01.01.2022 - * / In Kraft
01.03.2020 - 31.12.2021
01.02.2019 - 29.02.2020
01.10.2016 - 31.01.2019
25.08.2015 - 30.09.2016
01.01.2014 - 24.08.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
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01.01.2012 - 31.12.2012
01.10.2008 - 31.12.2011
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1

Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) del 22 maggio 2008 (Stato 1° gennaio 2013) L'Ufficio federale delle strade (USTRA), d'intesa con la Direzione generale delle dogane, l'Istituto federale di metrologia1 e l'Ufficio federale dei trasporti, visti gli articoli 4 capoverso 5, 9 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 3, 13 capoverso 3, 15
capoverso 1, 18, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5, 44 capoverso 2 e 45 capoverso 3 dell'ordinanza del 28 marzo 20072 sul controllo della circolazione stradale (OCCS), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza contiene le disposizioni esecutive dell'OCCS.


Art. 2

Personale incaricato del controllo e della valutazione 1

Le competenze per l'esecuzione di controlli della circolazione stradale sono rette dagli articoli 3 e 4 OCCS.

2

L'ubicazione, l'installazione, l'impiego e la manutenzione di sistemi di misurazione per l'accertamento ufficiale di fatti nel quadro di controlli della circolazione stradale sono di esclusiva competenza di personale formato.

3

Il personale incaricato del controllo e della valutazione dei dati deve: a. possedere le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche relative al tipo e al sistema di misurazione, all'esecuzione della misurazione in questione e alla valutazione dei dati ricavati; b. essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere le attività di controllo e di valutazione.

RU 2008 2447 1

Nuova designazione giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 26 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6801). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

2 RS

741.013

741.013.1

Circolazione stradale 2

741.013.1


Art. 3

Procedure e sistemi di misurazione 1

Le esigenze in materia di procedure e sistemi di misurazione e di apparecchi accessori cui viene fatto ricorso nel quadro di controlli della circolazione stradale per l'accertamento ufficiale di fatti, l'immissione sul mercato di detti sistemi e apparecchi, nonché i controlli seguenti sono retti dall'ordinanza del 15 febbraio 20063 sugli strumenti di misurazione e in eventuali ordinanze concernenti lo strumento di misurazione specifico.

2

Chi utilizza un sistema di misurazione deve garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti legali e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione. Questo concerne in particolare eventuali norme relative all'approvazione, alla verificazione e alla marcatura di sistemi di misurazione.

3

Vanno osservati gli impieghi previsti, le condizioni di funzionamento e gli oneri stabiliti nel quadro dell'approvazione, nonché le istruzioni del produttore.

4

…4


Art. 4

Infrazioni constatate mediante sistemi di misurazione 1

Ogni infrazione constatata mediante un sistema di misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente.

2

È considerato un accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici ai sensi dell'articolo 2 lettera b della legge del 24 giugno 19705 sulle multe disciplinari l'accertamento fatto sulla scorta di materiale fotografico o filmico prodotto da un sistema di misurazione automatica.


Art. 5

Trasmissione di

dati

Nella trasmissione digitale di dati di misurazioni o immagini deve essere garantita l'integrità dei dati.

Capitolo 2:

Controlli della velocità e sorveglianza della fase rossa dei semafori Sezione 1: Controlli della velocità

Art. 6

Tipi di

misurazione

Per i controlli della velocità vanno adottati anzitutto i seguenti tipi di misurazione: a. rilevamenti con sistemi di misurazione stazionari sorvegliati da un addetto; 3 RS

941.210

4

Abrogato dal n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

5 RS

741.03

Controllo della circolazione stradale. O dell'USTRA 3

741.013.1

b. rilevamenti con sistemi di misurazione stazionari che funzionano autonomamente;

c. rilevamenti

mobili:

1. da un veicolo equipaggiato con un sistema di misurazione o da un elicottero (misurazione della velocità in movimento), oppure

2. mediante un veicolo inseguitore, stabilendo la velocità del veicolo inseguito tramite un raffronto delle velocità dei due veicoli (controllo effettuato da un veicolo inseguitore);

d. i controlli della velocità su tratti stradali, volti al rilevamento della velocità media su un tratto; le misurazioni sono effettuate con sistemi di misurazione stazionari che funzionano in maniera autonoma.


Art. 7

Altre constatazioni del superamento dei limiti di velocità 1

Il superamento dei limiti di velocità può essere constatato durante un controllo della durata di lavoro, di guida e di riposo o in sede di chiarimento di un incidente sulla scorta di registrazioni prodotte da odocronografi e registratori di fine percorso e da apparecchi di registrazioni dei dati. 2 Se, sulla scorta di queste constatazioni, si procede al ritiro dei dischi per l'adozione di misure, al conducente del veicolo è rilasciata una conferma scritta del ritiro dei dischi e lo si invita a consegnarla al datore di lavoro.

3

Le misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato devono rimanere limitate ai casi in cui i limiti di velocità sono superati in modo massiccio.


Art. 8

Margine di sicurezza

1

Dalla velocità misurata arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina devono essere dedotti:

a. per misurazioni tramite radar: 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h, 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h; b. per misurazioni tramite laser: 1. 3 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 4 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h, 3. 5 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h; c. per misurazioni stazionarie tramite radar in curva: 1. 10 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 14 km/h per velocità superiori o uguali a 101 km/h; d. per misurazioni mobili ai sensi dell'articolo 6 lettera c numero 1 con radar (radar in movimento):

Circolazione stradale 4

741.013.1

1. 7 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 8 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h, 3. 9 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h; e. per misurazioni con rilevatori stazionari a soglia come rilevatori ad anello induttivi, sensori piezoelettrici, rilevatori a soglia ottici: 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h, 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h; f.

per controlli della velocità su un tratto stradale: 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h, 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h; g. per misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore, i margini di sicurezza definiti nella tabella dell'allegato 1; per misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato: 1. 15 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 15 per cento per velocità superiori o uguali a 101 km/h, 3. o un margine definito per il caso specifico dall'Istituto federale di metrologia.

2

In caso di registrazioni prodotte da odocronografi o registratori di fine percorso e da apparecchi di registrazione dei dati, dalla velocità rilevata si deducono i seguenti margini di sicurezza: a. 10 km/h per odocronografi analogici (art. 100 cpv. 1 lett. b dell'O del 19 giu.

19956 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) e per registratori di fine percorso analogici; b. 6 km/h per odocronografi digitali (art. 100 cpv. 1 lett. a OETV) e con registratori di fine percorso digitali;

c. 14 km/h per apparecchi di registrazione dei dati (art. 102 OETV).

3

Se il rilevamento della velocità avviene tramite un sistema di sorveglianza della fase rossa dei semafori in combinazione a rivelatori ad anello non omologati, dalla velocità rilevata si deducono i seguenti margini di sicurezza: a. 5 km/h per velocità fino a 50 km/h; b. il 10 per cento per velocità superiori o uguali a 51 km/h.


Art. 9

Documentazione I valori misurati rilevati nell'ambito del superamento dei limiti di velocità devono essere documentati con supporti fotometrici assieme alla situazione del traffico. In casi motivati, l'USTRA può concedere deroghe.

6 RS

741.41

Controllo della circolazione stradale. O dell'USTRA 5

741.013.1

Sezione 2: Sistemi di sorveglianza della fase rossa dei semafori

Art. 10

1 I sistemi di sorveglianza della fase rossa dei semafori servono anzitutto a rilevare le infrazioni all'obbligo di fermarsi segnalato dal semaforo.

2

Possono essere combinati con sistemi per la misurazione della velocità.

Capitolo 3: Controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo

Art. 11

Il software impiegato per il controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo deve garantire almeno le operazioni seguenti: a. lettura dei dati della carta del conducente senza odocronografo digitale; b. lettura dei dati di odocronografi e di carte dei conducenti dall'odocronografo digitale;

c. digitalizzazione di

dischi;

d. registrazione manuale di dati; e. analisi di disposizioni nazionali e internazionali relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo;

f.

analisi della velocità e del tratto percorso; g. analisi di dati tratti dall'odocronografo, dai dischi e dalle carte dei conducenti;

h. importazione, esportazione e archiviazione di file originali dall'odocronografo digitale e dalle carte dei conducenti;

i. connessione al registro svizzero delle carte per l'odocronografo e ai corrispondenti registri esteri per la verifica e la notifica di dati;

j.

analisi statistiche e trasmissione di dati ad altri utilizzatori dei dati.

Capitolo 4: Controllo del peso

Art. 12

Controllo del funzionamento Prima del loro impiego, è necessario controllare il funzionamento dei sistemi di misurazione. Nel caso di bilance pesaruote va verificato inoltre che la precisione della misurazione dei due strumenti coincida.

Circolazione stradale 6

741.013.1


Art. 13

Margine di sicurezza per pese a ponte e pese asse per asse 1

Dove non può essere superata la soglia di un determinato peso, per misurazioni con pese a ponte e pese asse per asse, dal carico degli assi rilevato o dal peso effettivo rilevato va dedotto un margine di sicurezza del 3 per cento.

2

Dove non si può andare sotto la soglia di un determinato peso, segnatamente del peso minimo d'aderenza, ai carichi degli assi rilevati o ai pesi effettivi rilevati va aggiunto un margine di sicurezza del 3 per cento.


Art. 14

Margine di sicurezza per bilance pesaruote 1

Dove non può essere superata la soglia di un determinato peso, per misurazioni con bilance pesaruote, dal carico degli assi rilevato o dal peso effettivo rilevato va dedotto un margine di sicurezza del 3 per cento. In tal ambito, per valore rilevato s'intende: a. il valore della graduazione inferiore quando l'indicatore si trova tra due graduazioni;

b. il valore indicato quando l'indicatore si trova su una graduazione; c. il valore indicato, dedotta la metà della divisione reale, per gli strumenti con un sistema di indicazione digitale.

2

Dove non si può andare sotto la soglia di un determinato peso, ai carichi degli assi o ai pesi effettivi rilevati deve essere aggiunto un margine di sicurezza del 3 per cento. In tal ambito, per valore rilevato s'intende: a. il valore della graduazione superiore quando l'indicatore si trova tra due graduazioni;

b. il valore indicato quando l'indicatore si trova su una graduazione; c. il valore indicato, aggiungendo la metà della divisione reale, per gli strumenti con un sistema di indicazione digitale.

Capitolo 5:

Controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione della sagoma


Art. 15

Definizione Gli impianti di misurazione della sagoma sono sistemi di misurazione elettronici dotati di scanner a laser per l'accertamento ufficiale delle dimensioni di veicoli e combinazioni di veicoli.


Art. 16

Margine di sicurezza

Dai valori misurati tramite impianti di misurazione della sagoma, arrotondati per difetto al centimetro intero più vicino, per l'accertamento delle dimensioni di veicoli e combinazioni di veicoli devono essere dedotti i seguenti valori:

Controllo della circolazione stradale. O dell'USTRA 7

741.013.1

a. altezza:

5

cm;

b. larghezza: 4 cm; e c. lunghezza: 10 cm.

Capitolo 6: Controllo dell'abilità alla guida Sezione 1: Misurazioni del tasso alcolico nell'aria espirata

Art. 17

e 187

Art. 19

Istruzioni per l'uso

Gli apparecchi di rilevazione dell'alcolemia8 devono essere impiegati in conformità alle istruzioni per l'uso fornite dal produttore.


Art. 20

Margine di sicurezza

Ai valori ottenuti con le misurazioni tramite apparecchi di rilevazione dell'alcolemia non si applica alcuna deduzione.


Art. 21


9

Difetti di funzionamento In caso di difetti di funzionamento o dubbi circa l'esattezza delle misurazioni, l'apparecchio può essere impiegato nuovamente solo dopo essere stato sottoposto a una manutenzione secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del DFGP del 28 maggio 201110 sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata (OMAA) e a una regolazione secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c OMAA.

Sezione 2: Analisi del sangue e delle urine

Art. 22

Ordine 1 L'autorità competente impartisce l'ordine di analisi del sangue e delle urine servendosi del rapporto di cui all'allegato 2. 2

L'ordine di analisi per rilevare tracce di stupefacenti o medicamenti comporta anche un ordine per le analisi della concentrazione del tasso di alcolemia nel sangue, 7

Abrogati dal n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

8

Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen.

2012 (RU 2011 5645). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

10 RS

941.210.4

Circolazione stradale 8

741.013.1

quando esiste il sospetto che la persona interessata, oltre a stupefacenti e medicamenti, abbia consumato anche alcol.

3

L'autorità deve trasmettere al laboratorio tutti i dati e le informazioni necessarie, segnatamente il rapporto di un'eventuale visita medica di cui all'allegato 3.

4

Il laboratorio deve informare senza indugio l'autorità da cui ha ricevuto l'ordine allorquando emergono incongruenze relative ai campioni ricevuti e alla documentazione o allorquando non è possibile adempiere all'ordine.


Art. 23

Obbligo di documentazione Il laboratorio deve documentare i risultati degli esami e stilare un rapporto d'esame o una perizia da destinare all'autorità da cui ha ricevuto l'ordine.


Art. 24

Controperizia 1 Se ordina una controperizia sulle analisi, l'autorità competente dovrà informare il laboratorio incaricato dello svolgimento delle stesse che si tratta di una controperizia.

2

Il laboratorio che ha svolto le prime analisi sottoposte a verifica mette a disposizione dell'esperto incaricato dello svolgimento della controperizia il campione in questione e, se necessario, i rapporti relativi alle misurazioni della serie corrispondente.

3

L'esperto deve illustrare il risultato della controperizia.

4

Se la controperizia conferma il referto delle prime analisi, per la constatazione della guida in stato di ebrietà o sotto l'effetto di stupefacenti o medicamenti fa stato il referto delle prime analisi.


Art. 25

Conservazione di campioni e registrazioni 1

Il laboratorio deve: a. conservare i campioni di sangue e urina rimasti dopo le analisi in un congelatore a una temperatura inferiore o uguale a -18 °C nel loro contenitore originale per almeno un anno o, su ordine dell'autorità istruttoria, fino al termine della procedura;

b. conservare per almeno cinque anni tutti i documenti e le registrazioni necessari ai fini della tracciabilità.

2

Il laboratorio deve menzionare i termini minimi di conservazione nel rapporto d'esame o nella perizia.

3

In casi particolari il mandante può esigere termini di conservazione più lunghi.

Controllo della circolazione stradale. O dell'USTRA 9

741.013.1

Sezione 3:

Messa a verbale, consumo di alcol tra l'evento e il prelievo di sangue

Art. 26

1 L'esecuzione dell'analisi del tasso alcolico nell'aria espirata, il prelievo delle urine, gli accertamenti dell'autorità di controllo, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni del tasso alcolico nell'aria espirata e l'ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine (art. 13 cpv. 3 OCCS) devono essere accertati in un rapporto secondo l'allegato 2.

2

Se la persona controllata dichiara di aver consumato alcol dopo l'evento (consumo di alcol tra l'evento e il prelievo di sangue), bisogna interrogarla in merito al tipo di bevanda, alla quantità e al momento del consumo. Eventuali prove devono essere raccolte.

3

Il rapporto dell'esame medico conformemente all'articolo 15 capoverso 1 OCCS si basa sull'allegato 3.

Sezione 4: Riconoscimento dei laboratori

Art. 27

Inoltro della domanda di riconoscimento 1

La domanda di riconoscimento deve essere corredata di una documentazione completa conformemente alle istruzioni dell'USTRA. 2 La domanda per il riconoscimento quale capo di laboratorio, suo sostituto e quale perito deve essere presentata dal laboratorio o dal servizio competente.


Art. 28

Riconoscimento provvisorio quale laboratorio 1

Inizialmente il riconoscimento quale laboratorio è rilasciato a titolo provvisorio.

2

L'USTRA rilascia il riconoscimento provvisorio per la durata di un anno se la domanda soddisfa le condizioni formali e il laboratorio ha superato una prova di attitudine.

3

L'USTRA può revocare il riconoscimento provvisorio se il laboratorio non soddisfa più le condizioni richieste.


Art. 29

Riconoscimento definitivo quale laboratorio 1

L'USTRA rilascia il riconoscimento definitivo se per la durata del riconoscimento provvisorio il laboratorio ha superato le prove di attitudine organizzate dall'USTRA e un audit.

2

Se il laboratorio non soddisfa questi requisiti, l'USTRA può prorogare il riconoscimento provvisorio se il laboratorio prevede di soddisfare le condizioni richieste.

3

L'USTRA stila un elenco dei laboratori riconosciuti.

Circolazione stradale 10

741.013.1


Art. 30

Revoca del riconoscimento definitivo quale laboratorio L'USTRA può revocare il riconoscimento definitivo di un laboratorio segnatamente se questo: a. non partecipa a una prova di attitudine senza fornire motivazione alcuna; b. non supera una prova di attitudine e non adempie, entro il termine fissato, agli oneri disposti a seguito della prova; c. rifiuta di sottoporsi a un audit; d. non adempie entro il termine fissato agli oneri disposti a seguito di un audit; e. non soddisfa i requisiti della presente ordinanza o delle istruzioni dell'USTRA.


Art. 31

Riconoscimento quale capo di laboratorio 1

L'USTRA riconosce quale capo di laboratorio e quale suo sostituto chi è titolare di un diploma di una scuola universitaria o di una scuola universitaria professionale segnatamente in chimica, biochimica o farmacia, e vanta una particolare esperienza nel corrispondente campo specifico (analisi dell'alcolemia, tossicologia forense).11 2 La domanda di riconoscimento deve essere corredata di un curriculum vitae e da una documentazione sulle attività professionali svolte.

3

L'USTRA può autorizzare deroghe ai requisiti di cui al capoverso 1.

Sezione 5: Garanzia di qualità per i laboratori

Art. 32

Controlli esterni di qualità 1

I laboratori devono partecipare alle prove di attitudine (controlli esterni di qualità) organizzate a scadenze regolari dall'USTRA. L'USTRA può avvalersi della collaborazione di esperti.

2

I risultati delle prove di attitudine sono confidenziali. Essi sono comunicati a tutti i laboratori partecipanti. La comunicazione avviene garantendo l'anonimato dei laboratori.


Art. 33

Audit 1 I laboratori devono sottoporsi agli audit che l'USTRA organizza a scadenze regolari.

2

Ogni laboratorio è sottoposto ad audit almeno ogni cinque anni. In caso di indizi di irregolarità, un audit può essere svolto in qualsiasi momento.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

Controllo della circolazione stradale. O dell'USTRA 11

741.013.1

3

I laboratori devono garantire agli ispettori il libero accesso a locali, apparecchi, documenti e registri, nonché fornire informazioni su metodi, apparecchi e misure interne volte a incrementare la qualità.

4

Se un laboratorio è accreditato dal servizio d'accreditamento svizzero di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del 17 giugno 199612 sull'accreditamento e sulla designazione, non vengono effettuati audit ai sensi del capoverso 1. Il laboratorio deve tuttavia presentare una lista di controllo dopo ogni audit conformemente alle istruzioni dell'USTRA. Sono fatti salvi gli audit supplementari organizzati dall'USTRA in caso di indizi di irregolarità.

Sezione 6: Prova della presenza di sostanze stupefacenti

Art. 34

La presenza delle sostanze stupefacenti di cui all'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 196213 sulle norme della circolazione stradale è provata se i valori nel sangue raggiungono o superano i seguenti limiti: a. THC

1,5 µg/L

b. morfina

libera 15

µg/L

c. cocaina

15

µg/L

d. amfetamina

15

µg/L

e. metamfetamina 15 µg/L

f. MDEA

15

µg/L

g. MDMA

15

µg/L

Capitolo 7: Controllo dei veicoli

Art. 35

Controllo dello stato tecnico: rapporto di controllo e certificato 1

Il rapporto di controllo giusta l'articolo 24 capoverso 4 OCCS è retto dalle norme di cui all'allegato 4.

2

In luogo del rapporto di controllo è possibile rilasciare un certificato sull'esecuzione del controllo (certificato di controllo). Essa dovrà contenere almeno le indicazioni di cui ai punti 1-5, 9 e 13 del rapporto di controllo nell'allegato 4 e riportare eventuali contestazioni attestate.

12 RS

946.512

13 RS

741.11

Circolazione stradale 12

741.013.1


Art. 36

Controllo delle merci pericolose: rapporto di controllo e certificato 1

La lista di controllo debitamente compilata (rapporto di controllo) giusta l'articolo 26 capoverso 3 OCCS è retta dalle norme di cui all'allegato 5.

2

Il certificato di controllo dovrà contenere almeno le indicazioni di cui ai punti 1-5, 7 e 40 del rapporto di controllo nell'allegato 5 e riportare eventuali contestazioni attestate.

Capitolo 8: Notifiche dei Cantoni

Art. 37

Termine per le notifiche all'USTRA 1

I Cantoni trasmettono alla banca dati centrale dell'USTRA (art. 47 cpv. 1 OCCS): a. le notifiche di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere a-c ed e OCCS entro il 31 gennaio dell'anno seguente; b. le notifiche di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera d OCCS entro il 30 giugno dell'anno seguente.

2

Sono fatti salvi i termini di notifica che divergono da quanto previsto dal capoverso 1 e stabiliti sulla base di una convenzione con l'USTRA.


Art. 38

Forma delle notifiche all'Ufficio federale dei trasporti In caso di infrazione alle norme sul trasporto di persone e sull'omologazione come impresa di trasporto stradale, le notifiche sono fatte mediante i moduli rilasciati dall'Ufficio federale dei trasporti. Nei casi restanti, all'Ufficio federale dei trasporti è trasmessa una copia del rapporto di denuncia presentato all'autorità istruttoria.

Capitolo 9: Disposizioni finali14
a15 Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 2011 Gli apparecchi di rilevazione dell'alcolemia che, secondo l'OMAA16, possono essere immessi sul mercato secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2012 devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 17 capoversi 2 e 3 del diritto previgente17.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

15 Introdotto dal n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

16 RS

941.210.4

17 RU

2008 2447

Controllo della circolazione stradale. O dell'USTRA 13

741.013.1


Art. 39

Entrata in vigore18

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2008.

18 Introdotto dal n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

Circolazione stradale 14

741.013.1

Allegato 119 (art. 8 cpv. 1 lett. g) Margine di sicurezza per misurazioni tramite veicolo inseguitore Metodo di misurazione Margine di sicurezza* per un tratto di misurazione di almeno: 200 m

500 m

1000 m 2000 m

Indicatore di

velocità senza

calcolatore

Distanza

costante

Valutazione manuale della registrazione dell'indicatore di velocità.

Inoltre, deduzione dei propri errori iscritti nel verbale secondo certificato di verificazione.

- 15 10 10

Indicatore di

velocità con

calcolatore

Distanza

costante

Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione

in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto.

- 15 10 8

Distanza

libera

Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione. Distanza variabile,

maggiore alla fine rispetto all'inizio della misurazione.

- 8 6

Indicatore di

velocità con

calcolatore e

video

Distanza

costante

Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione

in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto.

15 10 8 6

Distanza

libera

Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione. Distanza variabile,

maggiore alla fine rispetto all'inizio della misurazione.

15 10 8 6

Secondo

i

punti fissi

Cronometraggio del percorso.

Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione. Distanza variabile.

- 10 8 6

*

In caso di velocità rilevata inferiore o uguale a 100 km/h, la deduzione del margine di sicurezza è effettuata in km/h; in caso di velocità rilevata superiore a 100 km/h la deduzione del margine di sicurezza è effettuata in percentuale.

19 RU

2008 2733

Controllo della circolazione stradale. O dell'USTRA 15

741.013.1

Allegato 220 (art. 22 cpv. 1 e 26 cpv. 1) Rapporto in caso di sospetta inabilità alla guida (in particolare per assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali o per spossatezza) e conferma dell'ordine di prelievo del sangue/delle urine 1 Generalità

Cognome:

Nome: Data

di

nascita:

Sesso:

maschile

femminile

Indirizzo:

2 L'interessato era:

Automobilista

Motociclista

Ciclomotorista

Ciclista

Pedone

3 Fatti

(motivo dell'inchiesta) Incidente

Controllo della circ.

Altro:

Data:

Ora:

Breve descrizione dei fatti: 4

Dichiarazioni dell'interessato relative all'assunzione di alcol, stupefacenti, medicamenti 41 Prima

dell'evento

Che

cosa/quanto?

Come?

(per

stupefacenti/

medicamenti)

da

a

Quando?

da

a

Fine dell'assunzione di alcol 42 Dopo

l'evento

Che

cosa/quanto?

Come?

(per

stupefacenti/

medicamenti)

da

a

Quando?

da

a

Fine dell'assunzione di alcol 43

Dichiarazioni dell'interessato riguardo a un eventuale consumo di alcol tra l'evento e il prelievo di sangue 20 Aggiornato dal n. II dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

Circolazione stradale 16

741.013.1

5

Dichiarazioni dell'interessato riguardo al sonno Ha dormito l'ultima volta il Data

dalle

alle

6

Dichiarazioni dell'interessato riguardo a tipo, quantità e ora dell'ultima assunzione di alimenti 7

Osservazioni fatte sull'interessato (sintomi di alcolemia, scompensi ecc.) 8

L'interessato era in possesso di: (stupefacenti, accessori da tossicomane, alcol, medicamenti ecc.) 9

Analisi preliminare del tasso alcolico nell'aria espirata positivo negativo Ora: 10

Esame del tasso alcolico nell'aria espirata 1a serie di misurazioni: 1a misurazione:

Ora:

2a misurazione:

Ora:

2a serie di misurazioni: 1a misurazione:

Ora:

2a misurazione:

Ora:

Spiegazione delle conseguenze giuridiche del riconoscimento dei risultati Riconoscimento dei risultati dell'esame del tasso alcolico nell'aria espirata Il riconoscimento del valore più basso misurato ha conseguenze giuridiche.

La constatazione di una concentrazione di alcol nel sangue comporta l'avvio di un procedimento amministrativo (revoca della licenza, ammonimento o divieto di circolare) e penale (multa).

Osservazione:
Il sottoscritto riconosce il valore più basso delle misurazioni del tasso alcolico nell'aria espirata: a. se tali valori sono pari o superiori allo 0,50 ‰ ma inferiori allo 0,80 ‰, se era alla guida di un veicolo a motore; b. se tali valori sono pari o superiori allo 0,50 ‰ ma inferiori all'1,10 ‰, se era alla guida di un veicolo senza motore o un ciclomotore; c. se tali valori sono pari o superiori allo 0,10 ‰ ma inferiori allo 0,80 ‰, se stava svolgendo l'attività di maestro conducente;

Controllo della circolazione stradale. O dell'USTRA 17

741.013.1

d. se tali valori sono pari o superiori allo 0,10 ‰ ma inferiori allo 0,80 ‰, se era alla guida di un veicolo a motore nel trasporto internazionale di viaggiatori concessionario o autorizzato.

La misurazione del tasso alcolico nell'aria espirata è riconosciuta: sì no

Luogo,

data:

Firma:

11

Stupefacenti, analisi preliminare no

Ora:

Motivo del prelievo: Urina

Saliva

Sudore

positivo negativo positivo negativo positivo negativo THC/Cannabis:

Oppiacei: Cocaina: Amfetamina: Metadone:

12 Medicamenti, analisi

preliminare

no

Ora:

Motivo del prelievo: Urina

positivo negativo

Benzodiazepina

Barbiturici

Data:

Firma dell'agente che ha stilato il rapporto (autorità di controllo): 13

Conferma/assegnazione dell'ordine di prelievo del sangue/ delle urine e analisi su: Alcol Stupefacenti Medicamenti Il medico è stato incaricato da … di prelevare un campione di sangue/urine conformemente all'articolo 12 dell'ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS).

Circolazione stradale 18

741.013.1

14

Esame supplementare di laboratorio riconosciuto dall'USTRA Anche le sostanze seguenti possono essere analizzate in relazione all'abilità alla guida: Assegnato d'intesa con: l'autorità istruttoria il capo picchetto

Osservazioni Firma di chi ha richiesto il rapporto (autorità di controllo/ giudice istruttore): Va a:

Originale all'autorità penale Copia all'autorità incaricata delle misure amministrative Copia al medico incaricato Copia al laboratorio incaricato di effettuare l'analisi del sangue e delle urine, con richiesta di trasmettere il rapporto scritto delle analisi e la fattura a …

Controllo della circolazione stradale. O dell'USTRA 19

741.013.1

Allegato 3

(art. 22 cpv. 3 e 26 cpv. 3) Rapporto sull'esame medico relativo all'assunzione di alcol, stupefacenti o medicamenti 1 Generalità

Cognome:

Nome: Data

di

nascita:

Sesso:

maschile

femminile

Indirizzo:

Peso:

kg

Statura:

cm

2 L'interessato era:

Automobilista

Motociclista

Ciclomotorista

Ciclista

Pedone

21

Data e ora dell'evento: il:

alle:

22

Data e ora del prelievo di sangue: 10 ml

20 ml

il:

alle:

23

Data e ora del prelievo delle urine: (ca. 100 ml)

il:

alle:

3 Malattie:

4

Trattamento medico (medicazione di pronto soccorso): no sì, quale?

5

Dichiarazioni dell'interessato riguardo all'assunzione di alcol, stupefacenti, medicamenti Abitudini di consumo: Programma

di

metadone:

sì no

51 Prima

dell'evento:

Che

cosa/quanto?

Come?

(per

stupefacenti/

medicamenti)

da

a

Quando?

da

a

Fine dell'assunzione di alcol 52 Dopo

l'evento:

Circolazione stradale 20

741.013.1

Che

cosa/quanto?

Come?

(per

stupefacenti/

medicamenti)

da

a

Quando?

da

a

Fine dell'assunzione di alcol 53

Dichiarazioni dell'interessato riguardo a un eventuale consumo di alcol tra l'evento e il prelievo di sangue 6

Dichiarazioni dell'interessato riguardo al sonno Ha dormito l'ultima volta il: data:

dalle:

alle:

7

Dichiarazioni dell'interessato riguardo a tipo, quantità e ora dell'ultima assunzione di alimenti Firma

dell'assistente: 8 Risultato

degli

esami

81

Orientamento (temporale, spaziale): normale

confuso

Amnesia

riguardo

all'evento:

no

82 Pelle:

segni di iniezioni recenti segni di vecchie iniezioni cicatrici di iniezioni multiple

83 Setto

nasale:

nessuna

anomalia arrossato

perforato

84 Bocca:

Odore di alcol

odore di cannabis

85

Sintomi di crisi d'astinenza: no

sì,

quali?

86 Occhi:

movimenti

normali

no

nistagmo

rotatorio

no

pupille ristrette

normali

dilatate

Controllo della circolazione stradale. O dell'USTRA 21

741.013.1

reazione alla luce

rapida

ritardata

rallentata

congiuntive

normali arrossate brillanti 9

Test di attenzione 91

Test di Romberg e «orologio interno»: Posizione:

sicura

vacillante

impossibile da eseguire perché: Tremito:

no

Orologio

interno:

…… secondi sono stati stimati 30 secondi 92

Test dita-naso in successione complessa (sequenza sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra) Punta del naso

toccata

mancata

Sviluppo del movimento normale

a

zig-zag

tremore

intenzionale

Sequenza (sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra): corretta

scorretta

93

Camminata lungo una linea (a occhi chiusi, un piede davanti all'altro): sicura

incerta

impossibile da eseguire perché: 10 Comportamento calmo stanco/apatico

rallentato attivo

non

distaccato

aggressivo contrariato eccitato/irritato piagnucoloso loquace

11 Umore normale triste

euforico

12 Espressione verbale

normale

imprecisa balbettante 13 Comprensione verbale

nessun

problema

problematica, motivo: 14 Cooperazione buona controvoglia rifiutata

Circolazione stradale 22

741.013.1

15 Apprezzamento globale

In base agli esami effettuati, il grado di inabilità è: irrilevante leggero

pronunciato

16 Osservazioni 17

Mandante (autorità di controllo /giudice istruttore) 18 Durata

dell'esame

dalle:

alle:

19

Luogo e data dell'esame: Firma e timbro del medico: Va a:

Originale all'autorità penale Copia all'autorità incaricata delle misure amministrative Copia al laboratorio incaricato di effettuare le analisi del sangue e delle urine

Controllo della circolazione stradale. O dell'USTRA 23

741.013.1

Allegato 4

(art. 35)

Rapporto sul controllo dello stato tecnico di veicoli utilitari 1.

Luogo del controllo: 2. Data: 3. Ora: 4.

Sigle distintive di nazionalità e targa del veicolo trattore: 5.

Sigle distintive di nazionalità e targa del rimorchio/semirimorchio: 6.

Classe del veicolo: a)

Autocarri1 e trattori a sella pesanti2 fino a 12 t

e) Autocarri e trattori a sella pesanti oltre 12 t

b)

Rimorchi3

f)

Semirimorchi4 c)

Autotreni5 g)

Autoarticolato6 d)

Autobus7

7.

Impresa di trasporto/Indirizzo: 8.

Nazionalità:

9. Conducente:

1

Gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti (oltre 3,50 t) per il trasporto di cose (classi N2 o N3).

2

I «trattori a sella pesanti» sono autoveicoli costruiti per trainare semirimorchi con un peso garantito superiore a 3,50 t (classi N2 e N3).

3

I «rimorchi» sono veicoli senza dispositivo di propulsione proprio, costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento (i carrelli di sostegno non sono considerati rimorchi). I «rimorchi per il trasporto di cose» sono rimorchi muniti di ponte di carico, di cisterne o di altri spazi destinati al trasporto di cose. Essi sono suddivisi nelle classi seguenti: a.

«classe O1» Rimorchi con un peso garantito di al massimo 0,75 t; b.

««classe O2» Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo 3,50 t; c.

«classe O3» Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,50 t fino al massimo 10 t; d.

«classe O4» Rimorchi con un peso garantito di oltre 10 t.

4

I «semirimorchi» sono rimorchi agganciati a un veicolo a motore (trattore a sella) in modo tale che poggiano parzialmente su quest'ultimo. Una parte essenziale del peso del rimorchio e del suo carico grava sul veicolo trattore 5

Combinazione di un autoveicolo di trasporto e un rimorchio 6

L'«autoarticolato» è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio.

7

Gli «autobus» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M2 oltre 3,50 t o M3).

Circolazione stradale 24

741.013.1

10. Punti

controllati

controllato non

controllato

non conforme

a)

Impianto di frenatura e suoi componenti

b)

Impianto di scarico

c)

Opacità dei fumi (diesel)

d)

Emissioni gassose (benzina, gas naturale o gas di petrolio liquefatto)

e)

Sistema di sterzo

f)

Luci e dispositivi di illuminazione e di segnalazione

g)

Ruote/pneumatici

h)

Sospensione (presenza di difetti visibili)

i)

Telaio (presenza di difetti visibili)

j) Odocronografo

(montaggio)

k)

Limitatore di velocità (montaggio e funzione)

l)

Perdita di carburante e/o olio

11. Esito del controllo Sospensione dell'uso del veicolo che presenta difetti gravi; l'utilizzazione del veicolo è provvisoriamente vietata

12. Varie,

osservazioni

13. Autorità, agente o ispettore addetto al controllo Firma dell'autorità, dell'agente o dell'ispettore addetto al controllo.

Controllo della circolazione stradale. O dell'USTRA 25

741.013.1

Allegato 5

(art. 36)

Rapporto sul controllo delle merci pericolose su strada 1. Luogo del controllo:
2. Data: 3. Ora: 4. Sigle distintive di nazionalità e targhe del veicolo:
5. Sigle distintive di nazionalità e targhe del rimorchio/semirimorchio:
6. Impresa di trasporto/indirizzo:
7. Conducente:

Assistente del conducente: Lic. uff.:

Lic. uff.:

No

No

8.

Mittente, indirizzo, luogo di carico:1, 2 9.

Destinatario, indirizzo, luogo di scarico:1, 2 10. Quantità

complessiva delle merci per unità di trasporto (in tonnellate): 11. Limite

di

quantità ADR 1.1.3.6 superato Sì

No

12. Modalità di trasporto alla rinfusa imballaggio

cisterna

Documenti di bordo 13. Documento di trasporto: controllato OMD notifica non applicabile 14. Istruzioni

scritte:

controllato OMD notifica non applicabile 15. Accordo

bilaterale/multilaterale, autorizzazione nazionale: controllato

notifica non applicabile 16. Certificato di omologazione dei veicoli:

controllato notifica non applicabile 17. Certificato di formazione del conducente:

controllato OMD notifica non applicabile Operazione di trasporto 18. Merce autorizzata per il trasporto:

controllato notifica non applicabile 19. Veicolo autorizzato per il trasporto:

controllato notifica non applicabile 20. Merce autorizzata alla rinfusa, in imballaggio, in cisterna: controllato

notifica non applicabile 21. Divieto di carico misto: controllato

notifica non applicabile 22. Carico/fissaggio del carico3: controllato

notifica non applicabile 23. Fuga di materia o danneggiamento dei colli3:

controllato notifica non applicabile 24. Imballaggio/cisterna verificato/codificato2 3: controllato

notifica non applicabile 25. N. ONU e etichette di pericolo sull'imballaggio:

controllato notifica non applicabile 26. Etichetta

sulla

cisterna/sul

veicolo:

controllato notifica non applicabile

Circolazione stradale 26

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27. Marcatura dell'unità di trasporto (targa arancione/temperatura elevata):

controllato OMD notifica non applicabile Equipaggiamento 28. Restante attrezzatura (Parte 8 ADR):

controllato notifica non applicabile 29. Attrezzatura

supplementare

secondo prescrizione speciale: controllato

notifica non applicabile 30. Attrezzatura secondo istruzioni scritte:

controllato notifica non applicabile 31. Estintori:

controllato OMD notifica non applicabile Disposizioni SDR 32. Divieto di consumare bevande alcoliche

controllato notifica non applicabile 33. Responsabilità civile aumentata: controllato notifica non applicabile 34. Guida sulla corsia di sinistra in una galleria indicata con il segnale «galleria»:

controllato notifica non applicabile Indicazioni supplementari 35. Se del caso, categoria di rischio più rilevante in relazione alle infrazioni constatate: Cat. I Cat. II Cat. III 36. Sanzione per infrazioni constatate:

ammonimento ) multa (OMD) altro (denuncia) 37. Fermato:

No

38. Osservazioni: 39. Ora/fine del

controllo:

40. Autorità di controllo/ispettore: (timbro, firma + sigla) 1 Da

compilare solo se pertinente ai fini di un'infrazione 2

Da inserire alla voce «osservazioni» nel caso di servizi di trasporto groupage 3 Verifica

delle

infrazioni visibili