(art. 102 cpv. 2 LStrI)
1 Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:
- a.
- impronte digitali;
- b.
- fotografie;
- c.
- profili del DNA secondo l'articolo 33 della legge federale dell'8 ottobre 2004209 sugli esami genetici sull'essere umano.
1bis I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell'Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:210
- a.
- certifica la sua identità con un documento d'identità o di viaggio falso o falsificato;
- b.
- è illecitamente in possesso del documento d'identità o di viaggio esibito;
- c.
- rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità;
- d.
- presenta documenti falsi o falsificati;
- e.
- entra in Svizzera o lascia la Svizzera illegalmente o soggiorna illegalmente in Svizzera;
- f.211
- dichiara di avere cambiato cognome;
- g.212
- non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen213 sono soddisfatte.214
1ter Allo scopo di accertare e assicurare l'identità dello straniero in questione, le autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 6 dicembre 2013215 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica possono far registrare i dati segnaletici di natura biometrica in AFIS.216
1quater La SEM può autorizzare un'autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (autorità committente) a eseguire confronti di dati in AFIS. L'autorità committente presenta prima una richiesta scritta alla SEM in cui spiega la necessità di eseguire i confronti dei dati per adempiere le sue mansioni.217
1quinquies Il servizio competente per la gestione di AFIS inoltra i risultati dei confronti ai sensi del capoverso 1quater a un organo designato dalla SEM d'intesa con l'autorità committente. Detto organo prepara i risultati dei confronti e li inoltra all'autorità committente.218
1sexies I dati segnaletici di natura biometrica rilevati dalle autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica non sono registrati in AFIS.219
2 La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali, nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati conformemente all'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. Le impronte digitali sono cancellate due anni dopo il rilevamento segnaletico.220
3 Il trattamento, la comunicazione e la registrazione dei dati nonché la loro sicurezza sono retti dalle pertinenti disposizioni dell'ordinanza del 12 aprile 2006221 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), in particolare dagli articoli 2, 4, 9, 11, nonché 16-19 dell'ordinanza SIMIC.
4 L'immagine del volto e le due impronte digitali di cui all'articolo 71c sono utilizzate per il rilascio di una carta di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002222. L'accesso a tali dati è disciplinato dall'ordinanza SIMIC (allegato 1).223
5 I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati sistematicamente ai fini della loro registrazione in AFIS per le categorie di persone seguenti:
- a.
- i richiedenti un visto C o D titolari di documenti di viaggio in caso di dubbio fondato riguardo alla loro identità;
- b.
- i richiedenti un visto D che fanno valere il ricongiungimento familiare in Svizzera;
- c.
- i richiedenti un visto D per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 15 agosto 2018224 concernente l'entrata e il rilascio del visto.225