01.01.2027 - *
01.01.2022 - 31.12.2026 / In Kraft
02.04.2019 - 31.12.2021
01.04.2019 - 01.04.2019
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01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2014 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 30.09.2011
01.04.2008 - 31.12.2009
20.12.2006 - 31.03.2008
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE) del 1° novembre 2017 (Stato 1° aprile 2019) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l'articolo 5 dell'ordinanza del 1° novembre 20171 sull'energia (OEn),
ordina:

Sezione 1: Garanzia di origine

Art. 1

Garanzia di origine

1

Il periodo di produzione determinante per il rilevamento dell'elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata2 superiore a 30 kVA e, a scelta, a un mese civile, un trimestre civile o un anno civile per gli altri impianti. 2 La garanzia di origine comprende, in particolare: a. la quantità di elettricità prodotta in kWh; b. il periodo di produzione in mesi; c. la denominazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione dell'elettricità, conformemente al numero 1.1 dell'allegato;

d. i dati per l'identificazione dell'impianto di produzione, in particolare la denominazione, l'ubicazione, la data di entrata in servizio, la data di rilascio dell'ultima concessione nel caso di un impianto idroelettrico, il nome e indirizzo del gestore;

e. i dati tecnici dell'impianto di produzione, in particolare il tipo di impianto, la potenza elettrica e, nel caso di un impianto idroelettrico, l'indicazione se si tratta di una centrale ad acqua fluente o ad accumulazione, con o senza pompaggio; f. i dati per l'identificazione del luogo in cui l'elettricità immessa in rete dal produttore viene misurata (punto di misurazione), in particolare il nome e l'indirizzo del gestore del punto di misurazione e i dati relativi al suo controllo ufficiale, il numero d'identificazione, l'ubicazione, il nome e l'indirizzo del gestore della rete alimentata attraverso tale punto di misurazione; RU 2017 6939

1 RS

730.01

2

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

730.010.1

Energia in generale 2

730.010.1

g. l'indicazione se una parte dell'elettricità è consumata sul posto (consumo proprio);

h. l'indicazione dell'eventuale ammontare della rimunerazione unica, del contributo d'investimento, del premio di mercato o del finanziamento dei costi supplementari ricevuto dal produttore;

i.

i dati relativi alle emissioni di CO2 generate direttamente dalla produzione di elettricità nonché al volume delle scorie radioattive prodotte.

3

Nel caso degli impianti a combustibili fossili con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kVA, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e con un consumo proprio, inclusa l'alimentazione ausiliaria non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, in deroga all'articolo 1 capoverso 2 lettera a l'energia immessa (produzione eccedentaria) può essere registrata nella garanzia di origine.3 4 Una garanzia di origine che non viene annullata entro 12 mesi dalla fine del rispettivo periodo di produzione perde la sua validità e non può più essere utilizzata. Una garanzia di origine il cui periodo di produzione coincide con i mesi di gennaio, febbraio, marzo o aprile oppure con tutto il primo trimestre perde la sua validità solo a fine maggio dell'anno seguente. 5

L'organo di esecuzione di cui all'articolo 64 della legge federale del 30 settembre 20164 sull'energia (LEne) emana direttive sulla forma delle garanzie di origine, dopo aver dato alle cerchie interessate la possibilità di esprimersi.

6

Il gestore ha diritto alla registrazione di garanzie di origine a partire dalla messa in esercizio di un nuovo impianto di produzione se presenta all'organo di esecuzione la certificazione completa dei dati dell'impianto al più tardi entro un mese dalla messa in esercizio dello stesso. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto alla registrazione di garanzie di origine.5

Art. 2

Registrazione dell'impianto di produzione 1

La base per la registrazione dell'impianto è costituita dai dati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-g. 2 I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA e per gli impianti che dispongono di un contratto ai sensi dell'articolo 73 capoverso 4 LEne6 è sufficiente una certificazione da parte: a. del gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore; oppure 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

4 RS

730.0

5

Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

6 RS

730.0

Garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità. O del DATEC 3

730.010.1

b. di un organo di controllo titolare di un'autorizzazione di controllo di cui all'articolo 27 dell'ordinanza del 7 novembre 20017 sugli impianti a bassa tensione.8 3

L'organo di esecuzione verifica regolarmente i dati dell'impianto registrato e i dati di produzione rilevati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione di cui al capoverso 2.

4

Il produttore deve comunicare immediatamente all'organo di esecuzione ogni variazione relativa ai dati dell'impianto di produzione in questione.


Art. 3

Eccezioni alla registrazione Non possono essere registrati gli impianti con: a. una potenza di picco in corrente continua inferiore a 2 kW per gli impianti fotovoltaici;

b. una potenza nominale in corrente alternata inferiore a 2 kVA per le altre tecnologie.


Art. 4

Rilevamento dei dati di produzione 1

I dati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b (dati di produzione) devono essere rilevati al punto di misurazione oppure a un punto di misurazione virtuale. 2 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). 3 Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

4

Nel caso di impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA, è possibile rilevare, invece della produzione netta, solamente l'elettricità immessa fisicamente in rete (produzione eccedentaria).


Art. 5

Trasmissione dei dati di produzione 1

I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all'articolo 8a capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 20089 sull'approvvigionamento elettrico.10 2 Se nel caso di impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA non è possibile la trasmissione automatica, i dati possono essere trasmessi dal gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente 7

RS 734.27

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

9 RS

734.71

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

Energia in generale 4

730.010.1

distinto dal produttore, oppure dall'auditor attraverso il portale dedicato alle garanzie di origine dell'organo di esecuzione.11 3 Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere trasmesse anche le quote dei diversi vettori energetici.

4

I dati di produzione devono essere comunicati all'organo di esecuzione al più tardi: a. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento mensile; b. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento trimestrale; c. entro la fine di febbraio dell'anno successivo, in caso di rilevamento annuale.


Art. 6

Determinazione della quantità di elettricità prodotta nel caso dell'impiego di pompe 1

Se un impianto idroelettrico impiega pompe per disporre dell'acqua necessaria alla futura produzione di elettricità, ai fini del calcolo della quantità di elettricità prodotta è necessario moltiplicare la quantità di elettricità impiegata per azionare le pompe per un rendimento dell'83 per cento, e dedurre il risultato dalla quantità di elettricità immessa in rete. Devono inoltre essere dedotti eventuali saldi negativi risalenti al periodo precedente.

2

Se, nella media annuale, il rendimento è inferiore all'83 per cento, il produttore può chiedere all'organo di esecuzione l'applicazione di un rendimento meno elevato.

Egli deve dimostrare tale valore in uno studio condotto da un organismo indipendente. Il valore dev'essere tale che, al momento della registrazione delle garanzie d'origine, sia presa in considerazione in ogni caso soltanto la quantità di elettricità riconducibile agli affluenti naturali.


Art. 7

Compiti dell'organo di esecuzione 1

L'organo di esecuzione rileva i dati necessari per la registrazione degli impianti e per il rilevamento, l'emissione, la sorveglianza della trasmissione e l'annullamento delle garanzie di origine e amministra una corrispondente banca dati.

2

Su richiesta, emette in forma scritta o elettronica una conferma verificabile dell'annullamento di una garanzia di origine.

3

Sorveglia la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine da esso registrate nonché l'esportazione e l'importazione delle garanzie di origine.

4

Assicura che per ciascuna quantità di elettricità certificata con una determinata garanzia di origine non siano rilasciate altre garanzie di origine.

5

Riscuote emolumenti, in particolare per la registrazione degli impianti, per il rilevamento, l'emissione, la sorveglianza della trasmissione e l'annullamento delle 11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

Garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità. O del DATEC 5

730.010.1

garanzie di origine e per altre prestazioni in relazione all'esecuzione della presente ordinanza e li fattura ai singoli utilizzatori.

6

Svolge tutte queste attività a costi ragionevoli e in modo trasparente. L'UFE sorveglia e controlla queste attività. L'organo di esecuzione mette a disposizione dell'UFE tutta la documentazione e le informazioni necessarie a tale scopo.

7

L'organo di esecuzione rappresenta la Svizzera in seno alla Association of Issuing Bodies e in altri organismi internazionali in relazione alle garanzie di origine.

Sezione 2: Etichettatura dell'elettricità

Art. 8

1 L'etichettatura dell'elettricità secondo l'articolo 9 capoverso 3 LEne12 è indicata almeno una volta ogni anno civile sul conteggio dell'elettricità o è allegata ad esso e contiene le seguenti indicazioni: a. la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per produrre l'elettricità fornita;

b. la quota percentuale dell'elettricità prodotta in Svizzera o all'estero; c. l'anno di riferimento;
d. il nome e l'ufficio di contatto dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura.

2

L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura è tenuta a informare i consumatori finali anche quando il conteggio dell'elettricità è presentato da un'altra azienda.

3

Per il resto, l'etichettatura dell'elettricità deve essere effettuata conformemente all'allegato 1.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 9

Abrogazione e modifica di altri atti normativi L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 2.

a13 Disposizione transitoria

Le disposizioni di cui all'allegato 1 si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2019.

12 RS

730.0

13 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

Energia in generale 6

730.010.1


Art. 10

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità. O del DATEC 7

730.010.1

Allegato 114 (art. 1 e 8)

Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità 1

Vettori energetici e attribuzione 1.1

I vettori energetici devono essere designati come segue: Categorie principali obbligatorie Sottocategorie

Energie rinnovabili - Forza idrica

- Altre energie rinnovabili Energia

solare

Energia

eolica

Biomassa

a

Geotermia - Elettricità che beneficia di misure di promozione b

Energie non rinnovabili - Energia nucleare

- Vettori energetici fossili Petrolio Gas

naturale

Carbone Rifiuti

c

a Biomassa solida e liquida, scorie da biomassa e biogas.

b Secondo l'art. 19 della legge (rimunerazione per l'immissione di elettricità).

c Quote fossili dei rifiuti in impianti di incenerimento e in discariche.

1.2

Se vi sono quote di vettori energetici da contabilizzare nelle categorie principali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono essere indicate tutte le corrispondenti sottocategorie il cui valore è maggiore di zero.

1.3

La base per l'attribuzione a una categoria è costituita dalla garanzia di origine di cui all'articolo 1 o da una garanzia di origine europea secondo 14 Aggiornato dal n. II dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

Energia in generale 8

730.010.1

l'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE15. Se in un Paese europeo non vengono emesse garanzie di origine europee per la produzione di elettricità da fonti non rinnovabili, l'organo di esecuzione può registrare corrispondenti garanzie sostitutive. A tale scopo è necessario presentare all'organo di esecuzione una dichiarazione del produttore che attesti che l'origine della quantità di elettricità corrispondente non è attribuita a nessun altro.

1.4

La quantità di elettricità contabilizzata in base all'articolo 19 LEne16 viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota.

1.5

Ogni categoria contiene l'indicazione delle quote di elettricità prodotta in Svizzera e all'estero.

1.6

L'elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix del fornitore e del mix del prodotto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 OEn. Questa fattispecie si applica in particolare a forniture di elettricità, concordate contrattualmente, di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.

2 Etichettatura 2.1 Per la fornitura in un determinato anno civile sono ammesse solamente garanzie di origine relative a un periodo di produzione in tale anno civile.

2.2

L'etichettatura deve riferirsi ai dati dell'anno civile precedente.

2.3

L'etichettatura si basa sulle garanzie di origine o sulle garanzie sostitutive di cui al numero 1.3, emesse per l'elettricità prodotta nell'anno civile precedente.

2.4

L'etichettatura si effettua mediante tabella come nell'esempio riportato nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10  7 cm.

2.5

Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l'articolo 4 capoverso 2 OEn (esempio: figura 2), occorre indicare anche la fonte della pubblicazione comune ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3.

15 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

16 RS

730.0

Garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità. O del DATEC 9

730.010.1

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità secondo le esigenze minime per l'indicazione del mix del fornitore: Figura 1

Etichettatura dell'elettricità Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC

(es.)

Contatto:

www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2018

L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: in %

Totale dalla Svizzera

Energie rinnovabili 55,0 %

45,0 %

Forza idrica

50,0 %

40,0 %

Altre energie rinnovabili 1,0 %

1,0 %

Biomassa

1,0 %

1,0 %

Elettricità che beneficia di misure di promozione1

4,0 %

4,0 %

Energie non rinnovabili 45,0 %

30,0 %

Energia nucleare

44,0 %

29,0 %

Vettori energetici fossili 1,0 %

1,0 %

Rifiuti

1,0 %

1,0 %

Totale

100,0 %

75,0 %

1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 30 % biomassa e scorie da biomassa, 3 % geotermia

Energia in generale 10

730.010.1

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità secondo le esigenze minime per l'indicazione del mix del prodotto: Figura 2

Etichettatura dell'elettricità Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC

(es.)

Contatto:

www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2018

L'elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con: in %

Totale dalla Svizzera

Energie rinnovabili 99,0 %

97,0 %

Forza idrica

91,0 %

91,0 %

Altre energie rinnovabili 4,0 %

2,0 %

Energia solare

0,5 %

0,5 %

Energia eolica

2,0 %

0,0 %

Biomassa

1,5 %

1,5 %

Elettricità che beneficia di misure di promozione1

4,0 %

4,0 %

Energie non rinnovabili 1,0 %

1,0 % Energia nucleare

0,0 %

0,0 %

Vettori energetici fossili 1,0 %

1,0 %

Rifiuti

1,0 %

1,0 %

Totale

100,0 %

98,0 %

1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 30 % biomassa e scorie da biomassa, 3 % geotermia

Garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità. O del DATEC 11

730.010.1

Allegato 2

(art. 9)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I

1

L'ordinanza del 24 novembre 200617 sulla garanzia di origine è abrogata.

2

L'ordinanza del DATEC del 15 aprile 200318 sulla procedura di omologazione energetica per scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore è abrogata.

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue: ...19 17 [RU 2006 5361, 2008 1221, 2011 4103, 2012 5825, 2013 3657] 18 [RU

2003 769]

19 Le mod. possono essere consultate alla RU 2017 6939.

Energia in generale 12

730.010.1