01.01.2027 - *
01.01.2022 - 31.12.2026 / In Kraft
02.04.2019 - 31.12.2021
01.04.2019 - 01.04.2019
01.01.2018 - 30.03.2019
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01.01.2013 - 31.12.2013
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20.12.2006 - 31.03.2008
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1

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità del 24 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2010) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 1d capoverso 2 e 1e capoverso 2 dell'ordinanza del
7 dicembre 19981 sull'energia (OEn), ordina:

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza fissa i requisiti concernenti la prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (garanzia di origine).

2

Essa disciplina inoltre la procedura di registrazione, di rilascio, di sorveglianza della trasmissione e di blocco della garanzia d'origine.2

Art. 2

Garanzia di origine

1

...3

2

Il periodo di produzione determinante per la registrazione dell'elettricità prodotta e immessa in rete è pari a un mese civile, un trimestre o un anno civile.4 3 La garanzia di origine comprende, in particolare: a. la quantità di elettricità prodotta in kWh; b. il periodo di produzione in mesi; c. la denominazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione dell'elettricità, conformemente all'allegato 4 numero 1.3 OEn; d. i dati per l'identificazione dell'impianto di produzione, in particolare la denominazione, l'ubicazione, la data di entrata in servizio, la data di rilascio dell'ultima concessione nel caso di un impianto idroelettrico, il nome e indirizzo dell'esercente; e. i dati tecnici dell'impianto di produzione, in particolare il tipo di impianto, la potenza elettrica e, nel caso di un impianto idroelettrico, l'indicazione se si tratta di una centrale ad acqua fluente o ad accumulazione, con o senza pompaggio; RU 2006 5361

1 RS

730.01

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU 2008 1221).

3

Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU 2008 1221).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU 2008 1221).

730.010.1

Energia

2

730.010.1

f. i dati per l'identificazione del luogo in cui l'elettricità è immessa in rete dal produttore e misurata (punto di misurazione), in particolare l'esercente e il controllo ufficiale del punto di misurazione, il numero d'identificazione, l'ubicazione, l'esercente della rete alimentata attraverso tale punto di misurazione.

4

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) emana direttive concernenti la forma delle garanzie di origine; a tal fine sente dapprima gli ambienti interessati.


Art. 3

Dati dell'impianto

1

Il produttore che intende fare rilasciare garanzie di origine deve preventivamente fare registrare il corrispondente impianto di produzione dall'organismo di rilascio.

2

La base per la registrazione dell'impianto è costituita dai dati di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettere c-f. I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una potenza di allacciamento inferiore a 30 kVA e per gli impianti che dispongono di un contratto ai sensi dell'articolo 28a della legge del 26 giugno 19985 sull'energia, è sufficiente una certificazione da parte dell'esercente del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore.6 3 Il produttore deve comunicare immediatamente all'organismo di rilascio ogni variazione relativa ai dati dell'impianto di produzione in questione.


Art. 4

Dati di

produzione

1

I dati di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettere a e b (dati di produzione) devono essere rilevati al punto di misurazione (punto di immissione). La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione. La comunicazione dei dati di produzione all'organismo di rilascio deve avvenire su incarico del produttore:7 a. attraverso una procedura automatizzata, direttamente dal punto di misurazione;

b. da parte dell'esercente del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore; oppure

c. da parte dell'auditor.

2

...8

5 RS

730.0

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU 2008 1221).

7

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DATEC del 2 feb. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 809).

8

Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU 2008 1221).

Prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità 3

730.010.1

3

Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere comunicate anche le quote dei diversi vettori energetici.

4

I dati di produzione devono essere comunicati all'organismo di rilascio al più tardi: a. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento mensile; b.9 entro la fine del trimestre successivo, in caso di rilevamento trimestrale; c.10 entro la fine di aprile dell'anno successivo, in caso di rilevamento annuale.

a11 Determinazione della quantità di elettricità prodotta nel caso dell'impiego di pompe 1

Se un impianto idroelettrico impiega pompe per disporre dell'acqua necessaria alla futura produzione di elettricità, la quantità di elettricità prodotta dev'essere calcolata come segue: la quantità di elettricità impiegata per azionare le pompe, moltiplicata per un rendimento dell'83 per cento, va dedotta dalla quantità di elettricità immessa.

2

Devono inoltre essere dedotti eventuali saldi negativi risalenti al periodo precedente.

3

Se, nella media annuale, il rendimento è inferiore all'83 per cento, il produttore può chiedere all'UFE l'applicazione di un valore meno elevato. Egli deve dimostrare tale valore in uno studio condotto da un organismo indipendente. Il valore dev'essere tale che, al momento della registrazione delle garanzie d'origine, sia presa in considerazione in ogni caso soltanto la quantità di elettricità riconducibile agli affluenti naturali.

4

Il produttore può decidere autonomamente dell'impiego di un rendimento più elevato.


Art. 5

Organismo di rilascio 1

L'organismo di rilascio rileva e gestisce i dati necessari per la registrazione e il rilascio delle garanzie di origine.

2

Amministra una banca dati con tutti i dati necessari per il rilevamento e la gestione dei dati, nonché per la registrazione, il rilascio, la sorveglianza della trasmissione e il blocco delle garanzie d'origine.12 3 Per ogni kWh, registra nella banca dati una garanzia di origine.

4

Su richiesta, rilascia garanzie di origine come documento scritto o elettronico con firma elettronica.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU 2008 1221).

10 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU 2008 1221).

11 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU 2008 1221).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU 2008 1221).

Energia

4

730.010.1

5

Sorveglia la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine da esso registrate.

6

Assicura che per ciascuna quantità di elettricità certificata con una determinata garanzia di origine non siano rilasciate altre garanzie di origine.

7

e 8 ...13

9

Svolge tutte queste attività a costi ragionevoli e in modo trasparente. L'UFE sorveglia e controlla queste attività nonché i costi che esse generano. L'organismo di rilascio mette a disposizione dell'UFE tutta la documentazione e le informazioni necessarie a tale scopo.


Art. 6

Disposizione transitoria

Fintanto che non è disponibile, come organismo di rilascio, un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi dell'articolo 21a capoverso 1 lettera a OEn e la regolare esecuzione della presente ordinanza non può essere assicurata altrimenti, l'UFE conferisce a un altro organismo competente un'abilitazione limitata nel tempo al rilascio delle garanzie d'origine.


Art. 7

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2006.

13 Abrogati dal n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU 2008 1221).