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1

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)1 del 24 novembre 1994 (Stato 1° aprile 2011) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni2, visto l'articolo 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 19483
sulla navigazione aerea (LNA); visti gli articoli 2a capoverso 3, 21, 24 capoverso 1 e 125 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea,5 ordina: Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica agli alianti da pendio, ai cervi volanti, ai paracadute ascensionali, ai palloni frenati, ai paracadute e agli aeromobili senza occupanti.

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 2

Registro aeronautico e navigabilità 1

Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono iscritti nel registro aeronautico.

2

La navigabilità di tali aeromobili non è oggetto di esame.

3

Non vengono rilasciati certificati relativi al rumore.


Art. 3

Luogo di decollo e d'atterraggio 1

Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono obbligati a decollare o atterrare su un aerodromo.

2

È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di farsi risarcire i danni.

RU 1994 3076 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

2

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

3 RS

748.0

4 RS

748.01

5

Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

748.941

Aviazione

2

748.941


Art. 4

Manifestazioni aeronautiche pubbliche Le manifestazioni aeronautiche pubbliche cui partecipano esclusivamente gli aeromobili di cui all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione (qui di seguito: UFAC6).


Art. 5

Voli commerciali

I voli commerciali con aeromobili menzionati all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'UFAC.

Sezione 3: Alianti da pendio

Art. 6

Definizione

Sono considerati alianti da pendio tutti gli apparecchi volanti che si prestano al decollo a piedi, segnatamente i deltaplani e i parapendio, se, immediatamente dopo il decollo, sono utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati.


Art. 7

Età minima, licenza e esami 1

L'età minima è di 15 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale.7 2

Solo le persone titolari di una licenza ufficiale possono effettuare voli con alianti da pendio. Gli stranieri residenti all'estero possono effettuare voli occasionali se sono titolari di una licenza straniera equivalente.

3

I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare di un permesso ufficiale d'istruttore.

4

Solo le persone titolari di una licenza ufficiale speciale possono effettuare voli con un passeggero.

5

Durante ogni volo, il titolare deve recare seco la licenza.

6

Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell'UFAC, a cura di esperti riconosciuti dallo stesso.

7

L'UFAC pubblica periodicamente una lista delle licenze straniere riconosciute.


Art. 8

Norme di circolazione e d'esercizio 1

I decolli e gli atterraggi sono vietati sulle strade pubbliche e sulle piste di sci.

2

Gli assembramenti di persone all'aperto, gli edifici, le strade pubbliche, le piste di sci, gli impianti pubblici di trasporto, quali ferrovie, funivie e impianti di risalita, le 6

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1392).

Categorie speciali di aeromobili 3

748.941

linee elettriche o altri cavi devono essere sorvolati o evitati ad una distanza tale da garantire una sicurezza sufficiente.

3

I voli oltre i confini nazionali e doganali sono autorizzati a condizione che non venga trasportata nessuna merce; occorre recare seco i documenti necessari per valicare la frontiera. Rimane salvo il diritto estero.

4

Qualora alianti da pendio fossero utilizzati sulle acque pubbliche, sono fatti salvi la legislazione federale sulla navigazione interna e il diritto cantonale in materia.

5

Per rimorchiare alianti da pendio per mezzo di verricelli, veicoli o battelli ad un'altezza di oltre 150 m sopra il suolo occorre un'autorizzazione dell'UFAC.

6

Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni relative agli alianti che figurano nell'ordinanza del DATEC del 4 maggio 19818 concernente le norme di circolazione per aeromobili, ad eccezione di quelle che stabiliscono le quote minime di volo.


Art. 9

Restrizioni di volo

1

L'utilizzazione degli alianti da pendio è proibita: a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile adibito ad aerei;

b. durante le ore dei voli militari, ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo militare adibito ad aerei; c. ad una distanza inferiore a 2,5 km da un eliporto.

2

La direzione dell'aerodromo o gli organi di controllo della circolazione aerea possono autorizzare eccezioni alle restrizioni di cui sopra.


Art. 10

Assicurazione responsabilità civile 1

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2

Se l'esercente è domiciliato all'estero, è sufficiente, per effettuare voli in Svizzera, che egli sia coperto da un'assicurazione responsabilità civile conclusa all'estero a suo nome, a condizione che la copertura sia dello stesso ammontare e che l'assicurazione copra anche le pretese di terzi in Svizzera.

3

L'utilizzatore di un aliante da pendio deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

8

RS 748.121.11

Aviazione

4

748.941

Sezione 4: Cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati

Art. 11

1 L'utilizzazione di cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC fissa in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

2

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

Sezione 5: Paracadute

Art. 12

Norme di circolazione I lanci in paracadute sono disciplinati dagli articoli 3 capoverso 2 e 12 dell'ordinanza del 4 maggio 19819 concernente le norme di circolazione per aeromobili.


Art. 13

Assicurazione responsabilità civile 1

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2

La copertura assicurativa dell'aeromobile verso terzi a terra deve estendersi anche all'impiego di paracadute per lanci d'emergenza.

3

Ad ogni lancio, il paracadutista deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 6: Aeromobili senza occupanti, di peso superiore a 30 kg

Art. 14

Categorie

1

L'impiego di aeromobili senza occupanti, segnatamente di cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati, palloni liberi e aeromodelli di peso superiore a 30 kg, necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC stabilisce in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

2

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

9

RS 748.121.11

Categorie speciali di aeromobili 5

748.941

Sezione 7:

Aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg

Art. 15

Restrizioni per cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati È proibito far salire cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati: a. ad un'altezza superiore a 60 m sopra il suolo; b. ad una distanza inferiore a 3 km dalle piste di un aerodromo civile o militare.


Art. 16

Restrizioni per palloni liberi È proibito far salire palloni liberi: a. se il carico utile è superiore a 2 kg o la capacità superiore a 30 m3; b. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile e militare se la capacità è superiore a 1 m3.


Art. 17


10

Restrizioni per aeromodelli 1

Chi utilizza un aeromodello di peso inferiore o uguale a 30 kg deve mantenere costantemente un contatto visivo diretto con l'aeromobile.

2

È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg: a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare; b. nelle zone di controllo (CTR), ad un'altezza superiore a 150 m sopra il suolo.


Art. 18


11

Eccezioni alle restrizioni 1

Possono autorizzare eccezioni: a. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera b, 16 lettera b e 17 capoverso 2: l'organo di controllo della circolazione aerea o la direzione dell'aerodromo;

b. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a, 16 lettera a e 17 capoverso 1: l'UFAC.

2

Tali eccezioni possono essere autorizzate solamente se gli altri utenti dello spazio aereo e terzi a terra non sono messi in pericolo.

3

L'autorizzazione può sottostare a condizioni.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

Aviazione

6

748.941


Art. 19

Diritto cantonale

In vista di ridurre l'impatto ambientale e i rischi cui sono esposti persone e beni a terra, i Cantoni possono emanare prescrizioni applicabili agli aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg (art. 51 cpv. 3 LNA).


Art. 20

Assicurazione responsabilità civile 1

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2

Tale copertura assicurativa non è necessaria per: a. i cervi volanti e i paracadute ascensionali il cui peso è inferiore a 1 kg e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m; b. i palloni frenati il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg, la cui capacità è inferiore a 30 m3 e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m;

c. i palloni liberi il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg e la cui capacità è inferiore a 30 m3;

d. gli aeromodelli il cui peso è inferiore a 0,5 kg.

3

Nell'utilizzare tali apparecchi, occorre recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 7a:12 Disposizione penale
a Chi viola uno degli obblighi di cui all'articolo 10 è punito in virtù dell'articolo 91
capoverso 1 lettera i LNA.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 21

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 14 marzo 198813 sugli alianti da pendio e taluni altri aeromobili;

b. l'ordinanza del 14 marzo 198814 sulle restrizioni applicabili a taluni apparecchi volanti e proiettili.

12 Introdotta dal n. I 8 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

13

[RU 1988 549] 14

[RU 1988 554, 1992 548]

Categorie speciali di aeromobili 7

748.941


Art. 22

Diritto vigente: modifica …15


Art. 23

Disposizione transitoria Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, la copertura della responsabilità civile dovrà essere conforme alle prescrizioni degli articoli 11 capoverso 2 e 20 capoverso 1.


Art. 24

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

15 Le mod. possono essere consultate alla RU 1994 3076.

Aviazione

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748.941