15.05.2016 - * / In Kraft
01.11.2012 - 14.05.2016
01.04.2011 - 31.10.2012
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01.02.2005 - 31.07.2009
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1

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell'aviazione (OMSA) del 20 luglio 2009 (Stato 1° agosto 2009) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visti gli articoli 122a capoverso 4, 122b capoverso 1, 122c capoverso 1 e 122d
dell'ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea (ONA); in esecuzione dei regolamenti (CE) n. 2320/2002 e n. 820/2008 nelle versioni vincolanti per la Svizzera conformemente al numero 4 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo aereo), ordina: Sezione 1: Campo d'applicazione e diritto applicabile

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell'aviazione secondo il regolamento (CE) n. 2320/2002 in combinato disposto con le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/2008 e secondo gli articoli 122a-122d ONA: a. i compiti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e del comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione; b. i requisiti per i programmi di sicurezza degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo; c. l'autorizzazione e il controllo delle imprese responsabili del carico, degli invii postali e del vettovagliamento di bordo; d. i compiti degli organismi di controllo indipendenti; e. le misure in caso di particolare minaccia; f.

il finanziamento delle misure; g. le misure agevolate per determinati esercenti di aeroporto e imprese di trasporto aereo.

RU 2009 3699 1 RS

748.01

2 RS

0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è menzionata nell'all.

all'accordo aereo e può essere consultata o ordinata presso l'UFAC: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

748.122

Aviazione

2

748.122

2

Nell'ambito della presente ordinanza il campo d'aviazione di San Gallo-Altenrhein viene considerato un aeroporto.

Sezione 2:

Autorità competente e comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione

Art. 2

Autorità competente

L'UFAC è l'autorità competente per il coordinamento e il controllo dell'attuazione del programma nazionale di sicurezza nell'aviazione ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2320/2002.


Art. 3

Comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione 1

Il comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione (comitato) coordina le attività dei vari organismi che partecipano all'elaborazione e all'attuazione del programma nazionale di sicurezza nell'aviazione. Esso ha in particolare i seguenti compiti: a. esaminare l'entità della minaccia; b. definire le priorità in materia di controlli di sicurezza; c. esprimere un parere in merito al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione e ad altre misure rilevanti per la sicurezza; d. valutare l'efficienza e gli effetti dei controlli di sicurezza adottati; e. garantire lo scambio di informazioni, in particolare sulle decisioni delle organizzazioni internazionali competenti in materia di sicurezza.

2

Il comitato è composto di rappresentanti: a. dell'UFAC; b. dell'Ufficio federale di polizia; c. dei competenti organi di polizia cantonali; d. degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo svizzere interessati.

3

L'UFAC nomina i membri d'intesa con l'Ufficio federale di polizia. A seconda dei temi trattati può prevedere la partecipazione di ulteriori persone.

4

L'UFAC dirige il comitato.

5

Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno.

Misure di sicurezza nell'aviazione 3

748.122

Sezione 3:

Obblighi degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo

Art. 4

Esercenti di aeroporto 1

Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeroporti, secondo l'allegato al regolamento (CE) n. 2320/2002, sono di competenza dell'esercente dell'aeroporto.

2

Conformemente all'articolo 5 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2320/2002 e all'articolo 122a ONA, nel suo programma di sicurezza l'esercente dell'aeroporto prevede almeno: a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;

b. una descrizione del mandato e della composizione del comitato di sicurezza dell'aeroporto;

c. una descrizione delle procedure applicate per i controlli d'accesso; d. un piano delle diverse aree dell'aeroporto; e. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell'ambito dei provvedimenti indicati nel programma;

f.

i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d'aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba; g. un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza.


Art. 5

Imprese di trasporto aereo 1

Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeromobili previste nell'allegato al regolamento (CE) n. 2320/2002 sono di competenza dell'impresa di trasporto aereo.

2

Conformemente all'articolo 5 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2320/2002 e all'articolo 122b ONA, nel suo programma di sicurezza l'impresa di trasporto aereo prevede almeno: a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;

b. una descrizione delle procedure applicate per i controlli d'accesso; c. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell'ambito dei provvedimenti indicati nel programma;

d. i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba; e. un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza.

Aviazione

4

748.122

Sezione 4:

Autorizzazione delle imprese responsabili del carico, degli invii postali e del vettovagliamento di bordo

Art. 6

L'UFAC è competente per l'autorizzazione di: a. agenti regolamentati (n. 1.20 dell'allegato al regolamento [CE] n. 2320/2002);

b. imprese postali (autorità o amministrazioni postali ai sensi del numero 1.17 dell'allegato al regolamento [CE] n. 2320/2002: imprese che forniscono servizi postali per i quali è stata rilasciata una concessione secondo la LF del 30 apr. 19973 sulle poste); c. mittenti conosciuti di carico (n. 1.15 lett. a dell'allegato al regolamento [CE] n. 2320/2002);

d. mittenti conosciuti di posta (n. 1.15 lett. b dell'allegato al regolamento [CE] n. 2320/2002);

e. organismi di controllo indipendenti (Sez. 5); f.

imprese di vettovagliamento di bordo (imprese fornitrici di provviste e forniture per il vettovagliamento di bordo ai sensi del n. 9.2 dell'allegato del regolamento [CE] n. 2320/2002).

2

Vengono autorizzate solo le imprese postali che intrattengono rapporti commerciali con un'impresa di trasporto aereo nell'ambito del trasporto di invii postali per via aerea. L'autorizzazione avviene su proposta dell'impresa di trasporto aereo interessata.

Sezione 5:

Organismi di controllo indipendenti per il mittente conosciuto di carico o di posta

Art. 7

Attribuzione dell'incarico

L'UFAC può incaricare organismi di controllo indipendenti di verificare il mittente conosciuto di carico o di posta.

3 RS

783.0

Misure di sicurezza nell'aviazione 5

748.122


Art. 8

Compiti e requisiti

1

Gli organismi di controllo indipendenti adempiono i seguenti compiti: a. stilano, all'attenzione dell'UFAC, rapporti sulle verifiche svolte; b. esaminano e sottopongono a perizia, all'attenzione dell'UFAC, i programmi di sicurezza dei mittenti conosciuti.

c. presentano all'UFAC la richiesta di autorizzazione per mittenti conosciuti.

2

Gli organismi di controllo indipendenti sottostanno alla vigilanza dell'UFAC.

3

L'UFAC incarica solo organismi di controllo che: a. sono indipendenti dagli agenti regolamentati e dai mittenti conosciuti; b. svolgono la loro attività di verifica nell'intera Svizzera a tariffe unitarie; c. dispongono di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori della sicurezza aerea e del trasporto aereo; d. hanno almeno un responsabile delle ispezioni.


Art. 9

Compiti del responsabile dell'ispezione Il responsabile dell'ispezione ha la responsabilità generale dello svolgimento delle ispezioni. In particolare: a. forma e sorveglia le persone degli organismi di controllo indipendenti incaricate della verifica;

b. forma i responsabili della sicurezza dei mittenti conosciuti; c. verifica se il mittente conosciuto rispetta le prescrizioni; d. controlla che i mittenti conosciuti rispettino le disposizioni dell'UFAC relative alle ispezioni.

Sezione 6: Misure in caso di particolare minaccia

Art. 10

1 In caso di una situazione generale di forte minaccia o su richiesta di un'impresa di trasporto aereo o di un esercente di aeroporto, l'UFAC può ordinare controlli di sicurezza supplementari per determinati voli o aerodromi particolarmente minacciati.

2

Nella sua decisione, l'UFAC si basa sull'analisi della minaccia svolta dall'Ufficio federale di polizia.

3

Se la situazione di minaccia lo richiede e in considerazione dell'urgenza, l'UFAC consulta preventivamente la competente polizia aeroportuale e l'esercente dell'aeroporto o l'impresa di trasporto aereo interessati e convoca il comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione.

Aviazione

6

748.122

Sezione 7: Assunzione dei costi

Art. 11

1 Gli esercenti di aeroporto e le imprese di trasporto aereo sostengono i costi delle misure di sicurezza che devono adottare.

2

Eccezionalmente, la Confederazione può assumere una parte degli oneri e delle spese straordinari che contribuiscono in modo rilevante e duraturo al miglioramento della sicurezza.

Sezione 8: Misure di sicurezza agevolate

Art. 12

Esercenti di aeroporto Gli esercenti di aeroporto a cui l'UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno: a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;

b. una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;

c. una descrizione delle misure volte a proteggere il terreno, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell'aviazione civile;

d. i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d'aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.


Art. 13

Imprese di trasporto aereo 1

Le imprese di trasporto aereo a cui l'UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno: a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;

b. una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;

c. una descrizione delle misure volte a proteggere l'aeromobile, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell'aviazione civile; d. i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d'aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.

Misure di sicurezza nell'aviazione 7

748.122

2

L'UFAC accorda tali agevolazioni a un'impresa di trasporto aereo solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: a. l'impresa di trasporto aereo ha in esercizio solo aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore alle 10 t o con meno di 20 posti;

b. sulla base delle analisi della minaccia e dei rischi, per l'impresa di trasporto aereo sussiste un rischio ridotto tale da giustificare la deroga alle norme generali.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 14

Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza del DATEC del 31 marzo 19934 sulle misure di sicurezza nell'aviazione è abrogata.


Art. 15

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.

4 [RU

1993 1382, 1999 2458, 2005 663 1021]

Aviazione

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