iscrizione nella licenza di circolazione, sono stati esaminati al riguardo (art. 93 OETV242); le pareti sino all'altezza prescritta e i pavimenti devono essere stagni in modo che gli escrementi non possano giungere all'esterno.243 3 Su motoveicoli e velocipedi gli animali possono essere trasportati soltanto in gabbie o cesti.

237 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

238 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° apr. 1992 (RU 1992 536).

239 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

240 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

241 Nuovo testo giusta l'art. 72 n. 2 dell'O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 572).

242 RS 741.41 243 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Circolazione stradale 50

741.11

4

Sono riservate le disposizioni dell'ordinanza del 15 dicembre 1967244 sulle epizoozie e dell'ordinanza del 27 maggio 1981245 sulla protezione degli animali.


Art. 75

Trasporto di cadaveri (art. 57 cpv. 1 LCStr) 1

I veicoli a motore possono essere usati per il trasporto di cadaveri soltanto se sono specialmente approntati a questo scopo; è eccettuato il trasporto di vittime dal luogo dell'infortunio.

2

L'autorità cantonale può permettere l'uso di altri veicoli a motore, se è garantito un trasporto decente e igienicamente irreprensibile.

VI. Casi speciali

Art. 76


246

Servizio di linea247 (art. 9 cpv. 3 LCStr)248 1

Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro territorio, per i veicoli di imprese di trasporto in concessione adibiti al trasporto di persone impiegati esclusivamente per corse regionali soggette a orario, deroghe per quanto concerne il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare e, giusta i capoversi 2-4, anche l'impiego di rimorchi, nonché le dimensioni dei veicoli. Se la circolazione avviene su strade nazionali, le deroghe possono essere autorizzate soltanto previo assenso dell'USTRA.249 2

I Cantoni possono permettere che gli autobus trainino: a.250 un rimorchio normale adibito al trasporto di persone e, in più, un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t; oppure b. un rimorchio adibito al trasporto di cose.

3

I Cantoni possono permettere che gli autobus snodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone trainino un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t.

244 [RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 n. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 n. 4, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373]. Vedi ora l'O del 27 giu. 1995 (RS 916.401).

245 [RU 1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337 all. n. 1 2063, 2006 1427 5217 all. n. 2, 2007 1847 all. 3 n. 1. RU 2008 2985 all. 6 n. I]. Vedi ora l'O del 23 apr. 2008 (RS 455.1).

246 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

247 RU

1998 268

248 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

249 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

250 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

Norme di circolazione. O 51

741.11

4

I Cantoni possono ammettere una larghezza di 2,55 m anche sulle strade segnalate per una larghezza massima inferiore nonché le seguenti lunghezze massime: a. 25

m per gli autobus snodati b.251 18 m 75 per gli autoarticolati con rimorchio per il bagaglio; c. 25 m per gli autobus con rimorchio adibito al trasporto di persone; d. 28

m per gli autobus, se sono simultaneamente trainati un rimorchio adibito al trasporto di persone e un rimorchio per il bagaglio e per gli autobus snodati con rimorchio per il bagaglio.

5

...252


Art. 77

Autoveicoli di lavoro; rimorchi a slitta; casse mobili253 (art. 57 cpv. 1 LCStr) 1

Sugli autoveicoli di lavoro e sui loro rimorchi non può essere trasportata alcuna merce, salvo i carburanti e le parti integranti delle macchine nonché gli attrezzi e gli apparecchi di lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.254 2 L'autorità cantonale può permettere il trasporto di merci nel traffico interno di un'azienda che si svolge sulla strada pubblica, per il trasbordo di merci fra stazioni vicine di aziende di trasporti pubblici e per il trasporto di terra attraverso la strada o lungo un cantiere per mezzo di veicoli provvisti di benne.

3

L'autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79) può, conformemente alle direttive dell'USTRA, autorizzare su determinate tratte il traino di rimorchi a slitta adibiti al trasporto di persone o di merci da parte di trattori, autoveicoli con tutte le ruote motrici e slitte a motore.255 4 Con il permesso del Cantone sul cui territorio avviene il trasporto, le casse mobili montate su ruote possono essere trainate da veicoli appropriati in provenienza dalla stazione di trasbordo o a destinazione di essa. Il permesso è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinate specie di casse mobili.256 251 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

252 Abrogato dal n. I dell'O del 16 ott. 2002, con effetto dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

254 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

256 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

Circolazione stradale 52

741.11

Capo secondo: Veicoli speciali e trasporti speciali (art. 9 cpv. 3, 20 LCStr)257

Art. 78

Permessi

1

I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli speciali (art. 25 OETV258), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.259 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.260I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.261 2 Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:262 a. trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta; b. trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale;

c.263 utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni; d. trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale; e.264 trasporto di carri ferroviari carichi mediante carrelli stradali entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone; f.265 trasporto di merci indivisibili e utilizzo di veicoli speciali nel quadro dei limiti stabiliti dall'articolo 79 capoverso 2 lettera a.266 257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

258 RS 741.41 259 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

260 Per introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

261 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3212).

262 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

263 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

264 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

265 Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

266 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

Norme di circolazione. O 53

741.11

2bis

Per i veicoli speciali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all'articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l'articolo 65a.267 3 Una copia dei permessi unici rilasciati per più viaggi e di permessi duraturi deve essere trasmessa all'USTRA e, per quanto si tratta di deroghe alle dimensioni e al peso legali, in viaggi sul territorio di più Cantoni (art. 79 cpv. 2), anche ai Cantoni toccati.268 4 Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari.


Art. 79

Competenza

1

Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia i permessi per le corse interne e di esportazione, l'USTRA quelli per i veicoli al servizio della Confederazione nonché per le corse di transito transfrontaliere e di importazione.269 2 Se le dimensioni e il peso legali sono superati, i permessi possono essere rilasciati per tutta la Svizzera alle seguenti condizioni:270 a.271 i veicoli e le combinazioni di veicoli non devono superare 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza e 44 t di peso effettivo; il carico sugli assi non deve superare 12 t per asse;

b. possono essere usate soltanto strade di grande transito, ai sensi degli allegati 1 e 2, lettere A e B dell'ordinanza del 18 dicembre 1991272 concernente le strade di grande transito, nonché la rete stradale delle località toccate da tali strade.273 3

Nel caso dei permessi unici, il peso effettivo di cui al capoverso 2 lettera a può arrivare fino a 50 t se il transito attraverso i Cantoni interessati dalle tratte extracantonali viene effettuato esclusivamente in autostrada.274 267 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2883). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

269 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).

270 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).

271 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

272 RS 741.272 273 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

274 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

Circolazione stradale 54

741.11

4

Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, ogni Cantone interessato dalla corsa rilascia un permesso valido sul proprio territorio o dà il proprio assenso ai permessi rilasciati dall'USTRA.275 5

Se le dimensioni e il peso legali secondo il capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere le strade nazionali può essere rilasciato solo previo assenso dell'USTRA.276

Art. 80

Dimensioni e pesi eccezionali 1

Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64-67) sono ammesse soltanto:277

a.278 per il trasferimento e l'uso di veicoli speciali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni; b.279 per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru; c.280 per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru.

2

Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l'urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l'uso di un altro mezzo di trasporto.281 3 Entro i limiti del territorio cantonale, l'autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono.282 4 ... 283

275 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1993 1142). Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).

276 Introdotto dal n. II 5 dell'all. 4 all'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).

277 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

278 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

279 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

280 Introdotta dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

281 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

282 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).

283 Abrogato dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

Norme di circolazione. O 55

741.11


Art. 81


284



Art. 82


285
Condizioni per i rimorchi speciali 1

Per la limitazione del peso effettivo dei rimorchi speciali è applicabile l'articolo 67 capoverso 5 o il peso del convoglio iscritto nel permesso giusta l'articolo 78.286 2 Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare, nel contempo, alcun altro veicolo. In casi giustificati, l'autorità può tuttavia autorizzare che trattori o autocarri pesanti trainino, al massimo, due rimorchi speciali e che veicoli a motore - ad eccezione dei motoveicoli - trainino, al massimo, due piccole casse mobili.287 Essa può permettere che due carri da fiera siano trainati insieme, anche se è superata la lunghezza massima legale degli autotreni.

3

Il permesso per i rimorchi speciali, eccettuate le casse mobili montate su ruote (art. 77 cpv. 4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a determinati veicoli trattori.


Art. 83


288



Art. 84

Misure protettive

1

L'autorità che rilascia il permesso ordina le misure necessarie richieste dalle particolarità del veicolo allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, di proteggere la carreggiata, di evitare rumore e di impedire ogni ostacolo alla circolazione.

L'USTRA emana direttive uniformi.

2

Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i conducenti di veicoli e le persone ausiliarie devono prendere, di propria iniziativa, le altre misure di sicurezza imposte dalle circostanze.


Art. 85

Comportamento nella circolazione 1

I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l'incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.

2

...289

3

Per motivi impellenti e alla condizione di prendere le misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli speciali e di trasporti speciali possono derogare alle norme della circolazione, come anche agli obblighi indicati mediante segnali o

284 Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

285 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

286 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

287 Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

288 Abrogato dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

289 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

Circolazione stradale 56

741.11

demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai veicoli adibiti alla costruzione, alla manutenzione e alla pulitura della strada.

Capo terzo: Veicoli agricoli (art. 57 cpv. 1 LCStr)

Art. 86

Trasporti ammessi

1

I veicoli a motore agricoli e i loro rimorchi (veicoli agricoli) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli, segnatamente: 290 a. per i trasporti di merci in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola; b. per i trasferimenti da un luogo di lavoro a un altro o cagionati dall'acquisto e dalla manutenzione del veicolo e simili; c.291 per il trasporto del personale in connessione con l'esercizio di un'azienda agricola.

2

Sono equiparate alle aziende agricole: a. le aziende forestali; b. le aziende ortofrutticole e vitivinicole; c. le aziende orticole292; d. le aziende di apicoltura.293 3

I veicoli agricoli possono essere parimente adoperati per trasporti agricoli in favore di terzi, anche verso rimunerazione. Chi non è agricoltore può essere detentore di veicoli agricoli, alla condizione che sene serva soltanto per eseguire, a favore di terzi, lavori e trasporti agricoli.


Art. 87

Trasporti per l'esercizio di una azienda agricola 1

Sono considerati in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola i trasporti fra le diverse parti dell'azienda, segnatamente fra la fattoria e i campi o la foresta.

2

Sono parimente considerati in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola i seguenti trasporti, se non avvengono per un fornitore o compratore che fa commercio di tali merci, le fabbrica e le trasforma a titolo professionale: a. i trasporti di merci necessarie per l'esercizio dell'azienda, come i foraggi, lo strame, i concimi, le sementi, le macchine e gli apparecchi agricoli o domestici, di mobili e di materiali da costruzione; 290 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

291 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

292 Leggere: «le aziende di giardinaggio».

293 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

Norme di circolazione. O 57

741.11

b. i trasporti di bestiame, ad esempio in relazione con l'alpeggio, i mercati e le esposizioni;

c. le consegne al primo acquirente dei prodotti dell'azienda per la trasformazione o l'utilizzazione;

d. i trasporti per i bisogni di una cava, una torbiera o un allevamento di maiali, volatili o api che fa parte di una azienda agricola quale azienda accessoria.

3

Sono equiparati ai trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola: a. i trasporti in relazione con lavori di bonifica, di formazione di nuove terre, di raggruppamento parcellare e di dissodamento eseguiti per poter sfruttare il suolo a scopo agricolo; b. i trasporti in relazione con lavori di arginatura e di protezione, ai quali il detentore del veicolo partecipa direttamente; c. i trasporti in relazione con lavori comunali e altri che il detentore del veicolo è tenuto a eseguire per la comunità; d.294 i trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali effettuati tra la foresta e il primo destinatario; e.295 le corse per il servizio antincendio e per la protezione civile; f.296 le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli che servono come beni culturali tecnici.


Art. 88

Trasporti vietati

Nessun trasporto non agricolo (cioè industriale) può essere effettuato con veicoli agricoli, segnatamente: a. i trasporti per un'azienda accessoria non designata nell'articolo 87 capoverso 2 lettera d, come fabbrica di sidro, segherie, commercio di foraggi o di bestiame; b. i trasporti per aziende non agricole, come la raccolta del latte o di altri prodotti agricoli per un centro di raccolta e il trasporto dei prodotti a partire dal centro, il trasporto di legna per segherie o altri commercianti, il trasporto di cereali dal cliente al mulino e la riconsegna dei prodotti macinati;

c. i trasporti eseguiti per aggiudicazione o in relazione con compiti industriali spettanti alle amministrazioni pubbliche, eccettuati i casi previsti nell'articolo 87 capoverso 3.

294 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

295 Introdotta dal n. I dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

296 Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

Circolazione stradale 58

741.11


Art. 89

Cooperative

Le cooperative agricole possono tenere veicoli agricoli ed effettuare con essi trasporti e lavori agricoli per i membri della cooperativa o altri agricoltori. E, invece, vietato adoperare i veicoli per l'esercizio di un'azienda commerciale o industriale appartenente alla cooperativa.


Art. 90

Permessi speciali

1

L'autorità cantonale può permettere l'uso industriale di un veicolo agricolo: a.297 per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, specialmente in relazione con la costruzione e la manutenzione di strade o sentieri, per il trasporto delle immondizie e per lo sgombero della neve;

b. per gli altri trasporti conformi a un bisogno generale, come la raccolta del latte, il trasporto di esso dal centro di raccolta alle stazioni ferroviarie, il servizio di camionaggio della ferrovia per i Comuni isolati.

2

Questi permessi sono concessi soltanto per motivi impellenti e solo nelle località ove non esistono veicoli industriali atti a effettuare in modo adeguato tali trasporti. I trasporti permessi devono essere poco importanti e l'uso agricolo deve restare predominante. I permessi possono essere revocati in qualsiasi momento.

3

L'autorità cantonale può permettere l'uso di veicoli agricoli per cortei ecc.; essa ordina, all'occorrenza, le necessarie misure di sicurezza. Circa l'assicurazione è applicabile per analogia l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1959298 sull'assicurazione dei veicoli.299 4 Una copia di ogni permesso deve essere inviata all'assicuratore del veicolo e all'Ufficio federale per gli uffici federali interessati.

Parte quinta: Disposizioni varie Capo primo: Divieto di circolare la notte e la domenica (art. 2 cpv. 2 LCStr)

Art. 91


300

Norma

1

È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.

297 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

298 RS

741.31

299 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

300 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).

Norme di circolazione. O 59

741.11

2

È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.

3

Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica: a. gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV301); b. i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro; c. gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore a 5 t;

d. i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore a 3,5 t.

a302 Eccezioni al divieto

1

Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica: a. i veicoli adibiti al trasporto di persone; b. i veicoli agricoli; c. i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione; d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall'esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe; e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli (art. 86-90) durante le ore di divieto di circolare; f.303 i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera SA e dalle società del gruppo Posta secondo l'articolo 1 lettera e dell'ordinanza del 29 agosto 2012304 sulle poste (OPO) nell'ambito dell'obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010305 sulle poste); g. i trasporti di derrate alimentari (art. 3 della L del 9 ott. 1992306 sulle derrate alimentari, LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni; h. i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione; i.

i trasporti di fiori recisi; j.

i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d'attualità.

301 RS

741.41

302 Introdotto dal n. I dell'O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).

303 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 2 all'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

304 RS

783.01

305 RS

783.0

306 RS

817.0

Circolazione stradale 60

741.11

2

Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne di veicoli o in caso di guasti d'esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale.

3

Nel caso dei viaggi di cui al capoverso 1 lettere f-j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all'articolo 92 capoverso 1.

4

Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.


Art. 92


307

Trasporti con permessi 1

Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.

2

I permessi sono rilasciati per le seguenti corse: a.308 per il trasporto di invii postali da parte di subappaltatori secondo l'articolo 1 lettera b OPO309 nell'ambito dell'obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali; abis.310 per il trasporto di invii postali da parte di fornitori secondo gli articoli 3 capoverso 1 e 8 capoverso 1 OPO oppure di subappaltatori secondo l'articolo 1 lettera b OPO, in quanto tale trasporto sia incluso nell'offerta del servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic.

2010311 sulle poste);

b. per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d'orchestra, scenari di teatro e simili; c. per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di telecomunicazione;

d. per spostamenti di veicoli speciali e trasporti speciali che ostacolano la circolazione;

e. in caso di viaggi per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande.

307 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).

308 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 2 all'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

309 RS

783.01

310 Introdotta dal n. II 4 dell'all. 2 all'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

311 RS

783.0

Norme di circolazione. O 61

741.11

3

Per altri viaggi oltre a quelli di cui al capoverso 2, i permessi sono rilasciati solamente con il consenso dell'USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sé, un viaggio indispensabile, informandone l'USTRA.

4

Il Cantone di stanza oppure quello nel quale inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia il permesso, che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione e per le corse di cui al capoverso 2 lettera abis il permesso è rilasciato dall'USTRA.312 5 Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci.


Art. 93

Procedura

1

Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi. I permessi duraturi devono essere limitati al massimo a 12 mesi.313 2 Il permesso deve contenere le seguenti indicazioni: a. nel caso dei permessi unici: la natura della merce trasportata, il giorno del trasporto e l'itinerario; b. nel caso dei permessi duraturi: la natura della merce trasportata, la regione interessata e i giorni dei trasporti.314 3

...315

4

Il permesso può essere revocato in ogni momento, segnatamente in caso di abuso o se il motivo, per il quale è stato rilasciato, decade.

Capo secondo: Manifestazioni sportive (art. 52 LCStr)

Art. 94

Manifestazioni vietate; eccezioni 1

Sono sottoposte al divieto di effettuare gare di velocità con veicoli a motore su circuito alla presenza di pubblico tutte le siffatte gare in cui la stessa tratta è percorsa più volte senza interruzione.

2

Sono, inoltre, vietate le manifestazioni, il cui regolamento permette ai concorrenti di eliminare gli avversari danneggiando il loro veicolo (corse di stock-car e simili), e 312 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 2 all'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

313 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

314 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

315 Abrogato dal n. II 62 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Circolazione stradale 62

741.11

le gare d'inseguimento degli aerostati con classificazione in base al tempo impiegato.

3

L'autorità cantonale può, tuttavia, permettere le gare di velocità con motoveicoli su prato, le gare d'abilità su terreno accidentato, le gare di velocità con veicoli speciali di 250 cm3 di cilindrata al massimo (ad es. go-kart) e gli slalom automobilistici.316

Art. 95

Permessi

1

Le domande per manifestazioni, assoggettate al permesso devono essere presentate all'autorità cantonale, almeno un mese prima della gara. Sono da allegare un disegno del regolamento, un piano del percorso e l'orario, come anche indicazioni circa i provvedimenti di protezione previsti, l'organizzazione del servizio sanitario e il numero approssimativo dei partecipanti.* 2 Gli organizzatori non hanno alcun diritto al permesso. Esso deve essere rifiutato, se è prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti. Per le manifestazioni su pista, esso deve essere, inoltre, rifiutato se l'esercizio della pista, non assoggettato a un permesso, è contrario agli scopi dell'educazione stradale e della lotta contro i rumori.

3

Il permesso di organizzare «rally-papier», corse d'orientamento e simili è rilasciato solo se la classificazione non è fondata sul tempo impiegato. Le prove di velocità con veicoli a motore, come le corse in salita, sono permesse solo su strade chiuse al traffico.

4

Se il regolamento di gara prevede delle velocità medie, gli organizzatori devono approntare controlli segreti; eccessi di velocità devono essere adeguatamente considerati nella classificazione.

* Circa

l'attestato

di assicurazione, cfr. art. 30 e 31 dell'O del 20 nov. 1959 sull'assicurazione dei veicoli (RS 741.31).

Capo terzo: Disposizioni penali (art. 103 cpv. 1 LCStr)

Art. 96

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con la multa317, se non è applicabile alcun'altra disposizione penale.

316 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

317 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

Norme di circolazione. O 63

741.11

Capo quarto: Disposizioni transitorie e finali

Art. 97

Permessi (art. 106 cpv. 1 LCStr) 1

Il DATEC può regolamentare dettagli tecnici e emanare istruzioni concernenti l'esecuzione della presente ordinanza. In casi speciali, l'USTRA può permettere deroghe alle singole disposizioni, segnatamente circa l'uso dei veicoli.318 319 2 Sono riservate le prescrizioni speciali concernenti la circolazione dei veicoli militari.


Art. 98


320

Disposizione transitoria della modifica del 15 maggio 2002 I veicoli già in circolazione che corrispondono alla definizione vigente prima del 1° agosto 2002 di velocipede secondo l'articolo 24 capoverso 1 OETV321 e adempiono tutte le esigenze tecniche dei velocipedi possono essere utilizzati come tali fino al 31 dicembre 2003 se provvisti di un contrassegno per velocipedi.


Art. 99

Entrata in vigore; abrogazioni (art. 107 cpv. 1 e 3 LCStr) 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1963.

2

Alla stessa data entrano in vigore le disposizioni non ancora applicabili della LCStr e la legge federale del 23 giugno 1961322 che modifica quella sulla circolazione stradale. L'articolo 12 della LCStr, è, tuttavia, applicabile ai veicoli a motore e ai rimorchi solamente da quando il Consiglio federale avrà emanato le necessarie prescrizioni esecutive.

3

Sono abrogati: la legge federale del 15 marzo 1932323 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, tutte le norme della circolazione sinora vigenti e il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1939324 concernente gli autoveicoli impiegati pel trasporto di animali vivi.

4

Le ordinanze ed i decreti emanati dal Consiglio federale in esecuzione della legge federale del 15 marzo 1932325 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi restano in vigore, eccettuate le norme di circolazione ivi contenute, se non sono 318 Nuovo testo del per. giusta il n. 6 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 243).

319 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

320 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

321 RS

741.41

322 RS 741.01 art. 33 cpv. 1. e 2 e 49 cpv. 2.

323 [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1959 685 art. 107 cpv. 3, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6.] 324 [CS 9 363] 325 [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1959 685 art. 107 cpv. 3, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6.]

Circolazione stradale 64

741.11

contrarie alla LCStr o alle sue prescrizioni d'esecuzione. Il DATEC allestisce un elenco delle disposizioni ancora in vigore.

Disposizioni finali della modifica del 25 gennaio 1989326 Ad art. 3b cpv. 3 L'obbligo per i ciclomotoristi di portare il casco vige a contare dal 1° gennaio 1990.

Ad art. 41 cpv. 1 e 1bis L'articolo 41 capoversi 1 e 1bis è applicabile dal 1° luglio 1989 Disposizioni finali della modifica del 22 dicembre 1993327 Ad art. 59a 1

Il detentore di ogni autoveicolo immatricolato innanzi il 1° luglio 1994 ed equipaggiato di un motore ad accensione per compressione (esclusi gli autoveicoli di lavoro e gli autoveicoli agricoli) deve procurarsi un documento di manutenzione del sistema antinquinamento e fare effettuare il primo servizio di manutenzione del sistema antinquinamento entro il 1° marzo 1995.

2

Il detentore di ogni autoveicolo di lavoro o autoveicolo agricolo immatricolato innanzi il 1° luglio 1994 ed equipaggiato di un motore ad accensione per compressione deve procurarsi un documento di manutenzione del sistema antinquinamento e fare effettuare il primo servizio di manutenzione del sistema antinquinamento entro il 1° luglio 1995.

3

Per i veicoli esonerati dall'omologazione e immatricolati innanzi il 1° marzo 1995 in virtù dell'esame singolo, la misurazione del fumo può essere effettuata conformemente all'allegato 3 dell'O del 27 agosto 1969 concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali328 previgente.

4

Per i veicoli messi in circolazione la prima volta tra il 1° luglio 1994 e il 28 febbraio 1995 è possibile rinunciare a una misurazione del fumo in occasione dei controlli successivi dei gas di scarico innanzi la prima messa in circolazione.

326 RU 1989 410 327 RU 1994 167 328 [RU 1969 839, 1972 1781, 1975 541 n. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1981 572 art. 72 n. 3, 1982 495 531 n. II 1107, 1983 627 art. 88 n. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 cpv. 1, 1986 1833, 1988 876, 1989 410 n. II 2 1195, 1991 78 n. III, 1992 536, 1993 2062, 1994 167 n. II 214 n. I, II 816 n. II 3 1326. RU 1995 4425 all. 1 n. I lett. a]. Vedi ora l'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41).

Norme di circolazione. O 65

741.11

Disposizione finale della modifica del 22 ottobre 1997329 Gli abiti, giusta l'articolo 48 capoverso 3 ONC, che non sono conformi alla norma svizzera SN 640 710 possono ancora essere usati fino al 31 dicembre 2000.

329 RU

1997 2404

Circolazione stradale 66

741.11

Allegato I330 330 Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

Norme di circolazione. O 67

741.11

Allegato II331 331 Abrogato dall'art. 72 n. 2 dell'O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali, con effetto dal 1° lug. 1981 (RU 1981 572).

Circolazione stradale 68

741.11