01.01.2023 - * / In Kraft
01.01.2019 - 31.12.2022
12.10.2017 - 31.12.2018
18.07.2017 - 11.10.2017
01.01.2017 - 17.07.2017
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01.06.2001 - 30.11.2009
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1

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)1 del 24 novembre 1994 (Stato 15 giugno 2015) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)2, visto l'articolo 57 capoverso 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 19483
sulla navigazione aerea (LNA); visti gli articoli 2a capoverso 3, 21, 24 capoverso 1 e 125 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea; in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/20125 nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell'allegato dell'accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,7 ordina: Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica agli alianti da pendio, ai cervi volanti, ai paracadute ascensionali, ai palloni frenati, ai paracadute e agli aeromobili senza occupanti.

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 2

Registro aeronautico e navigabilità 1

Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono iscritti nel registro aeronautico.

2

La navigabilità di tali aeromobili non è oggetto di esame.

RU 1994 3076 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

2

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

3 RS

748.0

4 RS

748.01

5

Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE)

n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010.

6 RS

0.748.127.192.68 7

Nuovo testo giusta l'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

748.941

Aviazione

2

748.941

3

Non vengono rilasciati certificati relativi al rumore.


Art. 3

Luogo di decollo e d'atterraggio 1

Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono obbligati a decollare o atterrare su un aerodromo.

2

È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di farsi risarcire i danni.


Art. 4

Manifestazioni aeronautiche pubbliche Le manifestazioni aeronautiche pubbliche cui partecipano esclusivamente gli aeromobili di cui all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione (qui di seguito: UFAC8).


Art. 5

Voli commerciali

I voli commerciali con aeromobili menzionati all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'UFAC.

a9 Rinvio alle norme SERA Alle disposizioni dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 si farà riferimento con la sigla «SERA»10 e il numero corrispondente.

Sezione 3: Alianti da pendio

Art. 6

Definizione

Sono considerati alianti da pendio tutti gli apparecchi volanti che si prestano al decollo a piedi, segnatamente i deltaplani e i parapendio, se, immediatamente dopo il decollo, sono utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati.


Art. 7

Età minima, licenza e esami 1

L'età minima è di 15 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale.11

8

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

10 SERA = Standardised European Rules of the Air (norme europee standardizzate sullo spazio aereo).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1392).

Categorie speciali di aeromobili. O del DATEC 3

748.941

2

Solo le persone titolari di una licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. Per effettuare voli occasionali è sufficiente una licenza straniera riconosciuta come equivalente secondo il capoverso 7.12 3 I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare di un permesso ufficiale d'istruttore.

4

Solo le persone titolari di una licenza ufficiale speciale svizzera possono effettuare voli con un passeggero. Per effettuare voli occasionali non commerciali è sufficiente una licenza straniera riconosciuta come equivalente secondo il capoverso 7.13 5 Durante ogni volo, il titolare deve recare seco la licenza.

6

Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell'UFAC, a cura di esperti riconosciuti dallo stesso.

7

L'UFAC designa un organo competente per il riconoscimento dell'equivalenza delle licenze straniere. L'organo riconosce le licenze straniere in base alle direttive emanate dall'UFAC.14

Art. 8

Norme di circolazione e d'esercizio 1

I decolli e gli atterraggi sono vietati sulle strade pubbliche e sulle piste di sci.

2

Gli assembramenti di persone all'aperto, gli edifici, le strade pubbliche, le piste di sci, gli impianti pubblici di trasporto, quali ferrovie, funivie e impianti di risalita, le linee elettriche o altri cavi devono essere sorvolati o evitati ad una distanza tale da garantire una sicurezza sufficiente.

3

I voli oltre i confini nazionali e doganali sono autorizzati a condizione che non venga trasportata nessuna merce; occorre recare seco i documenti necessari per valicare la frontiera. Rimane salvo il diritto estero.

4

Qualora alianti da pendio fossero utilizzati sulle acque pubbliche, sono fatti salvi la legislazione federale sulla navigazione interna e il diritto cantonale in materia.

5

Per rimorchiare alianti da pendio per mezzo di verricelli, veicoli o battelli ad un'altezza di oltre 150 m sopra il suolo occorre un'autorizzazione dell'UFAC.

6

Per il resto sono applicabili le disposizioni relative agli alianti che figurano nel regolamento (UE) n. 923/2012 e nell'ordinanza del DATEC del 20 maggio 201515 concernente le norme di circolazione per aeromobili; fanno eccezione le disposizioni che stabiliscono le quote minime di volo.16 12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).

15 RS

748.121.11

16 Nuovo testo giusta l'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

Aviazione

4

748.941


Art. 9

Restrizioni di volo

1

L'utilizzazione degli alianti da pendio è proibita: a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile adibito ad aerei;

b. durante le ore dei voli militari, ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo militare adibito ad aerei; c. ad una distanza inferiore a 2,5 km da un eliporto.

2

La direzione dell'aerodromo o gli organi di controllo della circolazione aerea possono autorizzare eccezioni alle restrizioni di cui sopra.


Art. 10

Assicurazione responsabilità civile 1

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2

Se l'esercente è domiciliato all'estero, è sufficiente, per effettuare voli in Svizzera, che egli sia coperto da un'assicurazione responsabilità civile conclusa all'estero a suo nome, a condizione che la copertura sia dello stesso ammontare e che l'assicurazione copra anche le pretese di terzi in Svizzera.

3

L'utilizzatore di un aliante da pendio deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 4: Cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati

Art. 11

Obbligo di autorizzazione e assicurazione di responsabilità civile17 1

L'utilizzazione di cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC fissa in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

2

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

a18 Norme di circolazione A eccezione delle disposizioni sulle quote minime di volo, ai cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati si applicano le norme di circolazione seguenti: a. in primo luogo le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;

b. a titolo complementare le disposizioni della presente ordinanza.

17 Introdotta dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

18 Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

Categorie speciali di aeromobili. O del DATEC 5

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Sezione 5: Paracadute

Art. 12


19

Norme di circolazione I lanci con paracadute sono disciplinati dalle norme SERA.3101, 3115, 3125, 3145, 3201 e 3205.

a20 Obbligo di autorizzazione 1

I lanci con paracadute al di sopra o nelle vicinanze degli aerodromi e negli spazi aerei delle classi C e D necessitano di un'autorizzazione. 2 L'autorizzazione è rilasciata dal competente organo di controllo del traffico aereo o, in mancanza di tale organo, dal capo dell'aerodromo.

b21 Aree di atterraggio in caso di lanci con paracadute al di fuori degli aerodromi 1

L'area di atterraggio deve essere esaminata prima del lancio. Deve essere libera da ostacoli in funzione del tipo di paracadute utilizzato ed essere segnalata mediante una croce ben visibile. Il vento al suolo deve essere indicato da una manica a vento o da altri mezzi.

2

Prima di segnalare un'area di atterraggio è opportuno chiedere il consenso del proprietario fondiario.

3

È vietato atterrare sulle vie pubbliche. Gli atterraggi in aree densamente popolate o sulle acque pubbliche sono autorizzati soltanto d'intesa con i competenti organi di polizia.

c22 Sorveglianza dei lanci 1

I lanci devono aver luogo sotto la diretta sorveglianza di un capo responsabile.

2

I lanci non possono aver inizio prima che un osservatore al suolo abbia confermato per radio o per mezzo di segnali che nessun aeromobile si trova nello spazio aereo utilizzato.


Art. 13

Assicurazione responsabilità civile 1

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

19 Nuovo testo giusta l'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

20 Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

21 Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

22 Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

Aviazione

6

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2

La copertura assicurativa dell'aeromobile verso terzi a terra deve estendersi anche all'impiego di paracadute per lanci d'emergenza.

3

Ad ogni lancio, il paracadutista deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 6: Aeromobili senza occupanti, di peso superiore a 30 kg

Art. 14

Categorie

1

L'impiego di aeromobili senza occupanti, segnatamente di cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati, palloni liberi e aeromodelli di peso superiore a 30 kg, necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC stabilisce in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

2

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

a23 Norme di circolazione 1

Agli aeromobili senza occupanti di peso superiore a 30 kg si applicano, a eccezione delle disposizioni sulle quote minime di volo, le norme di circolazione seguenti: a. in primo luogo le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;

b. a titolo complementare le disposizioni della presente ordinanza.

2

Agli aeromodelli si applicano le norme di circolazione seguenti: a. dal regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, esclusivamente le norme SERA.3101, 3115, 3120 e 3145; b. a titolo complementare le disposizioni della presente ordinanza.

Sezione 7:

Aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg
b24 Norme di circolazione 1

Agli aeromobili senza occupanti di peso non superiore a 30 kg si applicano, a eccezione delle disposizioni sulle quote minime di volo, le norme di circolazione seguenti: a. in primo luogo le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;

23 Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

24 Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

Categorie speciali di aeromobili. O del DATEC 7

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b. a titolo complementare le disposizioni della presente ordinanza.

2

Agli aeromodelli si applicano le norme di circolazione seguenti: a. dal regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, esclusivamente le norme SERA.3101, 3115, 3120 e 3145; b. a titolo complementare le disposizioni della presente ordinanza.


Art. 15

Restrizioni per cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati È proibito far salire cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati: a. ad un'altezza superiore a 60 m sopra il suolo; b. ad una distanza inferiore a 3 km dalle piste di un aerodromo civile o militare.


Art. 16

Restrizioni per palloni liberi È proibito far salire palloni liberi: a. se il carico utile è superiore a 2 kg o la capacità superiore a 30 m3; b. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile e militare se la capacità è superiore a 1 m3.


Art. 17


25

Restrizioni per aeromodelli 1

Chi utilizza un aeromodello di peso inferiore o uguale a 30 kg deve mantenere costantemente un contatto visivo diretto con l'aeromobile.

2

È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg: a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare; b. nelle zone di controllo (CTR), ad un'altezza superiore a 150 m sopra il suolo;

c.26 ad una distanza inferiore a 100 m dagli assembramenti di persone all'aperto, sempre che non si tratti di manifestazioni aeronautiche pubbliche ai sensi dell'articolo 4.


Art. 18


27

Eccezioni alle restrizioni 1

Possono autorizzare eccezioni: a. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera b, 16 lettera b e 17 capoverso 2: l'organo di controllo della circolazione aerea o la direzione dell'aerodromo;

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

26 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 30 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2315).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

Aviazione

8

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b.28 alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a, 16 lettera a e 17 capoversi 1 e 2 lettera c: l'UFAC.

2

Tali eccezioni possono essere autorizzate solamente se gli altri utenti dello spazio aereo e terzi a terra non sono messi in pericolo.

3

L'autorizzazione può sottostare a condizioni.


Art. 19

Diritto cantonale

In vista di ridurre l'impatto ambientale e i rischi cui sono esposti persone e beni a terra, i Cantoni possono emanare prescrizioni applicabili agli aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg (art. 51 cpv. 3 LNA).


Art. 20

Assicurazione responsabilità civile 1

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2

Tale copertura assicurativa non è necessaria per: a. i cervi volanti e i paracadute ascensionali il cui peso è inferiore a 1 kg e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m; b. i palloni frenati il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg, la cui capacità è inferiore a 30 m3 e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m;

c. i palloni liberi il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg e la cui capacità è inferiore a 30 m3;

d. gli aeromodelli il cui peso è inferiore a 0,5 kg.

3

Nell'utilizzare tali apparecchi, occorre recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 7a:29 Disposizione penale
a Chi viola uno degli obblighi di cui all'articolo 10 è punito in virtù dell'articolo 91
capoverso 1 lettera i LNA.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2315).

29 Introdotta dal n. I 8 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

Categorie speciali di aeromobili. O del DATEC 9

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Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 21

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 14 marzo 198830 sugli alianti da pendio e taluni altri aeromobili;

b. l'ordinanza del 14 marzo 198831 sulle restrizioni applicabili a taluni apparecchi volanti e proiettili.


Art. 22

Diritto vigente: modifica …32


Art. 23

Disposizione transitoria Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, la copertura della responsabilità civile dovrà essere conforme alle prescrizioni degli articoli 11 capoverso 2 e 20 capoverso 1.


Art. 24

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

30

[RU 1988 549] 31

[RU 1988 554, 1992 548] 32 Le mod. possono essere consultate alla RU 1994 3076.

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