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1

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)1 del 24 novembre 1994 (Stato 1° febbraio 2013) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)2, visto l'articolo 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 19483
sulla navigazione aerea (LNA); visti gli articoli 2a capoverso 3, 21, 24 capoverso 1 e 125 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea,5 ordina: Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica agli alianti da pendio, ai cervi volanti, ai paracadute ascensionali, ai palloni frenati, ai paracadute e agli aeromobili senza occupanti.

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 2

Registro aeronautico e navigabilità 1

Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono iscritti nel registro aeronautico.

2

La navigabilità di tali aeromobili non è oggetto di esame.

3

Non vengono rilasciati certificati relativi al rumore.


Art. 3

Luogo di decollo e d'atterraggio 1

Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono obbligati a decollare o atterrare su un aerodromo.

2

È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di farsi risarcire i danni.

RU 1994 3076 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

2

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

3 RS

748.0

4 RS

748.01

5

Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

748.941

Aviazione

2

748.941


Art. 4

Manifestazioni aeronautiche pubbliche Le manifestazioni aeronautiche pubbliche cui partecipano esclusivamente gli aeromobili di cui all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione (qui di seguito: UFAC6).


Art. 5

Voli commerciali

I voli commerciali con aeromobili menzionati all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'UFAC.

Sezione 3: Alianti da pendio

Art. 6

Definizione

Sono considerati alianti da pendio tutti gli apparecchi volanti che si prestano al decollo a piedi, segnatamente i deltaplani e i parapendio, se, immediatamente dopo il decollo, sono utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati.


Art. 7

Età minima, licenza e esami 1

L'età minima è di 15 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale.7 2

Solo le persone titolari di una licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. Per effettuare voli occasionali è sufficiente una licenza straniera riconosciuta come equivalente secondo il capoverso 7.8 3 I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare di un permesso ufficiale d'istruttore.

4

Solo le persone titolari di una licenza ufficiale speciale svizzera possono effettuare voli con un passeggero. Per effettuare voli occasionali non commerciali è sufficiente una licenza straniera riconosciuta come equivalente secondo il capoverso 7.9 5 Durante ogni volo, il titolare deve recare seco la licenza.

6

Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell'UFAC, a cura di esperti riconosciuti dallo stesso.

6

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1392).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).

Categorie speciali di aeromobili 3

748.941

7

L'UFAC designa un organo competente per il riconoscimento dell'equivalenza delle licenze straniere. L'organo riconosce le licenze straniere in base alle direttive emanate dall'UFAC.10

Art. 8

Norme di circolazione e d'esercizio 1

I decolli e gli atterraggi sono vietati sulle strade pubbliche e sulle piste di sci.

2

Gli assembramenti di persone all'aperto, gli edifici, le strade pubbliche, le piste di sci, gli impianti pubblici di trasporto, quali ferrovie, funivie e impianti di risalita, le linee elettriche o altri cavi devono essere sorvolati o evitati ad una distanza tale da garantire una sicurezza sufficiente.

3

I voli oltre i confini nazionali e doganali sono autorizzati a condizione che non venga trasportata nessuna merce; occorre recare seco i documenti necessari per valicare la frontiera. Rimane salvo il diritto estero.

4

Qualora alianti da pendio fossero utilizzati sulle acque pubbliche, sono fatti salvi la legislazione federale sulla navigazione interna e il diritto cantonale in materia.

5

Per rimorchiare alianti da pendio per mezzo di verricelli, veicoli o battelli ad un'altezza di oltre 150 m sopra il suolo occorre un'autorizzazione dell'UFAC.

6

Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni relative agli alianti che figurano nell'ordinanza del DATEC del 4 maggio 198111 concernente le norme di circolazione per aeromobili, ad eccezione di quelle che stabiliscono le quote minime di volo.


Art. 9

Restrizioni di volo

1

L'utilizzazione degli alianti da pendio è proibita: a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile adibito ad aerei;

b. durante le ore dei voli militari, ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo militare adibito ad aerei; c. ad una distanza inferiore a 2,5 km da un eliporto.

2

La direzione dell'aerodromo o gli organi di controllo della circolazione aerea possono autorizzare eccezioni alle restrizioni di cui sopra.


Art. 10

Assicurazione responsabilità civile 1

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2

Se l'esercente è domiciliato all'estero, è sufficiente, per effettuare voli in Svizzera, che egli sia coperto da un'assicurazione responsabilità civile conclusa all'estero a 10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).

11

RS 748.121.11

Aviazione

4

748.941

suo nome, a condizione che la copertura sia dello stesso ammontare e che l'assicurazione copra anche le pretese di terzi in Svizzera.

3

L'utilizzatore di un aliante da pendio deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 4: Cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati

Art. 11

1 L'utilizzazione di cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC fissa in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

2

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

Sezione 5: Paracadute

Art. 12

Norme di circolazione I lanci in paracadute sono disciplinati dagli articoli 3 capoverso 2 e 12 dell'ordinanza del 4 maggio 198112 concernente le norme di circolazione per aeromobili.


Art. 13

Assicurazione responsabilità civile 1

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2

La copertura assicurativa dell'aeromobile verso terzi a terra deve estendersi anche all'impiego di paracadute per lanci d'emergenza.

3

Ad ogni lancio, il paracadutista deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 6: Aeromobili senza occupanti, di peso superiore a 30 kg

Art. 14

Categorie

1

L'impiego di aeromobili senza occupanti, segnatamente di cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati, palloni liberi e aeromodelli di peso superiore a 30 kg, necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC stabilisce in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

2

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

12

RS 748.121.11

Categorie speciali di aeromobili 5

748.941

Sezione 7:

Aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg

Art. 15

Restrizioni per cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati È proibito far salire cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati: a. ad un'altezza superiore a 60 m sopra il suolo; b. ad una distanza inferiore a 3 km dalle piste di un aerodromo civile o militare.


Art. 16

Restrizioni per palloni liberi È proibito far salire palloni liberi: a. se il carico utile è superiore a 2 kg o la capacità superiore a 30 m3; b. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile e militare se la capacità è superiore a 1 m3.


Art. 17


13

Restrizioni per aeromodelli 1

Chi utilizza un aeromodello di peso inferiore o uguale a 30 kg deve mantenere costantemente un contatto visivo diretto con l'aeromobile.

2

È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg: a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare; b. nelle zone di controllo (CTR), ad un'altezza superiore a 150 m sopra il suolo.


Art. 18


14

Eccezioni alle restrizioni 1

Possono autorizzare eccezioni: a. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera b, 16 lettera b e 17 capoverso 2: l'organo di controllo della circolazione aerea o la direzione dell'aerodromo;

b. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a, 16 lettera a e 17 capoverso 1: l'UFAC.

2

Tali eccezioni possono essere autorizzate solamente se gli altri utenti dello spazio aereo e terzi a terra non sono messi in pericolo.

3

L'autorizzazione può sottostare a condizioni.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

Aviazione

6

748.941


Art. 19

Diritto cantonale

In vista di ridurre l'impatto ambientale e i rischi cui sono esposti persone e beni a terra, i Cantoni possono emanare prescrizioni applicabili agli aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg (art. 51 cpv. 3 LNA).


Art. 20

Assicurazione responsabilità civile 1

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2

Tale copertura assicurativa non è necessaria per: a. i cervi volanti e i paracadute ascensionali il cui peso è inferiore a 1 kg e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m; b. i palloni frenati il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg, la cui capacità è inferiore a 30 m3 e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m;

c. i palloni liberi il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg e la cui capacità è inferiore a 30 m3;

d. gli aeromodelli il cui peso è inferiore a 0,5 kg.

3

Nell'utilizzare tali apparecchi, occorre recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 7a:15 Disposizione penale
a Chi viola uno degli obblighi di cui all'articolo 10 è punito in virtù dell'articolo 91
capoverso 1 lettera i LNA.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 21

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 14 marzo 198816 sugli alianti da pendio e taluni altri aeromobili;

b. l'ordinanza del 14 marzo 198817 sulle restrizioni applicabili a taluni apparecchi volanti e proiettili.

15 Introdotta dal n. I 8 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

16

[RU 1988 549] 17

[RU 1988 554, 1992 548]

Categorie speciali di aeromobili 7

748.941


Art. 22

Diritto vigente: modifica …18


Art. 23

Disposizione transitoria Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, la copertura della responsabilità civile dovrà essere conforme alle prescrizioni degli articoli 11 capoverso 2 e 20 capoverso 1.


Art. 24

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

18 Le mod. possono essere consultate alla RU 1994 3076.

Aviazione

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748.941