01.04.2026 - *
01.04.2024 - 31.03.2026 / In Kraft
15.07.2023 - 30.03.2024
01.04.2022 - 14.07.2023
20.05.2021 - 31.03.2022
09.02.2021 - 19.05.2021
01.01.2021 - 08.02.2021
01.02.2019 - 31.12.2020
07.05.2017 - 31.01.2019
15.01.2017 - 06.05.2017
01.01.2017 - 14.01.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.04.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.05.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.06.2012
01.04.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.03.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 28.02.2006
01.02.2005 - 30.09.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
14.12.2003 - 31.12.2004
01.04.2003 - 13.12.2003
01.12.2002 - 31.03.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.08.2002 - 30.11.2002
01.06.2002 - 31.07.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
1

del 13 novembre 1962 (Stato 19 novembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582
sulla circolazione stradale (LCStr);
come pure l'articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge federale
del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente,4 ordina:

Introduzione

Art. 1

Definizioni5
(art. 1 LCStr6)

1 Le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai
pedoni.

2 Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all'uso privato.

3 Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a
motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 O del 5 set. 19797 sulla circolazione stradale [OSStr]).8 Le autostrade hanno carreggiate separate per ogni senso e non hanno
crocevia a raso.

4 La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli.

5 Le corsie sono parti demarcate della carreggiata e sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli (art. 74 OSStr).9 RU 1962 1409

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976
(RU 1975 541).

2

RS 741.01

3

RS 814.01

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985
(RU 1984 1119).

5

Giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, i titoli marginali sono stati sostituiti da titoli
mediani (RU 2002 1931).

6

Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

7

RS 731.21

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

741.11

Circolazione stradale 2

741.11

6 Le ciclopiste sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate
dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr).10 7 Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5 OSStr).11 8 Le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti
in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l'uscita da una autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni.

9 Regolazione* del traffico è l'ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo della polizia o di segnali luminosi.

10 I mezzi simili a veicoli sono mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che
vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente, come pattini a rotelle, pattini in
linea, monopattini o velocipedi per bambini. I velocipedi e le carrozzelle per invalidi
non sono considerati mezzi simili a veicoli.12 *

Cfr. art. 6 cpv. 1 e 2, e art. 47 cpv. 2 e 6 Parte prima: Norme per i veicoli Capo primo: Norme generali

Art. 2


13

Stato del conducente
(art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 1 LCStr) 1 Chiunque, per spossatezza, influsso dell'alcol, di medicamenti o della droga oppure
per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un veicolo.

2 L'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico dello 0,8 grammo ‰ o più oppure
ha nell'organismo una quantità d'alcol che determina un tale tasso alcolemico.

3 Nessuno può affidare un veicolo a un conducente inabile alla guida.

4 Ai conducenti che effettuano trasporti professionali di persone è vietato il consumo
di bevande alcoliche durante il lavoro e nelle 6 ore precedenti l'inizio del lavoro.14

Art. 3

Manovra del veicolo
(art. 31 cpv. 1 LCStr) 1 Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli
non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inol10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

12

Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1583).

14

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998
(RU 1998 1188).

Norme di circolazione - O 3

741.11

tre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi
riproduttori del suono.15 2 I conducenti di torpedoni non devono, se il traffico è intenso o se la strada è difficile, dare ragguagli ai passeggeri sul paesaggio e su altro. Essi non devono servirsi di
microfoni manuali.

3 I conducenti di veicoli a motore, di ciclomotori e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida; i ciclisti inoltre non devono abbandonare i pedali.16 4 Il conducente deve tenere continuamente in funzione l'odocronografo prescritto e
manipolarlo correttamente. Durante il viaggio può aprirlo per controllarlo e deve
farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi.
Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere
difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sè un numero sufficiente
di dischi nuovi.17

a18 Allacciatura con cintura di sicurezza
(art. 57 cpv. 5 LCStr)19 1 Nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il
conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. Al trasporto di fanciulli fino all'età di dodici anni si applica i capoversi 3 e
4.20 21

2 La disposizione del capoverso 1 non è applicabile:22 a.23 alle persone le quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di allacciarsi con la cintura di sicurezza; b.24 ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;

c.

ai conducenti e passeggeri circolanti entro perimetri aziendali se la velocità
non supera 25 km/h;

15

Per. 3 introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

17

Introdotto dall'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni
amministrative per l'esecuzione della L sulla circolazione stradale,
in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 811).

18

Introdotto dal n. I dell'O del 10 mar. 1975 (RU 1975 541). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 20 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 507).

19

Rinvio introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

20

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2000 2883).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° ott. 1994
(RU 1994 816).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

24

Introdotto dall'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni
amministrative per l'esecuzione della L sulla circolazione stradale,
in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 811).

Circolazione stradale 4

741.11

d.

ai conducenti e passeggeri che circolano su strade rurali e strade forestali se
la velocità non supera 25 km/h; e.

...25

f.26 ai conducenti di tassì, quando trasportano clienti; g.

ai conducenti e passeggeri dei veicoli del servizio antincendio, sanitario e
della polizia, nel caso d'interventi d'urgenza; h.

ai conducenti durante le manovre di retromarcia e di parcheggio; i.

alle persone che, data la loro professione, indossano abiti di lavoro suscettibili di insudiciare le cinture di sicurezza, quali gli spazzacamini, i meccanici,
i pittori, ecc.

3 I fanciulli al disotto di sette anni devono essere assicurati con un dispositivo di
sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE
n. 4427.28

4 I fanciulli dai sette ai dodici anni devono essere assicurati con un dispositivo di
sicurezza per fanciulli omologato in base al regolamento ECE n. 44 oppure con le
cinture di sicurezza a disposizione.29
b30 Porto del casco
(art. 57 cpv. 5 LCStr)31 1 I conducenti e passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale nonché i
conducenti di motoleggere devono, durante la corsa, portare il casco di protezione
omologato, conformemente alle disposizioni del regolamento ECE n. 2232.33 2 La disposizione del capoverso 1 non è applicabile:34 a.

alle persone le quali provano mediante certificato medico che non può essere
loro imposto di portare il casco di protezione; b.35 ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;

25

Abrogata dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

26

Introdotto dall'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni
amministrative per l'esecuzione della L sulla circolazione stradale,
in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 811).

27

RS 741.41 Allegato 2 28

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994 (RU 1994 816). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2000 2883).

29

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2000 2883).

30

Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 507).

31

Rinvio introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

32

RS 741.41 Allegato 2 33

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

35

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

Norme di circolazione - O 5

741.11

c.

ai conducenti e ai passeggeri circolanti entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; d.

ai conducenti e passeggeri che circolano su strade rurali e strade forestali se
la velocità non supera 25 km/h; e.

ai fanciulli di meno di 7 anni purchè abbiano il diritto di circolare come passeggeri (art. 63); f.36 ai conducenti e passeggeri di slitte a motore e di motoleggere a tre ruote nonché di motoveicoli, motoleggere e carrozzini laterali con cabina chiusa.

3 I conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione omologato.37 4 La disposizione del capoverso 3 non è applicabile: a.

ai conducenti i quali provano mediante certificato medico che non può essere
loro imposto di portare il casco di protezione; b.

ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna; c.

ai conducenti che circolano entro perimetri aziendali; d.

ai conducenti che circolano su strade rurali e strade forestali; e.38 ai conducenti di una carrozzella per invalidi (art. 18 lett. b dell'ordinanza del 19 giugno 199539 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali ); f.40 ai conducenti di ciclomotori a propulsione elettrica di una potenza continua di 0,5 KW al massimo e la cui velocità massima non supera i 20 km/h in
ragione del loro genere di costruzione.41

Art. 4

Velocità adeguata
(art. 32 cpv. 1 LCStr) 1 Il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio
visibile; se l'incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà
dello spazio visibile.

2 Egli deve circolare lentamente, se la strada è coperta di neve, di ghiaccio, di foglie
bagnate o di ghiaietto, specialmente qualora il veicolo traini rimorchi.

3 Egli deve ridurre la velocità, e se necessario, fermarsi, qualora fanciulli vicini alla
strada o su di essa non prestino attenzione al traffico*.

4 Egli deve circolare in modo da non spaventare gli animali che incontra, trainanti
veicoli o no.

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

37

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

38

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

39

RS 741.41

40

Introdotta dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

41

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Circolazione stradale 6

741.11

5 Egli non deve senza motivi impellenti, circolare così lentamente da impedire un
flusso uniforme del traffico.

*

Per l'uso degli avvisatori, cfr. art. 29 cpv. 2.42
a43 Limitazioni generali della velocità; norma fondamentale
(art. 32 cpv. 2 LCStr) 1 La velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della
strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli: a.

50 km/h nelle località; b.

80 km/h fuori delle località, eccettuato sulle semiautostrade; c.

100 km/h sulle semiautostrade; d.

120 km/h sulle autostrade.44 2 La limitazione generale della velocità a 50 km/h (cpv. 1 lett. a) si applica in tutta la
zona molto fabbricata, all'interno della località; questa limitazione incomincia al
segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) e termina al segnale «Fine
della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1). Per i conducenti che entrano in
una località da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano
direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso, strade forestali,
ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la segnaletica, appena esiste una
zona molto fabbricata.

3 La limitazione generale della velocità a 80 km/h (cpv. 1 lett. b) vale a partire dal
segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1) o «Fine della
velocità massima» (2.53) e, lasciando una semiautostrada o un'autostrada, a partire
dal segnale «Fine della semiautostrada» (4.04) o dal segnale «Fine dell'autostrada»
(4.02).45

3bis La limitazione generale della velocità a 100 km/h (cpv. 1 lett. c) vale a partire dal
segnale «Semiautostrada» (4.03) e termina al segnale «Fine della semiautostrada»
(4.04).46

4 La limitazione generale della velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett. d) vale a partire dal
segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell'autostrada» (4.02).47 5 Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle
limitazioni generali di velocità (cpv. 1); lo stesso vale per le velocità inferiori
imposte a certi generi di veicoli dall'articolo 5 o a certi veicoli per decisione
dell'autorità competente.

42

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

43

Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1651).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66).

46

Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66).

Norme di circolazione - O 7

741.11


Art. 5


48

Velocità massima per certi generi di veicoli
(art. 32 cpv. 2 LCStr) 1 La velocità massima è di: a.

80 km/h per:
1.

gli autoveicoli pesanti, escluse le automobili pesanti, 2.

gli autotreni,

3.

gli autoarticolati, 4.

i veicoli con pneumatici spikes; b.

60 km/h per i trattori industriali; c.

40 km/h per:
1.

la rimorchiatura, anche se una parte del veicolo rimorchiato grava su un
carrello di sostegno o sul veicolo trattore; in casi speciali, l'autorità
competente può autorizzare una velocità di rimorchiatura più elevata,
segnatamente se un dispositivo rigido di traino assicura lo sterzo del
veicolo rimorchiato,

2.

il traino di un carrello di sostegno non carico; in casi speciali, l'autorità
competente può permettere una velocità più elevata, segnatamente per
interventi sulle autostrade o sulle semiautostrade; d.

30 km/h per:
1.

il traino di rimorchi agricoli non immatricolati, 2.

il traino di rimorchi agricoli immatricolati, nella misura in cui nella
licenza di circolazione non sia ammessa una velocità superiore, 3.

veicoli con ruote metalliche o con gomme piene.49 2 Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 km/h per: a.

autobus, esclusi gli autobus snodati; b.

autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione.50 2bis ...51

3 Le predette velocità massime non devono essere superate neppure dove è segnalato
un limite di velocità più alto.

4 Commette una infrazione alle norme della circolazione il conducente che supera la
velocità massima prescritta per la categoria cui appartiene il suo veicolo; ciò non
vale per i conducenti di ciclomotori nelle discese.

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2883).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2883).

51

Introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali (RS 741.41). Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000
(RU 2000 2883).

Circolazione stradale 8

741.11


Art. 6

Comportamento verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili
a veicoli52
(art. 33 LCStr)

1 Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve
accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si
trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente
vuole attraversarlo.53 Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi
per poter adempiere questo obbligo.54 2 Alle intersezioni con regolazione del traffico, il conducente di un veicolo che volta
deve accordare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli che
attraversano la strada trasversale 55 Ciò non vale qualora segnali luminosi indichino
la via libera con una freccia di colore verde, senza luce gialla intermittente.

3 Sulle strade senza passaggi pedonali, il conducente d'un veicolo che circola in
colonna deve, se necessario, fermarsi, qualora i pedoni o gli utenti di mezzi simili a
veicoli aspettino di attraversare la carreggiata.56 4 Ai pedoni ciechi non accompagnati, che, alzando il bastone bianco, indicano di
voler attraversare la carreggiata, deve sempre essere accordata la precedenza.

5 Se uno scuolabus, contrassegnato come tale, è fermo con le luci di avvertimento
lampeggianti accese (art. 23 cpv. 3 lett. a), i conducenti possono sorpassarlo solamente ad andatura ridotta e con particolare prudenza; all'occorrenza devono fermarsi.57 Capo secondo: Singole manovre

Art. 7

Circolazione a destra
(art. 34 cpv. 1 e 4 LCStr) 1 Il conducente deve circolare a destra. Egli non vi è tenuto sulle strade convesse o
comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile
e la manovra non ostacola il traffico inverso nè i veicoli che seguono.

2 Il conducente deve tenere una distanza sufficiente dal margine destro della carreggiata,
specialmente se circola velocemente, di notte o nelle curve.

3 Il conducente deve circolare a destra delle isole spartitraffico e degli ostacoli nel
mezzo della carreggiata; se volta a sinistra, egli può, tuttavia, passare a sinistra delle
isole poste nel centro delle intersezioni.

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 1931).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 1931).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° giu. 1994 (RU 1994 816).

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 1931).

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 1931).

57

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Norme di circolazione - O 9

741.11

4 Il passaggio tra due banchine di una fermata è permesso se nessuna tranvia né ferrovia su strada vi si trova o si avvicina; speciale attenzione deve essere prestata ai
pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli.58

Art. 8

Corsie, circolazione in colonna
(art. 44 LCStr)

1 Sulle strade a più corsie per una medesima direzione deve essere adoperata la corsia più a destra. Questa norma non si applica in caso di sorpasso, preselezione, circolazione in colonne parallele nonché all'interno delle località.59 2 Nel caso di traffico intenso, è permesso circolare in colonne parallele, se la metà
destra della carreggiata offre spazio sufficiente. I veicoli lenti devono circolare nella
colonna più a destra.

3 Nella circolazione in colonne parallele e, all'interno delle località, sulle strade a più
corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli,
purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi
simili a veicoli. 60 È vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro.61 4 Se veicoli a motore a ruote simmetriche e velocipedi si trovano sulla medesima corsia, i veicoli a motore devono circolare a sinistra e i velocipedi a destra. Sulle corsie
che permettono di svoltare a sinistra i ciclisti possono derogare all'obbligo di circolare a destra. 62 63 5 ...64


Art. 9

Incrocio
(art. 34 cpv. 4, e 35 cpv. 1 LCStr) 1 Il conducente deve lasciare la precedenza al traffico inverso, se l'incrocio è reso
difficile da un ostacolo situato sulla metà di carreggiata da lui adoperata.

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 1931).

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 1931).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

62

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

63

Per. introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

64

Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 1979 (RU 1979 1583).

Circolazione stradale 10

741.11

2 Se una strada stretta non permette l'incrocio, gli autotreni hanno la precedenza
sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leggeri e gli autobus sugli autocarri.65 Se si tratta di veicoli dello stesso genere deve retrocedere quello più vicino
ad uno spiazzo d'incrocio;* all'incrocio sulle strade a forte pendenza e sulle strade di
montagna si applica l'articolo 38 capoverso 1 primo periodo.66 *

...67


Art. 10

Sorpasso in generale
(art. 34 cpv. 3 e 4, e 35 LCStr) 1 Il conducente che vuole sorpassare deve spostarsi a sinistra* con prudenza senza
ostacolare i veicoli che seguono. Egli non deve sorpassare, se davanti al veicolo che
lo precede si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni che
attraversano la strada.

2 Eseguito il sorpasso, il conducente deve riportarsi a destra, quando non vi è più
alcun pericolo per il veicolo sorpassato. ...68 3 Fuori delle località, i conducenti di autoveicoli pesanti devono agevolare in modo
adeguato il sorpasso ai veicoli più veloci, circolando all'estrema destra, tenendo tra
di loro una distanza di almeno 100 m e fermandosi, se necessario, nelle apposite
piazzuole. La norma è parimente applicabile agli altri veicoli a motore che circolano
lentamente.

*

Per le segnalazioni, cfr. art. 28.


Art. 11

Sorpasso in casi speciali
(art. 35 cpv. 4 LCStr) 1 Sulle strade in cui i sensi di circolazione non sono separati, il conducente non deve
servirsi, per il sorpasso, della corsia esterna sinistra sulle strade a tre corsie e della
metà sinistra della carreggiata sulle strade a quattro corsie.69 2 Il conducente non deve sorpassare un veicolo che ne sorpassa un altro, salvo che: a.

almeno uno dei veicoli sorpassati sia un motociclo o un velocipede e la carreggiata sia larga e con buona visibilità; b.

circoli su una strada i cui sensi di circolazione siano separati e vi siano
almeno tre corsie nello stesso senso.70 3 È permesso sorpassare a destra della linea di sicurezza anche nelle curve e prima di
un dosso, se la manovra non disturba chi circola sulla medesima metà della carreggiata. Sui passaggi a livello sprovvisti di barriere, il conducente può sorpassare sol65

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

66

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

67

Nota abrogata dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410).

68

Per. 2 abrogato dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Norme di circolazione - O 11

741.11

tanto pedoni, utenti di mezzi simili a veicoli e ciclisti, in quanto la visibilità sia buona.71 4 Nelle intersezioni senza visuale sugli sbocchi di altre strade, il conducente può sorpassare soltanto se si trova su una strada con diritto di precedenza oppure se la circolazione è regolata dalla polizia o con segnali luminosi.72

Art. 12

Veicoli in colonna
(art. 34 cpv. 4, e 37 cpv. 1 LCStr) 1 Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa.73 2 Le frenate e gli arresti improvvisi sono permessi soltanto se nessun veicolo segue o
in caso di bisogno.

3 Nel caso d'arresto della circolazione, il conducente non deve fermarsi su un passaggio pedonale e, alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano
in senso trasversale.


Art. 13

Preselezione e cambiamento di direzione
(art. 34 cpv. 3, e 36 cpv. 1 e 3 LCStr) 1 I conducenti devono mettersi per tempo in preselezione. Essi devono farlo anche
quando voltano senza che vi sia una intersezione e, per quanto possibile, nelle strade
strette.

2 Il conducente che si mette in preselezione per voltare a sinistra non deve occupare
lo spazio destinato alla circolazione in senso inverso. Sulle strade a tre corsie,
demarcate o no, egli può occupare la corsia centrale usando la necessaria prudenza.

3 Sui tratti di strada che servono alla preselezione, è vietato cambiare corsia per
effettuare un sorpasso, a meno che le corsie indichino gli stessi luoghi di destinazione.74 4 Il conducente che volta a sinistra nelle intersezioni non deve tagliare la curva. Nei
crocevia, i veicoli provenienti da sensi opposti, che si accingono a voltare a sinistra,
incrociano a sinistra.

5 Il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto,
per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e,
se necessario, fermarsi.

6 Se il carico di un veicolo a motore o di un rimorchio ostacola la visibilità, il conducente che si mette in preselezione o svolta deve usare speciale prudenza. Se necessario deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.75 71

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 1931).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

75

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Circolazione stradale 12

741.11


Art. 14

Esercizio del diritto di precedenza
(art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr) 1 Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto.
Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima
dell'intersezione.

2 Chi gode della precedenza deve usare riguardo per gli utenti della strada che hanno
raggiunto l'intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo.

3 La precedenza dei veicoli che circolano in colonne parallele deve essere rispettata
anche se la colonna più vicina è ferma.

4 I conducenti di veicoli senza motore, i ciclisti, i cavallerizzi e i conducenti di
cavalli e di altri animali grossi sono equiparati ai conducenti di veicoli a motore per
quanto riguarda la precedenza.

5 I conducenti devono usare speciale prudenza e intendersi sull'ordine delle precedenze nei casi non regolati dalle prescrizioni, per esempio quando veicoli provenienti da tutte le direzioni giungono contemporaneamente a una intersezione.


Art. 15


76

Casi speciali di precedenza
(art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr) 1 Se una strada principale cambia direzione in un punto dove sboccano strade secondarie, il conducente che dalla strada principale svolta in una strada secondaria deve
dare la precedenza soltanto ai veicoli che circolano in senso inverso sulla strada
principale.

2 Se due o più strade munite del segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02)
sboccano nel medesimo luogo in una strada con diritto di precedenza, gli utenti delle
strade confluenti senza precedenza devono, tra di loro, rispettare la precedenza da
destra.

3 Chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un
cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai
veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente
deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.77

Art. 16

Veicoli con diritto di precedenza
(art. 27 cpv. 2 LCStr) 1 Tutti gli utenti della strada devono dare la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia che si annunciano con luce blu e avvisatore a suoni alternati, anche se la circolazione è regolata con segnali luminosi.78 76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

77

Vedi anche l'art. 74 cpv. 9 OSStr (RS 741.21).

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1583).

Norme di circolazione - O 13

741.11

2 Se è indispensabile per lasciare immediatamente libera la carreggiata, i conducenti
devono spostarsi sul marciapiede, con la necessaria prudenza. Chi segue un veicolo
con diritto di precedenza deve tenere una distanza di 100 metri circa.

3 La luce blu e l'avvisatore a suoni alternati possono essere adoperati soltanto se il
servizio è urgente e se le norme della circolazione non possono essere rispettate.79

Art. 17

Manovre di partenza, di retromarcia e di inversione
(art. 36 cpv. 4 LCStr) 1 Prima di partire, il conducente deve assicurarsi che non causa pericoli a bambini o
ad altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di
retromarcia deve essere eseguita con l'aiuto di un'altra persona, in quanto non sia
escluso qualsiasi pericolo.

2 La retromarcia deve essere eseguita a passo d'uomo. È vietato attraversare in
retromarcia i passaggi a livello e le intersezioni senza visuale.

3 Se la retromarcia deve essere effettuata su strade senza visuale o per un lungo tratto, si deve circolare sulla parte di strada destinata al traffico che procede nello stesso
senso.

4 Il conducente deve evitare di invertire il senso di marcia del veicolo sulla carreggiata. L'inversione è vietata nei luoghi senza visuale e quando il traffico è intenso.

5 Se il conducente di un veicolo del servizio di linea nelle località annuncia mediante
gli indicatori di direzione lampeggianti, a una fermata segnalata, l'intenzione di partire, i veicoli che sopraggiungono da tergo devono se necessario moderare la velocità
o fermarsi per agevolargli la partenza; ciò non vale se la fermata si trova sul margine
sinistro della carreggiata. Il conducente del veicolo del servizio di linea deve azionare gli indicatori di direzione lampeggianti solo quando è pronto a partire; egli deve
aspettare se i veicoli che sopraggiungono da tergo non possano fermarsi per tempo.80

Art. 18

Fermata
(art. 37 cpv. 2 LCStr) 1 I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata
devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La
fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: a.

se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; b.

se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; c.

sulle strade strette e a traffico debole; d.

sulle strade a senso unico.81 79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

80

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 1973 (RU 1973 2155).

81

Nuovo testo del per. 3 giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

Circolazione stradale 14

741.11

2 È vietato fermarsi volontariamente*: a.

in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; b.

nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; c.82 nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio
largo almeno 3 m;

d.83 alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; e.84 sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi
pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; f.

sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; g.

davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.

3 A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto
per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi
antincendio non devono essere ostacolati. Alle fermate delle aziende pubbliche di
trasporto è vietato fermarsi sul marciapiede contiguo.85 4 La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il
margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su
domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo
parcheggiato.

*

Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,
cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.


Art. 19

Parcheggio, in generale
(art. 37 cpv. 2 LCStr) 1 Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere
i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci.

2 Il parcheggio è vietato: a.

dove la fermata non è permessa*; b.

sulle strade principali fuori delle località; c.

sulle strade principali all'interno delle località se non resta spazio per
l'incrocio di due autoveicoli; d.

sulle corse ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata; e.

a meno di 50 m dai passaggi a livello fuori delle località e a meno di 20 m
all'interno delle stesse; 82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

84

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

85

Per. 2 introdotto dal n. II dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Norme di circolazione - O 15

741.11

f.

sui ponti;

g.

davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.

3 Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata.

4 I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile;
tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata.

*

Cfr. art. 18.


Art. 20

Parcheggio in casi speciali
(art. 37 cpv. 2 LCStr) 1 I veicoli sprovvisti delle targhe prescritte non devono essere lasciati in sosta sulle
strade o sui parcheggi pubblici; è fatta eccezione per i parcheggi accessibili al pubblico, appartenenti a privati se questi autorizzano la sosta. L'autorità competente può
permettere eccezioni in casi speciali.86 2 Chi durante la notte lascia regolarmente il suo veicolo nel medesimo punto d'una
strada o d'un parcheggio pubblici abbisogna di un permesso, salvo che l'autorità
competente rinunci a questa esigenza.

3 I veicoli devono essere tolti dalle strade e dai parcheggi pubblici, se potrebbero
impedire lo sgombero della neve.


Art. 21

Salita e discesa, carico e scarico delle merci
(art. 37 cpv. 2 LCStr) 1 Chi sale o scende da un veicolo non deve mettere in pericolo gli utenti della strada;
prima di aprire le portiere, deve essere usata particolare attenzione a chi proviene da
tergo.

2 Se i veicoli non possono essere caricati o scaricati fuori della strada o lontano dal
traffico, deve essere evitato il più possibile il disturbo degli altri utenti della strada e
l'operazione deve essere terminata senza indugio.

3 Se, per il carico o lo scarico, un veicolo deve fermarsi in un punto dove la circolazione potrebbe essere messa in pericolo, per esempio su una strada di montagna con
molte curve, devono essere collocati segnali di veicolo fermo o incaricate persone di
avvertire gli altri utenti della strada.


Art. 22

Misure di sicurezza
(art. 37 cpv. 3 LCStr) 1 Il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di allontanarsi,
egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare ch'esso possa mettersi in
moto e che persone non autorizzate possano servirsene.

2 Sulle strade in pendio, il conducente, che lascia il veicolo, deve tirare il freno e
prendere un'altra efficace misura di sicurezza affinchè non si muova, in particolare 86

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

Circolazione stradale 16

741.11

innestando la marcia più bassa o dirigendo le ruote verso un ostacolo al bordo della
carreggiata.

3 Sulle strade in forte pendio, l'immobilità degli autoveicoli deve essere garantita,
inoltre, con cunei o con altri oggetti analoghi. Cunei devono essere collocati sotto le
ruote degli autoveicoli pesanti, degli autotreni e dei rimorchi staccati anche sulle
strade in leggero pendio. Prima di ripartire, la strada deve essere liberata dagli
oggetti adoperati come cunei.


Art. 23


87

Uso del segnale di veicolo fermo e delle luci di avvertimento
lampeggianti
(art. 4 cpv. 1 LCStr)

1 Il segnale di veicolo fermo prescritto (art. 90 cpv. 2 OETV88) deve trovarsi in un
posto facilmente accessibile del veicolo.89 2 Il segnale di veicolo fermo deve essere collocato al margine della carreggiata
appena un veicolo, per motivi impellenti, è lasciato in sosta sulla carreggiata contrariamente alle prescrizioni, e ogni qualvolta altri utenti della strada, per il mancato
funzionamento delle luci del veicolo o per le condizioni atmosferiche particolari (ad
es. nebbia), non potrebbero scorgerlo per tempo; inoltre, per segnalare un veicolo in
sosta sulla corsia di emergenza. Il segnale di veicolo fermo deve essere collocato
dietro il veicolo ad almeno 50 m da esso e, sulle strade a traffico rapido, almeno a
100 m e, se il veicolo è in sosta su una corsia di emergenza, sul margine destro di
questa.90 Non è necessario collocare il segnale di veicolo fermo in caso di fermata
d'emergenza in uno spiazzo con segnale di posto di fermata per i veicoli in panna
(4.16).91

3 Le luci di avvertimento lampeggianti (art. 110 cpv. 1 lett. g OETV) possono essere
usate solamente per segnalare un pericolo nel modo seguente:92 a.

sul veicolo fermo, a complemento del segnale di veicolo fermo nonché sugli
scuolabus segnalati come tali per permettere agli scolari di salire e scendere
(art. 6 cpv. 5);

b.

sui veicoli in marcia, in caso di rallentamento improvviso del traffico causato
segnatamente da un incidente o da un ingorgo oppure in caso di rimorchiatura sulle autostrade e sulle semiautostrade.93 4 In più, può essere collocata dietro il veicolo una lampada per casi di avaria, con
luce gialla, fissa o lampeggiante, e anabbagliante. È vietato accendere fuochi e utiliz87

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

88

RS 741.41

89

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

90

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

91

Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

92

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

93

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Norme di circolazione - O 17

741.11

zare dispositivi che possono causare incidenti (per es. torce, bidoni di benzina dipinti
in maniera da segnalare un pericolo).

5 Il fatto di collocare il segnale di veicolo fermo e di accendere le luci di avvertimento lampeggianti non dispensa il conducente dall'osservare nel limite del possibile le norme della circolazione, segnatamente per quanto concerne l'illuminazione,
la fermata e il parcheggio.

6 Il segnale di veicolo fermo deve pure essere applicato sulla parte posteriore dei veicoli rimorchiati.


Art. 24

Comportamento ai passaggi a livello e alle barriere
(art. 28 e 32 cpv. 1 LCStr) 1 I conducenti di autoveicoli pesanti che sono costretti a fermarsi davanti ai passaggi
a livello fuori delle località devono lasciare una distanza di circa 100 metri dal passaggio, per facilitare il sorpasso ai veicoli che seguono. I cavalieri, i conducenti di
veicoli trainati da animali e i guardiani di mandrie o greggi* o di animali isolati
devono tenere gli animali sufficientemente lontani dal passaggio a livello, affinchè
non si spaventino.

2 I passaggi a livello devono essere attraversati senza indugiare; i veicoli con cerchioni o cingoli metallici, i veicoli a trazione animale e i cavalieri devono, però,
attraversarli a passo d'uomo.

3 Gli utenti della strada non devono aprire le barriere, comprese quelle degli aeroporti e simili, passarvi intorno o sotto o scavalcarle. Le semibarriere sono equiparate
alle barriere.

4 Gli utenti della strada hanno la precedenza sui passaggi a livello dei binari di raccordo, che non siano almeno segnalati da una croce di Sant'Andrea, e sui passaggi a
livello delle rotaie per vagoncini di cantieri ecc. E riservata la regolazione del traffico mediante segnali luminosi o persone.

*

Cfr. anche art. 52 cpv. 4.


Art. 25

Comportamento nei confronti delle tranvie e delle ferrovie su strada
(art. 38 LCStr) 1 La tranvia o la ferrovia su strada che non circola sul margine della carreggiata può
essere sorpassata a sinistra soltanto dove non sboccano altre strade e quando non è
intralciato il traffico in senso inverso.

2 Se la tranvia o la ferrovia su strada circola a sinistra, il conducente del veicolo che
circola nel medesimo senso deve lasciare spazio sufficiente, affinchè i veicoli provenienti in senso inverso possano scansare a sinistra i veicoli su rotaia.

3 Se, alle fermate sprovviste di banchine, i passeggeri d'una tranvia o ferrovia su
strada devono scendere dal lato della circolazione, i veicoli che circolano nella
medesima metà della strada devono fermarsi sino a che i passeggeri abbiano lasciato
libera la carreggiata.

4 Se nessuna tranvia o ferrovia su strada si avvicina, i veicoli che voltano a sinistra
possono portarsi sulle rotaie per mettersi in preselezione.

Circolazione stradale 18

741.11

5 I veicoli non devono fermarsi sulle rotaie d'una tranvia o d'una ferrovia su strada
nè a meno di m 1.50 della rotaia più vicina. In caso di attesa dietro una tranvia o una
ferrovia su strada ferme, deve essere lasciata una distanza di almeno 2 m.


Art. 26

Colonne, cortei, veicoli cingolati
(art. 35 e 36 LCStr)

1 Le colonne chiuse di veicoli, di pedoni o di utenti di mezzi simili a veicoli che traversano una carreggiata non devono essere interrotte.94 Per quanto possibile, deve
essere data loro la precedenza alle intersezioni.

2 Le colonne di pedoni e di utenti di mezzi simili a veicoli possono essere incrociate
o sorpassate solo ad andatura lenta.95 In generale, i cortei funebri non devono essere
sorpassati.

3 I conducenti che incrociano o sorpassano veicoli cingolati devono tenersi a una
distanza laterale di almeno 1 m. Sulle strade strette, essi possono sorpassare soltanto
quando il conducente del veicolo cingolato dà via libera. Questi deve facilitare il
sorpasso, fermandosi se necessario.


Art. 27

Scuola di guida
(art. 15 LCStr)

1 I veicoli a motore guidati da un allievo conducente devono essere muniti di una
targa portante una «L» bianca su fondo blu, applicata posteriormente in un punto ben
visibile. La targa deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo
conducente.

2 Sugli autoveicoli adoperati per corse di scuole guida e per corse d'esame,
l'accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, salvo sui terreni di
esercitazione chiusi come pure per eseguire la retromarcia e parcheggiare;
l'accompagnatore deve potersi facilmente servire almeno del freno a mano.96 3 Sui motoveicoli, l'allievo conducente può trasportare soltanto una persona in possesso della licenza di condurre motoveicoli.

4 Gli allievi conducenti possono circolare sulle strade a forte traffico solo se hanno
una formazione sufficiente e sulle autostrade e semiautostrade soltanto quando sono
pronti all'esame di guida.

5 Sulle strade a forte traffico sono vietate esercitazioni di partenza in salita,
d'inversione di marcia, di marcia indietro e analoghe; nei quartieri abitati, esse
devono essere evitate il più possibile.

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 1931).

95

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 1931).

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

Norme di circolazione - O 19

741.11

Capo terzo: Misure di sicurezza

Art. 28

Segnalazioni
(art. 39 LCStr)

1 Il conducente deve segnalare qualsiasi cambiamento di direzione, compresa la
svolta a destra. Anche il ciclista, che per sorpassarne un altro si scansa, deve segnalarlo.

2 Il segnale deve cessare subito dopo il cambiamento di direzione. I ciclisti possono
cessare il segnale già durante il cambiamento di direzione97.

3 Se un veicolo è sprovvisto di indicatori di direzione o se essi non sono efficaci, il
conducente o un passeggero indica col braccio la direzione che sarà presa. Se ciò
non è possibile, la manovra di svolta deve essere eseguita con speciale prudenza.

4 Se il carico dei carri con motore, dei carri di lavoro, dei veicoli a motore agricoli o
dei loro rimorchi copre la visuale, il conducente deve adoperare una paletta indicatrice di direzione (allegato 4 OETV98), salvo se il veicolo è provvisto di un apparecchio speciale col quale il conducente può simultaneamente vedere a tergo e segnalare
gli spostamenti sulla sinistra, oppure se gli indicatori di direzione lampeggianti sono
applicati dietro il convoglio e quelli del veicolo trattore sono visibili.99 L'uso
dell'apparecchio sopraindicato e della paletta non deve mettere in pericolo gli altri
utenti della strada.100

Art. 29


101

Avvisatori
(art. 40 LCStr)

1 Il conducente deve comportarsi in modo da non dover usare senza necessità avvisatori acustici o dispositivi di segnalazione ottica. Ha diritto di farne uso solamente
se lo esige la sicurezza del traffico; questa norma si applica anche alle luci di pericolo (art. 110 cpv. 3 lett. b OETV102)103.

2 Il conducente deve usare l'avvisatore acustico se fanciulli, ai bordi della strada o su
di essa, non prestano attenzione al traffico e prima delle curve strette e senza visuale
fuori delle località.

3 Dall'imbrunire in poi possono essere dati soltanto segnali luminosi. Possono essere
usati gli avvisatori acustici solo in caso di pericolo.

97

Per. introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

98

RS 741.41

99

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

100

Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni
amministrative per l'esecuzione della LF sulla circolazione stradale,
in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 811).

101

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

102

RS 741.41

103

Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 20

741.11


Art. 30

Luci del veicolo, in generale
(art. 41 LCStr)

1 Le luci del veicolo devono essere accese non appena gli altri utenti della strada non
potrebbero scorgerlo per tempo.

2 Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore; le luci posteriori devono, però, essere accese
soltanto sull'ultimo rimorchio.

3 Non è necessario accendere le luci se il veicolo si trova in un posto demarcato di
parcheggio.

4 I veicoli a trazione animale, i carri a mano larghi più di 1 m, i monoassi il cui peso
a vuoto non supera senza attrezzi accessori 80 kg, nonché i rimorchi di lavoro del
servizio antincendio e della protezione civile devono essere provvisti almeno di una
luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile davanti e di dietro.104 Se questi rimorchi sono trainati da veicoli a motore, una luce rossa di coda
può sostituire la luce gialla.105 5 ...106


Art. 31


107

Uso delle luci per i veicoli a motore
(art. 41 LCStr)

1 Sui veicoli a motore in sosta devono essere accese le luci di posizione e le luci di
coda. I veicoli a motore senza luci di posizione, eccetto i veicoli a due ruote montate
sull'asse longitudinale, possono restare in sosta sulla carreggiata solo dove essa è
sufficientemente rischiarata. Nell'interno delle località, per i veicoli a motore a ruote
simmetriche (senza rimorchio), lunghi 6 m e larghi 2 m al massimo, basta la luce di
posteggio sul lato rivolto al traffico.108 2 Sui veicoli in marcia devono essere accese: a.

i fari a luce piena o quelli a luce anabbagliante; tuttavia, l'uso dei fari a luce
piena deve essere possibilmente evitato nelle località; b.

in caso di nebbia, tempesta di neve o forte pioggia, i fari fendinebbia o i fari
a luce anabbagliante, anche di giorno.

3 Il conducente deve commutare dai fari a luce piena a quelli anabbagglianti: a.

per tempo, ma almeno 200 m prima dell'incrocio con un altro utente della
strada o con una ferrovia proveniente, accanto alla strada, in senso inverso; b.

subito, se è richiesto dal conducente proveniente in senso inverso mediante
accensione e spegnimento dei suoi fari a luce piena; c.

nel caso di circolazione in colonna e di retromarcia.

104

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 536).

105

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

106

Abrogato dal n. III 1 dell'O del 22 dic. 1993 (RU 1994 214).

107

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

108

Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Norme di circolazione - O 21

741.11

4 In casi di fermata prolungata dovuta alle condizioni del traffico, in particolare
davanti a passaggi a livello, si deve commutare sulle luci di posizione.

5 Sui veicoli a motore dovrebbero essere accesi anche di giorno i fari a luce anabbagliante o quelli per la circolazione diurna.109

Art. 32


110

Luci speciali
(art. 41 LCStr)

1 I fari fendinebbia e i fari di curva possono essere accesi solo in caso di nebbia,
tempesta di neve o forte pioggia e, di notte, su tratti con molte curve.

2 I fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è inferiore a
50 m a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.

3 Le luci orientabili possono essere accese solo sui veicoli per cui sono autorizzate
(art. 110 cpv. 3 lett. a OETV111).112 4 Le luci per illuminare i lavori possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per effettuare i lavori; devono essere dirette in modo da illuminare unicamente
il veicolo e le immediate vicinanze senza abbagliare gli utenti della strada.


Art. 33

Divieto di rumori
(art. 42 cpv. 1 LCStr) I conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte. È segnatamente vietato: a.

di usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e di inutilmente riscaldare e far girare il motore di veicoli fermi; b.

di far girare a regime elevato il motore, a vuoto o nelle marce basse; c.

di accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza; d.

di effettuare continuamente giri inutili nell'interno delle località; e.

di circolare troppo rapidamente, soprattutto con veicoli provvisti di cerchioni
metallici, con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita; f.

di caricare e scaricare veicoli senza precauzione e di trasportare bidoni e
analoghi carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli; g.

di sbattere le portiere, il cofano, il coperchio del portabagagli e simili; h.

di disturbare con apparecchi radio e altri apparecchi per la riproduzione del
suono, istallati o trasportati nel veicolo.

109

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2718).

110

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

111

RS 741.41

112

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 22

741.11


Art. 34

Divieto di altre molestie
(art. 42 cpv. 1 LCStr) 1 I veicoli a motore devono essere tenuti e usati in modo che non sviluppino fumo
evitabile.

2 Il motore deve essere spento anche durante brevi fermate, se ciò non ritarda la partenza.

3 Sulle strade polverose, sporche o bagnate, segnatamente quando la neve si scioglie,
il conducente deve circolare in modo da non molestare gli utenti della strada e gli
abitanti della zona.

Capo quarto: Strade speciali

Art. 35

Uso delle autostrade e semiautostrade
(art. 43 cpv. 3 LCStr) 1 Le autostrade e le semiautostrade sono accessibili solo ai veicoli a motore capaci e
autorizzati a raggiungere una velocità di almeno 60 km/ora. La disposizione non è
applicabile ai veicoli per la manutenzione delle strade.

2 I trattori, i veicoli cingolati e i veicoli muniti di pneumatici chiodati non possono
circolare sulle autostrade e sulle semiautostrade.113 3 I veicoli in panna possono essere trainati solo sino alla prossima uscita.

4 Sulle autostrade e sulle semiautostrade è vietato effettuare corse di prova e manifestazioni sportive.114

Art. 36

Norme speciali sulle autostrade e sulle semi-autostrade
(art. 43 cpv. 3 LCStr) 1 Sulle autostrade e sulle semiautostrade è permesso cambiare direzione solo nei
punti espressamente designati a tale scopo. È vietato voltare e fare marcia indietro.

2 Lo spartitraffico centrale nelle autostrade non può essere superato nemmeno nei
punti destinati al passaggio trasversale.

3 Solo in caso di necessità, il conducente può fermarsi nelle corsie di emergenza e
sugli spiazzi appositamente segnalati per veicoli in panna, altrimenti solo nei posti di
parcheggio indicati con segnali. Gli occupanti del veicolo non devono accedere alla
carreggiata.115

4 Gli utenti delle autostrade e delle semiautostrade hanno la precedenza sui veicoli
provenienti dalle strade di accesso.

5 I conducenti possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli, solamente nei
casi seguenti:

113

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

114

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

115

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1583).

Norme di circolazione - O 23

741.11

a.

nel caso di circolazione in colonne parallele; b.

sui tratti che servono alla preselezione purché, per ogni corsia, siano indicati
differenti luoghi di destinazione; c.

sulle corsie d'accelerazione delle entrate, sino alla fine della linea doppia
marcata sulla carreggiata (6.04); d.

sulle corsie di decelerazione delle uscite.116 6 Sulle autostrade ad almeno tre corsie nello stesso senso la corsia esterna sinistra
può essere utilizzata soltanto da veicoli a motore che sono autorizzati a circolare ad
oltre 80 km/h.117


Art. 37

Strade a senso unico
(art. 57 cpv. 1 LCStr) 1 Le strade a senso unico sono equiparate alla metà destra di una strada aperta al
traffico nei due sensi.

2 Il conducente può passare a destra o a sinistra delle isole spartitraffico e degli ostacoli, come anche delle tranvie e delle ferrovie su strada in moto.

3 La retromarcia è vietata, salvo nel parcheggiare, attaccare un rimorchio, ecc.


Art. 38

Strade a forte pendenza e strade di montagna
(art. 45 LCStr)

1 Se, su strade a forte pendenza e su strade di montagna, veicoli dello stesso genere*
non possono incrociare, il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto
l'altro non si trovi vicino a uno spiazzo d'incrocio. L'incrocio di veicoli di diverso
genere è disciplinato dall'articolo 9 capoverso 2 primo periodo.118 2 Se, su strade di montagna, autoveicoli pesanti si seguono a breve intervallo e
l'incrocio è difficile, i loro conducenti devono indicare agli utenti della strada provenienti in senso inverso che altri veicoli del genere seguono.

3 Sulle strade postali di montagna, qualora l'incrocio o il sorpasso sia difficile, è
obbligo attenersi ai cenni e alle istruzioni dei conducenti dei veicoli di linea.119 * ...120

116

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

117

Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

118

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

119

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1583).

120

Nota abrogata dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410).

Circolazione stradale 24

741.11


Art. 39

Gallerie
(art. 57 cpv. 1 LCStr) 1 Nelle gallerie è vietato fare marcia indietro e cambiare direzione; è inoltre vietato
sorpassare veicoli a motore a ruote simmetriche nella direzione per la quale esiste
una sola corsia.121

2 I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti devono accendere i fari a luce anabbagliante anche se la galleria è illuminata.122 3 I conducenti possono fermarsi solo in caso di necessità. Il motore deve essere
spento immediatamente.


Art. 40

Ciclopiste e corsie ciclabili
(art. 43 cpv. 2, e 46 cpv. 1 LCStr) 1 I ciclisti devono dare la precedenza, se da una ciclopista o da una corsia ciclabile
accedono alla carreggiata attigua e se, sorpassando, lasciano la corsia.

2 I velocipedi con rimorchio possono circolare sulle ciclopiste solo se non è ostacolato l'altro traffico ciclistico. I pedoni e gli invalidi in carrozzelle possono usare la
ciclopista soltanto dove mancano i marciapiedi e le strade pedonali.123 3 I conducenti di altri veicoli possono circolare sulla corsia ciclabile delimitata da
una linea discontinua (6.09) purché non ostacolino la circolazione dei velocipedi.124 4 Se devono attraversare una ciclopista o una corsia ciclabile all'infuori di intersezioni, per esempio per accedere a un immobile, i conducenti di altri veicoli devono
dare la precedenza ai ciclisti.125 5 Se una ciclopista corre a una distanza massima di 2 m lungo una carreggiata per il
traffico dei veicoli a motore, per i ciclisti alle intersezioni vigono le norme di precedenza cui sottostanno i conducenti dei veicoli che circolano sulla carreggiata contigua. Quando svoltano, i conducenti dei veicoli a motore sulla carreggiata contigua
devono dare la precedenza ai ciclisti.126

Art. 41

Strade pedonali, marciapiedi
(art. 43 cpv. 1 e 2 LCStr) 1 I velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio
almeno di 1,50 m per i pedoni.127 121

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

122

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

123

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1583).

124

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

125

Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 1979 (RU 1979 1583).

126

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

127

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

Norme di circolazione - O 25

741.11

1bis Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato
parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure
per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più
breve tempo possibile.128 2 Il conducente che con il suo veicolo intende utilizzare il marciapiede deve osservare una prudenza particolare verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli ai
quali è tenuto a dare la precedenza.129 3 Le corsie pedonali longitudinali (6.19) demarcate sulla carreggiata possono essere
usate dai veicoli solo se il traffico pedonale non ne è ostacolato.130 4 Gli invalidi possono circolare con le loro carrozzelle sulle strade pedonali e sui
marciapiedi; vi possono circolare solo a passo d'uomo.131
a132 Quartieri residenziali o analoghi
(art. 57 cpv. 1 LCStr) Sulle strade secondarie nei quartieri residenziali oppure sulle strade secondarie a circolazione parzialmente limitata, i conducenti di veicoli devono usare speciale prudenza e avere riguardo verso gli altri.

b133 Aree con percorso rotatorio obbligato
(art. 57 cpv. 1 LCStr)134) 1 Prima di entrare in un'area con percorso rotatorio obbligato (segnale 2.41.1 in relazione con il segnale 3.02), il conducente deve rallentare e dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria.

2 All'entrata nell'area con percorso rotatorio obbligato e, se non segue nessun cambiamento di corsia, all'interno della rotatoria il conducente non deve segnalare la
direzione. Tuttavia deve segnalare la direzione quando lascia la rotatoria.

3 Nelle aree con percorso rotatorio obbligato senza suddivisione in corsie i ciclisti
possono divergere dall'obbligo di circolare a destra.

128

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

130

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

131

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

132

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410).Nuovo testo giusta il n. II
dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

133

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994 (RU 1994 816).

134

Rinvio introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 26

741.11

Capo quinto: Categorie speciali di veicoli

Art. 42

Motoveicoli e velocipedi: in generale
(art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 3 e 4, e 47 cpv. 2 LCStr) 1 I conducenti di motoveicoli e i ciclisti devono occupare il sedile a essi destinato. I
fanciulli possono usare un velocipede solo se possono pedalare stando seduti.* 2 I conducenti di motoveicoli e ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo gli altri utenti della strada. La
larghezza degli oggetti trasportati non deve superare 1 m.

3 I ciclisti possono avanzare sulla destra di una colonna di veicoli a motore se vi è
sufficiente spazio libero; è loro vietato di avanzare tra i veicoli della colonna. Essi
non devono impedire alla colonna di proseguire nè segnatamente porsi davanti a veicoli fermi.135 4 I conducenti di ciclomotori devono conformarsi alle norme per i ciclisti, come
anche a quelle per i conducenti di veicoli a motore relative al divieto di rumori.

*

Per i passeggeri, cfr. art. 63.


Art. 43


136

Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: circolazione in fila indiana
(art. 46 cpv. 2, e 47 cpv. 1 LCStr) 1 I conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri
velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due: a.

se circolano in formazione chiusa di oltre dieci velocipedi o ciclomotori; b.

se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa; c.

sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo indicate da segnali su strade
secondarie.137

2 I conducenti di motoveicoli non devono circolare nè affiancati, nè accanto a velocipedi o a ciclomotori. I ciclisti e i conducenti di ciclomotori non devono circolare
accanto a motoveicoli.


Art. 44

Veicoli a trazione animale e veicoli a mano
(art. 21 e 57 cpv. 1 LCStr) 1 Qualsiasi veicolo a trazione animale deve essere condotto da una persona idonea. Il
conducente può prendere posto sul veicolo solo se la guida sicura del medesimo non
ne è ostacolata; i sedili sporgenti lateralmente sono vietati.

2 Se un veicolo a trazione animale è lasciato sulla strada senza essere sorvegliato, gli
animali devono essere legati in modo da non ostacolare il traffico.

135

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

136

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

137

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

Norme di circolazione - O 27

741.11

3 I carri a mano devono sempre essere condotti da una persona a piedi. I carri a mano
provvisti di motore sono equiparati a quelli senza motore. Tuttavia, essi soggiacciono alle norme per i veicoli a motore relative al divieto di rumori. I carri a mano
provvisti di motore non devono trainare rimorchi; l'autorità cantonale, l'autorità
federale per i veicoli della Confederazione, può permettere deroghe nella misura in
cui sia garantita la sicurezza dell'esercizio e del traffico.138 4 ...139


Art. 45

Tranvie e ferrovie su strada
(art. 48 LCStr)

1 I conducenti di tranvie e di ferrovie su strada devono circolare con speciale prudenza quando voltano al capolinea, cambiano il lato della carreggiata, incrociano su
una strada stretta o circolano in senso inverso al traffico. Prima di sorpassare, essi
devono assicurarsi che lo spazio è sufficiente.

2 Essi danno la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e
della polizia che si annunciano con gli speciali segnalatori. Circolando su una strada
secondaria, essi devono dare la precedenza quando si immettono in una principale.

3 Ogni qualvolta sia richiesto dalla sicurezza del traffico segnatamente prima della
partenza, essi devono avvertire gli utenti della strada con i loro avvisatori luminosi o
acustici.

Parte seconda: Norme per gli altri utenti della strada Capo primo: Pedoni

Art. 46

Uso della strada
(art. 49 cpv. 1 LCStr) 1 Sulla carreggiata, i pedoni devono circolare a destra e non a sinistra, quando solamente su quel lato vi è la possibilità di scansarsi oppure quando essi conducono un
veicolo che non sia una carrozzella per bambini. Essi evitano di passare frequentemente da un lato all'altro della strada.

2 I pedoni evitano di sostare inutilmente sulla carreggiata, soprattutto nei punti senza
visuale e stretti, sulle intersezioni, di notte o per cattivo tempo.

2bis Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un'area delimitata, può essere utilizzata l'area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico
(ad es. nei quartieri

d'abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.140 3 Alle fermate delle tranvie e delle ferrovie su strada, sprovviste di banchina, i
pedoni possono lasciare il marciapiede solo dopo che il veicolo si sia fermato.

138

Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

139

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

140 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

Circolazione stradale 28

741.11


Art. 47

Attraversamento della carreggiata
(art. 49 cpv. 2 LCStr) 1 I pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono
usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m.

2 Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza,
salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada. Tuttavia non può avvalersi della
precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo.141 3 Dove il passaggio pedonale, senza regolazione del traffico, è suddiviso da un'isola
spartitraffico, ciascuna parte è considerata come un passaggio pedonale indipendente.142 4 Quando il traffico è intenso, i pedoni devono usare la parte destra del passaggio
pedonale e possibilmente attraversare la carreggiata in gruppi.

5 Fuori dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli.

6 Alle intersezioni con regolazione del traffico, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo quando la circolazione è libera nel loro senso di marcia. Sono riservati i
segnali della polizia e i segnali luminosi per pedoni.


Art. 48

Casi speciali
(art. 49 LCStr)

1 Le persone che spingono carri a mano, di larghezza non superiore a 1 m, carrozzelle per bambini, carrozzelle per invalidi o velocipedi devono osservare almeno le
norme e i segnali per i pedoni. Sulla carreggiata, tuttavia, esse devono sempre procedere in fila indiana.

1bis L'impiego di sci e di slitte come mezzi di circolazione è permesso dove è di uso
locale.143

2 Oggetti appuntiti, angoli vivi o lame e simili devono essere trasportati con cautela
e, se necessario, coperti con involucri protettivi. Al fine di non ostacolare il traffico
sui marciapiedi, i pedoni che trasportano oggetti ingombranti possono usare la carreggiata.

3 Le persone che lavorano sulla carreggiata o nello spazio della stessa devono, se
necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o
manutenzione esse devono indossare abiti fluorescenti e catarifrangenti, secondo la
norma svizzera SN 640 710144, che li rendano ben visibili sia di giorno sia di notte.145 141

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° giu. 1994
(RU 1994 816).

142

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° giu. 1994
(RU 1994 816).

143 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

144

Ottenibile presso: Unione dei professionisti svizzeri della strada, Seefeldstrasse 9,
8008 Zurigo.

145

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404). Vedi anche le disp. fin.
di detta modificazione alla fine del presente testo.

Norme di circolazione - O 29

741.11

4 I deboli d'udito, i sordi e i ciechi possono portare un bracciale con il segno distintivo per invalidi; inoltre i ciechi possono portare un bastone bianco (art. 6 cpv. 4).146

Art. 49

Colonne di pedoni
(art. 57 cpv. 1 LCStr) 1 I pedoni che marciano in colonne chiuse devono usare il marciapiede; se la circolazione degli altri pedoni è ostacolata, essi devono circolare sul margine destro della
carreggiata.

2 Lunghe colonne di pedoni sulla carreggiata devono essere frazionate per agevolare
il sorpasso ai veicoli.

3 Di notte e quando è richiesto dalle condizioni atmosferiche, le colonne di pedoni
che usano la carreggiata fuori delle località devono essere provviste almeno davanti e
di dietro, a sinistra, di una luce gialla, anabbagliante.

4 Alle colonne chiuse di pedoni sono applicabili per analogia le norme applicabili ai
veicoli (preselezione, segnalazioni, osservanza della regolazione del traffico, ecc.).

Capo 1a: Utenti di mezzi simili a veicoli 147

Art. 50


148

Uso della strada

1 I mezzi simili a veicoli possono essere impiegati come mezzi di circolazione per
circolare su:

a.

aree di traffico destinate ai pedoni quali marciapiedi, strade pedonali, corsie
pedonali, zone pedonali; b.

ciclopiste;

c.

carreggiate di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e zone d'incontro; d.

carreggiate di strade secondarie, se lungo la strada mancano il marciapiede, il
sentiero pedonale o la ciclopista e il volume di traffico nel momento dell'utenza è esiguo.

2 Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un'area delimitata, può essere utilizzata l'area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico
(ad es. nei quartieri

d'abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.

3 I fanciulli non ancora assoggettati all'obbligo scolastico possono impiegare mezzi
simili a veicoli soltanto su aree di traffico destinate ai pedoni e conformemente al
capoverso 2. Sulle aree di traffico conformemente al capoverso 1 lettere b-d possono 146

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

147 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

Circolazione stradale 30

741.11

utilizzare mezzi simili a veicoli come mezzo di circolazione soltanto se accompagnati da una persona adulta.

a149 Uso come mezzo di circolazione 1 Agli utenti di mezzi simili a veicoli si applicano le norme di circolazione vigenti
per i pedoni.

2 Devono sempre adeguare la velocità e il loro modo di circolare alle circostanze
nonché alle peculiarità del mezzo. In particolare devono avere riguardo per i pedoni
e dare loro la precedenza. Nell'attraversare la carreggiata possono circolare soltanto
a passo d'uomo.

3 Sulla carreggiata, gli utenti di mezzi simili a veicoli circolano a destra. Sulle ciclopiste mantengono la direzione di circolazione prescritta per i ciclisti.

4 Di notte o se le condizioni di visibilità lo esigono, sulla carreggiata e sulle ciclopiste i mezzi simili a veicoli o i loro utenti devono essere provvisti davanti di una luce
bianca luminosa e dietro di una luce rossa luminosa ben visibili.

Capo secondo: Cavalli montati, animali

Art. 51

Cavalli montati
(art. 50 cpv. 1 e 4 LCStr) 1 Sulle strade di grande traffico, l'equitazione è permessa solo ai cavalieri esperti che
montano cavalli abituati al traffico. Cavalcando, è permesso condurre per la briglia
solo un altro cavallo.

2 È permesso cavalcare affiancati a due a due solamente in gruppi di almeno sei
cavalieri o, durante il giorno sulle strade di poco traffico, fuori delle località.


Art. 52

Singoli animali, mandrie e greggi
(art. 50 cpv. 2 a 4 LCStr) 1 Chiunque conduce un animale deve tenerlo costantemente sotto la sua padronanza.
Gli animali devono essere affidati solo a guardiani capaci.

2 Nelle regioni di montagna, un animale isolato può essere guidato sul margine sinistro della strada, se la sicurezza è maggiore per il guardiano e l'animale.

3 Gli animali fermi non devono ostacolare il traffico; se sono lasciati incustoditi, essi
devono essere legati in modo sicuro.

4 I guardiani che conducono mandrie o greggi su strade principali devono vigilare
affinchè la parte sinistra della strada sia lasciata libera agli altri utenti. Ai passaggi a
livello, se occorre, la mandria o il gregge deve essere frazionato.

149 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

Norme di circolazione - O 31

741.11


Art. 53

Disposizioni comuni
(art. 50 LCStr)

1 Per quanto possibile, le colonne di cavalli montati, le mandrie e i greggi devono
essere frazionati per agevolare il sorpasso ai veicoli.

2 Di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, chi va a cavallo o conduce
animali deve portare sulla parte rivolta al traffico almeno una luce gialla anabbagliante, visibile davanti e di dietro. Inoltre la cavalcatura dev'essere munita di gambali catarifrangenti. Le colonne di cavallerizzi e i gruppi di animali devono portare, a
sinistra, almeno una luce gialla davanti e di dietro.150 Parte terza: Comportamento in caso d'infortunio

Art. 54

Misure di sicurezza sul luogo dell'infortunio
(art. 51 cpv. 1 e 4 LCStr) 1 Se per causa di un infortunio, di una panna a un veicolo, di merci cadute o di olio
dispersosi risultano ostacoli o altri pericoli, le persone coinvolte, compresi anche i
passeggeri, devono prendere subito i provvedimenti di sicurezza appropriati.

2 La polizia deve essere subito avvertita, se un pericolo non può essere eliminato
immediatamente, in particolare se liquidi dispersisi possono inquinare fiumi e laghi o
acque sotterranee. Qualora l'esercizio ferroviario sia ostacolato, ad esempio se veicoli o il loro carico cadono sugli impianti ferroviari, l'amministrazione della ferrovia
deve essere subito informata.

3 I curiosi non devono fermarsi sui luoghi dell'infortunio nè parcheggiare i loro veicoli nelle vicinanze.


Art. 55

Infortuni con danni alle persone
(art. 51 cpv. 1 e 2 LCStr) 1 In caso di infortunio con danni alle persone, la polizia deve essere subito avvertita,
se una persona ha subito ferite esterne o presumibilmente ferite interne.

2 Non è necessario avvertire la polizia, se si tratta solo di escoriazioni o di lievi contusioni; tuttavia, l'autore del danno deve indicare al ferito il nome e l'indirizzo. La
polizia non deve parimente essere avvertita, se solo il conducente, i suoi parenti o i
membri della comunione domestica sono stati feriti in modo insignificante e nessun
terzo è coinvolto nell'infortunio.

3 Le persone non coinvolte in un infortunio prestano assistenza, in particolare chiamano o vanno a prendere il medico e la polizia, trasportano i feriti o provvedono alla
sicurezza del traffico.

150

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

Circolazione stradale 32

741.11


Art. 56

Accertamento dei fatti
(art. 51 cpv. 2 e 3 LCStr) 1 Sul luogo dell'infortunio, lo stato di fatto non può essere modificato prima
dell'arrivo della polizia che per proteggere i feriti o garantire la sicurezza del traffico. Prima di spostare le vittime o le cose, è necessario segnare sulla strada la loro
posizione.

2 Se una parte lesa vuole chiamare la polizia, sebbene non vi sia obbligo, le altre persone coinvolte devono collaborare all'accertamento dei fatti, sino a quando sono
congedate dalla polizia.

3 I conducenti di veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia in corse urgenti e i conducenti dei veicoli delle aziende di trasporto pubbliche in
corse soggette a orario possono proseguire, se l'aiuto ai feriti e l'accertamento dei
fatti sono garantiti.

4 Il conducente che apprende di essere stato o di poter essere stato coinvolto in un
infortunio deve ritornare immediatamente sul luogo dell'infortunio o annunciarsi
presso il posto di polizia più vicino.

Parte quarta: Uso dei veicoli Capo primo: Disposizioni generali I. Misure di sicurezza

Art. 57

In generale
(art. 29 LCStr)

1 Il conducente deve accertarsi che il veicolo e il carico siano conformi alle prescrizioni e che il veicolo sia provvisto dei necessari accessori, come il segnale di veicolo
fermo. Segnatamente dopo la lavatura o una riparazione del veicolo deve controllare
il funzionamento dei freni.

2 Le targhe di controllo, il disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili; i dispositivi delle luci, i catarifrangenti, i vetri e gli specchi retrovisori devono
essere puliti. Il carico, i portacarichi, le attrezzature di lavoro e oggetti analoghi non
devono celare né le targhe né i dispositivi d'illuminazione.151 152 3 Se, durante la circolazione, si manifestano difetti poco gravi, il conducente può
proseguire con speciale prudenza; la riparazione deve essere effettuata senza indugio.

4 I veicoli a motore in costruzione, in trasformazione o in riparazione possono circolare per trasferimenti, qualora almeno il dispositivo di guida e i freni diano le
necessarie garanzie di sicurezza, il veicolo sia provvisto della luce di fermata, le luci, 151

Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2883).

152

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Norme di circolazione - O 33

741.11

durante la notte o per cattivo tempo, corrispondano alle prescrizioni e il rumore non
sia eccessivo.153


Art. 58

Misure di protezione
(art. 29 LCStr)

1 Parti integranti, attrezzi o carichi, che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi, devono essere muniti di
dispositivi protettivi.154 2 Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo
in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati ben visibilmente,
di giorno, con banderuole o pannelli e, di notte o se le condizioni atmosferiche lo
esigono, con luci o catarifrangenti di colore bianco, davanti, e rosso, di dietro; i catarifrangenti non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. L'estremità dei
carichi o singole parti che sporgono posteriormente di oltre 1 m dal veicolo devono
essere contrassegnate con un segnale sferico, piramidale o simile, la cui superficie
proiettata sull'asse longitudinale del veicolo è di circa 1000 cm2; l'oggetto segnalatore presenta strisce rosse e bianche larghe 10 cm circa ed è munita di catarifrangenti
oppure di materiale riflettente.155 3 Durante la circolazione, le parti mobili, come bracci di gru e ganci, devono essere
immobilizzate e le forche sollevatrici vanno fissate verticalmente o munite di casse
protettrici ben visibili.

4 In caso di trasporti speciali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono, sul
davanti del veicolo trattore, essere segnalati ai conducenti che circolano in senso
inverso mediante banderuole o pannelli rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti
strisce oblique rosse e bianche larghe 10 cm circa. Di notte e quando le condizioni
atmosferiche lo esigono, le banderuole e i pannelli sono illuminati o completati da
luci d'ingombro.156 157 5 I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che impediscono la visibilità devono
essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un retrovisore che consenta al
conducente di osservare la carreggiata a lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro
su una distanza di 100 m al minimo.158 Sono eccettuati i veicoli a motore agricoli
che trainano rimorchi con carico di larghezza superiore a 2,55 m.159 160 153

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 1973 (RU 1973 2155).

154

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

155

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

156

Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

157

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

158

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2883).

159

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

160

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994 (RU 1994 816).

Circolazione stradale 34

741.11


Art. 59

Protezione della carreggiata
(art. 29 LCStr)

1 Il conducente di un veicolo deve evitare di sporcare la carreggiata in qualsiasi
modo. Prima che un veicolo lasci un cantiere, una cava o i campi, le ruote devono
essere pulite. La carreggiata, che sia stata sporcata, deve essere segnalata agli altri
utenti della strada e pulita il più presto possibile.

2 I veicoli a motore muniti di cerchioni metallici o cingoli non possono circolare
sulle strade la cui pavimentazione sia divenuta molle.

I.a161 Emissioni dei gas di scarico.
Manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli

a162 Obblighi del detentore 1 Gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad
accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di
50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli
immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere
sottoposti al servizio di manutenzione. Gli autoveicoli immatricolati per la prima
volta avanti il 1° gennaio 1976, carri di lavoro agricoli nonché i veicoli di detentori
che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari.163 2 Sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas
di scarico (art. 35 OETV164) entro i termini seguenti:165 a.

per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e
oltre:

senza catalizzatore

ogni 12 mesi

con catalizzatore

ogni 24 mesi

b.

per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione
e il cui genere di costruzione permette velocità massime di oltre 30 km/h: ogni 24 mesi 161

Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 1841). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente
testo.

162

Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 1985 (RU 1985 1841). Nuovo testo giusta il n.. I
dell'O del 22 dic. 1993 , in vigore dal 1° lug. 1994, fatta eccezione del cpv. 2 lett. a,
in vigore dal 1° feb. 1994 (RU 1994 167). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione
alla fine del presente testo.

163

Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

164

RS 741.41

165

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Norme di circolazione - O 35

741.11

c.

per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione
e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 30 km/h e meno ogni 48 mesi 3 Il detentore cura affinché il suo veicolo sia provvisto di un documento di manutenzione del sistema antinquinamento munito delle iscrizioni prescritte (art. 35 cpv. 4
OETV).166

4 Il conducente deve sempre portare seco il documento di manutenzione del sistema
antinquinamento e presentarlo su richiesta agli organi incaricati del controllo.

5 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni167 disciplina i particolari.

II. Passeggeri

Art. 60


168

In generale
(art. 30 cpv. 1 LCStr) 1 ...169

2 Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore non deve superare quello
dei posti autorizzati.170 3 ...171

4 È vietato trasportare persone in compartimenti di autoveicoli che non si possono
aprire dall'interno; sono eccettuati i trasporti di polizia.

5 Se i veicoli a motore, tranvie e ferrovie su strada sono in moto, è vietato salirvi,
scendervi e sporgersi.

6 Conducenti e passeggeri non possono far sporgere nè gettare alcun oggetto dal veicolo, salvo nei cortei su percorso chiuso.


Art. 61

Passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose e simili172
(art. 30 cpv. 1 LCStr) 1 Sulla superficie di carico dei veicoli a motore -eccettuati i motoveicoli e i veicoli a
motore agricoli- può essere trasportato soltanto il personale addetto a caricare, scaricare e sorvegliare il carico; fra l'azienda e il luogo di lavoro, anche altri membri del 166

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

167

Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 4 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

168

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

169

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

170

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2000 2883).

171

Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2883).

172

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Circolazione stradale 36

741.11

personale.173 I passeggeri devono prender posto soltanto sugli appositi sedili e posti
in piedi o su piani di carico protetti.174 2 Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose possono essere usati per altri trasporti
non professionali di persone, se l'autorità ha approvato i sedili e i dispositivi di sicurezza.175 3 I rimorchi possono trasportare solo il personale addetto a guidarli, fermarli o sorvegliare il carico; i rimorchi trainati da trattrici, nel raggio locale, anche il personale
addetto a caricare e scaricare. I passeggeri devono prendere posto soltanto sugli
appositi sedili e posti in piedi, salvo il personale addetto a sorvegliare il carico.

4 Per le corse del servizio antincendio, della protezione civile o della polizia, per
esercizi fuori servizio di organizzazioni militari o per cortei e simili, l'autorità cantonale può permettere il trasporto di altre persone su autoveicoli adibiti al trasporto
di cose e rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedimenti di sicurezza.176 5 Più di nove persone possono essere trasportate su autoveicoli adibiti al trasporto di
cose o autotreni soltanto se è previsto nella licenza di circolazione; ne è presupposto
una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile.177

Art. 62

Passeggeri su veicoli agricoli
(art. 30 cpv. 1 LCStr) 1 Sui veicoli a motore e rimorchi agricoli possono essere trasportati soltanto il personale di servizio e i familiari del capo dell'azienda o dei suoi dipendenti e unicamente
per corse nell'ambito agricolo.178 2 I passeggeri dei veicoli a motore e rimorchi agricoli, come anche dei veicoli a trazione animale, devono prendere posto soltanto sugli appositi sedili e posti in piedi,
sul ponte di carico o sul carico stesso; non devono però stare sui timoni, sulle assi
sporgenti dal veicolo e simili.

3 Essi devono sedersi in modo da non essere esposti ad alcun pericolo in caso
d'incrocio o di sorpasso di altri veicoli o di scansamento di un ostacolo. È permesso
a passeggeri prendere posto sulla piattaforma del veicolo trattore soltanto se questo
non traina un rimorchio.

4 I fanciulli fino ai 7 anni compiuti devono essere sorvegliati da un passeggero di
oltre 14 anni o prendere posto su un apposito sedile.

173

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

174

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

175

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

176

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

177

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

178

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Norme di circolazione - O 37

741.11


Art. 63

Passeggeri su motoveicoli e velocipedi
(art. 30 cpv. 1 LCStr) 1 Sui motoveicoli può prendere posto un solo passeggero; egli deve sedersi a cavalcioni e deve poter utilizzare predellini o il poggia piedi.179 Un fanciullo al disotto dei
sette anni può prendere posto soltanto su un apposito sedile approvato dall'autorità.180 2 Nei carrozzini dei motoveicoli possono prendere posto soltanto tante persone
quanti sono i sedili disponibili; tuttavia un adulto può portare con sè un fanciullo di
7 anni al massimo.

3 I ciclisti di almeno 16 anni possono portare un fanciullo di 7 anni al massimo su un
apposito sedile che garantisca ogni sicurezza. Il sedile deve segnatamente proteggere
le gambe del fanciullo e non intralciare i movimenti del conducente.181 4 Sui rimorchi trainati da motoveicoli e da velocipedi non possono essere trasportate
persone. A condizione di non superare il peso effettivo giusta l'articolo 69 capoverso
2, è tuttavia permesso trasportare due fanciulli al massimo su un rimorchio trainato
da un velocipede, provvisto di sedili protettivi.182 183 5 Sui velocipedi aventi due ruote sul medesimo asse l'autorità cantonale può permettere più posti di quanti sono le paia di pedali.184 III. Dimensioni e peso

Art. 64


185

Larghezza
(art. 9 cpv. 2, 7 e 8, 20 e 25 cpv. 1 LCStr)186 1 La larghezza dei veicoli a motore e dei rimorchi non deve superare 2,55 m; quella
dei veicoli climatizzati le cui carrozzerie fisse o amovibili sono equipaggiate appositamente per il trasporto di merci a uno stato di temperatura determinato e le cui
pareti laterali, compreso l'isolamento termico, hanno uno spessore di almeno 45 mm,
non deve superare 2,60 m.187 Per lo sbalzo laterale si applica l'articolo 73 capoverso
2.

2 I veicoli di lavoro, i veicoli adibiti al trasporto di bestiame, i veicoli aventi una
velocità massima di 30 km/h, i veicoli agricoli aventi una velocità massima di 179

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

180

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

181

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

182

Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

183

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

184

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994 (RU 1994 816).

185

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

186

Introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

187

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

Circolazione stradale 38

741.11

40 km/h e i veicoli a trazione animale aventi una larghezza massima di m 2,55 possono circolare anche sulle strade segnalate con una larghezza massima di m 2,30.188 3 I dispositivi sgombraneve possono essere più larghi del veicolo, con il quale sono
usati; tuttavia devono essere contrassegnati in modo ben visibile.


Art. 65


189

Lunghezza
(art. 9 cpv. 2 LCStr)190 1 La lunghezza dei veicoli, senza il carico, non deve superare: Metri

a.

autoveicoli, esclusi gli autobus 12,00

b.

rimorchi, esclusi i semirimorchi 12,00

c.

autobus a due assi

13,50

d.

autobus a più di due assi 15,00

e.

autoarticolati

16,50

f.

autotreni

18,75

g.

autobus snodati

18,75 .191

2 Nel caso degli autobus snodati e degli altri autobus, compresi gli accessori amovibili quali i box porta-sci, non deve essere superata la lunghezza massima di cui al
capoverso 1.192

3 In caso di veicoli specialmente equipaggiati per il trasporto di veicoli a motore con
ruote disposte simmetricamente, i dispositivi d'appoggio per mantenere a posto i
veicoli trasportati possono superare la lunghezza ammessa al massimo di 1,10 m
posteriormente e al massimo di 0,50 m anteriormente nei limiti dello sbalzo
ammesso (art. 73 cpv. 3).

a193 Percorso circolare

Gli autoveicoli e gli autotreni in moto devono poter muoversi entro i limiti di una
superficie a corona circolare di diametro esterno di 25 m e di diametro interno di
10.60 m, senza che la proiezione di una parte del veicolo sulla carreggiata (ad eccezione dei retrovisori e degli indicatori di direzione lampeggianti anteriori) sia situata 188

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

189

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

190

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2883).

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).

193

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Norme di circolazione - O 39

741.11

fuori della superficie a corona circolare. Questa disposizione non è applicabile ai
veicoli a motore agricoli e alle combinazioni di veicoli agricoli.194

Art. 66

Altezza
(art. 9 cpv. 2 LCStr) 195 L'altezza dei veicoli, compreso il carico, non deve superare i 4 m. ...196

Art. 67


197

Pesi
(art. 9 cpv. 5 e 6198 LCStr) 1 Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:199 a.200 34 t per gli autotreni e gli autoarticolati; b.201 32 t per i veicoli a motore con più di 3 assi; c.

28 t per gli snodati a tre assi; d.

25 t per i veicoli a motore con tre assi, nel caso normale, 26,00 t per i veicoli
a motore con tre assi, se l'asse motore è equipaggiato di pneumatici gemellati
e di una sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente o se entrambi gli assi motori posteriori sono equipaggiati di pneumatici
gemellati e il carico massimo per asse non supera le 9,50 t; e.

18 t per i veicoli a motore con due assi; f.

24 t per i rimorchi con tre assi o più; g.

18 t per i rimorchi con due assi e per i rimorchi con asse doppio; h.

10 t per i rimorchi a un asse.

2 Il carico per asse non può superare: Tonnellate

a.

per un asse semplice 10,00

b.

per un asse semplice trainato 11,50

194

Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2883).

195

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2883).

196

Per. 2 abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

197

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

198 Ora art. 9 cpv. 1 e 2.

199

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2882).

200

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2882).

201

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2882).

Circolazione stradale 40

741.11

Tonnellate

c.

per un asse doppio il cui passo è meno di 1,00 m
1.

di veicoli a motore 11,50

2.

di rimorchi

11,00

d.

per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,00
e meno di 1,30 m

16,00

e.

per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30
e meno di 1,80 m

18,00

f.

per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30
m e meno di 1,80 m, il cui asse motore è equipaggiato da pneumatici gemellati e di una sospensione 19,00

pneumatica o di una sospensione riconosciuta
equivalente secondo l'articolo 57 OETV o che ciascuno degli assi motori è equipaggiato di pneumatici gemellati e il carico massimo autorizzato per
asse non supera 9,50 t g.

per un asse doppio di rimorchio il cui passo è di
m 1,80 o più

20,00

h.

per un asse triplo il cui passo non supera 1,30 m 21,00

i.

per un asse triplo il cui passo è compreso tra
1,30 m e 1,40 m

24,00

k.

per un asse triplo di rimorchio il cui passo supera
1,40 m

27,00

3 Se i valori iscritti nella licenza di circolazione sono inferiori ai valori massimi indicati nei capoversi 1, 2, 6, e 7, tali valori non devono essere superati.

4 Il carico sugli assi motori di un veicolo o di una combinazione di veicoli la cui
velocità massima può superare 40 km/h non sarà inferiore al 25 per cento del peso
effettivo (peso minimo d'aderenza).202 5 Il peso effettivo dei rimorchi non può superare il carico rimorchiabile iscritto nella
licenza di circolazione del veicolo trattore.

6 Per i veicoli a motore ammessi alla circolazione la prima volta prima del 1° ottobre
1997, il carico massimo autorizzato per asse giusta il capoverso 2 lettere b e c
numero 1, è di 12,00 t.

7 Per i veicoli a motore ammessi alla circolazione la prima volta prima del 1° ottobre
1997, il carico massimo autorizzato per asse, giusta il capoverso 2 lettera f è di
20,00 t, sempre che non sia superato il carico massimo autorizzato di 10,00 t per
asse.

8 Il superamento, fino al 5 per cento, dei pesi autorizzati giusta i capoversi 1 e 3 per
veicoli e combinazioni di veicoli, nonché dei pesi autorizzati per i motoveicoli e il 202

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Norme di circolazione - O 41

741.11

superamento, fino al 2 per cento, dei carichi autorizzati per asse giusta il capoverso
2, in ogni caso però fino a 100 kg, non sono oggetto di sanzione.203 9 L'Ufficio federale delle strade (USTRA)204 può rilasciare istruzioni concernenti il
calcolo del peso delle merci fornite per volume nonché i carichi massimi autorizzati
per asse e il peso massimo d'aderenza per i veicoli e i trasporti speciali.

IV. Traino di rimorchi e rimorchiatura
(art. 30 cpv. 3 LCStr)

Art. 68


205

Rimorchi trainati da autoveicoli 1 Gli autoveicoli e i monoassi, possono trainare un solo rimorchio*.

2 Sono applicabili le seguenti eccezioni: a.

i carri con motore industriale possono trainare due rimorchi; b.

i trattori industriali possono trainare due rimorchi industriali a un asse o due
rimorchi agricoli;

c.

nel traffico locale, l'autorità cantonale, per i veicoli della Confederazione
l'autorità federale, può permettere due rimorchi industriali a uno o più assi.

3 I trattori agricoli e i carri con motore agricoli possono trainare due rimorchi agricoli, così anche i monoassi agricoli se l'asse del primo rimorchio è mosso dal motore. Per le corse agricole, i convogli agricoli possono trainare inoltre un rimorchio
vuoto o un rimorchio di lavoro leggero.206 4 I rimorchi per il trasporto di persone possono essere utilizzati soltanto per corse
regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione. Gli autobus possono trainare soltanto un rimorchio per il bagaglio di peso totale massimo di
3,50 t.207

5 I semirimorchi possono essere abbinati a trattori a sella leggeri soltanto se il peso
dell'insieme menzionato nella licenza di circolazione non è superato.

6 Nel caso di sinistri e per esercizi d'intervento in caso di sinistri, è permesso trainare
con autoveicoli due rimorchi del servizio antincendio o della protezione civile
oppure due attrezzi antincendio concepiti per trazione animale o manuale.208 *

Per i rimorchi trainati da autobus di linea, cfr. art. 76.

203

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

204

Nuova espressione giusta il n. 6 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

205

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

206

Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

207

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

208

Introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 42

741.11


Art. 69


209

Rimorchi trainati da altri veicoli 1 I motoveicoli, le motoleggere, i quadricicli leggeri a motore, altri veicoli, i tricicli a
motore nonché i velocipedi possono trainare soltanto un rimorchio a un asse.

2 I rimorchi trainati da velocipedi non possono superare, compreso il carico, 1 metro
di larghezza, 1,20 m di altezza e 2,50 m di lunghezza misurata dal centro della ruota
posteriore del veicolo trattore. Lo sbalzo posteriore del carico può esser di 50 cm al
massimo. Il peso effettivo non può superare 80 kg.


Art. 70

Misure di sicurezza per i rimorchi 1 Prima di partire, il conducente deve controllare che il rimorchio o il semirimorchio
sia agganciato in modo sicuro, che i freni e le luci siano efficienti e che, nella marcia
in avanti, segnatamente nelle curve, sia evitato l'urto fra i due veicoli.

2 Se è necessario, il conducente e i suoi aiuti devono prendere i provvedimenti di
sicurezza richiesti, in particolare, devono azionare correttamente l'eventuale dispositivo di direzione del rimorchio quando deve essere affrontata una curva stretta con
un rimorchio che non può essere sterzato facilmente.210 3 ...211


Art. 71

Rimorchiatura a traino e a spinta, in generale 1 I conducenti di veicoli a motore e dei velocipedi* come anche i passeggeri non
devono tirare nè rimorchiare a traino o a spinta veicoli od oggetti. È parimente vietato tirare sciatori, slitte per sport e simili e condurre animali. I ciclisti adulti possono, tuttavia, tenere, con la necessaria prudenza, un cane al guinzaglio.

2 L'autorità cantonale può permettere di rimorchiare a traino legna e simili su strade
senza pavimentazione o coperte di neve, come anche di tirare sciatori nelle regioni di
sport invernale.

3 I veicoli a motore possono rimorchiare a spinta un altro veicolo a motore (ad eccezione di un motoveicolo) per accendere il motore o per una breve manovra.212 Anche
il conducente del veicolo spinto deve avere la licenza di condurre; il conducente del
veicolo rimorchiante deve poterlo vedere.

*

Per i ciclisti, cfr. anche art. 46 cpv. 4 LCStr.


Art. 72

Rimorchiatura a traino di veicoli a motore 1 I veicoli a motore (ad eccezione dei motoveicoli), possono rimorchiare a traino al
massimo un altro veicolo a motore senza rimorchio, i motoveicoli non più di un altro 209

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

210

Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni
amministrative per l'esecuzione della LF sulla circolazione stradale,
in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 811).

211

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

212

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Norme di circolazione - O 43

741.11

motoveicolo. La rimorchiatura di veicoli a pedale efficienti è vietata. L'autorità cantonale può autorizzare la rimorchiatura di due trattori o di due veicoli a motore leggeri - ad eccezione dei motoveicoli.213 2 Il veicolo rimorchiato deve essere condotto da una persona provvista di licenza di
condurre, se il dispositivo di agganciamento non garantisce la sterzatura. Nessuno
può prendere posto su veicoli a motore rimorchiati da una gru o da un carrello di
sostegno.214

3 I veicoli a motore che non possono essere frenati con dispositivi propri devono
essere agganciati rigidamente al veicolo rimorchiante, del quale non devono, di
regola, superare il peso effettivo.215 4 I motoveicoli possono essere rimorchiati, posando la loro parte anteriore su un veicolo a motore - ad eccezione di un motoveicolo con carrozzino.216 Nessuno può
prendere posto sul veicolo rimorchiato; questo non deve potersi staccare né rovesciare. Con la corda, può essere rimorchiato solo un motoveicolo in panna; il suo
conducente deve, se è necessario, poter lasciare immediatamente la corda.

5 La lunghezza massima di una sbarra di rimorchiatura è di 5 m e di una corda di
rimorchiatura 8 m. La corda deve essere contrassegnata nel mezzo, in modo ben visibile. L'uso di catene è vietato; è parimente vietato l'uso di cavi per rimorchiare
motoveicoli.

V. Carico


Art. 73

Carico, in generale
(art. 30 cpv. 2 LCStr) 1 Il carico dev'essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino
almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di
gravità si trovi davanti all'asse.217 2 Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote simmetriche e
dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:218 a.219 attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi; 213

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

214

Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

215

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

216

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

217

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

219

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

Circolazione stradale 44

741.11

b.220 balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli;

c.

fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli; in questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sagoma del veicolo senza
carico;

d.221 velocipedi fissati dietro ai veicoli a motore, a condizione che la loro sporgenza non superi i 20 cm da una parte e dall'altra (art. 38 cpv. 1bis OETV) e
non superino la larghezza massima di 2 m.222 3 Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a
contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il
carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell'asse
posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie
di carico.223

4 Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di
carico. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può permettere eccezionalmente il
trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza.

5 ...224

6 Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere
trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale.

7 Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può
essere trasportata alcuna merce impregnata d'acqua che potrebbe gocciolare sulla
strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili.


Art. 74


225

Trasporto di animali
(art. 30 cpv. 4 LCStr) 1 Nel trasporto di animali, le escrezioni non devono giungere all'esterno. Se necessario, il pavimento dev'essere coperto di materiale sufficientemente assorbente.

2 I veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto regolare di
ungulati soltanto se essi, conformemente a un'iscrizione nella licenza di circolazione, sono stati esaminati al riguardo (art. 93 OETV226); le pareti sino all'altezza prescritta e i pavimenti devono essere stagni in modo che gli escrementi non possano
giungere all'esterno.227 220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

221 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

222

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° apr. 1992 (RU 1992 536).

223

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

224

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

225

Nuovo testo giusta l'art. 72 n. 2 dell'O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali,
in vigore dal 1° lug. 1981 (RS 455.1).

226

RS 741.41

227

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Norme di circolazione - O 45

741.11

3 Su motoveicoli e velocipedi gli animali possono essere trasportati soltanto in gabbie o cesti.

4 Sono riservate le disposizioni dell'ordinanza del 15 dicembre 1967228 sulle epizoozie e dell'ordinanza del 27 maggio 1981229 sulla protezione degli animali.


Art. 75

Trasporto di cadaveri
(art. 57 cpv. 1 LCStr) 1 I veicoli a motore possono essere usati per il trasporto di cadaveri soltanto se sono
specialmente approntati a questo scopo; è eccettuato il trasporto di vittime dal luogo
dell'infortunio.

2 L'autorità cantonale può permettere l'uso di altri veicoli a motore, se è garantito un
trasporto decente e igienicamente irreprensibile.

VI. Casi speciali

Art. 76


230

Servizio di linea231
(art. 9 cpv. 8 LCStr)

1 Se le condizioni del luogo lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro
territorio, per i veicoli adibiti al trasporto di persone, impiegati esclusivamente per
corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione, deroghe per
quanto concerne il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare e, giusta i capoversi 2-4, anche l'impiego di rimorchi nonché le dimensioni dei
veicoli.

2 I Cantoni possono permettere che gli autobus trainino: a.

un rimorchio a due assi adibito al trasporto di persone e, in più, un rimorchio
per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t oppure b.

un rimorchio adibito al trasporto di cose.

3 I Cantoni possono permettere che gli autobus snodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone trainino un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di
3,5 t.

4 I Cantoni possono ammettere una larghezza di 2,55 m anche sulle strade segnalate
per una larghezza massima inferiore nonché le seguenti lunghezze massime: a.

25 m

per gli autobus snodati b.232 18 m 75 per gli autoarticolati con rimorchio per il bagaglio; 228

[RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1,
1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 n. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346,
1988 206 800 art. 89 n. 4, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29
n. 4 3373]

229

RS 455.1

230

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

231

RU 1998 268

232

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

Circolazione stradale 46

741.11

c.

25 m

per gli autobus con rimorchio adibito al trasporto di
persone;

d.

28 m

per gli autobus, se sono simultaneamente trainati un
rimorchio adibito al trasporto di persone e un rimorchio per il bagaglio e per gli autobus snodati con
rimorchio per il bagaglio.

5 ... 233


Art. 77

Autoveicoli di lavoro; rimorchi a slitta; casse mobili234
(art. 57 cpv. 1 LCStr) 1 Sugli autoveicoli di lavoro e sui loro rimorchi non può essere trasportata alcuna
merce, salvo i carburanti e le parti integranti delle macchine nonché gli attrezzi e gli
apparecchi di lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.235 2 L'autorità cantonale può permettere il trasporto di merci nel traffico interno di
un'azienda che si svolge sulla strada pubblica, per il trasbordo di merci fra stazioni
vicine di aziende di trasporti pubblici e per il trasporto di terra attraverso la strada o
lungo un cantiere per mezzo di veicoli provvisti di benne.

3 L'autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79) può, conformemente
alle direttive dell'USTRA, autorizzare su determinate tratte il traino di rimorchi a
slitta adibiti al trasporto di persone o di merci da parte di trattori e autoveicoli con
tutte le ruote motrici.236 4 Con il permesso del Cantone sul cui territorio avviene il trasporto, le casse mobili
montate su ruote possono essere trainate da veicoli appropriati in provenienza dalla
stazione di trasbordo o a destinazione di essa. Il permesso è rilasciato per il veicolo
trattore ed è limitato a determinate specie di casse mobili.237 Capo secondo: Veicoli speciali e trasporti speciali
(art. 9 cpv. 8, 20 LCStr)

Art. 78

Permessi

1 I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le
dimensioni e i pesi, come pure i veicoli speciali (art. 25 OETV238), possono circolare
sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto. Possono essere rilasciati 233 Abrogato dal n. I dell'O del 16 ott. 2002 (RU 2002 3565).

234

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

235

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

236

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

237

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994 (RU 1994 816).

238

RS 741.41

Norme di circolazione - O 47

741.11

permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero
indeterminato di viaggi.239 240 2 Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono
ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi: a.

trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta; b.

trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio
cantonale;

c.

utilizzazione di veicoli cingolati per la preparazione di piste; i permessi
duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso
dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono
diversi Cantoni;

d.

trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale; e.

trasporto di carri ferroviari e unità di carico nel trasporto combinato non
accompagnato (art. 83) entro il territorio cantonale e, con il consenso dei
Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone; il peso effettivo può
essere al massimo di 44 tonnellate.241 2bis Per gli autoveicoli di lavoro la cui sporgenza anteriore non supera i 4 m e per i
veicoli agricoli con pneumatici larghi (allegato 3 n. 3 OETV), il permesso duraturo
può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempreché siano adempiute le altre prescrizioni concernenti pesi e dimensioni.242 3 Una copia dei permessi unici rilasciati per più viaggi e di permessi duraturi deve
essere trasmessa all'USTRA e, per quanto si tratta di deroghe alle dimensioni e al
peso legali, in viaggi sul territorio di più Cantoni (art. 79 cpv. 2), anche ai Cantoni
toccati.243

4 Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati
commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi
autorizzati non sono più necessari.


Art. 79

Competenza

1 È competente a rilasciare il permesso, valido per tutta la Svizzera, il Cantone di
stanza o il Cantone sul cui territorio incomincia il viaggio assoggettato al permesso.
Il Cantone di stanza non è, tuttavia, competente se il viaggio non tocca il suo territorio.244 239

Per introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2883).

240

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

241

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2883).

242

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

243

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

244

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Circolazione stradale 48

741.11

2 Se le dimensioni e il peso legali sono superati, il permesso per tratte fuori del
Cantone può essere rilasciato soltanto alle condizioni seguenti: a.

i veicoli e le combinazioni di veicoli non devono superare 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza e 40 t di peso effettivo. La pressione
degli assi non può eccedere 12 t per gli assi singoli e 20 t per gli assi doppi; b.

possono essere usate soltanto strade di grande transito, ai sensi degli allegati
1 e 2, lettere A e B dell'ordinanza del 18 dicembre 1991245 concernente le
strade di grande transito, nonché la rete stradale delle località toccate da tali
strade.246

3 L'USTRA rilascia i permessi per i veicoli al servizio della Confederazione e per le
corse d'importazione e le corse di transito transfrontaliero, se necessario dopo consultazione dei Cantoni. 247 Sono escluse le autorizzazioni giusta l'articolo 83.248 Il
predetto Ufficio può autorizzare gli uffici doganali a permettere viaggi nella zona
vicino al confine (art. 80 cpv. 4).249 4 ...250


Art. 80

Dimensioni e pesi eccezionali 1 Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64-67) sono ammesse soltanto:251 a.

per il trasferimento e l'uso di veicoli speciali, segnatamente veicoli di lavoro,
che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle
prescrizioni;

b.252 per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru.

2 Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve
essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l'urgenza del viaggio,
per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa
ragionevolmente pretendere l'uso di un altro mezzo di trasporto.253 3 Entro i limiti del territorio cantonale, l'autorità cantonale può permettere viaggi
con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se
le condizioni della strada lo permettono.254 245

RS 741.272

246

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

247

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

248

Per. introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

249

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

250

Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1993 1142). Abrogato dal n. I dell'O del
15 giu. 2001 (RU 2002 1180).

251

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

252

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

253

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

254

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).

Norme di circolazione - O 49

741.11

4 Nel traffico internazionale (art 79 cpv. 3), possono essere rilasciati permessi per
entrare e uscire dalla Svizzera con veicoli di dimensioni e peso ammessi all'estero,
limitatamente al percorso fra la frontiera e un posto di trasbordo o deposito (ad es.
terminale del traffico intermodale, punto franco) situati in una zona vicina al confine
i cui limiti sono stabiliti dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni. Deve essere garantita una sufficiente sorveglianza da parte della polizia.255

Art. 81


256



Art. 82


257
Condizioni per i rimorchi speciali 1 Per la limitazione del peso effettivo dei rimorchi speciali è applicabile l'articolo 67
capoverso 5 o il peso del convoglio iscritto nel permesso giusta l'articolo 78.258 2 Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare, nel contempo, alcun
altro veicolo. In casi giustificati, l'autorità può tuttavia autorizzare che trattori o
autocarri pesanti trainino, al massimo, due rimorchi speciali e che veicoli a motore ad eccezione dei motoveicoli - trainino, al massimo, due piccole casse mobili.259
Essa può permettere che due carri da fiera siano trainati insieme, anche se è superata
la lunghezza massima legale degli autotreni.

3 Il permesso per i rimorchi speciali, eccettuate le casse mobili montate su ruote
(art. 77 cpv. 4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a determinati veicoli trattori.


Art. 83


260

Trasporto di carri ferroviari e di unità di carico nel traffico combinato non accompagnato 1 Nel traffico combinato non accompagnato possono essere autorizzati, fino a un
peso totale del convoglio di 44 t, il trasporto di unità di carico (container, cassa
mobile) o il trasferimento di un semirimorchio da o verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo.

2 Sono fatti salvi disciplinamenti speciali per corse da e verso i porti svizzeri, per
corse nella zona vicina al confine (art. 80 cpv. 4) e per stazioni di trasbordo estere
situate in vicinanza del confine.

3 Il trasporto su strada di carri ferroviari mediante carrelli stradali può essere autorizzato da e verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo.

4 Nel permesso devono sempre essere indicati il luogo di destinazione (destinatario)
e l'itinerario preciso.

255

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

256

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

257

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

258

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

259

Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

260

Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal
1° gen. 2001 (RS 641.811).

Circolazione stradale 50

741.11


Art. 84

Misure protettive

1 L'autorità che rilascia il permesso ordina le misure necessarie richieste dalle particolarità del veicolo allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, di proteggere la carreggiata, di evitare rumore e di impedire ogni ostacolo alla circolazione.
L'USTRA emana direttive uniformi.

2 Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i conducenti di veicoli e le persone ausiliarie devono prendere, di propria iniziativa, le altre misure di
sicurezza imposte dalle circostanze.


Art. 85

Comportamento nella circolazione 1 I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l'incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.

2 Se le dimensioni giusta l'articolo 79 capoverso 2 lettera a sono superate o se la
velocità è limitata a 30 km/h o meno, nessun veicolo speciale può circolare e nessun
trasporto speciale può essere eseguito nelle località con più di 15 000 abitanti:261 a.

dalle 07.00 alle 08.30, b.

dalle 11.30 alle 12.30, c.

dalle 17.00 alle 19.00.

Le autorità locali possono ammettere eccezioni.262 3 Per motivi impellenti e alla condizione di prendere le misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli speciali e di trasporti speciali possono derogare alle
norme della circolazione, come anche agli obblighi indicati mediante segnali o
demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai veicoli adibiti alla
costruzione, alla manutenzione e alla pulitura della strada.

Capo terzo: Veicoli agricoli (art. 57 cpv. 1 LCStr)

Art. 86

Trasporti ammessi

1 I veicoli a motore agricoli e i loro rimorchi, (detti qui di seguito «veicoli agricoli»),
possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli, segnatamente: a.

per i trasporti di merci in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola; b.

per i trasferimenti da un luogo di lavoro a un altro o cagionati dall'acquisto e
dalla manutenzione del veicolo e simili; c.

per il trasporto del personale dell'azienda conformemente all'articolo 62.

261

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

262

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Norme di circolazione - O 51

741.11

2 Sono equiparate alle aziende agricole: a.

le aziende forestali; b.

le aziende ortofrutticole e vitivinicole; c.

le aziende orticole; d.

le aziende di apicoltura.263 3 I veicoli agricoli possono essere parimente adoperati per trasporti agricoli in favore
di terzi, anche verso rimunerazione. Chi non è agricoltore può essere detentore di
veicoli agricoli, alla condizione che sene serva soltanto per eseguire, a favore di terzi, lavori e trasporti agricoli.


Art. 87

Trasporti per l'esercizio di una azienda agricola 1 Sono considerati in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola i trasporti fra le
diverse parti dell'azienda, segnatamente fra la fattoria e i campi o la foresta.

2 Sono parimente considerati in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola i
seguenti trasporti, se non avvengono per un fornitore o compratore che fa commercio
di tali merci, le fabbrica e le trasforma a titolo professionale: a.

i trasporti di merci necessarie per l'esercizio dell'azienda, come i foraggi, lo
strame, i concimi, le sementi, le macchine e gli apparecchi agricoli o domestici, di mobili e di materiali da costruzione; b.

i trasporti di bestiame, ad esempio in relazione con l'alpeggio, i mercati e le
esposizioni;

c.

le consegne al primo acquirente dei prodotti dell'azienda per la trasformazione o l'utilizzazione; d.

i trasporti per i bisogni di una cava, una torbiera o un allevamento di maiali,
volatili o api che fa parte di una azienda agricola quale azienda accessoria.

3 Sono equiparati ai trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola: a.

i trasporti in relazione con lavori di bonifica, di formazione di nuove terre, di
raggruppamento parcellare e di dissodamento eseguiti per poter sfruttare il
suolo a scopo agricolo; b.

i trasporti in relazione con lavori di arginatura e di protezione, ai quali il
detentore del veicolo partecipa direttamente; c.

i trasporti in relazione con lavori comunali e altri che il detentore del veicolo
è tenuto a eseguire per la comunità; d.264 i trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali effettuati tra la foresta e il primo destinatario; e.265 le corse per il servizio antincendio e per la protezione civile; 263

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

264

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2883).

265

Introdotta dal n. I dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

Circolazione stradale 52

741.11

f.266 le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli che servono come beni culturali tecnici.


Art. 88

Trasporti vietati

Nessun trasporto non agricolo (cioè industriale) può essere effettuato con veicoli
agricoli, segnatamente: a.

i trasporti per un'azienda accessoria non designata nell'articolo 87 capoverso
2 lettera d, come fabbrica di sidro, segherie, commercio di foraggi o di
bestiame;

b.

i trasporti per aziende non agricole, come la raccolta del latte o di altri prodotti agricoli per un centro di raccolta e il trasporto dei prodotti a partire dal
centro, il trasporto di legna per segherie o altri commercianti, il trasporto di
cereali dal cliente al mulino e la riconsegna dei prodotti macinati; c.

i trasporti eseguiti per aggiudicazione o in relazione con compiti industriali
spettanti alle amministrazioni pubbliche, eccettuati i casi previsti nell'articolo 87 capoverso 3.


Art. 89

Cooperative

Le cooperative agricole possono tenere veicoli agricoli ed effettuare con essi trasporti e lavori agricoli per i membri della cooperativa o altri agricoltori. E, invece,
vietato adoperare i veicoli per l'esercizio di un'azienda commerciale o industriale
appartenente alla cooperativa.


Art. 90

Permessi speciali

1 L'autorità cantonale può permettere l'uso industriale di un veicolo agricolo: a.267 per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, specialmente in relazione con la costruzione e la manutenzione di strade o sentieri, per il trasporto
delle immondizie e per lo sgombero della neve; b.

per gli altri trasporti conformi a un bisogno generale, come la raccolta del
latte, il trasporto di esso dal centro di raccolta alle stazioni ferroviarie, il servizio di camionaggio della ferrovia per i Comuni isolati.

2 Questi permessi sono concessi soltanto per motivi impellenti e solo nelle località
ove non esistono veicoli industriali atti a effettuare in modo adeguato tali trasporti. I
trasporti permessi devono essere poco importanti e l'uso agricolo deve restare predominante. I permessi possono essere revocati in qualsiasi momento.

3 L'autorità cantonale può permettere l'uso di veicoli agricoli per cortei popolari;
essa ordina, se necessario, le misure di sicurezza. Circa l'assicurazione, è applicabile,
per analogia, l'articolo 61 capoverso 5.

266

Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

267

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

Norme di circolazione - O 53

741.11

4 Una copia di ogni permesso deve essere inviata all'assicuratore del veicolo e
all'Ufficio federale per gli uffici federali interessati.

Parte quinta: Disposizioni varie Capo primo: Divieto di circolare la notte e la domenica*
(art. 2 cpv. 2 LCStr)

*

...268


Art. 91

Norma

1 È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì
Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26
di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in parte di
esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.269 2 È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.270 3 Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica: a.271 gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV); b.

le trattrici industriali e gli autoveicoli di lavoro; c.272 gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore alle 5 t;

d.273 i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore alle 3,5 t.274 4 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica: a.

i veicoli adibiti al trasporto delle persone; b.

i veicoli agricoli; c.

i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione; d.275 viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia, dall'esercito e dalla Posta Svizzera nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe; 268

Abrogata dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

269

Nuovo testo giusta l'art. 4 dell'O del 30 mag. 1994 sulla festa nazionale, in vigore dal
1° lug. 1994 (RS 116).

270

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

271

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

272

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

273

Introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

274

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

275

Nuovo testo giusta il n. II 44 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

Circolazione stradale 54

741.11

e.276 i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli durante le ore di divieto di circolare (art. 86 segg.).277 5 Sono, inoltre, permessi i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne o in caso
di guasti d'esercizio, segnatamente, nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico
aereo. Se i detti viaggi devono svolgersi fuori del traffico locale, il conducente deve
portare con sè un'attestazione rilasciata dal posto di polizia più vicino.

6 ...278

7 Chiunque può circolare durante le ore di divieto deve evitare qualsiasi turbamento
del riposo, ad esempio le manovre inutili.


Art. 92

Eccezioni

1 Il permesso di circolare la notte e la domenica è concesso solamente per viaggi
urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o
altri mezzi di locomozione.

2 Il Cantone di stanza del veicolo oppure quello nel quale il viaggio inizia rilascia il
permesso che è valido in tutta la Svizzera. Tuttavia, la competenza del Cantone di
stanza decade, se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione, il permesso è rilasciato dall'Ufficio federale; questo può decidere, inoltre, circa le domande provenienti dall'estero.

3 I permessi di circolare la notte, alle condizioni menzionate al capoverso 1, sono
rilasciati:

a.

per il trasporto di derrate alimentari (art. 3 della legge federale del 9 ottobre
1992279 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, LDerr), che non sono
congelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate (art. 11 e 13 dell'ordinanza del 1° marzo 1995280 sulle derrate alimentari, ODerr) e la cui
data di consumo (art. 25 e 26 ODerr) non supera i 30 giorni; b.

per il trasporto di animali da macello e cavalli da competizione; c.

per il trasporto di fiori recisi; d.

per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti
d'orchestra, scenari di teatro e simili; e.

per il trasporto di quotidiani con contenuto redazionale e di invii postali nel
quadro del mandato legale di prestazioni come anche per viaggi riguardanti
servizi televisivi d'attualità; f.

per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie
come anche di linee industriali (ad es. linee elettriche, idriche, di telecomunicazione); 276

Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 277

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

278

Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2883).

279

RS 817.0

280

RS 817.02

Norme di circolazione - O 55

741.11

g.

per spostamenti di veicoli e trasporti speciali che ostacolano la circolazione.281 4 I permessi per circolare la domenica possono essere rilasciati per validi motivi nei
casi indicati nel capoverso precedente e, inoltre, in caso di viaggi urgenti per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande. Se due giorni consecutivi
cadono sotto il divieto di circolare la domenica (art. 91 cpv. 1), può essere rilasciato
un permesso per il trasporto di derrate alimentari il secondo giorno (cpv. 3 lett. a).282 5 Per altri viaggi, il permesso è rilasciato solamente con il consenso dell'Ufficio
federale. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sè, un viaggio indispensabile, informandone l'Ufficio federale.

6 Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e, se necessario, per
un breve viaggio a vuoto.

7 Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico può essere occupato da altre merci.283

Art. 93

Procedura

1 Possono essere rilasciati permessi unici o per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi. I permessi duraturi devono
essere limitati a dodici mesi; se le circostanze restano immutate, la durata di validità
può essere prolungata al massimo tre volte. Una copia dei permessi unici rilasciati
per più viaggi e dei nuovi permessi duraturi deve essere trasmessa all'Ufficio federale e, per viaggi intercantonali, anche ai Cantoni interessati.284 2 Il permesso, compilato sul modulo «Permessi speciali» (art. 150 cpv. 2 lett. f dell'ordinanza del 27 ottobre 1976285 sull'ammissione alla circolazione di persone e
veicoli, OAC), deve contenere indicazioni circa la natura della merce trasportata, i
luoghi di carico e di destinazione, l'itinerario e il giorno del trasporto.286 3 Contro la decisione di rifiuto dell'ultima istanza cantonale, è ammesso il ricorso al
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
entro 30 giorni. Se è rilasciato un permesso, i Cantoni interessati possono ricorrere,
nello stesso termine, allo stesso Dipartimento.

4 Il permesso può essere revocato in ogni momento, segnatamente in caso di abuso o
se il motivo, per il quale è stato rilasciato, decade.

281

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2883).

282

Per . introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2883).

283

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

284

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

285

RS 741.51

286

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2883).

Circolazione stradale 56

741.11

Capo secondo: Manifestazioni sportive (art. 52 LCStr)


Art. 94

Manifestazioni vietate; eccezioni 1 Sono sottoposte al divieto di effettuare gare di velocità con veicoli a motore su circuito alla presenza di pubblico tutte le siffatte gare in cui la stessa tratta è percorsa
più volte senza interruzione.

2 Sono, inoltre, vietate le manifestazioni, il cui regolamento permette ai concorrenti
di eliminare gli avversari danneggiando il loro veicolo (corse di stock-car e simili), e
le gare d'inseguimento degli aerostati con classificazione in base al tempo impiegato.

3 L'autorità cantonale può, tuttavia, permettere le gare di velocità con motoveicoli su
prato, le gare d'abilità su terreno accidentato, le gare di velocità con veicoli speciali
di 100 ccm di cilindrata al massimo (ad es. go-kart) e gli slalom automobilistici. Il
Consiglio federale si riserva di permettere altre eccezioni.


Art. 95

Permessi

1 Le domande per manifestazioni, assoggettate al permesso devono essere presentate
all'autorità cantonale, almeno un mese prima della gara. Sono da allegare un disegno
del regolamento, un piano del percorso e l'orario, come anche indicazioni circa i
provvedimenti di protezione previsti, l'organizzazione del servizio sanitario e il
numero approssimativo dei partecipanti.* 2 Gli organizzatori non hanno alcun diritto al permesso. Esso deve essere rifiutato, se è
prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti. Per le manifestazioni su pista,
esso deve essere, inoltre, rifiutato se l'esercizio della pista, non assoggettato a un permesso,
è contrario agli scopi dell'educazione stradale e della lotta contro i rumori.

3 Il permesso di organizzare «rally-papier», corse d'orientamento e simili è rilasciato
solo se la classificazione non è fondata sul tempo impiegato. Le prove di velocità
con veicoli a motore, come le corse in salita, sono permesse solo su strade chiuse al
traffico.

4 Se il regolamento di gara prevede delle velocità medie, gli organizzatori devono
approntare controlli segreti; eccessi di velocità devono essere adeguatamente considerati nella classificazione.

*

Circa l'attestato di assicurazione, cfr. art. 30 e 31 dell'O del 20 nov. 1959
sull'assicurazione dei veicoli (RS 741.31).

Norme di circolazione - O 57

741.11

Capo terzo: Disposizioni penali

Art. 96

(art. 103 cpv. 1 LCStr) Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con l'arresto o con
la multa, se non è applicabile alcun'altra disposizione penale.

Capo quarto: Disposizioni transitorie e finali

Art. 97

Permessi
(art. 106 cpv. 1 LCStr) 1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può regolamentare dettagli tecnici e emanare istruzioni concernenti
l'esecuzione della presente ordinanza. In casi speciali, l'USTRA può permettere deroghe alle singole disposizioni, segnatamente circa l'uso dei veicoli.287 288 2 Sono riservate le prescrizioni speciali concernenti la circolazione dei veicoli militari.


Art. 98


289

Disposizione transitoria della modifica del 15 maggio 2002 I veicoli già in circolazione che corrispondono alla definizione vigente prima del
1° agosto 2002 di velocipede secondo l'articolo 24 capoverso 1 OETV290 e adempiono tutte le esigenze tecniche dei velocipedi possono essere utilizzati come tali
fino al 31 dicembre 2003 se provvisti di un contrassegno per velocipedi.


Art. 99

Entrata in vigore; abrogazioni
(art. 107 cpv. 1 e 3 LCStr) 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1963.

2 Alla stessa data entrano in vigore le disposizioni non ancora applicabili della legge
federale del 19 dicembre 1958291 sulla circolazione stradale e la legge federale del
23 giugno 1961292 che modifica quella sulla circolazione stradale. L'articolo 12 della
legge federale sulla circolazione stradale, è, tuttavia, applicabile ai veicoli a motore e
ai rimorchi solamente da quando il Consiglio federale avrà emanato le necessarie
prescrizioni esecutive.

287

Nuovo testo del per. giusta il n. 6 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).

288

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

289

Abrogato dal n. I dell'O del 10 lug. 1972 (RU 1972 1777). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

290 RS

741.41

291

RS 741.01

292

RS 741.01 art. 33 cpv. 1. e 2, e 49 cpv. 2.

Circolazione stradale 58

741.11

3 Sono abrogati: la legge federale del 15 marzo 1932293 sulla circolazione degli
autoveicoli e dei velocipedi, tutte le norme della circolazione sinora vigenti e il
decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1939294 concernente gli autoveicoli
impiegati pel trasporto di animali vivi.

4 Le ordinanze ed i decreti emanati dal Consiglio federale in esecuzione della legge
federale del 15 marzo 1932295 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi
restano in vigore, eccettuate le norme di circolazione ivi contenute, se non sono
contrarie alla legge federale del 19 dicembre 1958296 sulla circolazione stradale o
alle sue prescrizioni d'esecuzione. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni allestisce un elenco delle disposizioni
ancora in vigore.

293

[CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1959 685 art. 107 cpv. 3,
1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6.] 294

[CS 9 363]

295

[CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1959 685 art. 107 cpv. 3,
1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6.] 296

RS 741.01

Norme di circolazione - O 59

741.11

Disposizioni finali della modificazione del 25 gennaio 1989297 Ad art. 3b cpv. 3 L'obbligo per i ciclomotoristi di portare il casco vige a contare dal 1° gennaio 1990.

Ad art. 41 cpv. 1 e 1bis L'articolo 41 capoversi 1 e 1bis è applicabile dal 1° luglio 1989 Disposizioni finali della modificazione del 22 dicembre 1993298 Ad art. 59a

1 Il detentore di ogni autoveicolo immatricolato innanzi il 1° luglio 1994 ed equipaggiato di un motore ad accensione per compressione (esclusi gli autoveicoli di
lavoro e gli autoveicoli agricoli) deve procurarsi un documento di manutenzione del
sistema antinquinamento e fare effettuare il primo servizio di manutenzione del
sistema antinquinamento entro il 1° marzo 1995.

2 Il detentore di ogni autoveicolo di lavoro o autoveicolo agricolo immatricolato
innanzi il 1° luglio 1994 ed equipaggiato di un motore ad accensione per compressione deve procurarsi un documento di manutenzione del sistema antinquinamento e
fare effettuare il primo servizio di manutenzione del sistema antinquinamento entro
il 1° luglio 1995.

3 Per i veicoli esonerati dall'omologazione e immatricolati innanzi il 1° marzo 1995
in virtù dell'esame singolo, la misurazione del fumo può essere effettuata conformemente all'allegato 3 OCE299 previgente.

4 Per i veicoli messi in circolazione la prima volta tra il 1° luglio 1994 e il 28 febbraio 1995 è possibile rinunciare a una misurazione del fumo in occasione dei controlli successivi dei gas di scarico innanzi la prima messa in circolazione.

Disposizione finale della modificazione del 22 ottobre 1997300 Gli abiti, giusta l'articolo 48 capoverso 3 ONC, che non sono conformi alla norma
svizzera SN 640 710 possono ancora essere usati fino al 31 dicembre 2000.

297

RU 1989 410

298

RU 1994 167

299

[RU 1969 839, 1972 1781, 1975 541 n. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922,
1981 572 art. 72 n. 3, 1982 495 531 n. II 1107, 1983 627 art. 88 n. 1, 1984 1338,
1985 608 620 art. 36 cpv. 1, 1986 1833, 1988 876, 1989 410 n. II 2 1195, 1991 78 n. III,
1992 536, 1993 2062, 1994 167 n. II 214 n. I, II 816 n. II 3 1326.
RU 1995 4425 all. 1 n. I lett. a]. Vedi ora l'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41).

300

RU 1997 2404

Circolazione stradale 60

741.11

Allegato I301 301

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Norme di circolazione - O 61

741.11

Allegato II302 302

Abrogato dall'art. 72 n. 2 dell'O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali
(RS 455.1).

Circolazione stradale 62

741.11