1
Ordinanza
sulle strade nazionali (OSN) del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 2, 21 capoverso 3, 41 capoverso 2, 44 capoverso 2, 49a
capoverso 3, 60 e 62a capoversi 3, 5 e 7 della legge federale dell'8 marzo 19601 sulle strade nazionali (LSN); visti gli articoli 3 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
La presente ordinanza disciplina la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali.
Art. 2
Parti costitutive delle strade nazionali Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica: a. il
corpo
stradale;
b. i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione delle strade nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi;
c. i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie; d. gli impianti accessori con le vie d'accesso, d'uscita e le eventuali vie di collegamento;
e. le aree di sosta comprese le vie d'accesso e d'uscita e le relative costruzioni e impianti;
RU 2007 5957 1 RS
725.11
2 RS
741.01
725.111
Lavori pubblici
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f. le installazioni per l'esercizio e la manutenzione stradale quali punti d'appoggio, centri di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, depositi di materiale, impianti di telecomunicazione, dispositivi per il controllo dei pesi e per altri controlli del traffico nonché installazioni per la sorveglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati; g. le costruzioni e impianti di drenaggio, d'illuminazione e di ventilazione nonché le installazioni di sicurezza e le condotte;
h. le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti; i.
le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico e per la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, i sistemi di gestione e di rilevamento del traffico, comprese le necessarie banche dati; j. la vegetazione e le scarpate, la cui cura non possa ragionevolmente essere richiesta ai confinanti; k. i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono principalmente alle strade nazionali; l.
le costruzioni e gli impianti per la protezione dell'ambiente; m. i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pese e laboratori; n. corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d'accesso e di uscita; o.3 gli impianti doganali, ad eccezione delle infrastrutture che servono allo sdoganamento.
Art. 3
Iscrizione nel registro fondiario I fondi delle strade nazionali devono essere menzionati come tali nel registro fondiario.
Art. 4
Programma di costruzione annuale Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce il programma di costruzione annuale.
Art. 5 Provvedimenti preparatori
Gli organi competenti per l'elaborazione dei piani, la progettazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali sono autorizzati, 3
Introdotto dal il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
Strade nazionali. O 3
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nell'ambito dell'articolo 15 della legge federale del 20 giugno 19304 sull'espropriazione (LEspr), ad adottare i provvedimenti preparatori indispensabili quali sopralluoghi, rilievi planimetrici, sondaggi, picchettamenti e misurazioni sul terreno.
Art. 6
Impianti accessori
1
Gli impianti accessori sono gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio (aree di servizio) e le stazioni di distribuzione di carburanti nonché i relativi parcheggi. Per tutte le categorie di veicoli a motore deve essere a disposizione un numero sufficiente di parcheggi, adeguato alla capacità dell'impianto. Le stazioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente. Per i veicoli a motore può essere autorizzato un accesso posteriore, tramite una strada di servizio, soltanto per le forniture e i tragitti del personale dei gestori degli impianti accessori.
2
L'attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.
3
Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti accessibili alle persone disabili e di telefoni pubblici accessibili alle persone disabili. Le stazioni di distribuzione di carburanti, i gabinetti e i telefoni devono essere aperti 24 ore su 24. Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi.
4
Sentiti i Cantoni, il DATEC stabilisce l'ubicazione e il tipo di impianti accessori e fissa il momento in cui saranno realizzati.
5
I contratti tra il Cantone e il gestore degli impianti accessori devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle strade (USTRA) per approvazione.
Art. 7
Aree di sosta
1
Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una pausa di breve durata.
2
Sulle aree di sosta l'USTRA può autorizzare contro rimunerazione impianti di rifornimento e di vitto quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti o bancarelle. Le autorizzazioni vengono rilasciate per una durata massima di cinque anni.
3 Prima del rilascio o del rinnovo di un'autorizzazione devono essere sentiti il Cantone di stanza e il Cantone confinante se un'area di servizio si trova sul territorio di quest'ultimo dieci chilometri prima o dopo l'area di sosta interessata.
4
L'attrezzatura degli impianti e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.
5
Gli impianti non devono essere installati in modo fisso. Essi vanno rimossi dall'area di sosta ogni sera; in casi giustificati l'USTRA può autorizzare eccezioni.
4 RS
711
Lavori pubblici
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6
Lungo la carreggiata continua è vietato collocare cartelli che segnalano le possibilità di ristoro.
Capitolo 2: Costruzione, sistemazione e utilizzazione delle strade nazionali Sezione 1: Piano di sistemazione e progettazione
Art. 8
Portata del piano di sistemazione 1
I piani di sistemazione devono comprendere: a. il piano di situazione, di regola in scala 1:25 000; b. il profilo longitudinale in scala 1:25 000/2500; c. il profilo normale; d. il rapporto tecnico; e. la stima dei costi.
2
Durante l'elaborazione del piano di sistemazione deve essere verificato l'impatto sull'economia, l'ambiente e la società. I provvedimenti proposti tengono conto della situazione territoriale e dei differenti modi di trasporto.
Art. 9
Zone riservate
1
Le zone riservate devono essere determinate secondo lo stato della progettazione.
Va lasciato un margine sufficiente alla progettazione successiva, in particolare nei punti di collegamento.
2
Laddove il tracciato generale di una strada non è ancora determinato oppure sono esaminate varianti di un tracciato, le zone riservate devono essere adeguatamente estese oppure stabilite per ogni variante.
3
Nelle zone riservate è vietato eseguire senza permesso lavori edilizi, aprire cave di sabbia e discariche o modificare considerevolmente il terreno.
Art. 10 Progetto generale
1
Il progetto generale deve comprendere il tracciato, inclusi i tronchi sotterranei e a cielo aperto, i punti di collegamento con le vie d'accesso e d'uscita, le opere d'intersezione e il numero di corsie.
2
Il progetto generale deve essere elaborato e messo a punto in modo tale da evitare ulteriori notevoli spostamenti e modifiche. Esso deve essere conforme al piano direttore cantonale.
Art. 11 Stesura definitiva e approvazione del progetto generale 1
I documenti del progetto generale devono comprendere: a. il piano della situazione in scala 1:5000;
Strade nazionali. O 5
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b. il profilo longitudinale in scala 1:5000 per le lunghezze e 1:500 per le altezze;
c. il rapporto tecnico e le relative misure di accompagnamento; d. le analisi costi-benefici; e. le indicazioni relative ai costi; f.
il rapporto sull'esame di impatto ambientale, fase 2; g. le proposte del Cantone e i pareri dei Comuni; h. i corapporti dei servizi cantonali della protezione dell'ambiente e della pianificazione del territorio nonché quelli dei servizi cantonali incaricati della protezione della natura e del paesaggio e della tutela degli interessi archeologici.
2
Il DATEC sottopone al Consiglio federale per decisione il progetto generale entro nove mesi dalla stesura definitiva dei documenti ricevuti, concordata con il Cantone interessato.
3
Il Consiglio federale decide circa le controversie sorte nell'ambito dell'approvazione.
4
Se, durante l'elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stesso superano quelli del progetto generale di oltre il 10 per cento senza tenere conto del rincaro, l'aumento dei costi deve essere sottoposto per decisione al Consiglio federale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.
Art. 12
Progetto esecutivo
1
Il progetto esecutivo deve essere presentato per approvazione al DATEC, corredato dei seguenti documenti: a. il
piano
d'insieme;
b. i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1:1000; c. il profilo longitudinale in scala 1:1000 per le lunghezze e 1:100 per le altezze;
d. il profilo normale in scala 1:50; e. i profili trasversali in scala 1:100; f.
le dimensioni principali delle opere di costruzione; g. il rapporto tecnico comprese le misure complementari; h. il piano di drenaggio; i.
il rapporto sull'impatto ambientale, 3a tappa; j.
la stima dei costi; k. il piano di espropriazione;
Lavori pubblici
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l.
la tabella dei fondi; m. i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confederazione.
2
Il DATEC esamina entro dieci giorni se l'incartamento è completo e lo trasmette al Cantone per parere e pubblicazione.
3
Il DATEC approva il progetto esecutivo entro sei mesi dalla conclusione della procedura d'istruzione. Esso informa le parti della conclusione della procedura d'istruzione.
Art. 13
Distanze degli allineamenti 1
Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali sono: a. per le strade nazionali di prima classe 25 m
b. per le strade nazionali di seconda classe di cui è prevista una futura sistemazione:
a strada nazionale di prima classe
25 m
di cui non è prevista una tale sistemazione, secondo la sezione stradale
20-25 m
c. per le strade nazionali di terza classe, secondo la sezione stradale 15-25 m
d. per le strade nazionali nelle regioni urbane 20-25 m
2
Per i raccordi e le diramazioni, le distanze tra l'allineamento e il corpo stradale devono essere stabilite secondo le disposizioni del capoverso 1.
3
Se le circostanze lo esigono, si può derogare a questa regola per stabilire distanze diverse o delimitare gli allineamenti verticalmente.
Art. 14
Picchettamento Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento ai sensi dell'articolo 27a LSN: a. il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare deve essere evidenziato così come tutte le superfici collegate requisite per misure ecologiche sostitutive; b. gli impianti stradali e gli spigoli esterni degli edifici collegati all'installazione devono essere evidenziati mediante profili;
c. qualora si dovesse procedere a un dissodamento, le superfici da dissodare o gli alberi da abbattere devono essere evidenziati.
Art. 15
Procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali del progetto Se il progetto iniziale subisce considerevoli modifiche nel corso della procedura di approvazione dei piani, il progetto modificato deve essere sottoposto nuovamente agli interessati per parere e, all'occorrenza, pubblicato.
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Art. 16 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico 1
Durante l'elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si deve procedere a un esame plurifase dell'impatto ambientale in conformità al numero 11.1 dell'allegato all'ordinanza del 19 ottobre 19885 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.
2
In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l'impatto sull'ambiente in quanto questi elementi siano indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.
3
Il DATEC può vincolare l'autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, entro tre anni dalla messa in esercizio dell'opera, sia accertato che le misure di protezione dell'ambiente sono state applicate in modo adeguato ed è stato raggiunto l'effetto auspicato.
Art. 17
Costi 1 L'USTRA stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di calcolare i costi.
2
Occorre stimare i costi e i benefici del progetto generale e del progetto esecutivo; i costi di costruzione, di manutenzione e d'esercizio devono essere esposti separatamente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a prescindere dalle norme per la costruzione stradale.
3
In ogni fase della progettazione occorre tener conto delle richieste di modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico e ambientale, nonché nell'ottica dei costi e dei benefici.
4
Le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo devono essere adattate in funzione di eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi.
Art. 18
Esame dei progetti dettagliati L'esame dei progetti dettagliati può essere affidato a un ingegnere verificatore.
Questo esame non costituisce una consegna dell'opera e non esime l'ingegnere incaricato del progetto dalle sue responsabilità.6
Art. 19
Annuncio all'autorità di sorveglianza sulla misurazione ufficiale Le autorità competenti informano entro un termine di 30 giorni il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale circa i cambiamenti che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.
5 RS
814.011
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Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
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Sezione 2: Acquisto del terreno
Art. 20
Acquisto a trattativa privata L'acquisto a trattativa privata è ammissibile se il terreno può essere acquistato a un prezzo che corrisponde al massimo al suo valore venale. Nel determinare questo valore va tenuto adeguatamente conto dei prezzi nella regione considerata, della situazione e della possibilità d'impiego del fondo.
Art. 21
Acquisto del terreno nella procedura di rilottizzazione Nell'elaborazione e nella presentazione dei progetti di raggruppamenti agricoli e forestali resi necessari dai lavori di costruzione, occorre tener conto segnatamente delle disposizioni del diritto federale sui sussidi a favore delle bonifiche fondiarie e degli edifici rurali e di quelle sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente.
Art. 22
Presentazione ed esame dei progetti di rilottizzazione I progetti preliminari di rilottizzazione devono essere presentati all'USTRA.
Quest'ultimo accerta che siano rispettati gli interessi della costruzione stradale. In caso di raggruppamenti agricoli, l'USTRA affida all'Ufficio federale dell'agricoltura e all'Ufficio federale dell'ambiente il compito di verificare il rispetto delle disposizioni concernenti i contributi.
Art. 23
Stima del valore venale e indennità Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d'esecuzione, l'applicazione della LEspr7.
Art. 24
Eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e all'obbligo di restituire i contributi Per le eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e di frazionamento nonché all'obbligo di restituire i contributi si applicano gli articoli 36 lettera d e 37 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19988 sui miglioramenti strutturali.
Art. 25
Eccezioni nella procedura di rilottizzazione Laddove la procedura di rilottizzazione non basta manifestamente a soddisfare le pretese legittime di risarcimento del proprietario di un determinato fondo, va esperita, su domanda del proprietario o d'ufficio, la procedura d'espropriazione.
7 RS
711
8 RS
913.1
Strade nazionali. O 9
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Art. 26
Espropriazione
1
Se l'acquisto del terreno avviene per espropriazione, il DATEC trasmette al presidente della Commissione di stima competente i piani approvati. Questi valgono come piano dell'opera secondo l'articolo 27 capoverso 1 LEspr9. Al presidente della Commissione di stima devono anche essere inviati il piano d'espropriazione e le tabelle dei fondi conformemente all'articolo 27 capoverso 2 LEspr.
2
La procedura di deposito dei piani prevista dal diritto sull'espropriazione è intesa esclusivamente a permettere agli espropriati di notificare le pretese d'indennità.
3
Se, dopo il deposito dei piani previsto dal diritto sull'espropriazione, occorre disporre in permanenza o temporaneamente di altri fondi o di parti di essi per la costruzione stradale, per installazioni, discariche o lavori d'adattamento, si procede a un deposito suppletivo dei piani solamente se l'ampliamento pregiudica i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.
Art. 27
Tasse
1
Per l'accertamento e l'epurazione dei diritti reali dovuti in seguito alla rilottizzazione nel perimetro di una strada nazionale, possono essere riscosse tasse secondo le aliquote corrispondenti delle tariffe cantonali del registro fondiario. Non è tuttavia riscossa alcuna tassa per le iscrizioni in questo registro (art. 954 Codice civile10), tranne quando la loro causa risiede esclusivamente nella costruzione stradale oppure quando riguardano aziende non agricole.
2
Le tasse per le operazioni del registro fondiario nell'ambito di espropriazioni necessarie alla costruzione di strade nazionali sono riscosse in conformità delle disposizioni di diritto federale concernenti le tasse e le indennità nella procedura d'espropriazione.
Sezione 3: Sistemazione e utilizzazione
Art. 28
Sistemazione di strade nazionali Per la sistemazione di strade nazionali sono applicabili le disposizioni sull'elaborazione e l'approvazione dei progetti generali ed esecutivi e sulla costruzione delle strade nazionali.
Art. 29
Utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali 1
L'utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali è soggetta all'autorizzazione dell'USTRA.
9 RS
711
10 RS
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Lavori pubblici
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2
L'utilizzazione è soggetta al versamento di un'indennità. L'indennità deve di regola corrispondere al valore di mercato. L'utilizzazione da parte dei Cantoni per esigenze proprie sono esenti da indennità.
3
Le spese supplementari di manutenzione e di esercizio provocate da un'utilizzazione molteplice sono a carico dei terzi.
Art. 30
Progetti di costruzione di terzi nel settore delle strade nazionali 1
L'USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all'interno degli allineamenti conformemente all'articolo 44 LSN.
2
I progetti di costruzione non devono pregiudicare la sicurezza del traffico, la destinazione dell'opera né un'eventuale futura sistemazione della strada. Ciò vale segnatamente per:
a. la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condotte e simili impianti; b. la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o c. le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia.
3
L'USTRA stabilisce le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso.
Capitolo 3: Completamento della rete delle strade nazionali approvata Sezione 1: In generale
Art. 31
Principio Nella misura in cui le disposizioni del presente titolo non stabiliscano altrimenti, si applica il capitolo 2.
Art. 32
Completamento L'allegato 1 designa i tratti che saranno realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata.
Art. 33
Acquisto del terreno nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata Il DATEC disciplina i dettagli dell'acquisto del terreno al momento del completamento della rete delle strade nazionali approvata.
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Art. 34
Progettazione e costruzione nelle zone urbane I Cantoni possono affidare ai Comuni urbani, interamente o in parte, la progettazione e la costruzione delle strade nazionali nelle zone urbane. In tale caso, i Comuni urbani devono adempiere i compiti che la legge sulle strade nazionali e la presente ordinanza conferiscono al Cantone; essi devono collaborare costantemente e strettamente con il Cantone e, per il tramite di quest'ultimo, con l'USTRA e con gli altri servizi federali interessati.
Sezione 2: Piano di sistemazione e progettazione
Art. 35
Progetto generale
1
L'USTRA può affidare l'elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In questo caso, essi devono operare fino al termine della progettazione in stretta collaborazione con l'USTRA e gli altri servizi federali interessati. Se del caso, l'USTRA fissa le condizioni per l'elaborazione del progetto generale e le inoltra al Cantone sotto forma di istruzioni.
2
Per la stesura definitiva e l'approvazione il Cantone inoltra all'USTRA i documenti secondo l'articolo 11.
Art. 36
Progetto esecutivo
1
L'USTRA verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo inoltri al DATEC per l'approvazione. Entro tre mesi l'USTRA comunica al Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione.
2
Se l'USTRA e il Cantone non giungono a un accordo, quest'ultimo inoltra al DATEC, per approvazione, il progetto nella forma in cui l'USTRA ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione.
Art. 37
Progetto dettagliato
1
L'USTRA decide per quali elementi delle costruzioni occorre sottoporgli un progetto dettagliato per approvazione.
2
L'USTRA decide in merito al progetto dettagliato entro due mesi dalla trasmissione di tutti i documenti da parte del Cantone.
Sezione 3: Acquisti pubblici
Art. 38
Procedura 1 Le seguenti commesse per lavori, forniture e servizi sono oggetto di pubblica gara: a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi;
Lavori pubblici
12
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b.11 le commesse per forniture e servizi a partire da 350 000 franchi.
2
Possono essere deliberate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno: a. le commesse edili a partire da 500 000 franchi; b.12 le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.
3
Le altre commesse possono essere deliberate mediante trattative private.
4
L'offerta più conveniente dal profilo economico ottiene l'appalto.
5
D'intesa con il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale delle finanze, il DATEC adegua i valori soglia alle disposizioni dell'Accordo del 15 aprile 199413 sugli appalti pubblici (Accordo GATT).14
Art. 39
Diritto applicabile
Per il resto è applicabile il diritto cantonale.
Art. 40
Approvazione dell'USTRA 1
Prima dell'aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all'approvazione dell'USTRA le seguenti commesse: a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi; b.15 le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.
2
L'USTRA decide dell'approvazione entro un mese.
3
Le altre commesse devono essere rese note all'USTRA prima dell'inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi.
4
Il DATEC adegua i valori del capoverso 1 alle disposizioni dell'Accordo GATT16.17
Sezione 4: Esecuzione
Art. 41
Inizio e svolgimento dei lavori di costruzione 1
I lavori di costruzione non possono essere cominciati prima che l'USTRA abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e la delibera.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
13 RS
0.632.231.422 14 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
16 RS
0.632.231.422 17 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
Strade nazionali. O 13
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2
I Cantoni informano periodicamente l'USTRA sullo stato dei lavori. Quest'ultimo può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.
3
I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l'apertura alla circolazione del tratto interessato.
Art. 42
Sorpasso del preventivo 1
Occorre il consenso dell'USTRA per le modifiche del progetto dettagliato, rilevanti dal profilo tecnico, che si rendono necessarie prima o durante la costruzione, oppure per le modifiche che provocano una spesa supplementare superiore a 500 000 franchi. Ciò vale anche quando si prevedono notevoli sorpassi del preventivo.
2
Il consenso dell'USTRA va ottenuto per tempo prima dell'inizio dei lavori.
3
Il cambiamento dei piani o il superamento del preventivo devono essere annunciati all'USTRA prima dell'inizio dei lavori.
Art. 43 Conto finale e piani conformi ai lavori eseguiti I Cantoni devono presentare all'USTRA un conto finale per ogni opera costruita.
Entro due anni dall'entrata in servizio provvedono alla stesura dei documenti conformi ai lavori eseguiti (piani, dati elettronici) di tutte le opere e le installazioni tecniche.
Art. 44
Documentazione Al momento della consegna devono essere disponibili i documenti necessari all'esercizio, alla sorveglianza e alla manutenzione di tutte le opere e le installazioni tecniche.18 Essi vanno consegnati all'USTRA.
Sezione 5: Trasmissione della proprietà
Art. 45
1 Il DATEC determina i fondi e designa i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico, gli obblighi contrattuali e le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione. L'USTRA può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall'apertura alla circolazione del tratto in questione.
2
Dopo la messa in esercizio del tratto, i Cantoni mantengono la competenza di regolare le operazioni d'acquisto fondiario non ancora concluse.
3
Con la conclusione del progetto, gli impegni vincolati alla costruzione sono trasmessi alla Confederazione per successione universale. Il progetto è considerato concluso non appena terminata la consegna dell'opera senza che siano state riscon-
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
Lavori pubblici
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trate importanti manchevolezze.19 La Confederazione è legittimata a far valere pretese da contratti d'opera e mandati conferiti a imprese, ingegneri e architetti.
Capitolo 4: Manutenzione delle strade nazionali
Art. 46
1 L'USTRA provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista tecnico e verifica periodicamente lo stato delle strade.
2
Pianifica le misure di manutenzione a lungo termine. Le misure devono essere coordinate in modo che sia garantita l'efficienza delle strade nazionali e che il numero dei cantieri su una sezione sia ridotto al minimo.
Capitolo 5: Esercizio delle strade nazionali Sezione 1: Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione
Art. 47
Delimitazione delle unità territoriali Le unità territoriali per l'esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono fissate nell'allegato 2.
Art. 48
Convenzioni sulle prestazioni 1
L'USTRA, in nome della Confederazione, conclude con i gestori le convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione corrente e agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione e vigila affinché siano rispettate.
2
Nelle convenzioni sulle prestazioni l'USTRA può, per ragioni economiche o legate al traffico, scostarsi leggermente dai limiti delle unità territoriali fissati nell'allegato 2.
Art. 49
Attribuzione delle unità territoriali 1
Se un solo Cantone o ente si candida per un'unità territoriale, l'USTRA può designarlo quale gestore.
2
Se nessun Cantone o ente è disposto ad assumere la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione per un'unità territoriale, si applica il diritto federale sugli acquisti pubblici. L'USTRA esegue la procedura e procede all'aggiudicazione.
19 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
Strade nazionali. O 15
725.111
3
Nella misura in cui singole unità territoriali, o parti di esse, sono gestite dalla Confederazione stessa, la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono di competenza dell'USTRA.
Sezione 2: Sicurezza nelle gallerie
Art. 50
1 Il DATEC emana istruzioni sulla sicurezza nelle gallerie. A tal fine si attiene alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 200420, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea, o a una regolamentazione successiva.
Sezione 3: Gestione del traffico
Art. 51
Competenza dell'USTRA
1
L'USTRA è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico e provvede all'informazione stradale per le strade nazionali.
2
Se le circostanze lo esigono, esso coordina i suoi provvedimenti con gli Stati confinanti. Li informa in merito alle particolari situazioni del traffico sulle strade nazionali.
3
Può affidare questi compiti parzialmente o interamente ai Cantoni, a enti da essi istituiti o a terzi.
4
Emana istruzioni circa i dati sul traffico che i Cantoni sono tenuti a comunicare.
5
Può far eseguire installazioni di gestione del traffico (ad es. cartelli informativi).
anche negli impianti accessori.
Art. 52
Piani cantonali di gestione del traffico 1
Le strade per le quali i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico sono elencate nell'allegato 3.
2
Se mutano le condizioni, il DATEC può adeguare l'allegato 3.
3
I Cantoni allestiscono i piani di gestione del traffico secondo le istruzioni dell'USTRA e li sottopongono alla sua approvazione.
4
I Cantoni eseguono le misure previste nei piani di gestione del traffico approvati dall'USTRA.
20 GU L 167 del 30.04.2004, pag. 39.
Lavori pubblici
16
725.111
Art. 53
Ordini della polizia alla centrale di gestione del traffico La centrale di gestione del traffico attua le misure ordinate dalla polizia nei casi di cui all'articolo 3 capoverso 6 LCStr per la gestione operativa o la regolazione del traffico sulle strade nazionali.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 54
Esecuzione 1 Se l'esecuzione non è demandata al DATEC, l'USTRA esegue la presente ordinanza ed emana istruzioni.
2
Per quanto attiene ai fondi delle strade nazionali, sono in particolare di sua competenza le misure seguenti:
a. acquisto e vendita nonché costituzione, modifica, esercizio e soppressione di diritti di prelazione, di acquisto e di ricupera; b. costituzione, modifica e soppressione di diritti di superficie e altri diritti reali limitati;
c. locazione e affitto.21
Art. 55
Diritto vigente: abrogazione e modifica L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 4.
Art. 56
Disposizioni transitorie 1
La Confederazione, per successione universale, assume con la proprietà tutti gli impegni cantonali connessi alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade nazionali ed è segnatamente legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d'appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.
2
Nel quadro dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso su strade nazionali completate (art. 62a cpv. 7 LSN), l'USTRA stabilisce i lavori che i Cantoni devono eseguire secondo la procedura previgente. In questi casi la Confederazione si assume gli impegni connessi con i lavori di sistemazione e manutenzione soltanto alla conclusione dei lavori.
3
Non sono trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali superfici residue e centri di manutenzione che non saranno più utilizzati per l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione futura delle strade nazionali e che i Cantoni desiderano conservare.
4
Non sono parimenti trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali i centri d'intervento della polizia di cui i Cantoni necessitano per l'adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali.
21 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).
Strade nazionali. O 17
725.111
5
Se sono ancora in corso operazioni d'acquisto fondiario concernenti le strade nazionali già aperte al traffico al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo regolamento delle procedure.
6
In caso di domande d'approvazione dei piani pendenti nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione, il Cantone rimane competente fino alla conclusione delle procedure.
Art. 57
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Lavori pubblici
18
725.111
Allegato 1
(art. 32)
Tratti realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata (stato: 1° agosto 2007) Legenda: N =
strada
nazionale
SN = strada
nazionale
urbana
(superstrada)
G =
traffico
misto
Cl. = classe
Sez. = sezione
A) Elenco dei tratti in cantiere N Cl.
Sez.
Designazione
Numero di
carreggiate
Lunghezza
(km) in
cantiere
Zürich
N04 1
04 Brunau-Uetliberg Ost 2 + 2
0.6
N04 1 05 Uetliberg Ost-Fildern 2 + 2
4.6
N04 1 06 Fildern-Knonau 2 + 2
13.4
N04 1 07 Knonau-Kantonsgrenze ZG 2 + 2
2.8
N20 1 04 Bergermoos-Fildern N1c 2 + 2
5.2
Bern
N01 4
06 Zubringer Neufeld SN 2 (+1)
1.2
N05 2 09 Biel
Ost
(Längfeld)-Biel Süd (Brüggmoos) 2 + 2
7.1
N16 2 01 Frontière
JU-Moutier Est
2/2 + 2
4.1
N16 2 02 Moutier
Est-Court
2
7.8
N16 2 03 Court-Tavannes 2/2 + 2
10.2
Obwalden
N08 9 58 Loppertunnel/ Verbindungstunnel N8 an N2 2 + 2
2
1.1
N08 3 55 Giswil
Grossmatt-Ewil
2
1.0
N08 3 52 Umfahrung Lungern 2
3.5
Nidwalden
N02 1 02 Loppertunnel/Kirchenwaldtunnel Verbindungstunnel N8 an N2 2 + 2
2
1.8
Zug
N04 1 02 Kantonsgrenze ZH-Verzweigung Blegi
2 + 2
2.4
Basel-Stadt
N02 4
08 Wiese-Landesgrenze F SN 2 + 2
1.1
Aargau
N20 9 00 Flankierende Massnahmen
2
Strade nazionali. O 19
725.111
N Cl.
Sez.
Designazione
Numero di
carreggiate
Lunghezza
(km) in
cantiere
Graubünden
N28 2/3 01 Landquart-Klosters Selfranga (Umfahrung Saas)
2
3.7
Valais
N09 2 54 Sion-Sierre (jonction de Sierre-Est) 2 + 2
N09 2 55
Sierre-Gampel
2 + 2
20.0
N09 2 56
Gampel-Brig-Glis
2 + 2
17.0
Jura
N16 9 01 Plate-forme
douanière de Boncourt -
N16 2 02
Frontière
F-Porrentruy Ouest
2 + 2
13.7
N16 2 08
Delémont
Est-Frontière BE
2 + 2
4.9
B) Elenco dei tratti in esercizio oggetto di lavori residui o pagamenti N Cl.
Sez.
Designazione
Numero di
carreggiate
Lunghezza
(km)
Bern
N05 2 02 Grenchen-Biel Ost
(Längfeld)
2 + 2
8.6
Uri
N04 2 09
Neue Axenstrasse Ktgr. SZ-Flüelen (Umfahrung Flüelen)
2
2.5
Obwalden
N08 3
54 Umfahrung Giswil 2
2.5
Fribourg
N01 2 01 Cheyres-Cugy, y compris Domdidier,
(archéologie)
2 + 2
11.8
Solothurn
N05 2 02 Zuchwil-Nennikofen (flankierende
Massnahmen)
2 + 2
7.4
N05 2 03
Aare-Grenchen (flankierende Massnahmen) 2 + 2
3.3
Thurgau
N07 2 05 Schwaderloh-Landesgrenze D 2 + 2
8.6
Vaud
N01 2 07
Yverdon-Arrissoules (Frontière FR) 2 + 2
13.3
N01 2 08
Payerne (Frontière FR)-Avenches 2 + 2
10.4
N01 1 09
Avenches-Faoug
2 + 2
5.8
N05 2 02
Frontière
NE-Arnon
2 + 2
8.6
N05 2 01
Arnon-Yverdon
2 + 2
9.2
Neuchâtel
N05 2 03
Areuse-Frontière VD 2 + 2
13.3
Lavori pubblici
20
725.111
N Cl.
Sez.
Designazione
Numero di
carreggiate
Lunghezza
(km)
Jura
N16 2
03 Evitement de Porrentruy 2 + 2
2.9
N16 2 04 Porrentruy Est-Courgenay 2 + 2
5.2
N16 2 05 Courgenay-Glovelier 2
8.0
N16 2 06 Glovelier-Delémont Ouest 2 + 2
10.0
N16 2
07 Evitement de Delémont 2 + 2
3.2
C) Elenco dei tratti non ancora iniziati N Cl.
Sez.
Designazione
Numero di
carreggiate
Lunghezza
(km)
Zürich
N01 4 01 Hardturm-Verkehrsdreieck Letten SN 3 + 3
2.8
N01 4
02 Stadttunnel Letten-Irchel SN 3 + 3
0.7
N03 4
01 Letten-Sihlhölzli SN 3 + 3
2.6
Bern
N05 2 08 Biel
Süd
(Brüggmoos)-Biel West (See-Vorstadt) 2 + 2
5.2
N05 4
01 Zubringer Nidau
SN 2 + 2
0.6
N05 3 08 Biel West-Schlössli (Umfahrung Biel, Tunnel Vingelz)
G
2
1.7
N08 3 09 Brienzwiler Ost-Kantonsgrenze OW (Brünigtunnel/Passstrasse)
G
2
5.9
N16 2 05 La Heutte-Taubenloch (Séparation des trafics Taubenloch)
2 + 2
Uri
N04 2 09 Neue Axenstrasse Kantonsgrenze SZ-Flüelen (Sisikoner- und Rophaien-Tunnel) 2
3.5
Schwyz
N04 2 09 Neue Axenstrasse Anschluss Brunnen-Kantonsgrenze UR (Morschacher- und Sisikoner-Tunnel) 2
7.3
Obwalden
N08 3 51 Brünig
Kantonsgrenz BE-Lungern Süd (Brünigtunnel/Passstrasse)
G
2
4.0
N08 3 53 Lungern Nord-Giswil Süd 2
4.0
Basel-Stadt
N02 4 07 Zubringer Bahnhof SBB-Gellertdreieck SN 2 + 2
2.0
Graubünden
N28 2/3 01 Landquart-Klosters Selfranga (Umfahrung Küblis und Anschluss Jenaz-Küblis) 2
6.6
Strade nazionali. O 21
725.111
N Cl.
Sez.
Designazione
Numero di
carreggiate
Lunghezza
(km)
Vaud
N09 1 03
Perraudette-Paudèze (Corsy)
N09 1
09
Paudèze-Lutrive
2 + 2
1.8
Neuchâtel
N05 2 04 Serrières-Areuse (Contournement
de Serrières)
2 + 2
1.9
Lavori pubblici
22
725.111
Allegato 2
(art. 47)
Unità territoriali UT Cantone
Limiti
(raccordi)
I BE
N8: Kantonsgrenze BE/OW N1: Kantonsgrenze BE/SO N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR II
VD, FR, GE
N5: Jonction Yverdon Ouest N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR N9: Jonction Bex Nord III VS
N9: Jonction Bex Nord IV TI
N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N13: Raccordo Roveredo Nord V GR
N13: Raccordo Roveredo Nord N13: Kantonsgrenze GR/SG VI
SG, TG, AI, AR, GL
N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N13: Kantonsgrenze GR/SG VII ZH,
SH
N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N1: Anschluss Dietikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N4: Kantonsgrenze ZH/ZG VIII AG, BS, BL, SO
N1: Anschluss Dietikon N1: Kantonsgrenze BE/SO N2: Kantonsgrenze LU/AG N5: Anschluss Lengnau IX
JU, NE, BE
N5: Jonction Yverdon Ouest N5: Anschluss Lengnau N16: Jonction N5
X
LU, ZG, OW, NW
N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N4: Anschluss Küssnacht N8: Kantonsgrenze BE/OW N2: Kantonsgrenze LU/AG N2: Anschluss Beckenried XI UR,
SZ,
TI
N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N2: Anschluss Beckenried N4: Anschluss Küssnacht
Strade nazionali. O 23
725.111
Allegato 3
(art. 52)
Strade per le quali i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico
Cantone Strada da
via
a
ZH 1 Zürich
Brüttisellen
Winterthur
ZH Anschluss
Zürich-Affoltern
Furttal
Kantonsgrenze Aargau ZH 1 Anschluss
Urdorf-Nord
Bergdietikon
Kantonsgrenze Aargau ZH Anschluss
Urdorf-Nord
Schlieren
ZH 3 Zürich
Dietikon
Kantonsgrenze Aargau ZH Zürich
Geroldswil
Kantonsgrenze Aargau ZH Zürich
Uetikon-Waldegg
Birmensdorf
ZH 3 Zürich
Horgen
Kantonsgrenze Schwyz ZH 7 Winterthur
Räterschen
Kantonsgrenze Thurgau ZH 1 Winterthur
Attikon
Kantonsgrenze Thurgau ZH Attikon
Bertschikon
Kantonsgrenze Thurgau ZH
Winterthur
Andelfingen
Kantonsgrenze
Schaffhausen
ZH Anschluss
Kleinandelfingen Ossingen Kantonsgrenze Thurgau ZH A53
Verzweigung Brüttisellen Uster Kantonsgrenze St. Gallen ZH A52
Hinwil
Forch
Zürich
ZH 4 Zürich
Sihltal
Kantonsgrenze Zug
ZH Anschluss
Urdorf-Nord
Affoltern a.A.
Kantonsgrenze Zug
ZH Sihlbrugg
Hirzel
Anschluss Wädenswil ZH Anschluss
Zürich-Seebach
Glattbrugg
Anschluss Flughafen ZH
Anschluss Dietikon
Weiningen
Anschluss
Zürich-Affoltern
BE 1 Bern
Schönbühl
Anschluss
Kirchberg
BE
1
Anschluss Kirchberg Herzogenbuchsee
Kantonsgrenze Aargau BE
5
Kantonsgrenze Solothurn Niederbipp
Kantonsgrenze Solothurn BE 5 Biel
Pieterlen
Kantonsgrenze Solothurn BE A6 Anschluss
Schönbühl
Lyss Biel
BE 12 Schönbühl
Jegenstorf
Kantonsgrenze Solothurn BE 22 Kantonsgrenze Solothurn Lyss Kantonsgrenze Freiburg BE 10 Rizenbach
Kantonsgrenze Freiburg BE 10 Bern
Muri
Anschluss
Muri
BE
10
Kantonsgrenze Freiburg (Müntschemier)
Ins Kantonsgrenze
Neuchâtel
BE Bern
Belp, Seftigen
Anschluss Thun-Nord BE 6 Anschluss
Muri
Münsingen, Thun
Spiez
BE 223
Anschluss
Spiez
Kandersteg
Kantonsgrenze Wallis BE 11 Spiez
Interlaken
Anschluss Brienz
BE 12 Bern
Niederwangen
Kantonsgrenze Freiburg BE 1 Bern
Mühleberg
Kantonsgrenze Freiburg BE 6 Biel
Moutier
Limite cantonale Jura LU 2 Anschluss
Emmen-Nord
Nottwil, Dagmarsellen Kantonsgrenze Aargau LU 2 Luzern
Anschluss
Emmen-Nord
LU Emmen
Seeplatz
Anschluss Emmen-Süd LU 24 Anschluss
Sursee
Triengen
Kantonsgrenze Aargau LU
4
Luzern
Ebikon
Anschluss Gisikon-Root LU Emmen,
Seeplatz
Inwil Kantonsgrenze Zug
Lavori pubblici
24
725.111
Cantone Strada da
via
a
LU
Anschluss Luzern-Horw Kantonsgrenze
Nidwalden
UR
2
Anschluss Flüelen
Altdorf, Amsteg Anschluss Göschenen
SZ Schübelbach
Tuggen
Kantonsgrenze St.Gallen SZ 8 Anschluss
Pfäffikon
Seedamm
Kantonsgrenze St.Gallen SZ 3 Kantonsgrenze Zürich Lachen
Kantonsgrenze Glarus SZ 2 Brunnen
Seewen,
Arth
Kantonsgrenze Zug
OW
4 Sarnen
Alpnach
Kantonsgrenze
Nidwalden
NW
Anschluss
Beckenried
Stans
Kantonsgrenze Luzern NW
4
Anschluss Stansstad Kantonsgrenze
Obwalden
GL
3
Kantonsgrenze Schwyz Niederurnen, Mollis
Kantonsgrenze St. Gallen ZG 4 Zug Sihlbrugg
Kantonsgrenze Zürich ZG 4 Zug Anschluss
Zug-West
ZG Cham
Friesencham
Kantonsgrenze Zürich ZG 4 Anschluss
Zug-West
Anschluss Cham
ZG 4 Cham
Rotkreuz
Kantonsgrenze Luzern ZG Rotkreuz
Risch
Kantonsgrenze Schwyz FR 22 Anschluss
Murten
Galmiz,
Kerzers Kantonsgrenze Bern FR
10
Kantonsgrenze Bern (Müntschemier)
Kerzers
Kantonsgrenze Bern
(Gurbrü)
FR
1
Kantonsgrenze Bern
Gempenach, Murten,
Avenches
Limite cantonale Vaud FR
1
Limite cantonale Vaud Domdidier
Limite cantonale Vaud FR
Limite cantonale Vaud Estavayer-le-Lac
Limite cantonale Vaud FR Jonction
Matran
Prez-Vers-Noréaz
Limite cantonale Vaud FR
12
Kantonsgrenze Bern
Fribourg, Bulle
Limite cantonale Vaud SO
12
Anschluss Oensingen Balsthal
Kantonsgrenze Basel Land
SO
2
Kantonsgrenze Aargau Olten
Kantonsgrenze Basel Land
SO 5 Kantonsgrenze Bern Oensingen, Olten
Kantonsgrenze Aargau SO 12 Solothurn
Biberist
Kantonsgrenze Bern
SO Anschluss
Kriegstetten
Derendingen
Solothurn
SO 5 Kantonsgrenze Bern Solothurn, Grenchen
Kantonsgrenze Bern
SO 22 Solothurn
Lüsslingen
Kantonsgrenze Bern
BL 12 Liestal
Waldenburg
Kantonsgrenze Solothurn BL 2 Sissach
Läufelfingen
Kantonsgrenze Solothurn BL
12/2 Anschluss Liestal Frenkendorf
Anschluss Sissach
BL Liestal
Arisdorf
Augst
BL Thürnen
Umfahrung Sissach
Anschluss Sissach
BL
12
Basel Stadt
Pratteln
Anschluss Liestal
BL
Kantonsgrenze Aargau Augst
Kantonsgrenze Basel Stadt
BL
Anschluss Sissach
Tenniken
Anschluss Diegten
Strade nazionali. O 25
725.111
Cantone Strada da
via
a
SH
Schaffhausen
Mühlental
Landesgrenze
Oberbargen
SH Schaffhausen
Herblingen
Landesgrenze Thayngen SG
13
Sargans
Bad Ragaz
Kantonsgrenze
Graubünden
SG 3 Sargans
Walenstadt
Kantonsgrenze Glarus SG 13 Sargans
St. Margrethen
Rorschach
SG 7 St.Gallen
Rorschach
SG Anschluss
Rorschach
Tübach
Kantonsgrenze Thurgau SG 7 St.
Gallen
Oberbüren,
Wil
Kantonsgrenze Thurgau SG -/A53 Kantonsgrenze Schwyz Uznach, Schmerikon
Kantonsgrenze Zürich SG Anschluss
Rapperswil
Seedamm Rapperswil Kantonsgrenze Schwyz GR 28 Landquart
Maienfeld
GR
3/417
Thusis
Tiefencastel,
Lenzerheide
Anschluss Chur-Süd
GR
13
Confine cantonale Ticino Reichenau, Chur,
Zizers
Kantonsgrenze St. Gallen AG
Anschluss Wettigen
Furttal
Kantonsgrenze Zürich AG
1
Kantonsgrenze Zürich Wohlen, Lenzburg,
Oftrigen
Kantonsgrenze Bern
AG 2 Kantonsgrenze Luzern Zofingen
Kantonsgrenze Solothurn AG 5 Anschluss
Aarau-Ost
Aarau
Kantonsgrenze Solothurn AG 24 Anschluss
Aarau-West
Schöftland
Kantonsgrenze Luzern AG Anschluss
Baden
Wettingen
Kantonsgrenze Zürich AG
3
Kantonsgrenze Zürich Spreitenbach, Brugg,
Frick
Kantonsgrenze Basel Land
AG Brugg
Othmarsingen
Anschluss Lenzburg
AG Anschluss
Baden
Mellingen
Anschluss Mägenwil
TG Autobahnende
Arbon-West
Roggwil
Kantonsgrenze St. Gallen TG 7 Kantonsgrenze St. Gallen Wängi, Aadorf
Kantonsgrenze Zürich TG Wängi
Matzingen
Kantonsgrenze Zürich TG 1 Konstanz
Müllheim
Kantonsgrenze Zürich TG 14 Wellhausen
Hüttlingen
Verzweigung Grüneck TG
Anschluss Frauenfeld-West Uesslingen
Kantonsgrenze Zürich TI
2
Airolo
Biasca
Raccordo Bellinzona Nord
TI
2
Raccordo Bellinzona Nord Monte Ceneri, Lugano Mendrisio TI
2
Mendrisio
Chiasso
Confine nazionale,
Chiasso
TI
Mendrisio
Stabio
Confine nazionale,
Gaggiolo
TI
13
Raccordo Bellinzona Nord Confine cantonale con i Grigioni
VD 1 Jonction
Lausanne-Malley
Rolle
Limite cantonale Genève VD 9 Lausanne
Montreux
Limite cantonale Valais VD Mies
Jonction
Coppet
VD Jonction
Coppet
Crassier
Jonction Nyon
VD
Jonction Rolle
Vinzel
Jonction Nyon
VD Jonction
Cossonay
Bussy-Chardonney
Jonction Rolle
VD Bussy-Chardonney Jonction Morges-Ouest
Lavori pubblici
26
725.111
Cantone Strada da
via
a
VD
12
Vevey
Le Chaux
Limite cantonale
Fribourg
VD
5
Jonction Yverdon-Sud Grandson
Limite cantonale
Neuchâtel
VD
1
Limite cantonale Fribourg Avenches
Limite cantonale
Fribourg
VD
1
Jonction Lausanne-Vennes Lucens, Moudon
Limite cantonale
Fribourg
VD
Yverdon-les-Bains
Yvonand
Limite cantonale
Fribourg
VD
Limite cantonale Fribourg Payerne,
Vers-chez-Perrin
Limite cantonale
Fribourg
VD 9 Cossonay Croy
Frontière, Ballaigues VD Jonction
Yverdon-Sud
Chavornay
Lausanne-Blécherette VD Jonction
Lausanne-Crissier
Bussigny
Jonction Morges-Est VD Jonction
Lausanne-Vennes
Savigny
Jonction Chexbres
VS
21
Echangeur Gd. St-Bernard (Martigny)
Sembrancher
Frontière, Tunnel du Gd. St-Bernard
VS 9 Brig Sion
Martigny
VS 21/9
Martigny
Limite cantonale Vaud VS 509
Jonctions
Gampel/Steg
Goppenstein
Limite cantonale Berne NE
5
Limite cantonale Vaud Neuchâtel
Limite cantonale Berne GE
1
Genève
Versoix
Limite cantonale Vaud GE
Jonctions Vernier/Meyrin Lancy
Frontière, Bardonnex JU
6
Porrentruy Delémont Limite
cantonale Berne
Strade nazionali. O 27
725.111
Allegato 4
(art. 55)
Diritto vigente: abrogazione e modifica I
Sono abrogati i seguenti atti normativi: 1. ordinanza del 18 dicembre 199522 sulle strade nazionali; 2. decreto del Consiglio federale del 18 settembre 196123 concernente le spese per l'adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione delle strade nazionali.
II
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: ...24 22 [RU
1996 250, 1997 557, 2000 345 703 n. II 3, 2002 1177, 2004 5051] 23 [RU
1961 796, 2000 762] 24 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2007 5957.
Lavori pubblici
28
725.111