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1

Ordinanza
sul gioco d'azzardo e le case da gioco
(Ordinanza sulle case da gioco, OCG)
del 23 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 58 e 59 della legge del 18 dicembre 19981 sulle case da gioco
(LCG),
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:

Capitolo 1: Concessioni Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Condizioni generali
(art. 12 LCG)

Il richiedente è tenuto a dimostrare di adempire le condizioni per l'ottenimento della
concessione stabilite nella LCG e nelle relative disposizioni d'esecuzione.


Art. 2

Prova di mezzi finanziari propri sufficienti
(art. 12 cpv. 1 LCG)

1 Se rappresenta un'unità economica con una o più aziende oppure se, in ragione di
altre circostanze, si deve ritenere che sia obbligato giuridicamente o costretto di fatto
a sostenere finanziariamente detta azienda, il richiedente deve esibire una prova del
consolidamento dei propri mezzi finanziari.

2 L'obbligo di consolidamento secondo il capoverso 1 esiste anche quando il richiedente detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore alla metà del capitale o
dei diritti di voto in seno a un'azienda oppure esercita in altro modo un influsso dominante.

3 La Commissione federale delle case da gioco (Commissione) può esonerare il richiedente dall'obbligo del consolidamento qualora la dimensione e l'attività delle
aziende di cui ai capoversi 1 e 2 sono irrilevanti ai fini dell'apprezzamento della situazione relativa al capitale proprio del richiedente.

RU 2000 766

1

RS 935.52

2

RS 946.51

935.521

Industria

2

935.521


Art. 3

I soci in affari più importanti
(art. 12 cpv. 1 LCG)

Sono segnatamente considerate come i soci in affari più importanti le persone: a.

le cui relazioni d'affari con il richiedente sono in rapporto con la gestione
dei giochi;

b.

che sono legate al richiedente da un interesse economico o che hanno una
relazione contrattuale importante con la casa da gioco; c.

che potrebbero influenzare la gestione dei giochi.


Art. 4

Prova della buona reputazione
(art. 12 cpv. 1 LCG)

1 Come prova della buona reputazione di sé stesso, dei membri dei suoi organi, degli
impiegati dirigenti, dei soci in affari più importanti e dei loro aventi diritto economici giusta l'articolo 5 o dei membri dei loro organi rispettivi, il richiedente deve
presentare i seguenti documenti: a.

l'estratto del casellario giudiziale centrale; b.

il certificato di buona condotta; c.

l'estratto del registro di commercio; d.

gli estratti degli ultimi dieci anni del registro esecuzioni e fallimenti; e.

le copie delle dichiarazioni delle imposte degli ultimi dieci anni, insieme alle
relative imposizioni finali; f.

il curriculum vitae, compresi tutti gli impegni d'affari; g.

una ricapitolazione del reddito e della situazione patrimoniale degli ultimi
dieci anni;

h.

una ricapitolazione delle partecipazioni finanziarie degli ultimi dieci anni,
comprese tutte le transazioni immobiliari; i.

l'elenco di tutte le indagini penali e di tutti i procedimenti penali e civili degli ultimi dieci anni; j.

l'elenco di tutte le procedure e di tutte le decisioni degli ultimi dieci anni in
relazione con autorizzazioni di gestione e d'esercizio della professione.

2 Se una delle persone menzionate al capoverso 1 ha il domicilio all'estero o l'ha
avuto negli ultimi dieci anni, vanno presentati documenti esteri di pari valore probatorio.

3 Come prova della loro buona reputazione, i titolari di un'autorizzazione federale a
esercitare un'attività bancaria devono semplicemente esibire la relativa autorizzazione della Commissione federale delle banche.

Case da gioco - O

3

935.521


Art. 5

Aventi diritto economici
(art. 12 cpv. 1 LCG)

1 Sono considerate come aventi diritto economici le persone la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale è superiore al 5 per cento e le persone o i gruppi di persone legati a un diritto di voto la cui partecipazione supera il 5 per cento di tutti i diritti di voto.

2 Le persone che detengono una partecipazione giusta il capoverso 1 devono fornire
alla Commissione una dichiarazione attestante se detengono la partecipazione a titolo personale o a titolo fiduciario per conto terzi e se hanno concesso, per tale partecipazione, opzioni o altri diritti analoghi.


Art. 6

Obbligo di presentazione 1 Se il richiedente è una società anonima deve presentare l'iscrizione nel registro di
commercio (art. 641 del Codice delle obbligazioni3, CO) e il libro delle azioni
(art. 686 CO).

2 Se il richiedente è una società cooperativa deve presentare l'iscrizione nel registro
di commercio (art. 835 CO) e l'elenco dei soci giusta l'articolo 836 CO.

Sezione 2: Concessione di sito

Art. 7

Parere del Cantone e del Comune d'ubicazione
(art. 13 cpv. 1 lett. a. LCG) 1 La Commissione sottopone la richiesta di concessione di sito al Cantone d'ubicazione. Può fissare un termine per il trattamento della richiesta.

2 Il Cantone d'ubicazione coordina la procedura con il Comune d'ubicazione. La
procedura di rilascio dell'approvazione della concessione di sito è retta dal diritto
cantonale.

3 La concessione di sito può essere rilasciata soltanto previa approvazione del Cantone e del Comune d'ubicazione.


Art. 8

Rapporto sull'interesse economico
(art. 13 cpv. 1 lett. b. LCG) Nel rapporto sull'interesse economico della casa da gioco per la regione d'ubicazione il richiedente considera segnatamente le ripercussioni: a.

sul mercato del lavoro; b.

sul turismo;

c.

sui poteri pubblici, segnatamente sul gettito fiscale; d.

sulle aziende già impiantate in loco.

3

RS 220

Industria

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935.521

Sezione 3: Concessione di gestione

Art. 9

Principio
(art. 10 LCG)

Per ogni concessione di sito è rilasciata un'unica concessione di gestione.


Art. 10

Contratto fra il concessionario di sito e il concessionario di gestione
(art. 13 cpv. 3 LCG)

1 Se non sono identici, fra il concessionario di sito e il concessionario di gestione è
necessario un contratto scritto che regola compiutamente i principali diritti e doveri
delle parti. Il contratto deve essere sottoposto, per approvazione, alla Commissione.

2 L'approvazione è rilasciata, se le condizioni per l'ottenimento della concessione
sono adempite e se il contratto permette alla Commissione di farsi un'idea precisa
sulla collaborazione e sulla ripartizione dei compiti e delle responsabilità fra il concessionario di sito e il concessionario di gestione nonché sugli eventuali compensi
finanziari fra i due concessionari.


Art. 11

Offerta di giochi

1 Chi presenta una richiesta di concessione di gestione deve definire il tipo e il numero di giochi e sistemi di jackpot che intende gestire.

2 La concessione di gestione può essere rilasciata soltanto se il rapporto fra il numero dei tavoli da gioco e quello degli apparecchi automatici da gioco è equilibrato.
In genere è considerato equilibrato un rapporto dell'ordine di 1 : 25.


Art. 12

Condizioni
(art. 13 cpv. 2 LCG)

1 Il richiedente deve dimostrare in particolare che: a.

la direzione e il personale dirigente della casa da gioco dispongono delle necessarie conoscenze specifiche e di sufficiente esperienza nel dirigere una
casa da gioco;

b.

esercita un efficace sistema di gestione della qualità (art. 21); c.

dispone di un sistema elettronico di conteggio e di controllo (art. 22); d.

dispone di una concezione di sicurezza e di una concezione sociale adeguate
(art. 26 segg., 35 segg.).

2 Deve inoltre presentare i seguenti documenti: a.

il piano descrittivo dell'azienda; b.

i piani di costruzione della casa da gioco dai quali risulta in particolare
l'ubicazione dei giochi (e dei sistemi di jackpot) e degli esercizi annessi; c.

i curriculum vitae particolareggiati del personale dirigente e del personale
che partecipa all'esercizio dei giochi;

Case da gioco - O

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d.

i contratti di lavoro o le altre convenzioni stipulati con le persone cui è affidata la direzione e con il personale dirigente; e.

il regolamento interno e gli altri regolamenti della casa da gioco previsti
nell'ambito della presente ordinanza.


Art. 13

Piano descrittivo dell'azienda
(art. 13 cpv. 2 LCG)

Il piano descrittivo dell'azienda deve comprendere segnatamente: a.

documenti che informano in modo attendibile sul finanziamento e sulla
struttura finanziaria del richiedente; b.

il piano d'attività e il piano finanziario per i prossimi cinque anni; c.

il piano contabile circa la redditività dal quale emerge in modo attendibile
che la casa da gioco è in grado di sopravvivere economicamente.

Sezione 4: Procedura e rilascio della concessione

Art. 14

Richiesta
(art. 15 LCG)

1 Chi intende ottenere una concessione deve presentare alla Commissione una richiesta scritta di concessione A o B. Le richieste di concessione di sito o di concessione di gestione possono essere presentate separatamente.

2 Insieme alla richiesta di concessione A può essere presentata, a titolo alternativo,
una richiesta di concessione B.

3 Il richiedente è tenuto a comunicare immediatamente alla Commissione qualsiasi
cambiamento importante relativo alle indicazioni e ai documenti presentati.


Art. 15

Esame della richiesta 1 La Commissione esamina la richiesta.

2 Se la richiesta è incompleta oppure se la Commissione ritiene necessari ulteriori
documenti o informazioni, la Commissione può esigere la rettifica o il completamento e fissare un termine.

3 Su domanda motivata il termine può essere prorogato. Se il termine scade inutilizzato, la richiesta è cancellata come non valida.

4 Se lo ritiene necessario, la Commissione può esigere in ogni momento dal richiedente ulteriori documenti.

5 Quando in merito ai documenti che sono necessari per l'apprezzamento della richiesta esiste un diritto di rifiuto a produrli oppure quando le persone o gli uffici invitati dalla Commissione a fornire informazioni sottostanno al segreto d'ufficio o al
segreto professionale, il richiedente è responsabile affinché dette persone o servizi
siano liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale, nella misura in cui la

Industria

6

935.521

legge lo consente. Sono fatte salve le disposizioni legali sul diritto del depositario di
un segreto a rifiutare dichiarazioni anche se colui che detiene il segreto l'ha liberato
dall'obbligo di mantenere il segreto.


Art. 16

Pubblicazione della richiesta di concessione
(art. 15 LCG)

1 La Commissione pubblica, vegliando tuttavia a salvaguardare gli interessi economici e commerciali legittimi del richiedente, tutti gli elementi rilevanti della richiesta
di concessione.

2 Sono segnatamente considerati elementi rilevanti: a.

la natura giuridica del richiedente; b.

i rapporti di partecipazione al momento della presentazione della richiesta; c.

i soci in affari più importanti; d.

il riassunto del rapporto sull'interesse economico; e.

l'offerta di giochi; f.

le aziende annesse; g.

nel caso di un richiedente di una concessione B che intende beneficiare della
riduzione secondo l'articolo 42 capoverso 1 LCG, le indicazioni dei proventi
da utilizzare per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica
utilità.


Art. 17

Inizio dell'esercizio 1 Se al momento in cui la Commissione trasmette la sua proposta al Consiglio federale alcune condizioni per l'ottenimento della concessione, a causa di motivi oggettivi, non possono ancora essere dimostrate o potranno esserlo soltanto in base a
piani o documenti, la casa da gioco può iniziare il suo esercizio soltanto quando
tutte le condizioni per l'ottenimento della concessione sono adempite e la Commissione le ha rilasciato l'autorizzazione a iniziare l'esercizio.

2 La casa da gioco invia alla Commissione, il più presto possibile, i documenti mancanti. Comunica alla Commissione il momento a partire dal quale adempie tutte le
condizioni per l'ottenimento della concessione.

3 La Commissione verifica la comunicazione e, se le condizioni per l'ottenimento
della concessione sono adempite, rilascia l'autorizzazione a iniziare l'esercizio.


Art. 18

Obbligo di comunicazione e cambiamento della situazione
(art. 18 LCG)

1 In caso di cambiamento della situazione giuridica o di fatto, la Commissione può
ordinare nuovi oneri e condizioni senza modificare la concessione esistente. Se il
cambiamento concerne la concessione di sito, la Commissione trasmette la comunicazione al Cantone d'ubicazione.

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935.521

2 I cambiamenti relativi alle condizioni di rilascio della concessione devono essere
approvati dalla Commissione. Se concernono la concessione di sito, i cambiamenti
devono essere approvati anche dal Cantone e dal Comune d'ubicazione.

3 In caso di approvazione dei cambiamenti, la Commissione adegua, se necessario,
la concessione.

Sezione 5: Revoca, limitazione e sospensione della concessione

Art. 19

Revoca
(art. 19 cpv. 2 lett. a LCG) La Commissione può segnatamente revocare la concessione, se da parte della casa
da gioco o con la sua tolleranza: a.

è stato riciclato denaro ai sensi della legge federale del 10 ottobre 19974 sul
riciclaggio di denaro (LRD); b.

non è stato osservato l'obbligo di diligenza ai sensi della LRD e dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco del 28 febbraio 20005
sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il
riciclaggio di denaro; c.

è stato tentato di ostacolare l'imposizione regolamentare o l'accertamento
dell'imposta sulla casa da gioco mediante indicazioni false, manipolazione
del sistema elettronico di conteggio e di controllo o in altro modo; d.

non è stata rispettata la concezione sociale; e.

sono stati esercitati giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi
d'azzardo e sistemi di jackpot non conformi alle esigenze tecniche relative ai
giochi;

f.

sono stati esercitati giochi contrari alle prescrizioni o alle regole; g.

se esistono altre fattispecie che impediscono l'esercizio regolare del gioco.


Art. 20

Adattamento della concessione Nel caso in cui la concessione di sito sia stata limitata, sospesa, revocata o vincolata
a oneri o condizioni, anche la concessione di gestione deve essere, se necessario,
adattata o revocata.

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RS 955.0

5

RS 955.021

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Capitolo 2: Case da gioco Sezione 1: Organizzazione

Art. 21

Sistema di gestione della qualità 1 La casa da gioco deve gestire un sistema di gestione della qualità conforme alla
natura e al volume della sua attività.

2 È tenuta a definire per scritto e ad attestare le sue strutture organizzative, il suo
funzionamento interno, le sue procedure, i suoi procedimenti e le sue risorse nonché
a definire per scritto e a descrivere i compiti e le responsabilità di ogni impiegato dirigente.


Art. 22

Sistema elettronico di conteggio e di controllo 1 La casa da gioco deve disporre di un sistema elettronico di conteggio e di controllo
(SECC).

2 Tutti gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e tutti i sistemi di jackpot
devono essere collegati al SECC. Se per i giochi da tavolo il conteggio avviene elettronicamente, anche detti giochi devono essere collegati al SECC.

3 Il SECC deve registrare secondo le disposizioni dell'ordinanza del DFGP del
13 marzo 20006 sui sistemi di sorveglianza e sul gioco d'azzardo (OGAz) tutti i dati
degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e dei sistemi di jackpot.

4 La casa da gioco deve contabilizzare nel SECC tutte le operazioni di cambio di
gettoni o di fiches e i conteggi dei giochi da tavolo.


Art. 23

Analisi e conservazione dei dati del SECC 1 In base ai dati raccolti, il SECC deve poter calcolare in ogni momento il prodotto
lordo dei giochi.

2 I dati vanno archiviati in una forma appropriata e, dopo il versamento dell'imposta
sulle case da gioco, conservati in un luogo sicuro per almeno cinque anni.

3 Ogni fatto insolito a uno dei giochi collegati nonché l'arresto del funzionamento o
una disfunzione significativa del SECC devono essere comunicati immediatamente
alla Commissione. Essa decide sul da farsi e sull'ulteriore utilizzazione dei dati.
Prima di tale decisione, non è permesso né cancellare né distruggere alcun dato.


Art. 24

Ulteriori esigenze

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può emanare altre disposizioni sulle esigenze relative al SECC e al suo esercizio.

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RS 935.521.21

Case da gioco - O

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935.521


Art. 25

Interfaccia di collegamento online 1 La casa da gioco prepara per tutti i suoi impianti EED, in particolare per il SECC,
un interfaccia che permette il collegamento online dei sistemi con il sistema di sorveglianza della Commissione.

2 Alla Commissione non è permesso avere un accesso online ai dati personali.

3 Il Dipartimento può emanare disposizioni sulle esigenze relative al collegamento
online con il sistema di sorveglianza della Commissione e all'esercizio di tale collegamento.

Sezione 2: Sicurezza

Art. 26

Concezione di sicurezza
(art. 14 cpv. 1, art. 21 LCG) La concezione di sicurezza deve indicare i provvedimenti che la casa da gioco
prende per garantire che: a.

alle persone oggetto di misure di divieto di gioco o di esclusione dal gioco
sia impedito l'accesso (art. 21 e 22 cpv. 1 LCG); b.

alle persone non autorizzate sia impedito l'accesso ai sistemi di sorveglianza, di controllo e di gioco nonché ai locali in cui si trovano valori patrimoniali; c.

l'esercizio dei giochi si svolga in modo calmo e ordinato; d.

le azioni e gli eventi illeciti siano scoperti tempestivamente e che le attività
nella sala di gioco siano sorvegliate, in particolare ai tavoli da gioco e agli
apparecchi automatici per i giochi d'azzardo; e.

il flusso di denaro sia regolato, segnatamente per impedire reati patrimoniali; f.

gli obblighi di diligenza previsti dal capitolo 2 LRD7 e dall'ordinanza della
Commissione federale delle case da gioco del 28 febbraio 20008 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di
denaro siano rispettati; g.

danni a persone, cose e dati siano, per quanto possibile, impediti.


Art. 27

Controllo dell'identità e registrazione di dati all'entrata
della casa da gioco
(art. 24 LCG)

1 La casa da gioco, prima di permettere l'accesso di una persona, ne controlla
l'identità in base a un documento d'identità ufficiale. Verifica che la persona in questione non sia oggetto di un divieto di gioco.

7 RS

955.0

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RS 955.021

Industria

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2 Previa informazione e consenso del cliente, per allestire una carta di cliente o per
altri scopi di indagine e ricerca del mercato, la casa da gioco può registrare e gestire
i seguenti dati:

a.

il cognome, il nome e l'indirizzo; b.

il genere e il numero del documento d'identità; c.

la data e l'ora della visita; d.

i giochi utilizzati e le poste.


Art. 28

Diritti d'accesso e utilizzazione 1 La casa da gioco elabora un regolamento che disciplina i diritti d'accesso ai dati di
cui all'articolo 27.

2 I dati di cui all'articolo 27 possono essere comunicati unicamente alla Commissione e ad altre autorità qualora siano necessari all'adempimento dei loro compiti legali.


Art. 29

Sistema di videosorveglianza 1 La casa da gioco deve avere un sistema di videosorveglianza.

2 Si assicura che abbiano accesso alle registrazioni video unicamente le persone che
sono tenute ad accedervi per adempire i loro compiti.

3 Le registrazioni video vanno archiviate in forma appropriata e conservate in un
luogo sicuro per almeno quattro settimane.

4 Qualora vengano osservate e registrate infrazioni o irregolarità di gioco oppure
constatate disfunzioni significative del sistema di videosorveglianza, la Commissione ne deve essere informata immediatamente. Essa decide sul da farsi e
sull'ulteriore utilizzazione dei dati. Prima di tale decisione, non è permesso né cancellare né distruggere alcuna registrazione.

5 Il Dipartimento può emanare altre disposizioni sulle esigenze relative al sistema di
videosorveglianza e al suo esercizio.


Art. 30

Obbligo di documentare 1 La casa da gioco deve tenere verbali che permettono di ricostruire i flussi di denaro
interni nonché le operazioni ai tavoli da gioco, agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e ai sistemi di jackpot e gli interventi effettuati su essi.

2 Vanno segnatamente iscritte a verbale le seguenti operazioni: a.

la consegna delle chiavi; b.

i movimenti esterni di denaro fra le casse, la cassaforte giornaliera e la cassaforte principale; c.

il riempimento e lo svuotamento delle casse; d.

la consegna delle casse dei giochi;

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e.

il riempimento e lo svuotamento degli apparecchi automatici; f.

il trasporto delle cassette per il denaro, comprese quelle per le mance (tronc),
verso e dai tavoli da gioco; g.

il prelievo delle mance; h.

i conteggi del denaro; i.

l'apertura degli apparecchi; j.

la programmazione dei sistemi di jackpot; k.

i lavori di manutenzione effettuati sui software e sugli hardware dei tavoli da
gioco, degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e dei sistemi di
jackpot;

l.

le attestazioni delle vincite (art. 35 LCG); m.

gli accrediti e gli addebiti sui depositi dei clienti (art. 28 cpv. 4 LCG); n.

l'accettazione e l'emissione di assegni nominativi (art. 28 cpv. 2 LCG).

3 I verbali vanno conservati per almeno dodici mesi. Per certi verbali la Commissione può fissare un'altra durata.


Art. 31

Prescrizioni speciali in materia di documentazione 1 Se accetta o emette assegni nominativi, la casa da gioco deve registrare: a.

il cognome, il nome e l'indirizzo del traente o della persona in favore della
quale ha emesso un assegno nominativo; b.

il genere e il numero del documento d'identità; c.

la data e l'ora;

d.

il numero dell'assegno nominativo ed eventualmente il numero del conto e il
nome della banca del traente.

2 Se conserva le vincite sotto forma di deposito a disposizione del cliente, la casa da
gioco deve registrare: a.

il cognome, il nome e l'indirizzo del titolare del deposito; b.

il genere e il numero del documento d'identità; c.

i prelievi e i versamenti effettuati sul deposito, indicando la data e l'ora.

3 Nel registrare vincite la casa da gioco deve iscrivere i seguenti dati: a.

il cognome, il nome e l'indirizzo del cliente; b.

il genere e il numero del documento d'identità; c.

l'ammontare della vincita; d.

la provenienza delle poste e la realtà della vincita.

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Art. 32

Diritti d'accesso e utilizzazione 1 La casa da gioco elabora un regolamento che disciplina i diritti d'accesso ai dati di
cui all'articolo 31.

2 I dati di cui all'articolo 31 possono essere comunicati soltanto alla Commissione e
ad altre autorità qualora siano necessari all'adempimento dei loro compiti legali.


Art. 33

Preparazione di verbali e di conteggi Qualora non siano tenuti in modo informatizzato, i verbali di cui all'articolo 30 lettere c, e, g, l e m nonché i conteggi di cui all'articolo 76 devono essere ripresi su
supporto elettronico.


Art. 34

Durata della conservazione I verbali di cui agli articoli 30 e 31 vanno conservati per cinque anni in un luogo sicuro salvo che altre leggi federali prevedano una durata maggiore. Per certi verbali
la Commissione può abbreviare tale durata o prolungarla fino a dieci anni.

Sezione 3: Protezione sociale

Art. 35

Concezione sociale
(art. 14 cpv. 2, art. 22 LCG) 1 La concezione sociale deve indicare i provvedimenti che la casa da gioco prende
per garantire:

a.

la prevenzione della dipendenza dal gioco e il riconoscimento precoce dei
giocatori a rischio;

b.

la formazione e l'aggiornamento regolare del personale cui è affidata l'esecuzione della concezione sociale; c.

il rilevamento di dati concernenti la dipendenza dal gioco.

2 La casa da gioco deve spiegare come intende mettere in atto l'esclusione dal gioco
nel suo esercizio. In particolare deve spiegare come intende registrare le persone
colpite da misure di esclusione dal gioco, controllarle e comunicare o rendere accessibile alle altre case da gioco l'identità di tali persone.

3 Per attuare la concezione sociale, la casa da gioco deve collaborare con un centro
di prevenzione delle dipendenze e un istituto terapeutico. A tal fine può unirsi ad
altre case da gioco o a terzi.

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Art. 36

Misure preventive, riconoscimento precoce 1 La casa da gioco mette a disposizione informazioni facilmente accessibili e comprensibili concernenti: a.

i rischi del gioco; b.

misure di aiuto come l'esclusione dal gioco, indirizzi di consultori e di
gruppi di autoaiuto per i giocatori a rischio; c.

questionari che permettono a ciascuno di valutare il proprio rischio di dipendenza.

2 Gli apparecchi automatici per il ritiro di contanti possono essere installati e gestiti
unicamente in locali separati dalle sale riservate ai tavoli da gioco e agli apparecchi
automatici da gioco con denaro.

3 La concessione a titolo professionale di prestiti, crediti o anticipi è vietata nella
casa da gioco.

4 Per il riconoscimento precoce dei giocatori a rischio vanno date al personale chiare
direttive sul come riconoscere tali giocatori e sul come trattarli. In particolare va definita la procedura nel caso di misure di esclusione volontarie o imposte.


Art. 37

Formazione e aggiornamento 1 La formazione di base del personale della casa da gioco cui è affidato lo svolgimento dei giochi e la sua sorveglianza deve essere impartita da una persona o da un
istituto qualificati.

2 Il personale cui è affidato lo svolgimento dei giochi e la sua sorveglianza deve aver
assolto la formazione di base al più tardi al momento dell'entrata in funzione. Al
termine della formazione riceve un attestato.

3 Terminata la formazione di base, il personale cui è affidata l'attuazione della concezione sociale è tenuto a seguire un aggiornamento periodico. Tale aggiornamento
è impartito da specialisti qualificati e comporta fra l'altro: a.

lo scambio di esperienze; b.

consulenza orientata alla prassi; c.

l'accompagnamento sul posto di lavoro.


Art. 38

Divieto di gioco ed esclusione dal gioco 1 Per applicare il divieto di gioco secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettere c-f LCG,
la casa da gioco registra il cognome, il nome e l'indirizzo delle persone in questione
nonché la funzione che giustifica il divieto di gioco.

2 In caso di esclusione volontaria giusta l'articolo 22 capoverso 4 LCG, la casa da
gioco registra il cognome, il nome e l'indirizzo della persona esclusa con la menzione «esclusione volontaria» nonché la durata dell'esclusione.

3 In caso di esclusione giusta l'articolo 22 capoverso 1 LCG, la casa da gioco registra:

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a.

il cognome, il nome e l'indirizzo della persona esclusa; b.

la durata dell'esclusione; c.

il motivo dell'esclusione; d.

i fatti che hanno condotto all'esclusione dal gioco, segnatamente il numero
delle visite, le constatazioni sulle poste effettuate, le comunicazioni e informazioni di terzi nonché i provvedimenti che la casa da gioco ha preso prima
dell'esclusione;

e.

i provvedimenti che la casa da gioco ha preso dopo l'esclusione, come colloqui, raccomandazioni, sostegno finanziario, indicazione di programmi
d'informazione e di assistenza nonché l'esito di tali provvedimenti.


Art. 39

Diritti d'accesso

1 Ai dati secondo l'articolo 38 capoverso 3 lettere c-e hanno accesso unicamente le
persone cui è affidata l'attuazione della concezione sociale. Le case da gioco emanano un regolamento in proposito.

2 Soltanto i dati di cui all'articolo 38 capoversi 2 e 3 lettere a e b sono comunicati o
resi accessibili ad altre case da gioco.

3 A scopo di studio e di aggiornamento e ai fini della statistica possono essere utilizzati soltanto dati resi anonimi.


Art. 40

Durata della conservazione Dopo la revoca dell'esclusione dal gioco, i verbali giusta l'articolo 38 vanno conservati per cinque anni in un luogo sicuro salvo che altre leggi federali prevedano
una durata maggiore. Per certi verbali la Commissione può abbreviare tale durata o
prolungarla fino a dieci anni.

Capitolo 3: Offerta di giochi Sezione 1: Giochi da tavolo

Art. 41

Case da gioco con una concessione A
(art. 4 cpv. 2 LCG)

1 Il Dipartimento designa i tipi di giochi da tavolo che le case da gioco con una concessione A possono offrire.

2 Allo scopo considera i giochi usuali a livello internazionale.

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Art. 42

Case da gioco con una concessione B
(art. 4 cpv. 2, art. 8 cpv. 2 LCG) 1 Le case da gioco con una concessione B possono scegliere tre tipi di giochi da tavolo da una selezione di sette giochi. Il Dipartimento designa la selezione.

2 Allo scopo considera i giochi usuali a livello internazionale e le esigenze specifiche delle case da gioco con una concessione B.

Sezione 2: Apparecchi automatici per i giochi d'azzardo

Art. 43

Case da gioco con una concessione A Fatto salvo l'articolo 11 capoverso 2, le case da gioco con una concessione A possono gestire un numero illimitato di apparecchi automatici per i giochi d'azzardo.


Art. 44

Case da gioco con una concessione B Fatto salvo l'articolo 11 capoverso 2, le case da gioco con una concessione B possono gestire al massimo 150 apparecchi automatici per i giochi d'azzardo.

Sezione 3: Sistemi di jackpot

Art. 45

Numero
(art. 8 LCG)

1 Le case da gioco con una concessione A possono gestire più sistemi di jackpot.

2 Le case da gioco con una concessione B possono gestire un solo sistema di jackpot.


Art. 46

Collegamento in rete
(art. 8 cpv. 1 LCG)

Il collegamento in rete di giochi per la costituzione di jackpot è consentito unicamente alle case da gioco con una concessione A.

Sezione 4: Tornei di gioco

Art. 47

1 Le case da gioco con una concessione A possono offrire tornei di gioco d'azzardo.
Il Dipartimento emana le necessarie prescrizioni.

2 Le case da gioco con una concessione B possono offrire unicamente tornei di
gioco non remunerati, a scopo di marketing.

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Capitolo 4: Poste e vincite Sezione 1: Giochi da tavolo

Art. 48

Case da gioco con una concessione A
(art. 26 LCG)

Per i giochi da tavolo nelle case da gioco con una concessione A, la posta non è limitata. Le case da gioco possono tuttavia fissare poste massime nelle loro regole di
gioco.


Art. 49

Case da gioco con una concessione B
(art. 8 cpv. 2, art. 26 LCG) Il Dipartimento fissa le poste massime per i giochi da tavolo nelle case da gioco con
una concessione B.


Art. 50

Calcolo

1 La posta massima, fissata per ogni singolo gioco da tavolo, va intesa per singolo
giocatore e per singola giocata. Le rispettive poste massime possono essere puntate
o per intero su un unico risultato di gioco o ripartite su più combinazioni.

2 Se più giocatori effettuano poste in comune allo stesso gioco da tavolo, conta la
somma delle loro poste. Tale somma non può essere superiore al valore della posta
massima.

3 In caso di superamento della posta massima, l'ammontare delle singole puntate è
ridotto fino a quando corrisponde al valore della posta massima.

Sezione 2: Apparecchi automatici per i giochi d'azzardo

Art. 51

Case da gioco con una concessione A
(art. 26 LCG)

1 La posta relativa agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo nelle case da
gioco con una concessione A non è limitata.

2 Nemmeno la vincita per ogni giocata è limitata.


Art. 52

Case da gioco con una concessione B
(art. 8 cpv. 2, art. 26 LCG) 1 La posta massima relativa agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo nelle
case da gioco con una concessione B è limitata a cinque franchi per ogni giocata.

2 La vincita massima per ogni giocata non può superare il valore corrispondente a
1000 volte la posta, eventuale vincita del jackpot non compresa.

3 Gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo non devono permettere la registrazione di crediti o vincite superiori a 200 franchi. Gli averi superiori a tale ammontare devono essere pagati immediatamente.

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Sezione 3: Sistemi di jackpot

Art. 53

1 Nelle case da gioco con una concessione A non vi sono limiti all'ammontare del
jackpot.

2 Nelle case da gioco con una concessione B l'ammontare del jackpot non può superare 100 000 franchi.

Sezione 4: Regole di gioco

Art. 54

Competenza

1 Fatto salvo l'articolo 55, la casa da gioco definisce le regole di gioco applicabili ai
giochi da tavolo e agli apparecchi per i giochi d'azzardo che offre. Le regole di
gioco devono essere sottoposte alla Commissione per approvazione.

2 La casa da gioco è tenuta a elaborare, in un linguaggio facilmente comprensibile e
per ogni gioco offerto, un riassunto delle regole che riguardano detto gioco e a: a.

depositare tale riassunto vicino a ogni gioco da tavolo; b.

affiggerlo a ogni apparecchio automatico per i giochi d'azzardo; o c.

a fornirlo su richiesta.

3 Il Dipartimento può emanare disposizioni sulle regole di gioco.


Art. 55

Possibilità di puntata e di vincita Il Dipartimento definisce le possibilità di puntata e di vincita per ogni singolo gioco
da tavolo.


Art. 56

Manuale

La casa da gioco deve sottoporre alla Commissione, per approvazione, un manuale
che indichi, per ogni gioco da tavolo, il modo di giocare, lo svolgimento del gioco e
le responsabilità inerenti al gioco.

Capitolo 5: Distinzione fra gioco di destrezza e gioco d'azzardo Sezione 1: Giochi non automatizzati

Art. 57

(art. 3 cpv. 4 LCG)

1 Qualora vi siano dubbi sulla classificazione come gioco di destrezza o gioco
d'azzardo di un gioco non automatizzato, la Commissione decide su richiesta o di
sua iniziativa.

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2 Nel decidere, la Commissione esamina anche se il gioco si presta come gioco
d'azzardo o se può essere facilmente usato come tale.

3 La Commissione comunica la decisione ai Cantoni.

Sezione 2: Giochi automatizzati

Art. 58

Obbligo di presentare gli apparecchi automatici per i giochi
di destrezza o d'azzardo 1 Chi intende mettere in servizio un apparecchio automatico per i giochi di destrezza
o d'azzardo (apparecchio automatico da gioco) deve presentarlo alla Commissione
prima della messa in servizio.

2 Il Dipartimento stabilisce quali documenti devono essere forniti per la presentazione.

3 Se necessario, la Commissione può esigere altri documenti e in particolare far eseguire altri test a carico del richiedente.


Art. 59

Deroghe

Non è necessario presentare un apparecchio automatico da gioco, se: a.

il gestore fornisce le indicazioni di cui all'articolo 58 capoverso 2 e dichiara
per scritto che l'apparecchio è un apparecchio automatico per i giochi
d'azzardo che sarà gestito esclusivamente in una casa da gioco con una concessione; oppure b.

un medesimo apparecchio automatico per i giochi d'azzardo è già stato presentato e il gestore può provare che il tipo e il software sono identici a quelli
dell'apparecchio già presentato.


Art. 60

Criteri di distinzione Il Dipartimento definisce i criteri di distinzione fra apparecchi automatici per i giochi di destrezza e apparecchi automatici per i giochi d'azzardo. Allo scopo considera
segnatamente se la decisione sulla prospettata vincita in denaro o su altri vantaggi
pecuniari dipende in modo inconfondibile dalla destrezza del giocatore oppure è lasciata completamente o in modo preponderante al caso.


Art. 61

Decisione

1 La Commissione decide sulla base della documentazione se l'apparecchio automatico da gioco è un apparecchio automatico per i giochi di destrezza o un apparecchio
automatico per i giochi d'azzardo. Può ordinare sia la verifica dell'apparecchio automatico da gioco sia quella della documentazione presentata.

2 Nel decidere, la Commissione esamina anche se il gioco si presta come gioco
d'azzardo o se può essere facilmente usato come tale.

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3 La Commissione comunica la decisione ai Cantoni.

Capitolo 6:
Giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e sistemi
di jackpot

Sezione 1: Messa in servizio

Art. 62

Esigenze tecniche relative ai giochi
(art. 6 LCG)

1 La casa da gioco può mettere in servizio soltanto i giochi da tavolo, gli apparecchi
automatici per i giochi d'azzardo e i sistemi di jackpot che soddisfano le esigenze
tecniche relative ai giochi.

2 Il Dipartimento emana le prescrizioni sulle esigenze tecniche relative ai giochi da
tavolo, agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e ai sistemi di jackpot. Allo
scopo considera le direttive e le norme internazionali riconosciute.


Art. 63

Dichiarazione di conformità
(art. 6 LCG)

La casa da gioco che mette in servizio giochi da tavolo, apparecchi automatici per i
giochi d'azzardo o sistemi di jackpot deve presentare alla Commissione una dichiarazione di conformità nella quale conferma che i giochi da tavolo, gli apparecchi
automatici per i giochi d'azzardo o i sistemi di jackpot soddisfano le esigenze tecniche relative ai giochi (art. 62).


Art. 64

Obbligo di allestire una documentazione 1 Prima della messa in servizio di un gioco da tavolo, di un apparecchio automatico
per i giochi d'azzardo o di un sistema di jackpot la casa da gioco deve presentare
alla Commissione indicazioni e documenti, redatti in una lingua ufficiale o in inglese, che permettano alla Commissione di verificare l'osservanza delle esigenze
tecniche relative ai giochi.

2 Il Dipartimento stabilisce quali indicazioni e documenti devono essere presentati.

3 Le indicazioni e i documenti non devono essere presentati, se la casa da gioco
prova che li ha già forniti in precedenza.

Sezione 2: Esercizio

Art. 65

Obbligo d'informazione La casa da gioco deve fornire alla Commissione una lista di tutti i giochi da tavolo,
apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e sistemi di jackpot messi in servizio.
La lista va aggiornata regolarmente.

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Art. 66

Giochi da tavolo

1 Durante l'intero periodo d'apertura del settore riservato ai giochi da tavolo, la casa
da gioco deve tenere pronto per il gioco almeno un gioco da tavolo per ogni tipo di
gioco da tavolo offerto.

2 In singoli casi, la Commissione può vietare alla casa da gioco la gestione dei giochi da tavolo autorizzati secondo l'articolo 41 (concessione A) o 42 (concessione B), se la casa da gioco non garantisce la gestione corretta dei giochi in questione.


Art. 67

Apparecchi automatici per i giochi d'azzardo 1 La casa da gioco deve depositare presso la Commissione una copia dell'hardware e
del software determinanti per il gioco di ogni tipo di apparecchio automatico per i
giochi d'azzardo messo in servizio oppure provare di aver già depositato tali copie.

2 Quando un apparecchio automatico per i giochi d'azzardo è sostituito o modificato, una copia dei nuovi hardware e software va depositata presso la Commissione.


Art. 68

Garanzia del jackpot

Se gestisce un sistema di jackpot, prima della messa in servizio, la casa da gioco
deve garantire di poter pagare o versare al più tardi il prossimo giorno di apertura
delle banche la somma del jackpot al vincitore. La presente disposizione vale anche
nel caso in cui i sistemi di jackpot di diverse case da gioco siano collegati fra loro.
La vincita deve essere pagata dalla casa da gioco nella quale il jackpot è stato vinto.


Art. 69

Prescrizioni d'esecuzione Il Dipartimento emana prescrizioni sulla gestione di giochi da tavolo e di apparecchi
automatici per i giochi d'azzardo nonché sulla gestione e sul collegamento di sistemi
di jackpot.

Capitolo 7:
Conto annuale, prescrizioni in materia di bilancio e contabilità


Art. 70

Conto annuale

1 Alla fine di ogni esercizio commerciale, le case da gioco allestiscono il conto annuale e lo consegnano alla Commissione.

2 Il conto annuale consta del bilancio, del conto economico, delle indicazioni sui
movimenti del capitale proprio, del conto del flusso di fondi e dell'allegato. È completato dalla relazione sulla gestione. Quest'ultima contiene anche indicazioni su
tutti i fatti essenziali avvenuti dopo il giorno di chiusura del bilancio.

3 La casa da gioco allestisce anche un conto annuale consolidato, se detiene una
partecipazione diretta o indiretta superiore alla metà dei voti o del capitale in una o
più società attive nel settore dei giochi d'azzardo o se esercita in altro modo un influsso dominante su queste ultime.

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Art. 71

Rendiconto

1 I conti annuali devono essere allestiti secondo i principi del rendiconto regolare, in
modo tale che l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito della casa
da gioco possa essere valutata nella maniera più affidabile possibile da terzi qualificati.

2 Le case da gioco e gli esercizi annessi applicano le seguenti norme per l'allestimento del rendiconto: a.

i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti (US GAAP); o b.

gli International Accounting Standards (IAS).

3 In vista della determinazione e della verifica del prodotto lordo dei giochi, la
Commissione può definire, per ogni tipo di gioco, la forma e il contenuto dei dati da
registrare.

4 Se la casa da gioco gestisce esercizi annessi, occorre allestire, oltre ai conti delle
aziende, conti annuali separati per la casa da gioco e gli esercizi annessi. Per quanto
concerne la presentazione dei conti annuali degli esercizi annessi di una casa da
gioco, la Commissione può autorizzare semplificazioni.

Capitolo 8: Revisione

Art. 72

Esame

1 Le case da gioco sono tenute a far esaminare ogni anno i loro conti annuali da un
ufficio di revisione economicamente e giuridicamente indipendente che soddisfa le
condizioni dell'ordinanza del 15 giugno 19929 sui requisiti professionali dei revisori
particolarmente qualificati.

2 Se la casa da gioco dispone di una competente divisione interna di controlling o di
revisione, l'ufficio di revisione tiene conto del suo rapporto e coordina la propria attività con quella di detta divisione. L'ufficio di revisione esterno all'azienda resta responsabile.

3 La casa da gioco mette a disposizione dell'ufficio di revisione tutti i documenti necessari.

4 La Commissione può ordinare revisioni straordinarie.


Art. 73

Rapporto

1 L'ufficio di revisione stende un rapporto esplicativo.

2 Il rapporto di revisione deve documentare chiaramente la situazione patrimoniale
generale della casa da gioco. Deve accertare che i debiti dichiarati nel bilancio alle9

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stito regolarmente siano coperti dagli attivi esistenti e che i mezzi propri dichiarati
siano disponibili.

3 L'ufficio di revisione deve valutare da sé gli attivi e i passivi.

4 Nel rapporto di revisione, l'ufficio di revisione, oltre che sulle esigenze del CO,
deve pronunciarsi sui seguenti punti: a.

rispetto delle condizioni finanziarie richieste per la concessione; b.

quadro completo di tutti i rischi e di tutte le necessarie rettifiche di valore
relative agli attivi nonché degli accantonamenti e delle riserve latenti esistenti per la loro copertura; c.

legalità, idoneità e funzionalità dell'organizzazione interna della casa da
gioco, tenendo conto della sorveglianza e dei controlli dell'attività e dei rendiconti mediante provvedimenti organizzativi aziendali.

Capitolo 9: Imposizione fiscale Sezione 1: Oggetto e aliquota della tassa

Art. 74

Oggetto della tassa
(art. 40 LCG)

L'oggetto della tassa è il prodotto lordo dei giochi.


Art. 75

Prodotto lordo dei giochi 1 Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza fra le poste giocate e le vincite versate.

2 Le commissioni (diritti di tavolo) riscosse dalla casa da gioco sui giochi da tavolo
come baccarà, poker e simili sono parte integrante del prodotto lordo dei giochi.

3 Le mance (il tronc) non fanno parte del prodotto lordo dei giochi. Vanno registrate
e documentate con un conteggio separato.


Art. 76

Conteggi e obbligo di documentare trattandosi di giochi da tavolo 1 Le case da gioco definiscono, in un regolamento che deve essere approvato dalla
Commissione, la procedura di conteggio applicabile ai giochi da tavolo.

2 Per consentire la verifica del prodotto lordo dei giochi da tavolo, le case da gioco
devono allestire quotidianamente i seguenti conteggi: a.

la quantità iniziale e finale di denaro e di gettoni per ogni tavolo; b.

la quantità iniziale e finale di denaro e di gettoni per le casse di cambio; c.

le aggiunte;

d.

le mance.

3 I conteggi devono essere conservati per cinque anni, salvo che altre leggi federali
prevedano una durata maggiore.

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Art. 77

Obbligo di documentare e conteggi trattandosi di apparecchi
automatici per i giochi d'azzardo 1 Le case da gioco definiscono in un regolamento la procedura di conteggio applicabile agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo. Sottopongono il regolamento
alla Commissione per approvazione.

2 Per consentire la verifica del prodotto lordo degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, le case da gioco devono iscrivere quotidianamente nel verbale i dati
che vanno registrati secondo le disposizioni dell'OGAz10. Tali dati devono essere
conservati per cinque anni, salvo che altre leggi federali prevedano una durata maggiore.

3 Il rilevamento del registratore di credito degli apparecchi automatici, che va effettuato quotidianamente, deve indicare la somma zero. Eventuali differenze devono
essere iscritte nel verbale.

4 Almeno una volta al mese deve essere iscritto nel verbale il rilevamento dei contatori elettronici. Le differenze rispetto ai dati secondo le disposizioni dell'OGAz
vanno registrate e comunicate alla Commissione. Occorre determinare l'origine della
differenza e i dati corretti.

5 Ogni mese deve essere allestito un conteggio globale che va comunicato alla
Commissione.


Art. 78

Gettoni gratuiti

1 Qualora a titolo pubblicitario siano distribuiti gratuitamente gettoni oppure la partecipazione gratuita a giochi d'azzardo sia resa possibile con altri mezzi, la casa da
gioco deve presentare alla Commissione, per approvazione, una procedura atta a separare tali poste dal prodotto lordo dei giochi.

2 La distribuzione gratuita di gettoni o la possibilità di partecipare gratuitamente a
giochi d'azzardo non possono essere vincolate all'acquisto di un biglietto d'ingresso.


Art. 79

Aliquota della tassa per le case da gioco con concessione A
(art. 41 cpv. 2 e 3 LCG) 1 Per le case da gioco con concessione A l'aliquota di base della tassa è del 40 per
cento. È riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 20 milioni di franchi.

2 Per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi, l'aliquota della
tassa aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80 per
cento.

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Art. 80

Aliquota della tassa per le case da gioco con concessione B
(art. 41 cpv. 2 e 3 LCG) 1 Per le case da gioco con concessione B l'aliquota di base della tassa è del 40 per
cento. È riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 10 milioni di franchi.

2 Per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi, l'aliquota della
tassa aumenta dell'1 per cento fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80 per
cento.


Art. 81

Riduzione dell'aliquota della tassa in caso di successione legale
(art. 41 cpv. 4 LCG)

La successione o il cambio del concessionario non sono considerati come primo
anno d'esercizio di una casa da gioco.


Art. 82

Proventi utilizzati per interessi pubblici o per scopi di pubblica
utilità
(art. 42 cpv. 1 LCG)

1 Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali giusta l'articolo 42 capoverso 1
LCG le case da gioco con una concessione B che, in virtù dei loro statuti, di disposizioni legali o di altre regole vincolanti, utilizzano in misura preponderante i loro
proventi per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità.

2 Dopo aver sentito il Cantone d'ubicazione e in considerazione degli statuti, di disposizioni legali o di altre regole vincolanti in base ai quali la casa da gioco utilizza
in misura preponderante i proventi per interessi pubblici della regione o per scopi di
pubblica utilità, il Consiglio federale definisce nella concessione l'agevolazione fiscale.

3 La riduzione corrisponde all'importo effettivamente utilizzato. Tuttavia tale riduzione corrisponde al massimo al 25 per cento della tassa dovuta.

4 È in particolare considerato per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità il sostegno: a.

della cultura in senso lato come il sostegno della creazione artistica nonché
di manifestazioni;

b.

dello sport e di manifestazioni sportive; c.

di provvedimenti nei campi sociale, della salute pubblica e della formazione; d.

di collettività pubbliche; e.

del turismo.


Art. 83

Case da gioco con una concessione B dipendenti da un turismo
stagionale
(art. 42 cpv. 2 LCG)

1 Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali giusta l'articolo 42 capoverso 2
LCG le case da gioco con una concessione B che si trovano in una regione nella

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quale il turismo svolge un ruolo capitale, presenta un carattere marcatamente stagionale e la casa da gioco dipende direttamente dal turismo stagionale.

2 Il Consiglio federale definisce nella concessione l'agevolazione fiscale, tenendo
conto dell'importanza e della durata della stagione turistica.

3 Considera anche la durata della chiusura annuale per ferie della casa da gioco con
una concessione B e delle modalità di rimunerazione del personale fuori stagione.

Sezione 2: Tassazione e riscossione

Art. 84

Periodo fiscale e tassazione
(art. 44 LCG)

1 La Commissione riscuote la tassa sulle case da gioco (tassa) per ogni periodo fiscale. Un periodo fiscale dura 12 mesi.

2 L'obbligo fiscale nasce con l'inizio della gestione della casa da gioco e termina
con la cessazione della gestione. Il periodo di computo e il periodo fiscale corrispondono all'esercizio commerciale.

3 La casa da gioco è tenuta a inviare alla Commissione alla fine di ogni trimestre civile un conteggio trimestrale sul prodotto lordo dei giochi conseguito nel trimestre e
alla fine di ogni periodo fiscale una dichiarazione d'imposta sul prodotto lordo dei
giochi conseguito nel periodo fiscale.

4 Dopo aver sentito le case da gioco, la Commissione stabilisce la procedura e le esigenze atte a garantire la riscossione completa ed esatta della tassa. Definisce la
forma e il contenuto dei conteggi trimestrali e della dichiarazione d'imposta nonché
il termine entro il quale devono essere inviati.

5 Se, nonostante sollecitazione, la casa da gioco non invia un conteggio trimestrale o
una dichiarazione d'imposta oppure se, per mancanza di documenti affidabili, il
prodotto lordo dei giochi non può essere determinato in modo sicuro, la Commissione procede alla tassazione.

6 Le case da gioco hanno il dovere di fare quanto è in loro potere per permettere una
tassazione completa ed esatta.

7 La procedura di tassazione è gratuita. Se tuttavia una violazione colpevole di obblighi procedurali rende necessari provvedimenti investigativi particolari o il ricorso
a periti, la casa da gioco può essere chiamata a pagare in tutto o in parte le relative
spese.

8 Il Dipartimento può disciplinare in modo più particolareggiato la procedura di tassazione e di riscossione.


Art. 85

Prescrizione

1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. È fatta
salva l'apertura di un procedimento di ricupero d'imposta giusta l'articolo 45 LCG.

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2 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.

3 Per quanto concerne la sospensione e l'interruzione della prescrizione, gli articoli
120 e 121 della legge federale del 14 dicembre 199011 sull'imposta federale diretta
(LIFD) sono applicabili per analogia.


Art. 86

Esigibilità e pagamento
(art. 44 LCG)

1 La tassa è esigibile dopo 30 giorni dalla fine del periodo fiscale.

2 La tassa è riscossa dalla Commissione e deve essere consegnata direttamente alla
Confederazione.


Art. 87

Versamento di acconti
(art. 44 LCG)

1 Le case da gioco versano acconti. Tali acconti sono riscossi sulla base dei conteggi
trimestrali applicando l'aliquota della tassa del periodo fiscale precedente. Qualora
detta aliquota non fosse stata determinata, la riscossione degli acconti avviene applicando l'aliquota stimata dalla Commissione per il periodo fiscale in corso.

2 Gli acconti sono esigibili dopo 30 giorni dalla fine del trimestre civile.

3 Gli acconti sono riscossi dalla Commissione e devono essere consegnati direttamente alla Confederazione.

4 Gli acconti versati sono dedotti dalla tassa definitiva dovuta. Quando gli acconti
versati superano la tassa dovuta, l'eccedenza è rimborsata alla casa da gioco, a condizione che sia superiore al 5 per cento del prodotto lordo dei giochi della casa da
gioco.


Art. 88

Interessi

1 Sugli acconti e sulle tasse versati prima dell'esigibilità è concesso un interesse rimunerativo che viene scontato sul prodotto della tassa, a condizione che non vi
siano rimborsi entro 30 giorni.

2 Sugli acconti e sulle tasse versati in ritardo è dovuto, senza sollecitazione, un interesse di mora.

3 Sugli acconti e sulle tasse riscossi in eccesso è concesso un interesse sulle eccedenze di tasse o emolumenti da restituire che viene scontato sul prodotto della tassa.

4 Le aliquote degli interessi rimunerativi, di mora e sulle eccedenze di tasse o emolumenti da restituire corrispondono alle aliquote stabilite dal Dipartimento federale
delle finanze nell'ordinanza del 10 dicembre 199212 sulla scadenza e gli interessi
nell'imposta federale diretta.

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Art. 89

Tassazione e riscossione della tassa cantonale
(art. 44 cpv. 2 LCG)

Nel caso in cui la Commissione, su domanda del Cantone, riscuota anche la tassa
cantonale, gli articoli 84-88 sono applicabili per analogia. La Commissione trasmette la tassa cantonale direttamente al Cantone.

Sezione 3: Registrazione e trasmissione all'AVS

Art. 90

1 Le tasse riscosse durante un anno civile in virtù degli articoli 84-86 sono registrate
nel conto finanziario della Confederazione come entrate vincolate in favore del
fondo di compensazione dell'AVS.

2 All'inizio dell'anno seguente, la Confederazione trasmette il provento totale giusta
il capoverso 1 sul fondo di compensazione dell'AVS.

Capitolo 10: Commissione e segretariato Sezione 1: Nomina, organizzazione

Art. 91

Membri della Commissione
(art. 46 LCG)

La durata del mandato dei membri della Commissione federale delle case da gioco è
limitata a dodici anni in totale; il mandato termina alla fine del corrispondente anno
civile.


Art. 92

Compiti della Commissione
(art. 15 e 48 LCG)

1 Nei casi meno importanti, la Commissione può incaricare il segretariato di emanare decisioni al suo posto.

2 La Commissione è considerata autorità di vigilanza designata da leggi specifiche ai
sensi dell'articolo 16 LRD13.


Art. 93

Organizzazione della Commissione
(art. 47 cpv. 1 LCG)

1 La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative.

2 Sotto il profilo amministrativo, è aggregata alla Segreteria generale del Dipartimento che fornisce, dietro versamento di indennità e tenendo conto delle pertinenti
norme dell'amministrazione generale della Confederazione, i servizi logistici in
materia di personale, finanze, locali per ufficio, equipaggiamento e informatica.

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3 Per quanto attiene all'esecuzione della legislazione sulle case da gioco non è vincolata alle istruzioni del Dipartimento.


Art. 94

Assunzione del personale del segretariato
(art. 47 cpv. 3 LCG)

1 La Commissione assume i collaboratori del segretariato.

2 Il rapporto di lavoro del personale del segretariato è retto dal diritto del personale
della Confederazione. Il personale del segretariato è assunto con un contratto di diritto pubblico.

3 Il segretariato non sottostà alle limitazioni dell'organico della Confederazione.


Art. 95

Compiti del segretariato 1 Il segretariato prepara gli affari della Commissione, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

2 Tratta direttamente con tutte le cerchie interessate o coinvolte, segnatamente anche
con i Cantoni, le ambasciate e i consolati, le autorità svizzere ed estere e le organizzazioni internazionali.


Art. 96

Contabilità

1 Per la contabilità della Commissione e del suo segretariato valgono gli atti legislativi sulle finanze della Confederazione.

2 La Segreteria generale del Dipartimento può, nel suo preventivo, aprire un credito
globale giusta l'articolo 25 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 giugno 199014 sulle
finanze della Confederazione. Le spese per il materiale e il personale della Commissione e del suo segretariato possono essere messe a carico di tale credito.

Sezione 2: Assistenza amministrativa

Art. 97

Assistenza amministrativa in Svizzera La Commissione, il segretariato e le autorità federali, cantonali e comunali possono
trasmettersi reciprocamente informazioni e documenti nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro rispettivi compiti legali.


Art. 98

Assistenza amministrativa internazionale 1 La Commissione e il segretariato possono chiedere informazioni e documenti ad
autorità estere competenti per l'esecuzione della legislazione sui giochi d'azzardo.

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RS 611.01

Case da gioco - O

29

935.521

2 La Commissione e il segretariato possono trasmettere ad autorità estere competenti
per l'esecuzione della legislazione sui giochi d'azzardo informazioni e documenti
non accessibili pubblicamente, a condizione che sia garantito che: a.

le autorità richiedenti estere sono vincolate dal segreto d'ufficio; b.

le autorità richiedenti estere utilizzano le informazioni ricevute unicamente
in un procedimento amministrativo attinente all'esecuzione della legislazione sui giochi d'azzardo e non le trasmettono a loro volta a terzi; c.

vengono comunicate unicamente informazioni necessarie per l'esecuzione
della legislazione sui giochi d'azzardo; d.

non è divulgato alcun segreto di fabbricazione o d'affari.

3 Restano salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria in materia penale.

Sezione 3: Registro

Art. 99

Scopo

Per facilitare l'adempimento dei suoi compiti legali, la Commissione tiene un registro.


Art. 100

Contenuto del registro 1 Nel registro figurano segnatamente i seguenti dati e documenti: a.

le indicazioni complete sulle case da gioco, sui membri dei loro organi, sulle
persone cui è affidata la direzione di una casa da gioco, sul personale dirigente nonché sulle persone che partecipano all'esercizio dei giochi; b.

le indicazioni sui soci in affari più importanti ai sensi dell'articolo 3; c.

le indicazioni sugli aventi diritto economici ai sensi dell'articolo 5; d.

le indicazioni sui rapporti di proprietà relativi alle case da gioco; e.

le indicazioni sui mezzi propri delle case da gioco e sulla loro provenienza
nonché sulle aziende legate alla casa da gioco ai sensi dell'articolo 2; f.

le indicazioni sui provvedimenti organizzativi con i quali le case da gioco
assicurano l'osservanza della LCG e delle relative prescrizioni d'esecuzione; g.

le indicazioni sulla formazione professionale e sulle qualifiche personali
delle persone cui è affidata la direzione di una casa da gioco, del personale
dirigente nonché delle persone che partecipano all'esercizio dei giochi; h.

le dichiarazioni, le richieste e i documenti che la casa da gioco ha inviato
alla Commissione;

i.

i conteggi sul prodotto dei giochi e altri giustificativi per la determinazione
della tassa sulle case da gioco; j.

i conti annuali e i rapporti di revisione, di controllo e di gestione delle case
da gioco;

Industria

30

935.521

k.

i rapporti sui controlli nonché gli atti relativi ai procedimenti civili, penali e
amministrativi;

l.

le decisioni relative ai giochi d'azzardo; m.

le comunicazioni di autorità svizzere ed estere; n.

le informazioni risultanti dalle richieste di concessione; o.

altre informazioni che la Commissione ritiene importanti per l'adempimento
dei suoi compiti.

2 La Commissione può registrare dati su terzi unicamente se lo scopo di cui
all'articolo 99 lo esige. Sono considerate terzi le unità che non sono una casa da
gioco e le persone che non sono né proprietario, né socio, né membro, né impiegato,
né ausiliario di una casa da gioco.


Art. 101

Trasmissione di dati

1 Su richiesta, la Commissione può comunicare a terzi se una casa da gioco dispone
della concessione per l'esercizio dei giochi d'azzardo che offre.

2 La Commissione può trasmettere dati contenuti nel registro all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro e all'Ufficio di comunicazione in
materia di riciclaggio di denaro.

3 Può trasmettere dati alle autorità di perseguimento penale federali e cantonali. Non
trasmette i dati qualora l'autorità richiedente può esigere l'informazione direttamente dall'interessato.

4 Può trasmettere dati alle autorità estere di vigilanza sulle case da gioco, a condizione di rispettare l'articolo 6 della legge federale del 19 giugno 199215 sulla protezione dei dati.


Art. 102

Durata della conservazione 1 I dati del registro sono conservati fintanto che sono attuali; i dati sulle case da
gioco sono segnatamente conservati fintanto che queste ultime dispongono di una
concessione. Trascorsi dieci anni dalla fine della concessione, i dati devono essere
cancellati.

2 I dati che non sono più attuali in seguito a un cambiamento o che riguardano una
casa da gioco che non ha più la concessione sono conservati per dieci anni a decorrere dal cambiamento o dalla fine o revoca della concessione.

3 Qualora sia avviato un procedimento prima della scadenza dei termini di cui ai capoversi 1 e 2, i dati vanno cancellati soltanto dopo la conclusione del procedimento.

15

RS 235.1

Case da gioco - O

31

935.521

Capitolo 11: Tassa di vigilanza ed emolumenti Sezione 1: Principio

Art. 103

(art. 53 LCG)

1 I costi di vigilanza sono coperti dalle tasse di vigilanza versate dalle case da gioco
con una concessione e da emolumenti.

2 I costi di vigilanza comprendono: a.

le spese della Commissione iscritte nel preventivo dell'anno contabile; b.

la differenza fra le spese della Commissione iscritte e quelle indicate secondo il bilancio dello Stato per l'anno precedente; c.

una soprattassa fissata dal Dipartimento, che copre le spese effettuate da altri
servizi in favore della Commissione. La soprattassa può essere riscossa in
modo forfettario.

Sezione 2: Tassa di vigilanza

Art. 104

Obbligo fiscale

Le case da gioco sono tenute al versamento di una tassa di vigilanza annuale.


Art. 105

Calcolo

1 La tassa di vigilanza copre tutti i costi di vigilanza della Commissione che non
sono coperti dagli emolumenti.

2 È riscossa in proporzione al prodotto lordo dei giochi delle case da gioco.

3 Per il primo anno d'esercizio è determinante il prodotto lordo dei giochi preventivato.


Art. 106

Riscossione

1 La tassa di vigilanza è riscossa anticipatamente.

2 Se la concessione non è rilasciata all'inizio di un anno civile, nel primo anno la
tassa di vigilanza è dovuta pro rata temporis.


Art. 107

Importo

Ogni anno, il Dipartimento fissa, su proposta della Commissione, l'importo della
tassa di vigilanza per ogni casa da gioco.

Industria

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935.521

Sezione 3: Emolumenti

Art. 108

Assoggettamento

1 Chi richiede una prestazione di servizio della Commissione o ne sollecita una decisione attinente all'esecuzione della legislazione sulle case da gioco, deve pagare
un emolumento.

2 Se per una prestazione di servizio o per una decisione vi sono più assoggettati,
dette persone sono debitrici solidalmente, salvo che la Commissione decida di ripartire altrimenti i costi.

3 La Commissione può esigere anticipi sugli emolumenti.

4 Può riscuotere emolumenti per le informazioni date.


Art. 109

Calcolo
(art. 53 cpv. 3 LCG)

1 Determinanti per il calcolo degli emolumenti sono in particolare: a.

il tempo impiegato; b.

le necessarie conoscenze specifiche; c.

la funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo; d.

il fatto che l'affare venga trattato dalla Commissione, dal suo segretariato o
da periti mandatari;

e.

l'interesse dell'assoggettato alla prestazione di servizio.

2 Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. In caso di disbrigo da
parte della Commissione o del segretariato, l'emolumento è di 100-350 franchi l'ora.

3 Il Dipartimento può adeguare gli emolumenti al rincaro.


Art. 110

Esborsi

1 Gli esborsi sono calcolati separatamente, ma sono riscossi insieme all'emolumento.

2 Sono considerate esborsi le spese supplementari derivanti dalla singola prestazione
di servizio, segnatamente: a.

le spese per i periti mandatati; b.

le spese di viaggio e di trasporto; c.

le spese per il vitto e l'alloggio.


Art. 111

Emolumento per indagini straordinarie Per le procedure che richiedono una notevole attività di controllo e che non si concludono con una decisione, la Commissione può riscuotere un emolumento nella
misura in cui la casa da gioco è all'origine dell'indagine.

Case da gioco - O

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935.521


Art. 112

Maggiorazione degli emolumenti La Commissione può riscuotere una maggiorazione degli emolumenti fino al 50 per
cento per le prestazioni di servizio o le decisioni che: a.

su richiesta devono essere sbrigate o prese urgentemente; b.

devono essere sbrigate o prese fuori degli orari normali di lavoro.


Art. 113

Informazione

1 Su richiesta, la Commissione fornisce informazioni sugli emolumenti previsti.

2 Informa d'ufficio l'assoggettato all'emolumento sulle spese previste quando la
buona fede lo esige, in particolare quando la domanda riguarda decisioni dichiarative o prestazioni di servizio particolarmente onerose.

Sezione 4: Riscossione

Art. 114

Esigibilità e interessi 1 Le tasse di vigilanza e gli emolumenti sono esigibili dal momento della notificazione della decisione.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dall'inizio dell'esigibilità.

3 Sugli acconti versati prima dell'esigibilità è concesso un interesse rimunerativo, a
condizione che non vi siano rimborsi entro 30 giorni.

4 Dopo la scadenza del termine di pagamento è dovuto un interesse di mora.

5 Sulle tasse o emolumenti riscossi in eccesso è concesso un interesse sulle eccedenze di tasse o emolumenti da restituire.

6 Le aliquote degli interessi rimunerativi, di mora e sulle eccedenze di tasse o emolumenti da restituire corrispondono alle aliquote stabilite dal Dipartimento federale
delle finanze nell'ordinanza del 10 dicembre 199216 sulla scadenza e gli interessi
nell'imposta federale diretta.


Art. 115

Prescrizione

1 I crediti relativi alle tasse di vigilanza o agli emolumenti si prescrivono in cinque
anni dall'inizio dell'esigibilità.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso all'esazione
delle tasse di vigilanza o degli emolumenti presso l'assoggettato. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione decorre da capo.

16

RS 642.124

Industria

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935.521

Capitolo 12: Vigilanza e ricorso a periti

Art. 116

Competenze
(art. 48 cpv. 3 e art. 50 LCG) La Commissione può ordinare tutte le misure necessarie a verificare il rispetto delle
prescrizioni legali. In particolare può: a.

esigere prove, documenti e informazioni; b.

consultare libri contabili e atti commerciali; c.

controllare conti, bilanci e pezze giustificative; d.

verificare impianti tecnici nonché sistemi di conteggio, di controllo e di sorveglianza; e.

controllare giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e
sistemi di jackpot;

f.

ordinare perizie;

g.

prendere provvedimenti conservativi; h.

ordinare sequestri; i.

vietare l'esercizio di giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi
d'azzardo e sistemi di jackpot.


Art. 117

Mandati a periti
(art. 48 cpv. 3 lett. b LCG) 1 La Commissione può conferire mandati a periti.

2 I mandati ai periti sono conferiti in base alle prescrizioni sui mercati pubblici.

3 Per mandati di natura tecnica la Commissione fa capo a organismi che sono accreditati in Svizzera conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199617 sull'accreditamento e sulla designazione o che dispongono di una qualifica equivalente.

4 Prende misure per garantire un'esecuzione uniforme dei mandati. In particolare
può istituire corsi d'istruzione o di aggiornamento per i periti.


Art. 118

Collaborazione con i Cantoni La Commissione può stipulare accordi con i Cantoni allo scopo di far capo a periti
cantonali, segnatamente organi amministrativi e d'inchiesta cantonali.


Art. 119

Verifica

La Commissione può segnatamente far capo a periti per verificare: a.

il permanere delle condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione; 17

RS 946.512

Case da gioco - O

35

935.521

b.

l'efficacia del sistema di gestione della qualità; c.

il rispetto delle procedure di controllo e di sorveglianza; d.

il rispetto delle concezioni sociale e di sicurezza; e.

il buon funzionamento del sistema elettronico di conteggio e di controllo e
del sistema di videosorveglianza; f.

il rispetto delle regole di gioco; g.

il rispetto delle poste massime nelle case da gioco con una concessione B; h.

il rispetto delle esigenze tecniche relative ai giochi; i.

il rispetto degli obblighi di documentazione e di informazione; j.

il rispetto delle disposizioni della LRD18; k.

il rispetto delle prescrizioni sui rendiconti e sulla contabilità; l.

la registrazione e la contabilizzazione del prodotto lordo dei giochi.


Art. 120

Obbligo dei periti di annunciare Se constatano violazioni delle prescrizioni legali o altre irregolarità, i periti devono
informare immediatamente la Commissione.

Capitolo 13: Procedura di ricorso

Art. 121

(art. 54 LCG)

1 Le decisioni della Commissione possono essere impugnate mediante ricorso davanti alla competente commissione di ricorso del Dipartimento.

2 Le decisioni della Commissione in relazione con la tassazione e la riscossione
della tassa sulle case da gioco possono essere impugnate mediante ricorso davanti
alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni.

3 Anche la Commissione è abilitata a ricorrere contro le decisioni delle commissioni
di ricorso di cui ai capoversi 1 e 2.

Capitolo 14: Disposizioni finali Sezione 1: Rilascio delle prime concessioni

Art. 122

Procedura in generale
(art. 59 LCG)

1 Le richieste di concessione che pervengono alla Commissione entro il 30 settembre
2000 saranno trattate dalla Commissione in una prima fase.

18 RS

955.0

Industria

36

935.521

2 Le richieste di concessione che pervengono alla Commissione dopo il 30 settembre
2000 saranno trattate al termine della prima fase secondo l'ordine in cui sono pervenute.

3 Se la richiesta è incompleta o se ritiene necessari ulteriori documenti o informazioni, la Commissione può esigere che la richiesta sia rettificata o completata e fissare un termine a tale scopo.

4 La richiesta è considerata presentata quando è completa per quanto attiene ai punti
essenziali.


Art. 123

Procedura per i kursaal con una concessione provvisoria B 1 I kursaal con una concessione provvisoria di tipo B giusta l'articolo 61 LCG hanno
tempo fino al 31 marzo 2001 per inoltrare una richiesta di concessione B. Tali richieste saranno trattate ancora nella prima fase, se sono annunciate entro il 30 settembre 2000 e sono accompagnate da una descrizione degli elementi più importanti.

2 Le richieste di una concessione A da parte di kursaal con una concessione provvisoria di tipo B giusta l'articolo 61 LCG saranno trattate ancora nella prima fase, se
sono inviate entro il 30 settembre 2000.


Art. 124

Comunicazione

La Commissione pubblica in modo adeguato negli ambienti svizzeri e internazionali
interessati la procedura per il rilascio delle prime concessioni.

Sezione 2: Modifica del diritto vigente

Art. 125

1. L'ordinanza del 19 novembre 199719 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria in

...

19

RS 360.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

20

RS 172.213.1. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

Case da gioco - O

37

935.521

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 126

Applicabilità della LCG e dell'OCG Fatti salvi gli articoli 127 - 137 dell'OCG, la LCG e la presente ordinanza sono applicabili all'esercizio delle case da gioco con una concessione provvisoria di tipo B
giusta l'articolo 61 LCG.


Art. 127

Esercizio corretto dei giochi 1 Le case da gioco con un'autorizzazione cantonale ordinaria per il gioco della
boule, approvata dal Consiglio federale, devono soddisfare per l'intera durata della
concessione provvisoria le condizioni che all'epoca avevano giustificato
l'approvazione da parte del Consiglio federale dell'autorizzazione cantonale del
gioco della boule. Devono segnatamente garantire un esercizio corretto dei giochi.

2 In caso di violazione della LCG o delle sue prescrizioni d'esecuzione, nella misura
in cui siano applicabili, la concessione provvisoria di tipo B giusta l'articolo 61
LCG può essere revocata, sospesa o limitata oppure vincolata a condizioni e oneri.


Art. 128

Concezione sociale e di sicurezza 1 Le case da gioco con una concessione provvisoria B impediscono alle persone non
autorizzate sia di accedere all'esercizio dei giochi sia di giocare (art. 21 e 22 cpv. 1
LCG). Rispettano gli obblighi di diligenza del capitolo 2 della LRD21 e dell'ordinanza del 28 febbraio 200022 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi
alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

2 Entro sei mesi dall'entrata in vigore della LCG devono indicare con quali provvedimenti intendono: a.

combattere la criminalità; b.

attuare praticamente il divieto di gioco nel loro esercizio, segnatamente
come intendono registrare le persone oggetto di divieto di gioco o esclusione
dal gioco, controllarle e comunicarne o renderne accessibile l'identità alle
altre case da gioco;

c.

prevenire o eliminare gli effetti socialmente nocivi del gioco, segnatamente
come intendono riconoscere precocemente i giocatori esposti al rischio della
dipendenza dal gioco.


Art. 129

Sistema elettronico di conteggio e di controllo e sistema
di videosorveglianza

1 Gli articoli 22 segg. e 77 sono applicabili alle case da gioco che dispongono già di un sistema elettronico di conteggio e di controllo. Le case da gioco che non dispongono di un tale sistema devono comunicare alla Commissione, entro un mese 21 RS

955.0

22

RS 955.021

Industria

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dall'entrata in vigore della LCG, i provvedimenti con i quali intendono adempire gli
obblighi secondo gli articoli 22 segg. e 77.

2 L'articolo 29 è applicabile alle case da gioco che dispongono già di un sistema di
videosorveglianza. Le case da gioco che non dispongono di un tale sistema devono
comunicare alla Commissione, entro un mese dall'entrata in vigore della LCG, i
provvedimenti con i quali intendono sorvegliare l'esercizio dei giochi.


Art. 130

Rendiconti

Le case da gioco con una concessione provvisoria B possono allestire il loro rendiconto in base alle raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti (RPC).


Art. 131

Imposizione fiscale

1 L'aliquota della tassa delle case da gioco con una concessione provvisoria B è calcolata secondo l'articolo 80.

2 L'aliquota della tassa per il pagamento degli acconti nel primo periodo fiscale è
valutata in base al prodotto lordo dei giochi conseguito nel primo trimestre dopo
l'entrata in vigore della LCG.

3 L'articolo 41 capoverso 4 LCG è applicabile alle case da gioco con una concessione provvisoria B per evitare casi di rigore provocati da costi d'esercizio supplementari o da investimenti necessari causati dalla nuova legislazione.

4 Per assicurare il proseguimento dell'esercizio secondo l'articolo 61 LCG, il Consiglio federale può ridurre la tassa dovuta.


Art. 132

Agevolazioni fiscali

1 Le case da gioco con una concessione provvisoria B possono beneficiare delle
agevolazioni fiscali secondo l'articolo 42 capoverso 1 LCG, se i loro proventi sono
effettivamente e in modo verificabile utilizzati in misura preponderante per interessi
pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità.

2 Il Consiglio federale definisce annualmente le agevolazioni fiscali secondo l'articolo 42 LCG.


Art. 133

Proseguimento dell'esercizio del gioco della boule
(art. 61 LCG)

1 I kursaal con una concessione provvisoria di tipo B giusta l'articolo 61 LCG possono proseguire l'esercizio del gioco della boule all'attuale posto e nell'attuale misura alle condizioni seguenti: a.

la probabilità di conseguire una vincita non deve essere inferiore a un nono
dei numeri;

b.

per un numero vincente l'importo versato corrisponde a sette volte la posta; c.

per una fascia vincente (rosso e blu, classe I e II, pari e dispari) l'importo
versato corrisponde a due volte la posta;

Case da gioco - O

39

935.521

d.

il ritmo del gioco non deve essere superiore a sei giocate ogni due minuti; e.

la posta di un giocatore non deve essere superiore a 5 franchi per ogni giocata (posta intera su un numero o su una fascia; posta ripartita su più numeri
o su fasce e numeri).

2 Dall'entrata in vigore della LCG i kursaal hanno 14 giorni di tempo per inviare alla
Commissione i documenti che indicano il posto nel quale si trova il gioco della
boule in esercizio al momento dell'entrata in vigore della LCG.


Art. 134

Proseguimento dell'esercizio degli attuali apparecchi automatici
per i giochi di destrezza e sistemi di jackpot nelle case da gioco 1 I kursaal con una concessione provvisoria di tipo B giusta l'articolo 61 LCG possono proseguire l'esercizio nell'ambito dell'attuale offerta di giochi: a.

degli apparecchi omologati prima del 22 aprile 1998 come apparecchi automatici per i giochi di destrezza anche se in base alla nuova legge vanno considerati come apparecchi automatici per i giochi d'azzardo; b.

degli attuali sistemi di jackpot anche se non sono conformi alle disposizioni
del nuovo diritto.

2 Come attuale offerta di giochi sono considerati gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e i sistemi di jackpot legalmente in esercizio all'entrata in vigore della
LCG.

3 Dall'entrata in vigore della LCG i kursaal hanno quattordici giorni di tempo per
inviare alla Commissione i documenti sugli apparecchi automatici per i giochi
d'azzardo e i sistemi di jackpot in esercizio al momento dell'entrata in vigore della
LCG che indicano:

a.

il numero degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e dei sistemi di
jackpot;

b.

le poste massime;

c.

le vincite massime; d.

le varianti relative alla memorizzazione.

4 La riparazione nonché lo scambio o la sostituzione di apparecchi automatici per il
giochi d'azzardo e di sistemi di jackpot attualmente in esercizio con apparecchi
dello stesso tipo sono consentiti nella misura in cui il provvedimento serva al ripristino della situazione attuale.


Art. 135

Proseguimento dell'esercizio degli attuali apparecchi automatici
per i giochi di destrezza fuori delle case da gioco 1 L'esercizio di apparecchi automatici da gioco omologati prima del 22 aprile 1998
come apparecchi automatici per i giochi di destrezza, ma considerati come apparecchi automatici per i giochi d'azzardo secondo la nuova legislazione sugli apparecchi
automatici per il gioco d'azzardo ammesso dai Cantoni nei limiti dell'articolo 60
LCG, può avvenire soltanto nel luogo attuale.

Industria

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2 La riparazione nonché lo scambio o la sostituzione di apparecchi automatici per il
giochi d'azzardo attualmente in esercizio con apparecchi dello stesso tipo sono consentiti nella misura in cui il provvedimento serva al ripristino della situazione attuale.


Art. 136

Disposizioni non applicabili Gli articoli 21, 25 e 65-68 non sono applicabili all'esercizio delle case da gioco con
una concessione provvisoria di tipo B giusta l'articolo 61 LCG.


Art. 137

Concessione ordinaria 1 Le case da gioco con una concessione provvisoria di tipo B giusta l'articolo 61
LCG che ottengono una concessione ordinaria A o B hanno, dal momento del rilascio, sei mesi di tempo per adempire le condizioni relative alla concessione. Sono
abilitate a iniziare l'esercizio dei giochi in qualità di casa da gioco con una concessione A o B soltanto quando tutte le condizioni relative alla concessione sono
adempite e la Commissione ha rilasciato l'autorizzazione a iniziare l'esercizio conformemente all'articolo 17. Ciò vale segnatamente per l'offerta dei giochi.

2 Perdono la concessione se entro sei mesi dal rilascio non adempiono le condizioni
relative alla concessione. In casi motivati, il Consiglio federale può prolungare detto
termine nella concessione.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 138

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2000.