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131.225

Traduzione1

Costituzione
del Cantone di San Gallo

del 10 giugno 2001 (Stato 8 giugno 2010)2

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell'ultimo decreto dell'AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.

Noi Sangallesi, consci della nostra responsabilità dinanzi a Dio per la comunità umana e per l'insieme del Creato, vogliamo

concretare nel rispetto della libertà e del diritto l'essenza del nostro Stato quale forgiatosi storicamente,

impegnarci per il bene del singolo e della comunità in spirito di solidarietà e di tolleranza,

contribuire al mantenimento della pace.

Consapevoli dei limiti di qualsivoglia potere dello Stato, ci siamo dati la presente Costituzione:

I. Disposizioni generali

Art. 1

1 Il Cantone di San Gallo è uno Stato membro della Confederazione Svizzera.

2 Esso è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale sviluppatosi su valori umanistico-cristiani.

3 Collabora attivamente con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con l'estero.

4 La sua capitale è San Gallo.

II. Diritti e doveri fondamentali,
principi dell'attività legalitaria dello Stato

1. Diritti fondamentali

Art. 2

I diritti fondamentali sono garantiti conformemente alla Costituzione federale, segnatamente:

a.
il rispetto e la protezione della dignità umana;
b.
l'uguaglianza giuridica, la protezione da qualsivoglia discriminazione e la parità dei sessi;
c.
la protezione dall'arbitrarietà e la tutela della buona fede;
d.
il diritto alla vita e alla libertà personale, segnatamente all'integrità fisica e psichica;
e.
il diritto dei fanciulli e degli adolescenti di essere protetti e incentivati;
f.
il diritto all'aiuto nelle situazioni di bisogno;
g.
la protezione della sfera privata, inclusa la protezione dall'abuso di dati personali;
h.
il diritto al matrimonio e alla famiglia;
i.
la libertà di credo e di coscienza;
j.
la libertà di opinione e d'informazione;
k.
la libertà dei mezzi di comunicazione sociale;
l.
la libertà di lingua;
m.
il diritto a un'istruzione di base sufficiente e gratuita;
n.
la libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifici;
o.
la libertà dell'arte;
p.
la libertà di riunione;
q.
la libertà di associazione;
r.
la libertà di domicilio per gli Svizzeri;
s.
la protezione degli Svizzeri dall'espulsione, dall'estradizione e dall'allontanamento coatto;
t.
la garanzia della proprietà;
u.
la libertà economica;
v.
la libertà di coalizione delle parti sociali e delle loro organizzazioni;
w.
il diritto di petizione;
x.
la libera formazione dell'opinione, nonché l'espressione fedele del voto nell'esercizio dei diritti politici.
Art. 3

La presente Costituzione garantisce inoltre:

a.
il diritto di fondare e gestire scuole private, nonché di frequentarle;
b.
nella scuola dell'obbligo, il diritto degli allievi di ricevere un sostegno se per la frequentazione della stessa si trovano svantaggiati a causa della lontananza del domicilio, perché disabili o per ragioni d'ordine sociale;
c.
il diritto di ricevere, per la formazione o il perfezionamento al di là della scuola dell'obbligo, un aiuto commisurato alle capacità finanziarie dell'interessato e dei suoi genitori;
d.
il diritto di ottenere una risposta a una petizione entro un termine adeguato.
Art. 4

Nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie ognuno ha segnatamente diritto, in conformità della Costituzione federale:

a.
alla parità ed equità di trattamento;
b.
a una decisione entro un termine adeguato;
c.
di essere sentito;
d.
alla gratuità della procedura e al gratuito patrocinio;
e.
al giudizio da parte di un tribunale indipendente;
f.
alla protezione in caso di privazione della libertà;
g.
a un procedimento penale corretto.
Art. 5

1 Qualsivoglia limitazione dei diritti fondamentali da parte dello Stato deve avere una base legale in conformità della Costituzione federale, salvo in caso di pericolo serio, immediato e non altrimenti evitabile.

2 Siffatte limitazioni devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di un diritto fondamentale altrui ed essere proporzionate.

3 L'essenza dei diritti fondamentali è intangibile.

2. Doveri fondamentali

Art. 6

Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile verso la comunità, nonché della preservazione delle basi vitali.

Art. 7

1 Ognuno può essere tenuto a fornire determinate prestazioni personali, segnatamente lavori di pubblica utilità in caso di catastrofi o di situazioni di emergenza.

2 La legge ne stabilisce le condizioni.

3. Principi dell'attività legalitaria dello Stato

Art. 8

1 L'attività dello Stato poggia sul diritto.

2 Essa deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.

3 Le autorità e i privati si comportano secondo buona fede.

III. Obiettivi dello Stato

Art. 9

1 Nei limiti delle loro competenze e dei mezzi disponibili, gli aventi diritto di voto e le autorità del Cantone e dei Comuni si adoperano per conseguire gli obiettivi dello Stato.

2 Dagli obiettivi dello Stato non si possono desumere direttamente diritti soggettivi a prestazioni dello Stato.

Art. 10

1 Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

a.
a fanciulli e ad adolescenti siano assicurate una formazione e un'educazione consone alle loro capacità e inclinazioni;
b.
siano assicurate pari opportunità a tutti i livelli;
c.
vi siano istituti pubblici di formazione, nonché molteplici offerte di formazione di alta qualità;
d.
le capacità e competenze professionali acquisite durante la formazione possano essere ulteriormente sviluppate in corsi di perfezionamento.

2 Lo Stato promuove in particolare le capacità intellettuali, sociali, creative, emotive e fisiche dei fanciulli e degli adolescenti, nonché la collaborazione fra scuola e genitori nel campo dell'educazione e della formazione.

3 Esso si adopera affinché l'istruzione dispensata nelle scuole, nonché l'insegnamento e la ricerca scientifici sviluppino senso di responsabilità nei confronti dell'essere umano e del mondo circostante.

Art. 11

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

a.
si creino e si sviluppino valori culturali;
b.
sia conservato e tramandato il patrimonio culturale;
c.
vengano diffuse opere culturali contemporanee.
Art. 12

In complemento alla responsabilità individuale e all'iniziativa privata, lo Stato si prefigge di garantire la sicurezza sociale della popolazione, segnatamente delle famiglie, dei fanciulli, degli adolescenti, delle persone sole, degli anziani e dei disabili.

Art. 13

1 Lo Stato si prefigge di proteggere e promuovere la famiglia.

2 Esso promuove segnatamente condizioni appropriate per la cura dei fanciulli.

Art. 14

Lo Stato si prefigge di assicurare l'integrazione sociale.

Art. 15

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

a.
la popolazione possa fruire di servizi sanitari sufficienti a condizioni sopportabili;
b.
vi siano svariati ed efficaci servizi di prevenzione ed educazione nel settore della salute;
c.
la popolazione possa praticare attività sportive.
Art. 16

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

a.
l'essere umano e l'ambiente naturale siano preservati dalle immissioni nocive o moleste;
b.
sia preservato il potere rigenerativo delle risorse naturali;
c.
gli aggravi siano assunti adeguatamente da coloro che li causano.
Art. 17

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

a.
sia assicurata un'occupazione razionale del territorio;
b.
sia assicurata un'utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo;
c.
il paesaggio sia protetto.
Art. 18

1 Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

a.
l'insieme del territorio cantonale sia sufficientemente accessibile;
b.
i mezzi di trasporto pubblici e privati siano utilizzati in modo razionale e conforme ai bisogni.

2 Esso tiene conto dei bisogni dei più deboli fra gli utenti della circolazione.

Art. 19

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

a.
vi sia un'economia diversificata e competitiva che offra posti di lavoro stabili e variati e serva alla promozione del benessere generale;
b.
vi sia collaborazione fra le parti sociali;
c.
le persone abili al lavoro possano sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;
d.
il Cantone e i Comuni siano attrattivi, come piazze economiche, per persone fisiche e imprese.
Art. 20

Lo Stato si prefigge di assicurare la sussistenza di un'agricoltura e di una silvicoltura efficienti e durevolmente produttive, nonché capaci di adempiere i loro molteplici compiti al servizio della natura, dell'essere umano e dell'economia.

Art. 21

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

a.
l'approvvigionamento idrico ed energetico sia assicurato e il consumo contenuto;
b.
le risorse naturali siano utilizzate con riguardo;
c.
si eviti di produrre rifiuti, se ne diminuisca la produzione e si provveda al loro riciclaggio.
Art. 22

Lo Stato si prefigge di preservare la sicurezza e l'ordine pubblici.

Art. 23

1 Lo Stato si prefigge di collaborare con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con l'estero, segnatamente per:

a.
adempiere compiti in comune;
b.
instaurare e sviluppare l'intesa reciproca fra le popolazioni, nonché contribuire al mantenimento della pace.

2 Esso si adopera affinché la Confederazione rispetti l'indipendenza dei Cantoni.

IV. Compiti dello Stato

Art. 24

1 Nell'adempimento dei suoi compiti, lo Stato si adopera per conseguire gli obiettivi prefissi.

2 I privati che assumono compiti d'interesse pubblico possono ricevere un sostegno dallo Stato.

Art. 25

1 Lo Stato adempie secondo la legge i compiti d'interesse pubblico che i privati non siano in grado di adempiere adeguatamente.

2 Esso adempie compiti pubblici segnatamente allorché si tratta di:

a.
assicurare l'approvvigionamento di base della popolazione;
b.
conseguire un risultato profittevole a tutti.

3 La legge stabilisce a quali condizioni l'adempimento di compiti dello Stato possa essere delegato a privati e in tal ambito disciplina la tutela giurisdizionale e la vigilanza.

Art. 26

1 La legge assegna al Cantone compiti dello Stato allorché i Comuni, da soli o in collaborazione con altri Comuni, non siano in grado di adempierli in modo economico ed efficace.

2 Laddove adempiano compiti dello Stato, i Comuni decidono il modo in cui farlo e sono responsabili del finanziamento.

3 Laddove preveda che un compito dello Stato debba essere adempiuto congiuntamente dal Cantone e dai Comuni, la legge stabilisce chi assume la responsabilità principale dell'adempimento e del finanziamento.

Art. 27

Il Cantone adempie i compiti dello Stato in modo decentralizzato, segnatamente laddove la natura del compito, l'impiego economico dei mezzi o l'efficacia dell'adempimento lo esiga.

Art. 28

1 Se l'interesse pubblico lo esige, lo Stato può, in via legislativa, istituire e gestire monopoli.

2 Sono fatti salvi i diritti di regalìa e i diritti privati esistenti.

Art. 29

1 Le acque sottostanno alla sovranità dello Stato.

2 Sono fatti salvi i diritti privati esistenti.

Art. 30

I compiti dello Stato devono essere periodicamente esaminati per accertare se siano sempre necessari e finanziabili, nonché adempiuti in modo economico ed efficace.

V. Diritti politici

1. Diritto di voto

Art. 31

Hanno capacità di voto gli Svizzeri d'ambo i sessi che:

a.
hanno compiuto i 18 anni;
b.
non sono interdetti per infermità o debolezza mentali.
Art. 32

1 Chi ha la capacità di voto ha diritto di voto:

a.
in materia cantonale, se risiede nel Cantone;
b.
in materia comunale, se è domiciliato nel Comune interessato. La legge può prevedere eccezioni.

2 Chi ha diritto di voto può partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali e comunali, nonché firmare domande di referendum e iniziative.

Art. 33

1 Sono eleggibili a membri di un'autorità coloro che hanno la capacità di voto.

2 Per l'eleggibilità ai tribunali la legge può prevedere condizioni speciali.

Art. 34

1 Genitori e figli, fratelli e sorelle, coniugi, conviventi in condizioni analoghe a quelle matrimoniali, nonni e nonne e loro abiatici, cognate e cognati, suoceri e suocere e loro generi e nuore, fratellastri e sorellastre, patrigni e matrigne e loro figliastri non possono far parte simultaneamente della stessa autorità. La legge può prevedere ulteriori incompatibilità.

2 Tali incompatibilità non si applicano al Gran Consiglio e ai Parlamenti comunali.

3 Nessuno può far parte di un'autorità alla cui vigilanza sottostia direttamente. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 35

1 L'eletto può esercitare la sua funzione soltanto se adempie le condizioni per l'esercizio del diritto di voto.

2 La legge può prevedere eccezioni al requisito del domicilio.

2. Elezioni

Art. 36

Gli aventi diritto di voto eleggono:

a.
i membri del Gran Consiglio;
b.
i membri del Governo;
c.
i deputati al Consiglio degli Stati e, conformemente al diritto federale, i membri del Consiglio nazionale;
d.
i presidenti e gli altri membri dei tribunali civili e penali di primo grado, eccettuati i giudici speciali designati dalla legge;
e.
i presidenti e i membri degli Esecutivi comunali;
f.
i membri dei Parlamenti comunali;
g.
i membri di altre autorità designate dalla legge.
Art. 37

1 I membri del Gran Consiglio sono eletti secondo il sistema proporzionale.

2 L'elezione si svolge nei circondari elettorali di San Gallo, Rorschach, Rheintal, Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburgo e Wil.

3 Il numero dei deputati da eleggere è ripartito fra i circondari elettorali proporzionalmente alla loro popolazione residente. La legge determina il modo di calcolo della ripartizione.

Art. 38

1 I membri del Governo e i deputati al Consiglio degli Stati sono eletti secondo il sistema maggioritario.

2 Il Cantone funge da circondario elettorale.

Art. 39

1 I presidenti e gli altri membri dei tribunali civili e penali di primo grado sono eletti secondo il sistema maggioritario.

2 La legge designa i circondari elettorali.

Art. 40

1 I membri dei Parlamenti comunali sono eletti secondo il sistema proporzionale. I Comuni possono designare circondari elettorali.

2 Se un Comune designa circondari elettorali, il numero dei membri da eleggere è ripartito fra i circondari elettorali proporzionalmente alla loro popolazione residente. La legge e il regolamento comunale determinano il modo di calcolo della ripartizione e disciplinano la procedura.

3 Il presidente e i membri degli Esecutivi comunali, nonché i membri delle altre autorità comunali designate dalla legge sono eletti secondo il sistema maggioritario.

3. Iniziativa

Art. 41

Mediante l'iniziativa costituzionale 8000 aventi diritto di voto possono chiedere:

a.
la revisione totale della presente Costituzione;
b.
sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato, una revisione parziale della presente Costituzione.
Art. 42

Mediante l'iniziativa legislativa 6000 aventi diritto di voto possono chiedere, sotto forma di progetto elaborato, l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge.

Art. 43

1 Mediante l'iniziativa unitaria, 4000 aventi diritto di voto possono, sotto forma di proposta generica, conferire un mandato normativo al Gran Consiglio.

2 Il Gran Consiglio adempie il mandato normativo proponendo una revisione parziale della Costituzione oppure emanando, modificando o abrogando una legge.

Art. 44

1 La legge definisce le condizioni di ammissibilità di un'iniziativa e disciplina la procedura.

2 Un'iniziativa è in particolare inammissibile, totalmente o parzialmente, allorché:

a.
contrasti con il diritto di rango superiore;
b.
sia inattuabile;
c.
non rispetti l'unità della materia o l'unità della forma.
Art. 45

Il termine per la raccolta delle firme è di cinque mesi.

Art. 46

1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all'iniziativa.

2 La votazione sull'iniziativa e sul controprogetto si svolge simultaneamente. I votanti possono approvare entrambi i testi. Per tale eventualità, decidono anche a quale dei due danno la preferenza.

Art. 47

La legge e il regolamento comunale determinano l'oggetto, i termini e la procedura dell'iniziativa a livello comunale.

4. Votazioni

Art. 48

Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:

a.
i progetti di revisione totale o parziale della Costituzione;
b.
gli accordi interstatali che, per il loro contenuto, hanno rango costituzionale, segnatamente se prevedono il conferimento di competenze legislative;
c.
le iniziative che il Gran Consiglio non approva o alle quali contrappone un controprogetto;
d.
le decisioni relative a nuove spese il cui importo superi quello stabilito dalla legge, e le leggi che danno adito a tali spese.
Art. 49

1 4000 aventi diritto di voto o un terzo dei membri del Gran Consiglio possono chiedere, mediante referendum facoltativo, che il Popolo si pronunci su:

a.
una legge;
b.
un accordo interstatale che, per il suo contenuto, abbia rango di legge;
c.
una decisione relativa a nuove spese il cui importo superi quello previsto dalla legge.

2 Gli atti normativi vertenti sulla rimunerazione del personale dello Stato e degli insegnanti della scuola di base non sottostanno a referendum.

Art. 50

1 Il termine per la raccolta delle firme è di 40 giorni.

2 La legge determina le altre condizioni di ammissibilità del referendum e disciplina la procedura.

Art. 51

Il progetto sottoposto al voto del Popolo è accettato se raccoglie la maggioranza dei voti validi.

Art. 52

La legge e il regolamento comunale determinano gli oggetti che, a livello comunale, sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo o sottostanno a referendum facoltativo, nonché i termini e la procedura.

5. Partecipazione

Art. 53

In vista dell'emanazione di disposizioni costituzionali o legislative o della realizzazione di altri progetti cantonali può essere indetta una procedura di consultazione pubblica o un'indagine conoscitiva.

Art. 54

1 I partiti contribuiscono a formare l'opinione e la volontà politiche.

2 Il Cantone e i Comuni possono sostenerli nell'adempimento di tale compito.

VI. Autorità

1. Principi

Art. 55

1 Le seguenti autorità decidono indipendentemente le une dalle altre:

a.
Gran Consiglio, Governo e tribunali;
b.3
Parlamenti comunali, Esecutivi comunali e Consigli delle naturalizzazioni.

2 Le autorità giudiziarie pronunciano in completa indipendenza. Esse sottostanno al solo diritto.

3 I membri del Consiglio delle naturalizzazioni designati dal Comune patriziale e facenti parte del Parlamento comunale devono astenersi quando il Parlamento comunale pronuncia sul conferimento della cittadinanza comunale e patriziale.4

3 Accettata nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF dell'8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 4 1905).

4 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF dell'8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 4 1905).

Art. 56

Non possono far parte del Gran Consiglio:

a.
i membri del Governo e il cancelliere dello Stato;
b.
i giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo, nonché i membri delle altre autorità giudiziarie designate dalla legge;
c.
i collaboratori dell'amministrazione dello Stato designati dalla legge.
Art. 57

Non possono far parte di un'autorità giudiziaria:

a.
i membri del Governo e il cancelliere dello Stato;
b.
i collaboratori dell'amministrazione dello Stato designati dalla legge.
Art. 58

Non possono far parte del Parlamento comunale:

a.
il presidente e i membri dell'Esecutivo comunale, nonché il segretario comunale;
b.
i collaboratori dell'amministrazione comunale designati dal regolamento comunale.
Art. 59

1 La durata delle funzioni è di:

a.
quattro anni per il Gran Consiglio, il Governo e le altre autorità del Cantone e dei Comuni;
b.
un anno per il presidente del Gran Consiglio;
c.
un anno per il presidente del Governo;
d.
quattro anni per il cancelliere dello Stato;
e.
sei anni per i membri dei tribunali.

2 Per le altre autorità, la legge può, in casi particolari, prevedere una diversa durata delle funzioni.

Art. 60

1 Le autorità informano sulla loro attività, di moto proprio o a richiesta, per quanto nessun interesse pubblico o privato degno di protezione vi si opponga.

2 La legge disciplina la diffusione dell'informazione e l'accesso alle informazioni ufficiali.

Art. 61

1 I membri del Gran Consiglio e del Governo non possono essere perseguiti penalmente per quanto da loro dichiarato durante le deliberazioni del Gran Consiglio e dei suoi organi.

2 Il Gran Consiglio può, nel singolo caso, togliere l'immunità per abuso manifesto.

Art. 62

1 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi, dalle loro autorità, dai loro dipendenti e dai loro incaricati nell'esercizio della loro attività ufficiale.

2 Laddove l'equità lo richieda, la legge prevede una responsabilità anche per i danni causati lecitamente.

2. Gran Consiglio

Art. 635

Il Gran Consiglio si compone di 120 membri.

5 Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 2007, in vigore dal 12 mar. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 7, 2007 6913).

Art. 64

Il Gran Consiglio elegge:

a.
i propri organi, conformemente al regolamento interno;
b.
i propri rappresentanti nelle assemblee e commissioni parlamentari intercantonali o internazionali;
c.
il presidente del Governo;
d.
su proposta del Governo, il cancelliere dello Stato;
e.
il presidente e gli altri membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo;
f.
altre autorità e altri organi designati dalla legge.
Art. 65

Il Gran Consiglio:

a.
decide le modifiche costituzionali;
b.
emana, modifica e abroga le leggi;
c.
approva la conclusione e la denuncia di accordi interstatali con rango costituzionale o di legge;
d.
si dà un regolamento interno e stabilisce gli strumenti parlamentari;
e.
s'informa in merito alle relazioni esterne e definisce gli obiettivi in questo campo;
f.
delibera il bilancio di previsione, decide l'aliquota fiscale e approva il conto di Stato;
g.
decide circa nuove spese che superino l'importo stabilito dalla legge;
h.
tratta il piano dei compiti e finanziario conformemente alla legge;
i.
discute i rapporti che gli sono sottoposti;
j.
esercita la vigilanza sul Governo e sull'amministrazione dello Stato;
k.
esercita la vigilanza sulla gestione dei tribunali;
l.
presenta le iniziative cantonali conformemente alla Costituzione federale;
m.
adempie gli altri compiti attribuitigli dalla legge.
Art. 66

1 Nelle votazioni il Gran Consiglio decide a maggioranza dei membri votanti.

2 Per determinati oggetti, il regolamento interno può prevedere la maggioranza di tutti i membri.

Art. 67

Il Gran Consiglio emana una legge, con il consenso esplicito o tacito degli aventi diritto di voto, quando si tratta segnatamente di stabilire in forma generale:

a.
diritti e obblighi di privati, nonché del Cantone, dei Comuni e di altri enti di diritto pubblico;
b.
le linee fondamentali dell'organizzazione e delle procedure nel Cantone, nei Comuni e in altri enti e istituti di diritto pubblico.
Art. 68

Se vi è urgenza, il Gran Consiglio, a maggioranza dei suoi membri, può decidere di mettere immediatamente in vigore una legge o un decreto finanziario. Il più tardi un anno dopo, l'atto normativo urgente dev'essere sottoposto a referendum.

3. Governo

Art. 69

1 Il Governo si compone di sette membri.

2 Esso prende e difende le sue decisioni come autorità collegiale.

Art. 70

Il presidente del Governo:

a.
dirige le sedute;
b.
supervisiona l'andamento degli affari;
c.
rappresenta il Governo, sempre che questo compito non sia affidato a un altro membro;
d.
adempie i compiti speciali che la legge gli affida in quanto presidente dell'autorità collegiale.
Art. 71

1 Il Governo definisce, nei limiti fissati dalla legislazione, gli obiettivi e i mezzi dell'operato statale. Pianifica e coordina l'attività dello Stato.

2 Esso rappresenta lo Stato.

3 Dirige l'amministrazione dello Stato e ne determina l'organizzazione.

Art. 72

1 Il Governo procede alle elezioni che gli incombono in virtù della legge.

2 Esso designa i propri rappresentanti nelle istituzioni non statali.

Art. 73

Il Governo:

a.
prepara di regola gli affari del Gran Consiglio;
b.
attua la Costituzione, le leggi, gli accordi interstatali e le decisioni del Gran Consiglio, segnatamente mediante:
1.
ordinanze,
2.
atti di esecuzione,
3.
conclusione di convenzioni;
c.
riferisce al Gran Consiglio sulla sua attività;
d.
sottopone al Gran Consiglio il bilancio di previsione e il conto di Stato;
e.
sottopone al Gran Consiglio, conformemente alla legge, il piano dei compiti e finanziario;
f.
risponde alle procedure di consultazione delle autorità federali, sempre che non deleghi questo compito a servizi subordinati;
g.
assicura la direzione del Cantone in situazioni straordinarie;
h.
pronuncia in particolari controversie giuridiche;
i.
pronuncia sulle domande di grazia;
j.
adempie gli altri compiti attribuitigli dalla legge.
Art. 74

1 Il Governo dirige la collaborazione statale con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con l'estero.

2 Nei limiti delle sue competenze:

a.
conclude accordi interstatali;
b.
designa i rappresentanti dello Stato in istituzioni interstatali;
c.
informa il Gran Consiglio sulle relazioni esterne, in particolare sui negoziati in corso per la conclusione di accordi interstatali importanti.

3 Conformemente alla Costituzione federale, il Governo è competente per:

1.
presentare iniziative cantonali in sede federale, sempre che tale diritto non sia esercitato dal Gran Consiglio;
2.
partecipare ai referendum lanciati dai Cantoni.
Art. 75

Quando occorra una regolamentazione improcrastinabile e, per mancanza di tempo, non si possa far capo alla procedura ordinaria, il Governo legifera provvisoriamente mediante ordinanza. Chiede poi senza indugio al Gran Consiglio di emanare le pertinenti disposizioni di legge. L'applicabilità di tali ordinanze contingibili è limitata a due anni.

Art. 76

Nei limiti fissati dalla legge, le competenze del Governo possono essere delegate a:

a.
servizi che gli sono subordinati;
b.
commissioni con poteri di esecuzione;
c.
istituti di diritto pubblico;
d.
privati.

4. Giustizia

Art. 77

1 In caso di controversia, ognuno ha diritto che la sua causa sia giudicata da un'autorità giudiziaria. In materia di diritto pubblico, la legge può, in casi speciali, escludere la via giudiziaria.

2 Fatto salvo il diritto federale, la legge disciplina il diritto processuale civile e penale, la procedura giurisdizionale in materia di diritto statuale e amministrativo, nonché l'organizzazione dei tribunali.

3 La procedura e l'organizzazione giudiziarie garantiscono che la giustizia sia amministrata con celerità e affidabilità.

Art. 78

1 La giurisdizione civile è esercitata dai tribunali civili di primo grado e dal Tribunale cantonale. La legge può prevedere altri tribunali.

2 La legge prevede due giurisdizioni ordinarie, rispettivamente di primo e di secondo grado. Essa deroga a questo principio allorché:

a.
la giurisdizione suprema del Cantone sia la sola competente;
b.
la controversia verta su una questione bagatellare.
Art. 79

1 La giurisdizione penale è esercitata dai tribunali penali di primo grado e dal Tribunale cantonale.

2 La legge può delegare certi poteri giurisdizionali in materia di diritto penale amministrativo alle autorità amministrative del Cantone e dei Comuni. Rimane salvo il ricorso al giudice.

3 La legge prevede due giurisdizioni ordinarie, rispettivamente di primo e di secondo grado. Essa deroga a questo principio allorché la controversia verta su una questione bagatellare.

Art. 80

La giurisdizione in materia statuale e amministrativa è esercitata da:

a.
le autorità amministrative del Cantone e dei Comuni;
b.
il Tribunale amministrativo in quanto tribunale supremo;
c.
le altre autorità giudiziarie incaricate della giurisdizione amministrativa.
Art. 81

Le autorità giurisdizionali controllano nel caso concreto se le disposizioni legali o regolamentari applicate siano conformi al diritto di rango superiore.

VII. Ordinamento finanziario

Art. 82

1 La legge assicura l'equilibrio delle finanze cantonali e comunali.

2 Il Cantone e i Comuni utilizzano i fondi pubblici in modo economico ed efficace.

3 Riguardo al bilancio di previsione e al consuntivo, essi rispettano i principi di trasparenza e pubblicità.

Art. 83

1 Il Cantone si procura le proprie risorse in particolare mediante:

a.
imposte e altri tributi;
b.
i redditi del suo patrimonio;
c.
contributi e indennità per prestazioni fornite a terzi.

2 Il Cantone può far capo a capitali di terzi per finanziare gli investimenti e garantire le liquidità.

3 Le imposte sono riscosse secondo i principi della parità di trattamento, dell'universalità e della capacità economica.

Art. 84

1 La legge stabilisce le imposte comunali.

2 I Comuni determinano le loro altre fonti di introiti per quanto non siano stabilite dalla legge.

Art. 85

La perequazione finanziaria è disciplinata dalla legge. Essa ha lo scopo di mettere a disposizione dei Comuni politici i mezzi di cui abbisognano, di ridurre le disparità finanziarie tra i Comuni e di compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Comuni.

Art. 86

1 La legge può prevedere che i Comuni politici siano tenuti a versare una compensazione al Cantone qualora fruiscano di vantaggi particolari in seguito all'adempimento di compiti da parte del Cantone.

2 Essa può prevedere parimenti che i Comuni o il Cantone siano tenuti a versare una compensazione ai Comuni politici che procurino loro vantaggi particolari in seguito all'adempimento di compiti.

3 È salvaguardata la partecipazione di tutti gli interessati.

Art. 87

La gestione delle finanze pubbliche è controllata conformemente alla legge da organi specializzati indipendenti.

VIII. Comuni

Art. 88

1 Vi sono i seguenti tipi di Comuni:

a.
Comuni politici;
b.
Comuni scolastici;
c.
Comuni patriziali.

2 I Comuni scolastici e i Comuni patriziali sono tipi di Comuni speciali.

3 La legge può prevedere altri tipi di Comuni speciali.

Art. 89

1 I Comuni sono autonomi per quanto la legge non ne limiti la libertà decisionale.

2 Essi hanno facoltà di emanare norme di diritto nei settori non disciplinati esaustivamente dalla legge, nonché laddove la legge li autorizzi espressamente a farlo.

3 Nel suo operato, il Cantone prende in considerazione le possibili conseguenze per i Comuni.

Art. 90

I Comuni adempiono i compiti che il Cantone attribuisce loro in virtù della Costituzione e della legge, nonché i compiti d'interesse pubblico ch'essi assumono da sé nei limiti della loro autonomia.

Art. 91

1 Il territorio del Cantone di San Gallo è suddiviso in Comuni politici.

2 Il numero e il nome dei Comuni politici sono determinati dalla legge.

3 I Comuni politici adempiono i compiti comunali che non sono assunti dai Comuni speciali.

Art. 92

I Comuni scolastici adempiono i compiti che la legge attribuisce loro nei settori della scuola e della formazione.

Art. 93

I Comuni patriziali adempiono, con i mezzi di cui dispongono, compiti di pubblica utilità, culturali o d'altro genere nell'interesse pubblico. Le loro prestazioni profittano alla collettività.

Art. 94

1 La legge disciplina i diritti politici e stabilisce le linee fondamentali dell'organizzazione e della gestione finanziaria dei Comuni.

2 Ogni Comune emana un regolamento comunale che disciplina in particolare l'organizzazione e le competenze delle proprie autorità.

Art. 95

1 Sono organi del Comune:

a.
il corpo elettorale, che si pronuncia nell'Assemblea comunale o alle urne;
b.
l'Esecutivo comunale;
bbis.6 il Consiglio delle naturalizzazioni;
c.
il Parlamento comunale, nei Comuni in cui non vi è l'Assemblea comunale;
d.
la Commissione della gestione, nei Comuni in cui vi è l'Assemblea comunale.

2 La legge può istituire altre autorità comunali.

6 Accettata nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF dell'8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 4 1905).

Art. 96

1 Ogni Comune collabora, per mezzo di convenzioni, con altri Comuni, in particolare:

a.
procedendo a un trasferimento di compiti o adempiendo compiti in comune;
b.7
istituendo:
1.
associazioni intercomunali per l'adempimento di più compiti,
2.
consorzi per l'adempimento di uno o più compiti materialmente connessi. Gli enti e istituti che adempiono compiti comunali possono far parte del consorzio se le loro attività hanno un legame particolare con lo scopo consortile.

2 La legge disciplina la procedura e promuove la collaborazione.

3 Se un Comune rifiuta una collaborazione che s'impone, la legge può prevedere di non tener conto, nella perequazione finanziaria, dei costi supplementari che ne risultano o di ridurre certi contributi.

7 Accettata nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF dell'8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 4 1905).

Art. 978

1 La decisione di far parte di un'associazione intercomunale o di un consorzio è di competenza del Comune. Un Comune può, conformemente alla legge, essere costretto a partecipare a un'associazione o a un consorzio se un impiego economico delle risorse o un'esecuzione efficace dei compiti lo richieda. Gli aventi diritto di voto dei Comuni membri dell'associazione costituiscono il corpo elettorale della medesima.

2 Il corpo elettorale dei Comuni membri di un consorzio decide conformemente alla convenzione consortile e al regolamento comunale.

8 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF dell'8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 4 1905).

Art. 98

1 La legge disciplina:

a.
l'aggregazione di Comuni;
b.
la scissione di un Comune per riunirne una parte a un altro Comune o per formare un nuovo Comune;
c.
la soppressione di Comuni che non adempiano più compiti d'interesse pubblico.

2 Essa disciplina il trasferimento dei diritti e degli obblighi.

Art. 99

1 La legge promuove l'aggregazione di Comuni nell'interesse di un impiego economico delle risorse o dell'adempimento efficace dei compiti.

2 Se un Comune rifiuta un'aggregazione che s'impone o, con il suo rifiuto, intralcia considerevolmente altri Comuni nell'adempimento dei loro compiti, la legge può prevedere:

a.
di non tener conto, nella perequazione finanziaria, dei costi supplementari che ne risultano o di ridurre certi contributi;
b.
l'aggregazione coatta.
Art. 100

1 I Comuni sottostanno alla vigilanza del Cantone.

2 Negli ambiti di autonomia comunale, la vigilanza si restringe al controllo della legalità.

3 Negli ambiti esulanti dall'autonomia comunale, essa comprende il controllo della legalità e dell'adeguatezza, eccetto che la legge disponga altrimenti.

IX. Conferimento della cittadinanza

Art. 101

La cittadinanza del Comune politico è fondamento della cittadinanza cantonale.

Art. 102

1 Il Comune politico e il Comune patriziale cooperano nel conferimento della cittadinanza comunale. Qualora sul territorio del Comune politico vi siano più Comuni patriziali, la persona che chiede la cittadinanza designa il Comune patriziale competente.

2 Se non vi sono Comuni patriziali, il Comune politico è il solo competente.

Art. 103

1 Il Consiglio delle naturalizzazioni si compone di un ugual numero di membri degli Esecutivi del Comune politico e del Comune patriziale. Il sindaco del Comune politico presiede il Consiglio delle naturalizzazioni e decide in caso di parità dei voti.

2 Se non vi sono Comuni patriziali, i compiti del Consiglio delle naturalizzazioni sono assunti dal Municipio del Comune politico.

3 Se la legge non prevede una disciplina speciale, si applicano per analogia le disposizioni relative al Municipio del Comune politico.

Art. 1049

1 Il Consiglio delle naturalizzazioni decide circa il conferimento della cittadinanza comunale e patriziale. Rende nota ogni naturalizzazione nell'organo ufficiale del Comune politico e pubblica la sua decisione corredandola di informazioni sull'idoneità del richiedente ad essere naturalizzato.

2 Gli aventi diritto di voto del Comune politico possono, conformemente alla legge, fare opposizione scritta e motivata contro qualsiasi decisione di naturalizzazione dinanzi al Consiglio delle naturalizzazioni. Il Consiglio delle naturalizzazioni dà alla persona che ha chiesto la cittadinanza l'occasione di esprimersi.

3 Sulle naturalizzazioni contro cui è stata fatta validamente opposizione decide l'Assemblea comunale o, nei Comuni dove non vi è un'Assemblea comunale, il Parlamento comunale.

4 Il Governo decide circa il conferimento della cittadinanza cantonale dopo che sia stata concessa la cittadinanza comunale.

9 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF dell'8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 4 1905).

Art. 104a 10

1 La legge può fissare condizioni minime per il conferimento della cittadinanza comunale e patriziale.

2 Essa disciplina:

a.
l'ulteriore procedura;
b.
i criteri che determinano la validità dell'opposizione, in particolare le esigenze cui deve soddisfare la motivazione;
c.
la tutela giurisdizionale.

10 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF dell'8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 4 1905).

Art. 105

Agli Svizzeri la cittadinanza comunale e cantonale è conferita a richiesta se risiedono nel Comune politico da almeno cinque anni.

Art. 106

1 La cittadinanza comunale e cantonale è conferita autonomamente ai giovani stranieri e ai giovani apolidi che:

a.
ne facciano richiesta prima di aver compiuto i 20 anni;
b.
risiedano in Svizzera da almeno dieci anni, di cui almeno cinque nel Comune politico.

2 La legge stabilisce le altre condizioni.

Art. 107

1 Il Consiglio delle naturalizzazioni conferisce la cittadinanza del Comune politico.

2 Le persone cui è conferita la cittadinanza del Comune politico acquistano nel contempo la cittadinanza del Comune patriziale in cui risiedono.

3 Il Governo decide circa il conferimento della cittadinanza cantonale dopo che sia stata concessa la cittadinanza comunale.

Art. 108

La legge disciplina la procedura e la tutela giurisdizionale.

X. Comunità religiose riconosciute di diritto pubblico

Art. 109

1 Sono riconosciute quali enti ecclesiastici di diritto pubblico le seguenti comunità religiose :

a.
la Comunità confessionale cattolica («Katholische Konfessionsteil») e le sue parrocchie;
b.
la Chiesa evangelica e le sue parrocchie;
c.
la Parrocchia cattolica cristiana;
d.
la Comunità israelitica.

2 La Diocesi di San Gallo, la Chiesa evangelica, la Chiesa cattolica cristiana e la Comunità israelitica sussistono secondo i loro propri dettami.

Art. 110

1 Le comunità religiose sono autonome.

2 La legge può accordare loro la sovranità in materia fiscale e prevedere la riscossione dell'imposta di culto da parte dello Stato.

Art. 111

1 Le comunità religiose stabiliscono le linee fondamentali della loro organizzazione in uno Statuto ecclesiastico che richiede l'assenso dei loro membri aventi diritto di voto.

2 Il Governo approva lo Statuto ecclesiastico se:

a.
il diritto di voto e l'organizzazione della comunità religiosa sotto il profilo del diritto ecclesiastico sono conformi ai principi democratici;
b.
la gestione finanziaria è conforme ai principi di trasparenza e pubblicità;
c.
lo Statuto medesimo non contiene nulla di contrario al diritto federale o cantonale.

XI. Revisione della Costituzione

1. Procedura di revisione

Art. 112

1 La presente Costituzione può essere modificata mediante revisione totale o parziale.

2 Se la presente Costituzione non dispone altrimenti, la revisione si svolge secondo la procedura legislativa.

2. Revisione totale

Art. 113

La revisione totale della Costituzione cantonale è avviata da un decreto del Gran Consiglio o mediante un'iniziativa costituzionale.

Art. 114

1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano preliminarmente sul principio della revisione totale.

2 Nella stessa votazione, decidono se la revisione totale debba essere elaborata dal Gran Consiglio o da una Costituente.

Art. 115

1 Se decidono di affidare la revisione a una Costituente, gli aventi diritto di voto ne eleggono i membri secondo le disposizioni sull'elezione del Gran Consiglio, applicate per analogia.

2 La Costituente si compone di 180 membri.

3 Le disposizioni della presente Costituzione sulla divisione dei poteri per quanto riguarda il Gran Consiglio e sulla durata delle funzioni non sono applicabili.

Art. 116

1 Il progetto di nuova Costituzione adottato dal Gran Consiglio o dalla Costituente è sottoposto integralmente o per parti agli aventi diritto di voto.

2 Le singole parti possono essere sottoposte a votazione simultaneamente o per tappe. Acquisiscono efficacia giuridica congiuntamente.

3 Se una parte della nuova Costituzione è respinta, agli aventi diritto di voto è sottoposta una nuova versione della parte respinta o dell'intero progetto di nuova Costituzione. Se anche la nuova versione è respinta, la revisione totale è considerata non riuscita.

3. Revisione parziale

Art. 117

La revisione parziale della Costituzione cantonale è avviata:

a.
dal Gran Consiglio, che decide di moto proprio o in base a un'iniziativa unitaria;
b.
mediante un'iniziativa costituzionale.

XII. Disposizioni finali

Art. 118

Sono abrogati:

a.
la Costituzione del Cantone di San Gallo del 16 novembre 189011;
b.
il decreto del Gran Consiglio del 4 febbraio 191212 concernente la modifica parziale della Costituzione cantonale;
c.
il decreto del Gran Consiglio del 20 gennaio 192413 concernente la modifica parziale della Costituzione cantonale in vista dell'introduzione del referendum finanziario.

11 [FF 1890 V 247, 1911 I 769, 1926 II 800 ediz. ted. 839 ediz. franc., 1949 II 928, 1953 I 565 ediz. ted. 729 ediz. franc., 1960 I 186 ediz. ted. 188 ediz. franc., 1961 I 1561 ediz. ted.1582 ediz. franc., 1965 II 597, 1967 I 729 II 233, 1970 II 1113, 1972 I 1021, 1993 II 163 IV 409, 1995 I 804, 1997 III 923]

12 [FF 1912 I 570]

13 [FF 1924 I 534]

Art. 119

1 Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, il Gran Consiglio adatta le leggi non conformi alla medesima.

2 Nel singolo caso, esso può prorogare questo termine se, per pertinenti ragioni, si riveli impossibile procedere all'adattamento occorrente.

Art. 120

Gli organi e le autorità del Cantone e dei Comuni rimangono in funzione sino al termine del loro mandato. Le elezioni suppletive sono rette dal diritto anteriore.

Art. 121

Sino all'emanazione delle disposizioni di legge relative all'attuazione dell'articolo 37 capoverso 2, i circondari elettorali del Cantone sono:

a.
il circondario elettorale di San Gallo, comprendente i Comuni politici di San Gallo, Eggersriet, Wittenbach, Häggenschwil, Muolen, Waldkirch, Andwil, Gossau e Gaiserwald;
b.
il circondario elettorale di Rorschach, comprendente i Comuni politici di Mörschwil, Goldach, Steinach, Berg, Tübach, Untereggen, Rorschacherberg, Rorschach e Thal;
c.
il circondario elettorale del Rheintal, comprendente i Comuni politici de Rheineck, St. Margrethen, Au, Berneck, Balgach, Diepoldsau, Widnau, Rebstein, Marbach, Altstätten, Eichberg, Oberriet e Rüthi;
d.
il circondario elettorale di Werdenberg, comprendente i Comuni politici di Sennwald, Gams, Grabs, Buchs, Sevelen e Wartau;
e.
il circondario elettorale del Sarganserland, comprendente i Comuni politici di Sargans, Vilters-Wangs, Bad Ragaz, Pfäfers, Mels, Flums, Walenstadt e Quarten;
f.
il circondario elettorale di See-Gaster, comprendente i Comuni politici di Amden, Weesen, Schänis, Benken, Kaltbrunn, Rieden, Gommiswald, Ernetschwil, Uznach, Schmerikon, Rapperswil, Jona, Eschenbach, Goldingen e St. Gallenkappel;
g.
il circondario elettorale del Toggenburgo, comprendente i Comuni politici di Wildhaus, Alt St. Johann, Stein, Nesslau, Krummenau, Ebnat-Kappel, Wattwil, Lichtensteig, Oberhelfenschwil, Brunnadern, Hemberg, St. Peterzell, Krinau, Bütschwil, Lütisburg, Mosnang, Kirchberg, Mogelsberg e Ganterschwil;
h.
il circondario elettorale di Wil, comprendente i Comuni politici di Jonschwil, Oberuzwil, Uzwil, Flawil, Degersheim, Wil, Bronschhofen, Zuzwil, Oberbüren, Niederbüren e Niederhelfenschwil.
Art. 122

1 Le domande d'iniziativa dichiarate ammissibili e annunciate prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione sono rette dal diritto anteriore per quanto concerne il numero di firme richiesto e il termine di raccolta delle stesse.

2 Le iniziative unitarie sono trattate conformemente alle disposizioni sull'iniziativa legislativa contenute nella legge del 27 novembre 1967 sul referendum e sull'iniziativa, applicate per analogia.

3 Per quanto concerne il termine di referendum, le leggi come anche i decreti sottostanti a referendum facoltativo concernenti accordi interstatali o nuove spese sono retti dal diritto anteriore se il voto finale in Gran Consiglio si è svolto prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 123

1 I Comuni patriziali esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente Costituzione sono riconosciuti come Comuni speciali se adempiono compiti di pubblica utilità, culturali o d'altro genere nell'interesse pubblico e dispongono di un patrimonio.

2 Il Governo costata la soppressione dei Comuni patriziali che non adempiano le condizioni di cui al capoverso 1. I loro diritti e obblighi sono trasferiti al Comune politico.

Art. 124

A partire dall'entrata in vigore della presente Costituzione, i cittadini dei Comuni patriziali ottengono automaticamente la cittadinanza comunale secondo il nuovo diritto.

Art. 125

A partire dall'entrata in vigore della presente Costituzione, la competenza per conferire la cittadinanza è determinata secondo il nuovo diritto.

Art. 126

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Indice delle materie

I numeri indicano gli art. e parti di art. della Costituzione

Aggregazioni

- coatta 99
- modifiche nell'effettivo dei Comuni 98
- promozioni delle 99

Amministrazione

- collaboratori dell' 56, 57, 58
- della giustizia 78, 79, 80
- direzione dell' 71
- incompatibilità
- al gran consiglio 56
- al Parlamento comunale 58
- alle autorità giudiziarie 57
- vigilanza del Gran Consiglio sull'65

Associazione

- decisione di partecipare ad una 97
- intercomunale 97
- libertà di 2
- obbligo per Comune di partecipare ad una 97

Autorità 55 ss

- autorità collegiale 69, 70
- comunali 40, 95
- elezione dei membri delle 40
- federali 73
- giudiziarie 55, 57, 80
- giurisdizionali 81
- buona fede delle 8
- controllo normativo concreto 81
- decisioni indipendenti 55
- delega di poteri giurisdizionali in materia di diritto penale amministrativo ad autorità amministrative 79
- diritto a giudizio da parte di una autorità giudiziaria 77
- disposizioni transitorie 120
- durata delle funzioni delle 59
- eleggibilità a membri di un' 33
- elezione
- da parte del Gran Consiglio di altre autorità 64
- popolare di membri di altre autorità 36
- giurisdizione amministrativa 80
- incompatibilità
- al gran consiglio 56
- al Parlamento comunale 58
- alle autorità giudiziarie 57
- per affinità 34
- parentela 34
- indipendenza delle 55
- informazione da parte delle 60
- organizzazione delle autorità cantonali 94
- procedimenti dinanzi alle autorità
- amministrative 4
- giudiziarie 4
- responsabilità
- degli altri istituti di diritto pubblico 62
- dei Comuni 62
- del Cantone 62

Bilancio

- delibera del 65
- di previsione 65, 73
- sottoposizione al Gran Consiglio del 73
- trasparenza e pubblicità del bilancio di previsione 82

Cantone

- adempimento
- congiunto di compiti da parte di
- Cantone 26
- Comuni 26
- in modo decentralizzato dei compiti da parte del 27
- attrattività del 19
- attribuzione di compiti da parte del 90
- autonomia comunale 89
- autorità
- amministrative del 80
- del 9
- circondario elettorale unico 38
- competenza esclusiva della giurisdizione suprema del 78
- delega di poteri giurisdizionali in materia di diritto penale amministrativo ad autorità amministrative del 79
- direzione del Cantone in situazioni straordinarie 73
- diritto di voto in materia cantonale 32
- durata delle funzioni 59
- formazione
- dell'opinione politica 54
- della volontà politica 54
- introiti del 83
- contributi e indennità per prestazioni fornite a terzi 83
- imposte e altri tributi 83
- redditi del suo patrimonio 83
- legislazione 67
- responsabilità del 62
- ripartizione dei compiti tra
- Cantone 26
- Comuni 26
- San Gallo 1
- sistema maggioritario 38
- Stato membro della Confederazione Svizzera 1
- suddivisione in Comuni politici 91
- territorio del 91
- utilizzano di fondi pubblici da parte del 82
- versamento di compensazione
- al 86
- da parte del 86
- vigilanza sui Comuni da parte del 100

Chiesa (e)

- riconoscimento della Chiesa
- cattolica cristiana 109
- evangelica 109

Cittadinanza

- cittadinanza del Comune
- patriziale 107
- politico 107
- conferimento della 101 ss
- conferimento della cittadinanza
- cantonale 107
- agli svizzeri 105
- ai giovani
- apolidi 106
- stranieri 106
- comunale 55, 102
- agli svizzeri 105
- ai giovani
- apolidi 106
- stranieri 106
- patriziale 55
- consiglio delle naturalizzazioni 107
- del
- cantone 101
- Comune politico 101
- procedura di conferimento della 104

Commissione (i)

- delega del Governo a commissioni con poteri di esecuzione 76
- della gestione 95
- elezione da parte del Gran Consiglio dei membri nelle 64

Compiti

- adempimento di 98
- adempimento di compiti da parte
- dei Comuni 90
- Comuni patriziali 93
- politici 90 scolastici 92
- del Cantone 86
- adempimento in comune dei 23
- agricoltura e silvicoltura 20
- collaborazione tra Comuni 96
- compiti
- del Consiglio delle naturalizzazioni 103
- funzionali del Governo 73
- compiti governativi 71
- dello Stato 24 ss
- adempimento decentralizzato dei 27
- dello 25
- esame 30
- principio 24
- ripartizione fra
- Cantone 26
- Comuni 26
- modifiche nell'effettivo dei Comuni 98
- partiti 54
- piano dei 65
- promozione delle aggregazioni 99
- rappresentazione del Governo 70

Comune (i) 88 ss

- adempimento dei compiti in 23
- associazione intercomunale 96, 97
- autonomia comunale 89
- cittadinanza del 101
- conferimento della cittadinanza 102, 103 ss
- collaborazione di 96
- compensazione dei vantaggi 86
- compiti comunali 96 dei 90
- comuni
- patriziali 88, 93
- politici 88, 91
- scolastici 88, 92
- conferimento della cittadinanza comunale 55
- consiglio delle naturalizzazioni 103, 107
- delega di poteri giurisdizionali in materia di diritto penale amministrativo ad autorità amministrative dei Comuni 79
- determinazione di altre fonti di introiti 84
- diritti e obblighi dei Comuni 67
- diritto di voto materia comunale 32
- disparità finanziarie tra 85
- economia e lavoro 19
- elezioni
- di autorità comunali 40
- popolari dei membri
- dei parlamenti comunali 36
- di esecutivi comunali 36
- equilibrio delle finanze comunali 82
- esecutivi comunali 55
- giurisdizione in materia amministrativa 80
- imposte comunali 84
- iniziativa a livello comunale 47
- linee fondamentali
- dell'organizzazione nei Comuni 67
- delle procedure nei Comuni 67
- modifiche nell'effettivo dei 98
- aggregazione di 98
- scissione di 98
- soppressione di 98
- obiettivi dello Stato 9
- organi comunali 95
- Assemblea comunale 95
- Commissione della gestione 95
- Consiglio delle naturalizzazioni 95
- corpo elettorale 95
- esecutivo comunale 95
- Parlamento comunale 95
- organizzazione dei 94
- parlamenti comunali 55, 58
- durata delle funzioni 59
- incompatibilità 58
- partecipazione a
- elezioni comunali 32
- votazioni comunali 32
- perequazione finanziaria 85
- promozione delle aggregazioni di 99
- regolamento
- comunale 47, 52
- comunale 94
- responsabilità dei 62
- ripartizione di compiti fra
- Cantone 26
- Comuni 26
- sostegno dei partiti 54
- utilizzazione di fondi pubblici 82
- vigilanza sui 100
- votazioni comunali 52

Comunità religiose 109 ss

- autonomia delle 110
- organizzazioni delle 111
- riconoscimento quale enti ecclesiastici 109

Confederazione

- Stato membro della 1
- indipendenza dei Cantoni 23
- collaborazione con la 1, 23, 74

Consiglio degli Stati

- elezione
- popolare dei deputati cantonali al 36
- secondo il sistema maggioritario 38

Consiglio Nazionale

- elezione popolare dei deputati cantonali al 36

Consorzio

- associazione intercomunale 97
- istituzione di 96
- voto conformemente
- al regolamento comunale 97
- alla convenzione consortile 97

Corpo elettorale

- corpo elettorale dell'associazione intercomunale 97
- organi del Comune 95

Costituente

- composizione della 115
- elezione dei membri della 115
- votazione
- preliminare 114
- sul progetto di progetto di nuova Costituzione 116

Costituzione

- adempimento dei compiti da parte dei Comuni 90
- attuazione della 73
- competenza del Governo 74
- consultazione 53
- costituzione
- federale 4
- preambolo
- decisioni di modifiche della 65
- diritti fondamentali garantiti da costituzione
- cantonale 3
- federale 2
- iniziativa costituzionale 41
- revisione parziale della 41
- totale della 41
- iniziativa
- unitaria 43
- cantonali 65
- limitazione dei diritti fondamentali 5
- progetti di revisione
- parziale della 48
- totale della 48
- revisione della 112 ss
- parziale 117 ss
- totale 113 ss

Dignità umana

- diritto
- al rispetto della 2
- alla protezione della 2

Diritto (i)

- associazione intercomunale 97
- attività dello Stato 8
- autonomia comunale 89
- autorità giudiziarie 55
- aventi diritto di voto 9
- comunità religiose riconosciute di 109 ss
- condizioni minime per il conferimento della cittadinanza
- comunale 104a
- patriziale 104a
- controllo normativo concreto 81
- delega di
- certi poteri giurisdizionali in materia di diritto penale amministrativo 79
- competenze del Governo 76
- diritti
- di regalìa 28
- privati esistenti 28
- fondamentali garantiti da costituzione
- cantonale 3
- federale 2, 4
- diritti politici 31 ss
- diritto di voto 31
- elezioni 36 ss
- iniziativa 41 ss
- partecipazione 53 ss
- votazioni 48
- diritti politici comunali 94
- diritto
- a che causa si giudicata da un'autorità giudiziaria 77
- amministrativo 77
- civile 77
- penale 77
- processuale 77
- intangibilità dell'essenza dei diritti fondamentali 5
- legislazione 67
- limitazione dei diritti fondamentali 5
- modifiche nell'effettivo dei Comuni 98
- monopoli e regalìe 28
- nell'ambito di un procedimento 4
- obiettivi dello Stato 9
- opposizione contro decisioni di naturalizzazione 104
- responsabilità 62
- revisione totale della costituzione 113 ss
- rispetto del introduzione
- sovranità sulle acque 29
- Stato di 1

Disposizioni finali 118 ss

Divisione dei poteri 55 ss

- decisioni indipendenti 55
- revisione totale della costituzione 115 ss

Durata

- durata delle funzioni 59
- revisione totale della costituzione 115 ss

Eleggibilità

- eleggibilità
- a membri di un'autorità 33
- ai tribunali 33

Elezioni

- da parte del
- Governo 72
- Gran Consiglio 64
- durata delle funzioni (disposizioni transitorie) 120
- elezione del Gran Consiglio (disposizioni transitorie) 121
- partecipazione ad 32

Giudice/i

- delega di poteri giurisdizionali in materia di diritto penale amministrativo ad autorità amministrative
- dei Comuni 79
- del Cantone 79
- giudici speciali designati dalla legge 36
- incompatibilità 56

Garanzia

- della proprietà 2

Gran Consiglio 63 ss

- adempimento di mandato normativo 43
- adozione del progetto di nuova Costituzione 116
- attività sostanziali del 64
- avvio della revisione totale della costituzione 113
- competenza del 64
- compiti funzionali per il 73
- composizione del 63
- conferimento di un mandato normativo al 43
- contrapposizione di un controprogetto 46
- controprogetto 46
- divisione dei poteri 55
- durata delle funzioni 59
- elezione popolari dei membri del 36, 37
- immunità dei membri del 61
- incompatibilità 34, 56
- informazione del 74
- iniziativa unitaria 43
- legislazione 67
- preparazione degli affari del 73
- presentazione di iniziative cantonali 74
- referendum facoltativo 49
- regolamentazione d'urgenza 75
- revisione
- parziale della Costituzione 117
- totale della Costituzione elaborata dal 114
- urgenza 68
- votazione obbligatoria 48
- votazioni 66

Imposta (e)

- imposte comunali 84
- introiti del Cantone 83
- riscossione
- dell'imposta di culto 110
- secondo il principio
- dell'universalità 83
- della capacità economica 83
- di parità di trattamento 83

Indennità

- indennità per prestazioni fornite 83
- introiti del Cantone 83

Iniziativa 41 ss

- ammissibilità di 44
- controprogetto all' 46
- inammissibilità di 44
- iniziativa
- a livello comunale 47
- costituzionale 41, 113, 117
- legislativa 42
- unitaria 43
- iniziativa
- e referendum 122
- unitaria 117

Istruzione

- diritto a un'istruzione di base
- gratuita 2
- sufficiente 2
- formazione 10

Interesse pubblico

- adempimento dei compiti d' 25, 90
- attività legalitaria dello Stato 8
- comuni patriziali 93, 123
- informazione da parte delle autorità 60
- limitazioni dei diritti fondamentali 5
- monopoli e regalìe 28
- soppressione di Comuni 98
- sostegno a privati che assumono compiti di 24

Legge/i

- adattamento di leggi in vigore 119
- adempimento dei compiti 90
- dei compiti d'interesse pubblico 25
- amministrazione della giustizia 78
- ammissibilità d'iniziativa 44
- associazione intercomunale 97
- attività sostanziali del Gran Consiglio 65
- autonomia
- comunale 89
- delle comunità religiose 110
- autorità comunali 95
- calcolo della ripartizione 40
- cittadinanza comunale e cantonale è conferita autonomamente ai giovani
- apolidi 106
- stranieri 106
- collaborazione intercomunale 96
- compensazione dei vantaggi 86
- compiti funzionali del Governo 73
- comuni
- politici 91
- scolastici 92
- condizioni di ammissibilità del referendum 50
- consiglio delle naturalizzazioni 103
- controllo della gestione finanziaria 87
- delega
- dei compiti d'interesse pubblico 25
- delle competenze del Governo 76
- di poteri giurisdizionali in materia di diritto
- amministrativo alle autorità amministrative 79
- penale alle autorità amministrative 79
- diritti politici 94
- diritto di voto 32
- durata delle funzioni 59
- eleggibilità 33
- ai tribunali 33
- elezione da parte
- del Governo 72
- del Gran Consiglio 64
- dei membri del Gran Consiglio 37
- elezioni
- degli gli altri membri dei tribunali
- civili di primo grado 39
- penali di primo grado 39
- dei presidenti dei tribunali
- civili di primo grado 39
- penali di primo grado 39
- elezioni popolari 36
- esercizio della funzione 35
- imposte comunali 84
- incompatibilità
- di un'autorità giudiziaria 57
- nel Gran Consiglio 56
- per affinità 34
- parentela 34
- informazione 60
- iniziativa
- a livello comunale 47
- legislativa 42
- unitaria 43
- legislazione 67
- modifiche nell'effettivo dei Comuni 98
- perequazione finanziaria 85
- presidente del Governo 70
- prestazioni personali 7
- principi della gestione finanziaria 82
- promozione delle aggregazioni dei comuni 99
- referendum facoltativo 49
- responsabilità 62
- ripartizione fra
- Cantone 26
- Comuni 26
- tipi di Comuni 88
- urgenza 68, 75
- via giudiziaria 77
- vigilanza sui comuni 100
- votazione
- comunali 52
- obbligatoria 48

Libertà

- autonomia comunale 89
- diritti fondamentali 2
- protezione in caso di privazione della 4

Lingua

- libertà fondamentale di 2

Maggioritario

- decisone 51
- elezione
- degli altri membri dei tribunali
- civili di primo grado 39
- penali di primo grado 39
- dei deputati al Consiglio degli Stati 38
- dei membri
- del Governo 38
- delle altre autorità comunali 40
- dei presidenti e dei i membri degli Esecutivi comunali 40
- sistema maggioritario 38, 39, 40

Municipio

- consiglio delle naturalizzazioni 103

Ordinanza/e

- compiti funzionali del Governo 73
- urgenza 75

Ordine pubblico

- ordine pubblici 22
- preservazione dell' 22

Organizzazione/i

- linee fondamentali dell' 67
- organizzazione
- dello Stato 71
- giudiziarie 77
- dei Comuni 94
- dei tribunali 77
- delle comunità religiose 111
- organizzazioni delle parti sociali 2

Pace

- mantenimento della 23

Partiti

- formazione
- dell'opinione pubblica 54
- della volontà politica 54

Periodo amministrativo

- durata delle funzioni delle 59, 115, 120

Perequazione finanziaria 85

- riduzione delle disparità finanziarie tra i Comuni 85

Petizione

- diritto
- cantonale di 3
- federale di 2

Popolo

- referendum
- facoltativo 49
- obbligatorio 48
- votazioni comunali 52
- voto del 51, 52

Progetto/i

- accettazione di controprogetto 51
- consultazione 53
- controprogetto ad iniziativa 46
- decisone maggioritaria 51
- iniziativa
- costituzionale 41
- legislativa 42
- progetti di revisione
- parziale della Costituzione 48
- totale della Costituzione 48
- progetto
- di nuova Costituzione 116
- elaborato 41, 42
- votazione obbligatoria 48

Proposta generica

- proposta generica di una iniziativa
- costituzionale 41
- unitaria 43

Proporzionale

- elezione dei membri
- dei Parlamenti comunali 40
- del Gran Consiglio 37
- sistema 37, 40

Proprietà

- garanzia della 2

Pubblicità

- gestione finanziaria delle comunità religiose 111
- principi della gestione finanziaria 82
- rispettano dei principi di pubblicità 82

Referendum

- ammissibilità del 50
- competenza del Governo 74
- diritto di voto 32
- firma di domande di 32
- referendum facoltativo 49, 52
- urgenza 68
- votazioni comunali 52

Responsabilità

- degli altri enti e istituti di diritto pubblico per danni causati illecitamente dai loro dipendenti organi dalle loro autorità nell'esercizio della loro attività ufficiale 62
- dei Comuni per danni causati illecitamente dai loro dipendenti organi dalle loro autorità nell'esercizio della loro attività ufficiale 62
- del Cantone per danni causati illecitamente dai loro dipendenti organi dalle loro autorità nell'esercizio della loro attività ufficiale 62
- formazione 10
- formazione 12
- per i danni causati lecitamente 62
- responsabilità individuale 12
- ripartizione di compiti tra
- Cantone 26
- Comuni 26
- senso di 10

Revisione della Costituzione 112 ss

Scuola (e)

- Comuni scolastici 92
- diritto degli allievi nella scuola dell'obbligo di ricevere un sostegno se per la frequentazione 3
- diritto di
- frequentarle scuole private 3
- fondare scuole private 3
- gestire scuole private 3
- diritto di ricevere, per la formazione o il perfezionamento al di là della scuola dell'obbligo, un aiuto 3
- formazione 10
- referendum facoltativo 49

Sede

- competenza per presentare iniziative cantonali in sede federale 74

Sistema

- elezione
- dei deputati al Consiglio degli Stati 38
- dei membri dei Parlamenti comunali 40
- dei Tribunali civili
- di primo grado 39
- penali di primo grado 39
- del Governo 38
- del Gran Consiglio 37
- secondo il sistema
- maggioritario 38, 39
- proporzionale 37, 40

Stato

- approvazione del conto di 65
- compiti dello 24 ss
- conto di 73
- coordinazione dell'attività dello 71
- designazione dei rappresentanti dello 74
- direzione dell'amministrazione dello 71
- durata delle funzioni del cancelliere dello 59
- elezione del cancelliere dello 64
- incompatibilità
- al Gran Consiglio 56
- alle autorità giudiziaria 57
- limitazione dei diritti fondamentali da parte dello 5
- pianificazione dell'attività dello 71
- principi dell'attività legalitaria dello 8 ss
- legalità 8
- obiettivi dello 9 ss
- rappresentazione dello 71
- referendum facoltativo 49
- riscossione dell'imposta di culto da parte dello 110
- Stato
- di diritto democratico 1
- liberale 1
- membro della Confederazione Svizzera 1
- sviluppatosi su valori umanistico-cristiani 1
- vigilanza sull'amministrazione dello 65

Territorio

- accessibilità dell'insieme del territorio 18
- assetto territoriale 17
- Comuni politici 91
- conferimento della cittadinanza comunale 102
- occupazione razionale del 17
- suddivisione del territorio del Cantone di San Gallo 9
- trasporti 18

Tribunale/i

- diritto al giudizio da parte di un tribunale indipendente 4
- durata delle funzioni 59
- eleggibilità ai 33
- elezione
- da parte del Gran Consiglio 64
- degli altri membri dei tribunali
- civili di primo grado 36, 39
- penali di primo grado 36, 39
- dei presidenti dei tribunali
- civili di primo grado 36, 39
- penali di primo grado 36, 39
- giurisdizione
- amministrativa
- Tribunale amministrativo 80
- civile
- Tribunale cantonale 78
- tribunali civili di primo grado 78
- penale
- Tribunale cantonale 79
- tribunali penali di primo grado 79
- giustizia 77 ss
- amministrazione della 78
- incompatibilità al Gran Consiglio 56
- indipendenza 55
- organizzazione dei tribunali 77
- vigilanza sulla gestione dei 65

Uguaglianza

- diritto all'uguaglianza giuridica 2

Vigilanza

- del Cantone sui Comuni 100
- incompatibilità
- parentela 34
- per affinità 34
- vigilanza
- del Gran Consiglio
- sul Governo 65
- sulla gestione dei tribunali 65
- in caso di delega d'adempimento di compiti dello Stato 25


Votazioni 48 ss

- controprogetto 46
- diritto di
- partecipare alle 32
- voto 32
- obbligatorietà delle 48
- votazioni
- comunali 52
- in Gran Consiglio 66
- preliminare 114
- progetto di nuova Costituzione 116

Voto

- associazione intercomunale 97
- aventi diritto di 9
- capacità di 31
- comunità religiose 111
- costituente 115
- decisone maggioritaria 51
- diritto
- d'espressione fedele del 2
- di 31 ss, 32, 35, 36
- eleggibilità 33
- elezioni da parte degli aventi di 36
- esercizio della funzione 35
- iniziativa
- costituzionale 41
- legislativa 42
- unitaria 43
- iniziativa e referendum 122
- legislazione 67
- referendum facoltativo 49
- votazione 116
- votazione
- obbligatoria 48
- preliminare 114
- votazioni comunali 52