01.01.2026 - *
01.07.2022 - 31.12.2025 / En vigueur
01.04.2020 - 30.06.2022
01.01.2020 - 31.03.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2005 - 31.12.2007
01.02.2003 - 30.06.2005
01.01.2001 - 31.01.2003
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01.04.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza
relativa alla legge sull'aiuto alle università
(OAU)

del 13 marzo 2000 (Stato 5 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16 capoverso 1, 19 capoversi 1 e 2, 21 capoverso 3 e 23 della legge
federale dell'8 ottobre 19991 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore
universitario (LAU),

ordina:

Titolo primo: Diritto ai sussidi

Art. 1


2

Università e Cantoni universitari aventi diritto ai sussidi
(art. 3 cpv. 2 e 11 cpv. 1 LAU) 1 Hanno diritto ai sussidi le università di Zurigo, Berna, Friburgo, Basilea, San
Gallo, Losanna, Neuchâtel, Ginevra e della Svizzera italiana.

2 Sono Cantoni universitari i Cantoni di Zurigo, Berna, Friburgo, Basilea Città, San
Gallo, Vaud, Neuchâtel, Ginevra e Ticino.


Art. 2

Università e istituti universitari
(art. 1 e 11 cpv. 1 e 2 LAU) 1 Il Consiglio federale può riconoscere, alle condizioni di cui all'articolo 11 LAU, il
diritto ai sussidi a un'università o a un istituto universitario (istituto) che: a.

completi in modo opportuno il sistema universitario svizzero e corrisponda a
una necessità dal profilo della cooperazione tra tutte le università; b.

sia dotato di un'amministrazione indipendente con contabilità propria; c.

disponga stabilmente di personale scientifico proprio.

2 Una nuova università è considerata istituto fino al completamento di un primo ciclo di studi completo.


Art. 3

Procedure di riconoscimento del diritto ai sussidi
(art. 12 LAU)

1 I responsabili delle università o degli istituti presentano al Dipartimento federale
dell'interno (Dipartimento) le domande di riconoscimento del diritto ai sussidi.

RU 2000 958

1

RS 414.20

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2730).

414.201

Scuola universitaria 2

414.201

2 La domanda deve contenere indicazioni su: a.

i compiti e le attività nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca (programmi, priorità e caratteristiche); b.

i bisogni;

c.

l'organizzazione e il finanziamento.

3 Il Consiglio federale consulta la Conferenza universitaria svizzera (CUS) e il
Cantone in cui ha sede l'università o l'istituto se il richiedente non è un Cantone. Se
del caso può ordinare una seconda consultazione.

4 Il Dipartimento prende, d'intesa con la Conferenza universitaria svizzera, le disposizioni necessarie affinché l'organo di accreditamento e di garanzia della qualità verifichi che le condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 11 LAU e all'articolo 2 della presente ordinanza sono adempiute.

5 A un istituto possono essere versati sussidi, in via eccezionale e per una durata
determinata, anche prima del completamento della procedura di riconoscimento di
cui all'articolo 11 LAU se la Conferenza universitaria svizzera approva la relativa
domanda.


Art. 4

Controllo periodico
(art. 11 LAU)

1 Il Dipartimento esamina ogni quattro anni se i beneficiari dei sussidi adempiono le
condizioni di cui all'articolo 11 capoverso 3 LAU.

2 Le università e gli istituti aventi diritto ai sussidi sono tenuti a partecipare a detto
controllo.


Art. 5

Provvedimenti in caso di mancato rispetto delle condizioni
(art. 11 cpv. 3 LAU)

1 Se le condizioni per l'assegnazione dei sussidi non sono adempiute, il Dipartimento diffida gli interessati e ordina un nuovo controllo entro 12 mesi.

2 Se dal secondo controllo risulta che le condizioni di cui all'articolo 11 LAU non
sono ancora adempiute, il Dipartimento può proporre al Consiglio federale, dopo
aver sentito la Conferenza universitaria svizzera, di ridurre i sussidi di base in funzione dei cicli di studio che non soddisfano le condizioni e del numero degli studenti.

3 Se le condizioni non sono adempiute in più della metà dei cicli di studio, il Dipartimento propone al Consiglio federale di ritirare all'università o all'istituto il diritto
ai sussidi.

Aiuto alle università - O 3

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Titolo secondo: Sussidi di base Capitolo 1: Calcolo

Art. 6

Ripartizione dell'importo globale annuo
(art. 13 cpv. 1 lett. a e 14 LAU) 1 I contributi versati agli istituti conformemente all'articolo 17 LAU e i contributi di
coesione previsti all'articolo 9 della presente ordinanza vengono dedotti dall'importo annuo.

2 L'importo rimanente è ripartito come segue: a.

il 70 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento; b.

il 30 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.


Art. 7

Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento
(art. 15 cpv. 2 e 4 LAU) 1 I sussidi versati per l'insegnamento sono attribuiti proporzionalmente al numero di
studenti rilevato sulla base della durata regolamentare degli studi e ponderati in funzione delle discipline accademiche. Gli studenti in congedo non vengono presi in
considerazione.

2 Il 60 per cento dell'importo annuo è assegnato alle università proporzionalmente al
numero dei loro studenti.

3 Il 10 per cento dell'importo annuo è assegnato alle università proporzionalmente al
numero dei loro studenti stranieri.

4 La durata regolamentare degli studi è di sedici semestri in medicina e di dodici semestri nelle altre discipline. Il conteggio dei semestri riparte da zero per gli studenti
che intraprendono nuovi studi dopo aver ottenuto una licenza o un diploma universitario.

5 Il coefficiente attribuito ad ogni disciplina corrisponde a quello previsto dall'Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 19973. Il Consiglio federale
può adattare i coefficienti in funzione dei dati relativi al calcolo dei costi, previa
consultazione della Conferenza universitaria svizzera.

6 Per studenti stranieri si intendono gli studenti che al momento dell'ottenimento del
certificato d'ammissibilità all'Università avevano il domicilio legale all'estero.


Art. 8

Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca
(art. 15 cpv. 3 LAU)

1 I sussidi versati per la ricerca sono attribuiti proporzionalmente ai fondi che i destinatari ricevono dal Fondo nazionale svizzero, dalla Commissione della tecnologia
e dell'innovazione, nell'ambito di progetti dell'Unione europea o da terzi, privati o
pubblici.

3

RS 414.23

Scuola universitaria 4

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2 I fondi per la ricerca sono presi in considerazione nelle seguenti proporzioni: a.

progetti del Fondo nazionale svizzero: 18,5 per cento; b.

progetti della Commissione della tecnologia e dell'innovazione: 1,5 per
cento;

c.

progetti dell'Unione europea: 5 per cento; d.

fondi privati o pubblici: 5 per cento.

3 La parte concessa alle università o agli istituti in base ai fondi del Fondo nazionale
svizzero, della Commissione della tecnologia e dell'innovazione nonché nell'ambito
di progetti dell'Unione europea, è calcolata come segue: a.

per il 50 per cento secondo i fondi per la ricerca: la somma dei fondi per
progetti di un'università o di un istituto viene divisa per il totale dei fondi
per progetti di tutte le università e di tutti gli istituti. L'importo da assegnare
è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati; b.

per il 50 per cento secondo l'attività: tutti i progetti di un'università o di un
istituto sono espressi in mesi/progetto per professore (equivalenti in tempo
pieno, categorie I-II SIUS), l'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi
diritto sulla base dei valori calcolati. Determinante è la durata contrattuale di
ogni progetto.

4 La parte concessa alle università sulla base dell'acquisizione di fondi privati o
pubblici è calcolata come segue: a.

la somma dei fondi privati e pubblici ottenuti da un'università o da un istituto viene divisa per il totale dei fondi privati e pubblici ottenuti da tutte le
università e da tutti gli istituti. L'importo da assegnare è suddiviso tra gli
aventi diritto sulla base dei valori calcolati; b.

i fondi privati e pubblici sono raccolti sulla scorta della contabilità analitica
conformemente alla statistica delle finanze delle università.


Art. 9

Calcolo dei contributi fissi destinati alle piccole e medie università
(contributi di coesione)
(art. 15 cpv. 5 LAU)

1 Contributi di coesione possono essere concessi alle piccole e medie università che
subiscono una perdita rispetto al valore di riferimento. Il valore di riferimento corrisponde alla media degli anni di sussidio 1997 e 1998.

2 I contributi di coesione vengono concessi alle piccole e medie università proporzionalmente alle perdite subite.

3 Il Dipartimento determina, sulla base del piano finanziario e delle perdite di sussidi
di ciascuna università, il tasso percentuale annuo conformemente all'articolo 15 capoverso 5 LAU. Consulta previamente la Conferenza universitaria svizzera.

4 Il contributo di coesione accordato a un'università non deve superare le perdite da
essa subite.

Aiuto alle università - O 5

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Art. 10

Sussidi destinati agli istituti
(art. 15 e 17 LAU)

1 Al momento del riconoscimento del diritto al sussidio, il Consiglio federale determina se l'istituto viene sussidiato: a.

conformemente alle regole applicabili alle università o b.

per mezzo di un contributo fisso.

2 Gli istituti o le università che offrono essenzialmente un insegnamento a distanza
vengono sovvenzionati conformemente al capoverso 1 lettera b.


Art. 11

Sussidi fissi
(art. 17 LAU)

1 Il Dipartimento può, sulla base del piano pluriennale dell'istituto interessato, fissare importi annui massimi per l'intero periodo di sussidio.

2 Il contributo della Confederazione non deve superare il 45 per cento delle spese di
gestione effettive. Determinanti a tal fine sono i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto.

3 Il Dipartimento può concludere con il beneficiario del contributo un contratto di
prestazioni che fissi le prestazioni da fornire e disciplini in particolare il modo in cui
si deve rendere conto dell'utilizzazione del contributo della Confederazione.

Capitolo 2: Calcolo e versamento del sussidio

Art. 12

Dati determinanti ai fini del calcolo
(art. 15 LAU)

1 Il calcolo dei sussidi di base di cui all'articolo 6 della presente ordinanza versati
per l'insegnamento e la ricerca si fonda sulla media degli ultimi due anni.

2 Il Fondo nazionale svizzero e la Commissione della tecnologia e dell'innovazione
fanno pervenire all'Ufficio dell'educazione e della scienza (Ufficio), ogni anno entro il 30 giugno, i dati necessari per il calcolo dei sussidi di base.

3 I Cantoni universitari e gli istituti sovvenzionati conformemente all'articolo 15
LAU fanno pervenire all'Ufficio, ogni anno entro il 30 giugno, i dati relativi ai fondi
che essi ricevono nell'ambito di progetti dell'Unione europea, nonché il numero dei
progetti/mese così finanziati sulla base di equivalenti in tempo pieno.


Art. 13

Fissazione e versamento dei sussidi di base
(art. 14 e 15 LAU)

1 L'Ufficio stabilisce, sulla scorta delle informazioni raccolte e dei dati statistici degli ultimi due anni, i sussidi di base destinati ai singoli aventi diritto.

2 Il Dipartimento fissa i sussidi di base per via di decisione.

3 L'80 per cento dell'importo annuo viene versato all'inizio dell'anno in funzione
della chiave di ripartizione dell'anno precedente.

Scuola universitaria 6

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Titolo terzo: Sussidi agli investimenti Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 14

Principio
(art. 13 cpv. 1 lett. b e 18 LAU) 1 Sono considerate investimenti le spese destinate ai seguenti fini: a.

l'acquisto, la costruzione e la trasformazione di stabili, compreso il primo o
il nuovo arredamento;

b.

l'acquisto di apparecchi, macchine e attrezzature, compresa la loro installazione, nonché di mobili; c.

l'acquisto di mezzi informatici, compresa la loro installazione; d.

l'installazione o l'ampliamento straordinario di biblioteche universitarie o di
altre collezioni di supporti di informazioni.

2 Dette spese devono essere destinate all'insegnamento e alla ricerca, a servizi universitari o all'amministrazione dell'università.


Art. 15

Servizi e amministrazione universitari
(art. 18 cpv. 1 LAU)

1 Per servizi universitari ai sensi dell'articolo 14 della presente ordinanza si intendono i servizi destinati direttamente alla comunicazione con il pubblico e al trasferimento del sapere, al soggiorno, al vitto o alla vita sociale degli studenti e dei docenti. In essi sono comprese anche le installazioni destinate alle attività sportive e ai
servizi sociali.

2 Delle spese riservate all'amministrazione dell'università fanno parte gli investimenti di cui all'articolo 14 della presente ordinanza destinati ai compiti amministrativi autonomi dell'università, ai servizi centrali e ai servizi generali dell'università.


Art. 16

Singolo caso
(art. 18 cpv. 1 e 2 LAU) 1 Hanno diritto a un sussidio agli investimenti nell'ambito delle costruzioni i progetti che formano un'unità e possono essere chiaramente delimitati nel tempo e nello
spazio.

2 Nel caso di investimenti non immobiliari il diritto ai sussidi si applica all'oggetto
da acquistare. Più oggetti acquistati contemporaneamente possono essere sovvenzionati soltanto se è data: a.

un'unità materiale tra un oggetto principale, le sue componenti e i suoi accessori o tra oggetti diversi la cui utilizzazione adeguata richiede un acquisto
simultaneo;

b.

un'unità funzionale, caratterizzata da una destinazione specifica degli investimenti chiaramente definita, quale una ricerca determinata.

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Art. 17

Calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi
(art. 19 cpv. 1 LAU)

1 Danno diritto ai sussidi le spese proprie dei responsabili delle università (corporazioni che assumono l'onere principale e corporazioni partecipanti) o degli istituti
riconosciuti. Sono considerate partecipanti tutte le corporazioni non commerciali
che contribuiscono in misura importante al finanziamento (ampliamento o esercizio)
dell'università, sulla scorta di un contratto concluso con la corporazione che assume
l'onere principale.

2 Sono deducibili dalle spese proprie: a.

gli importi per i quali la Confederazione o un istituto da essa finanziato ha
già versato un sussidio a un titolo diverso; b.

gli introiti regolari netti o i redditi commerciali, da capitalizzare, provenienti
dall'investimento realizzato.

3 Il tasso di capitalizzazione degli introiti regolari conformemente al capoverso 2
lettera b corrisponde all'aliquota usuale, maggiorata dell'uno per cento, che la banca
cantonale del Cantone universitario applica alle ipoteche di primo rango.

4 È determinante lo stato dei costi al momento della concessione del sussidio.

5 Nel caso di investimenti immobiliari si applica l'indice zurighese dei costi della
costruzione di alloggi, valevole al momento della concessione del sussidio, o un indice nazionale riconosciuto dagli organi federali incaricati delle costruzioni. Il Dipartimento determina l'indice di riferimento; questo è applicato in modo uniforme.


Art. 18

Tassi dei sussidi
(art. 18 cpv. 4 LAU)

1 Il tasso dei sussidi applicabile a un'università o a un istituto sovvenzionato secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza è determinato in
funzione della capacità finanziaria del Cantone al momento dell'assegnazione del
sussidio.

2 Il tasso applicabile agli istituti riconosciuti è determinato in base alla situazione
finanziaria. Esso non deve superare il 45 per cento delle spese che danno diritto al
sussidio.

Capitolo 2: Sussidi per costruzioni Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 19

Diritto ai sussidi
(art. 18 cpv. 2 lett. a LAU ) 1 Danno diritto ai sussidi le spese destinate all'acquisto, alla costruzione e alla trasformazione di stabili, compreso il primo o il nuovo arredamento.

2 Le trasformazioni sono interventi nella sostanza di uno stabile. Danno diritto ai
sussidi se consentono un nuovo uso o un migliore impiego dei locali.

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Art. 20

Spese che danno diritto ai sussidi
(art. 18 cpv. 1 e 2 LAU) 1 Danno diritto ai sussidi le spese relative all'elaborazione del progetto di costruzione propriamente detto. Le spese connesse ai lavori supplementari di pianificazione e di elaborazione di varianti nonché quelle dei concorsi di architettura, nella
misura in cui siano appropriati, possono dare diritto ai sussidi contemporaneamente
al progetto di costruzione a condizione che siano stati iniziati dopo che l'Ufficio ha
dato il suo preavviso favorevole o su sua iniziativa.

2 Degli impianti polivalenti, danno diritto ai sussidi soltanto le parti che rispondono
a necessità dell'università.

3 I posteggi, in superficie o sotterranei, danno diritto ai sussidi in quanto parti integranti della costruzione se rispondono a una necessità essenziale dell'università.


Art. 21

Spese che non danno diritto ai sussidi
(art. 18 cpv. 5 LAU)

Non danno diritto ai sussidi: a.

le misure destinate all'allacciamento di un edificio mediante impianti di
traffico e condotte d'alimentazione e di spurgo fuori dell'area edificata (allacciamento del terreno); b.

i lavori di manutenzione. Questi comprendono le misure destinate al restauro, alla conservazione e alla messa in esercizio; c.

le misure destinate a realizzare risparmi di energia o a proteggere l'ambiente
che non vengono applicate in rapporto diretto con la costruzione o la trasformazione di stabili; d.

le spese edili accessorie. Ne fanno parte segnatamente permessi e tasse,
premi assicurativi, interessi di crediti di costruzione, prestazioni del committente, accantonamenti e riserve che superino un minimo indispensabile.

Sezione 2: Criteri di calcolo

Art. 22

Principio
(art. 19 cpv. 1 LAU)

Per le nuove costruzioni e di norma per le trasformazioni, le spese che danno diritto
ai sussidi sono calcolate definitivamente, con riserva della compensazione del rincaro, secondo il metodo delle spese forfettarie in base ai costi di superficie. Tale
metodo si fonda su importi fissi per unità di superficie.


Art. 23

Definizione

1 Le spese forfettarie in base ai costi di superficie (spese forfettarie) corrispondono
al costo medio al metro quadrato di un nuovo edificio al momento dell'assegnazione
del sussidio, previa deduzione del valore empirico dei costi che non danno diritto ai
sussidi. Sono calcolati per i principali tipi di locali a seconda del modo di costru

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zione, della densità degli impianti tecnici e del livello d'equipaggiamento
dell'edificio.

2 Nel caso di trasformazioni le spese forfettarie sono calcolate in funzione del grado
delle migliorie strutturali.

3 La base per il calcolo dei sussidi è il programma di ripartizione dei locali riconosciuto dall'autorità preposta ai sussidi e indicato nei piani di costruzione.

4 Qualora si presentino circostanze particolari o chiare deroghe alle situazioni abituali, in casi giustificati si possono effettuare correzioni al calcolo forfettario.


Art. 24

Calcolo delle spese forfettarie 1 Il Dipartimento disciplina definitivamente: a.

il calcolo delle spese forfettarie; b.

la determinazione delle superfici che danno diritto ai sussidi; c.

gli importi fissi per unità di superficie.

2 Consulta preliminarmente il Dipartimento federale delle finanze e la Conferenza
universitaria svizzera.

3 Le spese forfettarie sono periodicamente ricalcolate e determinate in base a dati
empirici. Nel frattempo sono adattate, almeno ogni anno, all'evoluzione dei costi
secondo l'indice dei costi di costruzione.


Art. 25

Eccezioni

1 Per i progetti di costruzione per i quali il calcolo forfettario basato sui costi delle
superfici non è applicabile, l'assegnazione dei sussidi avviene in uno dei seguenti
modi:

a.

in base al preventivo corretto, tenuto conto dei limiti dei costi; questi devono
tener conto in maniera adeguata del genere di costruzione e dell'economicità; b.

in base a un esame semplificato del conteggio finale, fatto salvo il calcolo
definitivo.

2 In entrambi i casi devono essere presentati un preventivo fondato sul piano dei costi del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione dell'edilizia (CRB) e una
descrizione dettagliata della costruzione.


Art. 26

Compensazione del rincaro e costi supplementari imprevisti 1 Nel caso di costruzioni per le quali i sussidi sono stati assegnati definitivamente, si
tiene conto come segue delle modifiche di prezzo: a.

l'indice figurante nell'assegnazione dei sussidi è portato allo stato dell'inizio
dei lavori;

b.

detto indice è aumentato o diminuito di due terzi della media aritmetica di
tutte le differenze di indice tra l'inizio e la fine dei lavori;

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c.

le spese che danno diritto ai sussidi sono adattate, conformemente all'assegnazione dei sussidi, allo stato dell'indice di cui alla lettera b.

2 Nel caso di costruzioni per le quali i sussidi sono stati assegnati provvisoriamente,
il rincaro da compensare è fissato contemporaneamente all'esame del conteggio finale.

3 Nel caso di costruzioni per le quali i sussidi sono stati assegnati provvisoriamente,
i costi supplementari non previsti, non imputabili al rincaro, sono sussidiati soltanto
alle condizioni di cui all'articolo 36 capoverso 3 della presente ordinanza.

Capitolo 3: Sussidi a investimenti non immobiliari (art. 18 cpv. 2 lett. b LAU) Sezione 1: Apparecchi e mobilio

Art. 27

Diritto ai sussidi

1 Dà diritto ai sussidi l'acquisto di apparecchi, di macchine e di attrezzature, compresa la loro installazione, come pure di mobilio, per quanto tali acquisti adempiano
le esigenze di cui all'articolo 16 capoverso 2 della presente ordinanza e non siano
semplicemente destinati a sostituire gli equipaggiamenti precedenti.

2 Nel caso di investimenti polivalenti non immobiliari, dà diritto ai sussidi soltanto
la parte dei costi dovuta all'università.

3 Il materiale di uso corrente e di ricambio non è considerato investimento.

4 Se l'avente diritto sceglie un'altra forma al posto del pagamento unico, il sussidio
è calcolato in base al prezzo d'acquisto più conveniente al momento dell'installazione.

Sezione 2: Mezzi informatici

Art. 28

Diritto ai sussidi

1 I mezzi informatici comprendono l'insieme dei dispositivi, dei programmi e dei
dati di base che servono a rilevare, elaborare, trasmettere, registrare e visualizzare
dati. Essi formano un'unità d'esercizio che può essere delimitata funzionalmente.

2 Le unità d'esercizio informatiche costituiscono unità materiali che danno diritto ai
sussidi giusta l'articolo 16 capoverso 2 lettera a della presente ordinanza.

3 Danno ugualmente diritto ai sussidi i costi d'installazione dei mezzi informatici,
comprendenti l'esercizio e l'allestimento degli edifici.

4 L'acquisto di diversi mezzi informatici è considerato unità materiale quando serve
all'estensione di un'unità d'esercizio.

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Art. 29

Disposizioni particolari 1 I dispositivi e le linee di trasmissione sono aggiunti al sistema quali elementi integranti se restano in possesso dell'avente diritto almeno per cinque anni.

2 Le spese per l'impiego temporaneo di licenze nell'ambito informatico non sono
considerate investimenti.

3 Se l'avente diritto sceglie un'altra forma al posto del pagamento unico, il sussidio
è calcolato in base al prezzo d'acquisto più conveniente al momento dell'installazione.

4 Per gli impianti informatici polivalenti dà diritto al sussidio soltanto la parte delle
spese dovuta all'università. Le spese destinate a fini commerciali, estranei all'università, non vengono dedotte se sono inferiori al 5 per cento delle spese totali.


Art. 30

Spese che non danno diritto ai sussidi Non danno diritto ai sussidi le spese per: a.

l'elaborazione di programmi destinati ad una cerchia ristretta di utenti; b.

le valutazioni;

c.

le pianificazioni che non determinano alcun acquisto di mezzi informatici; d.

l'acquisto di supporti di dati vuoti che non fanno parte dell'equipaggiamento
di base dei dispositivi di scrittura e di lettura del sistema; e.

la formazione in informatica degli utenti.

Sezione 3:
Biblioteche universitarie e altre collezioni di supporti d'informazione


Art. 31

1 Dà diritto ai sussidi l'acquisto di stampati di qualsiasi tipo per la creazione di una
nuova biblioteca universitaria o per l'ampliamento straordinario di una biblioteca
universitaria già esistente.

2 Dà parimenti diritto ai sussidi l'acquisto, per una biblioteca universitaria o per un
istituto universitario, di collezioni o di fondi di supporti di informazione non stampati e di altri oggetti, per quanto questi servano quale fonte o materiale di dimostrazione per l'insegnamento e la ricerca.

3 I lavori di rilegatura e di restauro danno eccezionalmente diritto ai sussidi in rapporto ai capoversi 1 e 2, per quanto essi concernano oggetti non sostituibili o siano
indispensabili per l'impiego a fini universitari.

4 Gli acquisti correnti delle biblioteche universitarie e delle collezioni non sono considerati investimenti. In questa categoria rientrano segnatamente la sostituzione di
opere, la continuazione delle collezioni, il completamento di collane, l'acquisto di
materiale pedagogico per l'insegnamento, nonché l'abbonamento a giornali e riviste.

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Capitolo 4: Procedura

Art. 32

Presentazione della domanda
(art. 19 cpv. 3 LAU)

1 I responsabili delle università o degli istituti riconosciuti aventi diritto ai sussidi
presentano la domanda all'Ufficio. Questa contiene le seguenti informazioni: a.

scopo e caratteristiche del progetto d'investimento; b.

utenti;

c.

bisogni;

d.

adempimento delle esigenze in materia di cooperazione universitaria; e.

spese previste e finanziamento.

2 Se i costi complessivi previsti raggiungono o superano i 10 milioni di franchi, il
richiedente presenta all'Ufficio l'avamprogetto per un esame preliminare.

3 Non appena dispone di un progetto di costruzione che è stato adottato, almeno
provvisoriamente, da un'autorità politica responsabile, il richiedente presenta la domanda all'Ufficio. Calcola le spese totali secondo l'indice dei costi più recente.


Art. 33

Assegnazione del sussidio
(art. 19 cpv. 3 LAU)

1 La decisione relativa all'assegnazione del sussidio interviene dopo che l'avente
diritto si è definitivamente deciso a realizzare il progetto, in ogni caso però prima
dell'inizio della costruzione o prima della realizzazione dell'investimento.

2 L'Ufficio può rilasciare l'autorizzazione per iniziare la costruzione o per procedere
a acquisti se il richiedente dovesse subire un pregiudizio importante dovendo attendere il risultato dell'esame della sua domanda. L'autorizzazione non dà diritto a sussidi.

3 Se il richiedente inizia a costruire o effettua acquisti senza che sia stata presa una
decisione di assegnazione di sussidi o sia stata rilasciata un'autorizzazione, non gli
sarà concesso alcun sussidio.


Art. 34

Competenze per l'assegnazione di sussidi
(art. 19 cpv. 3 LAU)

1 Il Dipartimento decide in merito all'assegnazione di sussidi pari o superiori a 5
milioni di franchi.

2 L'Ufficio decide in merito alla concessione dei sussidi di importo inferiore.


Art. 35

Consultazione della Conferenza universitaria svizzera
(art. 6 cpv. 2 LAU)

Alla Conferenza universitaria sono sottoposti per parere: a.

tutti i progetti di costruzione per un importo totale pari o superiore a 10 milioni di franchi, nella fase di avamprogetto;

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b.

tutti i progetti per i quali possono sorgere problemi di coordinamento a livello nazionale o regionale.


Art. 36

Approvazione di modifiche dei progetti 1 Le modifiche importanti di progetti o quelle che determinano importanti spese
supplementari per quanto concerne i sussidi, necessitano l'approvazione dell'Ufficio
prima di essere attuate.

2 Una modifica di progetto è importante se: a.

il programma approvato di ripartizione dei locali di un progetto di costruzione viene modificato in maniera fondamentale; b.

invece dell'oggetto approvato se ne acquista per il medesimo scopo uno
equivalente.

3 I costi di costruzione supplementari dovuti a una modifica del progetto possono
essere riconosciuti soltanto se in tal modo la spesa determinante ai fini dei sussidi
aumenta almeno del 5 per cento.


Art. 37

Obblighi particolari di informare nel caso di costruzioni
(art. 19 cpv. 1 LAU)

Quando la procedura di versamento si svolge secondo l'articolo 42 della presente
ordinanza, l'avente diritto fornisce all'Ufficio, per l'adattamento periodico degli
elementi forfettari, per la definizione dei tassi massimi e per la statistica dei sussidi: a.

una tabella dei costi definitivi previsti e i piani d'esecuzione, insieme alla
domanda di pagamento finale; b.

una documentazione di base concernente le costruzioni effettuate e i loro costi, al più tardi due anni dopo la messa in esercizio.

Capitolo 5: Assegnazione e versamento Sezione 1: Assegnazione

Art. 38

Concessione
(art. 19 cpv. 3 LAU)

1 I sussidi agli investimenti sono concessi mediante decisione (assegnazione di sussidi).

2 La decisione deve specificare in ogni caso: a.

il progetto d'investimento; b.

il totale delle spese che danno diritto ai sussidi, corredate dell'indicazione
del modo di calcolo e, se possibile, del calcolo stesso; c.

l'aliquota di sussidio applicabile;

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d.

l'importo assegnato; e.

le condizioni per il versamento del sussidio.

3 Se necessario, la decisione menziona inoltre: a.

la data in cui viene a scadenza il versamento del sussidio, sempre che non
sia applicabile il criterio generale di cui all'articolo 43 della presente ordinanza; b.

la durata di assegnazione dell'investimento sussidiato allo scopo definito,
sempre che non sia applicabile il criterio generale di cui all'articolo 44 della
presente ordinanza;

c.

eventuali condizioni e oneri (riserve).

4 Se a un determinato investimento partecipano più aventi diritto, il sussidio può
essere versato invece che in una quota unica in quote parziali ai singoli partecipanti,
proporzionalmente alla loro partecipazione al finanziamento.

Sezione 2: Versamenti

Art. 39

Principio
(art. 19 cpv. 2 LAU)

1 I sussidi agli investimenti, nel caso delle costruzioni per le quali i sussidi sono stati
assegnati definitivamente, vengono versati sulla scorta del controllo dell'esecuzione
dei lavori e dell'utilizzazione dei locali.

2 Per gli altri investimenti i sussidi sono versati sulla scorta dell'esame del conteggio
finale.


Art. 40

Pagamenti parziali
(art. 19 cpv. 2 LAU)

1 Nel caso di lavori di durata superiore a un anno, l'Ufficio versa, su domanda e nei
limiti del credito di pagamento autorizzato, sussidi fino a concorrenza dell'80 per
cento dell'importo assegnato.

2 Se la decisione di assegnazione dei sussidi concerne un progetto di costruzione
eseguito in più tappe o composto da più oggetti distinti, l'importo parziale può essere versato definitivamente per le singole tappe o per il singolo oggetto dopo
l'esecuzione dei controlli.


Art. 41

Pagamenti finali per le costruzioni per le quali i sussidi
sono stati assegnati definitivamente
(art. 19 cpv. 2 LAU)

1 L'avente diritto avvia la procedura di versamento (domanda di pagamento finale)
annunciando all'Ufficio la messa in esercizio del nuovo stabile, trasformato o rinnovato; alla notifica vanno allegati i documenti necessari ai fini del controllo. Per

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messa in esercizio si intende il momento a partire dal quale lo stabile è utilizzato
completamente per i fini indicati nella domanda.

2 L'Ufficio verifica se lo stabile realizzato corrisponde al progetto e a eventuali modifiche di progetto approvate e se è utilizzato ai fini indicati nella domanda. Se il
risultato dell'esame è positivo, il sussidio viene versato conformemente agli articoli
26 e 43 della presente ordinanza.


Art. 42

Pagamenti finali per le costruzioni per le quali i sussidi sono stati
assegnati provvisoriamente e per gli investimenti non immobiliari
(art. 19 cpv. 2 LAU)

1 L'avente diritto avvia la procedura di versamento presentando all'Ufficio il conteggio finale; nel caso di costruzioni allega i piani di esecuzione.

2 L'Ufficio verifica se il conteggio finale è completo e esatto e versa il corrispondente importo.

3 L'Ufficio disciplina nelle sue direttive le modalità dell'esame in collaborazione
con l'organo della Confederazione responsabile delle costruzioni.


Art. 43

Scadenza del versamento dei sussidi agli investimenti 1 Per quanto la decisione non disponga altrimenti, i sussidi agli investimenti non
immobiliari sono versati tre mesi, quelli per le costruzioni dodici mesi a decorrere
dal giorno in cui l'avente diritto ha presentato all'Ufficio una domanda di pagamento finale corredata dei documenti completi.

2 La data della decisione di assegnazione che fissa l'importo definitivo dei sussidi
determina la scadenza di pagamento più vicina.


Art. 44

Durata della destinazione Per quanto la decisione non disponga altrimenti, la durata della destinazione dei
beni per i quali i sussidi sono versati è fissata come segue: a.

investimenti non immobiliari: fino al momento in cui sono evidentemente
superati dal profilo tecnico o scientifico, al massimo dieci anni; b.

costruzioni provvisorie volte a garantire l'esercizio dell'università in situazioni eccezionali: dieci anni; c.

altre costruzioni: trent'anni. Il Dipartimento può eccezionalmente ridurre la
destinazione a vent'anni a condizione che le costruzioni continuino ad essere utilizzate per compiti universitari.

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Titolo quarto: Sussidi subordinati a progetti

Art. 45

Ripartizione dei costi di progetto
(art. 21 cpv. 2 e 3 LAU) 1 I Cantoni universitari, le università o gli istituti universitari che partecipano a un
progetto assumono generalmente il 50 per cento dei suoi costi.

2 Nel caso in cui uno dei partecipanti al progetto assuma una parte essenziale dei
compiti di coordinamento o di sviluppo che vanno a beneficio di altre università o
istituti universitari, la Confederazione può assumere un importo massimo pari al 70
per cento dei costi del progetto.

3 In via eccezionale gli aventi diritto possono essere dispensati da una partecipazione ai costi.

4 I costi di un progetto comprendono: a.

i salari secondo l'uso locale (salari lordi); b.

gli apparecchi e le installazioni; c.

i mezzi d'esercizio; d.

i costi dei locali appositamente presi in affitto; e.

le spese di riunione e di viaggio.

5 La messa a disposizione di apparecchi, di mezzi d'esercizio e di locali presi in affitto a tal fine, i contributi alle spese di riunione e di viaggio nonché i salari dei collaboratori del progetto vengono presi in considerazione proporzionalmente in occasione del calcolo del contributo fornito da ciascun partecipante.


Art. 46

Decisione e versamento 1 I sussidi per i progetti sono concessi mediante decisione.

2 La decisione fissa in ogni caso: a.

il progetto;

b.

il totale delle spese che danno diritto ai sussidi; c.

l'ammontare determinante della partecipazione; d.

l'importo assegnato; e.

le condizioni applicabili al versamento del contributo; f.

la data in cui il contributo dev'essere versato; g.

eventuali condizioni e obblighi; h.

la durata del progetto e la durata del sussidiamento (periodo durante il quale
il sussidio viene versato).

3 L'Ufficio è responsabile della gestione del credito, della revisione e del controlling.

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4 Emana le decisioni di pagamento sulla scorta delle decisioni della Conferenza universitaria svizzera.

5 Dopo la conclusione di un progetto o dopo il termine di un periodo di sussidio
viene effettuata una valutazione finale in merito agli effetti dei sussidi federali. I
rapporti di valutazione vengono pubblicati.


Art. 47

Competenze

Il Dipartimento disciplina i dettagli dell'esecuzione in un'ordinanza.

Titolo quinto: Sussidi agli istituti comuni delle scuole universitarie (art. 1, 8 e 13 cpv. 2 LAU)

Art. 48

1 Si considerano istituti comuni delle scuole universitarie: a.

l'Ufficio universitario centrale svizzero; b.

la Conferenza svizzera dei rettori e dei presidenti.

2 Il Dipartimento concede a detti istituti sussidi pari al massimo al 50 per cento delle
loro spese d'esercizio.

3 Il budget, i conti e il rapporto d'attività devono essere presentati ogni anno al Dipartimento.

Titolo sesto: Pianificazione, coordinamento e informazione

Art. 49

Periodi di sussidio
(art. 13 cpv. 3 LAU)

I crediti per i sussidi ordinari vengono fissati di norma per un periodo di quattro
anni.


Art. 50

Piano pluriennale
(art. 6 cpv. 2 LAU)

1 La Conferenza universitaria svizzera presenta al Consiglio federale un piano pluriennale nazionale. Questo si fonda sui piani strategici delle università, dei politecnici federali e degli istituti riconosciuti.

2 Il piano pluriennale tiene conto degli obiettivi del Consiglio federale conformemente all'articolo 20 della legge del 7 ottobre 19834 sulla ricerca.

3 Il piano pluriennale presenta gli orientamenti e gli obiettivi cui mirano le scuole
universitarie e gli istituti riconosciuti e calcola i contributi federali necessari.

4

RS 420.1

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Art. 51

Coordinamento di grandi progetti d'investimento Il Dipartimento determina, d'intesa con la Conferenza universitaria svizzera, i settori
universitari nei quali i progetti d'investimento superiori a 10 milioni di franchi previsti per il periodo di sussidio successivo devono essere coordinati dal profilo della
suddivisione dei compiti.


Art. 52

Dati e informazione

1 I Cantoni universitari, gli istituti riconosciuti e i politecnici federali forniscono al
Dipartimento o agli uffici e agli organi da esso indicati tutti i documenti e i dati necessari all'esecuzione della legge.

2 Informano la Conferenza universitaria svizzera in merito a tutti i progetti e i provvedimenti importanti in materia di politica universitaria.

3 Il Dipartimento informa la Conferenza universitaria svizzera e la Conferenza svizzera dei rettori e dei presidenti in merito alle decisioni e ai progetti importanti che
concernono il loro mandato di coordinamento.

Titolo settimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Disposizioni transitorie

Art. 53

Istituti universitari aventi diritto ai sussidi
(art. 11 cpv. 2 LAU)

1 Gli istituti seguenti, riconosciuti conformemente al diritto previgente, sono considerati aventi diritto ai sussidi conformemente all'articolo 11 LAU fino al primo
esame effettuato dal Dipartimento conformemente all'articolo 4 capoverso 1 della
presente ordinanza:

a.

l'Istituto universitario di studi superiori internazionali (IUHEI), a Ginevra; b.

il Centro svizzero per il perfezionamento dei professori dell'insegnamento
secondario (CPS), a Lucerna; c.

la Scuola universitaria di Lucerna; d.

...5

e.

la Scuola di studi superiori di pedagogia di San Gallo; f.

l'Istituto Kurt Bösch di Sion; g.

l'Istituto di studi superiori in amministrazione pubblica (IDHEAP), a Losanna.

2 La Scuola universitaria di Lucerna e la Scuola di studi superiori di pedagogia di
San Gallo sono sussidiate conformemente all'articolo 15 capoversi 1-5 LAU.6 5

Abrogata dal n. I dell'O del 1° nov. 2000 (RU 2000 2730).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2730).

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Art. 54

Sussidi agli investimenti, domande pendenti presentate
conformemente al diritto previgente
(art. 28 LAU)

1 Le domande presentate prima del 31 dicembre 1999 per le quali la decisione di
assegnazione dei sussidi interviene soltanto dopo l'entrata in vigore della nuova
LAU sono trattate conformemente alle disposizioni della legge federale del 22
marzo 19917 sull'aiuto alle università e della relativa ordinanza d'esecuzione del 29
aprile 19928.

2 Nel caso di investimenti immobiliari che non si fondano su un decreto di un parlamento cantonale, il capoverso 1 si applica soltanto se i lavori avanzano in modo
tale che almeno il 20 per cento dei costi previsti giungono a scadenza prima della
fine del 2000. Se detta percentuale non è raggiunta, la decisione viene presa in virtù
della presente ordinanza.


Art. 55

Sussidi agli investimenti, scadenze per assegnazioni
di sussidi anteriori

1 Le scadenze applicabili ai sussidi agli investimenti assegnati prima del 31 dicembre 1999 sono fissate, di norma, a tre mesi per gli investimenti non immobiliari e a
sei mesi per gli investimenti immobiliari, a decorrere dal giorno della presentazione
del conteggio finale dettagliato. È fatto salvo l'articolo 43 capoverso 2 della presente ordinanza.

2 Se la decisione di assegnazione prevede un'altra scadenza, si applica quest'ultima.


Art. 56

Rilevamento dei fondi di terzi per il calcolo dei sussidi di base Per quanto non siano disponibili dati relativi alla contabilità analitica, l'Ufficio federale di statistica emana, d'intesa con l'Ufficio, istruzioni relative al rilevamento dei
fondi di terzi. Queste si fondano sui lavori preparatori in previsione
dell'introduzione del calcolo dei costi. Sono segnatamente considerati fondi di terzi
privati o pubblici:

a.

i fondi destinati ai mandati di ricerca e di sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca applicata, mandati di sviluppo); b.

il patrocinio di cattedre; c.

i contributi provenienti da fondazioni e donazioni, se sono destinati a attività
di ricerca e di sviluppo.


Art. 57

Conferenza universitaria svizzera 1 Fintanto che la Conferenza universitaria svizzera non può adempiere i suoi compiti, la Conferenza universitaria svizzera di cui all'articolo 13 della legge federale 7

[RU 1992 1027, 1993 2080 all. n. 8, 1994 1634 I 2, 1996 565. RU 2000 948 art. 24] 8

[RU 1992 1035, 1993 2911, 1996 569]

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del 22 marzo 19919 sull'aiuto alle università e della relativa ordinanza di esecuzione
del 29 aprile 199210 continua ad esercitare le sue funzioni.

2 Il Consiglio della Conferenza universitaria svizzera, ampliato del presidente del
Consiglio dei PF nonché di due direttori dell'istruzione di Cantoni non universitari
nominati dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione (Consiglio
ampliato) assume tutti i compiti di natura consultiva che la legge conferisce alla
nuova Conferenza universitaria svizzera. Il presidente della Conferenza dei rettori e
dei presidenti partecipa alle sedute con voto consultivo.

3 L'organizzazione e l'esecuzione dei programmi conformemente al decreto federale
del 27 settembre 199911 relativo ai sussidi subordinati a progetti destinati alle università e agli istituti negli anni 2000-2003 spettano al Consiglio ampliato della
Conferenza universitaria svizzera.

4 Il Dipartimento decide in merito alla concessione di sussidi subordinati a progetti.
Consulta previamente il Consiglio ampliato della Conferenza universitaria svizzera.
Può delegare questa decisione all'Aggruppamento per la scienza e la ricerca.

5 Le spese d'esercizio del Segretariato della Conferenza universitaria svizzera sono
sussidiate dalla Confederazione fino al 50 per cento al massimo e conformemente
alla suddivisione dei compiti con il Segretariato della Conferenza svizzera dei rettori
e dei presidenti.

Capitolo 2: Abrogazione del diritto previgente e entrata in vigore

Art. 58

Abrogazione del diritto previgente
(art. 24 e 29 LAU)

L'ordinanza del 29 aprile 199212 relativa alla legge sull'aiuto alle università è abrogata.


Art. 59

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2000.

9

[RU 1992 1027, 1993 2080 all. n. 8, 1994 1634 I 2, 1996 565. RU 2000 948 art. 24] 10

[RU 1992 1035, 1993 2911, 1996 569] 11

FF 2000 938

12

[RU 1992 1035, 1993 2911, 1996 569]